È all'esame dell'Aula il tresto unificato delle proposte di legge AC 1091 e AC 1240 in materia di obbligo di contrarre e recesso delle banche nei rapporti di conto corrente. Le proposte di legge , presentate per la prima lettura alla Camera dei deputati sono state esaminate in sede referente dalla VI Commissione Finanze, che ha predisposto un testo unificato e concluso il suo esame il 16 luglio 2025.
Il testo unificato delle proposte di legge AC 1091 e AC 1240, costituito da un unico articolo, introduce una nuova norma nel codice civile che stabilisce per le banche l'obbligo di stipula di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda, fermo restando il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, l'obbligo di comunicare l'eventuale diniego di stipula, derivante dall'osservanza delle norme antiriciclaggio ed antiterrorismo, motivandolo per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del conto corrente ed il divieto di recedere dal contratto di conto corrente a tempo determinato o indeterminato quando i saldi siano in attivo, se non per i motivi sopra indicati.
Viene inoltre abrogata la disposizione che consente, per i soli rapporti relativi ai servizi finanziari, al professionista la facoltà di recedere senza preavviso, in caso di giustificato motivo, dal rapporto medesimo dandone immediata comunicazione al consumatore, con ciò comportando la presunzione di vessatorietà di clausole contrattuali con tale contenuto.