provvedimento 27 febbraio 2025
Studi - Finanze Proroga dei termini di delega per la riforma del Testo unico sulla finanza (TUF) e ulteriori norme in tema di servizi di pagamento e di intermediari finanziari

È all'esame dell'Aula il progetto di legge "Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria" (A.C. 2240). Il provvedimento, approvato in prima lettura dal Senato in data 11 febbraio 2025 (A.S. 1351), è stato esaminato in sede referente dalla VI Commissione Finanze, che non ha apportato modifiche al testo approvato dal Senato ed ha concluso il suo esame in data 26 febbraio 2025.

apri tutti i paragrafi

Il predetto progetto di legge ha ad oggetto la proroga dei termini della delega contenuta nella legge n. 21 del 2024, relativa alla riforma del Testo unico della finanza pubblica, integrandone e modificandone i principi e i criteri direttivi e contiene alcune diposizioni specifiche concernenti la disciplina degli intermediari finanziari e dei servizi di pagamento.

Il disegno di legge, come modificato al Senato, si compone di cinque articoli.

L'articolo 1, comma 1, lettera a) proroga i termini delle deleghe legislative al Governo, contenute nella legge n. 21 del 2024, per la riforma organica della legislazione in tema di mercati di capitali da dodici a ventiquattro mesi per l'adozione dei decreti legislativi e da diciotto a ventiquattro mesi per eventuali decreti integrativi e correttivi. Nel corso dell'esame al Senato, è stata introdotta una delega per la modifica delle disposizioni sull'arbitrato societario.

L'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), modificato al Senato, delega il Governo all'adozione di decreti legislativi per il riordino del sistema sanzionatorio del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e, conseguentemente, modifica il titolo del progetto di legge. Nello specifico, si sottolinea che  l'articolo 19-bis, introdotto nel corpo della legge-delega n. 21 del 2024, introduce principi e criteri direttivi per l'individuazione delle condotte illecite e la determinazione delle sanzioni e dei procedimenti sanzionatori.

L'articolo 1, comma 2, anch'esso introdotto durante l'iter in Senato, estende gli obblighi di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai gestori di SICAV e SICAF in gestione esterna, con riferimento ai sottoscrittori delle azioni delle SICAV e SICAF dagli stessi gestite e ai soggetti da queste finanziati.

L'articolo 1, comma 3, reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 2, commi 1 e 2, lettere a) e b), introdotto nel corso dell'esame in Senato, adegua la la definizione di ente ai fini del regolamento (UE) n. 2024/886 sui bonifici istantanei in Euro. In particolare, si individuano anche gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica fra gli organismi per l'esecuzione di ordini di trasferimento.

L'articolo 2, commi 2, lettera c), 3 e 4, sempre ai fini dell'adeguamento al regolamento (UE) n. 2024/886, individua le condizioni affinché gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica possano richiedere la partecipazione ai sistemi di pagamento e stabilisce le sanzioni amministrative per le violazioni commesse dai prestatori di servizi di pagamento.

L'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame in Senato, modifica la disciplina che regola l'attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

L'articolo 4 esclude l'applicabilità di alcune disposizioni del TUF - concernenti la prestazione di servizi di investimento e la consulenza finanziaria - alla prestazione delle attività di investimento aventi ad oggetto le azioni emesse dalle banche popolari o dalle banche di credito cooperativo, a condizione che la sottoscrizione sia inferiore a un importo determinato dalla medesima disposizione.

L'articolo 5 norma l'entrata in vigore della legge.

ultimo aggiornamento: 27 febbraio 2025
 
temi di Fisco