In conseguenza del perdurare della grave crisi internazionale in Ucraina, il decreto-legge n. 200/2024 (A.S. 1335, A.C. 2206) ha prorogato fino al 31 dicembre 2025, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14).
Per l'anno 2024, l'autorizzazione alla cessione era stata prorogata con il decreto-legge n. 200/2023, e sono stati pubblicati il "nono pacchetto" (Gazzetta ufficiale del 10 luglio 2024) e il "decimo pacchetto" (Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2024) di invio di materiali ed equipaggiamenti militari all'Ucraina, con contenuto, come in precedenza, classificato.
L'articolo 1 del decreto-legge n. 200/2024 (A.S. 1335) ha prorogato fino al 31 dicembre 2025, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14.
Il "nono pacchetto" di invio di materiali ed equipaggiamenti militari all'Ucraina è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 10 luglio 2024. Il contenuto è, come in precedenza, classificato. Si tratta del primo invio avvenuto nel 2024. Alla fine del 2024 è stato pubblicato il "decimo pacchetto" (Gazzetta ufficiale del 23 dicembre).
Per l'anno 2024, l'articolo 1 del decreto-legge n. 200/2023 aveva prorogato fino al 31 dicembre 2024 l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina (vedi il dossier). Il provvedimento era stato approvato definitivamente dall'Assemblea della Camera nella seduta dell'8 febbraio 2024 e pubblicato sulla G.U. del 17 febbraio 2024 (A.C. 1666, già approvato senza modificazioni dal Senato, A.S. 974).
Nella seduta del 10 gennaio 2024 ha avuto luogo alla Camera la discussione sulle comunicazioni del Ministro della Difesa in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, in relazione alle quali la Camera ha approvato le risoluzioni Foti, Molinari, Barelli e Lupi n. 6-00079, Braga ed altri n. 6-00080 e Richetti, Faraone, Magi ed altri n. 6-00082.
In precedenza, l'articolo 1 del D.L. 185/2022 (A.S. 389) aveva prorogato fino al 31 dicembre 2023, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, già prevista, fino al 31 dicembre 2022, dall'articolo 2 -bis del decreto 25 febbraio 2022, n. 14.
L'autorizzazione è concessa "nei termini e con le modalità" stabilite nella normativa richiamata, e "previo atto di indirizzo delle Camere".
Al riguardo si ricorda che il citato decreto legge n. 14 del 2022 (nel quale è stato trasposto il contenuto del decreto legge n. 16 del 2022), convertito con la legge n. 28 del 2022, ha autorizzato fino al 31 dicembre 2022, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge n. 185 del 1990 e agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
La cessione, secondo quanto espressamente disposto dal provvedimento, è stata subordinata all'adozione di un atto d'indirizzo delle Camere.
Sempre secondo quanto previsto dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 14 del 2022, espressamente richimato dall'articolo 1 del decreto legge n. 185 del 2022, l'elenco dei mezzi, dei materiali e degli equipaggiamenti militari oggetto della cessione e le modalità di realizzazione della stessa devono essere individuati con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il richiamato articolo 2-bis del decreto legge n. 14 del 2022 prevede, infine, che il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, rieriscano alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto.
Al riguardo, nel corso della seduta del 13 dicembre 2022, il Ministro della Difesa ha reso comunicazioni, sia alla Camera, sia al Senato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 185 del 2022.
In relazione alle cessioni, sono stati finora emanati i seguenti decreti ministeriali
- d.m. 2 marzo 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo);
- d.m 22 aprile 2022 (Gazzetta Ufficiale del 28 aprile);
- d.m. 10 maggio 2022 ( Gazzetta Ufficiale del 28 aprile);
- d.m. 26 luglio 2022 (Gazzetta Ufficiale del 29 luglio);
- d.m. 7 ottobre 2022 (Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre);
- d.m. 31 gennaio 2023 (Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2023);
- d.m. 23 maggio 2023 (Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2023);
- d.m. 19 dicembre 2023 (Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2023);
- d.m. 25 giugno 2024 (Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2024);
- d.m. 12 dicembre 2024 (Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre
I decreti ministeriali appena citati hanno un medesimo contenuto. I mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari di cui si autorizza la cessione sono elencati in un allegato, "elaborato dallo Stato maggiore della difesa", che è però classificato. Lo Stato maggiore della difesa viene anche autorizzato ad adottare "le procedure più rapide per assicurare la tempestiva consegna dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti".
In relazione a ciascuno di questi decreti ministeriali, il Ministro della difesa pro tempore è audito presso il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR).
Come si legge nella relazione tecnica allegata ai decreti legge di proroga, dalla proroga non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che i materiali e mezzi oggetto di cessione sono già nelle disponibilità del Ministero della difesa. Eventuali oneri ad essi connessi saranno sostenuti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigenti. Si precisa che le cessioni di mezzi, materiali e armamenti avvengono a titolo non oneroso per la parte ricevente (cioè il governo ucraino) ma, al pari di quelle realizzate dagli altri Stati membri, sono parzialmente rimborsate dall'Unione europea attraverso i fondi dello Strumento europeo per la pace (European Peace Facility). Su tale strumento vedi la nota di documentazione.
Per tali cessioni Il Consiglio dell'Unione ha finora disposto lo stanziamento di 6,1 miliardi di euro. Nel marzo 2024 è stato anche istituito, all'interno dello strumento, un fondo speciale per il sostegno all'Ucraina, con ulteriori 5 miliardi di euro.