Il decreto-legge (A.C. 2460), avente ad oggetto "disposizioni urgenti in materia fiscale", è composto da 21 articoli che, a seguito delle modifiche ed integrazioni intervenute nel corso dell'esame in Commissione, dispongono quanto segue:
- modifiche alle disposizioni del TUIR (articolo 1, commi 1, 2 e 3) volte a: circoscrivere l'obbligo di tracciabilità delle spese per trasferte dei lavoratori dipendenti e autonomi (ai fini IRPEF, IRES ed IRAP) ai pagamenti effettuati nel territorio dello Stato italiano; ricomprendere tra i redditi di capitale gli interessi ed altri proventi finanziari percepiti nell'esercizio di attività professionali e tra i redditi diversi le plusvalenze (minusvalenze) derivanti dalla cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività professionale; stabilire che le operazioni straordinarie concernenti l'esercizio associato di attività professionali e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute non costituiscono fattispecie rilevante in termini di abuso del diritto;
- introduzione di un'interpretazione autentica che qualifica come reddito diverso imponibile, ai fini IRPEF, ai sensi della lettera h) del comma 1, dell'articolo 67 del TUIR, il corrispettivo derivante dalla concessione o costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, nel solo caso in cui il soggetto disponente mantenga un diritto reale sul bene stesso. Qualora il disponente si spogli integralmente di ogni diritto reale sul bene e ove ricorrano determinati requisiti temporali, invece, tale reddito è tassato come plusvalenza, ai sensi delle lettere b) e b-bis) del comma 1, dell'articolo 67 del TUIR (articolo 1, comma 1-bis, introdotto in sede referente);
- delimitazione del regime dell'addizionale IRPEF sui compensi variabili ai soli dirigenti di intermediari finanziari o di società di partecipazione finanziaria, a partire dall'anno di imposta 2025 (articolo 1-bis, introdotto in sede referente);
- introduzione di modifiche alla disciplina sulla riportabilità delle perdite fiscali per i soggetti passivi IRES (articolo 2); nello specifico: la disciplina si estende ai conferimenti di azienda; si semplifica il criterio di determinazione del limite del patrimonio netto entro il quale è possibile compensare le perdite fiscali (in presenza di una relazione di stima giurata, il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite è ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori) applicabile nei seguenti casi: (a) trasferimento del pacchetto di maggioranza delle partecipazioni fuori dal perimetro di gruppo o modifica dell'attività principale e (b) operazioni di fusione e scissione societaria, nonché di conferimento di azienda effettuate fuori dal perimetro di gruppo;
- esclusione delle diminuzioni di occupati delle società collegate dalla determinazione dell'incremento occupazionale, necessario ai fini dell'incentivo fiscale della maggiorazione, ai fini IRES ed IRPEF, del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni (articolo 3);
- introduzione di una serie di modifiche all'articolo 167 del TUIR riguardante le disposizioni in materia di imprese estere controllate – "CFC" con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 29 dicembre 2023 (articolo 4): modifica al criterio in base al quale l'eventuale imposta minima nazionale equivalente deve essere presa in considerazione al fine del calcolo della tassazione effettiva; ridefinisce il meccanismo opzionale di determinazione della tassazione effettiva; corregge il riferimento legislativo alla tipologia di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle CFC; consente la detrazione, in capo al socio, dell'eventuale imposta minima nazionale equivalente pagata nel Paese estero e attribuita alla società estera controllata sulla base del criterio di ripartizione;
- definizione dei termini di presentazione, da parte del contribuente, della documentazione idonea a dimostrare il rispetto delle norme concernenti il disallineamento da ibridi, quale documentazione richiesta per la disapplicazione delle sanzioni in caso di contestazione in tale materia (articolo 5). Con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in corso al 29 dicembre 2023 deve essere predisposta, con data certa, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2024;
- previsione di una proroga al 15 settembre 2025, soltanto per l'anno in corso, del termine per l'approvazione del prospetto delle aliquote dell'imposta municipale propria – "IMU" e riconoscimento della validità di alcune delibere di approvazione adottate tardivamente secondo la disciplina ordinaria (articolo 6);
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definizione delle modalità con cui i comuni determinano e rendono pubblici i corrispettivi medi delle attività sportive svolte in modo concorrenziale nell'ambito territoriale di riferimento, ai fini del rispetto delle condizioni per l'esenzione dal pagamento dell'IMU per gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali per lo svolgimento delle dette attività con modalità, anch'esse, esclusivamente non commerciali. Infine, detta una disciplina transitoria nelle more della definizione dei corrispettivi medi (articolo 6-bis, inserito in sede referente);
