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Le misure destinate agli studenti universitari e alle istituzioni AFAM, il diritto allo studio e la formazione professionale

The measures aimed at university students and AFAM institutions, the right to study and vocational training

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Nel corso della XVIII legislatura sono state adottate numerose misure dedicate agli studenti del comparto universitario e dell'istruzione superiore, anche alla luce degli interventi delineati nel PNRR, orientati sia alla internazionalizzazione, sia al rafforzamento del collegamento col mondo del lavoro. Particolare importanza ha rivestito la riforma degli ITS e l'abrogazione del divieto di iscrizione contemporanea a più corsi di istruzione superiore.

In the 18th legislature, numerous measures dedicated to students in the university and higher education sector were adopted, also in the light of the actions outlined in the PNRR, geared both to internationalisation and to strengthening links with the world of work. Particularly important was the reform of ITS and the abolition of the ban on simultaneous enrolment in several higher education courses.

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Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio

  In base al d.lgs. 68/2012   (art. 18, come modificato dall'art. 2, comma 2-ter, del D.L. 104/2013  -L. 128/2013  ), nelle more della completa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dell'attuazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale (d.lgs. 68/2011  ) –, al fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, si provvede attraverso:

  • un Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni;
  • il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio, il cui importo è articolato in tre fasce (a seconda della condizione economica dello studente);
  • risorse proprie delle regioni, pari almeno al 40% dell'assegnazione del Fondo integrativo statale.

Negli ultimi anni, si è registrato, anzitutto, un costante intervento finalizzato ad aumentare le risorse del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, al fine di ridurre il numero degli studenti c.d. "idonei non beneficiari", ossia di studenti che, per mere ragioni legate alla insufficienza dei fondi, non si vedono riconosciuti i benefici, pur rientrando pienamente in tutti i requisiti di eleggibilità per l'accesso agli stessi.

La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020  : art. 1, comma 519) ha incrementato il Fondo di € 70 mln annui dal 2021.

In precedenza, il D.L. 34/2020   (L. 77/2020  : art. 236, comma 4) aveva incrementato il Fondo per il 2020, di ulteriori € 40 mln, che si erano sommati all'incremento, per lo stesso anno, di € 31 mln previsto dalla L. di bilancio 2020 (L. 160/2019  : art. 1, comma 265)

 Il Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio, allocato sul cap. 1710 dello stato di previsione del MUR, è passato da uno stanziamento di competenza di € 149,2 mln per il 2013   a uno stanziamento di 307,8 mln per il 2022  , con un incremento percentuale del 106,3%.

Si ricorda che al Fondo è destinato anche, in base al D.L. 104/2013   (L. 128/2013  : art. 2), il 3% delle somme nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (art. 48, comma 1, d.lgs. 159/2011).

Il D.L. 104/2020   (L. 126/2020  : art. 33, comma 2) ha previsto che, limitatamente all'a.a. 2020/2021 – ma, ove possibile, anche per l'a.a. 2019/2020 - le regioni, le province autonome, le università, e le istituzioni AFAM, per gli interventi di rispettiva competenza, potevano rimodulare, nei limiti delle risorse disponibili, l'entità delle borse di studio destinate agli studenti fuori sede e potevano considerare come fuori sede - in deroga all'art. 4, co. 8, lett. c), del DPCM 9 aprile 2001 - lo studente che, in quanto residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato, prendeva alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, anche se l'alloggio era utilizzato per un periodo inferiore a 10 mesi, purché non inferiore a 4 mesi.

Da ultimo, il decreto-legge n. 115 del 2022   (cosiddetto Aiuti-bis) è intervenuto per integrare e perfezionare le disposizioni di attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR («Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti»), già adottate in forza dell'art. 14, comma 6-vicies quater del D.L. 36/2022, con l'obiettivo di favorire ulteriormente la disponibilità di nuovi alloggi e residenze per studenti universitari. In questa prospettiva, l'articolo in commento opera su due versanti:

i) sostituisce l'art. 14, comma 6-vicies quater del D.L. 36/2022, trasponendone il contenuto, con limitate modifiche sostanziali, all'interno dell'art. 1 della L. 338/2000 (recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»);

ii) prevede semplificazioni procedimentali aggiuntive per consentire il più celere ed effettivo impiego delle risorse europee, al fine di conseguire gli obiettivi temporali connessi al raggiungimento dei target PNRR (art. 39).

Inoltre, la L. di bilancio 2022 (L. 234/2021  : art. 1, comma 299) ha modificato la disciplina relativa alle voci di costo considerate ai fini della determinazione dell'importo standard della borsa di studio per gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) con l'obiettivo è quello di includere in tali voci anche le spese finalizzate a garantire un più ampio accesso alla rete di connessione dati.

