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L’edilizia scolastica e la sicurezza nelle scuole

School construction and security in schools

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L'edilizia scolastica e la sicurezza nelle scuole sono stati temi rilevanti nella XVIII legislatura. Gli interventi principali approvati hanno riguardato, innanzitutto, le linee di finanziamento; più tardi, in attuazione del PNRR, l'attenzione si è concentrata sulla realizzazione di edifici nuovi e sull'ammodernamento di quelli già esistenti, specie sotto il profilo ambientale e della connettività.

School building and school safety have been important topics in the 18th legislature. The main interventions approved concerned, first of all, funding lines; later, in the implementation of the NRP, the focus was on the construction of new buildings and the modernisation of existing ones, especially in terms of the environment and connectivity.

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Nell'articolo 117 della Costituzione  , l'edilizia scolastica non è menzionata.

Tuttavia, la Corte costituzionale ha chiarito che nella relativa disciplina «si intersecano più materie, quali il "governo del territorio", "l'energia" e la "protezione civile", tutte rientranti nella competenza concorrente» (sentenze 62/2013  , 284/2016   e, da ultimo, 71/2018  ).

 Con riferimento alla realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, la L. 23/1996   (art. 3) ha stabilito che provvedono i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, e le province, per quelli da destinare a sede di scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

Al riguardo, si ricorda che, successivamente, la L. 56/2014   ha previsto, fra l'altro, l'istituzione e la disciplina delle città metropolitane e la ridefinizione del sistema delle province. In base a tale disciplina, le città metropolitane sostituiscono le province in dieci aree urbane del paese (nelle regioni a statuto ordinario); il loro territorio corrisponde a quello delle province. Nelle regioni a statuto speciale sono state istituite ulteriori città metropolitane. Alle città metropolitane la legge attribuisce, fra l'altro, le funzioni fondamentali delle province.

 

A seguito del D.L. 1/2020   (L. 12/2020) - che ha istituito il Ministero dell'istruzione (MI) e il Ministero dell'università e della ricerca (MUR), sopprimendo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) – le attività connesse alla sicurezza delle scuole e all'edilizia scolastica rientrano attualmente nelle aree funzionali del Ministero dell'istruzione.

 

La programmazione unica triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica

 

La programmazione unica triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica è stata introdotta nell'ordinamento – con riferimento al triennio 2015-2017 - con il decreto interministeriale 23 gennaio 2015   (MEF-MIUR-MIT), emanato al fine di dare attuazione all'art. 10 del D.L. 104/2013   (L. 128/2013  ), che ha autorizzato le regioni, per interventi di edilizia scolastica, a stipulare mutui, fra gli altri, con la Banca europea per gli investimenti.

La programmazione nazionale per il triennio 2015-2017 è stata predisposta con DM 29 maggio 2015, n. 322  .

 

  Successivamente, il d.lgs. 65/2017   (art. 3, commi 4-8) ha stabilito che dal 2018 sono ammessi nella programmazione unica triennale nazionale anche gli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico e riqualificazione di immobili di proprietà pubblica da destinare ai Poli per l'infanzia per l'accoglienza, in un unico plesso o in edifici vicini, di più strutture di educazione e di istruzione per bambini fino a 6 anni.

 La definizione di una nuova programmazione unica nazionale degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 è stata predisposta con DM 12 settembre 2018, n. 615  .

Da ultimo, l'aggiornamento per l'annualità 2020, è stato adottato con DM 8 del 7 gennaio 2021  .

Qui   la pagina dedicata alla programmazione nazionale sul sito del Ministero dell'istruzione.

 

L'Anagrafe dell'edilizia scolastica

 

La L. 107/2015   (art. 1, comma 137) ha disposto che il Ministero dell'istruzione garantisca stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati del Sistema nazionale di istruzione e formazione pubblicando in formato aperto, tra gli altri, i dati relativi all'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

Si veda il Portale sull'edilizia scolastica   (qui   la sezione dedicata all'anagrafe nazionale sull'edilizia scolastica).

 

L'Osservatorio per l'edilizia scolastica

 

La L. 107/2015    (art. 1, comma 159) ha attribuito all'Osservatorio per l'edilizia scolastica, istituito presso il Ministero dalla L. 23/1996   (art. 6), anche compiti di indirizzo, di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica, nonché di diffusione della cultura della sicurezza (che si sono aggiunti ai compiti di indirizzo e coordinamento delle attività di studio e ai compiti di supporto dei soggetti programmatori e attuatori degli interventi).

Ha, inoltre, disposto, che all'Osservatorio, su specifiche tematiche, sia consentita la partecipazione anche delle organizzazioni civiche aventi competenza ed esperienza comprovate sulla base di criteri oggettivi e predefiniti.

Il Fondo unico per l'edilizia scolastica  

 

Il Fondo unico per l'edilizia scolastica è stato istituito nello stato di previsione dell'allora MIUR  dal D.L. 179/2012   (L. 221/2012  : art. 11, comma 4-sexies). In base alla norma istitutiva, nel Fondo devono confluire tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica. 

  In seguito, il D.L. 124/2019   (L. 157/2019  : art. 58-octies) ha previsto l'istituzione di un'apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica, le cui risorse - pari a € 5 mln per il 2019 e a € 10 mln annui dal 2020 al 2025 - sono destinate a finanziare le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, incluse quelle emerse a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274   (per le zone 3 e 4) e dell'art. 20-bis del D.L. 8/2017   (L. 45/2017  ) (per le zone 1 e 2) (v. par. Gli interventi per gli edifici scolastici delle zone colpite da eventi sismici).

Successivamente, le risorse relative agli anni 2019-2021 sono state destinate dal D.L. 104/2020   (L. 126/2020: art. 32-bis, comma 3) agli enti locali per la realizzazione, a seguito dell'emergenza da COVID-19, di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione, al fine di garantire il corretto e regolare avvio e svolgimento dell'a.s. 2020/2021.

A sua volta, il D.L. 34/2020   (L. 77/2020: art. 232, comma 8), per supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l'adattamento, per l'avvio dell'a.s. 2020/2021, degli ambienti e delle aule per il contenimento del contagio relativo al medesimo COVID-19, ha destinato al "fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica" (istituito – come anticipato - dal D.L. 179/2012), € 30 mln per il 2020.

  Nel prosieguo, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020  : art. 1, comma 811) ha incrementato di € 1 mln per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 le risorse destinate al medesimo "fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica".

 

 Successivamente, il D.L. 73/2021   (L. 106/2021):

  • modificando l'art. 32, comma 7-bis, del D.L. 104/2020   (L. 126/2020), ha incrementato di € 10 mln per ciascuno degli anni 2020 e 2021 il Fondo unico per l'edilizia scolastica, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e il diritto allo studio degli studenti delle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (art. 58-bis);
  • ha incrementato il medesimo Fondo unico di € 150 mln per il 2021 (art. 77, comma 4);
  • ha previsto una riduzione delle risorse del medesimo Fondo unico pari ad € 50 mln per ciascuno degli anni 2024-2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, ad € 10 mln per il 2027 (art. 77, comma 10, lett. d). 

Il Fondo unico per l'edilizia scolastica è allocato sul cap. 8105 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. Le risorse iscritte nella ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato  , per l'anno 2022, sono pari, in conto competenza a € 1.025 mln.

 

Il Fondo "Asili nido e scuole dell'infanzia"

 La L. di bilancio 2020 (L. 160/2019   : art. 1, commi 59-61) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo "Asili nido e scuole dell'infanzia", con una dotazione di € 100 mln annui dal 2021 al 2023 ed € 200 mln annui dal 2024 al 2034. Il Fondo è destinato a finanziare interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, con priorità per quelli localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane.

 

Il Fondo infrastrutture 

 

La L. di bilancio 2017 (L. 232/2016  : art. 1, comma 140), nell'istituire nello stato di previsione del MEF, fino al 2032, un nuovo Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, ha inserito fra le finalità dello stesso gli interventi in materia di edilizia pubblica, compresa quella scolastica e di prevenzione del rischio sismico.

In seguito, il D.L. 50/2017   (L. 96/2017  : art. 25, comma 1) - inserendo l'art. 140-ter nell'art. 1 della L. 232/2016 - ha disposto che una specifica quota del Fondo, per un importo pari a € 64 mln per il 2017, € 118 mln per il 2018, € 80 mln per il 2019 ed € 44,1 mln per il 2020 doveva essere attribuita dal (allora) MIUR alle province e alle città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica (contestualmente riducendo l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo). Tali risorse potevano essere destinate anche all'attuazione degli interventi di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza antincendio. Le province e le città metropolitane dovevano certificare l'avvenuta realizzazione degli investimenti entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'istruzione e al MEF. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.

Qui   la pagina dedicata sul sito del Ministero dell'istruzione al cosiddetto "Fondo comma 140".

 

Successivamente, la L. di bilancio 2018 (L. 205/2017  : art. 1, comma 1072), rifinanziando il Fondo fino al 2033, ha confermato l'inclusione dell'edilizia pubblica, compresa quella scolastica, e della prevenzione del rischio sismico nei settori di spesa fra cui ripartire le risorse.

Successivamente, il D.L. 91/2018   (L. 108/2018  : art. 13, comma 01) ha previsto che resta fermo che i decreti di utilizzo del Fondo, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza Stato-regioni. Per gli interventi rientranti nelle stesse materie individuati con i decreti adottati prima del 18 aprile 2018, l'intesa può essere raggiunta anche successivamente alla adozione degli stessi decreti.

La L. di bilancio 2020 (L. 160/2019  : art. 1, comma 258) ha destinato € 10 mln delle risorse non impegnate di cui al citato art. 1, comma 1072 della legge di bilancio 2018 alla messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023.

 

I Fondi investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato 

 

La L. di bilancio 2019 ( L. 145/2018  , art. 1, commi 95, 96 e 98) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, disponendo che al suo riparto si doveva provvedere con uno o più DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza.

 

In attuazione, è intervenuto il DPCM 11 giugno 2019   che ha assegnato all'allora MIUR € 4 mld dal 2019 al 2033 (di cui, € 102 mln nel 2019, € 144 mln nel 2020, € 209 mln nel 2021, e 290 mln nel 2022, € 300 mln annui dal 2023 al 2027, € 295 mln annui dal 2028 al 2030 e € 290 annui dal 2031 al 2033).

Le relative variazioni di bilancio per il triennio 2019-2021 sono state apportate con  DM 4 ottobre 2019  , che ha destinato al Fondo unico per l'edilizia scolastica, per interventi di messa in sicurezza e adeguamento antincendio, € 30 mln per il 2019, € 40 mln per il 2020 e € 63 per il 2021.

 

Un ulteriore Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con caratteristiche analoghe a quelle illustrate, è stato previsto dalla L. di bilancio 2020. Il Fondo deve essere ripartito con uno o più DPCM (su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza ( L. 160/2019  : art. 1, commi 14-15, 24-25, 27).

 

In attuazione, con DPCM 23 dicembre 2020    sono stati assegnati al Ministero dell'istruzione complessivi € 2.300,6 mln per il periodo 2020-2034.

Al riguardo, nella seduta della VII Commissione della Camera dell'8 settembre 2020  , ai fini dell'espressione dei rilievi alla V Commissione sullo schema di DPCM (AG 188  ), il relatore aveva fatto presente che, "sulla base dei chiarimenti inviati dal Ministero dell'istruzione, le proposte per cui è stato chiesto il finanziamento riguardano programmi di investimento relativi all'edilizia scolastica e alla realizzazione di laboratori e ambienti per la didattica digitale per le scuole. Si tratta di progetti coerenti con il dettato normativo, che prevede i requisiti dell'innovazione tecnologica, dell'effettiva cantierabilità e della mitigazione del rischio sismico. In sintesi, i due programmi riguardano l'uno la sicurezza degli edifici scolastici, per un importo complessivo in erogazione diretta di euro 2.209,5 milioni dal 2021 al 2030; e l'altro un piano per la realizzazione di laboratori digitali nelle scuole, per un importo in erogazione diretta di euro 91,1 milioni dal 2020 al 2030".

 

I c.d. mutui BEI

Il D.L. 86/2018   (L. 97/2018  : art. 4, comma 3-quinquies) ha esteso la possibilità, per le regioni, prevista dal D.L. 104/2013   (L. 128/2013  : art. 10), di stipulare i mutui trentennali, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con (fra gli altri) la Banca europea per gli investimenti (BEI), la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti, anche per gli interventi inclusi nelle programmazioni triennali successive a quella del triennio 2015-2017.

 

Il D.L. 104/2013   ( L. 128/2013  : art. 10) – come modificato dalla L. 107/2015   (art. 1, comma 176) – ha previsto che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonché di favorire la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale 2013-2015, le regioni interessate potevano essere autorizzate dal MIUR, d'intesa con il MIT, a stipulare mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la BEI, la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del d.lgs. 385/1993  .

A tal fine, ha disposto lo stanziamento di contributi pluriennali per € 40 mln per il 2015 e per € 50 mln annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dal 2016.

 

La tabella E della L. di stabilità 2016 (L. 208/2015  ) ha, poi, disposto un rifinanziamento per € 50 mln nel 2017, € 150 mln nel 2018 ed € 1.500 mln dal 2019.

Successivamente, la L. di bilancio 2018 ( L. 205/2017  ), operando un rifinanziamento direttamente nella sez. II, ha appostato, al medesimo fine di contributi alle regioni per oneri di ammortamento mutui per l'edilizia scolastica, € 220 mln per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020 (cap. 8106).

 

Da ultimo, il D.L. 34/2020   (L. 77/2020: art. 232, comma 1), modificando l'art. 10 del D.L.104/2013  , ha previsto che eventuali successive variazioni relative ai singoli interventi di edilizia scolastica, compresa l'assegnazione delle eventuali economie, sono disposte – qualora restino invariati le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali e i piani di erogazione già autorizzati a favore delle singole regioni – con decreto del Ministro dell'istruzione, e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze.

Inoltre, ha previsto (art. 232, comma 2) che è ammessa l'anticipazione del 20% del finanziamento sulle procedure dei mutui autorizzati ai sensi dello stesso art. 10 nell'ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020.

 

Qui   la pagina dedicata sul sito del Ministero dell'istruzione dei cosiddetti "Mutui BEI".

 

Le risorse del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio  

 

Il D.L. 86/2018   (L. 97/2018  : art. 4, comma 3-quater) ha disposto che, dal 2018, le risorse del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio (art. 32-bis del D.L. 269/2003  -L. 326/2003  ) specificatamente destinate dalla L. 244/2007   (art. 2, comma 276) ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico delle scuole, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico – pari a € 20 mln annui a decorrere dal 2008 – sono ripartite secondo i criteri della programmazione triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica.

Si è, così, superata la previsione della L. 107/2015   (art. 1, comma 160), in base alla quale i termini e le modalità di individuazione degli interventi in questione dovevano essere definiti con apposito DPCM, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Le risorse relative al quadriennio 2018-2021 – pari a complessivi € 80 mln - sono state ripartite con DM 93 dell'11 febbraio 2019  .

 

L'otto per mille dell'IRPEF

 

La destinazione dell' 8 per mille del gettito IRPEF agli interventi in materia di edilizia scolastica è stata prevista dalla L. di stabilità 2014 (L. 147/2013  : art. 1, comma 206).

 

Il D.L. 124/2019   ( L. 157/2019  : art. 46- bis) ha modificato la disciplina per il riparto della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF da destinare a interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica.

In particolare, è stato introdotto uno specifico criterio di riparto geografico, in base al quale le risorse attribuite all'edilizia scolastica sono divise in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), del Centro e Isole (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna), e del Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria).    

La L. di bilancio 2019 (L. 145/2018  : art. 1, comma 889) ha previsto l'attribuzione alle province delle regioni a statuto ordinario di un contributo di € 250 mln annui per gli anni dal 2019 al 2033 per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di scuole (e di strade).

Successivamente, il D.L. 34/2019   (L. 58/2019: art. 30, comma 14-ter) ha autorizzato, a decorrere dal 2020, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 107, della L. 145/2018, destinato ai comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.

Al riguardo, ha previsto che con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, si procede al riparto delle disponibilità finanziarie tra i comuni in questione, assegnando a ciascun comune un contributo di pari importo. Per l'utilizzo dei contributi, ha fissato alcuni termini procedurali.

Più di recente, la L. di bilancio 2020 (L. 160/2019  ) ha previsto:

  • la destinazione ai comuni di contributi per gli anni dal 2020 al 2024, nel limite complessivo di € 500 milioni annui, finalizzati anche a interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole (art. 1, comma 29, lett. b), e fino al comma 37);
  • la destinazione agli enti locali (dunque, comuni e province) di contributi per gli anni dal 2020 al 2034, nel limite di € 85 mln per il 2020, € 128 mln per il 2021, € 170 mln per il 2022 ed € 200 mln per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, per spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi finalizzati anche a messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole (art. 1, commi 51-58).

Successivamente, il D.L. 104/2020   (L. 126/2020: art. 45) ha incrementato tali risorse di € 300 mln per ciascuno degli anni 2020 e 2021, finalizzando l'incremento allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020.

Inoltre, il D.L. 104/2020   (art. 48) ha rimodulato l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di bilancio 2020 per finanziare (originariamente) interventi di manutenzione straordinaria e di incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane - in particolare anticipando al periodo 2021-2024 la disponibilità delle risorse previamente previste per il periodo 2030-2034 - e ha destinato la stessa autorizzazione di spesa anche alle scuole degli enti di decentramento regionale (presenti in Friuli Venezia Giulia). In particolare, ha destinato alle finalità indicate € 90 mln per il 2020, € 215 mln per il 2021, € 625 mln per il 2022, € 525 mln per ciascuno degli anni 2023 e 2024, € € 225 mln per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.

Ha, altresì, previsto che le maggiori risorse disponibili per gli anni dal 2021 al 2024 sono ripartite tra gli enti beneficiari con decreto del Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri di riparto definiti con il DPCM di cui all'art. 1, co. 64, della L. 160/2019  .

Semplificazione di procedure

 

La L. di bilancio 2020 (L. 160/2019   : art. 1, comma 259) ha previsto che, per accelerare la progettazione di edifici scolastici, per il periodo 2020-2023 gli incarichi di progettazione e connessi sono affidati secondo le procedure di affidamento diretto previste dal codice dei contratti pubblici, fino alle soglie comunitarie previste per le forniture e i servizi.

Inoltre, ha previsto (art. 1, comma 260) che i pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro 30 giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Decorso inutilmente tale termine, gli stessi si intendono acquisiti con esito positivo.

Successivamente, il D.L. 34/2020   (art. 232, comma 5-7) ha previsto che, al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase di sospensione delle attività didattiche a seguito dell'emergenza da COVID-19, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro 10 giorni dalla richiesta formale.

 Inoltre, al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da COVID-19, ha autorizzato gli enti locali, per tutta la durata dell'emergenza, a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto (art. 232, comma 4).

  L'efficacia di tali previsioni è stata prorogata, da ultimo, fino al 31 dicembre 2021, dal D.L. 105/2021   (L. 126/2021: numero 17 dell'allegato A, in combinato disposto con l'articolo 6).

Inoltre:

  • il D.L. 76/2020   (L. 120/2020: artt. 1 e 2), ha introdotto procedure derogatorie per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto e sopra soglia, qualora l'atto di avvio del procedimento amministrativo, la determina a contrarre o altro atto equivalente, sia adottato entro il 31 dicembre 2021;
  • il D.L. 183/2020   (art. 13, comma 1), intervenendo su quanto disposto dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 207) ha prorogato (dal 30 giugno 2021) al 31 dicembre 2021 la possibilità per le stazioni appaltanti di elevare al 30%, per determinate fattispecie, l'importo dell'anticipazione prevista dal Codice dei contratti pubblici a favore dell'appaltatore (art. 35, comma 18, d.lgs. 50/2016);
  • la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020   : art. 1, comma 810) – modificando ulteriormente la L. di bilancio 2019 (L. 160/2019: art. 1, comma 63) - ha previsto la possibilità di utilizzare le risorse anche per interventi di messa in sicurezza, di nuova costruzione e di cablaggio interno degli edifici scolastici;
  • Il D.L. 77/2021   (L. 108/2021: art. 55) ha previsto che per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

1) il Ministero dell'istruzione predispone linee guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati, con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano per la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori, tenendo conto delle regole di monitoraggio e delle tempistiche definite dai regolamenti europei in materia (co. 1, lett. a), n. 1);

2) in caso di inerzia degli enti locali beneficiari nell'espletamento delle procedure per la progettazione e per l'affidamento dei lavori, nonché nelle attività legate all'esecuzione e al collaudo degli interventi, si applicano i poteri sostitutivi di cui all'art. 12 (comma 1, lett. a), n. 2);

3) fino al 31 dicembre 2026, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano con i poteri dei commissari straordinari previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, secondo la disciplina dell'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. 32/2019 (L. 55/2019) (si è così ulteriormente differito il termine fissato dall'art. 7-ter del D.L. 22/2020, già prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, co. 812, della L. 178/2020) (comma 1, lett. a), n. 3);

4) gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di bilancio sono autorizzati, per le annualità dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i finanziamenti concessi per l'edilizia scolastica nell'ambito del PNRR mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 163 del d.lgs. 267/2000 e dall'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 (comma 1, lett. a), n. 4);

5) l'autorizzazione per interventi su beni culturali (art. 21, d.lgs. 42/2004) è resa dall'amministrazione competente entro 60 giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Il parere del Sopraintendente sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento (art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004) è reso entro 30 giorni (comma 1, lett. a), n. 5).

Successivamente, il decreto-legge n. 228 del 2021   (legge n. 15 del 2022), cosiddetto proroga termini, ha prorogato (dal 31 dicembre 2021) fino al 31 marzo 2022 – nuovo termine dello stato di emergenza definito con l'art. 1 del D.L. 221/2021   - l'efficacia delle disposizioni recanti semplificazioni procedurali in materia di edilizia scolastica, di cui all'art. 232, commi 4 e 5, del D.L. 34/2020   (art. 5, comma 1). Si ricorda, per completezza, che il medesimo decreto-legge ha differito (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 il termine previsto dall'art. 1, comma 1145, ultimo periodo, della legge n. 205 del 2017   per l'erogazione delle somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti (CDP) per interventi di edilizia universitaria (art. 6, comma 3).

 

Per un approfondimento sulla generalità degli interventi previsti dal PNRR a sostegno del mondo dell'istruzione (compresa l'edilizia scolastica, cui sono destinate dal Piano apposite risorse), si rinvia all'apposito Tema  

Si ricorda poi che, da ultimo, il decreto-legge n. 115 del 2022   (cosiddetto Aiuti-bis) ha previsto che, in ragione delle variabili ed imprevedibili ubicazioni e caratteristiche delle aree di allestimento, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio - anche avvalendosi di Consip SpA - sia autorizzato a provvedere in deroga alle procedure di scelta del contraente di cui al Codice dei Contratti pubblici e con le modalità semplificate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale complementare di cui all'art. 48, comma 5, del d.l. n. 77 del 2021  , attraverso l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ciò allo scopo di assicurare con la necessaria tempestività la pronta disponibilità di soluzione temporanee emergenziali per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali. Si prevede, inoltre, che le predette soluzioni emergenziali non costituiscono edifici di nuova costruzione ai sensi della normativa vigente in materia di risparmio ed efficientamento energetico (art. 33-bis).

 Interventi per le scuole innovative

La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020  : art. 1, commi 203-205) ha previsto che l'INAIL, nell'ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, destina l'ulteriore somma di € 40 mln per la costruzione delle scuole innovative di cui alla L. 107/2015   in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Le iniziative devono essere avviate per le finalità di cui all'art. 1, commi 677 e 678, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) e, dunque, nelle aree interne. 
Per la copertura degli oneri relativi ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL è stata autorizzata una spesa di € 0,3 mln per il 2022, € 0,6 mln per il 2023 e € 1,2 mln annui dal 2024

Precedentemente:

  • il D.L. 104/2020   (L. 126/2020: art. 32-bis, commi 1 e 2) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo con una dotazione pari a € 3 mln per il 2020 e a € 6 mln per il 2021, destinato a facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e svolgimento dell'a.s. 2020/2021.

Qui   la pagina dedicata alle scuole innovative sul sito  del Ministero dell'istruzione.

 Il piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio delle scuole

Il D.L. 59/2019   (L. 81/2019  : art. 4-bis) ha previsto la definizione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, di un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, stabilendo che all'attuazione del piano  si doveva provvedere, nei limiti di € 25 mln per il 2019, € 25 mln per il 2020 ed € 48 mln per il 2021, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il DPCM che ripartisce le risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese istituito dalla L. di bilancio 2019 (L.145/2018  : art. 1, commi 95 e 98: v. ante).

In attuazione, è stato adottato il DM 29 novembre 2019, n.1111  , che ha ripartito tra le regioni, per il triennio 2019-2021, € 98 mln.

 

Qui   la pagina dedicata sul sito del Ministero dell'istruzione al "Piano antincendio".

Da ultimo, il decreto-legge n. 228 del 2021   (legge n. 15 del 2022), cosiddetto proroga termini, ha stabilito che l'adeguamento alla normativa antincendio di edifici, locali e strutture delle università e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica deve essere completato entro il 31 dicembre 2024. Ha inoltre demandato ad un decreto ministeriale la definizione di idonee misure di mitigazione del rischio per gli edifici scolastici, fermo restando il termine del 31 dicembre 2024 (art. 6, commi 3-bis e 3-ter).

 Il piano nazionale di efficientamento energetico delle scuole

 

La L. di bilancio 2020 (L. 160/2019   : art. 1, commi 263 e 264) ha previsto che, con decreto del Ministro dell'istruzione, sia definito un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale. Gli edifici devono essere individuati anche in base a criteri che tengano conto del consumo energetico, della stima del risparmio energetico e della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori, nonché della popolazione scolastica presente e dell'ampiezza.

Ai relativi oneri, pari ad € 40 mln, si provvede utilizzando quota parte delle risorse provenienti dal Fondo infrastrutture (art. 1, co. 1072, L. 205/2017  ) assegnate al MIUR con DPCM 28 novembre 2018  , nella misura di € 20 mln per ciascuno degli anni 2022 e 2023. L'attuazione avviene con il supporto della Banca europea degli investimenti, anche attraverso la costituzione di Energy Service Company (ESCo).

 Gli interventi per gli edifici scolastici delle zone colpite da eventi sismici

 

Il D.L. 162/2019   (L. 8/2020  : art. 6, comma 5-novies) ha differito (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone sismiche 1 e 2 deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati del D.L. 189/2016, relativo alle 4 regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).

 

Con DM 427 del 21 maggio 2019   il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha destinato € 120 mln relativi all'annualità 2020, provenienti dal Fondo unico per l'edilizia scolastica (piano di gestione 8) a interventi di messa in sicurezza, adeguamento sismico e/o nuova costruzione di edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle quattro regioni colpite dal sisma 2016-2017, non già inseriti in piani di ricostruzione del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione.

Qui   la pagina dedicata al cosiddetto "Sisma 120" sul sito del Ministero dell'istruzione.

 

Da ultimo, il D.L. 73/2021   (L. 106/2021: art. 58-bis) – modificando l'art. 32, co. 7-bis, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) - ha incrementato di € 10 mln, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e il diritto allo studio degli studenti delle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Le risorse sono state destinate all'attuazione di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e di ricostruzione di edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.