Nella relazione contenente l'indicazione degli interventi di competenza dei commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e il loro stato di attuazione aggiornata al 31 dicembre 2023 (Doc. CCXXVIII, n. 2) viene evidenziato che il 93,9% dei comuni italiani (7.423) risulta esposto al rischio idrogeologico per frana, alluvioni o per erosione costiera e che "le persone esposte al rischio di frana sono 1,3 milioni, mentre sono 6,8 milioni quelle esposte al rischio idraulico. Su un totale di oltre 14,5 milioni di edifici, quelli ubicati in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata sono il 3,9%, mentre quelli ubicati nelle aree inondabili sono il 10,7%".
Nella medesima relazione viene fornita la seguente tabella che riepiloga le risorse programmate a partire dal 2010 per il contrasto del dissesto idrogeologico.
Nella risposta all'interrogazione 5/01736, resa nella seduta del 14 dicembre 2023, viene evidenziato che gli atti di programmazione e di finanziamento del Ministero dell'ambiente "vengono in via preliminare proposti da regioni e province autonome, e selezionati secondo la procedura e i criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2021 in base a criteri che tengono conto della pianificazione svolta dalle competenti Autorità di bacino distrettuali. Tutto ciò premesso, nella consapevolezza che la prevenzione del dissesto idrogeologico necessita di un approccio sistemico, il Ministero ha emesso il decreto n. 1 del 2 dicembre 2022. Con tale atto, è stato istituito un Gruppo di lavoro su mandato di Presidenza del Consiglio e Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. Gli obiettivi non sono solo di natura economica, per la definizione delle risorse e dei fabbisogni. Il suo ruolo è anche effettuare un'analisi dell'attuale assetto istituzionale di governo della politica di difesa del suolo, e proporre al Governo misure urgenti di semplificazione normativa e amministrativa".
Nella risposta all'interrogazione 3/01437, resa nella seduta dell'Assemblea della Camera del 25 settembre 2024, il Ministro dell'ambiente ha ricordato che "in base alla legislazione vigente e in base alle risorse finanziarie iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio, il MASE provvede, per mezzo di stralci annuali, alla definizione del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Il Piano degli interventi è formato, tenendo conto delle proposte delle regioni e di intesa con le stesse, previa sottoposizione delle stesse all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente, che ne valuta sia la coerenza con i piani vigenti - il Piano di assetto idrogeologico e il Piano di gestione del rischio alluvioni -, sia l'efficacia in termini di riduzione del rischio. Per quanto concerne il Piano 2024, si segnala che il MASE ha reso disponibili risorse che ammontano a circa 1,084 miliardi di euro. Detta somma è ripartita tra regioni e province autonome secondo quanto stabilito dai criteri del DPCM 5 dicembre 2016". Nella risposta all'interrogazione 3/01508, resa nella seduta dell'Assemblea della Camera del 23 ottobre 2024, è stato ribadito che "il Ministero dell'Ambiente, nell'anno 2024 ha avviato l'attività di programmazione e finanziamento degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, mettendo a disposizione di regioni e province autonome risorse complessive pari a oltre un miliardo di euro, interamente a valere sul bilancio del Ministero stesso." Nella risposta all'interrogazione 5-02996, resa nella seduta della commissione VIII (Ambiente) della Camera del 23 ottobre 2024, viene ricordato inoltre che "le funzioni del MASE in materia di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, si esplicano attraverso la programmazione, il finanziamento e il controllo degli interventi, individuati partendo dalle proposte inserite da regioni e province autonome nella piattaforma ReNDiS dell'ISPRA. A tal fine, si tiene conto, tra l'altro, della pianificazione svolta dalle competenti Autorità di bacino distrettuali, in relazione al rischio da frana ed al rischio da alluvioni. L'attuazione degli interventi è affidata ai Presidenti delle regioni in qualità di Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, cui è attribuita la titolarità di apposite Contabilità speciali".
Per le risorse previste dal PNRR si rinvia al paragrafo seguente.
