L'accordo del 19 ottobre 2024 con la Regione siciliana, recepito in gran parte dalla legge di bilancio 2025 (commi 722-724), interviene nei seguenti ambiti:
Quanto deciso con l'accordo in merito alle minori entrate regionali conseguenti alla riforma fiscale, è stato recepito dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 155 del 2024. La norma attribuisce alla Regione siciliana un contributo pari a 74.418.720 euro per l'anno 2024; in relazione alle minori entrate conseguenti la revisione della disciplina dell'Irpef e delle detrazioni fiscali, attuata con gli articoli 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 216 del 2023.
In merito agli effetti finanziari sulle entrate della Regione per l'anno 2025 e successivi, conseguenti le misure fiscali contenute nella legge di bilancio 2025, con l'accordo viene stabilito che, in caso di perdita di gettito della Regione al fine di determinare i ristori le parti promuovono un'intesa, entro il 30 aprile 2025, secondo quanto stabilito dall'art. 23 della legge n. 111 del 2023 di delega al Governo per la riforma fiscale. La disposizione è stata recepita, in relazione a tutte le autonomie speciali (e senza indicazione di termini) dal comma 907 della legge di bilancio 2025.
Per quanto riguarda le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza sanitaria da Covid-19 per il biennio 2020-2021, la Regione siciliana è tenuta a versare al bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025, la somma di 451.363.715 euro. In caso di mancato versamento, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere il corrispondente importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione (comma 723).
Il concorso alla finanza pubblica richiesto alla Regione siciliana a decorrere dal 2026, è confermato nell'importo di 800,8 milioni di euro annui (legge n. 207 del 2024, comma 722, già stabilito, a decorrere dal 2022, dalla legge di bilancio 2022. In attuazione dell'accordo bilaterale con la Regione siciliana del 16 dicembre 2021. Con la legge n. 234 del 2021, comma 545, infatti, il contributo dovuto dalla regione viene rimodulato, appunto, in 800,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
Con l'accordo del 2024 le parti si impegnano inoltre a ridefinire, entro il 30 giugno 2032, il contributo complessivo alla finanza pubblica per le annualità successive al 2032.
In relazione alle modalità di attuazione dell'ulteriore contributo alla finanza pubblica nell'ambito della nuova governance economica europea (stabilito per il complesso delle autonomie speciali dal comma 787 della legge n. 207 del 2024), la Regione siciliana dovrà accantonare la somma di 60 milioni di euro per il 2025, 179 milioni per ciascun anno dal 2026 al 2028 e 288 milioni per il 2029 (comma 724). Le modalità di attuazione del contributo, riportate nel testo dell'accordo (punto 4), ricalcano la disciplina contenuta ricalcano la disciplina contenuta nella legge di bilancio 2025 (commi 789-793) e riferita al complesso degli enti territoriali ai quali è richiesto l'impegno illustrato.
L'accordo tra lo Stato e la Regione siciliana del 16 ottobre 2023 concerne il ripiano del disavanzo accertato nel 2018 e il concorso dello Stato all'onere assunto dalla regione con l'aumento della quota regionale di finanziamento della spesa sanitaria a completamento di quanto già stabilito con l'accordo del 16 dicembre 2022. Vengono inoltre stabilite le regole di turn over per le assunzioni di personale anche del comparto dirigenziale.
In relazione alla copertura del disavanzo, l'accordo interviene in quanto già stabilito sulle modalità di dilazione del ripiano, allo scopo di ridurne i tempi da 10 ad 8 anni; vengono inoltre ridefiniti gli impegni posti a carico della regione e la disciplina sanzionatoria.
Quanto concordato è stato recepito dall'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 145 del 2023 (convertito con modificazioni con legge 15 dicembre 2023, n. 191) che modifica a tal fine la disciplina dettata dalla legge di bilancio 2023.
Nello specifico il comma 841 della citata legge n. 197 del 2022 autorizza la Regione siciliana a ripianare in quote costanti, in otto anni a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022. È inserito, inoltre, un richiamo espresso ai principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilità intergenerazionale dettati dagli articoli 81 e 97 della Costituzione. Per le modalità con cui procedere al ripiano, compresi gli impegni che la Regione siciliana deve rispettare, la norma rinvia a quanto stabilito con l'accordo del 16 ottobre 2023.