Si segnala, poi, che il decreto direttoriale n. 2795 del 25 novembre 2021   ha provveduto al "Riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio - Anno 2021". 

Per un approfondimento sulle iniziative statali in tema di diritto allo studio universitario, si rinvia all' apposita sezione web del sito del   Ministero dell'università e della ricerca.

Le novità in materia di contribuzione studentesca e ulteriori disposizioni in materia di università e istituzioni AFAM

Il D.L. 34/2020   (L. 77/2020  : art. 236, comma 3) e la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020  : art. 1, comma 518) hanno consentito di ampliare progressivamente le previsioni originariamente recate dalla L. di bilancio 2017 (L. 232/2016  : art. 1, comma 252-266) relative all'esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. Al contempo, sono state modificate alcune di quelle relative all'esonero parziale, allo scopo comune di ampliare il numero degli studenti beneficiari.

Successivamente, il D.L. 34/2020   (L. 77/2020  : art. 236, comma 3) ha incrementato, per il 2020, di € 165 mln il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), e di € 8 mln il Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM, allo scopo di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell'esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, demandando a decreti del Ministro dell'università e della ricerca l'individuazione delle modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e delle istituzioni AFAM, e dei criteri di riparto delle risorse. Ciò, in particolare, ha consentito di ampliare la c.d. no tax area, per l'a.a. 2020/2021, agli studenti universitari e delle istituzioni AFAM con ISEE fino ad € 20.000

La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020  : art. 1, comma 518) ha stabilizzato, allo scopo sopra indicato, dal 2021, l'incremento di € 165 mln annui del FFO, e di € 8 mln annui del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM, sempre demandando a decreti del Ministro dell'università e della ricerca l'individuazione delle modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e delle istituzioni AFAM, e dei criteri di riparto delle risorse. Ciò, in particolare, ha consentito di ampliare la c.d. no tax area, dall'a.a. 2021/2022, agli studenti universitari e delle istituzioni AFAM con ISEE fino ad € 22.000.

Inoltre, la L. di bilancio 2022 (L. 234/2021  : art. 1, comma 298) ha incrementato di 2 milioni per il 2022 il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO), al fine di corrispondere un contributo alle spese sanitarie degli studenti universitari fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui ha sede l'università.

Il comma 300 dell'art. 1 della citata L. di bilancio 2022 ha inoltre incrementato di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, destinato ai collegi di merito accreditati nell'ambito delle misure a sostegno del diritto allo studio e, in particolare, del rafforzamento dei servizi abitativi a disposizione degli studenti, incentivando la realizzazione, da parte dei soggetti privati, di nuove strutture di edilizia universitaria attraverso la copertura anticipata, da parte del MUR, degli oneri corrispondenti ai primi tre anni di gestione delle strutture stesse. La medesima legge di bilancio 2022, infine, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), il Fondo per la diffusione della cultura della legalità: tale Fondo, con una dotazione di € 1 mln per il 2022, è destinato alle università statali italiane allo scopo di "favorire attività seminariali e di studio e iniziative studentesche e di promuovere la cultura della legalità, la condivisione dei principi costituzionali e l'impegno contro le mafie e la violenza" (art. 1, commi 774-778).

Si segnalano, poi, il decreto ministeriale 23 dicembre 2021  , recante "Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione alle Universita' non statali ai fini della detrazione dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2021", il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 298 del 22 marzo 2022   recante "Costituzione del Consiglio nazionale dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica" e il decreto ministeriale 10 dicembre 2021  , recante "Adozione dell'Accordo quadro disciplinante le modalita' di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi".

Successivamente, l'art. 5-quinquies del decreto-legge n. 14 del 2022   (legge n. 28 del 2022  ), recependo il contenuto dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2021  , ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dell'università e della ricerca, di un fondo di 1 milione di euro per l'anno 2022, destinato a finanziare le iniziative delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca a favore degli studenti, ricercatori, e professori di nazionalità ucraina che siano sul territorio italiano per ragioni di studio o di ricerca.

Nel dettaglio, si prevede che, al fine di promuovere iniziative di sostegno agli studenti di nazionalità ucraina iscritti, ovvero aderenti al programma Erasmus +  , presso le università, anche non statali, legalmente riconosciute, ammesse al contributo statale di cui alla legge n. 243 del 1991   (in particolare, art. 2) e presso le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui all'art. 1 della legge n. 508 del 1999  , nonché ai dottorandi, ai ricercatori e ai professori di nazionalità ucraina che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attività delle predette università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR)  , sia istituito, per l'anno 2022, un apposito fondo con una dotazione pari a  1 milione di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Si dispone, inoltre, che il fondo in esame venga destinato, per le iniziative ivi indicate, anche in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 390, della legge n. 234 del 2021   (ovvero profughi, in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina), nonché dei soggetti ai quali, in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea. La disposizione prevede poi che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca siano definiti il riparto tra le università, le istituzioni e gli enti di cui sopra, nonché le modalità di utilizzazione delle relative risorse, anche attraverso la previsione di borse di studio ovvero di altri strumenti e servizi di diritto allo studio.

