provvedimento 24 novembre 2023
Studi - Attività produttive Delega al Governo per il riordino del sistema degli incentivi alle imprese

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2023, la Legge n. 160 del 27 ottobre 2023 di delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure, nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. La legge costituisce provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica. Il Governo viene delegato ad adottare, entro il 30 novembre 2025, uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico degli incentivi, volti a razionalizzarne l'offerta e ad armonizzare la disciplina mediante la redazione di un Codice organico in materia. Sono poi previste disposizioni volte a valorizzare le potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA e della piattaforma atelematica "incentivi.gov.it"). L'articolo 7, inoltre, abroga l'articolo 27, comma 3, della legge sulla concorrenza 2021, che indica il dieci mesi dall'entrata in vigore il termine per l'adozione, da parte del Governo, di almeno uno dei decreti legislativi per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. Rimane, quindi, fermo al 27 agosto 2024 il termine ultimo per l'esercizio complessivo della delega.

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La legge n. 160 del 27 ottobre 2023, pubblicata in GU n. 267 del 15 novembre 2023, reca la Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

Il provvedimento - dichiarato collegato alla manovra di finanza pubblica - dopo essere stato approvato, con modifiche, dal Senato, in prima lettura, il 13 settembre 2023 (A.S. 571), è passato all'esame della Camera dei deputati (A.C.1406​) e qui assegnato alla X Commissione Attività produttive in sede referente. La Commissione ha iniziato i propri lavori il 27 settembre 2023 e li ha terminati in data 18 ottobre 2023, senza apportare emendamenti al testo. L'Aula approvato in via definitiva il testo in data 25 ottobre 2023.

ultimo aggiornamento: 24 novembre 2023

La legge n. 160/2023, concorre all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, laddove quest'ultimo prevede, tra le riforme abilitanti, la "semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno" nell'ambito di un più ampio intervento di revisione complessiva del sistema degli incentivi alle imprese.

L'articolo 1 della legge identifica l'oggetto della legge nella definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione. Con una modifica al testo approvata al Senato, è stato precisato che la revisione include altresì gli incentivi alle imprese aventi natura fiscale.

L'articolo 2 identifica i principi e criteri direttivi generali per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese: pluriennalità, certezza dell'orizzonte temporale e adeguatezza rispetto agli obiettivi, misurabilità dell'impatto, programmazione, coordinamento, agevole conoscibilità, digitalizzazione e semplicità, uniformità, accessibilità ai contenuti e trasparenza delle procedure, coesione sociale, economica e territoriale, valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile, strategicità per l'interesse nazionale e di inclusione dei professionisti.

L'articolo 3 delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi, uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese. Nel rispetto dei principi generali dettati dall'articolo 2 e degli ulteriori princìpi e criteri direttivi definiti agli articoli 4 e 6, al Governo è affidato il compito di:

  • razionalizzare l'offerta di incentivi e
  • armonizzare la disciplina mediante la redazione di un Codice.
I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro per le disabilità, nonché di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei medesimi decreti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale periodo, i decreti possono essere comunque adottati.
Con riferimento al decreto legislativo recante il " Codice degli incentivi", è acquisito anche il parere del Consiglio di Stato.
 Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei medesimi.  
L'articolo 5 contiene i principi in materia di coordinamento con gli incentivi regionali, anche in relazione alla politica di coesione europea. Le norme adottate dal Governo nell'esercizio della delega, in riferimento alla programmazione degli incentivi, dovranno favorire la compartecipazione finanziaria delle regioni, nonché il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali; individueranno inoltre le condizioni e le soluzioni di raccordo tra Stato e regioni in modo tale che i sistemi incentivanti siano complementari (e non sovrapposti) e coprire il massimo delle possibilità di incentivazione. Le soluzioni di raccordo dovranno in ogni caso prevedere elementi di flessibilità per consentire a tutte le amministrazioni il rispetto dei vincoli e dei tempi di spesa previsti dalle programmazioni di livello regionale, nazionale o comunitario.
I princìpi e criteri direttivi specifici ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi sono indicati all' articolo 4: ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalità delle stesse; concentrazione dell' offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico; programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate ex ante.
I principi e criteri direttivi specifici a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega per l'adozione del " Codice degli incentivi" sono, invece, indicati all'articolo 6. In particolare, si prevede che, in attuazione della delega, siano definiti i contenuti minimi dei bandi, sia aggiornata la disciplina dei procedimenti amministrativi concernenti il riconoscimento degli incentivi alle imprese, siano rafforzate le attività di valutazione sull' efficacia degli interventi, siano implementate le soluzioni tecnologiche dirette a facilitare la conoscenza dell'offerta di incentivi, la pianificazione degli interventi e le attività di valutazione, si garantisca la conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, si attribuisca natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi e siano riconosciute premialità, ai fini del riconoscimento di incentivi, alle imprese che assumano persone con disabilità e valorizzino la quantità e la qualità del lavoro femminile e giovanile, nonché il sostegno alla natalità, siano coinvolte le associazioni di categoria, per promuovere azioni di informazione sull'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso agli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese.
L'articolo 8 contiene norme per la valorizzazione delle potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e della piattaforma telematica « Incentivi.gov.it», demandando al Ministero delle imprese e del made in Italy la possibilità di una loro implementazione. Talune semplificazioni riguardano l' obbligo in capo alle imprese di pubblicazione delle erogazioni pubbliche a loro favore. Si prevede che si debba dare indicazione in G.U. di avvisi sintetici sui provvedimenti generali di aiuto adottati e sulle loro modifiche.

Inoltre, viene promossa la stipula di protocolli per il rilascio accelerato delle certificazioni attestanti i requisiti (anche fiscali) per l'accesso agli incentivi e di protocolli operativi per l'accelerazione, in via sperimentale, delle procedure di rilascio del documento unico di regolarità contributiva - DURC e della documentazione antimafia.

L' articolo 9 autorizza la spesa di 500.000 euro per il 2023 e un milione per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per lo studio, il monitoraggio e la valutazione funzionali all' attuazione delle deleghe previste dalla legge in commento, segnatamente per quanto concerne le valutazioni relative all'impatto delle principali misure di incentivazione oggetto di ricognizione e revisione, nonché per la valorizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica " incentivi.gov.it".
L' articolo 7 abroga l'articolo 27, comma 3 della legge sulla concorrenza 2021 ( L. n. 118/2022), il quale indica in dieci mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, il termine per l'adozione, da parte del Governo, di almeno uno dei decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, nonché eliminare gli adempimenti non necessari. Rimane fermo al 27 agosto 2024 il termine ultimo per l'adozione di tutti i decreti legislativi di attuazione della delega. Si ricorda che la riforma concorre all'attuazione del PNRR.
L' articolo 10, infine, prevede che le disposizioni della legge in esame e dei decreti di attuazione si applichino nelle regoini a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
ultimo aggiornamento: 12 ottobre 2023
 
temi di Sviluppo economico e politiche energetiche