L'articolo 117 della Costituzione prevede, tra le materie oggetto di legislazione esclusiva dello Stato, la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (secondo comma, lettera m)).
Tra essi rientrano i LEPS (livelli essenziali delle prestazioni sociali), che sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità (articolo 1, comma 159, legge di bilancio per il 2022 – L. n. 234 del 2021).
Nell'ambito dei LEPS rientrano i servizi sociali e i servizi sociosanitari rivolti alle persone non autosufficienti, individuati dalla citata legge di bilancio per il 2022.
All'interno della Componente 2 della Missione 5 del PNRR sono previste due riforme che hanno portato all'adozione di rilevanti atti normativi nazionali.
La Riforma 1.1 (M5C2-1,2), riguardante la disabilità, ha condotto all'emanazione di una legge quadro recante deleghe al Governo in materia di disabilità (L. n. 227 del 2021), attuata con i seguenti decreti:
La Riforma 1.2 (M5C2-3,4), riguardante interventi in favore delle persone anziane non autosufficienti, ha portato all'approvazione della legge recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane (L. n. 33 del 2023), attuata con i seguenti provvedimenti:
Tali Riforme sono collegate agli investimenti relativi alla realizzazione delle Case della comunità di cui alla Componente 1 della Missione 6, che prevedono la presa in carico della persona, il potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché il rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture volte a migliorare l'assistenza sanitaria anche a vantaggio della popolazione anziana.
Per quanto riguarda i fondi destinati alla disabilità e alla non autosufficienza, con la legge di bilancio per il 2024 (art. 1, comma 210, L. n. 213 del 2023) è stato istituito il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità.
Inoltre, nel corso della XIX legislatura sono stati istituiti i seguenti fondi:
La legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234 del 2021, commi 159-170) ha fornito la prima definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) e ha individuato i LEPS per la non autosufficienza.
Più in particolare, l'articolo 1, comma 159, definisce i livelli essenziali delle prestazioni sociali come gli interventi, i servizi, le attività e le prestazioni integrate che la Repubblica assicura con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità.
Per quanto riguarda la non autosufficienza, l'articolo 1, comma 162, definisce come LEPS i servizi socioassistenziali, erogati dagli ATS (ambiti territoriali sociali), volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, specificando che gli stessi sono erogati nelle seguenti aree:
a) assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari rivolta a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione, che richiedono supporto nello svolgimento delle attività fondamentali della vita quotidiana. Tali servizi sono caratterizzati dalla prevalenza degli interventi di cura della persona e di sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di interventi di natura sociosanitaria. All'interno di questa area sono comprese le soluzioni abitative, anche in coerenza con la programmazione degli interventi del PNRR, mediante ricorso a nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, rafforzamento degli interventi delle reti di prossimità intergenerazionale e tra persone anziane, adattamenti dell'abitazione alle esigenze della persona con soluzioni domotiche e tecnologiche che favoriscono la continuità delle relazioni personali e sociali a domicilio compresi i servizi di telesoccorso e teleassistenza;
b) servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato; un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità; l'attivazione e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo settore nonché sulla base delle esperienze di prevenzione, di solidarietà intergenerazionale e di volontariato locali;
c) servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l'impiego del territorio; l'assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di adempimenti.
Il comma 163 prevede che, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscono alle persone in condizioni di non autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), operativi presso le Case delle comunità, dove sono fra l'altro presenti équipe integrate, composte da personale appartenente al SSN e agli ATS, in grado di assicurare la funzionalità delle unità di valutazione multidimensionale (UVM), che, con il coinvolgimento della persona non autosufficiente e della sua famiglia o dell'amministratore di sostegno, procede alla definizione del progetto di assistenza individuale integrata (PAI) contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo l'intensità del bisogno.
Con il D.P.C.M. 3 ottobre 2022 è stato adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio 2022-2024 (PNNA 2022-2024) ed il riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024 (per maggiori dettagli riguardanti il Fondo per le non autosufficienze v. infra). Il PNNA 2022-2024 enuclea più dettagliatamente i programmi e i beneficiari dei LEPS per la non autosufficienza definiti dalla citata legge di bilancio per il 2022.
Va infine ricordato che la legge di bilancio per il 2024 (L. n. 213 del 2023, commi 198-200) ha operato una ridefinizione in termini uniformi degli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione – da parte delle regioni – degli interventi inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) relative al settore della non autosufficienza nonché degli interventi di sostegno ai soggetti con disabilità grave e alle relative famiglie, rendicontazione che è resa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Viene richiamata la disciplina già vigente che subordina l'erogazione delle risorse statali in materia, spettanti a ciascuna regione o ambito territoriale, alla rendicontazione sull'avvenuta liquidazione ai beneficiari di almeno il 75 per cento delle omologhe risorse trasferite nel secondo anno precedente e introduce un meccanismo di riassegnazione delle risorse assegnate e non spese.
Secondo il Rapporto annuale ISTAT 2025, nel 2023 le persone con disabilità in Italia sono 2 milioni e 904 mila (5% della popolazione), di cui 1 milione e 690 mila sono donne. La prevalenza risulta essere in lieve diminuzione nel corso degli anni.
La legge n. 227 del 2021, recante Delega al Governo in materia di disabilità, rappresenta l'attuazione di una delle Riforme (Riforma 1.1) previste dalla Missione 5 ("Inclusione e Coesione"), Componente 2 ("Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore") del PNRR.
Vengono individuati sette ambiti, all'interno di ciascuno dei quali sono previsti specifici principi e criteri direttivi, riguardanti:
Inoltre viene stabilito che ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della legge si provveda:
I decreti legislativi adottati in attuazione della legge delega riguardano i seguenti ambiti:
Il decreto legislativo n. 62 del 2024, entrato in vigore il 30 giugno 2024, ha riformato la disciplina riguardante la definizione e l'accertamento della condizione di disabilità, modificando la L. n. 104 del 1992.
Secondo le nuove disposizioni, è persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato (art. 3).
La valutazione di base è il procedimento unitario volto al riconoscimento della condizione di disabilità e all'accertamento delle seguenti condizioni e fattispecie: invalidità civile; cecità civile; sordità civile; sordocecità; disabilità in età evolutiva al fine dell'inclusione scolastica; disabilità al fine dell'applicazione della cosiddetta disciplina lavoristica sul collocamento obbligatorio; presupposti per la concessione di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, prevista dai livelli essenziali di assistenza sanitaria; elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza, nonché di disabilità gravissima; requisiti necessari per l'accesso ad agevolazioni fiscali o relative alla mobilità, nonché ad ogni altra prestazione prevista, conseguenti all'accertamento dell'invalidità (art. 5).
La nuova disciplina ha introdotto anche i concetti di progetto di vita e valutazione multidimensionale.
Per progetto di vita si intende il progetto individuale, personalizzato e partecipato della persona con disabilità che, partendo dai suoi desideri e dalle sue aspettative e preferenze, è diretto ad individuare, in una visione esistenziale unitaria, i sostegni, formali e informali, per consentire alla persona stessa di migliorare la qualità della propria vita, di sviluppare tutte le sue potenzialità, di poter scegliere i contesti di vita e partecipare in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri (art. 2).
Per valutazione multidimensionale si intende il procedimento volto a delineare con la persona con disabilità il suo profilo di funzionamento all'interno dei suoi contesti di vita, anche rispetto agli ostacoli e ai facilitatori in essi presenti, e a definire, anche in base ai suoi desideri e alle sue aspettative e preferenze, gli obiettivi a cui deve essere diretto il progetto di vita (art. 2).
Per ulteriori approfondimenti si consulti il dossier.
La nuova disciplina prevede una fase di sperimentazione volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione di base (art. 33, comma 1) e delle disposizioni relative alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita (art. 33, comma 2). A tal fine è prevista l'adozione di un regolamento per la sperimentazione relativa alla valutazione di base (art. 33, comma 3) e di un regolamento per la sperimentazione relativa alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita individuale (art. 33, comma 4; in attuazione di quest'ultima previsione è stato emanato il DM 12 novembre 2024, n, 197).