 

Da ultimo, il decreto-legge n. 144 del 2022  , cosiddetto Aiuti-ter, in corso di conversione da parte del Parlamento, al fine di acquisire la disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ha istituito fino all'anno 2026 un fondo denominato "Fondo per l'housing universitario", con una dotazione pari a 660 milioni di euro (art. 25).

 

Erasmus+

 

A livello di Unione europea, si segnala che la Commissione Cultura (VII) della Camera ha esaminato, nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea, la proposta di regolamento istitutiva del programma Erasmus  -plus   (COM(2018)367  ) per gli anni 2021-2027, adottando il 19 settembre 2018 un documento finale   recante una valutazione favorevole con osservazioni. La proposta, approvata   il 20 maggio 2021 (Regolamento (UE) 2021/817  ), prevede finanziamenti più ampi rispetto al passato (24,5 mld di euro).

Come i programmi precedenti, il nuovo programma Erasmus è volto a sostenere l'apprendimento permanente, lo sviluppo formativo, professionale e personale nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, in Europa e nel resto del mondo. Mira altresì a contribuire alla costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione.

Le Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale

Si ricorda preliminarmente che la L. 508/1999   (art. 2) ha disposto che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati, costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM).

Qui   il sito dedicato alle Istituzioni AFAM del MUR.

Organizzazione delle Istituzioni AFAM 

Il D.L. 104/2020   (L. 126/2020: art. 33, comma 2-bis ha previsto che, sulla base di accordi di programma con il MUR, le istituzioni AFAM possono derogare alle norme generali relative all'organizzazione interna, di cui al DPR 132/2003  , sperimentando propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di costituzione e composizione degli organi di governo, nonché forme sostenibili di organizzazione dell'attività di ricerca. I criteri per l'ammissione alla sperimentazione e per la verifica dei risultati devono essere stabiliti con decreto interministeriale.

Successivamente, il D.L. 77/2021   (L. 108/2021: art. 64-bis, comma 7) ha disposto che gli organi delle istituzioni AFAM possono essere rimossi, previa diffida, nei seguenti casi:

  • gravi e persistenti violazioni di legge;
  • quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi o dei servizi indispensabili dell'istituzione;
  • in caso di dissesto finanziario, quando la situazione economica dell'istituzione non consenta il regolare svolgimento dei servizi indispensabili, ovvero quando l'istituzione non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi.

Alla rimozione degli organi – nonché alla nomina di un commissario – si provvede con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

La L. di bilancio 2022 (L. n. 234/2021  , art. 1, comma 304) è inoltre intervenuta sulla disciplina vigente in materia di nucleo di valutazione delle istituzioni AFAM, confermandone l'impianto complessivo (quanto a composizione e modalità di costituzione) ed innovando con la reintroduzione del diritto dei componenti a ricevere un compenso per le attività svolte, la cui definizione è rimessa ad un decreto ministeriale.  

I corsi di studio e i titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni AFAM

  In base alla L. 508/1999   (art. 2, comma 5), le Istituzioni AFAM istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di  perfezionamento (definiti anche master: art. 3, comma 7, DPR 212/2005  ).  Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di  primo  e   secondo   livello,   nonché  di perfezionamento, di specializzazione e - a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 80/2021   (L. 106/2021: art. 3, comma 10) - di  dottorato  di  ricerca  in campo artistico e  musicale.

In argomento, il D.L. 77/2021   (L. 108/2021  ):

  • sostituendo l'art. 1, comma 102, della L. 228/2012  , ha disposto che i diplomi accademici rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) sono equipollenti ai titoli di laurea appartenenti alla classe L-4-Disegno industriale. Resta confermata (come già previsto dalla L. 228/2012  ) per gli altri diplomi accademici di primo livello l'equipollenza ai titoli di laurea appartenenti alla classe L-3. Le medesime equipollenze sono sancite (oltre che al fine dell'ammissione ai concorsi pubblici) anche al fine dell'accesso ai corsi di laurea magistrale (art. 64-bis, comma 2, lett. a));
  • modificando l'art. 1, comma 104, della stessa L. 228/2012  , ha previsto che i diplomi accademici di secondo livello costituiscono titolo di accesso (oltre che ai concorsi di ammissione ai corsi o alle scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione attivati dalle università in ambito artistico, musicale, storico-artistico o storico-musicale) anche a borse di studio (post lauream), assegni di ricerca e ogni altro bando per attività di formazione, studio, ricerca o perfezionamento negli stessi ambiti (art. 64-bis, comma 2, lett. b);
  • novellando l'art. 1, comma 107-bis, della stessa L. 228/2012  , ha differito (dal 31 dicembre 2021: art. 4, comma 5-ter, del D.L. 244/2016   - L. 19/2017  ) al 31 dicembre 2022 il termine entro cui è possibile conseguire i diplomi accademici rilasciati all'esito dei percorsi formativi dell'ordinamento previgente alla L. 508/1999, ai fini dell'equipollenza – congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado – ai diplomi accademici di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro (art. 64-bis, comma 10);
  • ha previsto che, nelle more dell'emanazione del regolamento relativo alle procedure, ai tempi e alle modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore (art. 2, co. 7, lett. g), della L. 508/1999  ), l'istituzione di corsi di studio delle istituzioni AFAM statali in sedi diverse dalla loro sede legale può essere autorizzata, senza oneri a carico del bilancio dello Stato e ferma restando la dotazione organica dell'istituzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere favorevole dell'ANVUR. La disciplina attuativa deve essere definita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare su proposta dell'ANVUR.

A sua volta, il D.L. 34/2020   (L. 77/2020: art. 236, comma 3-bis) ha previsto l'equipollenza, anche ai fini concorsuali, dei diplomi di specializzazione in musicoterapia, ottenuti al termine dei corsi biennali sperimentali autorizzati dall'allora MIUR, ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle Istituzioni AFAM.

Finanziamenti per le Istituzioni AFAM

Il Ministero dell'università e della ricerca contribuisce annualmente al sostegno finanziario delle Istituzioni AFAM, attraverso contributi per il funzionamento amministrativo e didattico, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, le risorse per le supplenze e per le collaborazioni didattiche, le risorse per l'acquisto di attrezzature e investimenti in conto capitale per l'edilizia.

Le risorse sono allocate nel Programma 2.2 "Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica" dello stato di previsione del MUR. Nella ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato del 2022-2024   sono iscritte risorse, in tale programma, di € 571,3 mln per il 2022, € 566,3 mln per il 2023 e di € 562 mln per il 2024.

Al riguardo, negli ultimi anni vi sono stati interventi volti a incrementarle.

In particolare, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020  : art. 1, comma 542) ha disposto l'incremento di tali risorse di € 1 mln annui dal 2021, al fine di consentire alle medesime istituzioni di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/1992  , con invalidità superiore al 66%, e con certificazione di disturbo specifico di apprendimento (DSA). Inoltre, ha previsto l'inserimento di una figura di tutor accademico esperto in didattica musicale inclusiva e appositamente formato

In precedenza, la L. di bilancio 2020 (L. 160/2019  : art. 1, comma 282) aveva incrementato le medesime risorse di € 1,5 mln annui dal 2020, al fine di consentire alle istituzioni AFAM di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità e con certificazione di DSA (non si è fatto, in tal caso, riferimento anche agli studenti con invalidità superiore al 66%).

Ancor prima, la L. di bilancio 2019 (L. 145/2019  : art. 1, comma 742) ha incrementato le risorse di € 0,5 mln annui dal 2019 per le medesime finalità previste dalla L. di bilancio 2021.

 

Inoltre, la stessa L. di bilancio 2021 (L. 178/2020  : art. 1, comma 518), ha incrementato le medesime risorse di € 8 mln annui dal 2021 al fine di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell'esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. Si è trattato esattamente dell'incremento previsto per il 2020 dal D.L. 34/2020   (L. 77/2020  : 236, comma 3).

In precedenza, la L. di bilancio 2020 (L. 160/2019  : art. 1, comma 283) aveva previsto un incremento di € 10 milioni annui dal 2020, finalizzato a consentire il rimborso alle istituzioni AFAM del mancato introito derivante dall'applicazione delle disposizioni in materia di esonero dalla contribuzione studentesca.

Inoltre, altri stanziamenti specifici sono stati previsti nella XVIII legislatura. In particolare: 

  • la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020  : art. 1, comma 549) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca il "Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca", con stanziamenti pari a € 100 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022, € 250 mln per il 2023, € 200 mln per (ciascuno degli) anni 2024 e 2025 ed € 150 mln per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, al fine di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle istituzioni AFAM (nonché delle università e degli enti di ricerca);
  • la stessa L. di bilancio 2021 (art. 1, comma 535) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un Fondo, con una dotazione di € 7 mln per il 2021, destinato a coprire le spese per interventi strutturali e di messa in sicurezza nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria, relativi ad edifici di particolare valore storico-artistico che non sono di proprietà dello Stato e ospitano Conservatori di musica;
  • il D.L. 73/2021   (L. 106/2021: art. 60, comma 1) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un Fondo, con una dotazione di € 50 mln per il 2021, finalizzato, in considerazione dei disagi determinati dalla crisi epidemiologica da COVID-19, a favorire l'attività di orientamento e tutorato per gli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione superiore, nonché azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.
  • il D.L. 77/2021   (L. 108/2021: art. 64, comma 7) ha autorizzato la spesa di € 12 mln per il 2021 da assegnare alle istituzioni AFAM a titolo di cofinanziamento di interventi di investimento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi, ovvero finalizzati alla tutela di strutture di particolare rilievo storico ed architettonico delle medesime istituzioni.

Da ultimo, la L. di bilancio 2021 (L. n. 234/2021  , art. 1, comma 535) ha  novellato la disciplina vigente in materia di rimborsi spese, compensi e indennità spettanti al presidente, al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), rinviando ad un decreto interministeriale (del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), la determinazione dei predetti riconoscimenti economici e riformando il principio secondo il quale l'incarico di presidente delle predette istituzioni è svolto a titolo gratuito. La disposizione precisa che i predetti rimborsi spese, compensi e indennità sono sostenuti direttamente dalle predette istituzioni.

Dotazioni organiche, reclutamento e incarichi di insegnamento nelle Istituzioni AFAM

La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020  : art. 1, comma 890, primo periodo) ha differito l'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni AFAM (DPR 143/2019  ) (dall'a.a. 2021/2022, previsto dall'art. 3-quater del D.L. 1/2020   (L. 12/2020) all'a.a. 2022/2023.

 

Inoltre, la stessa L. di bilancio 2021

  • ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un Fondo con una dotazione di € 2,5 mln per il 2021 e di € 15 mln annui dal 2022, finalizzato all'introduzione di posizioni di accompagnatore al pianoforte, accompagnatore al clavicembalo e tecnico di laboratorio nelle dotazioni organiche del personale non docente delle istituzioni AFAM statali (art. 1, comma 892).

Successivamente, la L. di bilancio 2022 (L. n. 234/2021  , art. 1, comma 308) ha innalzato da 15 a 19,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, la dotazione di detto Fondo con la finalità di integrare le dotazioni organiche delle istituzioni statali AFAM con le figure tecniche di accompagnatore al pianoforte, accompagnatore al clavicembalo e tecnico di laboratorio. Ciò al fine di adeguare la dotazione del Fondo medesimo per tener conto del fabbisogno di detto personale nelle istituzioni AFAM che abbiano concluso il processo di statizzazione. 

  • ha previsto l'incremento, dal 1° novembre 2021, delle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM statali. A tal fine, ha autorizzato una spesa di € 12 mln per il 2021 e di € 70 mln annui dal 2022. I criteri per la determinazione delle dotazioni organiche e per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale delle istituzioni per le quali è in corso il processo di statizzazione, devono essere definiti con DPCM (art. 1, comma 888 e 889);
  • ha disposto che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le quantità numeriche, suddivise fra personale docente e non docente, da assegnare a ogni istituzione AFAM (art. 1, comma 890, secondo periodo);
  • ha previsto che gli incarichi di docenza attribuiti dalle istituzioni AFAM statali per esigenze didattiche cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche sono ridotti, a decorrere dall'a.a. 2021/2022, in conseguenza dell'incremento di organico (art. 1, comma. 891). Inoltre, ha modificato la disciplina per il conferimento dei medesimi incarichi, circoscrivendo il divieto di conferimento al personale di ruolo nella medesima istituzione (art. 1, comma 894);
  • ha introdotto una disciplina transitoria riguardante le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici. In particolare, ha previsto che, fino all'applicazione del DPR 143/2019  , le stesse procedure sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca che, nei limiti delle risorse accantonate a tal fine negli a.a. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, può prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia. La (eventuale) quota residua di tali risorse può essere destinata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione, al reclutamento di direttori amministrativi per le stesse istituzioni AFAM, nonché alla determinazione e all'ampliamento delle dotazioni organiche dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Braga di Teramo   (Istituzione AFAM statale) e degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA)   (art. 1, comma 893).

Precedentemente, il D.L. 183/2020   (L. 21/2021: art. 6, commi 1 e 2), oltre a prorogare anch'esso (dall'a.a. 2021/2022) all'a.a. 2022/2023 l'avvio dell'applicazione del DPR 143/2019, ha differito (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento.