Ulteriori risorse per il contrasto del dissesto idrogeologico sono previste da una serie di fondi "multi-obiettivo" (come per esempio i fondi per il finanziamento delle c.d. piccole e medie opere); si tratta di fondi che perseguono una serie di finalità, tra le quali sono spesso inclusi l'efficientamento energetico, la manutenzione della rete viaria, il dissesto idrogeologico e la riqualificazione urbana. Elementi di informazione su tali fondi sono contenuti nel tema "Urbanistica e rigenerazione urbana".
Un'autorevole analisi sulle criticità in merito all'iter autorizzativo e di monitoraggio degli interventi finalizzati alla prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico è contenuta nell'atto di segnalazione n. 3 del 20 novembre 2024 inviato dall'ANAC al Parlamento (Doc. NN 14, n. 52).
Tra le misure previste dal PNRR in materia di territorio, si segnalano in particolare gli investimenti:
Il PNRR ha previsto, inoltre, un intervento di riforma, da attuare entro giugno del 2022, volto alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico (M2C4.2-R.2.1-1).
Di seguito si illustrano sinteticamente le principali disposizioni di rango primario emanate nella presente legislatura al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dalle recenti calamità idrogeologiche (frane, alluvioni, ...).
L'articolo 12-bis del D.L. 176/2022 autorizza la spesa di 200 milioni di euro, per l'anno 2022, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona.
Il comma 730 della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) autorizza la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici in questione.
L'articolo 5 del D.L. 3/2023 stabilisce che gli interventi previsti per gli eventi alluvionali del 2022 avvenuti nella Regione Marche, non siano più approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sentito il Commissario delegato, consentendo in tal modo l'avvio di questi interventi senza attendere l'emanazione del medesimo decreto.
L'articolo 8-bis del D.L. 76/2024 ha disposto la proroga al 17 settembre 2025 dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 che hanno interessato alcune zone della Regione Marche.
Numerose disposizioni riferite agli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022 sono contenute nel D.L. 186/2022.
L'articolo 5-ter attribuisce al Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma a Ischia del 2017 anche i compiti relativi agli interventi riferiti agli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, al fine di garantire il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici e degli immobili privati a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022 e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017. È prevista la predisposizione di un piano quinquennale di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel Comune di Casamicciola Terme. Per gli interventi di conto capitale di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 40 milioni di euro per il periodo 2023-2026.
L'articolo 5-quater dispone che l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto del dissesto idrogeologico nell'Isola d'Ischia. Sono altresì disciplinate le modalità dell'aggiornamento prevedendo, in particolare, che lo stesso avvenga in più stralci funzionali.
L'articolo 5-quinquies disciplina le procedure finalizzate all'affidamento di servizi di progettazione e di lavori relativi agli interventi individuati nel Piano di assetto idrogeologico per l'Isola di Ischia.
L'articolo 5-sexies reca delle misure urgenti per la gestione dei fanghi e degli inerti da colata. In particolare viene data la possibilità al Commissario straordinario di individuare, con apposite ordinanze, più siti destinati allo stoccaggio provvisorio di tali materiali.
L'articolo 3-undecies del D.L. 3/2023 rinvia a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie, da adottare entro il 31 marzo 2023, per la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme spettanti ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno per assicurare il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni disposte a seguito degli eventi eccezionali verificatisi nell'isola di Ischia nel novembre 2022.
L'art. 9, comma 7, del D.L. 153/2024, ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2024, dello stato di emergenza dichiarato per gli eventi meteorologici in questione.
I commi 682-688 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) recano disposizioni relative agli Interventi nell'Isola di Ischia a seguito del sisma del 2017 e degli eventi alluvionali del 2022. In particolare il comma 682 proroga al 31 dicembre 2025 la gestione commissariale prevista per gli interventi di riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, e autorizza le spese necessarie; in particolare viene autorizzata per l'anno 2025 la spesa di 5,05 milioni di euro da destinare anche alle spese di funzionamento e di personale derivanti dalla proroga della gestione commissariale relativa all'isola di Ischia, con particolare riguardo agli oneri riferibili all'attività della struttura commissariale prevista per l'emergenza sismica del 2017, anche al fine di fronteggiare gli eventi meteorologici eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022 (commi 682-683). Il comma 684 prevede, allo scadere dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici in questione (prorogato al 31 dicembre 2024 dall'art. 9, comma 7, del D.L. 153/2024), il subentro del Commissario straordinario per il sisma del 2017 nei poteri di coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati e nelle attività di assistenza alla popolazione conseguenti ai citati eventi eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022 Si prevede altresì, come conseguenza del trasferimento dei poteri, il subentro del Commissario straordinario nella titolarità della contabilità speciale istituita, per l'emergenza alluvionale del 2022. Il comma 685 destina 2 milioni di euro per l'anno 2025 per le attività di assistenza alla popolazione conseguenti ai citati eventi eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022 sull'isola di Ischia, da erogare nel rispetto di criteri fissati con ordinanza del commissario straordinario. La disposizione prevede, altresì, che il medesimo commissario provveda alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre, al fine di stabilire che, fino al 31 dicembre 2025, con ordinanza del Commissario straordinario sono individuati, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, gli interventi di ricostruzione privata e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità e gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica, per i quali i poteri commissariali di ordinanza sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, purché nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive in materia di appalti pubblici. Viene inoltre disposto che l'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Il comma 686 invece, prevede la facoltà di riconoscere in favore dei titolari di attività economiche che, in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio e che abbiano registrato una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 20% rispetto a quello calcolato sulla media del triennio precedente agli eventi calamitosi, un contributo per l'indennizzo dei mancati ricavi, autorizzando, a tal fine, la spesa massima di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Il comma 687, oltre a prevedere la figura del sub-Commissario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio, incrementa la dotazione organica della struttura commissariale per il sisma del 2017. Il comma 688, infine, destina 2,8 milioni di euro complessivi per l'anno 2025, di cui 1,8 milioni per i comuni dell'isola di Ischia colpiti dall'alluvione 2022 e 1 milione per i comuni dell'area relativa al cratere sismico del 2017, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di tassa rifiuti (TARI).
Si segnala altresì che l'art. 3, comma 2, del D.L. 208/2024, dispone che, a decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza (vale a dire, per quanto suesposto, il 31 dicembre 2024), il soggetto subentrante al quale sono trasferite le attività di assistenza alla popolazione e il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati, nei limiti delle risorse finanziarie già stanziate e disponibili, in conseguenza dei citati eccezionali eventi meteorologici, è autorizzato, a rimodulare, fino al termine massimo del 31 dicembre 2025, le misure di supporto operativo alla pianificazione comunale di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico finora previste da una serie di disposizioni. Il successivo comma 3 precisa che, per le finalità di cui al comma 2, il soggetto subentrante provvede, entro il 31 gennaio 2025, alla ricognizione dei relativi fabbisogni per l'anno 2025, comunque entro il limite massimo del 40% degli oneri attualmente pianificati per l'anno 2024 e in ogni caso nel limite massimo di 775.500 euro per l'anno 2025, alla quantificazione delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e all'adozione della propria ordinanza per la rimodulazione delle predette misure, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 3-bis del medesimo articolo 3 estende i previsti piani di delocalizzazione del Commissario straordinario, nominato per gli eventi calamitosi di Ischia del 2017 e 2022, ad immobili da delocalizzare a causa dell'elevato e non mitigabile rischio idrogeologico. Si prevede altresì che per gli edifici a rischio non danneggiati dai citati eventi calamitosi del 2017 e del 2022 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025.
Al fine di contrastare la situazione emergenziale in atto nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici del maggio 2023 è stato emanato il decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023". Numerose modifiche alle disposizioni di tale decreto-legge sono state operate prima dall'art. 23 del D.L. 104/2023 e poi dagli articoli da 1 a 6-bis del D.L. 76/2024. Ulteriori disposizioni sono state adottate nell'ambito di altri provvedimenti di urgenza. Per un approfondimento si rinvia al focus "L'alluvione in Emilia-Romagna, Toscana e Marche del maggio 2023".
L'articolo 12, comma 3, del D.L. 176/2022 prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, comunque denominati, previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti autorità, nei casi in cui vi sia un nesso di causalità con l'evento calamitoso.
L'articolo 5-sexies del D.L. 3/2023 prevede che le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2022 per il finanziamento degli interventi di protezione civile connessi ad eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020, e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, siano incrementate di 42 milioni di euro e siano destinate anche alle ricognizioni dei fabbisogni relative agli eventi verificatisi nell'anno 2021 (sempre a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale).
Il comma 731 della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) autorizza la spesa di 5 milioni di euro complessivi per il periodo 2023-2025, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e ristoro delle attività economiche, in relazione agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio del comune di Maratea nei mesi di ottobre e novembre del 2022.
L'art. 23, commi da 1-ter a 1-quinquies, del D.L. 104/2023, reca disposizioni che riguardano la destinazione di risorse (complessivamente pari a 235 milioni di euro) ai comuni colpiti da eventi alluvionali avvenuti nella primavera-estate del 2023 e relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023.
L'articolo 18 del D.L. 181/2023 dispone l'applicazione - nei territori della Regione Toscana interessati da condizioni metereologiche avverse verificatesi dal 29 ottobre 2023 – del regime di aiuto per le aree di crisi industriale e, per disciplinare l'attuazione degli interventi, demanda al Ministero delle imprese e del made in Italy la sottoscrizione di un apposito accordo di Programma con la Regione Toscana. A tali finalità sono destinate risorse disponibili, sino a 50 milioni di euro, assegnate alle aree di crisi industriale non complessa.
L'articolo 21-bis del D.L. 145/2023 differisce i termini relativi ad alcuni adempimenti e versamenti tributari e contributivi per i soggetti che avevano la residenza ovvero la sede legale od operativa nei comuni toscani colpiti degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023.
L'articolo 9, comma 1, del D.L. 39/2024, prevede uno stanziamento, pari a 66 milioni di euro, per la realizzazione di interventi nei territori della Regione Toscana colpiti da eventi metereologici eccezionali nel novembre del 2023.
L'articolo 10, comma 5-bis, del D.L. 60/2024, prevede una rimodulazione delle risorse assegnate alla regione Calabria per sostenere interventi in conto capitale volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico al fine del contenimento dei danni causati dai connessi fenomeni (modificando l'articolo 1, comma 697, della legge 197/2022 viene aumentata la dotazione per il 2024 da 100 milioni a 135 milioni di euro con conseguente riduzione da 170 milioni a 135 milioni di euro delle risorse assegnate per il 2025).
L'articolo 2-bis, del D.L. 69/2024, reca disposizioni finalizzate all'ottenimento del certificato di abitabilità o di agibilità per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalla legislazione nazionale a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.
Con la delibera della Camera dei deputati 22 ottobre 2024 è stata istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019 (Doc. XXII, n. 31).
L'articolo 5-bis del D.L. 186/2022 introduce alcune disposizioni per il rafforzamento dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale. In particolare sono previste delle misure per il potenziamento degli organici dell'Autorità stessa.
Diverse disposizioni di proroga sono previste dal D.L. 198/2022.
L'articolo 10-bis proroga fino al 31 marzo 2023 i termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio compresi tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.
L'articolo 11, comma 1, differisce al biennio 2022-2023 il termine previsto per l'anno 2021, per il reclutamento a tempo determinato del contingente massimo di 150 unità, a disposizione dei Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico.
I commi 8-quinquies e 8-sexies dell'art. 11, prorogano dal 31 ottobre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine massimo di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti (dalla legge di bilancio 2021) per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico.
