Approvato definitivamente dalla Camera dei deputati il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 agosto 2024 n. 113, riguardante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (A.C. 2066).
Per approfondimenti si veda il dossier redatto congiuntamente dai Servizi Studi di Camera e Senato.
Per i profili di carattere finanziario si consulti il dossier redatto dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.
L'articolo 1 integra le modalità per l'erogazione del contributo sotto forma di credito di imposta per la realizzazione di investimenti nella ZES unica (comma 1); stabilisce una procedura di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario ai fini del rispetto del limite di spesa prevedendo la possibilità che l'autorizzazione di spesa sia incrementata nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024 (comma 2); i versamenti all'entrata possono essere disposti direttamente alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate (comma 3); si integrano i contenuti del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2 (comma 4); si disciplina l'ipotesi in cui il credito di imposta riconosciuto alle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise ed alle zone assistite della regione Abruzzo con il provvedimento di cui ai commi 2 e 4 sia inferiore a quello massimo riconoscibile (comma 5); si interviene sulla disposizione prevedendo che sia gli impianti fotovoltaici, sia le relative celle devono essere prodotte negli Stati membri dell'UE.
L'articolo 2 eleva da 100.000 a 200.000 euro l'importo dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
L'articolo 2-bis – inserito al Senato – prevede, a determinate condizioni, una indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti per l'anno 2024 (con corresponsione, in alcuni casi, della stessa nell'anno 2025) – indennità pari, nella misura massima, a 100 euro – e provvede alla quantificazione del conseguente onere finanziario e alla relativa copertura.
Il beneficio in oggetto è subordinato al possesso di requisiti, posti nel comma 1, inerenti al reddito complessivo (computato secondo i criteri di cui al comma 3), alla condizione familiare e all'importo minimo dei redditi da lavoro dipendente. L'importo dell'indennità – che non concorre alla formazione del reddito complessivo – è pari a 100 euro ovvero alla proporzionale misura inferiore nei casi in cui il periodo complessivo di lavoro dipendente non copra l'intero anno (comma 2).L'indennità è corrisposta, su domanda, dal datore di lavoro sostituto di imposta unitamente alla tredicesima mensilità, con diritto del datore a fruire della compensazione fiscale a partire dal giorno successivo all'erogazione suddetta e con obbligo del medesimo datore, in sede di conguaglio fiscale, di verifica del diritto del lavoratore al beneficio e di recupero delle somme eventualmente non spettanti (comma 4).
Nei casi di mancata corresponsione insieme con la tredicesima, l'indennità è riconosciuta in sede di dichiarazione dei redditi (comma 5); in quest'ultima sede, sono altresì determinati gli eventuali recuperi per i casi di importo (in tutto o in parte) non spettante.
L'articolo 2-ter, introdotto al Senato, riduce della metà le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano (comma 1). Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-quater ovvero che ne decadono (comma 2).
L'articolo 2-quater, introdotto al Senato, consente ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive (comma 1). L'articolo indica il metodo di determinazione della base imponibile nonché delle aliquote delle imposte sostitutive (commi da 2 a 6); specifica che l'imposta non può comunque essere inferiore a 1.000 euro (comma 7); specifica le modalità di versamento e alcune fattispecie specifiche di decadenza dal beneficio (commi da 8 a 12); indica il periodo di imposta di riferimento (comma 13); stabilisce delle proroghe per i termini di decadenza dell'accertamento (comma 14); rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione dei termini e delle modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo (comma 15); reca la quantificazione degli oneri derivanti dal presente articolo e indica le fonti di copertura finanziaria (comma 16).
L'articolo 3 chiarisce che, ai fini IVA, fino al 31 dicembre 2024, le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono continuare a porre fuori dal campo di applicazione dell'IVA le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge n. 146 del 2021.
L'articolo 4, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, ripropone alcune agevolazioni fiscali, precedentemente introdotte durante la crisi pandemica, per gli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 novembre 2024.
L'articolo 5, ai commi da 1 a 3, prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta al 5 per cento per l'erogazione di corsi di attività sportiva invernale, in forma organizzata, al ricorrere di specifici requisiti soggettivi ed oggettivi nelle ipotesi nelle quali tale attività non siano esenti da imposta (commi 1 e 2). Viene inoltre disciplinato il regime IVA applicabile alle prestazioni di cui al comma 1 rese prima del 10 agosto 2024, mentre ai commi 4-5, allo scopo di sostenere la filiera equina, dispone l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari effettuate entro diciotto mesi dalla nascita, nonché le modalità di copertura del conseguente minor onere.
L'articolo 6 reca disposizioni inerenti al nuovo regime fiscale opzionale riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta 2024, ai lavoratori frontalieri residenti nei comuni italiani situati nella zona di venti chilometri dal confine svizzero che, in base al nuovo Accordo tra l'Italia e la Svizzera sull'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, sono considerati "nuovi frontalieri".
Nello specifico, tale regime consiste nell'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali pari al 25 per cento delle imposte applicate nel Paese elvetico, senza diritto al credito d'imposta in Italia.
L'articolo 6-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca alcune modifiche alla legge n. 93 del 2023 che aveva previsto una serie di misure per prevenire e reprimere la diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica;
L'articolo 6-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modificando la legge n. 633 del 1941, prevedono, per un più efficace contrasto della pirateria online, specifici obblighi di segnalazione e di comunicazione – la cui violazione è sanzionata con la pena della reclusione fino a un anno - per i prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di vpn o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo Ip di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di Dns distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito, e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web.
L'articolo 7, commi 1 e 2, prorogano i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva sull'adeguamento delle esistenze di bilancio iniziali previsto dall'articolo 1, commi da 78 a 85, della legge di bilancio 2024. Nello specifico, viene prorogato al 30 settembre 2024 il termine di scadenza della prima rata (termine di versamento dell'imposta a saldo afferente il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023), qualora il termine originario scada entro il 29 settembre 2024. Conseguentemente, si differisce al 30 settembre 2024 anche il versamento della seconda rata, se il termine ordinario (termine di versamento del secondo o unico acconto del periodo d'imposta successivo) è anteriore a tale data. Inoltre, si prevede che l'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino possa essere effettuato, nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo, entro il medesimo termine del 30 settembre 2024 con riguardo ai soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024. Il comma 3, proroga dal 30 giugno 2024 al 30 novembre 2024 i termini di versamento dell'imposta sostitutiva e di redazione della perizia giurata di stima in materia di rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1°gennaio 2024. Il comma 5 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal comma 3 e ne indica le fonti di copertura finanziaria. Il comma 4, è volto a consentire ai soggetti che alla data del 1° gennaio 2020 erano già iscritti nell'albo dei privati abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, di adeguare il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2025 anziché entro il 31 dicembre 2024 previsto dalla normativa previgente.
L'articolo 7-bis, introdotto durante l'esame al Senato, dispone la proroga fino al 30 settembre 2025, con la finalità di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione al sub investimento "M6C2 -1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature" delle Convenzioni quadro e degli Accordi quadro stipulati da Consip S.p.A., funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dal target M6C2-6 del PNRR, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Viene fatta salva l'eventuale scadenza naturale successiva alla predetta data e la facoltà di recesso dell'aggiudicatario, la quale deve essere comunque esercitata entro e non oltre 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
L'articolo 7-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, differisce al 31 ottobre 2024 i termini di affidamento dei lavori, per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, che devono essere rispettati dal comune assegnatario dei contributi previsti, a pena di revoca del beneficio.
L'articolo 7-quater – inserito al Senato– prevede che la regione Calabria possa prorogare di un altro anno i tirocini di inclusione sociale previsti per i disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga nel territorio della medesima regione.
L'articolo 7-quinquies, introdotto al Senato, prevede che gli allestimenti mobili di pernottamento (ad esempio roulotte, case mobili, caravan) dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati in strutture ricettive all'aperto, siano esclusi dalla stima diretta della rendita catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, incrementandosi dalla medesima data il valore delle aree attrezzate per i suddetti allestimenti e delle aree non attrezzate, destinate al pernottamento degli ospiti, ai fini della stima della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto.Si disciplinano inoltre la presentazione degli atti di aggiornamento da parte degli intestatari catastali, le sanzioni applicabili, l'attività di monitoraggio.
L'articolo 7-sexies – inserito al Senato – modifica la disciplina in materia di IVA per prestazioni sanitarie di chirurgia estetica estendendo, sotto il profilo temporale, il regime di esenzione dall'IVA, riconosciuto per alcune tipologie delle suddette prestazioni, e disponendo l'esenzione anche per le prestazioni (rientranti nelle medesime tipologie) effettuate prima del 17 dicembre 2023 (giorno in cui è entrato in vigore il suddetto regime di esenzione).
L'articolo 8 tratta la gestione delle risorse riferibili al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, per gli importi di cui all'allegato 3 del decreto-legge n. 113 del 2024, disponendo l'accantonamento e l'indisponibilità fino al 30 settembre 2024 delle risorse oggetto dell'informativa congiunta presentata in data 9 luglio 2024 dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR al CIPESS. Si prevede una deroga a tale previsione per far fronte alle obbligazioni di spesa giuridicamente vincolanti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché la copertura degli eventuali oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 1 in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, fino a 750 milioni.
L'articolo 8-bis, introdotto durante l'esame al Senato, reca una serie di modifiche alla disciplina delle c.d. medie opere – cioè la disciplina relativa all'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio – al fine di individuare le tipologie di investimenti finanziabili e i relativi ordini di priorità (prevedendo in particolare la precedenza per gli edifici scolastici), di eliminare i riferimenti al PNRR (dato che le "medie opere" sono state escluse da tale piano) e prevedere la non revocabilità dei contributi riferiti all'anno 2022, già assegnati, qualora alla data del 15 settembre 2024 risulti stipulato il contratto di affidamento lavori.
L'articolo 8-ter, introdotto durante l'esame al Senato, modifica, al comma 1, la disciplina degli interventi di rigenerazione urbana recata dai commi 42 e seguenti della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020). La modifica è volta, da un lato, a prevedere due differenti procedure per l'utilizzo delle somme stanziate, distinguendo gli interventi inclusi nel PNRR da quelli non rientranti in tale piano e, dall'altro, a individuare le procedure e i termini da rispettare per la realizzazione degli interventi. Il comma 2 integra invece la disciplina delle opere finanziate dal fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti, al fine di assoggettare tali opere ai poteri di verifica previsti (dall'art. 2, comma 2, del D.L. 19/2024) in capo alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR.
Il comma 1 dell'articolo 9 amplia il periodo di estensione transitoria ai settori dell'istruzione e della formazione – ivi comprese la formazione superiore (anche universitaria) e la formazione aziendale – dell'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; l'ampliamento di cui al presente comma concerne l'anno scolastico e l'anno accademico 2024-2025. In base all'estensione transitoria ora oggetto di proroga, le categorie di soggetti analiticamente individuati dal citato comma 2 dell'articolo 18 – operanti nei suddetti settori come docenti o con altre funzioni o ivi attivi come studenti o allievi – sono comprese nel regime assicurativo in relazione agli eventuali infortuni o malattie professionali occorsi in occasione delle attività di insegnamento-apprendimento. Sono inoltre previste le riallocazioni di alcuni fondi residui.
L'articolo 10, comma 1, prevede che continuino ad applicarsi alcune disposizioni che escludono le società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati dall'ambito di applicazione della disciplina del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), in virtù della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni effettuate in sostanziale continuità.
Il comma 1-bis, introdotto al Senato, estende la disapplicazione delle norme che precisano le finalità per le quali è ammissibile l'acquisizione e la gestione di una partecipazione pubblica in un'impresa alla costituzione, all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio dei prodotti ortofrutticoli.
Il comma 2, lettera a), abroga l'articolo 8, comma 2-quater, della legge n. 287 del 1990. Tale comma 2-quater prevedeva l'obbligo per le imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, di rendere accessibili beni o servizi anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte, anche ad imprese concorrenti in mercati diversi, in condizioni equivalenti rispetto alle proprie società partecipate o controllate che operano in tali mercati. Il comma 2, lettera b) reca una novella di coordinamento.
I commi 3-12, disciplina gli adempimenti relativi alla fase sperimentale della riforma del PNRR del sistema di contabilità pubblica (riforma 1.15) la quale prevede l'elaborazione di schemi di bilancio per competenza economica (c.d. accrual) con riferimento all'esercizio 2025 per gli enti pubblici che coprono almeno il 90 per cento della spesa primaria dell'intero settore pubblico.
In particolare, il comma 3 elenca le amministrazioni pubbliche assoggettate agli adempimenti della fase pilota della riforma, tenute alla produzione e trasmissione degli schemi di bilancio per competenza economica per l'esercizio 2025.
Il comma 4 esclude da tali adempimenti della fase pilota talune società ed enti, se di limitate dimensioni. Sono esclusi, inoltre: gli istituti scolastici, gli istituti di alta formazione artistica, coreutica e musicale (AFAM), i musei, le soprintendenze e gli istituti autonomi della cultura, le amministrazioni in liquidazione, gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.
Il comma 5 prevede che l'elenco puntuale delle amministrazioni assoggettate alla fase pilota della riforma sia individuato con determina del Ragioniere Generale dello Stato da adottare entro sessanta giorni.
Il comma 6 stabilisce che nella fase pilota le amministrazioni devono predisporre gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico della riforma 1.15, adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Gli schemi di bilancio devono includere il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale a fine anno.
Il comma 7 specifica che gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 sono predisposti esclusivamente per finalità di sperimentazione nell'ambito della fase pilota e, pertanto, non sostituiscono gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti per lo stesso esercizio, in applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti.
Il comma 8 stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono ad una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli standard contabili della riforma, sulla base dei requisiti generali individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2025.
Il comma 9 specifica che, per la fase pilota, in attesa del completamento degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi, le amministrazioni riclassificano i propri saldi contabili secondo il piano dei conti multidimensionale e apportano le integrazioni e le rettifiche necessarie per l'applicazione dei nuovi principi contabili.
Il comma 10 stabilisce l'obbligo del completamento della formazione di base (primo ciclo di formazione) per tutti gli enti pubblici, con esclusione delle società. La formazione di base verrà erogata mediante il portale della formazione,
accessibile tramite il sito web della Ragioneria generale dello Stato.
Il comma 11 prevede l'adozione di uno o più decreti del Ministero dell'economia delle finanze con il quale saranno fornite istruzioni di natura procedurale e tecnico contabile.
Il comma 12, infine, dispone che per l'attuazione dei commi da 3 a 11 in esame, le amministrazioni si avvalgono delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 12-bis introdotto al Senato, stabilisce che, attraverso decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, possa prendere avvio un processo di interoperabilità tra la banca dati degli immobili pubblici del MEF e le altre banche dati delle amministrazioni pubbliche che hanno in possesso dati relativi al patrimonio immobiliare pubblico.
Il comma 12-ter introdotto al Senato, include tra gli interventi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze previsti dalla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 78 del 22 dicembre 2021, anche misure di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica relative agli adempimenti connessi con l'attuazione della nuova governance economica europea.
Il comma 13, prevede la non applicazione alla società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., di disposizioni in materia di contenimento della spesa, sino alla durata dello stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilità; nell'autostrada A4 (tratta Quarto d'Altino-Trieste) e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.
Il comma 13-bis, introdotto al Senato, modifica alcuni profili della disciplina dell'avvalimento da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nei processi di demateralizzazione e digitalizzazione documentale, di strutture esterne.
Il comma 13-ter, introdotto al Senato, modifica la disciplina del Commissario per la gestione dei rifiuti in Sicilia, al fine di consentirgli di provvedere alla realizzazione degli impianti necessari anche senza obbligatoriamente ricorrere a procedure di evidenza pubblica, nonché di derogare, nell'esercizio delle proprie funzioni, alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.
L'articolo 10-bis, introdotto al Senato, dispone che per i contributi per le c.d. piccole opere (disciplinate dai commi 29 e seguenti della legge 160/2019) riferiti alle annualità dal 2020 al 2023, il superamento del termine previsto per l'aggiudicazione dei lavori non comporta la revoca del contributo a condizione che alla data del 15 settembre 2024 risulti stipulato il contratto di affidamento lavori. Sono inoltre disposte una serie di modifiche alla disciplina delle c.d. piccole opere, differendo alcuni termini:
L'articolo 11, commi 1 e 2, incrementa di 200 milioni di euro per l'anno 2024 la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali. Il comma 3 dell'articolo 11 incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 23 milioni di euro per l'anno 2024 e di 7,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il comma 4 dell'articolo 11 prevede l'assegnazione, nell'anno 2024, di un contributo di 11 milioni di euro per la fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma (di seguito "Santa Lucia"). Alla copertura dell'onere finanziario derivante da tale assegnazione provvede il successivo comma 5. I commi 5-bis e 5-ter, introdotti al Senato, innalzano di 2 milioni di euro, con riferimento all'anno 2024, il limite complessivo di spesa per l'erogazione del cosiddetto bonus psicologo.
L'articolo 11-bis, introdotto al Senato, destina al finanziamento dei Partenariati per la ricerca e l'innovazione previsti nell'ambito del programma Orizzonte Europa risorse stanziate nell'ambito del Piano Nazionale Complementare (PNC) pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 70 milioni di euro per l'anno 2026. Al finanziamento dell'iniziativa sono inoltre destinate ulteriori risorse fino a 44 milioni di euro per l'anno 2024 che possono essere disaccantonate previa dimostrazione della sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti.
L'articolo 12, comma 1, dispone che, per l'anno 2024, la totalità delle risorse per la promozione dell'attività di ricerca e per la valorizzazione del contributo del sistema universitario alla competitività del Paese, stanziate ai sensi dell'articolo 238, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, siano destinate alla integrazione della quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali. È confermato, invece, il sopra citato vincolo di destinazione delle risorse stanziate, ai sensi della medesima norma, per gli anni 2025 e 2026. L'articolo 12, comma 2, reca modificazioni all'articolo 15 del decreto-legge n. 71 del 2024. Le novelle apportate sono volte: in primo luogo, a disporre che le procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato abilitati, autorizzate e finanziate dal comma 1-bis del citato articolo 15, debbano concludersi, con la presa di servizio del personale assunto, entro il 31 dicembre del 2026; in secondo luogo, a chiarire, tramite talune modifiche al comma 1-quinquies del medesimo articolo 15, a decorrere da quali termini, a quali fini e in riferimento a quali destinatari, sarà possibile utilizzare le risorse ivi rese disponibili a copertura dei maggiori oneri stipendiali del personale universitario.
L'articolo 13, comma 1, autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2024, per i collegi di merito accreditati. Il comma 2 stabilisce che possono accedere al contribuito di cui al comma 1 solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di accredito, il Ministero verifica il rispetto di cui al primo periodo per l'accesso al contributo. Il comma 3 reca la clausola di copertura finanziaria.
L'articolo 14 reca diposizioni diverse in materia di attività culturali.
Il comma 1 istituisce il Comitato nazionale «Neapolis 2500», al fine di celebrare la città di Napoli nella ricorrenza del venticinquesimo centenario della sua fondazione, contestualmente stanziando, per il suo funzionamento, 1 milione di euro per il 2024.
Il comma 2 stanzia a favore del comune di Gorizia un contributo pari a 3 milioni di euro per il 2024, al fine di sostenere la realizzazione degli eventi culturali nell'ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025.
