tema 3 giugno 2025
Studi - Attività produttive Le configurazioni per l'autoconsumo diffuso

L'autoconsumo di energia, prodotta da fondi rinnovabili e non, può avvenire secondo le seguenti configurazioni:

  • individualmente, tramite collegamento diretto o rete pubblica;

  • collettivamente, da parte di gruppi di utenti nello stesso edificio;

  • nell'ambito di una comunità energetica, secondo regole definite da contratto di diritto privato, con un referente responsabile.

La normativa di rango primario  per le configurazioni di autoconsumo si basa su due fonti principali:

  • Il Titolo IV, Capo I (articoli 30-33) e articolo 8 del d.lgs. n. 199/2021, di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 (cd. direttiva RED II). Le norme in questione disciplinano configurazioni di autoconsumo che impiegano energia elettrica da fonti rinnovabili.
  • Articoli 14-16 del d.lgs. n. 210/2021, di recepimento della direttiva (UE) 2019/944 sul mercato interno dell'energia elettrica. Le norme disciplinano configurazioni di autoconsumo diffuso di energia elettrica da fonti rinnovabili e non.

Più nel dettaglio, le configurazioni dell'autoconsumo prevista dalla predette legislazione  sono le seguenti: 

  1. gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (art. 30 d.lgs. n. 199/2021);
  2. gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente (art. 14 d.lgs. n. 210/2021);
  3. comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile (CER) (art. 31 d.lgs. n. 199/2021);
  4. comunità energetica dei cittadini (art. 14 d.lgs. n. 210/2021);
  5. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza" con linea diretta (art. 30 d.lgs. n. 199/2021);
  6. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione (art. 30 d.lgs. n. 199/2021);
  7. cliente attivo "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione (art. 14 d.lgs. n. 210/2021).

Le prime quattro configurazioni integrano il fenomeno del cd. "autoconsumo diffuso", e in particolare le ipotesi n. 1 e n. 3 integrano le cd. "configurazioni di autoconsumo per la condivizione di energia rinnovabile" (CACER): esse rappresentano una nuova opportunità per estendere l'accesso alla produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) ad un volume maggiore di utenti promuovendo investimenti nelle fonti rinnovabili e contribuendo alla decongestione della rete elettrica.

La normativa secondaria detta poi le regole del sistema incentivante: in particolare tale sistema è delineato dall'art. 8 del d.lgs. 199/2021 ed è regolato nel dettaglio dalla normativa di rango secondario rappresentata dal decreto MASE n. 414/2023 (cd. decreto CACER) e dal Testo integrato autoconsumo diffuso (TIAD) di ARERA.

Il Gestore dei servizi energetici (GSE) ha un ruolo centrale nella gestione operativa degli incentivi, mentre ARERA ha il compito di definire le componenti tariffarie, le verifiche tecniche e i diritti dei clienti finali. Ad oggi, è ancora in fase di attuazione la previsione sullo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa.

Nonostante gli sforzi, si riscontrano difficoltà nello sviluppo delle CER, evidenziate anche dalla mancata attuazione della previsione per lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa per i clienti domestici. Il GSE, in collaborazione con la Rete nazionale delle agenzie energetiche locali, ha attivato misure di supporto, inclusi percorsi formativi e l'apertura di un "one stop shop" nazionale per assistere i soggetti proponenti.

Di seguito, una rappresentazione grafica elaborata dal GSE che descrive l'iter normativo (aggiornato al 2024) per la definizione delle regole di costituzione, funzionamento ed incentivazione dell'autoconsumo diffuso. 

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Le comunità di energia rinnovabile (CER) rappresentano un modello innovativo per la produzione, l'autoconsumo e la condivisione locale di energia da fonti rinnovabili. 

L'articolo 42-bis del decreto-legge n. 162/2019 ha introdotto l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e le comunità di energia rinnovabile (CER) in Italia, effettuando un primo e parziale recepimento della direttiva 2018/2001, cd. direttiva RED II, poi più organicamente recepita con il decreto legislativo n. 199/2021.

Secondo quanto sintetizzato dal GSE, una CER riunisce produttori e consumatori di energia rinnovabile. Si può aderire alla CER come:

  • produttore di energia rinnovabile, soggetto che realizza un impianto fotovoltaico o di altra tipologia (idroelettrico, eolico, biogas, biomasse solide etc.);
  • autoconsumatore di energia rinnovabile (prosumer) soggetto che possiede un impianto di produzione da FER per coprire i propri consumi e condividere l'energia in eccesso con il resto della comunità;
  • consumatore di energia elettrica, soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di energia, ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti dall'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità. Rientrano in tale casistica anche i clienti cosiddetti "vulnerabili" e le famiglie a basso reddito.

Più nello specifico, l'articolo 31 del d.lgs. n. 199/2021 stabilisce che i clienti finali, inclusi quelli domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:

  • Lo scopo principale della comunità deve essere la generazione di benefici ambientali, economici o sociali per i suoi membri o per le aree locali interessate, e non la realizzazione di profitti finanziari. Anche per le imprese, la partecipazione alla comunità non può costituire l'attività commerciale o industriale principale.

  • La comunità è un soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali facenti parte del conto economico consolidato della PA incluse nell'apposito elenco divulgato dall'ISTAT (così a seguito della modifica apportata dall'articolo 1-bis del D.L. n. 19/2025).
  • Per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla CER non può costituire l'attività commerciale e industriale principale.
  • La partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta e volontaria, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti che ne fanno parte che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione (così a seguito della modifica apportata dall'articolo 1-bis del D.L. n. 19/2025). Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nelle FAQ pubblicate su proprio sito istituzionale, ha comunque specificato che le grandi imprese non possono essere membri di una CER. Il decreto 7 dicembre 2023, n. 414 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (cd. decreto CACER), che disciplina gli incentivi a favore delle configurazioni di autoconsumo diffuso di energia rinnovabile (sul decreto CACER vedi nel dettaglio più avanti), infatti, nelle premesse, richiama la decisione della Commissione europea C(2023) 8086 final del 22 novembre 2023. In particolare, il paragrafo 25, lett. d), di tale decisione prevede che solo le PMI possano partecipare alle CER, e che tale partecipazione non rappresenti la loro attività economica principale.
  • Rimane fermo che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili direttamente interconnessi alla sua utenza, ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione degli impianti a FER che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità.
  • L'energia autoprodotta deve essere utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito, o per la condivisione con i membri della comunità, mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione.
  • I membri della comunità possono ricorrere anche a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini.

L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi (di cui all'articolo 8, del d.lgs. n. 199/2021) e alla valorizzazione dell'energia autoconsumata in sede di determinazione delle componenti tariffarie da parte di ARERA (articolo 32, co. 3, lett. a) del d.lgs. n. 199/2021).

 

Ai fini dell'applicazione della disciplina in esame, gli impianti realizzati dalla comunità devono essere entrati in esercizio dopo il 15 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 199/2021). È ammessa l'inclusione di impianti esistenti, purché la loro potenza complessiva non superi il 30% del totale della CER.

 

Una serie di interventi legislativi adottati a decorrere dall'anno 2022, hanno consentito alle pubbliche amministrazioni centrali e ad altri enti pubblici di costituire CER. Si richiamano in particolare i seguenti:

  • Articolo 20, comma 2, del D.L. n. 17/2022: consente al Ministero della difesa e ai concessionari del demanio militare di costituire CER;
  • Articolo 9, comma 2, del D.L. n. 50/2022: permette alle Autorità di Sistema Portuale di costituire CER – anche in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 6, comma 11, della L. n. 84/94 –, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale previsto dall'articolo 4-bis della medesima legge n. 84/94. Gli incentivi previsti dal D.lgs. n. 199/21 si applicano agli impianti a FER inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di Sistema Portuale, anche se di potenza superiore a 1 MW.
  • Articolo 10, comma 2 del D.L. n. 144/2022: consente al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia, agli uffici giudiziari e ai terzi concessionari dei beni di costituire CER, con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali e anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 199/2021), e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.
  • Articolo 16, comma 3-bis del D.L. n. 13/2023: dispone che anche l'Agenzia del demanio possa costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche per impianti superiori a 1 MW, con le amministrazioni dello Stato o con altre pubbliche amministrazioni centrali o locali, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 199/2021.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla pagina "Le comunità energetiche in pillole" del sito istituzionale del GSE.

ultimo aggiornamento: 3 giugno 2025

Ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del d.lgs. n. 199/2021, l'autoconsumo individuale di energia rinnovabile si ha quando un cliente finale[1]:

a)      Produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo, attraverso:

  • la realizzazione di un impianto di produzione a fonti rinnovabili, direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale; l'impianto può essere nella titolarità o gestito da un terzo, purché quest'ultimo agisca sotto le istruzioni del cliente finale, senza che tale terzo venga considerato come autoconsumatore;
  • l'utilizzo di uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o siti diversi da quelli in cui l'autoconsumatore esercita la propria attività, a condizione che tali edifici o siti siano nella sua disponibilità. In questo caso:
    • si configura l'autoconsumo individuale con linea diretta "a distanza" quando l'impianto è interconnesso direttamente all'utenza del cliente finale tramite un collegamento che non superi i 10 chilometri; a tale linea non possono essere allacciate utenze diverse da quelle relative all'unità di produzione e all'unità di consumo. la linea diretta di collegamento tra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le stesse procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione; l'impianto può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo, purché sottoposto alle istruzioni del cliente finale;
    • si configura l'autoconsumo individuale che utilizza la rete di distribuzione "a distanza" quando l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili viene condivisa tramite la rete di distribuzione esistente e consumata nei punti di prelievo di cui l'autoconsumatore è titolare.

b)      Vende l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta e può offrire servizi ancillari e di flessibilità, eventualmente per il tramite di un aggregatore.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del d.lgs. n. 199/2021, nel caso in cui più clienti finali si associno per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente:

a) gli autoconsumatori devono trovarsi nello stesso edificio o condominio;

b) ogni autoconsumatore può produrre e accumulare energia elettrica rinnovabile secondo le modalità sopra descritte, oppure possono essere realizzati impianti comuni;

c) si utilizza la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le stesse modalità stabilite per le comunità energetiche;

d) l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per i fabbisogni degli autoconsumatori e l'energia eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;

e) la partecipazione al gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente non può costituire l'attività commerciale e industriale principale delle imprese private (art. 30, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 199/2021).

 

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nelle FAQ pubblicate su proprio sito istituzionale, ha specificato che le grandi imprese possono far parte di un gruppo di autoconsumatori rinnovabili.

[1] Il cliente finale è il soggetto che preleva l'energia elettrica dalla rete, per la quota di proprio uso finale, al fine di alimentare i carichi sottesi all'unità di consumo di cui ha la disponibilità. Coincide pertanto con il titolare del punto di connessione che alimenta l'unità di consumo ed è l'intestatario della bolletta elettrica.

ultimo aggiornamento: 3 giugno 2025

Il d.lgs. 210/2021, di recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2019/944/UE sul mercato interno dell'energia elettrica disciplina le fattispecie di autoconsumo di energia prodotta anche da fonti non rinnovabili. In particolare, gli articoli 3 e 14 del predetto decreto legislativo prevede le seguenti configurazioni di autoconsumo:

  • Il cliente attivo, inteso sia come singolo cliente attivo "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione sia come gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente. Il cliente attivo è un cliente finale o un gruppo di clienti finali ubicati in un edificio o condominio che agiscono collettivamente, che, all'interno dei propri locali, svolgono almeno una delle seguenti funzioni: produzione di energia elettrica per il proprio consumo, accumulo o vendita di energia elettrica autoprodotta, partecipazione a meccanismi di efficienza energetica o di flessibilità, eventualmente per mezzo di un soggetto aggregatore. Tali attività non possono in ogni caso costituire l'attività commerciale o professionale principale di tali clienti.  I clienti attivi che agiscono collettivamente regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato, individuando un soggetto responsabile. La titolarità e la gestione, compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli eventuali impianti di produzione e di stoccaggio, ubicati nell'edificio o condominio nonché in siti diversi nella disponibilità dei clienti attivi medesimi, la cui produzione rileva ai fini della condivisione dell'energia operata dai clienti attivi, può essere in capo a un soggetto terzo, purché quest'ultimo sia soggetto alle istruzioni di uno o più clienti attivi del gruppo .
  • La comunità energetica dei cittadini, quale soggetto di diritto, con o senza personalità giuridica:
    • fondato sulla partecipazione volontaria e aperta;
    • controllato da membri o soci che siano persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle pubbliche amministrazioni facenti parte del conto economico consolidato della PA divulgato dall'Istat;
    • che ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità anziché perseguire profitti finanziari;
    • che può partecipare alla generazione, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci.

Si segnala che la direttiva 2024/1711/UE apporta una serie di modifiche e integrazioni alla precedente direttiva 2019/944/UE sul mercato al dettaglio per l'energia elettrica (per un approfondimento del quale si rimanda all'apposito tema curato dal Servizio Studi della Camera). La direttiva 2024/1711/UE avrebbe dovuto essere recepita dagli Stati membri entro il 17 gennaio 2025. La Commissione europea, con procedura n. 2025/0148, ha aperto una nuova procedura d'infrazione a carico dell'Italia per il mancato recepimento della suddetta direttiva.

Per quanto riguarda le disposizioni sulla libertà di scelta del fornitore (nuovo art. 4 nella direttiva 2019/944/UE) e sul diritto alla condivisione dell'energia (nuovo art. 15-bis nella direttiva 2019/944/UE), l'entrata in vigore da parte degli Stati membri è prevista entro il 17 luglio 2026. L'articolo 15-bis riconosce il diritto alla condivisione dell'energia a una vasta platea di soggetti, tra cui clienti civili, piccole e medie imprese, enti pubblici e altre categorie individuate dagli Stati membri. Il principio fondamentale è che tutti questi soggetti possano partecipare, in modo non discriminatorio, alla condivisione di energia rinnovabile all'interno della stessa zona di offerta o di un'area geografica più ristretta, definita a livello nazionale. L'articolo prevede che i clienti attivi abbiano la possibilità di condividere tra loro energia rinnovabile, attraverso accordi privati o tramite un soggetto giuridico, fermo restando che tale attività non costituisca la loro principale occupazione commerciale o professionale.  Inoltre, viene stabilito che i clienti attivi abbiano diritto a vedersi dedurre l'energia condivisa dal proprio consumo elettrico, a beneficiare dei diritti e obblighi dei consumatori e a non dover rispettare gli obblighi che gravano sui fornitori, entro certi limiti di capacità per abitazioni e condomini.

Un'attenzione particolare è rivolta ai clienti vulnerabili e in povertà energetica, per i quali gli Stati membri devono adottare misure di supporto, anche finanziario, affinché possano partecipare alla condivisione. In progetti di proprietà pubblica, almeno il 10% dell'energia condivisa dovrebbe essere destinata a tali soggetti.

ultimo aggiornamento: 13 giugno 2025

Come visto, il decreto legislativo n. 199/2021 disciplina, in via strutturale, l'autoconsumo e le comunità energetiche rinnovabili (CER) nel Titolo IV, Capo I (articoli 30-33).

In particolare, l'articolo 32 stabilisce che i clienti finali, organizzati in configurazioni di autoconsumo:

a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compresa la libertà di scegliere il proprio fornitore di energia;

b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che comunque devono risultare equi e proporzionati;

c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto sopra prescritto, contratto che deve individuare chiaramente un referente responsabile del riparto dell'energia condivisa. Questo referente può anche gestire i pagamenti e gli incassi nei confronti dei venditori e del GSE.[1].

 

Lo stesso articolo 32, al comma 3, del d.lgs. n. 199/2021 ha conferito ad ARERA il compito di adottare i provvedimenti attuativi necessari al funzionamento della disciplina sull'autoconsumo e sulle comunità di energia rinnovabile, al fine di:

  1. definire, nei casi di impianti di produzione e punti di prelievo connessi alla porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria, anche in via forfettaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente auto-consumata sulla stessa porzione di rete (cd. meccanismo di valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata, mediante la restituzione delle componenti tariffarie);
  2. definire le modalità di verifica del rispetto del requisito di connessione alla stessa cabina primaria, ciò anche ai fini dell'accesso agli incentivi. A tal fine, i distributori devono rendere pubblici i perimetri delle cabine primarie;
  3. individuare le modalità con le quali i clienti domestici possono richiedere alle rispettive società di vendita, in via opzionale, lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa;
  4. adottare le disposizioni necessarie affinché i clienti finali che partecipano a una comunità energetica rinnovabile mantengano i diritti e gli obblighi di clienti finali o clienti domestici e non possano essere sottoposti, per la partecipazione a una comunità, a procedure o condizioni ingiustificate e discriminatorie;
  5. adottare le disposizioni necessarie affinché per le isole minori non interconnesse non si applichi il limite della cabina primaria ai fini della valorizzazione dell'autoconsumo (meccanismo di cui alla sopra citata lett. a)) e dell'accesso agli incentivi specificamente previsti per le CACER dall'articolo 8 del d.lgs. n. 199/2021.

 

ARERA ha quindi adottato la deliberazione 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/EEL di approvazione del Testo integrato autoconsumo diffuso (TIAD). Questo testo regola il funzionamento del meccanismo di valorizzazione dell'autoconsumo e definisce i relativi contributi spettanti, in attuazione degli articoli 8, 30-33 del d.lgs. 199/2021 e degli articoli 14 e 16 del d.lgs. 210/2021. L'applicazione del TIAD è stata connessa all'entrata in vigore del decreto del MASE di definizione degli strumenti di incentivazione economica per le configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile (CACER), su cui v. di seguito. 

I meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili sono stati delineati, nei loro principi essenziali, nell'articolo 8 del d.lgs. n. 199/2021.

Tale articolo ha introdotto importanti novità rispetto alla disciplina sperimentale già prevista per l'autoconsumo collettivo da FER e per le CER dal D.L. n. 162/2019 e dalla disciplina transitoria dettata dal decreto del MISE 16 settembre 2020 [2].

L'articolo 8 del d.lgs. n. 199/2021, al comma 1 – nel demandare ad un decreto ministeriale la definizione della disciplina di dettaglio incentivante per autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e per comunità energetiche rinnovabili – prevede che lo stesso si conformi ai seguenti principi:

  • possono accedere all'incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno singolarmente una potenza non superiore a 1 MW (in luogo 0,2 MW, invece previsti dalla disciplina sperimentale del 2019), che entrano in esercizio in data successiva al 15 dicembre 2021dunque, in caso di impianti di potenza superiore a 1 MW sarà riconosciuto solamente il contributo di valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata previsto nel TIAD.
  • l'incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria (non più secondaria).
  • Nei casi in cui la condivisione è effettuata sfruttando la rete pubblica di distribuzione, è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti tariffarie non dovute ai sensi di quanto previsto da ARERA, compresa la quota di energia condivisa, e dall'incentivo;
  • l'incentivo è erogato in forma di tariffa incentivante attribuita alla sola quota di energia prodotta dall'impianto e condivisa all'interno della configurazione;
  • la domanda di accesso agli incentivi è presentata alla data di entrata in esercizio e non è richiesta la preventiva iscrizione a bandi o registri;
  • l'accesso all'incentivo è garantito fino al raggiungimento di contingenti di potenza stabiliti, su base quinquennale.

Il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica attuativo della disciplina di cui all'articolo 8 avrebbe dovuto essere adottato entro il 13 giugno 2022 (180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 199/2021). Dopo un lungo iter, che ha visto una serrata interlocuzione tra il Governo italiano e la Commissione UE (che ha valutato la compatibilità della disciplina alla luce della normativa sugli aiuti di Stato, autorizzandola con decisione C(2023) 8086 final del 22 novembre 2023), è stato adottato il già citato decreto attuativo, D.M. 7 dicembre 2023, n. 414 del MASE del (cd. decreto CACER), in vigore dal 24 gennaio 2024.

Il decreto ha definito, ai sensi degli articoli 8 e 30-32 del d.lgs. n. 199/2021, le nuove modalità di concessione di incentivi per promuovere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di comunità energetiche (CER), gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente e autoconsumatori che utilizzano la rete di distribuzione "a distanza". L'autoconsumatore che utilizza la rete di distribuzione a distanza accede infatti agli incentivi, così come ai meccanismi di valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata, mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste dall'ARERA nel TIAD, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 30, comma 1, lett. c) e lett. a) n. 2.2. Inoltre, si rammenta che, nel caso di CER, ai fini dell'accesso agli incentivi per i relativi impianti, tutti i consumatori e tutti i produttori che fanno parte della CER devono essere ubicati nell'area geografica i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale (POD) sono sottesi alla medesima cabina elettrica primaria (articolo 31, comma 2, lett. c)).

Il decreto ministeriale disciplina anche gli incentivi riconosciuti dall'investimento del PNRR M2C2 I 1.2 "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo" a favore delle CER e dei gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente nei comuni con meno di 50.000 abitanti (sugli investimenti del PNRR, si rinvia qui, al sito del GSE).

Il decreto ministeriale prevede, quindi, due misure di sostegno (che vengono così riassunte dal GSE ( e qui meglio specificate):

1. Una tariffa incentivante (contributo in conto esercizio) sulla quota di energia condivisa incentivabile per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo. Le tipologie di configurazione che accedono alla tariffa incentivante sono, come detto, le comunità di energia rinnovabile, i gruppi di autoconsumatori e gli autoconsumatori a distanza. La tariffa può essere richiesta fino al trentesimo giorno successivo alla data di raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

2. Un contributo in conto capitale (a fondo perduto) a valere sulle risorse del PNRR, fino al 40% dei costi ammissibili, per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo, i cui impianti sono collocati nei comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti. Le tipologie di configurazione ammesse ai benefici della misura PNRR sono, come detto, le Comunità Energetiche Rinnovabili e i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Le richieste di accesso al contributo avrebbero dovuto essere inviate entro e non oltre il 31 marzo 2025. Tale termine è stato successivamente prorogato dal D.M. 59/2025 al 30 novembre 2025.

Le regole tecniche-operative del GSE, approvate con decreto direttoriale MASE n. 22 del 23 febbraio 2024, specificano le modalità per il riconoscimento degli incentivi, il contributo di valorizzazione previsto dal TIAD e il contributo in conto capitale per le comunità energetiche rinnovabili previsto dal PNRR.

Si ricorda inoltre che l'articolo 1-ter del D.L. 19/2025 (cd. "decreto bollette") ha inoltre previsto che possano accedere agli incentivi anche gli impianti entrati in esercizio entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto CACER, anche prima della regolare costituzione della comunità energetica. Resta ferma la necessità di produrre idonea documentazione comprovante che gli stessi impianti siano stati realizzati per il loro inserimento in una configurazione di condivisione di una comunità.

Si rileva che ad oggi risulta ancora inattuata la previsione di cui alla lett. c) dell'articolo 32, comma 3 del d.lgs. n. 199/2021 relativa alle modalità con cui i clienti domestici possono richiedere lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa. L'ARERA nel suo documento per la consultazione 390/2022/R/eel ha evidenziato che lo scorporo "non possa essere inteso nel senso fisico del termine, cioè in termini di kWh, poiché comporterebbe rilevanti oneri amministrativi e impatti negativi tali da renderla non applicabile per diversi motivi. Innanzitutto esso comporterebbe rilevanti complessità gestionali, che potrebbero indurre le società di vendita a rinunciare ai clienti finali che fanno parte delle configurazioni per l'autoconsumo e presupporrebbe, altresì, la definizione di modalità di ristoro dei minori ricavi derivanti alle società di vendita per motivi a loro non imputabili". L'ARERA intende quindi dare attuazione alla disposizione normativa prevedendo che il GSE eroghi su base mensile la quota spettante a ciascun cliente finale domestico alla società di vendita al dettaglio di competenza anziché al medesimo referente e che tale proposta potrebbe comunque richiedere diversi mesi prima di poter essere implementata.

In relazione alle difficoltà registrate nello sviluppo delle CER, nella risposta all'interrogazione parlamentare 5/03778 del 25 marzo 2025 il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Claudio Barbaro, ha affermato che il GSE ha attivato molteplici misure per promuovere la diffusione delle CER, tra cui l'avvio di iniziative di formazione e informazione, nonché la pubblicazione di diverse guide e documenti di supporto per gli operatori. È stato inoltre sottoscritto un accordo di collaborazione con la Rete nazionale delle agenzie energetiche locali che ha consentito la nascita di un «one stop shop» nazionale per lo sviluppo delle CER, con l'obiettivo di garantire un supporto diretto e immediato sul territorio, accompagnando i soggetti proponenti sin dalle prime fasi di costituzione delle CER e fino alla presentazione delle domande di agevolazione al GSE.

Il 16 maggio 2025 il MASE ha comunicato l'adozione di un decreto ministeriale che introduce importanti modifiche alla disciplina per l'incentivazione delle CER e delle configurazioni di autoconsumo. Si preannuncia che il limite per l'applicazione dell'incentivo, che inizialmente era riservato solamente agli impianti collocati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, è stato alzato fino ai 50.000 abitanti. Si prevede inoltre una maggiore flessibilità nei tempi di entrata in esercizio dei progetti, la possibilità di richiedere un anticipo fino al 30% del contributo, e l'esclusione del fattore di riduzione in caso di cumulo con altri contributi, anche per le persone fisiche.

[1]     Resta fermo che sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del D.L. n. 244/2016 (L. n. 19/2017). Ai sensi di tale disposizione, le parti variabili degli oneri generali di sistema sono applicate all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi.

[2]     Il decreto-legge n. 162/2019 (cd. Milleproroghe), convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha definito, all'articolo 42-bis, le modalità e le condizioni per l'attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la realizzazione di comunità di energia rinnovabile, avviando, di fatto - nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, cd. RED II e in sua parziale attuazione -  la sperimentazione di un quadro di regole volte a consentire ai consumatori finali e/o produttori di energia di associarsi per "condividere" l'energia elettrica localmente prodotta da nuovi impianti alimentati da fonte rinnovabile di piccola taglia. Il decreto-legge ha, infatti, riservato tale meccanismo ai nuovi impianti alimentati a fonti rinnovabili con potenza complessiva non superiore ai 200kW, entrati in esercizio a decorrere dal 1° marzo 2020 ed entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore della normativa (primaria e secondaria) di recepimento della citata direttiva RED II sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili. Come detto, il recepimento della direttiva è avvenuto, in via primaria, con il d.lgs. 199/2021, in vigore dal 15 dicembre 2021 e, in via secondaria, con gli atti normativi e la regolamentazione tecnica cui si rimanda nel presente paragrafo.

ultimo aggiornamento: 3 giugno 2025
 
temi di Sviluppo economico e politiche energetiche