Il disegno di legge in esame (A.C. 2026-A) reca disposizioni per la regolamentazione e lo sviluppo dell'economia dello spazio, definendo tra l'altro meccanismi autorizzatori, meccanismi di vigilanza e sanzionatori, nonché strumenti di pianificazione economica per lo svolgimento dell'attività spaziale da parte degli operatori del settore.
Nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanze (NADEF) 2023 il Governo ha dichiarato tale disegno di legge collegato alla decisione di bilancio, a completamento della manovra di bilancio 2024-2026.
Il provvedimento è stato presentato il 10 settembre 2024 alla Camera dei deputati, e assegnato alla Commissione X Attività produttive.
L'esame in Commissione è iniziato il 15 ottobre 2024 e si è concluso il 27 febbraio 2025.
Per approfondimenti sul provvedimento si consulti il dossier redatto congiuntamente dai Servzi Studi di Camera e Senato.
Per i profili di carattere finanziario si consulti il dossier redatto dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.
Il disegno di legge muove dalla consapevolezza che, a livello globale, lo svolgimento delle attività spaziali a livello globale vede oggi, da un lato, autorità governative che operano sempre più di frequente attraverso la creazione e lo sviluppo di diverse forme di collaborazione e interazione con attori privati e, dall'altro, privati che investono con l'obiettivo finale di condurre attività spaziali indipendentemente dai Governi.
Obbiettivo dichiarato del provvedimento in esame è quello di colmare il vuoto normativo nazionale in materia di attività spaziali, promuovendo la crescita dell'industria spaziale italiana e l'innovazione tecnologica, oltre a rafforzare la cooperazione internazionale.
Il disegno di legge, in particolare, stabilisce un quadro normativo per le attività spaziali private, introducendo un regime autorizzativo che richiede agli operatori di ottenere permessi specifici per condurre operazioni nello spazio, col fine di stimolare gli investimenti nel settore spaziale, favorendo la partecipazione delle piccole e medie imprese e delle start-up innovative attraverso deroghe al codice dei contratti pubblici. Viene altresì introdotto un sistema di responsabilità civile per i danni causati da oggetti spaziali, con obblighi assicurativi per gli operatori privati, garantendo così una copertura finanziaria adeguata. Il disegno di legge allinea poi l'ordinamento nazionale agli obblighi internazionali come quelli derivanti dal Trattato sullo Spazio. Viene inoltre istituito un Fondo per l'economia dello spazio per sostenere progetti innovativi e migliorare le capacità produttive del settore spaziale italiano.
Il disegno di legge, per come modificato in sede referente, si compone di 31 articoli, divisi in cinque Titoli.
Il Titolo I (articoli 1-2) detta le disposizioni generali.
Nello specifico, l'articolo 1 precisa che il disegno di legge è volto a regolare l'accesso allo spazio, inteso quale crocevia strategico di interessi geopolitici, economici, scientifici e militari, e a promuovere gli investimenti nella nuova economia dello spazio.
L'articolo 2 reca una serie di definizioni, tra cui quella di "attività spaziale", "Autorità responsabile", "costellazione satellitare", "oggetto spaziale", "operatore spaziale", "Stato d'immatricolazione", "Stato di lancio", "previsione" e "prevenzione" dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica.
Il Titolo II (articoli 3-14) detta le disposizioni in materia di esercizio delle attività spaziali da parte di operatori spaziali.
In dettaglio, l'articolo 3 descrive l'ambito di applicazione della normativa, disponendo che essa si applichi alle attività spaziali condotte sul territorio italiano da operatori di qualsiasi nazionalità, nonché da operatori nazionali al di fuori dello stesso.
L'articolo 4 reca le disposizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione alle attività spaziali.
Si dispone che l'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato al rimborso dei costi di istruttoria e al versamento di un contributo, calcolato tenendo conto anche della natura dei richiedenti, della finalità della missione, della dimensione dell'operazione e del livello di rischio associato. Tuttavia, tali disposizioni non si applicano se l'attività spaziale è stata già autorizzata da un altro Stato estero, purché tale autorizzazione sia stata riconosciuta dall'Italia tramite un trattato internazionale. In assenza di un trattato, l'articolo 4 prevede che l'autorizzazione rilasciata da uno Stato estero può essere riconosciuta qualora rilasciata secondo criteri equivalenti a quelli previsti dal disegno di legge in esame. In tal caso, l'operatore può presentare domanda per il riconoscimento, previo pagamento di un contributo non superiore al 50% di quello stabilito per il rilascio di una nuova autorizzazione.
È previsto, infine, il versamento delle somme raccolte dai contributi nel bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al Fondo destinato alle attività spaziali, istituito dal successivo articolo 23.
L'articolo 5 prevede che l'autorizzazione all'esercizio di attività spaziali è subordinata al possesso dei requisiti oggettivi di idoneità tecnica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri: sicurezza delle attività spaziali in tutte le sue fasi; resilienza dell'infrastruttura satellitare rispetto ai rischi informatici, fisici e di interferenza; sostenibilità ambientale delle attività spaziali.
L'articolo 6 subordina l'autorizzazione all'esercizio di attività spaziali ai seguenti requisiti soggettivi: requisiti generali di condotta; capacità professionali e tecniche idonee a condurre le attività; adeguata solidità finanziaria, commisurata ai rischi e alla dimensione aziendale, con un riguardo particolare a quella di start-up e PMI; stipula di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro; disponibilità di un servizio di prevenzione dalle collisioni provvisto da un fornitore abilitato.
L'articolo 7 e l'articolo 28, comma 3 disciplinano il procedimento autorizzatorio per lo svolgimento di attività spaziali.
In particolare, ai sensi dell'articolo 7 la richiesta di autorizzazione per attività spaziali è presentata all'Autorità responsabile, per il tramite dell'Agenzia spaziale italiana (ASI). L'ASI provvede entro sessanta giorni agli accertamenti necessari circa la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi.
Se, all'esito della verifica, i requisiti non sussistono, si dispone che non si procede ad istruttoria ulteriore, e l'Agenzia formula una proposta all'Autorità responsabile, che adotta il provvedimento finale e lo comunica tempestivamente all'istante. Se i requisiti sussistono, l'ASI trasmette gli atti all'Autorità responsabile, al Ministero della difesa ed alla Segreteria del COMINT.
Il COMINT svolge quindi un'istruttoria anche in relazione agli aspetti inerenti l'eventuale pregiudizio dell'attività spaziale oggetto di autorizzazione per la sicurezza nazionale, per la continuità delle relazioni internazionali e per gli interessi fondamentali della Repubblica – tutti elementi che costituiscono motivo di diniego dell'autorizzazione. Se il COMINT ritiene non sussistenti i rischi, formula la proposta di autorizzazione all'Autorità responsabile. Se ritiene sussistenti i rischi o nel caso in cui una o più delle Amministrazioni che lo compongono richiedano che la proposta sia sottoposta alla deliberazione del Consiglio dei ministri, lo stesso COMINT formula la proposta, di autorizzazione o di diniego, e la rimette al Consiglio dei ministri.
La decisione sulla domanda di autorizzazione è adottata dall'Autorità responsabile entro il termine massimo complessivo di centoventi giorni dalla presentazione della stessa domanda.
Viene precisato che il provvedimento di autorizzazione indica i diritti e gli obblighi dell'operatore e detta, se necessarie, le prescrizioni e il nulla osta di sicurezza.
Viene infine integrata la composizione del COMINT, disponendo che dello stesso faccia parte anche l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.
L'articolo 28, comma 3, dispone che al procedimento autorizzativo qui in commento non si applica l'istituto del silenzio assenso.
L'articolo 8 impone all'operatore spaziale di chiedere all'Amministrazione responsabile la modifica dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione, qualora questi venga a conoscenza che si è verificato o si può verificare un mutamento sostanziale delle circostanze rispetto a quelle esistenti al momento del rilascio della stessa. È comunque consentito all'Autorità responsabile, anche su segnalazione di altra amministrazione, di modificare i termini e le condizioni dell'autorizzazione, ovvero di procedere alla sua revoca o al suo annullamento al fine di tutelare la difesa e la sicurezza nazionale o scongiurare un pericolo imminente.
L'articolo 9 elenca le violazioni di prescrizioni autorizzative che conducono alla sospensione o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività spaziali.
L'operatore può produrre documentazione e fornire spiegazioni in merito alla decisione di sospensione o decadenza da parte dell'Autorità responsabile. Il contraddittorio è tuttavia escluso nel caso in cui l'autorizzazione o la revoca dipendano dal diniego del rilascio o dalla revoca di abilitazioni di sicurezza.
È inoltre prevista la possibilità per l'Autorità responsabile di imporre misure per la prosecuzione o l'interruzione in sicurezza delle attività spaziali.
Ogni onere derivante dalla sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione è posto a carico dell'operatore.
L'articolo 10 disciplina il trasferimento di attività spaziali e di oggetti spaziali impiegati nelle attività sottoposte ad autorizzazione. In particolare, il trasferimento è sottoposto ad autorizzazione, anche se l'autorizzazione in base a cui l'attività è svolta avviene in forza di un'autorizzazione emessa da un altro Stato. Si specifica che sono dimezzati i termini del procedimento e l'importo del contributo previsto dall'articolo 4.
L'articolo 11 dispone che l'Agenzia spaziale italiana (ASI) eserciti i compiti di vigilanza, sentito il Ministero della difesa e gli organismi per la sicurezza, sulle attività condotte dall'operatore per assicurarne la conformità alle norme di legge. A tal fine, si prevede che l'Agenzia abbia accesso ai documenti in possesso dell'operatore e del proprietario dell'oggetto spaziale, possa chiedere ulteriori informazioni e condurre ispezioni nei locali e nei siti utilizzati per l'attività spaziale. Nel caso di rientro dei detriti spaziali, l'Agenzia è altresì referente del Servizio nazionale della protezione civile.
Infine, sono previsti obblighi di cooperazione e di comunicazione da parte dell'operatore e del proprietario con l'Agenzia. In particolare, si dispone che l'operatore comunichi all'Agenzia, almeno trenta giorni prima, l'inizio di ogni operazione spaziale e trasmetta alla stessa una relazione semestrale sul suo svolgimento.
L'articolo 12 detta la disciplina delle sanzioni amministrative e penali previste per l'operatore spaziale e il proprietario dell'oggetto spaziale. Più precisamente, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 mila a 500 mila euro qualora l'operatore spaziale e il proprietario non forniscano informazioni o documenti richiesti, o qualora non adottino le misure necessarie per consentire le ispezioni. Le sanzioni sono irrogate dall'ASI e i proventi sono versati ad apposito Fondo.
Per quanto riguarda le sanzioni penali, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20 mila a 50 mila euro l'operatore che esercita un'attività spaziale senza autorizzazione o successivamente alla scadenza della stessa.
L'articolo 13 demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente disegno di legge, con particolare riguardo alla definizione norme tecniche e il procedimento per l'accertamento dei requisiti oggettivi necessari, nonché la definizione delle caratteristiche e dei requisiti tecnici dello spazioporto, nonché delle modalità di svolgimento delle operazioni ad esso collegate.
L'articolo 14 dispone che l'ASI agisca come unica autorità di settore per la regolazione tecnica, nel rispetto dei poteri dell'Autorità responsabile. Inoltre, l'Agenzia si occupa della regolamentazione delle specifiche tecniche, il cui procedimento di approvazione è definito con successivi decreti del Presidente del Consiglio, conformemente ai principi di partecipazione e trasparenza.
Il Titolo III (articoli 15-17) è dedicato all'immatricolazione degli oggetti spaziali.
L'articolo 15 reca le disposizioni relative all'immatricolazione degli oggetti spaziali per i quali l'Italia è lo Stato di lancio. Si prevede che tali oggetti vengano registrati nell'apposito registro nazionale. La registrazione avviene in base alla Convenzione internazionale sull'immatricolazione degli oggetti spaziali o in base ad altre norme internazionali. Il registro è pubblico ed è curato e aggiornato dall'ASI.
L'articolo 16 disciplina gli obblighi di comunicazione cui è tenuto l'operatore nei confronti dell'ASI. L'operatore fornisce, tra le altre informazioni, il nome dello Stato di lancio, la denominazione e il designatore internazionale dell'oggetto, la data e il luogo di lancio, i parametri orbitali basici dell'oggetto e la sua funzione generale. Inoltre, l'operatore è tenuto a comunicare dettagli aggiuntivi come il lanciatore e l'orario del lancio, il proprietario, e se l'oggetto è parte di una costellazione di satelliti. L'operatore fornisce anche dettagli su eventuali trasferimenti di gestione o proprietà dell'oggetto spaziale e ogni altra informazioni richiesta dall'Agenzia.
L'articolo 17 dispone l'istituzione di un registro complementare, gestito dall'ASI, per l'iscrizione degli oggetti spaziali non immatricolati in Italia ma dei quali un operatore italiano acquisisca la gestione o la proprietà. L'operatore deve comunicare all'Agenzia informazioni quali: il titolo e la data del trasferimento, l'identificazione del nuovo proprietario o operatore, eventuali cambiamenti nella posizione orbitale o nella funzione dell'oggetto, e gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività spaziale, se applicabile, e dell'immatricolazione presso il registro di un altro Stato.
Il Titolo IV (articoli 18-21) è dedicato alla disciplina della responsabilità degli operatori spaziali e dello Stato.
L'articolo 18 disciplina la responsabilità civile in cui incorre l'operatore nello svolgimento delle attività spaziali intraprese. In particolare, viene disciplinata la responsabilità dell'operatore rispetto ai danni arrecati a soggetti terzi sulla superficie terrestre, nonché agli aeromobili ed alle persone e cose a bordo di questi ultimi.
Si stabilisce il limite economico entro cui l'operatore risponde dei danni prodotti, e si individua una serie di fattispecie in cui tale limite non opera.
La norma rinvia poi alla disciplina del codice civile per quanto concerne la risarcibilità dei danni subiti dai soggetti che abbiano, a qualunque titolo, preso parte all'attività spaziale.
L'articolo 19 prevede che, ove in virtù di norme internazionali lo Stato italiano sia chiamato, da uno Stato straniero, a rispondere dei danni causati a persone o cose, lo Stato italiano eserciti azione di rivalsa nei confronti dell'operatore dell'attività spaziale.
L'articolo 20 reca specifiche disposizioni per il risarcimento dei danni causati a persone fisiche o giuridiche sul territorio italiano da oggetti spaziali lanciati da uno Stato straniero, ampliando e meglio specificando le disposizioni già contenute nella legge sui danni causati da oggetti spaziali lanciati da uno Stato straniero, che viene abrogata e di cui non risultano applicazioni concrete.
L'articolo 21 introduce un obbligo di garanzia assicurativa, o di altra garanzia finanziaria, per l'operatore spaziale autorizzato. Conseguentemente, la disposizione disciplina le modalità attraverso le quali le imprese di assicurazione potranno svolgere tale attività di garanzia nonché le loro responsabilità in caso di risarcimento.
Il Titolo V disciplina le misure per l'economia dello spazio.
È composto di un Capo I (articoli 22-23), dedicato a programmazione e pianificazione, e un Capo II (articoli 24-31), dedicato alle disposizioni in materia di infrastrutture spaziali e di appalti nel settore spaziale.
Nello specifico, l'articolo 22 introduce un nuovo strumento di pianificazione denominato Piano nazionale per l'economia dello spazio, al fine di promuovere l'economia dello spazio in sede nazionale. Il Piano e i suoi aggiornamenti periodici sono approvati dal COMINT.