Il comma 3 dispone che le Direzioni regionali musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale nell'ambito della riorganizzazione in corso del Ministero della cultura possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate entro il 31 dicembre 2024.
Il comma 4 consente l'utilizzo del fondo di garanzia istituito presso l'Istituto per il credito sportivo dalla n. 289 del 2002 per i finanziamenti in favore dell'aggiudicazione e dell'organizzazione di grandi eventi internazionali, anche per gli eventi in svolgimento dopo il 30 giugno 2026.
Il comma 4-bis, introdotto al Senato, inserisce anche l'acquisto di strumenti musicali tra le finalità di utilizzo per le quali è stata prevista la concessione della Carta della cultura Giovani, della Carta del merito e della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame, ed in particolare da quanto disposto dai commi 1 e 2.
Il comma 5-bis, inserito al Senato, incrementa di 2,7 milioni di euro, per l'anno 2027, l'autorizzazione di spesa per interventi a favore di specifici enti e istituzioni culturali.
L'articolo 15, comma 1 dispone misure di favore per le domande di finanziamento agevolato presentate da imprese che operano in Paesi africani o per attività imprenditoriali nel continente africano.
La disposizione esenta dalla prestazione della garanzia, a domanda del richiedente, le richieste di finanziamento relative:
a) agli strumenti ordinari del fondo di cui all'art.2 del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 ("Fondo 394/81"), che riguardino il continente africano, presentate entro il 31 dicembre 2025;
b) allo strumento finanziario introdotto dall'art.10 del decreto legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 120 (anch'esso finanziato all'interno del Fondo 394/81).
L'articolo 15, comma 2 prevede il rifinanziamento per 100 milioni di euro del fondo rotativo per operazioni di venture capital.
L'articolo 16 autorizza l'utilizzo delle somme derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria anche per le finalità di garanzia finanziaria per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e per l'autorizzazione integrata ambientale.
L'articolo 16-bis introdotto al Senato reca disposizioni di carattere urgente a sostegno del settore suinicolo prevedendo la concessione di un contributo economico, nel limite massimo di 10 milioni di euro, per l'anno 2024, in favore degli operatori del settore suinicolo che hanno subito danni dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della peste suina africana, nonché modifiche della normativa vigente volte a individuare ulteriori misure di intervento in materia di peste suina africana.
L'articolo 17 contiene disposizioni in materia di riscossione e incasso delle entrate oggetto di affidamento degli enti locali. Si dispone l'obbligo, per gli enti locali che non abbiano già provveduto, di aprire conti correnti dedicati alla riscossione, funzionali al controllo e alla rendicontazione dei versamenti, entro il 31 dicembre 2025. Fino all'adempimento di tale obbligo non trovano applicazione le sanzioni relative alle violazioni commesse in materia di incasso diretto delle somme riscosse da parte di alcune categorie di concessionari della riscossione indicate dalla norma. Sono infine disciplinati i casi in cui i concessionari della riscossione ovvero gli enti locali siano inadempienti rispetto a quanto disposto. Il comma 2-bis, introdotto al Senato, stabilisce che i contributi destinati alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e della Regione Siciliana e Sardegna, che hanno subito una riduzione del gettito dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) o dell'Imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto (RC Auto), per l'anno 2024, siano concessi agli enti che hanno subito una riduzione del gettito nel 2023 rispetto al 2019, e non più in base alla riduzione nel 2023 rispetto al 2022 come previsto dalla norma finora vigente.
L'articolo 17-bis, introdotto al Senato, introduce una disciplina derogatoria che si applica alle Province e Città metropolitane in dissesto, in piano di riequilibrio, o che abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato e disponibile nella Banca Dati BDAP. Tale nuova disciplina prevede che in caso di mancato loro versamento del contributo al contenimento della spesa pubblica, l'Agenzia delle entrate possa provvedere al recupero forzoso delle somme dovute solo a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni, all'atto del riversamento di tale gettito alle Province e Città metropolitane.
L'articolo 18 include talune risorse - derivanti da rinegoziazioni di operazioni di finanziamento - nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015 (convertito dalla legge n. 215 del 2015). Quest'ultimo consente agli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, per gli anni dal 2015 al 2026.
L'articolo 17-ter, introdotto in sede referente, prevede l'estensione di tale disciplina all'anno 2027.
L'articolo 18-bis, introdotto al Senato prevede per gli anni 2024, 2025 e 2026 un regime derogatorio in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato. La deroga preved la possibilità per gli enti di utilizzo dell'avanzo non vincolato anche qualora siano ricorsi all'utilizzo di entrate vincolate per il pagamento di spese correnti o siano ricorsi ad anticipazioni di tesoreria a condizione che ciò sia avvenuto per finanziare il pagamento di spese correnti in attuazione del PNRR.
L'articolo 18-ter, inserito al Senato, differisce di sei mesi il periodo di tempo entro il quale possono essere perfezionate le assunzioni già autorizzate di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria.
L'articolo 18-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica la normativa transitoria che consente, a determinate condizioni, di attribuire, in via provvisoria, ad un segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera la titolarità di sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore. Un ulteriore intervento attiene alla disciplina dell'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale e con riferimento al corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
L'articolo 18-quinquies, introdotto al Senato, dispone che le Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento. I soggetti attuatori richiedenti devono fornire la documentazione attestante l'ammontare delle spese effettuate, i controlli di competenza effettuatii e le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici previsti dal PNRR. Successivamente ai trasferimenti le Amministrazioni centrali effettuano i controlli sulla documentazione giustificativa entro l'erogazione del saldo (comma 2). Si demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione della normativa in esame.
L'articolo 19, costituito da un unico comma, interviene nella disciplina del contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto ordinario per gli anni dal 2024 al 2028, dettata dalla legge di bilancio per il 2024 (articolo 1, comma 527) al fine di:
─ prorogare i termini previsti per la definizione del riparto del contributo tra le regioni, per gli anni dal 2025 al 2028, sia nel caso di autocoordinamento, sia in assenza di accordo tra le regioni (lettera a));
─ modificare le modalità di realizzazione del contributo, per l'anno 2024, inserendo una specifica disciplina alla norma della legge di bilancio 2024 (commi da 527-bis a 527-quinques) che consente di utilizzare la quota di contributo dovuta per il 2024 come economia per il ripiano del disavanzo e conseguentemente provvede alla copertura del corrispondente onere attraverso la riduzione di risorse nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (lettera b));
─ inserire la Tabella 1 (Allegato VI-bis alla legge di bilancio 2024) in cui sono stabilite le quote del contributo alla finanza pubblica riferite a ciascuna regione a statuto ordinario per l'anno 2024 (lettera c)).
L'articolo 20 prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore di specifiche categorie di operatori economici che svolgono la propria attività nelle zone montane appenniniche e che hanno subito una significativa riduzione dei ricavi a causa della scarsità di neve nella stagione invernale 2023/2024. Per l'erogazione del contributo viene autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo non incide sul calcolo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Le disposizioni attuative devono essere definite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (ovverosia entro il 24 settembre 2024).
L'articolo 21 riconosce contributi transitori ai nuclei familiari detentori di unità abitative nel complesso edilizio denominato Vela celeste B dell'area di Scampia (nel comune di Napoli), unità oggetto di sgombero in base agli atti amministrativi conseguenti al crollo verificatosi il 22 luglio 2024. I contributi sono riconosciuti su base mensile, a decorrere dalla data di esecuzione del provvedimento di sgombero dell'immobile e fino a che le esigenze abitative non siano state soddisfatte in modo stabile; in ogni caso, i contributi cessano il 31 dicembre 2025. I contributi sono riconosciuti entro i limiti massimi di spesa posti dal presente articolo, il quale provvede altresì alla relativa copertura finanziaria.
L'articolo 21-bis introdotto al Senato, contiene la clausola di salvaguardia con riferimento all'applicabilità delle disposizioni del decreto-legge nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome.
L'articolo 22 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.