Nel corso della passata legislatura, diverse sono state le disposizioni legislative approvate destinate al personale non docente della scuola, con particolare riguardo al reclutamento e in taluni casi anche al trattamento economico-giuridico di dirigenti scolastici, collaboratori scolastici (ATA), dirigenti dei servizi generali e amministrativi.
1. Il reclutamento
La nuova procedura di reclutamento
Il D.L. 126/2019 (L. 159/2019
: art. 2, commi 1-2) ha modificato la procedura per il reclutamento dei dirigenti scolastici, in particolare sostituendo il corso-concorso selettivo di formazione con un concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale.
Il concorso selettivo è bandito per tutti i posti vacanti nel triennio. Le prove scritte e la prova orale sono superate con il punteggio, in ciascuna prova, di almeno 7/10. Al concorso possono partecipare i docenti e il personale educativo delle istituzioni statali con un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno 5 anni.
La disciplina applicativa deve essere definita con decreto del Ministro (ora, a seguito del D.L. 1/2020 - L. 12/2020) dell'istruzione, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento a modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, prove e programmi concorsuali, valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, periodo di formazione e prova, nonché contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo.
2. Il trattamento economico
La L. di bilancio 2022 (L. 234/2021 , art. 1, commi 339-342) prevede l'incremento della dotazione del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici (FUN), per un importo pari a € 20 mln a decorrere dal 2022, al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei medesimi dirigenti. Dispone, inoltre, un ulteriore incremento del medesimo Fondo, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2022 e pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici, di cui si dispone in ordine alla copertura dei relativi oneri.
Inoltre, prevede che continuano ad operare per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 le contrattazioni integrative regionali (CIR), sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali, volte alla definizione, a livello regionale, delle stesse retribuzioni di posizione e di risultato.
Si ricorda che il trattamento economico dei dirigenti scolastici è formato da tre componenti: lo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato. In particolare, la retribuzione di posizione e quella di risultato vengono erogate a carico dell'apposito Fondo unico nazionale.
Il Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato, già disciplinato dall'art. 25 del CCNL relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010, è stato successivamente disciplinato dall'art. 41 del CCNL relativo all'Area Istruzione e ricerca
, sottoscritto l'8 luglio 2019, concernente il triennio 2016-2018.
Ai sensi dell'art. 42 del medesimo C.C.N.L. 8 luglio 2019, relativo al personale dell'Area istruzione e ricerca— sezione dirigenza scolastica si è disposto che dall'inizio dell'a.s.2019/2020 la retribuzione di posizione è definita, per tutte le posizioni dirigenziali, ivi comprese quelle prive di titolare, sulla base della graduazione nazionale della complessità delle istituzioni scolastiche. Ha, conseguentemente, disposto la disapplicazione dell'art. 26 del CCNL del 15 luglio 2010.
Inoltre, la L. di bilancio 2020 (L. 160/2019 : art. 1, comma 255) ha incrementato le risorse destinate al FUN di € 30 mln annui dall'anno 2020.
3. Attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici (e direttori dei servizi generali e amministrativi)
La L. di bilancio 2021 (L.178/2020 : art. 1, commi 978 e 979) ha modificato, per l'a.s. 2021/2022, la disciplina relativa al numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato (e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva) (art. 19, commi 5, 5-bis e 5-ter, del D.L. 98/2011
-L. 111/2011).
In particolare, ha previsto che il numero minimo di alunni è ridotto – nei limiti della spesa autorizzata di € 13,61 mln per il 2021 e di € 27,23 mln per il 2022 – (da 600) a 500 unità, ovvero (da fino a 400) a fino a 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
La stessa L. di bilancio 2021 (art. 1, comma 343) estende anche agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 la disciplina derogatoria prevista per l'a.s. 2021/2022, relativa al numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva.
Da ultimo, il decreto-legge n. 4 del 2022 (legge n. 25 del 2022
) ha derogato temporaneamente il limite fissato in sede contrattuale per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, rendendo disponibile il 60% dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per gli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 (art. 19-quater).
1. Assistenti amministrativi e tecnici
La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020 : art. 1, commi 966 e 967) ha previsto la proroga fino al 30 giugno 2021 – termine dell'a.s. 2020/2021 – dei contratti a tempo determinato sottoscritti con assistenti tecnici da utilizzare nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole del primo ciclo, in scadenza a dicembre 2020 (art. 230-bis del D.L. 34/2020
-L. 77/2020) (stessa possibilità era stata prevista fino al termine delle attività didattiche dell'a.s. 2019/2020 dall'art. 120, commi 4 e 5, del D.L. 18/2020
-L. 27/2020). Inoltre, al fine di assicurare stabilmente la presenza di assistenti tecnici nei medesimi ordini e gradi di scuole, ha previsto, a decorrere dall'a.s. 2021/2022, un incremento della relativa dotazione organica di 1.000 posti.
2. Collaboratori scolastici
Previsioni generali
Il D.L. 126/2019 (L. 159/2019
: art. 2, commi 5, lett. da a) ad e)) ha differito (dal 1° gennaio) al 1° marzo 2020 il termine fissato dalla L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, comma 760) a partire dal quale i servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole statali sono svolti esclusivamente da personale dipendente appartenente al profilo di collaboratore scolastico.
Inoltre, ha modificato la disciplina – dettata dalla stessa L. di bilancio 2019 – per la stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese di pulizia assunto a tempo indeterminato e impegnato nell'erogazione dei medesimi servizi per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019. In particolare, ha sostituito alla procedura selettiva per titoli e colloquio una procedura selettiva per soli titoli, disponendo che la stessa riguardava l'assunzione di 11.263 collaboratori scolastici.
Confermando che le assunzioni all'esito della procedura selettiva sono autorizzate anche a tempo parziale, e che i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili, ha previsto che, nel limite complessivo di 11.263 unità, i posti eventualmente residuati all'esito della stessa procedura dovevano essere utilizzati per il collocamento – a domanda, e nell'ordine di una apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio già ottenuto nell'ambito della medesima procedura – di soggetti assunti a tempo parziale ovvero risultati in soprannumero nella provincia, in virtù della propria posizione in graduatoria.
Inoltre, ha previsto che, sempre nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l'a.s. 2020/2021 dovevano essere avviate, una tantum, operazioni di mobilità straordinaria, a domanda – disciplinate da apposito accordo sindacale, e riservate al personale assunto con la procedura selettiva – sui posti eventualmente ancora residuati all'esito della procedura di chiamata dall'apposita graduatoria nazionale
Dopo le operazioni di mobilità straordinaria per l'a.s. 2020/2021, il Ministero è stato autorizzato ad avviare una seconda procedura selettiva per titoli per la copertura – originariamente a decorrere dal 1° gennaio 2021 – dei posti eventualmente residuati.
Nel frattempo:
- il D.L. 9/2020
(art. 20) ha previsto che i collaboratori scolastici che avrebbero dovuto prendere servizio il 1° marzo 2020 nelle scuole chiuse a causa dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19 avrebbero sottoscritto il contratto di lavoro e preso servizio, dalla medesima data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali in attesa di essere assegnati presso la sede di destinazione. Tale previsione è poi stata inserita, durante l'esame parlamentare, nel D.L. 18/2020
(L. 27/2020: art. 121-bis), la cui legge di conversione ha previsto l'abrogazione del D.L. 9/2020, facendo salvi gli effetti giuridici prodotti;
- il D.L. 34/2020
(L. 77/2020: art. 230, commi 2-ter e 2-quater) ha previsto, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di favorire la piena ripresa dell'attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva, la stipula di contratti aggiuntivi a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell'orario di servizio nella sede di titolarità, con soggetti già assunti con contratti part-time all'esito della prima procedura selettiva;
- la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020
: art. 1, commi 964 e 965) ha previsto la trasformazione a tempo pieno, dal 1° gennaio 2021, del contratto di lavoro di 4.485 collaboratori scolastici già assunti a tempo parziale dal 1° marzo 2020, nonché l'assunzione a tempo pieno, dal 1° settembre 2021, sino ad un massimo di 45 unità, di ulteriori collaboratori scolastici. Inoltre, ha previsto che i posti che, nell'ambito degli 11.263 già autorizzati siano eventualmente rimasti vacanti e disponibili dopo le 4 fasi cui si è accennato (prima procedura selettiva, graduatoria nazionale, mobilità straordinaria, seconda procedura selettiva) sono destinati, a domanda, ai soggetti che partecipano alla seconda procedura selettiva che, pur in possesso dei requisiti ivi previsti, non abbiano trovato posto nella relativa provincia. A tal fine, è predisposta un'(ulteriore) apposita graduatoria nazionale, formulata sulla base del punteggio attribuito nella seconda procedura selettiva.