L'articolo 3-terdecies del D.L. 3/2023 proroga il termine del 31 ottobre 2023 al 31 dicembre 2024 per il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato previsti, per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il contrasto al dissesto idrogeologico, dall'art. 1, comma 701, della legge n. 178 del 2020.
Numerose disposizioni sono inoltre contenute nel D.L. 13/2023 (c.d. decreto PNRR 3).
L'articolo 8-bis, comma 6, reca alcune modifiche alla legge n. 160 del 2019 con riguardo ai contributi ai Comuni per la progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza del proprio territorio relativamente al dissesto idrogeologico, agli interventi di efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per gli interventi di messa in sicurezza delle strade.
L'articolo 29, reca disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione degli interventi urgenti volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, in coerenza con gli obiettivi del PNRR. Si prevede a tal proposito che le amministrazioni attuatrici e i soggetti attuatori responsabili degli interventi di cui all'art. 22, comma 1, del D.L. n. 152/2021, applicano la disciplina prevista dagli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 (comma 1). Sono inoltre dettate norme in materia di utilizzo, fino al 31 dicembre 2026, ai soli fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, delle contabilità speciali relative agli eventi calamitosi per i quali sono state assegnate risorse a valere sugli stanziamenti disposti dall'art. 1, comma 1028, della legge di bilancio 2019 (comma 2), di applicabilità del D.P.C.M. 23 agosto 2022 agli interventi oggetto della disposizione in esame (comma 3) e di proroga al 31 dicembre 2024 dei termini previsti per l'adozione dei decreti di rimodulazione della ripartizione delle risorse destinate dal PNRR ai medesimi interventi (comma 4).
L'articolo 29-bis dispone che il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare si avvalga del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di garantire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il coordinamento necessario ad affrontare situazioni di criticità ambientale nelle aree urbanizzate che vengano interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, in particolare, nello svolgimento delle attività volte alla realizzazione di interventi di prevenzione o messa in sicurezza rispetto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo. Inoltre, viene previsto, nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, il coinvolgimento del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.
L'articolo 30 prevede che le risorse assegnate ai comuni da parte del Ministero dell'interno, per le annualità 2024 e 2025, a favore di investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023 e a garantire il rispetto dei target associati alla missione del PNRR - M2C4I2.2. Si dispone inoltre l'obbligo per comuni assegnatari delle risorse previste per le annualità 2023, 2024 e 2025, di concludere i lavori entro il 31 marzo 2026 (comma 1, lett. a). Sono prorogati di sei mesi i termini temporali per l'affidamento dei lavori relativi ai contributi assegnati ai comuni per l'annualità 2022 (lett. a-bis). Si prevede altresì che per tali opere pubbliche, il monitoraggio venga effettuato attraverso il sistema ReGiS previsto per il PNRR (comma 1, lett. b). Si consente, inoltre, ai comuni di proseguire, per quanto riguarda i contributi erogati nell'anno 2021, nel completamento delle opere affidate oltre i termini previsti, ma comunque non oltre la data del 31 gennaio 2023 (comma 1, lett. c). Sono inoltre recate disposizioni relative a contributi assegnati dalle Regioni ai comuni finalizzate a: estendere anche alle forniture l'obbligo di affidamento entro dodici mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse ai comuni da parte delle regioni (lettera 0a), intervenire in materia di revoca dei contributi e per la riassegnazione (lett. 0a-bis), e disciplinare i casi di revoca per i contributi relativi ad interventi con copertura pluriennale a favore dei comuni (lett. 0a-ter).
Ulteriori disposizioni sono previste dal D.L. 13/2023. L'articolo 8-bis, comma 6, reca alcune modifiche alla legge n. 160 del 2019 con riguardo ai contributi ai Comuni per la progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza del proprio territorio relativamente al dissesto idrogeologico, agli interventi di efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per gli interventi di messa in sicurezza delle strade. L'articolo 29-bis del medesimo decreto dispone, tra l'altro, il coinvolgimento del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.
Si ricorda inoltre l'articolo 1, comma 20, del D.L. 215/2023, che proroga al 31 dicembre 2024, il termine per l'apertura delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di unità di personale presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da adibire alla realizzazione di interventi funzionali a contrastare il dissesto idrogeologico.
L'articolo 29-bis del D.L. 13/2023 dispone che il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare si avvalga del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di garantire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il coordinamento necessario ad affrontare situazioni di criticità ambientale nelle aree urbanizzate che vengano interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, in particolare, nello svolgimento delle attività volte alla realizzazione di interventi di prevenzione o messa in sicurezza rispetto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo.
I commi 6 e 7 dell'articolo 22 del D.L. 44/2023, istituiscono presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri istituiscono presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri una segreteria tecnico-amministrativa, composta da un contingente di personale in possesso di specifica ed elevata competenza in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, composto da due dirigenti e quindici unità di personale non dirigenziale, e provvede alla copertura dei relativi oneri finanziari.
L'articolo 1, comma 697, della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) reca disposizioni per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria. In particolare viene disposta l'assegnazione in favore della regione Calabria di risorse complessivamente pari a 440 milioni di euro (50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni per il 2024, 170 milioni per il 2025 e 120 milioni per il 2026) a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) programmazione 2021-2027, per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni. Modifiche al comma 697 sono state successivamente operate dal comma 4-quater dell'art. 18 del D.L. 44/2023.
I commi 698-700 assegnano alle autorità di bacino distrettuali uno stanziamento complessivo di 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 e (al fine di rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque, per mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico) destinano, all'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le medesime autorità di bacino, il 20% delle somme del fondo per le assunzioni di personale istituito dal comma 607 della L. 234/2021 ("Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie").
I commi 702-706 recano disposizioni finalizzate al completamento della Carta geologica d'Italia (progetto CARG). In particolare, per tale finalità, viene previsto uno stanziamento complessivo di 52 milioni di euro nel triennio 2023-2025.
Il comma 730 della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) autorizza la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona (v. infra, "Marche, 2022").
I commi 779 e 780, al fine di favorire gli investimenti, incrementa di 250 milioni di euro (50 milioni per il 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025) i contributi a favore degli enti locali già previsti (dall'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza delle strade. Viene inoltre istituito un apposito Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica in favore dei piccoli comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti (con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro; 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026) al fine di superare le attuali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR.
La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023), oltre a prevedere disposizioni per i territori colpiti dalle alluvioni di maggio 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche (v. supra), ha incrementato di 12 milioni di euro (4 milioni per ciascuno degli anni 2024-2026) lo stanziamento destinato al rafforzamento delle capacità operative delle autorità di bacino distrettuali.
Con il decreto-legge 19/2024 (c.d. decreto PNRR 4) sono state introdotte diverse disposizioni in materia di dissesto idrogeologico.
Si ricordano, in particolare:
- l'art. 1, comma 8, lett. e), che prevede una riduzione di 1,06 miliardi di euro (400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027-2028 e 260 milioni per l'anno 2029) a carico del Fondo per investimenti a favore dei comuni istituito dall'art. 1, comma 44, della legge di bilancio (L. 160/2019) e destinato (dal successivo comma 45) "al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali"; tale fondo è stato soppresso dal comma 801 della legge di bilancio 2025;
- le modifiche recate alla disciplina delle cd. medie opere (dall'art. 32, comma 1) e alla disciplina delle cd. piccole opere (dall'art. 33), al fine di tener conto del mutato quadro di riferimento in seguito alla loro eliminazione dal PNRR;
- l'art. 36, comma 1, reca una norma di interpretazione autentica volta a chiarire l'applicabilità di particolari disposizioni derogatorie alle procedure di affidamento indette successivamente al 1° luglio 2023 e relative ai nuovi investimenti previsti dalla misura M2C4-I.2.1b del PNRR ("Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico", v. supra). Il successivo comma 1-bis proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 ottobre 2025 il termine di durata (contemplato dall'art. 1, comma 701, della L. 178/2020) dei contratti, previsti per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, per l'assunzione a tempo determinato di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi.
L'articolo 7-ter del D.L. 113/2024 ha differito al 31 ottobre 2024 i termini di affidamento dei lavori, per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, che devono essere rispettati dal comune assegnatario dei contributi previsti, a pena di revoca del beneficio. Gli articoli 8-bis e 10-bis del medesimo decreto-legge recano disposizioni relative alle piccole e medie opere.
Numerose disposizioni sono inoltre recate dagli articoli 8 e 9 del D.L. 153/2024.
L'articolo 8 reca disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo. In particolare, tale articolo prevede l'obbligo, per i soggetti attuatori degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, di alimentare il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (piattaforma ReNDiS), a prescindere dalla fonte di finanziamento, al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo. Si prevede inoltre che i commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome verifichino la tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP).
L'articolo 9 del medesimo decreto-legge:
- disciplina i criteri di priorità per l'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di determinati progetti, prevedendo la priorità per i progetti finanziati dal Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, il cui inserimento è in ogni caso condizionato al rinnovo della valutazione positiva da parte della competente Autorità di bacino distrettuale. Si dispone poi sulla revoca delle risorse del Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico; sull'impignorabilità delle risorse delle contabilità speciali dei Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico; in merito alla destinazione delle eventuali economie di risorse derivanti dagli accordi di programma stipulati; sulla possibilità di nomina di un soggetto attuatore del Piano degli interventi e in merito alle ulteriori attribuzioni per i Commissari di Governo (commi 1-3);
- disciplina la nomina, i poteri e le facoltà di deroga attribuite al Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di difesa idraulica delle Grave di Ciano, individuato nel Segretario generale dell'Autorità di distretto delle Alpi orientali (commi 4 e 5);
- disciplina la revoca delle risorse destinate ad interventi finanziati dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale (istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017), assegnate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia, ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari straordinari, e alle Province autonome, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio in relazione al rischio idrogeologico (comma 6);
- prevede disposizioni per gli eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022 e per l'attività del Commissario straordinario alla ricostruzione del territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpito da avverse condizioni meteorologiche a partire dal giorno 1° maggio 2023 (commi 7, 8 e 8-bis); in relazione a tali disposizioni si rinvia ai paragrafi corrispondenti;
- interviene sulla disciplina delle competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Comitato dei ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo (commi 9 e 10);
- autorizza le Autorità di bacino distrettuali ad effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato. Il medesimo comma specifica le modalità di reclutamento e assunzione del predetto personale e pone un limite di spesa pari a complessivi 6 milioni di euro a decorrere dal 2026 (commi 9-bis e 9-ter).
L'articolo 2-bis del D.L. 208/2024 prevede un diritto di prelazione a favore dei soggetti che abbiano realizzato, con proprie risorse economiche, rilevanti opere di pubblico interesse dirette alla mitigazione del rischio idrogeologico su immobili di proprietà dello Stato che l'Agenzia del Demanio intende alienare.
La legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) reca le seguenti disposizioni in materia di dissesto idrogeologico:
- i commi 682-688, che recano disposizioni relative agli Interventi nell'Isola di Ischia a seguito del sisma del 2017 e degli eventi alluvionali del 2022 (si rinvia in proposito al relativo paragrafo);
- il comma 693, che proroga al 31 dicembre 2025 il Commissario straordinario per la ricostruzione a seguito dell'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nel territorio dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana (si rinvia in proposito al relativo paragrafo);
- il comma 704, che, ai fini del completamento della Carta Geologica d'Italia, della sua informatizzazione e delle attività strumentali, rifinanzia la relativa autorizzazione di spesa (v. supra) per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Sono inoltre previste riduzioni delle risorse allocate in fondi che contemplano, tra le loro finalità, quella del contrasto al dissesto idrogeologico (si vedano, in particolare, i commi 796-798 e 801).