Il decreto legge n. 69 del 2023, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, trasmesso dal Senato lo scorso 20 luglio, è attualmente all'esame della Camera. Il termine per la conversione in legge scade il 12 agosto 2023.
L'esame in sede referente da parte della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera è stato avviato nella seduta dello scorso 25 luglio e si è concluso il giorno successivo. Il testo, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, consta ora di 38 articoli.
Tra le principali misure del provvedimento si ricordano :
Per ulteriori approfondimenti si veda il dossier curato dai Servizi Studi di Camera e Senato.
Per la verifica delle quantificazioni si consulti il dossier del Servizio Bilancio dello Stato.
Con riferimento alla materia dell'agricoltura, il provvedimento in esame:
introduce disposizioni urgenti in materia di rideterminazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti caseari (art. 10 bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente);
In materia di ambiente e lavori pubblici, il provvedimento dispone i seguenti principali interventi:
l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per il finanziamento degli interventi di individuazione delle aree, in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici (art. 7);
l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per la gestione dei siti afferenti alla rete Natura 2000, con una dotazione complessiva di 15 milioni di euro per il biennio 2023-2024, volto a finanziare investimenti da parte delle regioni per la realizzazione di misure di ripristino attivo e l'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni (art. 8-bis, introdotto in sede referente);
il divieto di raggruppamento e abbruciamento, a decorrere dal 1° ottobre 2023, nel luogo di produzione, di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso (quali ad esempio gli sfalci e le potature), nelle zone delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite giornaliero o annuale di qualità dell'aria ambiente previsti per il PM10, limitatamente ai mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto (art. 10);
la modificazione delle condizioni per l'utilizzo, ai fini dell'affidamento di alcuni contratti pubblici (in particolare quelli relativi al PNRR-PNC), della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara (art. 24-ter, introdotto in sede referente).
Il provvedimento reca le seguenti disposizioni in materia di giustizia:
viene introdotta una disciplina transitoria, in attesa di un intervento più strutturale sul Codice della crisi d'impresa, in materia di omologazione degli accordi di ristrutturazione anche in assenza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie (art. 1-bis);
viene introdotta, nelle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, al fine di dare attuazione alla direttiva 2013/48/UE, una norma volta a prevedere che, nel caso di arresto o fermo di minorenne, la polizia giudiziaria informi, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, altra persona idonea maggiorenne, qualora ciò risulti necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore (art. 4);
in materia di commissariamento straordinario delle imprese di interesse strategico nazionale sono previste, al fine di agevolare la definizione di alcune procedure di infrazione, disposizioni urgenti finalizzate a favorire la realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui all'art. 1, commi 5 e 7, del DL 61/2013, e in materia di interventi di decarbonizzazione (art. 9-bis);
in attuazione del Regolamento (UE) 2017/1001 viene individuato il Ministero della giustizia quale Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (art. 16);
vengono introdotte modifiche alla legge 69/2005 in materia di mandato di arresto europeo, in attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio Europeo, con particolare riguardo alla disciplina dei motivi di non esecuzione di un mandato di arresto europeo (art. 18-bis);.
sono previste modifiche alla legge 1185/1967, in materia di rilascio dei passaporti, al fine di superare possibili profili di incompatibilità della disciplina previgente con i princìpi dell'Unione europea sulla libertà di circolazione, iintroducendo una nuova disciplina relativa al rilascio e al ritiro del passaporto a genitori che abbiano figli di minore età e non adempiano, o vi sia fondato pericolo di mancato adempimento, a precisi doveri stabiliti dall'autorità giudiziaria nei confronti dei figli medesimi o di altri soggetti non autosufficienti, anche sotto il profilo economico, o individuati dalla legge (art. 20).
In materia previdenziale, l'articolo 5 estende la facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso l'INPS con quelli maturati presso organizzazioni internazionali anche ai fini del conseguimento del diritto alla pensione anticipata e non solo, come già previsto a decorrere dal 1° gennaio 2016, per il conseguimento della pensione di vecchiaia, di invalidità e in favore dei superstiti.
Tale stensione è introdotta in seguito all'apertura del caso EU Pilot (2021) 10047-Empl, con cui la Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione della Commissione europea ha rilevato la necessità - in base al principio sulla libera circolazione dei lavoratori - che il computo in esame sia ammesso anche per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata.
Per quanto riguarda le disposizioni in materia fiscale e finanziaria, il provvedimento:
modifica i criteri necessari per avvalersi dell'imposta di registro agevolata (aliquota del 2 per cento) per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all'estero per ragioni di lavoro. Si sopprime l'individuazione soggettiva dell'agevolazione, ovvero la qualifica di cittadino italiano emigrato all'estero, legandola ad un criterio oggettivo non legato più alla cittadinanza (articolo 2);
al fine della risoluzione della procedura di infrazione 2021/2170, in tema di mancato recepimento di disposizioni UE in materia di revisione contabile, consente alla Consob di trasmettere alle autorità competenti di un paese terzo: carte di lavoro o altri documenti detenuti da legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia; relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni contabili. La trasmissione di tali dati può avvenire a condizione che vengano rispettati i requisiti specificamente previsti dalla normativa europea e nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali contenute nel regolamento GDPR (articolo 3);
modifica la legge di bilancio 2022 al fine di prevedere che le agevolazioni fiscali concesse in favore delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI siano subordinate alla destinazione del 100 per cento (in luogo del 20 per cento) degli utili al finanziamento delle attività statutarie non commerciali (articolo 19);
intende attuare la direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione relativa alla revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato. Viene estesa al tabacco riscaldato l'applicabilità dei vigenti divieti in materia di immissione sul mercato di prodotti con determinati aromi o additivi e viene infine esteso al prodotto del tabacco riscaldato da fumo l'obbligo relativo al messaggio informativo e alle avvertenze combinate relative alla salute previsti ex lege (articolo 25-bis).
Sulle questioni sanitarie e sociali, le disposizioni di rilievo riguardano:
- le modifiche alla disciplina legislativa in materia di pubblicità nel settore sanitario, finalizzate a superare le criticità evidenziate dalla Commissione europea nell'ambito del caso NIF 2020/4008, in ordine alla violazione del principio della libera concorrenza, novellando la disciplina vigente con la previsione del divieto per le strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di veicolazione di elementi a carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari. In particolare, viene specificato che le comunicazioni informative devono essere funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria;
- l'attuazione della direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato, estendendo a tali prodotti il divieto, già esistente per le sigarette e il tabacco da arrotolare, di immissione sul mercato di aromi caratterizzanti ovvero presenti in filtri, cartine, confezioni, capsule o con caratteristiche tecniche tali da consentire di modificare l'odore o il gusto dei prodotti del tabacco interessati o la loro intensità di fumo. Inoltre, è stata revocata la possibilità per gli Stati membri di concedere per i prodotti del tabacco riscaldato, nella misura in cui si tratta di prodotti del tabacco da fumo, di esenzioni dall'obbligo di recare il messaggio informativo concernente la presenza nel fumo del tabacco di sostanze cancerogene.
Il decreto-legge, nel testo modificato dal Senato, prevede alcune misure in materia di energia.
In particolare, si prevede:
- la partecipazione alle procedure per l'assegnazione del servizio di interrompibilità elettrica anche da parte degli utenti finali e degli accumuli, nonché l'eliminazione delle disposizioni che prevedono, in relazione ai prelievi di energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 40 MW per sito e per la sola quota parte sottesa alla potenza interrompibile, l'esenzione dall'applicazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento finalizzati all'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento, a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema e per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva (art. 21);
- lo svolgimento di una valutazione da parte dell'Arera degli investimenti sulle reti e impianti di distribuzione del gas in comuni montani in zona climatica "F" o in comuni del Mezzogiorno da metanizzare, ai fini della loro remunerazione mediante la tariffa a carico dei consumatori, che tenga però conto delle esternalità positive in relazione al loro contributo al processo di decarbonizzazione nonché all'incremento del grado di efficienza e flessibilità delle reti e degli impianti stessi. Si affida poi all'Arera il compito di tener conto, nella determinazione delle tariffe del gas, dei maggiori costi di investimento nei medesimi comuni nonché della necessità di remunerare nei comuni medesimi interventi funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile (art. 22);
- che il fornitore di energia elettrica possa imporre ai propri clienti il pagamento di una somma di denaro in caso di recesso anticipato solo in relazione ai contratti di fornitura che siano al contempo a tempo determinato e a prezzo fisso (art. 22-bis);
- l'abrogazione della norma che affida all'ARERA il compito di adeguare il sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale secondo criteri volti a rendere più flessibile ed economico il relativo servizio a vantaggio dei soggetti a maggiore consumo di gas naturale (art. 22-ter);
In materia di istruzione, il provvedimento in esame:
reca disposizioni in materia di riconoscimento del servizio, agli effetti della carriera, per il personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024. In particolare, esso prevede che i servizi cosiddetti "pre-ruolo" del personale scolastico, non integralmente considerati dalle norme finora vigenti, vengano riconosciuti per intero, ai fini delle ricostruzioni di carriera, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva n. 99/70/CE sul lavoro a tempo determinato, a seguito dell'avvio di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia (articolo 14, modificato formalmente dal Senato);
si estende, per l'anno 2023, il riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (Carta del docente), prevista dalla L. 107/2015 per un importo di 500 euro annui a persona, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, stanziando a tal fine 10,9 milioni di euro. L'intervento è volto a recepire l'ordinanza del 18 maggio 2022 della Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione VI, nella causa C-450-21 (UC c. Ministero dell'istruzione), resa in sede di rinvio pregiudiziale (articolo 15).
In materia di sport, il provvedimento in esame modifica la legge di bilancio 2022, al fine di prevedere che le agevolazioni fiscali concesse in favore delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI siano subordinate alla destinazione del 100 per cento degli utili (anziché del 20 per cento) al finanziamento delle attività statutarie non commerciali (articolo 19).
In risposta ad una procedura di infrazione relativa al personale volontario impiegato per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'articolo 12 riserva a tale personale un incremento di dotazione organica e corrispettiva assunzione straordinaria di complessive 550 unità; nonché pone a favore di tale personale una riserva del 30 per cento dei posti per le altre già previste assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco relative all'anno 2023.
L'articolo 13 aggiunge, ancora per tale tipologia di personale volontario, una riserva del 30 per cento dei posti disponibili nelle future assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco, e fa salva la disciplina vigente del personale volontario solo per la parte concernente i volontari impiegati per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo, ponendo al contempo alcune disposizioni transitorie o di raccordo con le sollecitazioni giungenti dalla Commissione europea.
Per quanto riguarda i cittadini comunitari, rileva l'articolo 17 che attribuisce la qualifica di "carte valori" agli attestati di iscrizione e alle attestazioni di soggiorno permanente rilasciati ai cittadini dell'Unione europea che intendano soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi o permanentemente. Tali attestazioni sono prodotte e fornite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, secondo caratteristiche e modalità definiti con apposita convenzione tra il medesimo Istituto e il Ministero dell'interno. Sono altresì soggette ad imposta di bollo e ai diritti fissi e di segreteria. L'articolo in esame dispone, infine, circa la quantificazione degli oneri e la relativa copertura.
In relazione ai cittadini di Paesi terzi, si segnala l'articolo 18 che attribuisce espressamente in capo al tribunale amministrativo regionale della competenza a decidere quale autorità giudiziaria sul ricorso avverso il provvedimento di diniego, annullamento o revoca delle "autorizzazioni di viaggio" od il provvedimento di divieto di reingresso del cittadino di Paese terzo ‘fuori-termine' identificato, durante i controlli alla frontiera, in uscita dal territorio nazionale. Nel corso dell'esame presso il Senato, si è aggiunta l'attribuzione al tribunale amministrativo regionale della competenza a decidere sul ricorso contro i provvedimenti di respingimento dalla frontiera di immediata applicazione per lo straniero sprovvisto dei requisiti di ingresso.
Infine, l'articolo 18-ter prevede che i cittadini stranieri familiari di cittadini italiani hanno il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri qualora abbiano esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo. Se invece non abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione, si prevede il rilascio, a tali familiari, del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, valido cinque anni, rinnovabile, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
L'articolo 24 attua la Direttiva 2022/738/UE, la quale a sua volta modifica la Direttiva 2006/1/CE in tema di noleggio di veicoli senza conducente (cosiddetto car rental), onde consentire la locazione anche di autocarri e altri veicoli diversi dalle autovetture.
L'art. 24-bis reca un'ampia novella al decreto legislativo n. 70 del 2014 in materia di diritti e doveri dei passeggeri ferroviari, onde adeguare l'ordinamento italiano al regolamento 2021/782/UE.