Il provvedimento, approvato in un testo unificato dalla Camera il 6 settembre 2023 (C. 536-891-910), approvato, con modificazioni, dal Senato il 22 febbraio 2024 (S. 866) e approvato in via definitiva dalla Camera il 15 maggio 2024 (C. 536-891-910-B), reca disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
In particolare, il provvedimento, all'art. 1, interviene sulla legge n. 71/2017, estendendone il perimetro di applicazione dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo anche alla prevenzione e contrasto del bullismo, incrementando le risorse a disposizione per campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione, prevedendo la possibilità per le regioni di promuovere iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche che lo richiedano un servizio di sostegno psicologico per gli studenti, prevedendo l'adozione, da parte di ciascun istituto scolastico, di un codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, nonché l'obbligo del dirigente scolastico che venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di episodi di bullismo e di cyberbullismo, di informare i genitori dei minori coinvolti e di applicare le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriale, promuovendo adeguate iniziative di carattere educativo.
L'art. 2 interviene sul regio decreto-legge 1404/1934 (cd. "legge minorile") e, in particolare, sulla disciplina delle misure coercitive non penali che possono essere adottate dal tribunale per i minorenni (ora tribunale per le persone, per i minorenni e per le famigle a seguito del d. lgs. 145/2022, cd. "riforma Cartabia"), inserendo espressamente, tra i presupposti per l'adozione di tali misure, il riferimento a condotte aggressive, anche in gruppo e per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui. Viene, inoltre, modificato il procedimento per l'adozione delle misure, prevedendo un intervento preliminare con un percorso di mediazione o un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa o riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili, all'esito del quale il tribunale può disporre la conclusione del procedimento, la continuazione del progetto ovvero l'affidamento del minore ai servizi sociali o il collocamento del minore in una comunità (delle ultime due misure è stabilito il carattere temporaneo).
L'art. 3 reca una delega legislativa al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Si prevedono, fra l'altro, l'implementazione del numero pubblico di emergenza 114, rilevazioni statistiche da parte dell'ISTAT, l'obbligo di richiamare espressamente nei contratti con i fornitori di servizi di comunicazione elettronica le disposizioni civilistiche in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori e le avvertenze del regolamento europeo in materia di servizi digitali e campagne di prevenzione e sensibilizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.
L'art. 4 istituisce la «Giornata del rispetto», quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica, del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La Giornata ricorre il giorno 20 gennaio. Nella settimana che precede la Giornata, le scuole possono riservare adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa e delle attività previste dalla legge in commento.
L'art. 5 prevede che siano apportate, con successivo atto regolamentare, le opportune modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1988), prevedendo, fra l'altro, nell'ambito dei diritti e doveri degli studenti, l'impegno della scuola a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza.
L'art. 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.