tema 29 luglio 2024
Studi - Attività produttive D.L. 84/2024 - Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 84/2024, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (A.C. 1930) è stato presentato il 25 giugno 2024 ed è stato assegnato in prima lettura alla Camera.

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo, assegnataria in sede referente del provvedimento, ha concluso l'esame del provvedimento nella giornata di giovedì 25 luglio 2024.

Il provvedimento ha subìto modifiche nel corso dell'esame in Commissione, componendosi ora di 18 articoli (rispetto ai 17 del testo originario), e passa dunque all'esame dell'Assemblea (A.C. 1930-A).

Per approfondimenti si consulti il dossier redatto congiuntamente dai Servizi Studi di Camera e Senato.

Per il profili di carattere finanziario si consulti il dossier del Servizio del Bilancio dello Stato.

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Il Capo I (articoli da 1 a 6) detta le disposizioni in materia di progetti strategici e comitato nazionale.

 

Come enunciato dall'articolo 1 del decreto-legge in conversione, il provvedimento è volto a dare pronta esecuzione al regolamento (UE) 2024/1252 , approntando un sistema di governance per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate strategiche ai sensi del medesimo regolamento europeo. La normativa europea muove dal rilievo secondo cui esiste infatti una serie di materie prime non energetiche e non agricole che sono considerate critiche in quanto esposte a un rischio di approvvigionamento elevato, spesso causato da un'alta concentrazione dell'offerta in pochi Paesi terzi. Sono anche strategiche quelle materie prime critiche che risultano talmente cruciali per il funzionamento del mercato interno, per le transizioni verde e digitale e per il loro utilizzo in applicazioni di difesa e aerospaziali, da potersi prevedere che nei prossimi decenni la relativa domanda è destinata ad aumentare in modo esponenziale.

In questo ambito, e visto il preminente interesse nazionale nell'approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche e considerata la necessità di garantire sul territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi previsti dal citato regolamento europeo, le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame sono volte a stabilire criteri uniformi per la tempestiva realizzazione dei progetti strategici di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche.

Le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame sono da considerarsi norme contenenti principi fondamentali di riforma economico-sociale, applicandosi anche alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti.

 

L'articolo 2 disciplina il riconoscimento dei progetti strategici di estrazione, trasformazione o riciclaggio di materie prime in Italia, prevedendo tempi definiti per la valutazione di eventuali ostacoli e disponendo l'attribuzione della qualifica di progetti di interesse pubblico nazionale. Il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il Ministro della difesa, ha 60 giorni per valutare i progetti, dichiarandoli di interesse pubblico nazionale e di pubblica utilità. Una volta riconosciuti come strategici dalla Commissione europea, tali progetti diventano di interesse pubblico nazionale, e le opere necessarie alla loro realizzazione diventano di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

 

L'articolo 3 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) un punto unico di contatto per i titoli abilitativi dei progetti strategici di estrazione di materie prime critiche. Stabilisce modalità e tempi (massimo 18 mesi) per l'autorizzazione, con deroghe temporali possibili. Le opere per deposito, trasporto, trattamento dei materiali, produzione e trasmissione energia sono di pubblica utilità. La concessione può includere vincoli per esproprio e variazioni urbanistiche. Per estrazioni nei fondali marini, autorizzazioni dipendono dalla carta mineraria e valutazioni ambientali. Sono mantenute competenze regionali e disposizioni estrattive esistenti, se compatibili.

 

Ai sensi dell'articolo 4 viene istituito, ancora presso il MASE, un punto unico di contatto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici aventi a oggetto il riciclaggio delle materie prime critiche strategiche, stabilendo anche in tal caso le modalità di presentazione dell'istanza per il rilascio di tale autorizzazione ed i termini massimi di rilascio della stessa da parte del punto unico di contatto (massimo dieci mesi), nonché eventuali deroghe temporali alle stesse.

Sono inoltre previste misure per rafforzare la dotazione organica del MASE, sia a livello di funzionari e che dirigenziale.

 

L'articolo 5 designa l'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti del MIMIT come punto unico nazionale per le autorizzazioni dei progetti di trasformazione di materie prime critiche, con semplificazioni amministrative. I termini per l'autorizzazione sono di massimo dieci mesi, ridotti a otto in alcuni casi, prorogabili solo eccezionalmente per tre mesi.

 

L'articolo 6 istituisce presso il MIMIT il Comitato tecnico permanente materie prime critiche e strategiche, incaricato di monitoraggio e coordinamento delle catene di approvvigionamento. Il Comitato redige un Piano nazionale delle materie prime critiche, approvato dal CITE. È composto da membri di diverse amministrazioni, oltre a rappresentanti della Conferenza unificata.

Anche in tal caso è disposto l'incremento di dotazione organica del MIMIT, necessaria allo svolgimento delle nuove funzioni.

 

Nel Capo II del decreto-legge in esame (articoli da 7 a 12) sono riportate disposizioni comuni sulle materie prime critiche.

 

Nello specifico, l'articolo 7 esclude, per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche, l'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza nei casi in cui la ricerca non ecceda il periodo di due anni e sia effettuata con le modalità indicate dallo stesso articolo 7.

Il permesso di ricerca deve essere comunicato al punto di contatto di cui all'articolo 3, il quale provvede a darne comunicazione al Comitato tecnico. L'attività di ricerca non può essere iniziata prima di trenta giorni da tale comunicazione.

La vigilanza è affidata agli enti territoriali, ISPRA e Soprintendenza competente. In caso di irregolarità, gli enti possono interrompere il permesso e segnalare al MASE e MIMIT per l'adozione del provvedimento di decadenza.

 

L'articolo 8 impone ai titolari di concessioni minerarie per progetti strategici un'aliquota del prodotto tra il 5% e il 7%. Gli introiti sono ripartiti tra Stato e regione per progetti su terraferma, e solo allo Stato per quelli a mare. Le modalità attuative saranno definite da un decreto del MEF. Le somme confluiscono nel Fondo nazionale del made in Italy per investimenti nelle materie prime critiche. Tali previsioni non si applicano alle concessioni già rilasciate, né ai rinnovi delle stesse, se previsti dal titolo originario.

 

L'articolo 9 promuove il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi, estendendo le disposizioni del regio decreto n. 1443/1927 ai titoli abilitativi per depositi chiusi o abbandonati. Introduce inoltre un Piano di recupero per materie prime dai rifiuti storici, consentendo ai concessionari di siti abbandonati di riattivarli, previa dimostrazione della sostenibilità economica e ambientale e coerenza con i progetti di bonifica.

 

L'articolo 10 attribuisce all'ISPRA-Servizio geologico d'Italia il compito di elaborare il Programma nazionale di esplorazione, con una convenzione con MIMIT e MASE. Il Programma va approvato entro il 24 marzo 2025. La convenzione stabilisce obiettivi intermedi e finali, la cui mancata realizzazione comporta la revoca del finanziamento. La Carta mineraria aggiornata è pubblicata entro il 24 maggio 2025.

 

L'articolo 11 assegna al MIMIT il monitoraggio delle catene del valore strategiche, la misurazione del fabbisogno nazionale e la conduzione di prove di stress. Istituisce il Registro nazionale delle aziende strategiche. Le imprese operanti in settori strategici saranno individuate con decreto del MIMIT non oltre il 24 maggio 2025.

 

L'articolo 12 stabilisce che alle controversie relative alle procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici, si applica la norma che regola i giudizi amministrativi aventi ad oggetto qualsiasi procedura relativa a interventi finanziati con risorse previste dal PNRR.

 

Il Capo III (articoli da 13 a 17) detta misure sulla promozione degli investimenti.

 

Nello specifico, l'articolo 13 del decreto-legge in esame reca norme volte a stimolare la crescita e il rilancio delle attività di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche per il rafforzamento delle catene di approvvigionamento. A tal fine viene modificata la disciplina del Fondo nazionale del made in Italy, che può ora sostenere attività di estrazione e trasformazione di materie prime critiche. INVIMIT s.p.a. può creare fondi per investire in asset immobiliari e strumenti finanziari delle filiere strategiche, collegati a tali immobili.

 

L'articolo 14 modifica e integra le disposizioni che assoggettano all'obbligo di notifica preventiva al MIMIT e al MAECI le esportazioni delle materie prime critiche tra le quali rientrano i rottami ferrosi. Viene disposta, tra l'altro, l'istituzione, presso il MAECI, di un tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale.

 

L'articolo 14-bis, aggiunto in sede referente, consente l'approvvigionamento di materie prime per le filiere del made in Italy non incluse nel regolamento europeo. Il CITE, su proposta del Comitato tecnico e sentita la Conferenza Stato-regioni, individua progetti minerari di interesse strategico nazionale. La strategicità del progetto considera il fabbisogno nazionale e l'estensione alla raffinazione e trasformazione in Italia. I termini per il rilascio dei titoli autorizzatori seguono le disposizioni del decreto-legge sulle materie prime critiche. Viene inoltre previsto un potere sostitutivo in caso di ritardi, coinvolgendo il MIMIT e il Punto di contatto competente. Ai progetti in questione si applicano anche le previsioni già dettate dal decreto in materia di aliquote di produzione e di accelerazione dei giudizi.

 

L'articolo 15 introduce alcune misure di coordinamento della normativa di settore apportando delle modifiche alla disciplina del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE). In particolare, il CITE dovrà approvare il Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche e valutare lo status di progetto strategico per estrazione, trasformazione o riciclo delle materie prime strategiche.

 

Ai sensi dell'articolo 16 si pospone dall'anno 2023 all'anno 2024 l'autorizzazione di un importo per 2 miliardi e 525 milioni per la realizzazione di operazioni su società strategiche, inclusa l'acquisizione di partecipazioniTali società, partecipate dal MEF, saranno esenti dal Testo unico sulle società a partecipazione pubblica e dai limiti sui compensi di amministratori e dipendenti.

 

L'articolo 17 stabilisce che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 25 giugno 2024.

 

Per approfondimenti si consulti il dossier  redatto in collaborazione tra i Servizi Studi di Camera e Senato.

Per i profili di natura finanziaria, si rinvia, invece, al relativo dossier del Servizio Bilancio.

ultimo aggiornamento: 29 luglio 2024
 
temi di Sviluppo economico e politiche energetiche