E' stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303 la legge 30 dicembre 2023, n. 214, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022",(A.C. 1555-A). La legge contiene disposizioni in materia di energia, con particolare riferimento all'iter di approvazione dei piani di sviluppo della rete di trasporto del gas e della rete elettrica di trasmissione nazionale, nonché alle campagne informative del consumatore sulle potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione; contiene poi norme in materia di trasporti, rifiuti e comunicazioni, nonchè in materia di commercio al dettaglio, tra le quali, la revisione della disciplina sulle concessioni di posteggio su area pubblica per finalità di commercio. Vi sono, tra le altre, disposizioni relative ai poteri dell'AGCM.
Si rammenta che talune misure contenute nella legge (in particolare agli articoli 1 e 2) concorrono all'attuazione del PNRR.
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Il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 è stato presentato al Senato della Repubblica l'11 luglio 2023 (AS 795) e ivi esaminato, in sede referente, dalla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare). L'esame da parte della Commissione è terminato il 7 novembre u.s., con la proposta all'Aula del testo modificato. L'Aula ha apportato al testo ulteriori, seppur limitate, modifiche e ne ha terminato l'esame il 15 novembre 2023.
Il testo del disegno di legge è dunque passato all'esame della Camera e assegnato in sede referente alla Commissione attività produttive (AC 1555). L'esame in sede referente è stato avviato il 21 novembre 2023 e si è concluso il 14 dicembre senza l'approvazione di ulteriori modifiche. A seguito dell'approvazione definitiva della legge da parte dell'Assemblea, il 19 dicembre 2023, la legge è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2023.
In sede di promulgazione, il Presidente della Repubblica, con una lettera inviata al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ha richiamato l'attenzione del Governo e del Parlamento sull'articolo 11 della legge, in materia di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, rilevando possibili profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea, laddove prevede la proroga ex lege di talune concessioni in scadenza (vedi infra).
L'approvazione della legge concorre all'attuazione del PNRR. Detto piano, infatti, prevede che nell'ambito di tale legge, da approvarsi entro la fine del 2023, siano adottate alcune misure recepite agli articoli 1 e 2 (cfr. infra).
A seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare, la legge n. 214/2023 consta di 22 articoli, suddivisi in sei Capi.
Il Capo I reca misure in materia di energia, trasporti, rifiuti e comunicazioni.
Con riguardo al settore dell'energia si prevede:
- La predisposizione ogni due anni, anziché annuale, del piano di sviluppo della rete di trasporto del gas. Si precisa, inoltre, che il piano deve essere predisposto dall'impresa maggiore di trasporto del gas natura tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete (art. 1, comma 1, let. a);
- la definizione dei termini endoprocedimentali (sessanta giorni per l'espressione dei pareri delle regioni interessate e sei mesi per lo svolgimento della consultazione pubblica e la valutazione dell'ARERA) e del termine conclusivo (fissato in diciotto mesi dalla data di presentazione da parte di Terna) per l'approvazione del piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale (art. 1, comma 1, let. b);
- la promozione di campagne informative sulle potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione, la definizione, da parte dell'ARERA di obblighi in capo alle imprese distributrici, per informare i clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti e la piena accessibilità per i clienti finali, ma anche per i soggetti terzi da questi autorizzati, ai dati sui propri consumi tramite il Portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale gestito da Acquirente unico (art. 2);
- la qualifica dell'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto (cd cold ironing) quale servizio di interesse economico generale, l'equiparazione del gestore dell'infrastruttura di cold ironing al cliente finale e al consumatore finale, rispettivamente ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica e dell'applicazione del cosiddetto Testo unico delle accise, nonché il riconoscimento di agevolazioni tariffarie (consistente in una riduzione degli oneri generali applicati) sull'energia così fornita. Si dispone, infine, che i benefici conseguenti siano trasferiti agli utilizzatori finali e che ad essi siano garantite condizioni di accesso eque e non discriminatorie (art. 3);
- l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che disciplini l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale (art. 9, comma 1);
In materia di trasporto, il disegno di legge prevede:
- la predisposizione, da parte dei gestori delle infrastrutture ferroviarie e delle imprese ferroviarie, di un piano di gestione delle operazioni di soccorso lungo la rete ferroviaria (art. 4);
- la possibilità per gli aspiranti conducenti di mezzi del trasporto di sostenere l'esame in altre province se in quella di residenza non sono previste sedute (art. 5);
- una revisione della disciplina del mediatore del diporto, volta a consentire l'esercizio della professione da parte di cittadini non appartenenti all'UE in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e lavoro, stabilire i titoli di istruzione richiesti per svolgere l'attività di mediatore del diporto (si richiede, in particolare, il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un diploma di istruzione e formazione professionale o di un titolo equipollente) e prevedere che i corsi teorico-pratici per l'accesso alla professione possano essere organizzati da enti di formazione riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 8).
In materia di rifiuti, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), si prevede:
- l'obbligo per i sistemi di gestione individuali e collettivi a dare pubblicità dei contributi applicati alle apparecchiature elettriche ed elettroniche a copertura dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento (art. 6);
- la riduzione della quota minima di mercato che deve essere rappresentata da un sistema collettivo di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dal 3 all'1 per cento in almeno un raggruppamento o, in alternativa, all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamentola norma,inoltre, estendeil ruolo del Centro di coordinamento RAEE anche ai sistemi individuali e vi prevede la partecipazione obbligatoria da parte dei sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e dei sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. e il rafforzamento del ruolo del Centro di coordinamento RAEE (art. 7);
In materia di comunicazioni, l'articolo 10 prevede l'aggiornamento dei parametri per la protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici. Affida poi al Ministero delle imprese e del made in Italy il compito di raccogliere i dati relativi a sorgenti connesse a sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni
L'articolo 9, comma 2, infine, dispone che, per il perfezionamento di contratti conclusi per telefono, il consumatore debba confermare di aver ricevuto il documento contenente le condizioni contrattuali.
Il Capo II reca misure in materia di commercio al dettaglio, prevedendo:
- una nuova disciplina per l'assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche tramite procedure selettive, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Le norme fanno comunque salva l'efficacia, fino al termine previsto dal titolo, delle concessioni già assegnate con procedure selettive o rinnovate automaticamente ai sensi del D.L. n. 34/2020. Prevede che tale disciplina di rinnovo automatico si applichi anche ai procedimenti pendenti. Nelle more della preparazione delle gare, proroga le concessioni in scadenza fino al 31 dicembre 2025 (art. 11, commi da 1 a 7). In sede di promulgazione della legge, il Presidente della Repubblica ha richiamato l'attenzione, con una lettera inviata al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Consiglio dei Ministri, sui possibili profili di incompatibilità con la direttiva 2006/123/CE ("direttiva servizi") delle disposizioni che fanno salva l'efficacia delle concessioni rinnovate automaticamente ai sensi del D.L. n. 34/2020, per le quali i procedimenti di rinnovo ai sensi del medesimo decreto-legge non sono ancora conclusi e delle disposizioni che prevedono la proroga automatica sino al 31 dicembre 2025 delle altre concessioni in scadenza. Rammenta, in proposito, che la direttiva richiamata è autoapplicativa, con la conseguente necessità della disapplicazione delle norme interne incompatibili e l'obbligo di una procedura di selezione "qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili", escludendo procedure di rinnovo automatico (si veda, sul punto, il dossier dei servizi studi di Camera e Senato, pagina 53 e ss.);
- la proroga fino al 31 dicembre 2024 l'efficacia della norma che consente la posa in opera temporanea di strutture amovibili su spazi pubblici in deroga al Codice dei beni culturali (art. 11, comma 8);
- la possibilità di effettuare vendite di liquidazione per esitare in breve tempo l'accumulo di scorte di prodotti conseguente alla chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi del Codice della protezione civile(art. 12, comma 1);
- la possibilità, per le imprese che intendono effettuare vendite straordinarie, di presentare in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività (art. 12, comma 2);
- la possibilità, per regioni, città metropolitane e comuni di stabilire limitazioni all'apertura di nuovi esercizi a salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano e delle specificità di determinate aree commerciali. A tal fine consente ai medesimi enti territoriali l'adozione di misure a tutela di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane. Ulteriori disposizioni in materia, per analoghe finalità, potranno essere adottate nell'esercizio della delega sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche, da esercitare entro il 27 agosto 2024 (art. 12, commi 3 e 4).
Il Capo III reca misure in favore dei consumatori e di prodotti alimentari.
Le disposizioni a tutela dei consumatori sono volte a:
- vietare ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di offrire condizioni contrattuali differenti in ragione del fornitore di provenienza (art. 13);
- prevedere, in capo al professionista, nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, l'obbligo di indicare al consumatore, prima della scadenza, la data entro cui può dare disdetta (art. 14).
Con riguardo ai prodotti alimentari, sono introdotte semplificazioni inerenti i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, consistenti nell'esclusione di talune tipologie di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui ciclo produttivo si svolge in siti chiusi, da alcune fasi di lavorazione (lavaggio e asciugatura) (art. 15).
Il Capo IV consta del solo articolo 16 e prevede misure in materia farmaceutica, che consentono l'utilizzo di principi realizzati industrialmente nelle preparazioni galeniche, ampliando le fattispecie della c.d. "eccezione galenica".
Il Capo V reca disposizioni relative ai poteri dell'AGCM e consta di due articoli: l'articolo 17, che estende a 90 giorni il termine per la comunicazione, da parte dell'AGCM, delle conclusioni sulle istruttorie sulle operazioni di concentrazione e l'articolo 18, che indica l'AGCM quale autorità designata per l'esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925 (c.d. "Digital Market Act").
Il Capo VI reca ulteriori disposizioni, volte a:
- rimuovere taluni limiti alla partecipazione pubblica in società di gestione di funivie o di produzione di energia da rinnovabili, di gestione di spazi fieristicie e organizzazione di eventi fieristici, nonché svolgenti attività funzionali ai visitatori e agli espositori (art. 19);
- prevede che la concessione tramite organismi di gestione collettiva di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate debba essere fatta a condizioni ragionevoli e proporzionate al valore di utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività delle società di gestione collettiva (art. 20);
- prorogare da centottanta giorni a ventiquattro mesi il termine, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge n. 118 del 2022, entro il quale poter modificare il D.P.R. n. 31 del 2017, così da semplificare la normativa relativa alle procedure per favorire la costruzione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con particolare riguardo alle strutture o al riammodernamento degli impianti stessi (art. 21);
- disporre l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale (art. 22).