provvedimento 6 febbraio 2023
Studi - Attività produttive D.L. 187/2022: Misure urgenti a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici

Il 3 febbraio 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 1 febbraio 2023, n. 10, di conversione del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187.

Il decreto legge, modificato nel corso dell'iter parlamentare di conversione, reca misure volte a:

  • garantire la continuità produttiva delle imprese operanti nel settore della raffinazionale di idrocarburi che gestiscono attività di rilevanza strategica per l'interesse nazionale (art. 1);
  • sostenere, ove valutato opportuno, anche mediante ricapitalizzazione, le imprese destinatarie di misure in applicazione della disciplina sui poteri speciali (cd "Golden power") di cui al D.L. n. 21/2021 (art. 2);
  • definire gli standard tecnici per la posa dei cavi in fibra ottica, per garantire servizi in banda larga e ultralarga di qualità (art. 2-bis).

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Per i profili di carattere finanziario si rinvia al dossier di Verifica delle quantificazioni del Servizio Bilancio dello Stato.

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Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici, è stato approvato, con modifiche, in prima lettura al Senato, il 18 gennaio 2023 (AS. 391). La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione (A.C. 785) in data 30 gennaio 2023.
La legge di conversione, L. 1 febbraio 2023, n. 10 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2023.


ultimo aggiornamento: 26 gennaio 2023

Il decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1 febbraio 2023, n. 10, reca misure volte a:

- garantire la continuità produttiva delle imprese operanti nel settore della raffinazionale di idrocarburi che gestiscono attività di rilevanza strategica per l'interesse nazionale (art. 1): le imprese operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi, che gestiscono attività di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, sono tenute a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità produttiva. Fino al 31 dicembre 2023, qualora le medesime imprese manifestino rischi di continuità produttiva, devono darne tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini dell'attivazione delle misure di sostegno e tutela previste dalla legge. Nel caso in cui il rischio per la continuità produttiva sia imminente, l'impresa interessata può chiedere di essere ammessa alla procedura di amministrazione temporanea, disposta con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori 12 mesi. L'amministrazione temporanea prevede la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo e la nomina di un commissario che subentra nella gestione, per la quale può avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operanti nei medesimi settori. In caso di grave ed imminente pericolo di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza nell'approvvigionamento energetico, l'amministrazione temporanea può essere disposta indipendentemente dall'istanza di parte.

- sostenere la capitalizzazione delle imprese in relazione alle quali sono stati esercitati i poteri speciali (art. 2): si prevede che, previa valutazione del Ministero delle imprese e del made in Italy, alle imprese destinatarie delle misure previste dalla disciplina sui poteri speciali (cd "golden power") del Governo di cui al D.L. n. 21/2012, su loro istanza, possa essere riconosciuto l'accesso prioritario ad alcune misure di sostegno, anche alla capitalizzazione. L'applicazione dell norma può consentire l'accesso prioritario:

  1. al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa di cui all'articolo 43 del D.L. n. 34/2020;
  2. agli interventi erogati dal Patrimonio Rilancio gestito da Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell'articolo 27 del D.L. n. 34/2020;
  3. ai contratti di sviluppo (su istanza da presentare nei due anni successivi all'esercizio dei poteri speciali);
  4. agli accordi per l'innovazione (su istanza da presentare nei due anni successivi all'esercizio dei poteri speciali).

La norma rinvia ad un decreto attuativo del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri generali per l'effettuazione delle valutazioni ai fini del riconoscimento dell'accesso prioritario agli interventi sopra elencati.

- definire gli standard tecnici per la posa dei cavi in fibra ottica (art. 2-bis): la norma, introdotta in sede di conversione, prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), sentito il parere del Ministero delle imprese e del made in Italy, individui gli standard tecnici dei cavi in fibra ottica che devono essere rispettati dagli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete.

Per un approfondimento dei contenuti del decreto-legge si rinvia al relativo dossier predisposto per l'esame del provvedimento alla Camera (A.C. 785), ove è stato approvato in via definitiva.

ultimo aggiornamento: 26 gennaio 2023
 
temi di Sviluppo economico e politiche energetiche