L'accordo del 19 ottobre 2024 con la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, recepito dalla legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024, commi 716-718), interviene in materia di restituzione all'erario delle risorse ricevute in eccesso per l'emergenza sanitaria da Covid-19 (comma 716) e disciplina l'ulteriore contributo alla finanza pubblica nell'ambito della nuova governance economica europea (comma 717). Le modifiche all'ordinamento finanziario dei tre enti, come avvenuto con i precedenti accordi, sono adottate secondo le procedure previste dall'articolo 104 dello statuto (D.P.R. n. 670 del 1972) che disciplina la possibilità di modificare le norme finanziarie contenute nello statuto stesso, con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province (comma 718).
La disciplina del concorso della Regione e delle Province autonome alla finanza pubblica è contenuta nell'articolo 79 dello statuto (D.P.R. n. 670 del 1972). La norma definisce il sistema territoriale regionale integrato (costituito oltre che dai tre enti, da tutti gli altri enti dipendenti da questi: aziende sanitarie, università, camere di commercio), elenca le misure per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e solidarietà; attribuisce alle province l'attuazione del coordinamento della finanza pubblica provinciale nei confronti degli enti locali e dei propri enti e organismi pubblici e privati; stabilisce che agli enti del sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili altri obblighi, oneri, o concorsi comunque denominati, diversi da quelli previsti dalle norme statutarie. Dal 2014, i commi da 4 a 4-septies disciplinano nel dettaglio quantità e modalità di realizzazione del contributo e sono stati rivisti a seguito degli accordi con il Governo in materia finanziaria.
I commi 4-bis e 4-ter, come modificati dalla legge di bilancio 2022 e dal decreto-legge n. 145 del 2023, determinano il contributo alla finanza pubblica, riferito al sistema territoriale regionale integrato, in termini di saldo netto da finanziare, per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, pari a 688,71 milioni di euro. Rimane non modificata la quota di 15,091 milioni di euro imputata alla regione così come la modalità di ripartizione della rimanente parte del contributo richiesto tra le due province autonome sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Regione e Province autonome possono, inoltre, concordare l'attribuzione alla Regione di una quota maggiore del contributo. Il contributo illustrato sopra, pari a complessivi 688,71 milioni, a decorrere dall'anno 2028 è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle PA; invariata la modalità di ripartizione del contributo tra i tre enti.
A seguito dell'accordo dell'ottobre 2024, si aggiunge ora l'ulteriore contributo alla finanza pubblica nell'ambito della nuova governance economica europea, stabilito per il complesso delle autonomie speciali dall'art. 1, comma 787, della legge di bilancio 2025.
Il comma 717, della legge di bilancio 2025, modifica l'articolo 79 dello statuto inserendo il comma 4-nonies, al fine di disciplinarne le modalità di attuazione. La norma determina gli importi che la Regione e le Province autonome accantonano sui rispettivi bilanci, in attuazione della nuova governance economica europea ed in spirito di leale collaborazione, la regione e le province autonome per conto del sistema territoriale regionale integrato. Nello specifico:
La norma inserita nello statuto disciplina, inoltre, le modalità di attuazione del descritto ulteriore contributo, in modo analogo a quanto disciplinato, in relazione a tutti gli enti territoriali dalle norme della legge di bilancio 2025 (commi 789-793) per il complesso degli enti territoriali ai quali è richiesto.
Per quanto riguarda le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza Covid-19 per il biennio 2020-2021, la legge n. 207 del 2024, al comma 716, in attuazione dell'accordo del 19 ottobre 2024, quantifica gli importi che ciascuna Provincia autonoma è tenuta a versare al bilancio dello Stato (viene specificato al capitolo 3465, art. 1, capo X), entro il 31 marzo 2025:
In caso di mancato versamento il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere il corrispondente importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Provincia autonoma.
Un altro contenuto dell'accordo, recepito dall'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 155 del 2024 (convertito con legge n. 189/2024) riguarda l'attuazione della sentenza del Tar del Lazio n. 9188 del 10 maggio 2023, in merito al maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato. Le norme che riservano allo Stato il maggior gettito della tassa automobilistica non si applicano alla Provincia autonoma di Trento in quanto, ai sensi dell'art. 73, comma 1, dello statuto (d.P.R. n. 670 del 1972) la tassa automobilistica è un tributo proprio, istituito e disciplinato con l'art. 4 della legge provinciale n. 10 del 1998. Per tale ragione la norma ‘restitutisce' alla Provincia autonoma di Trento, nel 2024, la somma di 5.491.000 euro, relativo al maggior gettito della tassa automobilistica riservata allo Stato per l'anno 2013.
L'accordo del 19 ottobre 2024, infine, dispone in merito agli effetti finanziari sulle entrate della Regione e Province autonome per l'anno 2025 e successivi, conseguenti le misure fiscali contenute nella legge di bilancio 2025, nel senso che i ristori delle eventuali perdite di gettito di ciascun ente dovranno essere definiti attraverso l'intesa, applicando quindi quanto stabilito dall'art. 23 della legge n. 111 del 2023 di delega al Governo per la riforma fiscale. La disposizione è stata recepita dalla legge di bilancio 2025, comma 907, in relazione a tutte le autonomie speciali.
L'accordo del 25 settembre 2023 tra lo Stato e i tre enti interviene in materia di determinazione delle entrate erariali spettanti alle Province autonome, di concorso alla finanza pubblica e di regolazioni finanziarie, in relazione principalmente alla questione del mancato gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento di spettanza delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
A decorrere dal 2023, da una parte le Province autonome di Trento e di Bolzano rinunciano al gettito relativo alle accise sui prodotti petroliferi utilizzati come combustibili per riscaldamento e dall'altra parte viene ridotto di 25 milioni di euro il concorso annuo alla finanza pubblica dovuto dal sistema territoriale regionale integrato.
Per le minori entrate relative agli anni dal 2010 al 2020, lo Stato riconosce alla Provincia autonoma di Trento l'importo di 468,14 milioni di euro e alla Provincia autonoma di Bolzano l'importo di 267,74 milioni di euro. A parziale copertura dei suddetti importi sono attribuiti, nell'esercizio 2023, 40 milioni di euro a ciascuna Provincia autonoma. Lo Stato si impegna, inoltre, a reperire la copertura finanziaria per l'erogazione, entro il 2027, dei restanti importi spettanti a ciascuna Provincia.
La revisione dell'ordinamento finanziario delle due province operato con l'accordo del 30 novembre 2009, recepito con la legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009, art. 2 commi 106-116), ha stabilito l'attribuzione alle Province autonome dei nove decimi del gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento utilizzati nel rispettivo territorio e, in ragione delle maggiori entrate, un aumento del concorso alla finanza pubblica dovuto dalle Province stesse. Tuttavia la previsione di maggiori entrate non è stata del tutto soddisfatta alla luce degli incassi effettivi e per tale ragione le parti sono giunte alla definizione sopra illustrata.
Quanto concordato è stato recepito con l'articolo 9, commi 3-5, del decreto legge n. 145 del 2023 (convertito con modificazioni con legge 15 dicembre 2023, n. 191). Il comma 3 modifica l'ordinamento finanziario delle Province autonome disciplinato dagli articoli 75 e 79 dello statuto di autonomia (DPR n. 670 del 1972) con riguardo, rispettivamente, alle entrate spettanti alle due Province e al concorso alla finanza pubblica; le modifiche, specifica il comma 4 seguono le procedure concordate previste dall'articolo 104 dello statuto.
In particolare le lettere a) e b) del comma 3 modificano l'articolo 75 dello Statuto, che elenca le quote di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alle Province autonome, al fine di escludere a decorrere dall'anno 2023, dalle entrate oggetto di compartecipazione il gettito relativo alle accise sui prodotti petroliferi utilizzati per riscaldamento. Dalla lettera f) è soppresso il riferimento alle "accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati"; pertanto, a decorrere dal 2023, spettano alle due province i nove decimi limitatamente al gettito dell'accisa sulla benzina e sugli altri prodotti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei rispettivi territori. Alle due Province spettano inoltre, ai sensi della lettera g) del medesimo art. 75, i nove decimi di tutte le altre entrate erariali, dirette e indirette, percette nei rispettivi territori, comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro; il citato comma 3 aggiunge il comma 1-bis che specifica che tra le altre entrate tributarie erariali di cui alla lettera g) non è compresa l'accisa sui prodotti petroliferi utilizzati come combustibili per riscaldamento.
Come già ricordato, in riferimento alle minori entrate relative agli anni dal 2010 al 2020, l'accordo definisce le spettanze della Provincia autonoma di Bolzano pari a 267,74 milioni di euro e della Provincia autonoma di Trento pari a 468,14 milioni di euro. A parziale copertura dei suddetti importi sono attribuiti, nell'esercizio 2023, 40 milioni di euro a ciascuna Provincia autonoma. Lo Stato si impegna, inoltre, a reperire la copertura finanziaria per l'erogazione, entro il 2027, dei restanti importi spettanti a ciascuna Provincia.
In attuazione di quanto concordato il citato articolo 9, comma 5 del decreto legge n. 145 del 2023, attribuisce a ciascuna Provincia autonoma, 40 milioni di euro nell'esercizio 2023.
Per gli esercizi successivi, provvede la legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023, art. 1, comma 449) con la quale sono determinati gli importi da attribuire a ciascuna Provincia dal 2024 al 2027 come ristoro definitivo delle minori entrate attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo della compartecipazione in oggetto.
Per ciascun anno dal 2024 al 2027 sono attribuiti:
Tutti i suddetti importi sono calcolati al netto degli eventuali residui trasferimenti statali per leggi di settore, attribuiti ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009.
L' accordo del 25 settembre 2023 definisce, infine, la regolazione finanziaria relativa al minore rimborso effettuato dallo Stato alla Provincia autonoma di Bolzano in relazione agli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI per il servizio in lingua tedesca e ladina.
In attuazione di quanto concordato il citato articolo 9, comma 5 del decreto legge n. 145 del 2023 prevede un trasferimento a favore della Provincia autonoma di Bolzano nel 2024 di un importo di euro 24.061.000 a titolo di compensazione del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, riconosciuto dallo Stato per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici .
L'accordo del 18 novembre 2021, recepito con la legge di bilancio per il 2022, interviene, tra l'altro, in materia di entrate delle due Province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 549, lettera a) della legge n. 234 del 2021 modifica il comma 1, lettera g), dell'articolo 75 dello statuto al fine di estendere la compartecipazione spettante alle due province alle entrate derivanti dal gioco con vincita in denaro di natura extra tributaria, purché costituiscano utile erariale. Con la modifica apportata dalla legge di bilancio 2022, tra ‘tutte le altre entrate' sono comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale.
Le modalità di calcolo delle suddette entrate in relazione alle diverse tipologie di giochi è disciplinata al comma 550 della legge di bilancio 2022.
Alle due province autonome, inoltre, lo Stato riconosce in via definitiva la spettanza dei gettiti arretrati derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria afferenti agli anni fino al 2021 e quantifica tali spettanze in 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e di 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano. In tal senso è intervenuto il decreto legge n. 146 del 2021 con l'articolo 16, comma 7, che ha quantificato la suddetta somma, inizialmente stabilita in 50 milioni di euro per ciascuna provincia autonoma, a seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione (legge n. 215 del 2021) in 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e di 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano.
Un'altra modifica statuaria (secondo la procedura dell'art. 104 dello statuto) concernete le entrate è intervenuta in materia di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nei territori delle province di Bolzano e di Trento. Le leggi di bilancio 2018 (commi da 832 a 834) e 2020 (commi 76 e 77) hanno modificato le disposizioni in materia dettate dall'articolo 13 dello statuto. La nuova disciplina indica i criteri per l'esercizio della potestà legislativa affidata alle province e viene previsto, alla scadenza delle concessioni, il trasferimento in proprietà alle province delle opere in stato di regolare funzionamento, nonché disciplinati gli indennizzi riconosciuti ai concessionari. Viene inoltre disposta la proroga di diritto delle concessioni accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ancorché scadute, per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre tale data. In materia di sistema idrico, inoltre, la norma prevede la previa consultazione delle province per l'emanazione degli atti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
L'accordo del 18 novembre 2021 interviene, inoltre, nel tema della riserva all'erario, già affrontato con i precedenti accordi. Viene infatti stabilita l'attribuzione a ciascuna provincia autonoma, a decorrere dall'anno 2022, dell'importo di 20 milioni di euro annui a titolo di restituzione delle riserve all'erario previste dalla legge di stabilità 2014.
L'articolo 1, comma 508, della legge di stabilità n. 147 del 2013 ha previsto la riserva all'erario delle maggiori entrate tributarie delle regioni a statuto speciale derivanti dalle norme dei decreti legge n. 138/2011 e n. 201/2011, per un periodo di 5 anni e a copertura degli oneri del debito pubblico.
Successivamente, in recepimento dell'accordo del 2014 tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, il comma 412 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) stabilisce che le riserve all'erario previste dal comma 508 della legge n. 147 del 2014 sono restituite alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano nell'importo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, previa individuazione della relativa copertura finanziaria.
In attuazione di quanto disposto dalla legge di stabilità 2015, l'articolo 54 del decreto legge n. 73 del 2021, stabilisce l'erogazione nell'anno 2021 di 60 milioni di euro a ciascuna provincia autonoma.
Con l'accordo del 2021 è stata quindi individuata la copertura finanziaria per poter restituire a ciascuna Provincia autonoma l'intero importo dovuto.
Si rammenta infine che con l'accordo del 2014 viene inoltre integrata la disciplina generale della riserva all'erario, recata dallo statuto (art. 75-bis, comma 3-bis, dello statuto). La norma statutaria conferma la possibilità di riservare allo Stato il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, solo nel caso in cui sia destinato per legge alla copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della Regione o delle Province e purché risulti temporalmente delimitato, nonché quantificabile. In aggiunta alla normativa vigente, viene specificato che non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica.
Il comma 551 della legge di bilancio 2022, in attuazione di quanto concordato, provvede, quindi, a restituire alle province autonome le riserve all'erario precedentemente trattenute, in rate annuali di 20 milioni di euro fino a coprire l'intero importo.
Il Governo quantifica il suddetto sulla base dei dati disponibili e in attesa del relativo riscontro da parte della Agenzia delle entrate, in circa 669 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e in circa 634 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano.