L'accordo del 19 ottobre 2024 tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia, recepito dalla legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024, art. 1, commi 710-712), riguarda il contributo alla finanza pubblica del sistema integrato degli enti territoriali della Regione, l'ulteriore contributo dovuto in relazione alla nuova governance europea, la restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito causata connessa all'emergenza pandemica, nonché altre regolazioni finanziarie.
Il comma 710 della legge di bilancio 2025 determina il contributo alla finanza pubblica del sistema integrato degli enti territoriali della Regione pari a 432,7 milioni di euro per ciascun anno dal 2027 al 2033. Viene così confermato l'importo stabilito per l'anno 2026 dalla legge di bilancio 2022, in attuazione del precedente accordo bilaterale con il Governo del 22 ottobre 2021.
La legge n. 234 del 2021 al comma 554, infatti, stabilisce il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della regione per gli anni dal 2022 al 2026, negli importi di: 432,7 milioni di euro per l'anno 2022, 436,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e 432,7 milioni di euro per l'anno 2026. La norma è stata poi recepita con decreto legislativo 9 giugno 2022, n. 86 che integra la norma di attuazione dello statuto speciale in materia di coordinamento della finanza pubblica adottata con decreto legislativo n. 154 del 2019, inserendo l'articolo 4-bis che disciplina le modalità di realizzazione del concorso in modo analogo a quanto stabilito per gli anni antecedenti al 2022 dall'articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 154 del 2019. Si ricorda, inoltre, che il sistema integrato degli enti locali è definito dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 154 del 2019, come l'insieme di regione, enti locali e rispettivi enti strumentali e organismi interni.
In relazione alla nuova governance economica europea, inoltre, il comma 712 della legge di bilancio per il 2025 detta le modalità di attuazione dell'ulteriore contributo alla finanza pubblica stabilito per il complesso delle autonomie speciali dal comma 787 della citata legge di bilancio 2025. Per il sistema integrato regionale (comprensivo quindi degli enti locali) la regione dovrà accantonare la somma di 22 milioni di euro per il 2025, 62 milioni per ciascun anno dal 2026 al 2028 e 96 milioni per il 2029 (comma 712). Le modalità di attuazione del contributo, riportate nel testo dell'accordo (punto 3), sono disciplinate in modo analogo a quanto disciplinato in relazione a tutti gli enti territoriali dalle norme della legge di bilancio 2025 (commi 789-793). Si tratta in sostanza di accantonare le risorse stabilite in un fondo vincolato destinato al ripiano anticipato del disavanzo o, in caso di avanzo di amministrazione, destinato agli investimenti da utilizzare nell'esercizio successivo.
Altro contenuto dell'accordo del 19 ottobre 2024, recepito dal comma 711 della legge di bilancio 2025, è‘ la determinazione della somma di 422.689.368 euro che la Regione deve versare a favore del bilancio dello Stato come restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito causata connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021. La norma specifica che in caso di mancato versamento, entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere il corrispondente importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.
Governo e Regione hanno inoltre concordato che in relazione agli effetti finanziari sulle entrate della regione per l'anno 2025 e successivi, conseguenti le misure fiscali contenute nella legge di bilancio 2025, dovranno essere definiti attraverso l'intesa i ristori delle eventuali perdite di gettito della Regione, applicando quindi quanto stabilito dall'art. 23 della legge n. 111 del 2023 di delega al Governo per la riforma fiscale. La disposizione è stata recepita, in relazione a tutte le autonomie speciali, dall'art. 1, comma 907, della legge di bilancio 2025.
Come già avvenuto con il precedente accordo sottoscritto nell'ottobre 2021, infine, viene richiamata la necessità di recepire quanto concordato nella norma di attuazione dello statuto speciale in materia di coordinamento della finanza pubblica, adottata con decreto legislativo n. 154 del 2019. Tale norma, infatti, oltre a definire il sistema integrato degli enti territoriali della Regione e a dettare i principi dei rapporti finanziari tra Stato e Regione, disciplina il concorso alla finanza pubblica del sistema integrato a decorrere dal 2019 (art. 4) e, a seguito delle integrazioni apportate dal decreto legislativo n. 86 del 2022, per gli anni dal 2022 al 2026 (art. 4-bis).
I commi 5 e 6 del citato articolo 4-bis, infine, disciplinano la possibilità da parte dello Stato di modificare unilateralmente il contributo alla finanza pubblica previsto per gli per gli anni 2022-2026 (che ricalca quanto già previsto dal l'art. 4 in relazione agli anni dal 2019 al 2021).
In particolare, viene stabilito (comma 5) che l'ammontare del contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione, può essere modificato dallo Stato unilateralmente, solo se la variazione è limitata nel tempo, è adottata in presenza di "eccezionali esigenze di finanza pubblica" e l'ammontare dell'aumento non supera del 10 per cento l'importo del contributo. Qualora, per assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, sia necessario un ulteriore aumento, senza l'accordo con la Regione, esso non può essere superiore al 10 per cento del contributo. Gli aumenti di importo maggiore devono essere necessariamente concordati. Il comma 6 specifica che la suddetta facoltà può essere esercitata dallo Stato solo fino a quando il rapporto tra il contributo e le entrate correnti della Regione - calcolato tenendo conto delle entrate del titolo primo e secondo accertate in conto competenza - non superi la media dei medesimi rapporti riferiti alle altre Autonomie speciali.
Si segnalano di seguito i contenuti principali dei precedenti accordi bilaterali in materia finanziaria.
L'accordo sottoscritto il 22 ottobre 2021, oltre quanto già detto in tema di concorso alla finanza pubblica, interviene in materia di entrate spettanti alla regione. Il comma 555 della legge di bilancio 2022, infatti, modifica lo statuto di autonomia (legge costituzionale n. 1 del 1963) inserendo un comma aggiuntivo all'articolo 51, al fine di stabilire la titolarità in capo alla regione delle risorse che lo Stato attribuisce alle province del restante territorio nazionale, in ragione della soppressione delle province quali enti amministrativi da parte della regione. In particolare l'ultimo comma dell'articolo 51 stabilisce ora che tutte le assegnazioni di risorse o le misure agevolative disposte dallo Stato in favore della generalità delle province, potenzialmente destinate anche ai territori delle ex province del Friuli Venezia Giulia, sono disposte a favore della regione.
L'accordo prevede, inoltre, che a decorrere dal 1 gennaio 2022 la regione partecipi ai lavori della Commissione tecnica per i fabbisogni standard con propri rappresentanti al fine di porre in essere, concordandole con lo Stato, le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio si sottopongano alle rilevazioni, a fini conoscitivi, dei fabbisogni e dei costi standard dei propri enti locali (realizzati dalla SOSE), secondo quanto stabilito dal comma 807 della legge 178 del 2020 (Bilancio 2021) in recepimento dell'Accordo quadro del 5 novembre 2020 sulla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard necessari per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
In materia di entrate tributarie degli enti locali del proprio territorio, l'art. 51 dello Statuto è stato modificato anche a seguito dell'accordo del 25 febbraio 2019, al fine di ampliare le competenze in materia, già attribuite alla regione (legge di bilancio 2019, commi 875-quinquies e 875-sexies).
Secondo quanto stabilito dal terzo comma novellato, spetta alla Regione individuare criteri, modalità e limiti di applicazione nel proprio territorio della disciplina "dei tributi, delle addizionali o delle compartecipazioni" – dunque di tutte le tipologie di entrate tributarie - che lo Stato attribuisce agli enti locali.
Il quarto comma dell'articolo 51 riguarda la competenza regionale di istituire nuovi tributi locali. La regione può, a seguito della riformulazione della lettera b), istituire, nelle materie di propria competenza, nuovi tributi locali, disciplinando, anche in deroga alla legge statale, tra l'altro, le modalità di riscossione. Rispetto alla formulazione precedente vengono espunti i riferimenti alla facoltà della Regione di consentire agli enti locali di modificare le aliquote dei nuovi tributi locali "in riduzione ovvero in aumento, oltre i limiti previsti", nonché di "prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile".
Ai sensi della nuova lettera b-bis), la Regione ha altresì la facoltà di "disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge", con particolare riferimento alle modalità di riscossione e consentendo agli enti locali "di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni".
In materia di entrate tributarie della regione, invece, l'intesa con la regione formalizzata in data 30 gennaio 2018 recepita dalla legge di bilancio 2018 (commi 817-820) apporta le modifiche più rilevanti. Le norme, infatti, ridefiniscono il quadro delle compartecipazioni ai tributi erariali spettanti alla regione e, conseguentemente, riscrivono l'articolo 49 dello statuto (Legge cost. 1/1963) che elenca, appunto, i tributi erariali che spettano in tutto o in parte alla regione. A seguito della modifica delle modalità di calcolo del gettito spettante, basato ora sul maturato, viene infatti stabilita un'unica aliquota (inferiore a quelle precedenti, ad eccezione dell'IRES) ed estesa la compartecipazione a quasi tutti i tributi erariali. A decorrere dal 2018 spettano alla regione i 5,91 decimi dell'IRPEF (fissata precedentemente a 6/10), dell'IRES (fissata precedentemente a 4,5/10), dell'IVA (fissata precedentemente a 9,1/10), delle accise sull'energia elettrica e sui tabacchi (fissati precedentemente a 9/10) e su tutti gli altri tributi erariali ad eccezione di alcune accise, dell'imposta sugli oli lubrificanti, delle entrate derivanti dai giochi, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto e della tassa automobilistica; rimane invece invariata la misura delle compartecipazioni al gettito dell'accisa sulle benzine (2,975/10) e dell'accisa sul gasolio (3,034/10) consumati nella regione, già stabilite dalla legge finanziaria 2008. Oltre alla definizione di aspetti contabili, viene specificato che la modifica dell'art. 49 segue la procedura stabilita dallo statuto per le norme finanziarie (con legge ordinaria sentita la regione) e rinvia alle norme di attuazione per la definizione dei criteri di determinazione del gettito dei tributi erariali.
Successivamente sono state adottate le nome di attuazione dello statuto speciale in materia di compartecipazioni ai tributi erariali con il D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 45. Le norme definiscono nel dettaglio i criteri di determinazione del gettito, riferito al territorio della Regione, dei tributi erariali spettanti alla regione elencati nell'artico 49 dello statuto, come modificato dalla legge di bilancio 2018. Sono inoltre disciplinate dalle norme di attuazione, le modalità di attribuzione delle entrate erariali (mediante versamento diretto sul conto infruttifero intestato alla Regione presso la tesoreria dello Stato) e la riserva all'erario del gettito derivante dall'istituzione di nuovi tributi o da maggiorazioni di aliquote, legittima solo nel caso in cui tale gettito sia destinato per legge alla copertura di nuove specifiche spese non continuative e che non rientrino in materie di competenza della Regione. La riserva all'erario con queste caratteristiche deve comunque essere delimitata nel tempo e contabilizzata distintamente nel bilancio dello Stato tale da essere quantificabile; non è comunque ammessa se destinata al raggiungimento degli equilibri di finanza pubblica.
Con il citato accordo del 25 febbraio 2019 (recepito dai commi da 875-bis a 875-septies dell'art. 1 della legge 145 del 2018), inoltre sono attribuite alla regione risorse per spese di investimento pari a 400 milioni di euro da destinare alla manutenzione straordinaria di strade e scuole, nonché ad opere di prevenzione idrauliche e idrogeologiche e pari a 80 milioni da destinare ad interventi in ambito sanitario (comma 875-quater).