La fase di sperimentazione prevedeva inizialmente una durata di dodici mesi, a partire dal 1° gennaio 2025. La durata è stata estesa a ventiquattro mesi dall'articolo 19-quater, comma 2, lett. c), del D.L. n. 202 del 2024 (L. n. 15 del 2025), di conseguenza la nuova disciplina entrerà in vigore in tutto il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2027; fino al 31 dicembre 2026 continueranno a essere applicate le disposizioni della L. n. 104 del 1992 (si rimanda, in proposito, alla circolare INPS n. 42 del 17/02/2025 che illustra l'iter procedurale di riconoscimento delle fasi sanitaria e concessoria dell'invalidità civile per le Province non rientranti nella sperimentazione relativa alla valutazione di base).
L'articolo 9, comma 1, del D.L. n. 71 del 2024 (L. n. 106 del 2024) ha individuato i territori, a livello provinciale, in cui avviare la fase di sperimentazione: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste. L'articolo 19-quater, comma 1, del D.L. n. 202 del 2024 (L. n. 15 del 2025) ha esteso la sperimentazione alle seguenti province: Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Provincia autonoma di Trento, Aosta.
L'articolo 12 del D.Lgs. n. 62 del 2024 prevede l'adozione di un regolamento del Ministro della salute che, sulla base delle classificazioni ICD e ICF e in conformità con la nuova definizione di disabilità, provveda all'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità civile previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992. L'adozione del regolamento, inizialmente prevista entro il 30 novembre 2025, è stata posticipata al 30 novembre 2026 dall'articolo 19-quater, comma 2, lettera b), del D.L. n. 202 del 2024.
In attesa del citato decreto, il comma 7-bis dell'articolo 9 del D.L. n. 71 del 2024 ha stabilito l'adozione, per consentire lo svolgimento della fase di sperimentazione, di un regolamento, con decreto del Ministro della salute, sui criteri per l'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla.
Successivamente, sempre ai fini della sperimentazione, il comma 3 dell'articolo 19-quater del D.L. n. 202 del 2024 ha previsto l'adozione di un regolamento sui criteri per l'accertamento della disabilità connessa all'artrite reumatoide, alle cardiopatie, alle broncopatie e alle malattie oncologiche.
Con il messaggio numero 4465 del 27-12-2024 l'INPS ha annunciato l'avvio della fase di sperimentazione a partire dal 1° gennaio 2025.
Con riguardo a ulteriori risorse previste per l'attuazione della riforma della disabilità, la Legge n. 207 del 2024 (art. 1, commi 231-233, legge di bilancio per il 2025) ha autorizzato l'INPS a conferire incarichi, anche su base convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2025. L'articolo 12, comma 15-quinquies, del D:L. n. 25 del 2025 ha consentito che l'INPS, anche nell'anno 2026, conferisca incarichi per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali, nel limite di spesa di 16 milioni di euro, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione della riforma in materia di disabilità prevista dal PNRR e dalla legge delega in materia. Inoltre incrementa di 7 milioni di euro per l'anno 2026 le spese per il funzionamento dell'INPS.
Il comma 4 dell'articolo 19-quater, del citato D.L. n. 202 del 2024 ha differito al 31 dicembre 2027 il termine di operatività della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità – struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri –, al contempo conferendo ad essa nuove funzioni di supporto al Ministro per le disabilità e al Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità, e stanziando a tal fine 900.000 euro per l'anno 2027, tramite una riduzione di pari importo del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità.
L'articolo 12, comma 15-octies, del citato D.L. n. 25 del 2025 ha incrementato di 10,5 milioni di euro per l'anno 2025 un'autorizzazione di spesa recata dalla legge di bilancio per il 2024 (articolo 1, comma 211, L. n. 213 del 2023) per il finanziamento di attività strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità.
Infine, nell'ambito della strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, la Commissione europea ha pubblicato la Comunicazione C/2024/7188 come documento di orientamento a sostegno della realizzazione del diritto a una vita indipendente e all'inclusione nella comunità nel contesto dei finanziamenti dell'UE, in linea con l'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e con il diritto dell'Unione applicabile.