Il Piano analizza, valuta e quantifica i fabbisogni d'innovazione e d'incremento delle capacità produttive funzionali allo sviluppo della economia dello spazio nazionale; analizza il quadro delle esigenze istituzionali relative ai servizi basati sull'uso di tecnologie spaziali suscettibile di una valorizzazione commerciale; contiene la programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio, delle iniziative di partenariato pubblico privato ricomprese nel Piano; definisce le sinergie attivabili tra i diversi strumenti di finanziamento e di intervento utili allo sviluppo dell'economia dello spazio; individua politiche e misure specifiche per lo sviluppo delle competenze e delle capacità per le PMI e le start-up; prevede l'allocazione alle varie iniziative previste dal Piano delle risorse disponibili, identificando eventuali possibili ulteriori risorse pubbliche da destinare alle iniziative del Piano stesso e presenta il monitoraggio e la verifica delle iniziative finanziate e dei relativi impatti, con cadenza quinquennale; definisce i progetti formativi e di orientamento delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), al fine di stimolare l'interesse delle nuove generazioni verso i progetti spaziali e le figure professionali coinvolte.
L'articolo 23 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) il Fondo per l'economia dello spazio. Le risorse del fondo sono destinate a promuovere le l'innovazione tecnologica, lo sviluppo produttivo e la valorizzazione commerciale delle attività nazionali nel settore dell'economia dello spazio, in sinergia alle azioni e alle infrastrutture spaziali nazionali.
Gli interventi del fondo si articolano in contributi a fondo perduto nei limiti massimi del 70 per cento dell'ammontare del Fondo, e per il resto in operazioni finanziarie.
Il MIMIT può attivare iniziative di assistenza tecnica e supporto tecnico-operativo specialistico nella misura massima del 3 per cento dello stanziamento annuo del Fondo.
Alla copertura degli oneri derivanti dal finanziamento del fondo si provvede mediante riduzione del Fondo per la crescita sostenibile.
L'articolo 24 affida allo Stato il compito di promuovere lo sviluppo dell'attività spaziale quale fattore di crescita economica. Stabilisce che l'accesso ai dati, ai servizi e alle risorse delle infrastrutture spaziali nazionali è garantito in modo equo e non discriminatorio. Specifica, infine, che, nella gestione dei servizi commerciali forniti dalle infrastrutture spaziali di osservazioni della Terra sono favorite, ove possibile, soluzioni di partenariato pubblico-privato.
L'articolo 25 prevede che il MIMIT costituisca una riserva di capacità trasmissiva via satellite nazionale, utilizzando, al fine di garantire la massima diversificazione nonché la sicurezza nazionale, sia satelliti sia costellazioni in orbita geostazionaria, media e bassa, gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza atlantica, anche in modo da assicurare un adeguato ritorno industriale per il sistema paese.
L'articolo 26 affida sempre al MIMIT la definizione di criteri tecnici per la riduzione delle interferenze tra sistemi spaziali e sistemi terrestri e per la riduzione delle interferenze tra reti satellitari diverse, nonché l'effettuazione di studi per armonizzare i criteri di localizzazione dei gateways terrestri adatti ad ospitare siti multipli, minimizzando l'interferenza aggregata.
L'articolo 27 introduce specifiche norme in materia di appalti pubblici nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali, al fine di favorire l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese e delle start-up innovative. Si introducono, in particolare, disposizioni in materia di riserva di una quota di subappalto obbligatorio di almeno del 10 per cento a favore delle start-up innovative e delle PMI, di inserimento tra i criteri per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche della percentuale di esecuzione che l'aggiudicatario intende affidare alle start-up innovative o alle PMI, di corresponsione diretta da parte della stazione appaltante al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni eseguite e di aumento dal 20 al 40 per cento della percentuale relativa alle anticipazioni contrattuali.
L'articolo 28 precisa che il disegno di legge non si applica alle attività spaziali condotte dal Ministero della difesa e dagli organismi di informazione per la sicurezza, e reca una clausola di salvaguardia generale che fa salva l'applicazione dei poteri speciali (c.d. "golden power") sugli assetti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per l'attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Analoga clausola di salvaguardia generale trova applicazione con riguardo al controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento ed alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.
L'articolo 29 abroga la legge che disciplina i danni causati da oggetti spaziali lanciati da uno Stato straniero e alcune disposizioni della legge in materia di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio.
L'articolo 30 prevede che, agli effetti della legge penale, gli oggetti spaziali immatricolati in Italia sono da considerarsi territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.
L'articolo 31 stabilisce che le disposizioni sinora descritte entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.