Oltre a quanto già detto, il D.L. 77/2021   (L. 108/2021) ha previsto che:

  • le disposizioni del DPR 143/2019   (art. 8, comma 5) relative alla definizione della dotazione organica del personale docente e non docente delle istituzioni AFAM con decreto del Ministero (ora) dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con (ora) il Dipartimento della funzione pubblica del Ministero della pubblica amministrazione, si applicano a decorrere dall'a.a. 2021/2022 (art. 64-bis, comma 6);
  • nelle more della piena attuazione del già citato DPR 143/2019  , le assunzioni a tempo indeterminato presso le istituzioni AFAM statali sono autorizzate (invece che con DPR) con DPCM, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 64-bis, comma 4);
  • sempre nelle more della piena attuazione del DPR 143/2019, le istituzioni AFAM possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate, personale amministrativo a tempo indeterminato nei profili di collaboratore e di elevata professionalità EP/1 ed EP/2 con procedure concorsuali svolte ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 165/2001 (art. 64-bis, comma 3);
  • nelle Accademie di belle arti accreditate quali scuole di restauro, il reclutamento di docenti per gli insegnamenti tecnici di restauro, anche a valere su graduatorie nazionali o di istituto, è subordinato al possesso dei requisiti individuati per il corpo docente dal DM 26 maggio 2009, n. 87   e dall'inserimento nell'elenco dei restauratori di beni culturali in uno o più settori di competenza coerenti con il settore artistico-disciplinare cui afferisce l'insegnamento (art. 64-bis, comma 5).

Successivamente, il decreto-legge n. 228 del 2022   (legge n. 15 del 2022), cosiddetto proroga termini, ha previsto le seguenti misure:

  • ha disposto che, a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, i docenti di ruolo delle Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508  , possano chiedere la proroga a permanere in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età (art. 5, comma 3-septies);
  • ha introdotto modifiche alla disciplina delle procedure per il reclutamento e per l'attribuzione di alcuni incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). In particolare, ha prorogato (dall'a.a. 2022/2023) all'a.a. 2023/2024 l'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico delle medesime Istituzioni, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento. Conseguentemente, ha esteso anche all'a.a. 2022/2023 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'art. 2-bis del D.L. 97/2004   (L. 143/2004), per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle medesime Istituzioni. Infine, ha differito (dall'anno accademico 2022/2023) all'anno accademico 2023/2024 talune abrogazioni di disposizioni legislative previste dal suddetto regolamento (art. 6, commi 1, 2 e 2-bis).

Riguardo il personale delle istituzioni AFAM, la L. di bilancio 2022 (L. n. 234/2021  , art. 1, comma 309) ha autorizzato la spesa di 8,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, per la sua valorizzazione. 

Per quanto concerne gli incarichi di insegnamento, la disciplina prevista dal DPR 143/2019 è stata superata con l'art. 1, commi 284 e 285, della L. 160/2019   (L. di bilancio 2020). In particolare, l'art. 1, comma 284, citato ha disposto che, qualora alle esigenze didattiche non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le I istituzioni AFAM provvedono all'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un a.a., rinnovabili annualmente per un periodo massimo di 3 anni, tramite stipula di contratti di collaborazione continuativa. L'art. 1, comma 285, come novellato dall'art. 1, comma 894, della L. 178/2020   (L. di bilancio 2021), ha disposto, come già detto, che gli incarichi di insegnamento non sono conferibili al personale in servizio di ruolo nella medesima Istituzione e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento non dà luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

Il processo di statizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali e delle Accademie di belle arti non statali

La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020  : art. 1, comma 887) ha modificato ulteriormente la disciplina per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, nell'ambito del processo di statizzazione delle medesime istituzioni previsto dal D.L. 50/2017   (L. 96/2017: art. 22-bis). In particolare, nel confermare che, ai fini della determinazione delle dotazioni organiche, i limiti massimi sono costituiti dal personale in servizio presso le predette istituzioni alla data del 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore della L. 96/2017), anche con contratto di lavoro flessibile, ha stabilito che il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato riguarda il personale docente e non docente in servizio, a tempo determinato e indeterminato, presso le medesime istituzioni alla medesima data (e non più alla data di conclusione del processo di statizzazione). riguardo, si ricorda, infatti, che il D.L. 104/202  0 (L. 126/2020: art. 33, comma 2- ter) aveva fissato al 31 dicembre 2021 la conclusione del processo di statizzazione, disponendo anche che il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato riguardava il personale in servizio presso le istituzioni AFAM alla medesima data (e non più alla data di entrata in vigore della L. 96/2017).

 

Per effetto di quanto previsto dalla L. di bilancio 2021, dunque, non è più previsto il termine per la conclusione del processo di statizzazione.