Sulla materia è altresì intervenuta la legge di bilancio 2022 (L. 234/2021 , art. 1, comma 960) che ha modificato la procedura relativa alla copertura di posti di collaboratore scolastico già autorizzati, nell'ambito della procedura per la stabilizzazione di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole, che siano rimasti vacanti e disponibili.
- il D.L. 183/2020
(L. 21/2021
: art. 5, comma 5) ha prorogato (dal 1° gennaio 2021) al 1° marzo 2021 il termine per le assunzioni relative alla seconda procedura selettiva per collaboratore scolastico. Il termine è poi stato ulteriormente differito al 1° settembre 2021 dal D.L. 73/2021
(L. 106/2021
: art. 58, co. 2, lett. g)).
Da ultimo, la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021 ) ha modificato la procedura relativa alla copertura di posti di collaboratore scolastico già autorizzati, nell'ambito della procedura per la stabilizzazione di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole, che siano rimasti vacanti e disponibili (art. 1, comma 960).
Previsioni per i collaboratori scolastici nella regione Sicilia
Il D.L. 126/2019 (L. 159/2019
: art. 2, comma 5, lett. f)) ha autorizzato lo scorrimento della graduatoria riferita alla procedura di stabilizzazione disposta dalla L. di bilancio 2018 (L. 205/2017
: art. 1, commi 622-627) per i lavoratori titolari di contratti attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (ex art. 8 della L. 124/1999
), e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico.
In particolare, è stato autorizzato lo scorrimento fino alla copertura, a decorrere dall'a.s. 2020/2021, di ulteriori 45 posti di collaboratore scolastico.
Successivamente, la L. di bilancio 2020 (L. 160/2019 : art. 1, comma 280) ha autorizzato una spesa di € 1,135 mln nel 2020 ed € 3,405 mln annui dal 2021 per l'immissione in ruolo di ulteriori 119 collaboratori scolastici nella regione Sicilia.
3. Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA)
La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020 : art. 1, commi 972 e 973) ha eliminato il limite di idonei da inserire nelle graduatorie regionali del concorso per Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) nelle scuole bandito nel 2018 (art. 1, comma 605, L. 205/2017
).
In precedenza, il limite era stato elevato, dal 20% dei posti previsti per ogni singola regione dal bando, prima al 30% (art. 2, comma 6, del D.L. 126/2019 -L. 159/2019) e, poi, al 50% (art. 32-ter, comma 3, D.L. 104/2020
-L. 126/2030).
Inoltre, il citato D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 32-ter, comma 1) ha previsto che, nelle regioni in cui l'approvazione della graduatoria di merito del medesimo concorso non fosse intervenuta entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo dei vincitori potevano avvenire, a seguito dell'approvazione della stessa graduatoria di merito, anche successivamente, purché entro il 31 dicembre 2020, nel limite dei posti autorizzati per l'a.s. 2020/2021. Gli effetti economici dei contratti dovevano decorrere dalla data della presa di servizio, mentre gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico. Dalla data della presa di servizio dei vincitori del concorso, dovevano essere revocate le reggenze e gli eventuali provvedimenti di conferimento degli incarichi di DSGA agli assistenti amministrativi. Restavano, invece, confermati, a potenziamento dell'attività di segreteria delle scuole, i contratti a tempo determinato comunque connessi o collegati alla sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA.
Inoltre, il medesimo D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 32-ter, commi 2-6):
- ha introdotto un meccanismo di chiamata veloce, prevedendo che, dall'a.s. 2021/2022, i posti di DSGA rimasti vacanti e disponibili nella singola regione dopo le operazioni di immissione in ruolo, sono destinati alle immissioni in ruolo dei soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso del 2018 che presentino istanza per i posti residuati in una o più regioni. Tale previsione, tuttavia, è stata sospesa, con riferimento alle operazioni di avvio dell'a.s. 2021/2022, dal D.L. 73/2021
(L. 106/2021: art. 58, comma 2, lett. b));
- ha previsto la definizione di una nuova disciplina per lo svolgimento delle procedure concorsuali a posti di DSGA. In particolare, con decreto interministeriale devono essere definiti: i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi e le prove concorsuali – ciascuna da superare con un punteggio pari o superiore ai 7/10 o equivalente –, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20% del punteggio complessivo;
- ha disposto che la (nuova) configurazione delle commissioni è adottata anche per la procedura autorizzata dal D.L. 126/2019.
Il D.L. 126/2019 (L. 159/2019
: art. 2, comma 6), infatti, ha previsto l'avvio di una procedura selettiva riservata per la progressione all'area di DSGA degli assistenti amministrativi di ruolo che abbiano svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno 3 anni scolastici interi, a decorrere dall'a.s. 2011/2012.
Le graduatorie della procedura selettiva riservata sono utilizzate in subordine a quelle del concorso attivato a seguito della legge di bilancio 2018.
Da ultimo, la l. di bilancio 2022 (L. 234/2021 , art. 1, comma 957, ha disposto che ai Direttori dei servizi generali e amministrativi della scuola non si applichi l'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni ma si applichi un termine di permanenza di prima destinazione non inferiore a tre anni.
La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020 : art. 1, comma 974) ha posticipato ulteriormente (dall'a.s. 2021/2022) all'a.s. 2022/2023 la soppressione delle disposizioni (art. 26, comma 8, secondo e terzo periodo, L. 448/1998
) che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi.
In precedenza, la L. di bilancio 2020 (L. 160/2019 : art. 1, comma 249) ha stabilito che le risorse per l'assegnazione del c.d. bonus docenti sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriori vincoli di destinazione, e dunque con possibilità di destinarle a tutto il personale scolastico.
Al riguardo, si ricorda che la L. 107/2015 ha previsto l'istituzione di un Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo, con uno stanziamento di € 200 mln annui a decorrere dal 2016 (c.d. bonus docenti). Le risorse, ripartite su base territoriale, erano assegnate dal dirigente scolastico sulla base di criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti ed effettuando una motivata valutazione (art. 1, commi 126-130).
Successivamente, l'art. 40 del CCNL relativo al comparto Istruzione e ricerca, riferito agli anni 2016, 2017 e 2018, sottoscritto il 19 aprile 2018, ha disposto che, dall'a.s. 2018/2019, confluivano in un unico (nuovo) fondo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa", tra l'altro, le risorse di cui all'art. 1, comma 126, della L. 107/2015
e quelle di cui all'art. 1, comma 592, della L. 205/2017
(quest'ultima disposizione prevede, in particolare, risorse per 300 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, al fine di valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali).
Le risorse del Fondo dovevano essere ripartite, a livello di contrattazione integrativa nazionale, secondo i criteri indicati nell'art. 22 del contratto. Quest'ultimo, per quanto qui interessa, aveva disposto che sono oggetto di contrattazione integrativa, a livello di istituzione scolastica, i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, co. 127, della L. 107/2015 .
Al contempo, lo stesso art. 40 ha disposto che, al fine di finanziare quota parte degli incrementi della retribuzione professionale docente (di cui all'art. 38), il Fondo è ridotto, per il 2018, di € 80,00 mln e, a decorrere dal 2019, di € 100 mln, anche a valere sulle disponibilità dello stesso art. 1, comma 126 della L. 107/2015 , in misura pari a € 70 mln per il 2018, € 50 mln per il 2019 ed € 40 mln a regime.
Inoltre, il D.L. 126/2019 (L. 159/2019
: art. 8, comma 5) ha stabilito che destinatari delle risorse sono anche taluni docenti a tempo determinato.
Ancora prima, il D.L. 87/2018 (L. 96/2018: art. 4-bis) ha eliminato la durata massima complessiva di 36 mesi, anche non continuativi, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per la copertura di posti vacanti e disponibili presso le istituzioni scolastiche ed educative statali.
Si ricorda, inoltre, che la L. 107/2015 (art. 1, comma 132) ha istituito nello stato di previsione dell'allora MIUR il Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di € 10 mln per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Fondo era stato rifinanziato nella misura di € 2 mln annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 dalla L. di bilancio 2017 (L. 232/2016
: art. 1, comma 376).
Il decreto-legge n. 228 del 2021 (legge n. 15 del 2022), cosiddetto proroga termini, ha previsto, inoltre, le seguenti disposizioni in materia di personale scolastico:
- ha prorogato (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 il termine per la conclusione delle procedure concorsuali che il Ministero dell'istruzione (MI) e il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) sono stati autorizzati a bandire a valere sulle facoltà assunzionali pregresse del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). Esso, inoltre, ha integrato la graduatoria del concorso straordinario per talune classi di concorso in materie scientifiche e tecnologiche previsto dal decreto-legge n. 73 del 2021
(art. 1, comma 7);
- ha prorogato (dal 30 settembre 2022) al 30 settembre 2023:
i) il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 - di cui all'art. 1, comma 147, lett. b), della L. 160/2019 - limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni;
ii) il termine di validità delle predette graduatorie comunali in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022 (art. 1, comma 28-bis);
- è intervenuto in materia di svolgimento dei concorsi pubblici, sia prorogando fino al 31 dicembre 2022 (in luogo del termine del 31 marzo 2022, precedentemente previsto) la disciplina transitoria per lo svolgimento dei concorsi pubblici volti al reclutamento del personale delle PA (ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico) già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale, sia modificando le norme vigenti in materia di equiparazione dei titoli accademici e di servizio tra Stati membri dell'Unione europea, rilevanti ai fini dell'assunzione presso le amministrazioni pubbliche (art. 1, commi 28-quater, 28-quinquies e 28-septies);
- ha prorogato (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale deve essere emanato il bando di concorso per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica (art. 5, comma 3).
Inoltre, la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021 ) ha recato disposizioni volte a consentire la ripartizione delle risorse necessarie alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera senza la necessità che le università stipulino previamente i contratti integrativi di sede (art. 1, comma 305). Inoltre, la stessa legge di bilancio 2022 ha prorogato (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 il termine per la conclusione delle procedure concorsuali che il Ministero dell'istruzione (MI) è stato autorizzato a bandire – al pari del Ministero dell'università e della ricerca (MUR) - a valere sulle facoltà assunzionali pregresse del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) (art. 1, comma 769).
Da ultimo, il decreto-legge n. 115 del 2022 (cosiddetto Aiuti-bis) proroga (dal 30 giugno 2022) fino al 31 dicembre 2022 alcune disposizioni che consentono il ricorso alla modalità di lavoro agile da parte di alcune categorie di lavoratori dipendenti. Si prevede, inoltre, in relazione alla suddetta proroga, all'incremento delle risorse, per € 18,66 mln, per il 2022, per le sostituzioni del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché alla copertura finanziaria del medesimo incremento (art. 23-bis).