Il comma 843 ribadisce che gli impegni assunti dalla Regione sono quelli stabiliti nell'accordo del 16 ottobre 2023 e stabilisce, in caso di non ottemperanza degli stessi, il venir meno della disciplina agevolata che consente la dilazione del ripiano del debito e l'applicazione del regime ordinario disciplinato dall'art. 42 dell'ordinamento contabile delle regioni, (decreto legislativo n. 118 del 2011) a decorrere dall'esercizio in cui è accertato il mancato rispetto degli impegni assunti.
Gli impegni assunti dalla regione con l'accordo, in riferimento al ripiano del disavanzo accertato al 2018, sono i seguenti:
1) incremento della quota di ripiano annuale di almeno 70 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2023 fino al completamento del ripiano del disavanzo, la quota annuale ricalcolata è applicata a ciascun esercizio del bilancio di previsione;
2) la regione approva il piano di rientro del disavanzo accertato con il rendiconto 2018, secondo quanto stabilito nell'accordo e seguendo i principi contabili dettati dal decreto legislativo n. 118 del 2011, in merito ai contenuti obbligatori che deve avere la deliberazione del piano di rientro (paragrafo 9.2.25, Allegato 4/2 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
3) non riduzione, rispetto all'ultimo rendiconto approvato, dei trasferimenti agli enti locali e delle spese per assegni e sussidi assistenziali, per ciascuno degli anni dal 2023 fino al completamento del ripiano del disavanzo;
La verifica dei suddetti impegni è effettuata direttamente sui dati di rendiconto trasmessi dalla regione alla BDAP (Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche) a partire dal rendiconto 2023; comunque è effettuata una verifica preliminare, entro il 30 giugno di ogni anno, nelle more dell'approvazione del rendiconto, sui dati di pre-consuntivo.
Un altro impegno assunto dalla regione concerne la riqualificazione della spesa e si innesta negli impegni già assunti dalla regione in relazione al ripiano del disavanzo accertato al 31 dicembre 2014. Secondo quanto disposto dalle leggi di bilancio del 2018 e del 2019 (legge n. 205 del 2017, art. 1, commi 779-782 e legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 886), a fronte della possibilità di ripianare il suddetto disavanzo in un massimo di venti anni, la Regione siciliana si è impegnata a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti dal 2019 al 2026.
Con l'accordo del 2023 la Regione si impegna anche per gli anni dal 2027 al 2030 ad incrementare gli investimenti in misura non inferiore al 2 per cento rispetto all'esercizio 2026. Quanto alla verifica dell'impegno, disciplinata anch'essa con l'accordo, viene comunque specificato che, in caso di mancata realizzazione dell'obiettivo di incremento per un solo esercizio, la Regione è tenuta, per l'esercizio successivo, ad incrementare di una ulteriore quota di pari entità, l'importo di 70 milioni di euro previsto ad incremento della quota di ripiano del disavanzo 2018.
In caso di mancata attuazione degli impegni sopra descritti, ovvero in caso di mancata trasmissione alla BDAP dei documenti di bilancio nei termini prestabiliti, viene meno il regime agevolato di ripiano del disavanzo 2018 disciplinato dalla legge di bilancio 2023 e trova applicazione la procedura ordinaria dettata dall'art. 42 dell'ordinamento contabile delle regioni (D.Lgs. n. 118 del 2011).
La seconda questione affrontata con l'accordo del 16 ottobre 2023 riguarda la definizione della controversia sull'aumento della partecipazione regionale alla spesa sanitaria e prosegue quanto già stabilito con l'accordo del 16 dicembre 2022.
Il maggior onere assunto dalla Regione per far fronte all'aumento della quota di partecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento, prevista dalla legge finanziaria 2007 (commi 830-830, legge n. 296 del 2006) non è stato di fatto coperto da incrementi delle entrate tributarie regionali.
Con l'accordo del 16 dicembre 2022, le parti hanno definito la controversia, accogliendo le indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020, nella quale si invitavano le parti a trovare un accordo al fine di intraprendere il percorso per la progressiva assunzione della spesa sanitaria da parte regionale, previa compensazione finanziaria. I termini dell'accordo sono i seguenti:
─ per gli anni dal 2007 al 2021 non è dovuta alla regione alcuna compensazione finanziaria
─ per l'anno 2022 è attribuito alla regione "in via forfetaria e a titolo definitivo" l'importo di 200 milioni di euro; disposizione recepita dalla legge di bilancio 2023, al comma 162;
─ a decorrere dal 2023 lo Stato si impegna ad individuare una soluzione che possa concorrere progressivamente all'onere derivante dall'aumento della quota di partecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento.
L'accordo del 16 ottobre 2023, a titolo di concorso dello Stato al maggior onere assunto dalla Regione, riconosce alla regione la somma di 300 milioni di euro per il 2023 e impegna lo Stato a trovare le coperture necessarie per gli esercizi successivi, per i quali provvederà con la manovra di bilancio.
L'articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 145 del 2023 (convertito con modificazioni con legge 15 dicembre 2023, n. 191) recepisce quanto concordato e attribuisce alla Regione per il 2023 la somma di 300 milioni di euro.
Per gli esercizi successivi, il concorso progressivo dello Stato è stabilito dalla legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023, art. 1, comma 448) che attribuisce alla Regione per ciascun anno dal 2024 al 2029, un importo incrementato di 50 milioni ogni anno, a partire dai 350 milioni di euro per il 2024 fino ai 600 milioni di euro per il 2029 e l'importo pari a 630 milioni di euro annui a decorrere dal 2030.
Il comma 546 della legge di bilancio 2022 attribuisce alla regione Sicilia, a decorrere dal 2022, la somma di 100 milioni di euro annui da destinare alla compensazione degli svantaggi strutturali legati alla condizione di insularità.
Le risorse sono una quota di quelle già accantonate con la legge di bilancio 2021, per la revisione degli accordi con le autonomie speciali, in particolare con le regioni Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia Giulia.
La legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020), al comma 806 stabilisce l'accantonamento di 300 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, per l'attuazione dei punti 9 e 10 dell'Accordo quadro del 20 luglio 2020 (tra il Governo e tutte le autonomie speciali), vale a dire per la revisione degli accordi bilaterali tra lo Stato e le autonomie, in particolare con la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Sardegna (soprattutto in riferimento alla costituzione del tavolo tecnico politico per la condizione di insularità) e la Regione Sicilia (per la revisione delle norme di attuazione in materia finanziaria) e per gli eventuali accordi come quelli già sottoscritti in materia di ristoro della perdita di gettito. Per l'anno 2021, lo stesso comma 806, specifica che la cifra è comprensiva dei 100 milioni destinati alla riduzione del contributo alla finanza pubblica per l'anno 2021.
Per l'anno 2021, a valere sulle medesime risorse accantonate con la legge di bilancio 2021, alla regione Sicilia è stata attribuita la somma di 66,8 milioni di euro con l'articolo 16, comma 6, del decreto legge n. 146 del 2021 (convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215).
Il sostegno agli enti di area vasta della Regione siciliana (consorzi di comuni e città metropolitane), è stato uno dei contenuti rilevanti degli accordi bilaterali sottoscritti con lo Stato il 19 dicembre 2018 e il 15 maggio 2019 e si è concretizzato in due contributi finanziari erogati dalle leggi di bilancio 2019 e 2020.
Il comma 883 della legge 145 del 2018 attribuisce alla regione un contributo complessivo di 540 milioni di euro da destinare ai liberi consorzi e città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole, a cui si aggiungono, dal 2022 (con la legge n. 234 del 2021) gli immobili e le opere di prevenzione idraulica e idrogeologica connesse con i danni atmosferici. Il contributo è erogato in quote di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
Un altro contributo è stato attribuito agli enti di area vasta siciliani dalla legge di bilancio 2020 (comma 875, come modificato dal decreto legge 162 del 2019), della consistenza di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 e aumentato di 10 milioni dal 2021 (con la legge n. 178 del 2020, comma 808). La ripartizione del contributo tra gli enti è riportata in una tabella allegata al testo di legge che indica la quota spettante a ciascuna città metropolitana (Catania, Messina e Palermo) ed a ciascun libero consorzio di comuni (LCC di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani). Il contributo spettante a ciascun ente verrà utilizzato a parziale copertura del concorso alla finanza pubblica richiesto all'ente stesso dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, comma 418).
La legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022, commi 852 e 853), infine, attribuisce ai comuni sedi delle città metropolitane della Regione siciliana - Palermo, Catania e Messina - che si trovano in grave difficoltà a riscuotere i propri crediti pregressi (risultante dal rendiconto 2021), un contributo di natura corrente nel limite complessivo massimo di 40 milioni di euro per il 2024 destinato alla riduzione del disavanzo, secondo le modalità individuate con apposito decreto interministeriale.