tema 14 dicembre 2022
Studi - Difesa Proroga della partecipazione alla missione NATO "Very High Readiness Joint Task Force"

Nella seduta di mercoledì 14 dicembre la Camera ha approvato in via definitiva l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 169/2022, recante "disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari" (A.C. 664).

Con il decreto è stata, fra l'altro, prorogata al 31 dicembre 2022 la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza sul fianco est dell'Alleanza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), disposta fino al 30 settembre 2022, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 14 del 2022. Il il contributo italiano al dispositivo NATO, consiste in 1350 unità di personale militare, 77 mezzi terrestri, 2 mezzi navali e 5 mezzi aerei.

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Il comma 1 dell'articolo 1 del D.L. n. 169/2022 dispone la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2022, della partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), disposta fino al 30 settembre 2022, dal decreto-legge n. 14 del 2022.

Analogamente a quanto previsto dal richiamato decreto legge n. 14 del 2022 il contributo italiano consiste in 1350 unità di personale militare, 77 mezzi terrestri, 2 mezzi navali e 5 mezzi aerei.

 

Il contributo nazionale è articolato in:

-  un comando di componente per operazioni speciali;

-  un'unità del genio militare per il supporto alle operazioni terrestri;

-  aeromobili per la ricerca e soccorso di personale isolato, la raccolta informativa, il trasporto tattico e il rifornimento in volo.

Le unità navali in prontezza sono invece già associate ai dispositivi navali permanenti dell'Alleanza.

 

Come precisato nella relazione di accompagnamento allegata al disegno di legge di conversione del decreto legge, l'area geografica di intervento si estende all'area di responsabilità della NATO, preminentemente sul fianco EST, con sedi da definire in tale area.

 

Successivamente all'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina del 24 febbraio scorso, il Governo ha adottato il decreto legge legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, che ha previsto, tre le diverse misure urgenti, anche la partecipazione di 1.350 unità di personale militare, 77 mezzi terrestri e 5 mezzi aerei e 2 unità navali nell'ambito del dispositivo NATO denominato Very High Readiness Joint Task Force (VJTF).

A tal proposito si ricorda che nel vertice di Newport del 4-5 settembre 2014, si è deciso un aumento delle capacità di pronta reazione della NATO Response Force (NRF), con la costituzione di una Very High Readiness Joint Task Force-VJTF, costituita da una brigata multinazionale capace di entrare in azione in sole 48 ore. Essa è guidata a rotazione dai paesi dell'Alleanza (Italia 2018, Germania nel 2019, Polonia nel 2020, Turchia nel 2021, Francia 2022), per un totale di circa 6.000 uomini.

La Forza non ha una base fissa, ma si avvale di cinque basi situate in Romania, Polonia e paesi baltici.

Si ricorda che il richiamato decreto legge  n. 14 del 2022 ha, altresì, disposto la proroga fino al 31 dicembre 2022, della partecipazione di personale militare al potenziamento dei seguenti dispositivi della NATO: a) dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza; b) dispositivo per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza; c) presenza in Lettonia ( Enhanced Forward Presence); d) Air Policing per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (cfr. infra).
Da ultimo, il Parlamento ha autorizzato la partecipazione di personale militare alla nuova missione nell'area sud-est dell'Alleanza, con 1.000 unità di personale, da modulare tra Bulgaria e Ungheria e 380 mezzi terrestri (cfr. la scheda, 38-bis 2022 del DOC XXV n. 5).
 Più in generale si ricorda che successivamente al 24 febbraio gli alleati hanno attivato i piani di difesa della NATO e dispiegato migliaia di truppe supplementari da entrambe le sponde dell'Atlantico. Oltre 40.000 truppe, insieme a significativi mezzi aerei e navali, sono ora sotto il diretto comando della NATO nella parte orientale dell'Alleanza, supportate da altre centinaia di migliaia di truppe provenienti dai dispiegamenti nazionali degli Alleati.
La NATO ha inoltre i stituito quattro nuovi gruppi tattici multinazionali in Bulgaria, Ungheria, Romania e Slovacchia, oltre ai gruppi tattici già esistenti in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. Gli otto gruppi tattici si estendono lungo tutto il fianco orientale della NATO, dal Mar Baltico a nord al Mar Nero a sud. Inoltre, al Vertice di Madrid del giugno 2022, gli alleati hanno concordato un cambiamento fondamentale nella deterrenza e nella difesa della NATO. Ciò include il rafforzamento delle difese avanzate, il potenziamento dei gruppi tattici nella parte orientale dell'Alleanza fino al livello di brigata, la trasformazione della Forza di risposta della NATO e l'aumento del numero di forze ad alta prontezza a ben oltre 300.000 unità. Tutto ciò sarà sostenuto da un maggior numero di equipaggiamenti e rifornimenti pre-posizionati, da più capacità dispiegate in avanti e da piani di difesa aggiornati, con forze pre-assegnate alla difesa di specifici Alleati.
Tutto ciò costituisce la più grande revisione della difesa collettiva e della deterrenza alleata dai tempi della Guerra Fredda.

 

Il comma 2 dell'articolo in esame prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai capi III (norme sul personale), IV (disposizioni penali) e V (altre disposizioni) della legge quadro sulle missioni internazionali (legge n. 145 del 2016).

 

A tal proposito si ricorda che il decreto legge in esame, al pari del citato decreto legge n. 14 del 2022,  rappresenta una deroga alla procedura  di autorizzazione della partecipazione italiana alle missioni internazionali,  prevista dalla "legge quadro"in materia (n. 145 del 2016). Tale legge reca una normativa di carattere generale riguardante le missioni internazionali con particolare riferimento ai profili concernenti il trattamento economico e normativo del personale impegnato in tali missioni e ai molteplici e peculiari profili amministrativi che caratterizzano le missioni stesse.

A questo proposito si segnala che nel corso della XVIII legislatura, il Comitato per la legislazione della Camera, nel parere espresso sul richiamato Dl n. 14 del 2022, ha formulato un'osservazione volta a sottolineare l'opportunità, all'articolo 1, di esplicitare il carattere derogatorio della norma rispetto alla legge n. 145 del 2016 ad esempio premettendo, ai commi 1 e 2, le parole: "In deroga alla legge 21 luglio 2016, n. 145".

 

Ulteriori disposizioni della legge n. 145 del 2016 riguardano, poi, le procedure interne in forza delle quali è possibile pervenire all'adozione della decisione riguardante il coinvolgimento delle truppe italiane nell'ambito delle missioni militari oltreconfine.

Per un approfondimento si rinvia al seguente tema La nuova disciplina della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

Con riferimento alle disposizioni di carattere penale queste sono stabilite dall'articolo 19 della legge quadro che fissa il principio generale dell'applicabilità della disciplina del Codice penale militare di pace (CPMP) al personale militare impegnato nelle missioni internazionali, nonché al personale inviato in supporto alle medesime.
La competenza è del tribunale militare di Roma.
Il comma 2 fa comunque salva la facoltà del Governo di deliberare l'applicazione delle norme del Codice penale militare di guerra (CPMG).
Il comma 3 prevede la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle  operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità: alle direttive, alle regole di ingaggio, agli ordini legittimamente impartiti.
In tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.
Il comma 4 esclude che possa operare la scriminante, di cui al comma 3, per i crimini di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra, e crimini di aggressione, previsti dagli articoli 5 e seguenti dello Statuto della Corte penale internazionale.
I commi 5 e 6 prevedono, in particolare, la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Il comma 7 prevede che si svolga, con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in uno stabilimento militare di pena per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.
Il comma 8, stabilisce che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate dello Stato.
Il comma 9 stabilisce che sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale i reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e quelli ad essi connessi (ai sensi dell'art. 12 c.p.p.) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge una missione internazionale.
Il comma 10 attribuisce al tribunale di Roma la competenza per i reati di cui ai commi 8 e 9 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino che partecipa a missioni internazionali, nel territorio e per il periodo in cui esse si svolgono.
Il capo VI della legge n. 145 del 2016 reca "Altre disposizioni" di carattere prevalentemente contabile ed amministrativo".

 

Il comma 3 stabilisce che dall'attuazione dell'articolo 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A tal proposito, la relazione tecnica fa presente che la proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo gli oneri ad essa collegati assorbiti dalle minori esigenze finanziarie generate a seguito della rimodulazione temporale del numero di personale immesso o da immettere nel teatro operativo per l'intero periodo (1° aprile 2022 – 31 dicembre 2022).

Per tale motivo il comma in esame fa riferimeno all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 14 del 2022 che aveva originarimante quantificato in euro € 86.129.645 la spesa relativa alla partecipazione di personale militare alla NATO VJTF a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 30 settembre 2022.

Più nel dettaglio, la relazione tecnica specifica che la quantificazione della spesa fino al 30 settembre risulta essere pari a € 64.962.223 e dal 1° ottobre al 31 dicembre è pari a € 21.167.422.

 

Per un quadro generale della partecipazione italiana alle missioni internazionali nell'anno 2022 si rinvia al seguente dossier

Per approfondimenti sul D.L. 169/2022 si veda il relativo dossier.

ultimo aggiornamento: 10 novembre 2022
 
temi di Difesa e Sicurezza internazionale