Il decreto-legge 137/2024, composto da 4 articoli, reca misure volte a:
- estendere, in virtù di una modifica apportata al Senato, al personale che svolge servizi di sicurezza complementari l'ambito di applicazione delle sanzioni previste per le lesioni procurate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, di cui dall'art. 583-quater, secondo comma, del codice penale (art. 1, comma 01);
- introdurre la fattispecie di danneggiamento di cose destinate al servizio sanitario o socio-sanitario commesso all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero nell'atto del compimento del citato reato di lesioni personali di cui dall'art. 583-quater, c.p. (art. 1, comma 1);
- prevedere l'arresto obbligatorio in flagranza e, a determinate condizioni, l'arresto in flagranza differita per i delitti di lesioni personali commessi nei confronti di professionisti sanitari, socio-sanitari e dei loro ausiliari, nonché per il reato di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. Con riferimento a quest'ultima fattispecie di danneggiamento, viene altresì stabilita l'applicazione del procedimento con citazione diretta a giudizio (art. 2).
Gli articoli 3 e 4 recano, rispettivamente, la clausola d'invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del decreto-legge, stabilita nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (2 ottobre 2024).
ultimo aggiornamento: 8 novembre 2024