 

In precedenza, il D.L. 59/2019   (L. 81/2019  : art. 5-bis) aveva incrementato di € 4 mln le risorse da destinare nel 2019 alla statizzazione delle stesse Istituzioni, per un totale, dunque, di € 32,5 mln. In particolare, tali risorse aggiuntive sono state destinate a copertura delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione, nel caso in cui per gli enti locali – che, ai sensi della normativa vigente, dovrebbero farsi carico delle stesse situazioni debitorie - fosse stato dichiarato il dissesto finanziario fra il 2 gennaio 2018 e il 31 marzo 2018.

Al riguardo, si ricorda che il D.L. 50/2017   ( L. 96/2017  : art. 22- bis) ha disposto, a decorrere dal 2017, l'avvio di un processo di graduale statizzazione e razionalizzazione delle Accademie di belle arti non statali e di una parte degli Istituti superiori di studi musicali non statali.

Da ultimo, il decreto-legge n. 50 del 2022   (legge n. 91 del 2022  ) ha istituito la figura dei "patti territoriali dell'alta formazione delle imprese". Si tratta di accordi stipulati dalle Università con altri soggetti privati e pubblici per promuovere e migliorare l'offerta formativa universitaria, con specifico riguardo alla formazione delle figure professionali necessarie allo sviluppo delle potenzialità produttive e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro: l'ambito elettivo di applicazione – come chiarito dalla relazione illustrativa del provvedimento – è dunque quello delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). L'attivazione dei patti è riservata alle Università aventi sede in regioni caratterizzate da particolari indici relativi al numero dei laureati e al loro impiego inferiori alla media nazionale. La disposizione, per gli anni 2022-2028, prevede un contributo complessivo, a titolo di cofinanziamento, di 290 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 (art. 28, commi 1 e 2).

La legge 15 luglio 2022, n. 99  , recante "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore", composta di 16 articoli, introduce nell'ordinamento una normativa organica di rango legislativo per gli Istituti tecnici superiori (ITS), finora disciplinati - nei loro tratti essenziali - principalmente da una fonte di rango secondario, il DPCM del 25 gennaio 2008   recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori".

Per approfondimenti consulta il dossier   redatto dal Servizio Studi.

Contesto e contenuti essenziali della riforma

Il testo interviene sul segmento formativo terziario post diploma, di durata biennale (o anche triennale, secondo quanto previsto dall'articolato), che punta sulla specializzazione tecnica da assicurare in sinergia con il mondo imprenditoriale e il sistema universitario. 

Secondo i più recenti dati disponibili, del 2022, tale segmento comprende 121 Istituti, con 833 corsi attivi, 21.244 studenti e 3.100 soggetti partner coinvolti. Si tratta di un'offerta formativa ancora piuttosto circoscritta, sebbene in crescita, che offre significative opportunità di lavoro: infatti, dal Rapporto sull'attività di monitoraggio nazionale 2022 svolta dall'INDIRE si evince che l'80% dei diplomati ha trovato lavoro a un anno dal diploma e, fra questi, il 91% ha trovato un'occupazione coerente con il percorso di studi.

Occorre inoltre ricordare come la riforma degli ITS figuri fra gli impegni contemplati nel PNRR.

In particolare, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel prevedere la riforma del sistema ITS (M4-C1-R.1.2), si pone una serie di obiettivi: il rafforzamento del modello organizzativo e didattico tramite l'integrazione dell'offerta formativa, l'introduzione di premialità e l'ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti necessarie per realizzare il piano "Impresa 4.0"; il consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'Istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori; l'integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti; un rafforzamento del coordinamento fra le scuole professionali, gli ITS e le imprese. Sotto il profilo delle risorse, allo sviluppo del sistema ITS il PNRR (investimento M4-C1-I.1.5) destina 1,5 miliardi di euro con l'obiettivo ultimo di raddoppiare il numero degli attuali iscritti entro il 2026. Le risorse sono finalizzate ai seguenti interventi: l'incremento del numero di ITS; il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0; la formazione dei docenti, affinché siano in grado di adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali; lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali. Complementarmente peraltro, nell'ambito della riforma delle classi di laurea (M4-C1-R.1.5), lo stesso PNRR evidenzia l'obiettivo di ampliare le classi di laurea professionalizzanti, facilitando l'accesso all'istruzione universitaria per gli studenti provenienti dagli ITS. 

Rispetto alla disciplina vigente, il progetto di legge presenta sia elementi di continuità, sia aspetti innovativi. Fra le novità occorre avere riguardo in particolare:

i) alla modifica della denominazione degli istituti tecnici superiori in Istituti tecnologici superiori (ITS Academy);

ii) a nuove aree tecnologiche rispetto a quelle che caratterizzano gli attuali ITS, alle quali faranno riferimento gli ITS Academy;

iii) alla suddivisione dei percorsi ITS in due livelli, a seconda del quadro europeo delle qualifiche (European Qualification Framework - EQF): quelli di quinto livello EQF di durata biennale e quelli di sesto livello EQF di durata triennale;

iv) al rafforzamento dei raccordi tra gli ITS Academy e il sistema universitario e AFAM;

v) alla ridefinizione dei soggetti fondatori, con il riconoscimento agli istituti di alta formazione artistica e musicale di un ruolo paritario rispetto alle università e il venir meno della necessaria presenza degli enti locali;

vi) alla ridefinizione della governance delle fondazioni ITS Academy, rispetto a cui si prevede che il Presidente sia di norma espressione delle imprese;

vii) al rafforzamento della sinergia con le imprese, fra l'altro mediante l'incremento delle ore di tirocinio e la previsione che l'attività formativa sia svolta almeno per il 60 per cento del monte ore da docenti provenienti dal mondo del lavoro;

viii) al sistema di accreditamento degli ITS Academy, quale condizione per l'accesso al finanziamento pubblico;

ix) alla revoca dell'accreditamento fondato su esiti negativi dell'attività di monitoraggio e valutazione;

x) all'istituzione di un fondo ad hoc destinato a finanziare i percorsi formativi, secondo una logica di programmazione triennale;

xi) alla promozione di elargizioni liberali in favore degli ITS, mediante l'introduzione di un credito di imposta pari al 30% dell'erogazione in denaro (che diviene 60% nei territori in cui il tasso di disoccupazione supera la media nazionale);

xii) al potenziamento degli istituti connessi al diritto allo studio, mediante la previsione di borse di studio ad hoc anche per lo svolgimento di tirocini.

 La legge 12 aprile 2022, n. 33  , recante "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore", composta di 6 articoli,  prevede l'abrogazione del divieto di iscrizione contemporanea a più corsi di istruzione superiore, introducendo, conseguentemente, una nuova disciplina in materia, riguardante i corsi di studio universitari e quelli delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Nel dettaglio, il testo di tale legge (artt. 1 e 2) abroga il secondo comma dell'art. 142 del R.D. 1592/1933   – che prevede il divieto di iscrizione contemporanea a più corsi di istruzione superiore - e stabilisce che, fermo restando l'obbligo di possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ad ogni singolo corso di studi, è consentita l'iscrizione contemporanea a:

  • due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master;
  • un corso di laurea o di laurea magistrale e un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica;
  • un corso di dottorato di ricerca o di master e un corso di specializzazione medica.

È altresì consentita l'iscrizione contemporanea, presso le istituzioni AFAM, a:

  • due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master;
  • un corso di diploma accademico di primo o secondo livello e un corso di perfezionamento o master, o di dottorato di ricerca, o di specializzazione;
  • un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o master e un corso di specializzazione.

Infine, è consentita l'iscrizione a corsi di studio universitari e corsi di studio presso le istituzioni AFAM, nel limite di due iscrizioni.

L'iscrizione contemporanea è consentita presso istituzioni italiane, ovvero italiane ed estere, e, per le istituzioni AFAM, può riguardare anche i corsi accreditati ai sensi dell'art. 11 del DPR 212/2005  .

Non è consentita l'iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due università, scuole, istituti superiori ad ordinamento speciale, istituzioni AFAM. 

Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi beneficia degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, a scelta dello stesso studente, fermo restando che l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale si applica, in presenza dei requisiti previsti, ad entrambe le iscrizioni (art. 3). 

La disciplina applicativa deve essere definita, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con un regolamento - che, in particolare, deve definire i criteri in base ai quali è consentita la contemporanea iscrizione a due corsi universitari con accesso a numero programmato a livello nazionale - e due decreti del Ministro dell'università e della ricerca (art. 4). 

Entro 4 mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'università e della ricerca presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione e una valutazione di impatto della stessa, anche sulla base dei rapporti che le università e le istituzioni AFAM trasmettono annualmente al Ministero (art. 5).

Per un approfondimento, si rinvia al dossier   predisposto per l'esame del provvedimento presso il Senato.

Si segnala, da ultimo, l'istituzione della Scuola superiore meridionale, con sede a Napoli, come Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale a ordinamento speciale, per mezzo del decreto ministeriale 27 gennaio 2022  , in attuazione dell'art. 1, commi 409-413 della legge n. 145 del 2018   (legge di bilancio 2019) e dell'art. 1, comma 297, lettera d), secondo periodo, della legge n. 234 del 2021   (legge di bilancio 2022).