- estensione al biodiesel utilizzato tal quale delle agevolazioni fiscali in materia di accise, prevedendo che il programma pluriennale sia esente da notifica preventiva in materia di aiuti di stato e demandando a un decreto ministeriale il compito di definire le modalità di fornitura all'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle risultanze delle verifiche sul rispetto dei criteri di sostenibilità (articolo 7);
- entrata in vigore dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 delle disposizioni sul regime fiscale degli enti del Terzo settore (articolo 8);
- estensione dell'applicazione dell'inversione contabile agli appalti per il trasporto merci, indipendentemente dalle caratteristiche contrattuali della prevalenza di manodopera e dell'utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente e, in conseguenza delle modifiche intervenute in sede referente, si consente di applicare tale meccanismo anche alle agenzie per il lavoro (articolo 9). Inoltre, introduce una disposizione di coordinamento e chiarisce che l'opzione affinché il pagamento dell'IVA sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, possa essere facoltativamente esercitata, bilateralmente, anche da tutti i soggetti presenti nella catena dei subappalti;
- previsione che il meccanismo speciale di versamento dell'IVA c.d. "split payment" non si applichi più alle operazioni nei confronti delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, identificate agli effetti IVA, a decorrere dal 1° luglio 2025; in base alla modifica intervenuta in sede referente, sono tuttavia fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale provvedimento (articolo 10);
- anticipazione dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di produzione di alcole etilico da processi di dealcolazione, introdotte dal decreto legislativo n. 43 del 2025, di riforma delle accise (articolo 11);
- previsione di considerare tempestive le dichiarazioni delle imposte sui redditi e IRAP presentate entro l'8 novembre 2024, specificando - a seguito delle modifiche intervenute in sede referente - che tale previsione rileva ai fini del concordato preventivo biennale (articolo 12);
- introduzione di un'interpretazione autentica in materia di definizione agevolata (articolo 12-bis, inserito in sede referente): ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti ricompresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute; l'estinzione del giudizio è dichiarata d'ufficio dal giudice a seguito della presentazione della relativa documentazione e comporta l'inefficacia delle eventuali sentenze di merito o altri provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato;
- estensione del regime di ravvedimento, con versamento dell'imposta sostitutiva, ai soggetti ISA che aderiscono, entro i termini di legge, al concordato preventivo biennale per il biennio di imposta 2025 e 2026, con indicazione del metodo di determinazione della base imponibile e delle aliquote delle imposte sostitutive (ridotte del 30 per cento, in conseguenza del COVID-19, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021); si consente anche ai soggetti che presentano determinati requisiti, negli anni tra il 2019 e il 2023, di poter usufruire del ravvedimento speciale; si individua un ammontare minimo dell'imposta (pari 1.000 euro) le modalità di versamento, alcune fattispecie specifiche di decadenza dal beneficio, il periodo di imposta per i soggetti non solari e stabilisce delle proroghe per i termini di decadenza dell'accertamento; infine si demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione dei termini e delle modalità di comunicazione delle opzioni (articolo 12-ter, inserito in sede referente);
- posticipazione dal 30 giugno al 21 luglio 2025 del termine di effettuazione dei versamenti inerenti alle dichiarazioni dei redditi (IRFEF e IRES), dell'IRAP e dell'IVA da parte dei contribuenti soggetti agli ISA e di altri soggetti (es. soggetti forfetari). Di conseguenza, per l'anno 2025 i suddetti versamenti possono essere effettuati nei 30 giorni successivi alla data del 21 luglio 2025 con applicazione della maggiorazione, a titolo di interesse corrispettivo, dello 0,40 per cento (articolo 13);
- introduzione dell'obbligo a motivare nell'atto di autorizzazione e nel processo verbale le circostanze e le condizioni che giustificano un accesso ai fini di verifica fiscale agevolata (articolo 13-bis, inserito in sede referente);
- entrata in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 della disciplina concernente l'esenzione fiscale per le somme destinate alle riserve per lo svolgimento delle attività statutarie delle imprese sociali (articolo 14);
- disposizioni di copertura finanziaria (articolo 15) ed entrata in vigore (articolo 16).
ultimo aggiornamento: 16 luglio 2025