Il disegno di Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, dopo l'esame in sede referente presso le Commissioni riunite VIII e X, è ora all'esame dell'Assemblea (A.C. 2022-A). Il provvedimento, che rientra tra gli atti legislativi da adottare nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), componente 2 concernente «Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo», Missione 1 in materia di digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo (M1C2-11) contiene disposizioni in materia di riordino delle concessioni autostradali, intervenendo su molteplici aspetti, quali: le procedure di aggiudicazione, gli affidamenti in house, i contratti concessori, la loro durata e le relative procedure di recesso e risoluzione, nonché sulla fissazione e l'aggiornamento delle tariffe autostradali e sulla pianificazione degli investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle autostrade.Talune norme transitorie riguardano le concessioni in essere.
Altre disposizioni del disegno di legge concernono la rilevazione dei prezzi e gli usi commerciali, la tutela dei consumatori dalle operazioni di riporzionamento dei prodotti preconfezionati, nonché la concorrenza nel settore assicurativo, i trasporti, le comunicazioni e le strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi (cd. dehors). Nel corso dell'esame in sede referente sono state introdotte disposizioni concernenti le informazioni che devono essere fornite ai clienti finali delle società di vendita di energia al dettaglio.
Vi sono, poi, disposizioni di sostegno alle start-up e agli incubatori certificati. In sede referente, sono state anche introdotte disposizioni sulla sospensione di efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento istituzionale e accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale e di buoni pasto.
Per un'analisi approfondita, si rinvia al dossier.
Il disegno di legge annuale per il mercato e e la concorrenza 2023 (A.C.2022) è stato presentato dal Governo alla Camera dei deputati in prima lettura il 9 agosto 2024, corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica. E' stato quindi assegnato alle Commissioni riunite X Attività produttive e VIII Ambiente in sede referente il 18 settembre 2024. L'esame nelle Commissioni è iniziato il 26 settembre 2024 e concluso il 21 novembre 2024.
Il 4 novembre 2024 il Governo ha trasmesso l'analisi tecnico-normativa e l'analisi dell'impatto della regolamentazione relative al disegno di legge.
Nel corso dell'esame in sede referente è stata svoltà attività conoscitiva, con l'audizione informale di numerosi operatori economici dei settori interessati e delle rapprsentanze dei consumatori, delle rappresentanze sindacali e dei soggetti istituzionali, quali l'Autorità per la regolazione dei trasporti-ART, l'Autorità nazionale anticorruzione-ANAC, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni-IVASS nonchè di esperti giuridici. Sono state altresì acquisite le memorie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato-AGCM, di Banca d'Italia, di ANCI e Unioncamere. La Conferenza delle regioni e delle province autonome è stata audita il 15 ottobre 2024.
Il provvedimento, al quale sono state apportate modifiche ed integrazioni da parte delle Commissioni riunite, è passato all'esame dell'Aula il 25 novembre 2024, che lo ha approvato, con altre modifiche e integrazioni, il 3 dicembre 2024. Passato in seconda lettura al Senato, il disegno di legge è stato approvato definitivamente il 12 dicembre 2024.
La legge n. 193/2024 è stata quindi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2024.
Il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, originariamente costituito da 31 articoli, dopo l'esame in sede referente, risulta composto da 39 articoli, suddivisi in quattro Capi (A.C. 2022-A).
Il Capo I, articoli da 1 a 16, reca disposizioni in tema di riordino delle concessioni autostradali. Il Capo II, articoli da 17 a 27, reca disposizioni varie relative alla rilevazione dei prezzi e di usi commerciali, di strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi (cd. dehors), nonchè di tutela dei consumatori dalle operazioni di riporzionamento dei prodotti preconfezionati, nonché norme in materia di concorrenza nel settore assicurativo, di trasporti e di comunicazioni. Nel corso dell'esame in sede referente sono state introdotte disposizioni concernenti le informazioni che devono essere fornite ai clienti finali delle società di vendita di energia al dettaglio.
Il Capo III, articoli da 26 a 37, reca disposizioni di sostegno alle start-up e agli incubatori certificati, nonchè disposizioni, inserite in sede referente, sulla digitalizzazione dei SUAP, in materia sanitaria e di medicinali emoderivati. Sono state anche introdotte disposizioni in materia di buoni pasto.
Vista l'eterogeneità delle disposizioni di cui al Capo II e al capo III, se ne darà di seguito una descrizione per ambiti di materie.
Infine, il Capo IV, articoli 38 e 39, reca disposizioni finanziarie e per l'entrata in vigore del provvedimento, il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Si rammenta che il PNRR, tra gli obiettivi del traguardo M1C2-11, relativo alla adozione della legge annuale sulla concorrenza 2023, da conseguire entro il 31 dicembre 2024, prevede l'adozione di una serie di misure relative al settore autostradale. Tra queste, la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione, impedendone il rinnovo automatico, nonché in materia di affidamenti in house (nei limiti stabiliti dal diritto UE) e di risoluzione del contratto concessorio.
Il Capo I del disegno di legge, articoli da 1 a 16, con la finalità di attuare gli obiettivi suindicati, reca norme in tema di riordino delle concessioni autostradali.
L'articolo 1 - modificato in sede referente - chiarisce che il Capo I reca disposizioni relative all'affidamento delle concessioni autostradali, semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative relative all'approvazione e revisione dei piani economico e finanziari, specificazione dei criteri di risoluzione dei contratti di concessione (comma 1). Viene precisato che tali disposizioni integrano la disciplina generale delle concessioni autostradali recata dal Codice dei contratti pubblici (comma 2).
L'articolo 2 dispone che le concessioni autostradali affidate ai sensi delle norme del Capo I (artt. 1-16) tengono conto degli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali individuati ai sensi dell'art. 37, comma 2, lettera g-bis) del decreto-legge n. 201/2011.
L'articolo, secondo la relazione governativa, si pone come direttamente attuativo dell'obiettivo previsto dalla milestone M1C2-11 del PNRR relativo alla necessità di "imporre alle autorità concedenti di designare le concessioni per tratte autostradali, assegnate mediante procedura pubblica, tenendo conto delle stime di efficienza di scala e dei costi dei concessionari autostradali elaborate dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)" (sul punto, si veda anche l'articolo 8, concernente i contenuti dello schema di convenzione).
L'articolo 3 stabilisce che l'ente concedente, cioè il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), aggiudica le concessioni autostradali secondo procedure di evidenza pubblica (comma 1). Sono inoltre individuati (al comma 2) i casi in cui è invece consentito l'affidamento diretto ed è stabilito (al comma 3) il divieto di project financing per gli affidamenti delle concessioni scadute o in scadenza. L'affidamento diretto di concessioni autostradali è, in particolare, consentito, nel rispetto delle procedure di cui al successivo articolo 5, esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) affidamento alla società Autostrade dello Stato S.p.A., costituita ai sensi dell'art. 2, comma 2-sexies, del D.L. 121/2021;
b) affidamento ad una società in house, diversa dalla società Autostrade dello Stato S.p.A., anche appositamente costituita, secondo quanto previsto dall'articolo 186, comma 7, del Codice dei contratti pubblici.
L'articolo 4 disciplina il contenuto dei bandi di gara relativi agli affidamenti effettuati con procedure di evidenza pubblica (comma 1), e pone in capo al concedente, ai fini dell'aggiudicazione, alcuni importanti obblighi (comma 2).
La relazione governativa riconduce le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 agli specifici impegni contenuti nel PNRR, M1C2-11, in cui si richiede che la legge sulla concorrenza debba "rendere obbligatoria la gara d'appalto per i contratti di concessione per le autostrade e rafforzare l'applicabilità del quadro normativo per il rilascio delle concessioni autostradali (…), fatta salva la modalità in house entro i limiti stabiliti dal diritto dell'UE".
L'articolo 5 - modificato in sede referente - reca disposizioni per l'affidamento in house delle concessioni autostradali. In particolare viene disciplinata la procedura da seguire per l'affidamento in house, che si conclude con l'approvazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, della proposta definitiva di convenzione. Anche tale articolo viene qualificato dalla relazione governativa come attuativo delle richieste relative agli affidamenti in house contenute nel PNRR.
