Con l'accordo sottoscritto il 20 ottobre 2024 da Governo e Regione Valle d'Aosta, in gran parte recepito dalla legge di bilancio 2025 (legge, n. 207 del 2024, art. 1, commi 719-721), viene stabilito quanto dovuto dalla Regione a titolo di contributo annuale alla finanza pubblica a decorrere dal 2026 e disciplinato l'ulteriore contributo alla finanza pubblica dovuto in relazione alla nuova governance economica europea per gli anni 2025-2029; viene inoltre determinato l'importo da restituire allo Stato in relazione alle risorse in eccesso ricevute per l'emergenza sanitaria, nonché definita la pendenza finanziaria inerente le compensazioni delle misure fiscali agevolative per gli anni fino al 2024.
Il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione Valle d'Aosta a decorrere dal 2026 è stabilito in 82,246 milioni di euro annui, viene perciò confermato l'importo già stabilito, a decorrere dal 2022, dalla legge di bilancio 2022. La legge n. 234 del 2021, comma 559, infatti, in attuazione dell'accordo con il Governo, sottoscritto in data 30 ottobre 2021, ha rideterminato il contributo della regione alla finanza pubblica in 82,246 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con l'accordo del 2024 le parti si impegnano inoltre a ridefinire, entro il 30 giugno 2032, il contributo complessivo alla finanza pubblica per le annualità successive al 2032 (comma 719).
Quanto all'ulteriore contributo alla finanza pubblica nell'ambito della nuova governance economica europea, stabilito per il complesso delle autonomie speciali dall'art. 1, comma 787, della legge di bilancio 2025, la Regione Valle d'Aosta, anche per conto degli enti locali del proprio territorio, dovrà accantonare la somma di 5 milioni di euro per il 2025, 13 milioni per ciascun anno dal 2026 al 2028 e 20 milioni per il 2029 comma 721) Le modalità di attuazione del contributo, riportate nel testo dell'accordo (punto 5), ricalcano la disciplina, contenuta nella legge di bilancio 2025 (commi 789-793), riferita al complesso degli enti territoriali ai quali è richiesto il su esposto impegno.
Con riguardo agli enti territoriali della Regione, l'accordo contiene l'impegno a definire, con norma di attuazione, il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dagli enti locali del suo territorio nonché dai rispettivi enti strumentali, che possa, nel suo insieme concorre agli obiettivi di risanamento e coordinamento della finanza pubblica.
Per quanto concerne la restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito causata connessa all'emergenza Covid-19 per il biennio 2020-2021, le risorse che la Regione Valle d'Aosta è tenuta a versare al bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2025, sono stabilite pari a 8.081.183 euro. L'accordo specifica che la definizione dell'importo tiene conto delle risultanze dei lavori del tavolo tecnico appositamente istituito (art. 111, D.L. 34 del 2020). La norma specifica che in caso di mancato versamento della somma stabilita a favore del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere il corrispondente importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione (comma 720).
Un altro contenuto dell'accordo, recepito dalla legge di bilancio 2025 (comma 907, in relazione a tutte le autonomie speciali), riguarda la determinazione dell'eventuale perdita di gettito per la Regione in conseguenza delle misure fiscali contenute nella legge di bilancio 2025. I ristori delle eventuali perdite di gettito della Regione dovranno essere definiti attraverso l'intesa, applicando quindi quanto stabilito dall'art. 23 della legge n. 111 del 2023 di delega al Governo per la riforma fiscale.
Con l'accordo del 20 ottobre 2024, infine, viene definito l'importo complessivo che lo Stato riconosce alla Regione Valle d'Aosta a titolo di restituzione delle compensazioni delle misure agevolative di natura tributaria operate a valere sul capitolo 1200 (Entrate eventuali diverse concernenti le imposte sul patrimonio e sul reddito - UdV 1.1.14 Altre tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito), per gli anni pregressi fino al 2024. L'importo, pari complessivamente a 84 milioni di euro, è determinato in via transattiva e a titolo definitivo e verrà attribuito alla regione in dieci rate (di 8,4 milioni di euro ciascuna) dal 2025 al 2034. Per l'anno 2025, l'importo attribuito alla Regione è decurtato di quanto dovuto dalla stessa a titolo di restituzione delle risorse ricevute in eccesso per l'emergenza sanitaria (pari a 8.081.183 euro). Entro il 31 ottobre 2025, le parti si impegnano, attraverso un apposito tavolo di confronto, a stabilire il criterio da applicare per definire le compensazioni delle suddette misure agevolative, a decorrere dal 2025 e a regime.
In merito ai precedenti accordi si segnalano di seguito i principali contenuti.
L'accordo con la Regione Valle d'Aosta, sottoscritto il 30 ottobre 2021, oltre la determinazione del contributo alla finanza pubblica già visto, prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2022 la regione partecipi ai lavori della Commissione tecnica per i fabbisogni standard con propri rappresentanti al fine di porre in essere, concordandole con lo Stato, le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio si sottopongano alle rilevazioni, a fini conoscitivi, dei fabbisogni e dei costi standard dei propri enti locali (realizzati dalla SOSE), secondo quanto stabilito dal comma 807 della legge 178 del 2020 (Bilancio 2021) in recepimento dell'Accordo quadro del 5 novembre 2020 sulla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard necessari per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
L'accordo sottoscritto il 16 novembre 2018 e recepito con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ai commi 876-879, ha stabilito il contributo della regione alla finanza pubblica a partire dall'anno 2018; disciplinato nel dettaglio le possibilità e le modalità per lo Stato di modificare unilateralmente il contributo richiesto alla Regione ed attribuito alla regione un contributo di 120 milioni di euro da destinare a spese di investimento in opere pubbliche. Con l'accordo del 2018 si intendono risolti i contenziosi ancora pendenti e la Regione si è impegnata a ritirare i ricorsi contro lo Stato pendenti dinnanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi in materia di finanza pubblica e a rinunciare agli effetti finanziari positivi derivanti da pronunce di accoglimento di ricorsi pendenti.
Quanto al contributo alla finanza pubblica, oltre alla quantificazione dello stesso per gli anni 2019-2021 (comma 877) e la disciplina delle modalità con cui lo Stato acquisisce il contributo stesso (comma 886-bis), la legge (comma 878) stabilisce, inoltre, che l'ammontare del contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione, può essere modificato dallo Stato unilateralmente, vale a dire senza accordo con la Regione, solo se la variazione è limitata nel tempo, è adottata in presenza di "eccezionali esigenze di finanza pubblica" e l'ammontare dell'aumento non supera del 10 per cento l'importo del contributo. Qualora, per assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, sia necessario un ulteriore aumento, senza l'accordo con la Regione, l'aumento complessivo non può comunque superare il 20 per cento del contributo.
Il comma 879, infine, riconosce alla Regione un trasferimento complessivo di 120 milioni di euro da destinare a spese di investimento in opere pubbliche. L'importo è erogato negli anni 2019-2025 in ragione di 10 milioni annui nel primo biennio e 20 milioni annui nel restante quinquennio. Tale finanziamento è erogato esplicitamente "a titolo transattivo e a saldo e stralcio di ogni reciproca pretesa" fra le parti.
Si segnala inoltre che con decreto legislativo 20 dicembre 2019, n. 174 sono state adottate norme di attuazione dello statuto speciale concernenti il Collegio dei revisori dei conti; organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica dell'ente, che la Regione dovrà istituire con proprio atto e che opera in posizione di indipendenza e che agisce in raccordo con la sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.
Tra le precedenti modifiche all'ordinamento finanziario della regione conseguenti la procedura pattizia, merita menzione l'adozione delle norme di attuazione dello statuto in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale (D.Lgs. 20 novembre 2017, n. 184) che disciplinano la capacità impositiva della regione in relazione all'istituzione di tributi propri e nuovi tributi locali e la capacità di manovra sui tributi locali istituiti con legge statale e sui tributi erariali devoluti, in special modo su quei tributi afferenti alle attività più strettamente connesse con l'agricoltura montana.