provvedimento 13 novembre 2023
Studi - Attività produttive D.L. 131/2023 - Interventi in materia di energia, tutela del potere di acquisto e del risparmio

Il 15 novembre 2023 la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del D.L. n. 131/2023. E' seguita, il successivo 21 novembre 2023, l'approvazione definitiva da parte del Senato. Il decreto-legge prevede misure per il contenimento dei costi energetici nel IV trimestre, differisce al 31 maggio 2024 il termine entro cui l'Arera presenterà la relazione di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse stanziate per il contenimento dei prezzi di energia e gas nel 2023 ed aggiorna la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese elettrivore. Con un emendamento approvato in sede referente, si consente ai comuni l'accesso a servizi informativi prestati da Acquirente Unico. Il decreto-legge dispone poi interventi a tutela del potere d'acquisto delle famiglie, integrando le risorse destinate alla social card per consentire l'acquisto di carburante o di abbonamenti al TPL, nonché rifinanziando il fondo bonus trasporti e il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore. Il decreto-legge concede poi la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso ai contribuenti che hanno commesso violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 e reca misure in materia finanziaria, con riguardo alle imprese di assicurazione. Reca poi una norma di interpretazione autentica in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Infine, prevede misure in materia di finanza pubblica per potenziare le attività di analisi e valutazione della spesa di competenza della Ragioneria generale dello Stato, esentare da taluni vincoli di bilancio SIMEST e SACE e riammettere alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili determinati interventi finanziari nell'ambito del PNRR e del PNC.

Per un approfondimento sui contenuti del decreto-legge, si rinvia al dossier a cura dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Per i profili di carattere finanziario si rinvia al dossier a cura del Servizo Bilancio dello Stato.

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Il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio è stato presentato alla Camera dei deputati il 29 settembre 2023.

Le Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive, in sede referente, hanno concluso l'esame con l'approvazione di alcune modifiche al testo il 9 novembre 2023. L'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato in prima lettura la conversione in legge del decreto il 15 novembre 2023. Il 21 novembre è seguita l'approvazione definitiva da parte del Senato.

ultimo aggiornamento: 11 ottobre 2023

Il disegno di legge consta di un articolo, che dispone la conversione in legge del decreto legge n. 131/2023, mentre quest'ultimo si compone di quattro capi e otto articoli.

Misure in materia di energia e a sostegno del potere d'acquisto delle famiglie

Il Capo I reca misure in materia di energia e interventi per sostenere il potere di acquisto delle famiglie (articoli 1-3).

Alcune misure, previste all'articolo 1, sono volte al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi del gas e dell'energia elettrica e riguardano:

  • il bonus sociale riconosciuto ai clienti domestici economicamente svantaggiati sulle tariffe di fornitura dell'energia elettrica e del gas e il bonus riconosciuto ai clienti domestici in gravi condizioni di salute per la fornitura di energia elettrica.
    Il decreto legge dispone la cessazione, nel IV trimestre 2023, del meccanismo straordinario di protezione avviato sin dal IV trimestre 2021 e attuato da ARERA tramite l'applicazione ai bonus "base" di compensazioni complementari integrative (CCI) . 
    Il decreto legge, in dettaglio, prevede che l'ARERA provveda ad aggiornare i valori delle compensazioni applicabili nel IV trimestre 2023 in modo tale che, per ciascuna tipologia di cliente disagiato, i livelli obiettivo di riduzione della spesa attesa sia quello previsto in via ordinaria dalla disciplina vigente (D.M. 29 dicembre 2016 per l'energia elettrica e articolo 3, comma 9, del D.L. n 185/2008 (L. n. 2/2009) per il gas) (comma 1).
    Contestualmente al predetto intervento di "normalizzazione", si istituisce un contributo straordinario per il IV trimestre 2023 per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il bonus sociale. Questo contributo opera in luogo del contributo straordinario, già previsto dall'art. 3 del D.L. n. 34/2023, il quale era invece concepito a favore dei clienti domestici diversi da quelli titolari di bonus sociale, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, nel caso in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso avesse superato la soglia di 45 euro/MWh. Tale contributo viene soppresso e parte delle relative risorse impiegate per la compensazione dell'onere di cui alla misura qui introdotta (commi 8 e 9);
  • l'annullamento, anche per il IV trimestre 2023, degli oneri generali per il settore del gas, a valere su risorse già disponibili a legislazione vigente (commi 3 e 4);
  • la riduzione, anche per il IV trimestre 2023, dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) sulle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. La riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA è prevista anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. Gli oneri di tali interventi sono coperti anch'essi con le risorse della soppressa misura di cui all'articolo 3 del D.L. n. 34/2023 (commi 5-7).

Il decreto legge proroga inoltre al 31 maggio 2024 il termine di predisposizione, da parte di ARERA, della Relazione di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse stanziate per il contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale relativa all'anno 2023 (art. 1, comma 2).

L'articolo 1-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, integra la disciplina inerente il monitoraggio delle configurazioni di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, consentendo ai Comuni, per le finalità di pianificazione energetica a livello locale, di richiedere ad Acquirente Unico S.p.A. la prestazione di servizi informativi sulla base del Sistema informativo integrato, gestito dallo stesso Acquirente Unico.

Sempre in materia di energia, all'articolo 3, viene adeguata alla nuova disciplina europea sugli aiuti di stato in materia di ambiente ed energia la regolamentazione delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. imprese elettrivore). I soggetti che possono accedere a tali agevolazioni sono individuati nelle imprese con un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh operanti nei settori a rischio o ad alto rischio rilocalizzazione. È prevista una disciplina transitoria, con il riconoscimento di agevolazioni tariffarie decrescenti nel tempo, a favore delle imprese operanti in altri settori, ma beneficiarie delle agevolazioni riconosciute dal previgente regime di aiuti. Le agevolazioni alle imprese energivore sono riconosciute in forma di esenzione parziale dal pagamento della componente degli oneri generali del sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili; dette agevolazioni sono riconosciute in misura maggiore alle imprese che coprano almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio. Le imprese beneficiarie devono eseguire una diagnosi energetica e adottare ulteriori misure per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Sono escluse dall'agevolazione le imprese in stato di difficoltà, coerentemente con quanto prevede la disciplina europea degli aiuti.

L'ENEA ha il compito di effettuare i pertinenti controlli, in collaborazione con il GSE e l'ISPRA. Successivi provvedimenti dell'ARERA e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica definiranno le modalità attuative della riforma. Si affida alla CSEA, la cui pianta organica viene contestualmente incrementata di cinque unità, il compito di trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), all'ARERA e alle Camere una relazione sull'andamento del regime di agevolazioni e di provvedere agli adempimenti relativi al registro nazionale degli aiuti di Stato. Per la valutazione ex post della misura è demandata al MASE l'individuazione di un esperto indipendente. L'efficacia delle disposizioni dell'articolo è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Nell'ambito degli interventi per garantire il potere d'acquisto delle famiglie, il provvedimento, all'articolo 2:

  • destina  ulteriori 100 milioni di euro a favore dei titolari di social card (di cui all'art. 1, commi 450 a 451-bis, L. n. 197/2022) così da consentirne l'utilizzo per l'acquisto di carburante o, in alternativa, di abbonamenti per i mezzi di trasporto. Le modalità attuative sono demandate ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste. Agli oneri della misura si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di contabilità speciale del Fondo indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, che annualmente possono essere riversate all'entrata per essere destinate a interventi previsti a legislazione vigente (commi 1-3);
  • incrementa di 12 milioni di euro per il 2023, il fondo bonus trasporti (comma 4);
  • incrementa di 7,4 milioni di euro per il 2023, del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'accesso alla formazione superiore. IAgli oneri conseguenti all'incremento degli anzidetti fondi si provveda a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (commi 5 e 6).

Misure in materia fiscale

Il Capo II, composto dal solo articolo 4, reca misure in materia di versamenti fiscali. In particolare, l'articolo 4 concede, al comma 1, la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso ai contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023. Il comma 2 precisa che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria.

Misure a tutela del rispamio e della continuità aziendale e in materia di finanza pubblica

Il Capo III reca misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale, nonché per il potenziamento delle attività di valutazione della spesa pubblica (artt. 5-7).

Segnatamente, l'articolo 5 consente alle imprese di assicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali, nel caso in cui acquisiscano un compendio aziendale da parte di un'altra impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa, di rilevare inizialmente in bilancio gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico, anziché al prezzo di cessione. Tale rilevazione contabile rileva anche ai fini dell'IRES e dell'IRAP. Gli atti relativi a dette cessioni sono sottoposti a imposta di registro e ipocatastali in misura fissa. Le norme consentono inoltre al cessionario di valutare, nell'esercizio in corso al 30 settembre 2023 e nel successivo, i predetti attivi finanziari, se non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, in luogo del minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Sono previste disposizioni di analogo tenore – tranne che per alcuni effetti fiscali – anche nei confronti delle imprese assicurative che acquistano, entro il 30 marzo 2025, compendi aziendali dalle predette imprese cessionarie. L'articolo in esame infine interviene sulla norma che consente, ai soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, al fine di modificarne le modalità applicative per le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

L'articolo 6 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 270/1999 sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, in modo da comprendere espressamente, tra le operazioni che non comportano l'applicazione dell'articolo 2112 cc., che dispone la prosecuzione con il cessionario dei relativi rapporti di lavoro in essere in caso di trasferimento d'azienda, le cessioni effettuate in esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, qualora siano svolte sulla base di decisioni della Commissione UE che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario.

L'articolo 7 prevede misure in materia di finanza pubblica. In particolare:

  • estende la facoltà concessa al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di potersi avvalere di personale in posizione di comando per lo svolgimento delle attività di analisi e valutazione della spesa assegnate al Dipartimento (comma 1);
  • esclude l'applicazione a SIMEST S.p.A. e a SACE S.p.A. dei vincoli e degli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica, previsti dalla normativa vigente nei confronti dei soggetti inclusi dall'ISTAT nel conto economico delle Pubbliche amministrazioni (comma 2);
  • stabilisce  procedure per consentire a determinati interventi finanziati nell'ambito del PNRR e del PNC di essere riammessi a beneficiare delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, costituito per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione. In particolare, si assicura agli interventi a titolarità del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del merito che hanno aderito ad accordi quadro Invitalia una quota aggiuntiva del citato Fondo pari al 10 per cento del contributo assegnato per ciascun intervento. All'attuazione di quanto previsto si provvede nel limite delle risorse a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili (commi 3-5).

L'articolo 7-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Disposizioni finali

Il Capo IV, costituito dal solo articolo 8, reca le disposizioni finali, prevedendo l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ultimo aggiornamento: 11 ottobre 2023
 
temi di Sviluppo economico e politiche energetiche