In attuazione della riforma 1.2 (M5C2) del PNRR è stata approvata la L. n. 33 del 2023 che reca e disciplina alcune deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.
Il provvedimento muove dal riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio e dal principio di semplificazione e integrazione delle procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente. Grazie a tale semplificazione e all'istituzione dei "punti unici di accesso" (PUA) diffusi sul territorio, si potrà effettuare, in una sede unica, una valutazione multidimensionale finalizzata a definire un "progetto assistenziale individualizzato" (PAI) che indicherà tutte le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali necessarie per la persona anziana.
L'articolo 1, comma 2, della L. n. 41 del 2023 (di conversione del D.L. n. 13 del 2023 recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune) ha modificato l'articolo 2, comma 3, della legge delega in materia di politiche in favore delle persone anziane (L. n. 33 del 2023) con riferimento al Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), istituito presso la Presidenza del Consiglio. In base alla legge delega, al Comitato è assegnato il compito di adottare, con cadenza triennale ed aggiornamento annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il "Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana" e il "Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana". Quest'ultimo, secondo quanto previsto dalla modifica apportata dalla citata L. n. 41 del 2023, sostituisce il Piano per la non autosufficienza solo per la parte inerente alla popolazione anziana.
Con il DPCM 5 giugno 2023 sono state disciplinate le modalità di funzionamento e l'organizzazione delle attività del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), destinato a promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico della fragilità e della non autosufficienza.
In attuazione degli articoli 3, 4 e 5 della citata legge delega (L. n. 33 del 2023) è stato emanato dal Governo il D.Lgs. n. 29 del 2024, contenente disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (per il dettaglio delle norme recate dai singoli articoli si consulti il dossier).
Innanzitutto, il decreto definisce "persona anziana" la persona che ha compiuto 65 anni e "persona grande anziana" la persona che ha compiuto 80 anni; per persona anziana non autosufficiente, inoltre, si deve intendere la persona anziana che, anche in considerazione dell'età, presenta gravi limitazioni o perdita dell'autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana e del funzionamento bio-psico-sociale.
Il decreto prevede lo svolgimento di periodiche campagne istituzionali di comunicazione e sensibilizzazione in materia di invecchiamento attivo, su temi di interesse pubblico e sociale e la promozione del lavoro agile per i soggetti anziani. Inoltre, sono previsti degli interventi intesi a favorire l'impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale e di volontariato, lo scambio intergenerazionale, la solidarietà tra le generazioni e il rispetto nei confronti degli anziani e iniziative e misure da parte del Ministero del turismo, finalizzate in via principale a favorire il turismo del benessere e il turismo lento e sostenibile delle persone anziane. Sono previsti anche interventi e modelli di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e di coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale), nell'ambito di case, case-famiglia, gruppi famiglia, gruppi appartamento e condomini solidali; le relative linee guida devono essere predisposte dal Comitato interministeriale per le politiche in favore della persona anziana (CIPA). Sono previste attività, in favore delle persone anziane, di formazione delle competenze digitali e di supporto nell'utilizzo dei servizi in via digitale delle pubbliche amministrazioni.
Il decreto stabilisce la promozione dell'impiego di strumenti di sanità preventiva e di telemedicina nell'erogazione delle prestazioni assistenziali, finalizzate a consentire il mantenimento delle migliori condizioni di vita della persona anziana presso il proprio domicilio, con prioritario riferimento alla persona cd. "grande anziana" (v. supra), affetta da almeno una patologia cronica.
L'articolo 21 del citato D.Lgs. - che si applica solo alle persone che abbiano compiuto i 70 anni di età - definisce l'articolazione del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNNA), costituito dall'insieme integrato dei servizi e delle prestazioni sociali, di cura e di assistenza necessari a garantire un adeguato e appropriato sostegno ai bisogni delle persone anziane non autosufficienti. I soggetti responsabili dell'azione integrata dello SNAA sono le amministrazioni centrali dello Stato competenti, l'INPS, le regioni e le province autonome, le aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale, i comuni singoli o associati in ambiti territoriali sociali (ATS). Il CIPA si avvale delle risultanze delle attività di monitoraggio relative al complesso dei servizi e delle prestazioni erogate dai soggetti che compongono lo SNAA al fine di promuovere, in raccordo con la Cabina di regia per la determinazione dei LEP, una migliore armonizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) con i livelli essenziali di assistenza (LEA) e allocazione delle relative risorse, l'adozione di strumenti di pianificazione e di programmazione multisettoriali, l'organizzazione e realizzazione integrata degli interventi sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e assistenziali per le persone anziane non autosufficienti.
Il decreto stabilisce che nell'ambito dei punti unici di accesso (PUA), deve essere assicurata alle persone anziane la possibilità di ottenere, ove occorra, una valutazione multidimensionale unificata.
L'accesso ai servizi e ai processi valutativi garantiti tramite i PUA (che hanno sede presso le articolazioni del SSN denominate "Case della comunità") è assicurato alla persona anziana in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
La valutazione è effettuata su richiesta dell'interessato o su segnalazione della rete ospedaliera, delle farmacie, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali - dal medico di medicina generale ovvero dal medico di una struttura del Servizio sanitario nazionale, che indirizza l'interessato al PUA. Sulla base della valutazione effettuata dall'unità di valutazione multidimensionale (UVM) si procede alla definizione del progetto di assistenza individuale integrata (PAI), contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo l'intensità del bisogno. Il PAI individua altresì le responsabilità, i compiti e le modalità di svolgimento dell'attività degli operatori sanitari, sociali e assistenziali che intervengono nella presa in carico della persona, nonché l'apporto della famiglia e degli altri soggetti che collaborano alla sua realizzazione.
L'articolo 32 del D.Lgs. n. 29 del 2024 (che si applica solo alle persone che abbiano compiuto i 70 anni di età) stabilisce che l'accesso alle cure palliative è garantito per tutti i soggetti anziani non autosufficienti affetti da patologia evolutiva ad andamento cronico ed evolutivo, per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita.
L'articolo 34 del D.Lgs. n. 29 del 2024 istituisce, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, una prestazione universale per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti.
L'INPS provvede all'erogazione della prestazione universale che viene riconosciuta, previa espressa richiesta, alla persona anziana non autosufficiente in possesso dei seguenti, ulteriori requisiti:
La prestazione universale, esentata da imposizione fiscale e non assoggettabile a pignoramento, viene erogata su base mensile ed è composta da:
Quando fruita, la prestazione universale assorbe l'indennità di accompagnamento e le ulteriori prestazioni previste dall'articolo 1, comma 164, della L. n. 234 del 2021 (ovvero i contributi, diversi dall'indennità di accompagnamento, per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza).
Infine, l'articolo 29, commi 15-18, del D.L. n. 19 del 2024 (L. n. 56 del 2024) ha riconosciuto , entro determinati limiti di spesa, un esonero contributivo totale, per un periodo massimo di 24 mesi, in caso di assunzioni (o di trasformazioni) a tempo indeterminato di lavoratori domestici con mansioni di assistente a soggetti anziani con almeno 80 anni di età, già titolari dell'indennità di accompagnamento, a condizione che il nucleo familiare del datore di lavoro destinatario della prestazione possieda un ISEE non superiore a 6.000 euro.
Il beneficio in oggetto consiste nell'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche).
La legge di bilancio per il 2024 (articolo 1, comma 210, L. n. 213 del 2023) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità", al fine di assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, con una dotazione iniziale di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025. L'articolo 9-bis, comma 1, del D.L. n. 71 del 2024 (Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca – conv. con mod. dalla L. n. 106 del 2024) ha incrementato la dotazione del fondo di 14.460.000 euro per l'anno 2024, di 213.462.224 euro per l'anno 2025, di 158.427.884 euro per l'anno 2026 e di 108.427.884 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Il fondo è stato da ultimo rideterminato dall'articolo 4, comma 7-ter, del D.L. n. 208 del 2024 (Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – conv. con mod. dalla L. n. 20 del 2025).
Altri Fondi, istituiti nel corso della XIX Legislatura, sono i seguenti:
Tra i Fondi che operano già a regime, si segnalano: