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Formazione e reclutamento degli insegnanti nelle scuole

Teacher training and recruitment in schools

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Nel corso della XVIII legislatura, sono stati molteplici gli interventi approvati relativi alla formazione e al reclutamento degli insegnanti, con un impulso assai significativo offerto, di recente, anche dalle misure contemplate nel PNRR. Di seguito, si illustra sinteticamente tale produzione normativa.

In the 18th legislature, a large number of actions have been approved relating to teacher training and recruitment, with a very significant boost recently also provided by the measures included in the PNRR. This legislative production is briefly illustrated below.

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Le più recenti novità in materia di abilitazione e reclutamento

Le nuove modalità di svolgimento dei concorsi ordinari 

Il D.L. 73/2021   (L. 106/2021  : art. 59, commi 10-13) ha introdotto a regime, in deroga alle disposizioni vigenti, modalità semplificate di svolgimento dei concorsi ordinari per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, garantendone comunque il carattere comparativo, al fine di garantire che gli stessi siano banditi con frequenza annuale.

In particolare, ha disposto che il concorso consiste in:

prova scritta con più quesiti a risposta multipla (non pubblicati preventivamente), volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70;

  • prova orale;
  • valutazione dei titoli.

Sulla base delle valutazioni ottenute in tali fasi, si forma la graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso.

Su tale base, con decreto ministeriale n. 325 del 5 novembre 2021   sono state definite le nuove modalità relative allo svolgimento dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno e con decreto ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021   quelle concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno.

La nuova disciplina si applica anche ai concorsi banditi precedentemente (ma le cui prove non si sono svolte a causa del COVID-19), ma senza comportare la riapertura dei termini per la presentazione delle domande (salvo quanto si dirà infra), né la modifica dei requisiti di partecipazione o dei programmi concorsuali.

Le nuove modalità si applicano, dunque, anche ai due concorsi ordinari, per titoli ed esami, banditi nel 2020 e finalizzati al reclutamento di personale docente, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Con D.D. 499 del 21 aprile 2020   è stato indetto il concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, per complessivi 25.000 posti previsti quali vacanti e disponibili per il biennio 2020/2021-2021/2022 (in attuazione di quanto disposto con il D.L. 126/2019  -L. 159/2019  : art. 1, comma 1, che aveva previsto l'indizione contestuale di una procedura straordinaria – per la quale v. infra – e di un concorso ordinario per titoli ed esami. Sul termine di indizione del concorso era poi intervenuto il D.L. 162/2019  -L. 8/2020  : art. 7, co. 10-quaterdecies).

In seguito, però, il D.L. 34/2020   (L. 77/2020  : art. 230, co. 2) ha previsto l'elevazione del numero dei posti (da 25.000) a 33.000 e ha introdotto la previsione – parallela a quella relativa alla procedura straordinaria – in base alla quale le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura, anche successivamente all'a.s. 2021/2022, sino all'assunzione di tutti i 33.000 vincitori.

In attuazione di tale previsione, è intervenuto il D.D. 649 del 3 giugno 2020   che ha sostituito gli allegati 1 e 2 del D.D. 499/2020.

Ulteriori modifiche al D.D. 499/2020 sono state adottate con D.D. 749 del 1° luglio 2020  , intervenuto in attuazione dell'art. 1, co. 7, ultimo periodo, del D.L. 22/2020   (L. 41/2020  ) che, per i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, ha previsto la possibilità di partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria dello stesso esame e la conclusione della sessione straordinaria, per le quali fosse richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva del superamento del predetto esame di Stato.

Lo stesso D.L. 73/2021   (L. 106/2021  : art. 59, co. 10-13) ha anche stabilito che le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, classe di concorso o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili per i concorsi ordinari. 

Infine, ha disposto che i bandi dei concorsi emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge prevedono – purché i posti messi a concorso per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto siano almeno pari a 4 - una riserva di posti pari al 30% per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, a favore di coloro che, entro il termine per la presentazione della domanda di partecipazione, hanno svolto presso le scuole statali almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 10

In precedenza, nel corso della legislatura, la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018   : art. 1, commi 792, 794 e 795) aveva ridefinito il percorso per l'accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, sia per i posti comuni che per quelli di sostegno, modificando il d.lgs. 59/2017 che - sulla base della delega recata dalla L. 107/2015   (art. 1, co. 180 e 181, lett. b) -, aveva introdotto il sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso ai ruoli nella scuola secondaria e aveva previsto un graduale inserimento nella funzione docente. 

 

Il decreto-legge n. 228 del 2021   (legge n. 15 del 2022  ), cosiddetto proroga termini, ha previsto, tra l'altro, le seguenti disposizioni in materia di docenti delle scuole:

  • si prevede, in via straordinaria, anche per l'a.s. 2022/2023, l'attivazione di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato (art. 5, comma 3-quater);
  • si modifica la disciplina relativa ad una procedura straordinaria per l'assunzione di docenti delle scuole, riservata a coloro che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione (art. 5, comma 3-quinquies);
  • si modifica i termini previsti da una misura relativa all'immissione in ruolo di docenti della scuola secondaria introdotta dalla legge di bilancio 2022. In particolare, il termine finale per la pubblicazione delle graduatorie è spostato dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 e il termine per le immissioni in ruolo è spostato dal 15 febbraio al 15 marzo 2022 (art. 5, comma 3-sexies);
  • si proroga una procedura per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno (art. 5-ter).

Da ultimo, la L. di bilancio 2022 (L. 234/2021  , art. 1, comma 958) ha configurato una misura di tutela nei confronti dei soggetti che non hanno potuto prendere parte alle operazioni di immissione in ruolo relative all'a.s. 2021/2022 a causa della tardiva pubblicazione della graduatoria, prevedendo l'immissione in ruolo di soggetti inseriti nelle graduatorie - pubblicate tra il 31 agosto 2021 e il 30 novembre 2021 - della procedura concorsuale straordinaria per l'insegnamento nella scuola secondaria bandita nel 2020.

Semplificazione in via straordinaria, per le immissioni in ruolo relative all'a.s. 2021/2022, delle procedure concorsuali ordinarie già bandite nelle materie scientifiche e tecnologiche

Il D.L. 73/2021   (L. 106/2021  : art. 58, commi 14-19) ha disposto che, in via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all'a.s. 2021/2022, le procedure concorsuali ordinarie bandite con il già citato D.D. 499/2020, relative alle classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado di Fisica, Matematica, Matematica e fisica e Scienze e tecnologie informatiche, nonché alla classe di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado Matematica e scienze, si dovevano svolgere, per il numero di posti messi a bando, nel modo seguente:

  • prova scritta computer-based, con 50 quesiti a risposta multipla (con 4 risposte, di cui una sola esatta), non previamente pubblicati, di cui: 40, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline della classe di concorso per la quale partecipava e vertenti sui programmi previsti dall'allegato A al DM 20 aprile 2020, n. 201   per la singola classe di concorso (per la classe di concorso A027-Matematica e Fisica i 40 quesiti erano 20 di matematica e 20 di fisica; per la classe di concorso A028-Matematica e scienze i 40 quesiti erano 20 di matematica e 20 nell'ambito delle scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali); 5 vertenti sull'informatica; 5 vertenti sulla lingua inglese.
    La valutazione della prova sarebbe stata effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, 0 punti alle risposte non date o errate. La prova, valutata al massimo 100 punti, sarebbe stata superata con punteggio minimo di 70 punti;
  • prova orale, valutata al massimo 100 punti, superata con punteggio minimo di 70 punti;
  • formazione della graduatoria, entro il 31 luglio 2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni della prova scritta e della prova orale, nel limite dei posti messi a concorso.

Ha, altresì previsto che le graduatorie approvate, per eventuali oggettive ragioni di ritardo, entro il 30 ottobre 2021 sono (comunque) utilizzate per le immissioni in ruolo relative all'a.s. 2021/2022, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili.

In ogni caso, le graduatorie approvate successivamente al 30 ottobre 2021 sono utilizzate, con priorità rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie, per le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione e classe di concorso, fino al loro esaurimento, nel corso degli anni successivi, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili.

Alle immissioni in ruolo per l'a.s. 2021/2022 si applica la decorrenza dei contratti dal 1° settembre o dalla data di inizio del servizio, se successiva.

Le disposizioni modificative al D.D. 499/2020 sono state emanate con D.D. 826 dell'11 giugno 2021   .

Infine, ha previsto che per i candidati della procedura semplificata resta impregiudicata la partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria per le corrispondenti classi di concorso.

A tal fine, i posti della predetta procedura concorsuale ordinaria sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e disponibili e si provvede alla riapertura dei termini di partecipazione limitatamente alle procedure concorsuali ordinarie relative alle classi di concorso sopra indicate.

La procedura straordinaria per il reclutamento nella scuola secondaria bandita nel 2020

Il D.L. 126/2019   (L. 159/2019  : art. 1, commi 1-16, e 19) ha previsto l'indizione di una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per il reclutamento – a seguito dell'innalzamento del numero dei posti disposto dal D.L. 34/2020   (L. 77/2020  : art. 230, co. 1) – di 32.000 docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, riservata a soggetti che avevano svolto, fra gli a.s. 2008/2009 e 2019-2020, almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali, ovvero erano stati impegnati in progetti regionali di formazione che prevedevano attività di carattere straordinario.

Per i soggetti che potevano raggiungere le tre annualità di servizio unicamente in virtù del servizio svolto nell'a.s. in corso 2019/2020, era stata prevista la partecipazione con riserva alla procedura. La riserva doveva essere sciolta negativamente ove entro il 30 giugno 2020 non si fosse prestato un servizio di durata pari ad almeno 180 giorni o dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

In particolare, ha disposto che la procedura straordinaria doveva essere bandita per le classi di concorso e per le tipologie di posto per le quali si prevedeva che, negli a.s. dal 2020/2021 al 2022/2023, vi sarebbero stati posti vacanti e disponibili. Tuttavia, in considerazione del meccanismo di assunzione dei vincitori, ha, altresì, previsto che, ove occorra, le relative immissioni in ruolo possono essere disposte anche successivamente all'a.s. 2022/2023, fino all'esaurimento della graduatoria.

Ha infatti stabilito che, annualmente, completata l'immissione in ruolo, per la scuola secondaria, degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) e nelle graduatorie di merito dei concorsi per docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell'eventuale quota residua delle GAE nella quota destinata ai concorsi, la quota parte delle facoltà assunzionali destinata alle GAE, non coperta con le stesse, è destinata per il 50% alle graduatorie della procedura straordinaria e per il 50% a quelle del concorso ordinario, per titoli ed esami, sempre per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria, da bandire contestualmente alla procedura straordinaria (v. ante). L'eventuale posto dispari è destinato alle graduatorie del medesimo concorso ordinario.

Ogni soggetto poteva partecipare alla procedura straordinaria in un'unica regione sia per il sostegno, sia per una classe di concorso.
In particolare, a seguito dell'intervento del D.L. 22/2020   (L. 41/2020  : art. 2, co. 01-07), la procedura straordinaria prevedeva:

- lo svolgimento – nel corso dell'a.s. 2020/2021 – di una prova scritta informatizzata composta da quesiti a risposta aperta su argomenti afferenti le classi di concorso e sulle metodologie didattiche. La prova doveva essere superata con un punteggio minimo di 7/10 o equivalente;

- la formazione (in ogni regione, per ciascuna classe di concorso e per il sostegno) di una graduatoria di vincitori, risultante dal punteggio conseguito nella prova scritta e da quello attribuito alla valutazione dei titoli, nel limite dei posti previsti;

- l'immissione in ruolo dei vincitori, nel limite dei posti annualmente autorizzati e, conseguentemente, la loro ammissione al percorso annuale di formazione iniziale e prova;

- durante il periodo di formazione iniziale e prova, l'acquisizione, con oneri a carico dello Stato, dei 24 CFU/CFA richiesti per l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria, qualora non già posseduti dagli immessi in ruolo;

- una prova orale – ad integrazione del periodo di formazione iniziale e prova – che precede la valutazione finale di tale periodo prevista dall' art. 13, comma 1, del d.lgs. 59/2017   e si intende superata con un punteggio minimo di 7/10 o equivalente;

- l'abilitazione dei vincitori all'esercizio della professione docente, per la relativa classe di concorso, all'atto della conferma in ruolo.

Successivamente, il D.L. 73/2021   (L. 106/2021  : art. 59, comma 3) ha previsto che la graduatoria della procedura straordinaria in questione fosse integrata con i soggetti che hanno conseguito il punteggio minimo di 7/10 o equivalente nella prova scritta (c.d. idonei).

A seguito di quanto previsto dal D.L. 73/2021   (L. 106/2021  : art. 59, commi 3 e 21), il Ministero dell'istruzione, con nota 1112 del 22 luglio 2021  , ha fatto presente che l'abilitazione è riconosciuta anche a quanti sono inseriti nelle graduatorie di merito della procedura straordinaria per il reclutamento pubblicate nell'a.s. 2020/21 (ossia, oltre che ai vincitori, anche agli idonei).

 La procedura straordinaria per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria bandita nel 2020

Il D.L. 126/2019   (L.159/2019  : art. 1, commi 1-16) ha previsto che la procedura straordinaria per il reclutamento nella scuola secondaria sia finalizzata anche a consentire, al ricorrere delle condizioni indicate, il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nel medesimo grado di scuola (che non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato) per i soggetti che hanno svolto, anche cumulativamente, almeno tre annualità di servizio fra gli a.s. 2008/2009 e 2019-2020 - nelle scuole statali o paritarie, nonché nei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione professionale.

In particolare, ha previsto lo svolgimento di una prova scritta informatizzata strutturata in quesiti a risposta multipla, stabilendo che, all'esito della stessa, i candidati che hanno conseguito il punteggio minimo di 7/10 o equivalente sono inseriti in appositi elenchi non graduati in cui sono iscritti coloro che possono conseguire l'abilitazione.

Aveva, inoltre, previsto che per il conseguimento dell'abilitazione da parte degli iscritti negli elenchi non graduati occorreva:

1) avere in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva;

2) aver conseguito, ove non già posseduti, 24 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA), acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno 6 crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche (art. 5, co. 1, lett. b), d.lgs. 59/2017  );

3) superare una prova orale.

Tali ultime due condizioni erano necessarie per conseguire l'abilitazione, prima dell'immissione in ruolo, anche da parte dei vincitori della procedura straordinaria per il reclutamento (v. ante). 

Anche in tal caso, il termine per bandire la procedura che, in base al D.L. 126/2019  , era entro il 2019 - è stato posticipato al 30 aprile 2020 dal D.L. 162/2019   ( L. 8/2020  : art. 7, co 10- quaterdecies).

 

Successivamente, il D.L. 73/2021   (L. 106/2021  : art. 59, co. 21) ha eliminato la necessità, per conseguire l'abilitazione, di possedere i 24 CFU o CFA e di sostenere una prova orale da parte dei candidati che hanno conseguito il punteggio minimo nella prova scritta.

Il reclutamento di docenti per l'insegnamento della religione cattolica

Il D.L. 183/2020   (L. 21/2021  : art. 5, comma 1) ha prorogato (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale deve essere emanato il bando di concorso per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica, previsto dal D.L. 126/2019   (L. 159/2019  : art. 1-bis). In particolare, a seguito della novella, il concorso doveva essere bandito, entro il 2021, per la copertura dei posti che si prevedono vacanti e disponibili negli a.s. dal 2021/2022 al 2023/2024.

Con DPCM 20 luglio 2021   il Ministero dell'istruzione è stato autorizzato all'avvio di due procedure concorsuali per la copertura di 5.116 posti per l'insegnamento della religione cattolica per gli a.s. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.

 

Da ultimo, il decreto-legge n. 228 del 2021   (legge n. 15 del 2022  ), cosiddetto proroga termini, ha prorogato (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale deve essere emanato il bando di concorso per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica (art. 5, comma 3).

 

Le nuove procedure selettive per l'accesso al ruolo di docenti su posti di sostegno

La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020  : art. 1, comma 980) ha autorizzato il Ministero dell'istruzione a bandire nuove procedure selettive, su base regionale, per l'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione, affidando la definizione delle modalità di espletamento ad un decreto del Ministro dell'istruzione. In particolare, il decreto deve definire: il contenuto del bando; i termini e le modalità di presentazione delle domande; la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e la relativa griglia di valutazione; i titoli valutabili; la composizione delle commissioni giudicatrici; le modalità e i titoli per l'aggiornamento delle graduatorie

Alle relative, nuove, graduatorie – ogni due anni integrate, a seguito di nuove procedure della stessa tipologia, e aggiornate per i candidati già presenti – si attinge, ai fini dell'immissione in ruolo, esclusivamente in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie vigenti, nonché all'esito delle procedure di scorrimento delle graduatorie concorsuali di altre regioni o province (v. infra).

Da ultimo, come anticipato, il decreto-legge n. 228 del 2021   (legge n. 15 del 2022), ha prorogato una procedura per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno (art. 5-ter).

I concorsi abilitanti per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria

La L. di bilancio 2022 (L. 234/2021  , art. 1, commi 329-338) ha previsto la graduale introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria da parte di docenti forniti di titolo idoneo, nelle classi quinte, a partire dall'a.s. 2022/2023, e quarte, a partire dall'a.s. 2023/2024. A tal fine, prevede l'istituzione di una nuova classe di concorso. In fase di prima applicazione, i suddetti posti sono coperti con concorsi per titoli ed esami abilitanti, da bandire nel 2022 e 2023.  

Possono partecipare i soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi (o titoli di studio equiparati ai sensi del DM 9 luglio 2009  ):

  • LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative»;
  • LM-68 «Scienze e tecniche dello sport»;
  • LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie».

Per l'accesso è necessario, altresì, il conseguimento di 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA), acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Qualora le graduatorie dei concorsi non siano approvate in tempo utile per l'assunzione dei docenti, possono essere attribuiti contratti a tempo determinato anche a soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per le classi di concorso per l'insegnamento delle scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I e II grado.

La previsione è correlata a quella di graduale introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria da parte di docenti forniti di titolo idoneo, nelle classi quinte, a partire dall'a.s. 2022/2023, e quarte, a partire dall'a.s. 2023/2024.

 

Disposizioni per la copertura dei posti vacanti e disponibili e per l'attribuzione di incarichi di supplenza

Possibilità di utilizzo delle graduatorie in altre regioni o province

Il D.L. 126/2019   (L. 159/2019: art. 1,   co. 17-17-septies) ha previsto che, a decorrere dall'a.s. 2020/2021, per la copertura, in ciascuna regione, dei posti vacanti e disponibili di personale docente ed educativo che residuano dopo le consuete operazioni di immissione in ruolo, incluse quelle dei vincitori della procedura straordinaria (di cui all'art. 1, co. 1-16 e 19), si procede, su istanza degli interessati, mediante scorrimento delle graduatorie di altre regioni o province. Nel caso, però, di procedure concorsuali avviate e non concluse, i relativi posti messi a concorso sono comunque accantonati e resi indisponibili e non possono essere coperti con tale meccanismo.

In attuazione, è intervenuto il DM 8 giugno 2020, n. 25  

Per l'a.s. 2020/2021, la procedura per la presentazione delle domande è stata attivata dal 29 agosto 2020 al 2 settembre 2020  .

Nel prosieguo, però, il D.L. 73/2021   (L. 106/2021  : art. 58, co. 2, lett. b)) ha previsto che tali previsioni non si sarebbero applicate con riferimento alle operazioni di avvio dell'a.s. 2021/2022.

Inoltre, lo stesso D.L. 126/2019   (L. 159/2019  : art. 1, co. 18) – oltre a prolungare per un ulteriore anno la validità delle graduatorie di merito e degli elenchi aggiuntivi del concorso del 2016 (art. 1, co. 18) – ha previsto (art. 1, co. 18-bis) – nel testo come modificato dal D.L. 22/2020   (L. 41/2020  : art. 4-bis) – che i soggetti in esse inseriti possono richiedere l'inserimento in una fascia aggiuntiva dei concorsi straordinari non selettivi banditi nel 2018, anche con riguardo ad una regione diversa da quella di pertinenza della graduatoria o dell'elenco aggiuntivo di origine.

Le modalità di espletamento della procedura sono state definite con DM 40 del 27 giugno 2020  .

 Le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e le graduatorie ad esaurimento (GAE)

Il D.L. 126/2019   (L. 159/2019  : art. 1-quater), al fine di ottimizzare l'attribuzione degli incarichi di supplenza, ha previsto che, a decorrere dall'a.s. 2020/2021, per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze fino al termine delle attività didattiche  si utilizzano, in subordine alle GAE (invece delle graduatorie di istituto), apposite graduatorie provinciali (GPS), distinte per tipologia di posto e classe di concorso. Al riguardo, il D.L. 22/2020   (L. 41/2020  : art. 2, commi 4, 4-bis e 4-ter) ha previsto che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle nuove graduatorie provinciali e le procedure di conferimento delle relative supplenze sono disciplinate, per l'a.s. 2020/2021 e l'a.s. 2021/2022, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, che tutto il procedimento è informatizzato e che la valutazione delle istanze e l'approvazione delle graduatorie è effettuata dagli uffici scolastici territoriali.

In attuazione di quanto previsto dal D.L. 22/2020   ( L. 41/2020  ), è intervenuta l' OM 60 del 10 luglio 2020   ( qui   le tabelle allegate) che, in prima applicazione e per il biennio relativo agli a.s. 2020/2021 e 2021/2022, ha disciplinato la costituzione delle GPS e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno (nonché del personale educativo).

In particolare, in base all'ordinanza:

- per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, si procede allo scorrimento delle GPS. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto. Per le supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di istituto;

- ogni docente può iscriversi alle GPS per una sola provincia (anche diversa dalla provincia di inserimento nelle GAE o dalla provincia scelta per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), ma per più classi di concorso;

- le GPS per i posti comuni per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria sono suddivise in due fasce. La prima è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione. La seconda è costituita dagli studenti che, nell'a.a. 2019/2020, risultavano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, avendo conseguito, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza;

- le GPS per i posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in due fasce. La prima è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione. La seconda è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) per le classi di concorso di cui alla tab. A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: possesso dei 24 CFU/CFA di cui all'art. 5, co. 1, lett. b), del d.lgs. 59/2017  ; abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; b) per le classi di concorso di cui alla tab. B  dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: possesso dei 24 CFU/CFA di cui all'art. 5, co. 2, lett. b), del d.lgs. 59/2017  ; abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;

- le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per gradi di istruzione (scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado) sono suddivise in due fasce. La prima è costituita dai docenti che hanno la specializzazione per il grado di istruzione scelto; la seconda è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di  specializzazione, che entro l'a.s. 2019/2020 abbiano maturato tre annualità di  insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso: per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado; per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;

- è stata prevista la costituzione – a seguito di apposito decreto del Ministro - di elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia in cui, nelle more della ricostituzione delle stesse GPS, possono richiedere l'inserimento i docenti che acquisivano il titolo di abilitazione o di specializzazione entro (originariamente: v. infra) il 1° luglio 2021. Agli elenchi aggiuntivi si attinge con priorità rispetto alla seconda fascia;

- dopo l'assegnazione dei posti disponibili ai docenti presenti nelle GAE e nelle GPS, per le supplenze brevi, i dirigenti scolastici possono attingere alle graduatorie di istituto suddivise in tre fasce: la prima costituita dagli abilitati presenti nelle GAE, la seconda e la terza costituite, rispettivamente, dagli abilitati e dai non abilitati presenti nelle GPS.

Nel prosieguo è intervenuto il D.D. 858 del 21 luglio 2020   che ha stabilito che le domande per l'inserimento nelle GPS potevano essere presentate dal 22 luglio al 6 agosto 2020.

Con nota prot. 1290 del 22 luglio 2020   erano poi stati forniti alcuni chiarimenti sulla valutazione dei titoli.

In attuazione di quanto di quanto disposto dall' OM 60 del 10 luglio 2020  , con DM 51 del 3 marzo 2021   è stata disciplinata la costituzione degli elenchi aggiuntivi. In particolare, il DM aveva indicato il termine del 20 luglio 2021 per il conseguimento del titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno ai fini dell'iscrizione nei suddetti elenchi.

Inoltre, il termine per il conseguimento del titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno ai fini dell'iscrizione negli elenchi aggiuntivi previsti dall'OM 60 del 10 luglio 2020   è stato poi ulteriormente differito al 31 luglio 2021 dal D.L. 73/2021   (L. 106/2021  : art. 59, co. 4).

Da ultimo, il decreto-legge n. 4 del 2022   (legge n. 25 del 2022  ) ha disposto che, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) relative al personale docente ed educativo abbia validità biennale (art. 19, comma 3-ter).

 Disposizioni in materia di graduatorie di istituto

Il D.L. 126/2019   (L. 159/2019  : art. 1-quater) ha differito (dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2022/2023) il termine a decorrere dal quale possono essere inseriti nelle graduatorie di istituto solo soggetti abilitati e ha previsto che, in occasione dell'aggiornamento delle stesse per il prossimo triennio scolastico, l'inserimento nella terza fascia per posto comune nella scuola secondaria è consentito, oltre che ai soggetti già inseriti, ai soggetti che, ove non in possesso dell'abilitazione, siano in possesso dei 24 CFU/CFA, unitamente al titolo di studio.

Inoltre, ha precisato che le graduatorie di istituto – che, a seguito dello stesso D.L. 126/2019   (L. 159/2019  ), devono essere costituite in base alle indicazioni dei soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali – sono utilizzate per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie.

Da ultimo, il decreto-legge n. 4 del 2022   (legge n. 25 del 2022  ) ha esteso, agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, la definizione con ordinanze del Ministro dell'istruzione della disciplina relativa alle graduatorie provinciali per le supplenze e al successivo conferimento delle supplenze stesse per il personale docente ed educativo.

Disposizioni specifiche per la copertura dei posti vacanti e disponibili per l'a.s. 2021/2022

Il D.L. 73/2021   (L. 106/2021  : art. 59, commi da 4 a 9-ter) ha previsto una disciplina speciale per la copertura dei posti di personale docente vacanti e disponibili per l'a.s. 2021/2022, applicabile a tutte le classi di concorso.

La procedura è stata dettagliata, in particolare, con il DM 242 del 30 luglio 2021  .

Inoltre, per la copertura, a decorrere dal 1° settembre 2022, dei posti vacanti e disponibili per l'a.s. 2021/2022 eventualmente residuati dopo le immissioni in ruolo previste dai commi 1-4 dell'art. 59, lo stesso D.L. 73/2021   (L. 106/2021  : art. 1, comma 9-bis) ha previsto una procedura concorsuale straordinaria per titoli e prova disciplinare, riservata ai docenti che abbiano svolto, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione, negli ultimi 5 anni scolastici, un servizio di almeno 3 anni anche non consecutivi nelle scuole statali.

Ogni candidato può partecipare alla procedura in un'unica regione, per una sola classe di concorso per la quale ha maturato almeno un anno di servizio tra quelli richiesti come requisito.

Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da svolgere entro il 31 dicembre 2021.

I candidati vincitori partecipano, con oneri a proprio carico, ad un percorso di formazione che prevede una prova conclusiva.

In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva, il candidato è assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2022. Con l'immissione in ruolo dei vincitori, le graduatorie della procedura concorsuale straordinaria decadono.

Nel corso dall'a.s. 2022/2023 i docenti assunti svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova.

In attuazione di quanto sopra, è stato adottato il decreto ministeriale 28 aprile 2022  , recante "Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73  ".

Obbligo di permanenza triennale nella sede di prima assegnazione e altre previsioni in materia di mobilità

Il D.L. 73/2021   (L. 106/2021  : art. 58, comma 2, lett. f) ha modificato la disciplina relativa al termine minimo di permanenza del personale docente nella sede di prima assegnazione (recata dall'art. 399, comma 3, del decreto-legislativo n. 297 del 1994  ), riducendo lo stesso (da 5) a 3 anni.

Sono stati fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo prima dell'a.s. 2020/2021. 

Inoltre, lo stesso D.L. 73/2021   (L. 106/2021  : art. 58, comma 2, lett. f)) ha introdotto nuove limitazioni relative alla mobilità in corso di carriera, al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuità didattica. In particolare, ha previsto che, a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'a.s. 2022/2023, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di 3 anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta.

Da ultimo, il decreto-legge n. 4 del 2022   (legge n. 25 del 2022  ), ha modificato la disciplina relativa al vincolo di permanenza del docente - per almeno altri due anni scolastici - nell'istituzione scolastica nella quale si è svolto il periodo di prova, novellando, a tal fine, l'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2017  .

Titolarità del docente sulla singola scuola e affidamento degli incarichi di insegnamento  

La L. di bilancio 2019 (L. 145/2018  : art. 1, comma 796) ha previsto che, a decorrere dall'a.s. 2019/2020, ai docenti, nell'ambito delle procedure di reclutamento e di mobilità territoriale e professionale, non può essere attribuita la titolarità su ambito territoriale.

Si sono superate, così, a decorrere dall'a.s. 2019/2020, le previsioni recate dalla L. 107/2015  , in particolare all'art. 1, comma 66 e 73, e si è tornati, dunque, all'attribuzione della titolarità in una specifica scuola.

Interventi relativi al contenzioso concernente il personale docente

Il D.L. 126/2019   (L. 157/2019  : art. 1-quinquies) ha previsto che ai provvedimenti giurisdizionali in sede amministrativa o civile relativi all'inserimento dei docenti nelle graduatorie ad esaurimento, nelle graduatorie di istituto, ovvero nelle graduatorie concorsuali, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali deve essere data esecuzione entro 15 giorni dalla notifica dei medesimi provvedimenti al (ora) Ministero dell'istruzione.

Nel caso in cui i citati provvedimenti giurisdizionali intervengano dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, al fine di salvaguardare la continuità didattica, il Ministero dell'istruzione provvede all'esecuzione trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato in decadenza, rispettivamente, in contratti a tempo determinato con termine finale al 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento, e in contratti a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno del medesimo anno scolastico. 

Con quanto disposto dal D.L. 126/2019   è stato generalizzato il meccanismo previsto dal D.L. 87/2018   (L. 96/2018  : art. 4) per salvaguardare la continuità didattica nell'a.s. 2018/2019, limitato ai casi in cui si fosse determinata la decadenza di contratti di lavoro stipulati da soggetti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Composizione e consistenza dell'organico docente

La L. 107/2015  , al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia scolastica, ha previsto l'istituzione, per ogni istituzione scolastica o istituto comprensivo, dell'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa (art. 1, comma 5).

A decorrere dall'a.s. 2016-2017, l'organico dell'autonomia, articolato in posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa, doveva essere determinato – in base alla stessa legge - ogni tre anni, su base regionale, con decreti interministeriali (art. 1, commi 63 e 64).  

Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili (art. 1, comma 65) e può essere utilizzato per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni (art. 1, comma 85  ).

 Peraltro, allo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia, è stata prevista la possibilità di costituire annualmente, con decreto interministeriale, un ulteriore contingente di posti (c.d. organico di fatto) (art. 1, comma 69).

Successivamente, si sono registrati interventi legislativi volti ad incrementare, anzitutto, l'organico dell'autonomia attraverso il consolidamento di posti provenienti dall'organico di fatto.

A tal fine, la L. di bilancio 2017 (L. 232/2016:   art. 1, commi 366 e 373-374) ha istituito nello stato di previsione dell'allora MIUR un nuovo Fondo da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia, stanziando € 140 mln per il 2017 ed € 400 mln annui dal 2018.

In seguito, il D.L. 50/2017   (L. 96/2017  : art. 22-ter) ha incrementato le risorse del Fondo di importi variabili da € 40,7 mln per il 2017 a € 184,7 dal 2026. 

Successivamente, la L. di bilancio 2018 (L. 205/2017:   art. 1, comma 613) ha disposto un ulteriore incremento del Fondo di € 50 mln nel 2018 e di € 150 mln annui dal 2019.

Ancora dopo, la L. di bilancio 2020 (L. 160/2019  : art. 1, comma 266) ha incrementato il Fondo di € 12,06 mln per il 2020, € 54,28 mln per il 2021 ed € 49,75 mln annui a decorrere dal 2022, con lo specifico scopo di aumentare i posti di sostegno.

Inoltre, allo stesso fine, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020  : art. 1, comma 960) ha previsto il rifinanziamento del Fondo per € 62,76 mln per il 2021, € 321,34 mln per il 2022, € 699,43 mln per il 2023, € 916,36 mln per ciascuno degli anni 2024 e 2025, € 924,03 mln per il 2026, € 956,28 mln per il 2027, € 1.003,88 mln per il 2028, € 1.031,52 mln a decorrere dal 2029. In particolare, le risorse aggiuntive sono state destinate all'incremento di 25.000 posti di sostegno, di cui 5.000 a decorrere dall'a.s. 2021/2022, 11.000 a decorrere dall'a.s. 2022/2023 e 9.000 a decorrere dall'a.s. 2023/2024. In tal caso, non si applica, però, la contestuale riduzione dei posti in organico di fatto.

Ulteriori disposizioni hanno riguardato specificatamente i posti per il potenziamento dell'offerta formativa che, in base alla Tab.1 della L. 107/2015   (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), erano destinati alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo e secondo grado.

In particolare, il d.lgs. 65/2017  , che ha istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, ha previsto l'assegnazione alla scuola dell'infanzia statale di quota parte (non quantificata) dell'organico di potenziamento definito dalla stessa Tab. 1 (art. 12, comma 7).

Il d.lgs. 60/2017   (art. 17, comma 3), e la L. 205/2017   (art. 1, comma 616) hanno inoltre disposto, rispettivamente, che il 5% dei posti per il potenziamento è destinato alla promozione dei temi della creatività, e che un ulteriore 5% è destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria

Nel prosieguo, la L. di bilancio 2020 (L. 160/2019  : art. 1, comma 279) ha disposto un incremento di 390 posti per il potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia, mentre, allo stesso fine, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020  : art. 1, comma 968) ha previsto un incremento di 1.000 posti.

Ulteriori incrementi dei posti sono stati così previsti:

  • la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018  :  art. 1, comma 728-729) ha previsto 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria, al fine di incrementare il tempo pieno;
  • la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018   : art. 1, comma 730) ha previsto, dall'a.s. 2019/2020, 400 posti aggiuntivi nell'organico del personale docente dei licei musicali;
  • la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018  : art. 1, comma 415) ha previsto, dall'a.s. 2019/2020, un incremento, fino a 290 posti, nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, delle facoltà di assunzione di personale educatore nelle istituzioni educative statali;
  • il D.L. 162/2019   (L. 8/2020  : art. 7, comma 10-octies e 10-novies) ha previsto l'incremento della dotazione organica del personale docente della scuola secondaria di secondo grado, in misura corrispondente a una maggiore spesa pari a € 6,387 mln nel 2020, € 25,499 mln nel 2021 e € 23,915 mln annui dal 2022, da ripartire fra le regioni sulla base del numero di classi con più di 22 iscritti, ridotti a 20 iscritti in presenza di un alunno con disabilità grave certificata, e del monitoraggio comparativo dei risultati conseguiti, in termini di apprendimenti, di inclusione e di permanenza scolastica.

Per quanto concerne la formazione dei docenti, si segnala preliminarmente che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), cui è dedicato un apposito tema   dell'ambito del Portale della documentazione, prevede, nell'ambito della Missione 4, Componente 1, la riforma 2.1 la quale mira a istituire un nuovo modello di reclutamento dei docenti, collegato a un ripensamento della loro formazione iniziale e lungo tutto l'arco della carriera, al fine di migliorare la qualità del sistema educativo italiano. In attuazione di tale riforma, il citato art. 59 del D.L. n. 73 del 2021   (L. 106/2021) reca disposizioni specifiche per la tempestiva nomina del personale docente, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2021/2022, e per la semplificazione delle procedure concorsuali per l'immissione in ruolo del medesimo personale, a cominciare da quelle relative alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche. Esso è stato modificato dall'art. 46 del decreto-legge n. 36 del 2022   (L. 79/2022  ). L'art. 44 del medesimo decreto-legge n. 36 del 2022  , poi, introducendo diverse novelle al decreto-legislativo n. 59 del 2017  , reca disposizioni in materia di formazione, abilitazione e accesso in ruolo dei docenti, in particolare, della scuola secondaria di I e II grado.

Da ultimo, il decreto-legge n. 115 del 2022   (cosiddetto Aiuti-bis) ha previsto per gli insegnanti di ruolo forme di premialità e progressione di carriera, legati al positivo superamento dei percorsi formativi. Si tratta, in particolare:

i) di un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, riconosciuto al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva. Si evidenzia che tale elemento, è stato introdotto dall'art. 44 del D.L. n. 36/2022   ed è qui oggetto solo di una novella di coordinamento formale;

ii) della possibilità, questa innovativa, di accedere a un meccanismo di stabile incentivazione, nell'ambito di un sistema di progressione di carriera da definirsi in sede di contrattazione collettiva. Tale previsione è stata introdotta dal Senato, in sostituzione della qualifica di docente esperto prevista nel testo originario del decreto-legge, di cui tuttavia restano fermi i principali aspetti sostanziali: il meccanismo implica il diritto a un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento, riconosciuta a coloro che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili (art. 38). 

La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020  : art. 1, comma 961) aveva in precedenza previsto l'aumento, per € 10 mln per il 2021, delle risorse destinate alla formazione dei docenti (art. 1, comma 125, L. 107/2015  ), per realizzare interventi di formazione obbligatoria del personale docente non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno impegnato nelle classi con alunni con disabilità.

Al riguardo, si ricorda che la L. 107/2015   ha previsto che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento della scuola (DPR 80/2013  ), sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione ha autorizzato la spesa di € 40 mln annui (art. 1, commi 124-125).

Inoltre, la legge di bilancio 2020 (L. 178/2020  : art. 1, commi 970 e 971), ha esteso anche agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 la possibilità di costituire équipe territoriali formative – formate ora da 20 docenti da porre in posizione di comando presso gli USR e presso l'Amministrazione centrale, e da un numero massimo di 200 docenti da porre in semi esonero dall'esercizio delle attività didattiche per il 50% dell'orario di servizio - per garantire la diffusione di azioni legate al Piano nazionale per la scuola digitale   (PNSD), nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente (e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative). A tal fine, ha autorizzato la spesa di € 1,4 mln per il 2021, € 3,6 mln per il 2022 ed € 2,2 mln per il 2023.

Le equipe formative territoriali per promuovere progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole erano state previste, per la prima volta, per gli a.s. 2019/2020 e 2020/2021, dalla L. di bilancio 2019 (L. 145/2018  : art. 1, commi 725-726). In base alla stessa, le equipe erano formate da un massimo di 120 docenti che potevano essere esonerati dall'esercizio delle attività didattiche.

Si ricorda, poi, che la L. 107/2015   ha previsto l'istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, a tal fine autorizzando la spesa di € 381,137 mln annui a decorrere dal 2015 (art. 1, commi 121-123), che si è rivelata particolarmente importate per l'acquisto di attrezzature informatiche nel periodo di pandemia.

  • la L. di bilancio 2020 (L. 160/2019  : art. 1, comma 256), incrementando l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 125 della L. 107/2015  , per l'attuazione del Piano nazionale di formazione  e  per  la realizzazione delle attività formative di cui ai precedenti commi da 121 a 124 ha stanziato € 11 mln per il 2020, da destinare a misure per il potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di inclusione scolastica e € 1 mln per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, da destinare a misure per il potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, nonché di insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi.

Le più recenti novità in materia di percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno

  • Il D.L. 22/2020   (L. 41/2020  : art. 2, comma 08), ha previsto che, a decorrere dal V ciclo dei percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, i soggetti che nei 10 anni scolastici precedenti hanno svolto almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, su posto di sostegno nel grado di istruzione cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte (senza, cioè, necessità di sostenere il test preliminare).
  • Da ultimo, il D.L. 130/2021   (art. 4, comma 2), modificando il d.lgs. 66/2017   (art. 12, comma 5), ha modificato la disciplina per la definizione dei piani di studio e delle modalità attuative e organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e ha procrastinato all' a.a. 2025/2026 l'applicazione della nuova disciplina.

 La L. di bilancio 2022 ( L. 234/2021  , art. 1, comma 327), al fine di rendere più attrattiva la professione di docente della scuola, ha previsto l'incremento delle risorse destinate alla valorizzazione della professionalità dei docenti delle scuole statali (art. 1, commi 592 e 593, della L. 205/2017   - L. di bilancio 2018) da € 30 mln a € 300 mln annui dal 2022. Essa, inoltre, ha recato misure finalizzate a garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole. In particolare, ha istituito un'apposita sezione nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (disciplinato dall'art. 40 del CCNL   relativo al comparto Istruzione e ricerca, finora riferito agli anni 2016-2018), con uno stanziamento nel limite di spesa di € 3 mln annui a decorrere dal 2022.

 

Da ultimo, l'art. 36 del decreto-legge n. 21 del 2022   (legge n. 51 del 2022  ) ha previsto quanto segue in materia di docenza scolastica:

  • si dispone, nel limite di spesa indicato, una proroga ulteriore, rispetto a quella prevista dalla legge di bilancio 2022, per gli incarichi temporanei di personale docente e ATA (c.d. "organico COVID") già prorogati fino al 31 marzo 2022, fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali, nelle quali il termine è prorogato fino al 30 giugno 2022 e non oltre tale data (comma 1);
  • si uniforma la disciplina della mobilità dei docenti della scuola dell'infanzia e primaria con quella dei docenti della scuola secondaria. Si estende, infatti, ai primi la possibilità di richiedere l'utilizzazione provvisoria, l'assegnazione provvisoria e il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbiano titolo nella provincia in cui si è titolari, così come è previsto per i docenti delle scuole secondarie (comma 2-bis);
  • si integrano - le graduatorie di merito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria, bandito ad aprile 2020, ricomprendendovi candidati idonei (comma 2-ter).