L'Assemblea della Camera dei Deputati ha approvato il 28 ottobre 2025 il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 127 del 2015 recante "misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026" (A.C.2662)
Il provvedimento è stato approvato in seconda lettura, dopo l'approvazione con modificazioni da parte del Senato della Repubblica in data 15 ottobre 2025.
Il provvedimento, per come modificato dal Senato e approvato dalla Camera, è composto da 10 articoli.
L'articolo 1 reca misure urgenti in materia di esami di Stato ed esami integrativi del secondo ciclo di istruzione.
In particolare, al comma 1, dispone che l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione venga rinominato "esame di maturità" e che sia considerato quale strumento di verifica con funzione anche orientativa; stabilisce inoltre che esso debba tenere conto anche delle esperienze di scuola-lavoro, delle competenze digitali e della partecipazione ai percorsi opzionali, nonché delle competenze maturate nell'educazione civica; ridefinisce poi la composizione delle commissioni di esame e stabilisce l'obbligo di svolgere tutte le prove per la validità dell'esame; regola l'individuazione annuale delle quattro discipline oggetto del colloquio, nonché le modalità di questo e i criteri di valutazione; prevede la possibilità di attribuire fino a tre punti integrativi al punteggio e rimanda ad un decreto ministeriale l'aggiornamento dei modelli del diploma e del curriculum.
Il comma 2 stabilisce, con norma di coordinamento, che ogni riferimento all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione è da intendersi fatto all'esame di maturità.
Il comma 3 prevede che nel primo biennio della scuola secondaria gli studenti possano cambiare indirizzo entro il 31 gennaio senza esame integrativo, con l'obbligo per la nuova scuola di predisporre attività didattiche di sostegno. Dal terzo anno, invece, si prevede che il passaggio ad un altro percorso sia subordinato al superamento di un esame integrativo.
Il comma 4 prescrive che agli studenti vengano restituiti i risultati conseguiti nelle prove a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI.
l comma 5 introduce la previsione che l'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale assegnato agli studenti che abbiano ottenuto una valutazione nel comportamento pari a sei decimi sia discusso dallo studente in sede di accertamento del recupero delle carenze formative.
Il comma 6 rinomina i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) in "formazione scuola-lavoro".
Il comma 7, come modificato nel corso dell'esame al Senato, dispone l'incremento di 3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 dell'autorizzazione di spesa destinata anche alla formazione specifica dei docenti aventi titolo alla nomina di membro delle commissioni degli esami di maturità.
Il comma 8 stabilisce che, dall'anno scolastico 2026/2027, costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità l'aver partecipato alla formazione specifica prevista dal comma precedente.
L'articolo 2 include in via ordinaria i percorsi della filiera tecnologico-professionale nell'offerta formativa del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. L'attivazione dei percorsi avviene su richiesta del dirigente scolastico al ricorrere delle condizioni previste.
L'articolo 2-bis, introdotto durante l'esame al Senato, include i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali che hanno attivato un percorso con specifico orientamento al made in Italy, le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con un'offerta formativa che valorizza la conoscenza e la diffusione delle produzioni connesse ai settori di eccellenza del made in Italy, nonché gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) afferenti alle aree tecnologiche riconducibili al sistema produttivo del made in Italy nell'ambito, sinora limitato ai soli Licei del made in Italy, delle istituzioni scolastiche e formative beneficiarie dell'attività svolta dalla Fondazione "Imprese e competenze per il made in Italy".
L'articolo 3, ai commi da 1 a 3, destina alla contrattazione collettiva nazionale del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola relativa al triennio 2022-2024, per il rinnovo del CCNL scuola 2022-2024, alcune risorse derivanti da precedenti stanziamenti. In particolare, il comma 1 destina a tale finalità, a partire dall'anno scolastico 2026/2027, le risorse calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 e già destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025 e 2026. Il comma 2 destina al medesmo fine risorse del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico pari a euro 40.937.244 per l'anno 2025 e ad euro 57.854.488 per l'anno 2026. Il comma 3 destina, ancora al fine sopracitato, risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa pari a euro 67.746.059,48 per l'anno 2022 e a euro 13.675.519,67 per l'anno 2023.
Il comma 4 incrementa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029 l'autorizzazione di spesa relativa all'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola per estenderla, come afferma la relazione tecnica, anche ai docenti e al personale ATA con contratto a tempo determinato sino al 30 giugno.
Il comma 5 incrementa di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2030 il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
Il comma 5-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, estende ai docenti con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche e al personale educativo la platea dei destinatari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (c.d. Carta del docente) e interviene sulla lista dei beni acquistabili con tale carta, ponendo dei limiti di cadenza temporale all'acquisto di hardware e software e inserendo tra i beni acquistabili anche i servizi di trasporto di persone; prevede inoltre che il decreto ministeriale che determina annualmente l'importo della Carta debba essere adottato entro il 30 gennaio di ogni anno e tenendo conto.
L'articolo 4, ampiamente integrato durante l'esame al Senato, reca proroghe in materia di istruzione.
Più in particolare, il comma 1 proroga anche per gli anni 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 la possibilità attribuita al Ministero dell'istruzione e del merito di disciplinare con una o più ordinanze la formazione delle graduatorie provinciali (GPS) e il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo. Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame Senato, prevede che anche le procedure per la conferma delle supplenze assegnate al docente di sostegno su richiesta delle famiglie sia regolata, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, con ordinanza ministeriale (per l'anno scolastico 2025/2026, la procedura è stata disciplinata con il decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025).
Il comma 1-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità può essere conseguita con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'INDIRE fino al 31 dicembre 2026 (e non più invece fino al 31 dicembre 2025). Esso stabilisce inoltre che possono partecipare ai predetti percorsi coloro che abbiano svolto un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti (in luogo dei cinque attualmente previsti). È altresì estesa a coloro che abbiano conseguito alla data del 24 aprile 2025, e non più, come oggi previsto, alla data del 1° giugno 2024, un titolo attestante il superamento di un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità presso un'università estera e abbiano pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, la possibilità di iscriversi ai percorsi di formazione attivati dall'INDIRE o dalle università se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno. Il comma 1-quater, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone che all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Il comma 1-quinquies, introdotto al Senato, reca disposizioni in materia di immissione in ruolo dei docenti di sostegno e in particolare prevede che le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per tale tipologia di posto siano utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze fino al 31 dicembre 2026 e, quindi, anche per le immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2026/2027. A decorrere da tale anno, tuttavia, tale utilizzo sarà possibile non solo previo esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente svolti annualmente con la nuova procedura semplificata prevista, in via ordinaria, per effetto dell'attuazione della riforma PNRR, ma anche previo esaurimento degli elenchi regionali istituiti dalla recente novella di cui al decreto-legge n. 45 del 2025, in cui sono inseriti i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020.
Il comma 1-sexies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, posticipa dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine oltre il quale saranno richiesti i nuovi requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici.
L'articolo 5 reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza dei servizi di trasporto per uscite didattiche e viaggi di istruzione. In particolare, include le procedure di affidamento del servizio di trasporto scolastico connesso a uscite didattiche e viaggi di istruzione tra le ipotesi in cui le stazioni appaltanti sono vincolate all'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La norma stabilisce inoltre che a tali contratti si applicano le disposizioni concernenti i contratti ad alta intensità di manodopera, per i quali, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.
L'articolo 6 reca misure in materia di edilizia scolastica.
In particolare, il comma 1, prevede che le eventuali risorse residue non impiegate per il pagamento all'INAIL dei canoni di locazione per le scuole innovative realizzate da tale istituto, possano essere utilizzate per la corresponsione dei canoni per l'affitto di immobili o per il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico anche nell'ambito degli interventi PNRR a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito diversi dall'Investimento 1.1 della M2C3, ed anche per sostenere eventuali spese di trasporto per gli studenti e gli arredi didattici per rendere fruibili e funzionanti gli edifici da parte degli enti locali attuatori dei medesimi interventi.
Il comma 1-bis, introdotto durante l'esame al Senato, al fine di consentire la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici, incrementa la dotazione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036 con l'indicazione delle relative coperture finanziare.
L'articolo 7, al comma 1, proroga l'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro - già prevista a legislazione vigente per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 - anche per l'anno 2026, per consentire alla Scuola europea di Brindisi la stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto in relazione al curricolo previsto per le scuole europee dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo. Il comma 2 reca la clausola di copertura degli oneri finanziari.
L'articolo 7-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, al comma 1 autorizza, per l'anno 2026, la spesa di 3.000.000 di euro al fine di proseguire le azioni di contrasto alla dispersione scolastica, a beneficio delle istituzioni scolastiche ricomprese nel piano «Agenda Sud», già a suo tempo individuate con apposito decreto del Ministro dell'istruzione e del merito come destinatarie di ulteriori risorse per interventi di contrasto alla dispersione scolastica mediante il potenziamento delle competenze di base. Il comma 2 reca la clausola di copertura degli oneri.
L'articolo 8 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.