L'articolo 6 definisce l'oggetto del contratto di concessione autostradale, prevedendo che includa l'attività di gestione e manutenzione ordinaria dell'infrastruttura autostradale (lettera a) del comma 1) nonché, in relazione ai progetti posti a base di gara, la progettazione di fattibilità tecnico-economica, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria individuati dalla convenzione di concessione e dai relativi aggiornamenti (lettera b) del comma 1). Lo stesso articolo dispone che sono a carico del concessionario i rischi operativi e reca disposizioni volte a disciplinare le attività e le opere rispettivamente indicate dalle lettere a) e b) del comma 1.
La relazione illustrativa sottolinea che il comma 1 dell'articolo, nel definire l'oggetto del contratto di concessione autostradale, dà specifica attuazione a quanto previsto dal traguardo M1C2-11, che richiede "una descrizione dettagliata e trasparente dell'oggetto del contratto di concessione". Quanto al comma 2, esso viene ricondotto alla necessità di "garantire la piena e tempestiva attuazione del quadro normativo dell'ART per la tutela dei diritti degli utenti e per la fornitura di livelli di servizio adeguati."
L'articolo 7 disciplina la remunerazione delle attività che formano oggetto del contratto di concessione. Sono inoltre contenute disposizioni in merito agli oneri relativi alla progettazione e a quelli relativi all'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria.
L'articolo 8 individua i contenuti dello schema di convenzione che deve essere posto a base dell'affidamento di ogni concessione autostradale e appare riconducibile al traguardo del PNRR M1C2-11, nella parte in cui richiede di rafforzare i controlli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui costi e sull'esecuzione delle infrastrutture stradali.
L'articolo 9, modificato in sede referente, dispone che la stipula del contratto di concessione avviene mediante sottoscrizione, da parte dell'ente concedente e dell'affidatario, di una convenzione corredata del piano economico-finanziario (PEF) (comma 1). Lo stesso articolo disciplina la procedura per l'approvazione della convenzione (commi 2-3), nonché l'ipotesi di mancata sottoscrizione della proposta di convenzione (comma 4) e l'aggiornamento o revisione delle convenzioni e dei relativi PEF (commi 5 e 6).
L'articolo 10 - modificato in sede referente - dispone (al comma 1) che la durata delle concessioni – affidate ai sensi del disegno di legge in esame – è determinata dall'ente concedente in funzione dei servizi e dei lavori richiesti al concessionario e non può superare di regola i 15 anni. Al termine della concessione, l'ente concedente procede ad un nuovo affidamento (comma 2).
La relazione govenativa considera l'articolo funzionale all'attuazione del traguardo M1C2-11 del PNRR, nella parte in cui prevede che si debba "impedire il rinnovo automatico dei contratti di concessione".
L'articolo 11 reca norme che integrano quelle recata dal Codice dei contratti pubblici (comma 1), volte a disciplinare l'estinzione della concessione autostradale per motivi di pubblico interesse (comma 2) o per inadempimento del concessionario (commi 3-6) e individua la disciplina applicabile nelle more dell'affidamento a un nuovo concessionario (comma 7). Nei casi di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario, l'importo da corrispondere al concessionario ai sensi dell'art. 190, comma 4, lettera a), del Codice dei contratti pubblici, è determinato, entro 12 mesi dalla data di estinzione della concessione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica delle voci di bilancio e a seguito di asseverazione da parte di una primaria società di revisione.
La relazione governativa sottolinea che l'articolo è funzionale all'attuazione dei seguenti obiettivi previsti dal traguardo M1C2-11 del PNRR:
- semplificare/chiarire la regolamentazione delle condizioni di risoluzione e di annullamento del contratto, anche al fine di mantenere un livello adeguato di contendibilità delle concessioni;
- prevedere, per la risoluzione del contratto nell'interesse pubblico, almeno una compensazione adeguata per consentire al concessionario di recuperare gli investimenti non completamente ammortizzati. Quanto alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, prevedere un giusto equilibrio tra risarcimento dei danni richiesto al concessionario e una compensazione ragionevole per gli investimenti non ancora recuperati. I casi di inadempimento grave devono essere esplicitamente individuati dalla legge.
L'articolo 12 disciplina la procedura relativa alla fissazione e all'aggiornamento delle tariffe autostradali. Lo stesso articolo, come modificato e integrato in sede referente, dispone che risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale siano ripartite, con decreti del MIT, di concerto con il MEF, da emanare entro il 31 ottobre di ogni anno, per essere destinate prioritariamente agli eventuali maggiori costi degli investimenti rispetto alle previsioni poste a base degli affidamenti derivanti dagli eventi sopravvenuti, straordinari e imprevedibili, purché non imputabili al concessionario, nonché, per la quota residua, alla realizzazione di interventi di miglioramento o di messa in sicurezza della viabilità locale di adduzione alla tratta autostradale. In nessun caso le risorse del Fondo possono essere ripartite in modo da alterare la concorrenza tra le tratte autostradali di competenza dell'ente concedente e quelle di competenza di soggetti diversi dal MIT.
L'articolo 13 prevede l'adozione del Piano nazionale degli investimenti autostradali al fine di individuare i lavori e le opere di manutenzione straordinaria da inserire nei bandi di gara delle nuove concessioni.
L'articolo 14, modificato in sede referente, disciplina la procedura di aggiornamento del Piano economico finanziario (PEF) delle società concessionarie per le quali è già intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale.
L'articolo 15, con una disposizione di rinvio, mira a confermare che alle concessioni autostradali in essere non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara di evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, si applicano le disposizioni sull'affidamento mediante procedura di evidenza pubblica di una quota tra il 50 e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture, stabilita convenzionalmente dal concedente e dal concessionario ai sensi dell'articolo 186, del codice dei contratti pubblici, che ha introdotto un sistema flessibile di individuazione delle quote di lavori, servizi e forniture da affidare a terzi, da stabilire all'interno di un intervallo determinato e secondo parametri legislativamente previsti.
L'articolo 16, modificato in sede referente, contiene disposizioni di coordinamento normativo.
L'articolo 17 integra la normativa in materia di compiti e funzioni delle Camere di commercio, specificando che la rilevazione di prezzi e tariffe, da parte delle medesime Camere, sia limitata solo a determinati prodotti indicati dal Garante per la sorveglianza dei prezzi e attuata con modalità definite da apposite linee guida adottate dallo stesso Garante.
L'articolo 18, inserito in sede referente, modifica il codice delle comunicazioni elettroniche disponendo che l'AGCOM è tenuta ad aggiornare il regolamento sulla portabilità dei numeri per i servizi di comunicazioni mobili, al fine di introdurre modalità di monitoraggio e vigilanza che garantiscano un uso corretto delle informazioni acquisite dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica in occasione dei cambi di operatore da parte dei consumatori. Inoltre, prevede che l'Autorità dia conto di tali attività in una relazione annuale.
L'articolo 19 introduce, al comma 1, alcune misure di enforcement del divieto per i rappresentanti di categorie aventi un diretto interesse nella materia i cui usi sono oggetto di rilevazione, di far parte dei Comitati tecnici istituiti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la rilevazione degli usi commerciali.
L'articolo 23, modificato in sede referente, introduce nel Codice di consumo una misura che si pone come misura di contrasto alla pratica commerciale nota come "riporzionamento", prevedendo un obbligo informativo, mediante specifica etichetta, circa la riduzione di quantità, per un periodo di sei mesi dall'immissione in commercio del prodotto in questione.
L'articolo 26 prevede una delega per il riordino delle norme sulla concessione di spazi pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata (c.d. dehors) (commi 1-3). Autorizzazioni e concessioni temporanee attualmente in vigore per l'uso del suolo pubblico vengono poi prorogate fino all'entrata in vigore del decreto legislativo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025 (comma 4).
L'articolo 20, modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni volte a favorire la portabilità dei dati contenuti nelle "scatole nere".
Nello specifico, vengono stabiliti:
Anche tale intervento appare riconducibile al traguardo M1C2-11 del PNRR, che richiede , al 31 dicembre 2024, l'entrata in vigore degli atti necessari per consentire la portabilità dei dati delle scatole nere tra assicuratori.
L'articolo 21 riconosce alle imprese assicurative la possibilità di istituire un sistema informativo sui rapporti assicurativi non obbligatori, volto a contrastare comportamenti fraudolenti e posto sotto la vigilanza dell'IVASS.
L'articolo 22, introdotto in sede referente, affida all'IVASS la gestione di un portale il cui scopo è consentire la comparazione trasparente dei contratti assicurativi stipulati a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.
L'articolo 19, al comma 2, inserito nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulle informazioni che le società di vendita al dettaglio di energia sono tenute a fornire al cliente finale, su sua richiesta: in virtù della novella, il cliente finale può esercitare l'opzione di ricevere in via elettronica oltre che informazioni sulla fatturazione e le bollette anche sul nome dell'intermediario con cui è stata sottoscritta l'offerta.
L'articolo 24, inserito in sede referente, prevede la facoltà per i clienti domestici vulnerabili dell'energia elettrica di chiedere, entro il 30 giugno 2025, l'accesso al servizio a tutele graduali. Si demanda ad ARERA di stabilire le modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle per l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità.
L'articolo 25 apporta modifiche al D.L. n. 135 del 2018, al fine di sanzionare la mancata iscrizione al registro informatico delle imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico non di linea da parte di chi svolge il servizio di taxi o di noleggio con conducente (NCC), nonché in caso di mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati ivi inseriti, e di conferire ai Comuni competenze in materia di accesso al registro e di verifica delle eventuali incongruenze dei dati contenuti nello stesso. La disposizione riforma, altresì, l'apparato sanzionatorio definito agli articoli 85 e 86 del Codice della strada che disciplinano il servizio di taxi e NCC.
L'articolo 27, introdotto in sede referente, reca modifiche al Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) al fine di:
L'articolo 28 introduce alcune modifiche all'articolo 25, comma 2 del D.L. 179/2012, aggiungendo ulteriori requisiti qualificanti il concetto di start-up innovativa. In particolare, si specifica che la start-up innovativa debba essere una micro, piccola o media impresa e che entro il secondo anno dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese essa disponga di un capitale sociale pari ad almeno 20.000 euro, e impieghi almeno un dipendente. Inoltre, nell'ambito dei requisiti possibili per la definizione di start-up innovativa, viene specificato che la privativa industriale relativa a una invenzione industriale (brevetti marchi, modelli, ecc.), biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, oltre a essere direttamente afferente all'oggetto sociale, debba anche essere utilizzata dall'impresa.
L'articolo 29 prevede che le start-up innovative iscritte nella apposita sezione speciale del registro delle imprese, hanno diritto di permanervi a condizione che dispongano di un capitale sociale pari ad almeno 20 mila euro e impieghino almeno un dipendente entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 30 include le attività di supporto e accelerazione in favore di start-up innovative tra i possibili requisiti ai fini della definizione di incubatore certificato. Tali attività restano tuttavia escluse dall'applicazione delle agevolazioni previste dallo Start-up Act e dal presente provvedimento.
L'articolo 31 introduce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore degli "incubatori certificati" che effettuino, direttamente o per il tramite di altri organismi specializzati, investimenti in start-up innovative. Il beneficio è riconosciuto dal periodo d'imposta 2025, nella misura dell'8 per cento della somma investita entro il limite massimo di 500.000 euro di investimento annuo, con obbligo di mantenimento dello stesso per almeno 3 anni, pena la decadenza dal beneficio stesso, con obbligo di restituzione di quanto fruito. Il contributo è inoltre concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché entro i limiti agli aiuti de minimis previsti dal Regolamento (UE) n. 2831/2023.
L'articolo 32 interviene sulle previsioni del comma 88, articolo 1, L. n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), concernente la possibilità per gli enti di previdenza obbligatoria di destinare fino al 10 per cento del loro attivo patrimoniale, come risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, alle tipologie di investimenti qualificati (di cui al comma 89, dell'articolo 1 della medesima legge). Al fine di favorire gli investimenti istituzionali nelle start-up innovative, ossia imprese giovani ad alto contenuto tecnologico e con potenziale di crescita elevato, l'articolo 32 dispone pertanto una modifica dal 10 all'8 per cento della quota dell'attivo patrimoniale che gli enti di previdenza obbligatoria possono destinare agli investimenti qualificati, prevedendo che tale quota possa essere incrementata di un ulteriore 2 per cento per specifici investimenti qualificati, quali quelli in quote o azioni di Fondi per il venture capital residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (comma 1).
L'articolo, altresì, modifica il comma 92, articolo 1, della medesima legge di bilancio 2017, stabilendo che per le forme di previdenza complementare, sempre con riferimento agli investimenti in quote o azioni di Fondi per il venture capital residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, si applichino le medesime condizioni riservate agli enti di previdenza obbligatoria.
L'articolo 34 modifica il Testo unico immigrazione al fine di favorire l'ingresso e il soggiorno di investitori stranieri anche nel caso di investimento nel capitale di fondi di venture capital, ampliando le possibilità per gli investitori stranieri di ottenere permessi di ingresso e soggiorno in Italia al di fuori delle quote stabilite, prevedendo che tale possibilità sia concessa anche nel caso di investimento di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di un fondo di venture capital, oltre che di una società come già previsto dalla normativa vigente.
Si consideri che anche gli interventi in materia di startup e incubatori certificati appaiono riconducibili al traguardo M1C2-11 del PNRR, che richiede , al 31 dicembre 2024, il riesame e la razionalizzazione della legislazione in materia di start-up, PMI innovative e capitale di rischio, al fine di rivedere la definizione di start-up e promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di investitori privati e istituzionali.
L'articolo 33, inserito nel corso dell'esame in sede referente, dispone che i Comuni, entro il 25 luglio 2025, provvedano a dotarsi di componenti informatiche per il funzionamento telematico dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) conformi alle specifiche tecniche previste dall'allegato al D.M. 26 settembre 2023, ovvero provvedano, entro il medesimo termine, a delegare le funzioni del SUAP alla camera di commercio territorialmente competente, previa stipula di apposita convenzione.
L'articolo 35, introdotto durante l'esame referente, è volto a sospendere l'efficacia di specifiche disposizioni in materia di accreditamento istituzionale, con particolare riferimento alla richiesta da parte di nuove strutture o all'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, e di accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del SSN. La sospensione è prevista fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale che saranno sottoposti ad apposita intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome, fissando il termine di sospensione in ogni caso entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2026.
L'articolo 37, introdotto durante l'esame referente, novella la normativa vigente in tema di lavorazione del plasma italiano derivante dalle donazioni di sangue da parte di donatori volontari non remunerati, introducendo la possibilità di commercializzare anche il sangue il cui plasma sia lavorato in regime di libero mercato. La modifica è dichiaratamente volta a evitare una possibile procedura d'infrazione, essendo diretta a rimuovere i limiti attualmente esistenti relativamente alla possibilità di stipulare convenzioni con le Regioni italiane per la lavorazione del plasma, limiti che attualmente non ammettono alcune aziende europee con stabilimenti in Stati dove il plasma è ceduto a fini di lucro in regime di libero mercato.
L'articolo 36, introdotto in sede referente, reca disposizioni volte all'estensione del limite del 5% alle commissioni a carico degli esercenti previsto dal Codice dei contratti pubblici a tutti gli accordi, comunque denominati, stipulati dalle imprese che emettono i buoni pasto, in forma cartacea o elettronica, e gli esercenti (comma 1). Viene altresì stabilito che le clausole contrattuali contrarie sono nulle (comma 2). Tali disposizioni si applicano immediatamente agli esercenti non vincolati da alcun accordo, oppure a decorrere dal 1° settembre 2025 in caso di accordi in essere (comma 3). Sono inoltre recate disposizioni finalizzate a regolare i buoni pasto emessi entro il 1° settembre 2025 e a consentire il recesso alle imprese emittenti, per i contratti in corso, senza indennizzi o oneri (comma 4).