Il disegno di legge recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023" (A.C. 1342), presentato alla Camera il 27 luglio scorso, è oggi all'esame dell'Aula della Camera in prima lettura.
L'esame in sede referente da parte della IVX Commissione Politiche dell'UE della Camera è stato avviato il 13 settembre 2023 e si è concluso lo scorso 23 novembre con il conferimento ai relatori del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo come risultante dalle proposte emendative approvate (A.C. 1342/A).
Per approfondimenti si consulti il dossier.
La legge di delegazione europea è uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
In base all'articolo 29 della legge n. 234 del 2012, infatti, la legge comunitaria annuale (prevista dalla legge n. 11 del 2005) è stata sostituita da due distinti provvedimenti:
- la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea;
- la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.
Il comma 4 dell'articolo 29 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge di delegazione europea, con l'indicazione dell'anno di riferimento.
Il termine per la presentazione è posto entro il 28 febbraio di ogni anno.
Il contenuto del disegno di legge di delegazione europea è stabilito all'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012:
a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta
esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;
b) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire le direttive in via regolamentare;
d) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea;
e) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
f) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni UE recepite dalle regioni e dalle province autonome;
g) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;
i) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.
Nell'esercizio delle deleghe legislative conferite, il Governo è tenuto al rispetto dei principi e criteri generali di delega[1], nonché degli specifici principi e criteri direttivi aggiuntivi eventualmente stabiliti dalla legge di delegazione europea, come previsto all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.
Ai sensi dell'articolo 29, comma 7, il Governo deve inoltre dare conto dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è scaduto o scade nel periodo di riferimento, considerati i tempi previsti per l'esercizio della delega, e fornire dati sullo stato delle procedure di infrazione, l'elenco delle direttive recepite o da recepire in via amministrativa, l'elenco delle direttive recepite con regolamento e l'elenco dei provvedimenti con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a recepire direttive nelle materie di loro competenza. Tutte queste informazioni sono contenute nella articolata ed estesa relazione illustrativa che precede il testo del disegno di legge.
Il disegno di legge di delegazione europea 2022-2023, a seguito delle modifiche operate in sede referente, consta di 17 articoli, contenenti princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativi a 9 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 6 regolamenti europei. L'annesso Allegato A ha ad oggetto 7 direttive.
In particolare, il disegno di legge in esame introduce principi e criteri direttivi specifici di delega riferiti a 9 direttive:
I Regolamenti cui fa riferimento il Capo III del ddl in esame sono i seguenti:
A seguito delle modifiche apportate in sede referente, il testo del provvedimento consta attualmente di 17 articoli, suddivisi in tre Capi.
Il Capo I reca le disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, all'articolo 1 conferendo la relativa delega al Governo e all'articolo 2 delegandolo ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, disposizioni recanti la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, fatte salve le norme penali vigenti.
Il Capo II reca le disposizioni di delega per il recepimento di direttive europee. Tra esse figurano la direttiva (UE) 2022/2555 relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (c.d. "direttiva NIS 2") (articolo 3), la direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici (articolo 4), la direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti (articolo 5), la direttiva (UE) 2022/431 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (articolo 6), la direttiva (UE) 2023/970 volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (articolo 7). Si menzionano ancora la direttiva (UE) 2022/2380 che apporta modifiche alla direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e già recepita con il decreto legislativo n. 128 del 2016 (articolo 8); la direttiva (UE) 2022/2438, la quale modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE con particolare riferimento agli elenchi degli organismi nocivi rilevanti per l'Unione, ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (articolo 9); le direttive (UE) 2023/958 e 2023/959 che hanno modificato la disciplina europea previgente in materia di riduzione delle emissioni di gas serra (articolo 10); la direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità e per l'adeguamento della normativa nazionale (articolo 11).
Il Capo III reca, invece, le deleghe conferite al governo per l'adeguamento della normativa nazionale a regolamenti europei, tra i quali si menzionano il regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo al trattamento prudenziale degli enti d'importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e ai metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (articolo 12); ilregolamento (UE) 2018/1672 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione (articolo 13), il regolamento (UE) 2022/2554 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (articolo 14), il regolamento UE 2022/868 relativo alla governance europea dei dati (articolo 15); il regolamento europeo (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività (cosiddetto regolamento MiCA) (articolo 16) e il regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (articolo 17).
A seguito delle modifiche attuate durante l'esame in sede referente, le direttive ricomprese nell'Allegato A, sono le seguenti:
-Direttiva (UE) 2021/2101 (del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)
-Direttiva (UE) 2022/362/UE (del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture)
-Direttiva (UE) 2022/542 (del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto)
-Direttiva (UE) 2022/2041 (del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea)
- Direttiva (UE) 2022/2381 (del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure)
- Direttiva (UE) 2023/946 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale)
- Direttiva (UE) 2023/977 (del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio).