L'Accordo sottoscritto da Governo e Regione Sardegna in data 5 dicembre 2025 e recepito dalla legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025, art. 1, commi da 652 a 656), interviene nelle seguenti materie:
Il comma 653 della legge di bilancio 2026 riguarda la quantificazione delle compensazioni delle misure agevolative di natura tributaria operate a valere sul capitolo 1200 del bilancio dello Stato, in cui sono iscritte entrate diverse concernenti le imposte sul patrimonio e sul reddito, di cui la regione riceve una compartecipazione. La norma, in attuazione del punto 3 dell'accordo, stabilisce che i criteri da applicare a regime a decorrere dal 2027 per la suddetta quantificazione dovranno essere definiti da apposito tavolo tecnico entro il 31 luglio 2026.
In materia di personale della Regione e dei suoi enti strumentali, quanto concordato è stato recepito con la legge di bilancio 2026, commi 654-656.
Il comma 654, in applicazione del punto 5 dell'accordo, al fine di garantire i servizi essenziali di prevenzione e controllo del territorio, di prevenzione incendi e lotta attiva agli incendi boschivi e di protezione civile, autorizza la Regione Sardegna e l'Agenzia FoReSTAS (Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna), ad assumere unità di personale con contratto a tempo determinato, nel limite massimo di spesa di 32 milioni di euro per il triennio 2026-2028.
La norma specifica che le assunzioni devono essere in linea con il ‘Piano integrato di attività e organizzazione' dell'ente adottato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge n. 80 del 2021 (convertito con legge n. n. 113 del 2021) e deve essere comunque rispettato l'equilibrio di bilancio pluriennale. Le spese per le suddette assunzioni, non rilevano, invece, ai fini dei limiti di spesa complessiva per il personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, e dei limiti di spesa per le forme di lavoro flessibile stabiliti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010. Al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2025, delle risorse per la retribuzione accessoria, inoltre, la norma aumenta il limite di spesa riferito al trattamento accessorio del personale stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 (e fissato nel corrispondente importo speso dall'amministrazione per il 2016). La regione è autorizzata ad aumentare il suddetto limite dell'importo pari alla quota di risorse utilizzata per le assunzioni a tempo determinato.
Il comma 655, in applicazione del punto 6 dell'accordo, stabilisce che per il triennio 2026-2028, le assunzioni di personale da parte della Regione possano essere effettuate sulla base della regola del turn over al 125 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente, e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. Anche in questo caso, la maggiore spesa per le assunzioni effettuate sulla base della turn over al 125 per cento, non rileva ai fini del limite di spesa per le assunzioni di personale, in riferimento alla programmazione triennale, stabilito dall'articolo 1, comma 557-quater della legge n. 296 del 2006.
Il comma 656, in applicazione del punto 7 dell'accordo, impegna la regione Sardegna ad adottare, con legge, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa del personale per tutto il sistema dell'Amministrazione pubblica della Sardegna. Le misure dovranno essere improntate al principio della sostenibilità finanziaria, secondo i criteri indicati per le regioni a statuto ordinario e i comuni, dall'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, nonché assicurare il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ai sensi di quanto stabilito per tutte le amministrazioni pubbliche dalla legge di bilancio 2025 (comma 785).
Con il precedente accordo, sottoscritto da Governo e Regione Sardegna il 20 ottobre 2024 e recepito dalla legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024, art. 1, commi 713-715), è stato disciplinato il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla regione e determinato l'importo da restituire allo Stato, a titolo di risorse ricevute in eccesso per l'emergenza sanitaria.
Quanto alla restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito causata connessa all'emergenza Covid-19 per il biennio 2020-2021, l'importo stabilito per la regione Sardegna, a seguito delle risultanze dei lavori del tavolo tecnico appositamente istituito (art. 111, D.L. 34 del 2020), è pari a 92.568.134 euro. La norma (comma 714) specifica che in caso di mancato versamento della somma stabilita a favore del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere il corrispondente importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.
Concorso alla finanza pubblica
La legge di bilancio 2025 (comma 715) stabilisce il concorso alla finanza pubblica dovuto dalla Regione Sardegna a decorrere dal 2026, nell'importo di 306,4 milioni di euro annui; viene perciò confermato l'importo stabilito dalla legge di bilancio 2022, in attuazione dell'accordo bilaterale con il Governo del 14 dicembre 2021, che determina il contributo dovuto a decorrere dall'anno 2022 in 306,4 milioni di euro annui. A riguardo le parti hanno inoltre concordato di aggiornare la quantificazione del concorso alla finanza pubblica, nonché i rapporti finanziari tra Stato e Regione, entro il 30 giugno 2032 per le annualità successive al 2032.
Come le altre regioni a statuto speciale la Regione Sardegna è, inoltre, tenuta all'ulteriore contributo alla finanza pubblica nell'ambito della nuova governance economica europea, stabilito per il complesso delle autonomie speciali dal comma 787 della legge di bilancio 2025 a decorrere dal 2025. La Regione Sardegna dovrà accantonare la somma di 27 milioni di euro per il 2025, 85 milioni per ciascun anno dal 2026 al 2028 e 134 milioni per il 2029 (comma 715). Le modalità di attuazione del contributo, riportate nel testo dell'accordo (punto 4), ricalcano quanto disciplinato in relazione a tutti gli enti territoriali dalle norme della legge di bilancio 2025 (commi 789-793). Si tratta in sostanza di accantonare le risorse stabilite in un fondo vincolato destinato al ripiano anticipato del disavanzo o, in caso di avanzo di amministrazione, destinato agli investimenti da utilizzare nell'esercizio successivo.
Compensazione degli svantaggi dovuti all'insularità
La legge di bilancio 2026 (comma 652), in attuazione dell'accordo del 5 dicembre 2025, attribuisce alla Regione Sardegna la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a titolo di compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità. Entro il 30 aprile 2026, inoltre, dovrà essere riavviato il tavolo tecnico-politico, previsto dal punto 10 dell'Accordo di finanza pubblica del 2019 per la quantificazione dei maggiori costi permanenti di parte corrente derivanti dalla condizione di insularità e la definizione delle relative misure compensative.
Si rammenta che, in attuazione dell'accordo del 14 dicembre 2021, la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021, art. 1, comma 544) attribuisce alla regione Sardegna, a decorrere dal 2022, la somma di 100 milioni di euro annui da destinare alla compensazione degli svantaggi strutturali legati alla condizione di insularità. Le risorse sono una quota di quelle già accantonate con la legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020, art. 1, comma 806), a decorrere dal 2021, per la revisione degli accordi con le autonomie speciali, in particolare con le regioni Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia Giulia.
Per l'anno 2021, a valere sulle medesime risorse accantonate con la legge di bilancio 2021 e con le stesse finalità alla regione Sardegna è stata attribuita la somma di 66,6 milioni di euro con l'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 146 del 2021 (convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215).
Quanto al tavolo tecnico-politico, si ricorda che l'accordo in materia di finanza pubblica tra lo Stato e la Regione Sardegna del 7 novembre 2019, ha stabilito la necessità di convocare un tavolo tecnico congiunto per la definizione dei costi degli svantaggi legati alla condizione di insularità e delle relative compensazioni, anche in ottemperanza ai principi dettati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2019, che, in sostanza, stabilisce l'obbligo per lo Stato di provvedere alla perequazione delle criticità insulari ed allo stanziamento di somme adeguate per farvi fronte[1]. La questione è stata poi affrontata nei successivi accordi del 14 dicembre 2021 e ripresa anche nell'accordo del 20 ottobre 2024, con il proposito di riconvocare il tavolo congiunto.
Entrate regionali
Con l'accordo del 7 novembre 2019, recepito con la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ai commi da 866 a 873, viene stabilito da un lato, il contributo alla finanza pubblica (di cui si è già detto) e dall'altro il trasferimento di risorse dallo Stato alla Regione per la definizione del contenzioso pregresso in materia di entrate tributarie, pari a 412 milioni di euro in cinque anni (comma 870); per spese di investimento in opere pubbliche pari a 1.428,8 milioni in 14 anni e per spese di investimento nel settore sanitario pari a 111 milioni di euro (comma 871). Agli enti di area vasta della regione, inoltre, è attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 (comma 872).
Il comma 870 della legge di bilancio 2020 attua quanto concordato in merito alla definizione del contenzioso pregresso in materia di entrate tributarie spettanti alla Regione. A titolo transattivo e a saldo e stralcio di ogni pretesa relativamente alle entrate tributarie pregresse, è attribuito alla Regione un trasferimento di complessivi 412 milioni di euro, da erogare come segue, in cinque anni:
L'accordo, e le norme di legge che lo recepiscono, chiudono quella che è stata definita la ‘vertenza entrate', ossia il mancato adeguamento delle entrate erariali della regione alle modifiche statutarie che hanno attribuito alla regione, a decorrere dal 2010, i nove decimi dell'IVA e i sette decimi di tutte le entrate erariali dirette o indirette (aliquote stabilite dall'articolo 8 dello statuto, L. cost. n. 3 del 1948). A conferma di ciò, la norma specifica che rimane invece aperta la questione della compensazione dei costi dell'insularità, affrontata, come visto, con il successivo accordo del dicembre 2021.
La legge n. 160 del 2019, a seguito dell'accordo del novembre 2021, provvede agli ulteriori trasferimenti descritti di seguito.
Il comma 871 attribuisce alla Regione un trasferimento di risorse aggiuntive per spese di investimento per complessivi 1.428,8 milioni di euro da destinare a spese di manutenzione straordinaria, restauro e conservazione, ristrutturazione e valorizzazione di strade, scuole, immobili pubblici, beni culturali e archeologici, strutture sanitarie, strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario, nonché per l'integrazione dei fondi statali destinati ad opere di prevenzione idrauliche ed idrogeologiche. La norma disciplina le modalità di erogazione delle quote annuali in un arco temporale di 14 anni.
Viene poi attribuito alla Regione un trasferimento di 111 milioni di euro per spese di investimento nel settore sanitario, a valere sulle risorse per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, previste dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 ed incrementate da ultimo dal comma 555 della legge di bilancio 2019 (legge n.145/2018). Le modalità di erogazione delle somme sono le stesse previste per il trasferimento destinato a spese di investimento in opere pubbliche (ossia una quota del 20 % ad inizio lavori e il saldo secondo la certificazione dello stato di avanzamento dei lavori).
Il comma 872 attribuisce alle province della regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari, un contributo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Il contributo sarà ripartito tra gli enti in modo tale da compensare il concorso alla finanza pubblica richiesto ai medesimi enti dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, comma 418).