tema 16 luglio 2025
Studi - Affari sociali Politiche per la non autosufficienza e la disabilità

 L'articolo 117 della Costituzione prevede, tra le materie oggetto di legislazione esclusiva dello Stato, la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (secondo comma, lettera m)).

Tra essi rientrano i LEPS (livelli essenziali delle prestazioni sociali), che sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità (articolo 1, comma 159, legge di bilancio per il 2022 – L. n. 234 del 2021).

Nell'ambito dei LEPS rientrano i servizi sociali e i servizi sociosanitari rivolti alle persone non autosufficienti, individuati dalla citata legge di bilancio per il 2022.

All'interno della Componente 2 della Missione 5 del PNRR sono previste due riforme che hanno portato all'adozione di rilevanti atti normativi nazionali.

La Riforma 1.1 (M5C2-1,2), riguardante la disabilità, ha condotto all'emanazione di una legge quadro recante deleghe al Governo in materia di disabilità (L. n. 227 del 2021), attuata con i seguenti decreti:

  • la riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità da parte dei soggetti con disabilità (D.Lgs. n. 222 del 2023);
  • l'istituzione di una Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (D.Lgs. n. 20 del 2024);
  • la revisione ed il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità ai fini della definizione della condizione di disabilità, delle procedure di accertamento, della valutazione dimensionale e del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato (D.Lgs. n. 62 del 2024).

 

La Riforma 1.2 (M5C2-3,4), riguardante interventi in favore delle persone anziane non autosufficienti, ha portato all'approvazione della legge recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane (L. n. 33 del 2023), attuata con i seguenti provvedimenti:

  • in attuazione dell'articolo 2, comma 3 (modificato dall'articolo 1, comma 2, della L. n. 41 del 2023 di conversione del D.L. n. 13 del 2023), è stato emanato il DPCM 5 giugno 2023 che disciplina le modalità di funzionamento e l'organizzazione delle attività del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Lo scopo del Comitato è di redigere, con cadenza triennale ed aggiornamento annuale, un "Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana", oltre che un "Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana";
  • l'introduzione di diverse misure per promuovere la dignità e l'autonomia, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità della popolazione anziana (D.Lgs. n. 29 del 2024).

Tali Riforme sono collegate agli investimenti relativi alla realizzazione delle Case della comunità di cui alla Componente 1 della Missione 6, che prevedono la presa in carico della persona, il potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché il rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture volte a migliorare l'assistenza sanitaria anche a vantaggio della popolazione anziana.

Per un approfondimento sulle misure previste dal PNRR nei settori sanità e politiche sociali si rimanda all'apposito tema.

 

Per quanto riguarda i fondi destinati alla disabilità e alla non autosufficienza, con la legge di bilancio per il 2024 (art. 1, comma 210, L. n. 213 del 2023) è stato istituito il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità.

Inoltre, nel corso della XIX legislatura sono stati istituiti i seguenti fondi:

  • Fondo per le periferie inclusive (art. 1, commi 362-364, L. n. 197 del 2022);
  • Fondo per valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità (art. 28 del D.L. n. 48 del 2023 – L. n. 103 del 2023);
  • Fondo per l'erogazione di contributi a sostegno di enti, organismi e associazioni operanti in favore delle persone con disabilità (art. 1, commi 236-237, L. n. 207 del 2024).
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La legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234 del 2021, commi 159-170) ha fornito la prima definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) e ha individuato i LEPS per la non autosufficienza.

Più in particolare, l'articolo 1, comma 159, definisce i livelli essenziali delle prestazioni sociali come gli interventi, i servizi, le attività e le prestazioni integrate che la Repubblica assicura con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità.

Per quanto riguarda la non autosufficienza, l'articolo 1, comma 162, definisce come LEPS i servizi socioassistenziali, erogati dagli ATS (ambiti territoriali sociali), volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, specificando che gli stessi sono erogati nelle seguenti aree:

a)   assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari rivolta a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione, che richiedono supporto nello svolgimento delle attività fondamentali della vita quotidiana. Tali servizi sono caratterizzati dalla prevalenza degli interventi di cura della persona e di sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di interventi di natura sociosanitaria. All'interno di questa area sono comprese le soluzioni abitative, anche in coerenza con la programmazione degli interventi del PNRR, mediante ricorso a nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, rafforzamento degli interventi delle reti di prossimità intergenerazionale e tra persone anziane, adattamenti dell'abitazione alle esigenze della persona con soluzioni domotiche e tecnologiche che favoriscono la continuità delle relazioni personali e sociali a domicilio compresi i servizi di telesoccorso e teleassistenza;

b)   servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato; un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità; l'attivazione e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo settore nonché sulla base delle esperienze di prevenzione, di solidarietà intergenerazionale e di volontariato locali;

c)   servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l'impiego del territorio; l'assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di adempimenti.

Il comma 163 prevede che, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscono alle persone in condizioni di non autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), operativi presso le Case delle comunità, dove sono fra l'altro presenti équipe integrate, composte da personale appartenente al SSN e agli ATS, in grado di assicurare la funzionalità delle unità di valutazione multidimensionale (UVM), che, con il coinvolgimento della persona non autosufficiente e della sua famiglia o dell'amministratore di sostegno, procede alla definizione del progetto di assistenza individuale integrata (PAI) contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo l'intensità del bisogno.

I commi 162 e 163 della legge di bilancio per il 2022 fanno riferimento a quanto previsto dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017, il decreto che ha fornito la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ( LEA), ovvero i livelli essenziali delle prestazioni in ambito sanitario.
In particolare, l'articolo 21 ("Percorsi assistenziali integrati") stabilisce che il SSN garantisce l' accesso unitario ai servizi sanitari e sociali, la presa in carico della persona e la valutazione multidimensionale dei bisogni, sotto i diversi profili a carattere clinico, funzionale e sociale, mentre le regioni e le province autonome sono chiamate ad organizzare le corrispondenti attività per garantirne l' uniformità delle modalità di attuazione e delle procedure sul proprio territorio, anche nelle diverse fasi del PAI (progetto di assistenza individuale). Il PAI, definito come il progetto volto a definire i bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona, deve essere redatto dall'unità di valutazione multidimensionale, coinvolgendo tutte le componenti dell'offerta assistenziale sanitaria, sociosanitaria e sociale, sia del paziente sia della sua famiglia. Nell'ambito dell'assistenza distrettuale territoriale, gli interventi volti a favorire la permanenza delle persone assistite presso il proprio domicilio sono privilegiati, attivando le risorse disponibili, siano esse formali o informali. Il SSN infatti garantisce, quando necessari e in base ad una valutazione multidimensionale, i trattamenti terapeutici riabilitativi e assistenziali, a carattere semiresidenziale o residenziale.
L'articolo 22 ("Cure domiciliari") stabilisce che il SSN garantisce cure domiciliari alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, sia che presentino patologie in atto ovvero esiti delle stesse: si tratta di percorsi assistenziali a domicilio costituiti da trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico che si rendono necessari non solo per stabilizzare il quadro clinico e limitare il declino funzionale, ma anche per migliorare la qualità della vita. È compito della ASL assicurare la continuità tra le fasi di assistenza ospedaliera e l'assistenza territoriale a domicilio.
In base al bisogno di salute dell'assistito e al livello di intensità, complessità e durata dell'intervento assistenziale, l'articolazione delle cure domiciliari è declinata in quattro livelli caratterizzati da un " coefficiente di intensità assistenziale" ( CIA) crescente.
L'articolo 23 ("Cure palliative domiciliari") stabilisce che le cure palliative domiciliari sono costituite dalle prestazioni tipiche delle cure domiciliari, vale a dire prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo, alle quali si aggiungono le prestazioni di tipo psicologico, oltre l'assistenza tutelare professionale e il sostegno spirituale. I livelli in cui si articolano le cure palliative domiciliari sono due: livello base e livello specialistico.

Con il D.P.C.M. 3 ottobre 2022 è stato adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio 2022-2024 (PNNA 2022-2024) ed il riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024 (per maggiori dettagli riguardanti il Fondo per le non autosufficienze v. infra). Il PNNA 2022-2024 enuclea più dettagliatamente i programmi e i beneficiari dei LEPS per la non autosufficienza definiti dalla citata legge di bilancio per il 2022.

Va infine ricordato che la legge di bilancio per il 2024 (L. n. 213 del 2023, commi 198-200) ha operato una ridefinizione in termini uniformi degli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione – da parte delle regioni – degli interventi inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) relative al settore della non autosufficienza nonché degli interventi di sostegno ai soggetti con disabilità grave e alle relative famiglie, rendicontazione che è resa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Viene richiamata la disciplina già vigente che subordina l'erogazione delle risorse statali in materia, spettanti a ciascuna regione o ambito territoriale, alla rendicontazione sull'avvenuta liquidazione ai beneficiari di almeno il 75 per cento delle omologhe risorse trasferite nel secondo anno precedente e introduce un meccanismo di riassegnazione delle risorse assegnate e non spese.

ultimo aggiornamento: 16 luglio 2025

Secondo il Rapporto annuale ISTAT 2025, nel 2023 le persone con disabilità in Italia sono 2 milioni e 904 mila (5% della popolazione), di cui 1 milione e 690 mila sono donne. La prevalenza risulta essere in lieve diminuzione nel corso degli anni.

La legge n. 227 del 2021, recante Delega al Governo in materia di disabilità, rappresenta l'attuazione di una delle Riforme (Riforma 1.1) previste dalla Missione 5 ("Inclusione e Coesione"), Componente 2 ("Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore") del PNRR.

Vengono individuati sette ambiti, all'interno di ciascuno dei quali sono previsti specifici principi e criteri direttivi, riguardanti:

  • la definizione della condizione di disabilità e il riassetto e semplificazione della normativa di settore;
  • l'accertamento della disabilità e la revisione dei suoi processi valutativi di base;
  • la valutazione multidimensionale della disabilità, la realizzazione del progetto personalizzato e di vita indipendente;
  • l'informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;
  • la riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;
  • l'istituzione di un Garante nazionale delle disabilità;
  • il potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
  • le disposizioni finali e transitorie.

Inoltre viene stabilito che ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della legge si provveda:

  • con le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza;
  • con le risorse disponibili nel PNRR, per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito del provvedimento;
  • mediante razionalizzazione e riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità.

I decreti legislativi adottati in attuazione della legge delega riguardano i seguenti ambiti:

  • la riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità da parte dei soggetti con disabilità (D.Lgs. n. 222 del 2023; per approfondimenti si consulti il dossier);
  • l'istituzione di una Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (D.Lgs. n. 20 del 2024; per approfondimenti si consulti il dossier);
    In proposito, in applicazione dell'articolo 2, comma 6, del predetto D. Lgs. 20, è stata pubblicata la Determinazione Camera e Senato 23 dicembre 2024 che ha nominato il Presidente dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e due componenti della medesima.
    L'articolo 6- bis del D.L. n. 25 del 2025 ( Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni - conv. con mod. dalla L. n. 69 del 2025) ha autorizzato l'Autorità a bandire i concorsi pubblici per l'assunzione di personale non dirigenziale, con procedura selettiva per titoli ed esame orale, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento destinata a persone con disabilità, e prevedendo, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della professionalità specifica di soggetti che abbiano maturato, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, un'esperienza di almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, presso le pubbliche amministrazioni o presso enti od organismi internazionali, nello svolgimento di attività specialistica in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità, anche in ambito sanitario, sociale e socio-assistenziale.
    L'articolo 12, comma 15- octies, del citato D.L. n. 25 del 2025 ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 ai fini del funzionamento dell'Autorità.
    Con il D.P.C.M. del 23 gennaio 2025 l'Autorità è stata inserita nella tabella A allegata alla L. n. 720 del 1984 ( Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici) contenente l'elenco degli enti e degli organismi pubblici i cui istituti e aziende di credito, tesorieri o cassieri effettuano le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
  • la revisione ed il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità (D.Lgs. n. 62 del 2024), definendone condizione, procedure di accertamento, valutazione dimensionale e progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.

Il decreto legislativo n. 62 del 2024, entrato in vigore il 30 giugno 2024, ha riformato la disciplina riguardante la definizione e l'accertamento della condizione di disabilità, modificando la L. n. 104 del 1992.

Secondo le nuove disposizioni, è persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato (art. 3).

La valutazione di base è il procedimento unitario volto al riconoscimento della condizione di disabilità e all'accertamento delle seguenti condizioni e fattispecie: invalidità civile; cecità civile; sordità civile; sordocecità; disabilità in età evolutiva al fine dell'inclusione scolastica; disabilità al fine dell'applicazione della cosiddetta disciplina lavoristica sul collocamento obbligatorio; presupposti per la concessione di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, prevista dai livelli essenziali di assistenza sanitaria; elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza, nonché di disabilità gravissima; requisiti necessari per l'accesso ad agevolazioni fiscali o relative alla mobilità, nonché ad ogni altra prestazione prevista, conseguenti all'accertamento dell'invalidità (art. 5).

I nuovi criteri generali a cui si deve conformare il procedimento di valutazione di base sono i seguenti:
a) orientamento dell'intero processo valutativo medico-legale sulla base dell'ICD e degli strumenti descrittivi della ICF, con particolare riferimento all'attività e alla partecipazione del soggetto, determinate (secondo il modello della medesima ICF) in termini di capacità. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, nel definire il concetto di disabilità, ha mutuato e consolidato il modello della ICF, assumendo che la disabilità è il risultato dell'interazione tra la persona (con le sue strutture e funzioni corporee) e i fattori comportamentali e ambientale dei contesti;
b) impiego, quale strumento integrativo e di partecipazione della persona e ad eccezione dei minori di età, ai fini della descrizione e dell'analisi del funzionamento, della disabilità e della salute, del WHODAS e dei suoi successivi aggiornamenti, nonché di ulteriori strumenti di valutazione, scientificamente validati e individuati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Il WHODAS è un questionario psicometrico sulla disabilità autopercepita, che è stato sviluppato dalla OMS sulla base dell'impianto concettuale della ICF e che costituisce un metodo standardizzato di misura della salute e della disabilità nelle diverse culture; il questionario rileva il livello di funzionamento, negli ultimi trenta giorni e indipendentemente dalla condizione contingente di salute, in sei domini;
c) considerazione dell'attività della persona, al fine di accertare le necessità di sostegno, di sostegno intensivo o delle misure volte a compensare la restrizione della partecipazione della persona e a sostenerne la massima inclusione possibile;
d) impiego, per i soli effetti della valutazione dell'invalidità civile, di tabelle medico-legali relative alla condizione conseguente alla compromissione duratura, elaborate sulla base delle più aggiornate conoscenze ed acquisizioni scientifiche;
e) tempestività, prossimità, efficienza e trasparenza.
Le commissioni a cui è affidato il riconoscimento della condizione di disabilità si compongono di due medici nominati da INPS, di un professionista sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi e degli ipovedenti (UICI), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie e delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS), in relazione alle specifiche condizioni di disabilità su cui sono chiamate a pronunciarsi, e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali.
Nel caso di minori, almeno uno dei medici nominati da INPS deve essere in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o equipollenti o affini o di specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute della persona. Inoltre, per i minori il procedimento di valutazione di base deve concludersi entro 30 giorni (invece dei 90 giorni previsti di norma) (art. 9).
La valutazione di base si applica anche ai minori (con le differenze sopra citate) e alle persone anziane, escluse le persone anziane non autosufficienti che abbiano compiuto i 70 anni di età (per le quali è prevista una specifica disciplina).

La nuova disciplina ha introdotto anche i concetti di progetto di vita e valutazione multidimensionale.

Per progetto di vita si intende il progetto individuale, personalizzato e partecipato della persona con disabilità che, partendo dai suoi desideri e dalle sue aspettative e preferenze, è diretto ad individuare, in una visione esistenziale unitaria, i sostegni, formali e informali, per consentire alla persona stessa di migliorare la qualità della propria vita, di sviluppare tutte le sue potenzialità, di poter scegliere i contesti di vita e partecipare in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri (art. 2).

Per valutazione multidimensionale si intende il procedimento volto a delineare con la persona con disabilità il suo profilo di funzionamento all'interno dei suoi contesti di vita, anche rispetto agli ostacoli e ai facilitatori in essi presenti, e a definire, anche in base ai suoi desideri e alle sue aspettative e preferenze, gli obiettivi a cui deve essere diretto il progetto di vita (art. 2).

Per ulteriori approfondimenti si consulti il dossier.

La nuova disciplina prevede una fase di sperimentazione volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione di base (art. 33, comma 1) e delle disposizioni relative alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita (art. 33, comma 2). A tal fine è prevista l'adozione di un regolamento per la sperimentazione relativa alla valutazione di base (art. 33, comma 3) e di un regolamento per la sperimentazione relativa alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita individuale (art. 33, comma 4; in attuazione di quest'ultima previsione è stato emanato il DM 12 novembre 2024, n, 197).

La fase di sperimentazione prevedeva inizialmente una durata di dodici mesi, a partire dal 1° gennaio 2025. La durata è stata estesa a ventiquattro mesi dall'articolo 19-quater, comma 2, lett. c), del D.L. n. 202 del 2024 (L. n. 15 del 2025), di conseguenza la nuova disciplina entrerà in vigore in tutto il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2027; fino al 31 dicembre 2026 continueranno a essere applicate le disposizioni della L. n. 104 del 1992 (si rimanda, in proposito, alla circolare INPS n. 42 del 17/02/2025 che illustra l'iter procedurale di riconoscimento delle fasi sanitaria e concessoria dell'invalidità civile per le Province non rientranti nella sperimentazione relativa alla valutazione di base).

L'articolo 9, comma 1, del D.L. n. 71 del 2024 (L. n. 106 del 2024) ha individuato i territori, a livello provinciale, in cui avviare la fase di sperimentazione: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste. L'articolo 19-quater, comma 1, del D.L. n. 202 del 2024 (L. n. 15 del 2025) ha esteso la sperimentazione alle seguenti province: Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Provincia autonoma di Trento, Aosta.

L'articolo 12 del D.Lgs. n. 62 del 2024 prevede l'adozione di un regolamento del Ministro della salute che, sulla base delle classificazioni ICD e ICF e in conformità con la nuova definizione di disabilità, provveda all'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità civile previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992. L'adozione del regolamento, inizialmente prevista entro il 30 novembre 2025, è stata posticipata al 30 novembre 2026 dall'articolo 19-quater, comma 2, lettera b), del D.L. n. 202 del 2024.

In attesa del citato decreto, il comma 7-bis dell'articolo 9 del D.L. n. 71 del 2024 ha stabilito l'adozione, per consentire lo svolgimento della fase di sperimentazione, di un regolamento, con decreto del Ministro della salute, sui criteri per l'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla.

Tale regolamento è stato adottato con decreto del Ministro della salute 10 aprile 2025, n. 94.

Successivamente, sempre ai fini della sperimentazione, il comma 3 dell'articolo 19-quater del D.L. n. 202 del 2024 ha previsto l'adozione di un regolamento sui criteri per l'accertamento della disabilità connessa all'artrite reumatoide, alle cardiopatie, alle broncopatie e alle malattie oncologiche.

L'articolo 32 del D.Lgs. n. 62 del 2024 ha previsto l'adozione di un regolamento dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità riguardante le misure di formazione dei soggetti coinvolti nella valutazione di base nonché del personale delle unità di valutazione multidimensionale e dei servizi pubblici scolastici, della formazione superiore, sociali, sanitari e lavorativi per l'attuazione delle attività concernenti l'elaborazione del progetto di vita. In attuazione di tale previsione è stato emanato il DM 14 gennaio 2025, n. 30.
L'articolo 12, comma 15- octies, del D.L. n. 25 del 2025 ha incrementato di 10 milioni di euro, per l'anno 2025, il fondo per la formazione integrata dei soggetti coinvolti nella valutazione di base nonché dei soggetti coinvolti nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione del progetto di vita, di cui all'art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 62 del 2024.

Con il messaggio numero 4465 del 27-12-2024 l'INPS ha annunciato l'avvio della fase di sperimentazione a partire dal 1° gennaio 2025.

Con riguardo a ulteriori risorse previste per l'attuazione della riforma della disabilità, la Legge n. 207 del 2024 (art. 1, commi 231-233, legge di bilancio per il 2025) ha autorizzato l'INPS a conferire incarichi, anche su base convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2025. L'articolo 12, comma 15-quinquies, del D:L. n. 25 del 2025 ha consentito che l'INPS, anche nell'anno 2026, conferisca incarichi per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali, nel limite di spesa di 16 milioni di euro, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione della riforma in materia di disabilità prevista dal PNRR e dalla legge delega in materia. Inoltre incrementa di 7 milioni di euro per l'anno 2026 le spese per il funzionamento dell'INPS.

Si ricorda in proposito che l'articolo 21, comma 1, del D.L. n. 13 del 2023 (L. n. 41 del 2023) interviene sulle disposizioni riguardanti l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, al fine espresso di assicurare il monitoraggio delle riforme del PNRR, prevedendo il riconoscimento di un'indennità in favore di alcuni esperti - nel limite di spesa complessivo di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 - che, in base alla normativa già vigente in materia, verranno chiamati ad integrare la composizione dell'Osservatorio. Inoltre, il D.L. n. 44 del 2023 (L. n. 74 del 2023) ha autorizzato la Presidenza del Consiglio a bandire concorsi per le necessità assunzionali del Dipartimento per le disabilità, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, con riserva di posti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento per le categorie protette e di una adeguata valorizzazione dei soggetti che alla data del 1° aprile 2023 abbiano svolto, per almeno un triennio, attività di supporto tecnico specialistico ed operativo in materia di politiche in favore delle persone con disabilità.
Inoltre, il comma 2- bis dell'articolo 21 del richiamato D.L. n. 13 del 2023 interviene sulla disciplina sul Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS) e sull'integrazione dei dati del Sistema relativi alle persone con disabilità e non autosufficienti con quelli del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) e della banca dati del collocamento mirato (cosiddetto collocamento obbligatorio); le novelle introducono la previsione di alcuni flussi di informazioni in favore dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità e del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio.

Il comma 4 dell'articolo 19-quater, del citato D.L. n. 202 del 2024 ha differito al 31 dicembre 2027 il termine di operatività della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità – struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri –, al contempo conferendo ad essa nuove funzioni di supporto al Ministro per le disabilità e al Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità, e stanziando a tal fine 900.000 euro per l'anno 2027, tramite una riduzione di pari importo del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità.

L'articolo 7- ter del D.L. n. 25 del 2025 ha incrementato di un'unità dirigenziale generale – da individuare in ragione delle capacità dirigenziali e dell'esperienza maturata nelle politiche a favore delle persone con disabilità – il contingente di personale della Segreteria tecnica, onde assicurarne la continuità, la funzionalità e l'adempimento dei compiti (con oneri conseguenti di 181.703 euro per il 2025 e 311.491 euro per il 2026 e il 2027).

L'articolo 12, comma 15-octies, del citato D.L. n. 25 del 2025 ha incrementato di 10,5 milioni di euro per l'anno 2025 un'autorizzazione di spesa recata dalla legge di bilancio per il 2024 (articolo 1, comma 211, L. n. 213 del 2023) per il finanziamento di attività strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità.

Infine, nell'ambito della strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, la Commissione europea ha pubblicato la Comunicazione C/2024/7188 come documento di orientamento a sostegno della realizzazione del diritto a una vita indipendente e all'inclusione nella comunità nel contesto dei finanziamenti dell'UE, in linea con l'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e con il diritto dell'Unione applicabile.

ultimo aggiornamento: 16 luglio 2025

In attuazione della riforma 1.2 (M5C2) del PNRR è stata approvata la L. n. 33 del 2023 che reca e disciplina alcune deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.

Il provvedimento muove dal riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio e dal principio di semplificazione e integrazione delle procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente. Grazie a tale semplificazione e all'istituzione dei "punti unici di accesso" (PUA) diffusi sul territorio, si potrà effettuare, in una sede unica, una valutazione multidimensionale finalizzata a definire un "progetto assistenziale individualizzato" (PAI) che indicherà tutte le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali necessarie per la persona anziana.

L'articolo 1, comma 2, della L. n. 41 del 2023 (di conversione del D.L. n. 13 del 2023 recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune) ha modificato l'articolo 2, comma 3, della legge delega in materia di politiche in favore delle persone anziane (L. n. 33 del 2023) con riferimento al Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), istituito presso la Presidenza del Consiglio. In base alla legge delega, al Comitato è assegnato il compito di adottare, con cadenza triennale ed aggiornamento annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il "Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana" e il "Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana". Quest'ultimo, secondo quanto previsto dalla modifica apportata dalla citata L. n. 41 del 2023, sostituisce il Piano per la non autosufficienza solo per la parte inerente alla popolazione anziana.

Con il DPCM 5 giugno 2023 sono state disciplinate le modalità di funzionamento e l'organizzazione delle attività del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), destinato a promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico della fragilità e della non autosufficienza.

In attuazione degli articoli 3, 4 e 5 della citata legge delega (L. n. 33 del 2023) è stato emanato dal Governo il D.Lgs. n. 29 del 2024, contenente disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (per il dettaglio delle norme recate dai singoli articoli si consulti il dossier).

Innanzitutto, il decreto definisce "persona anziana" la persona che ha compiuto 65 anni e "persona grande anziana" la persona che ha compiuto 80 anni; per persona anziana non autosufficiente, inoltre, si deve intendere la persona anziana che, anche in considerazione dell'età, presenta gravi limitazioni o perdita dell'autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana e del funzionamento bio-psico-sociale.

Il decreto prevede lo svolgimento di periodiche campagne istituzionali di comunicazione e sensibilizzazione in materia di invecchiamento attivo, su temi di interesse pubblico e sociale e la promozione del lavoro agile per i soggetti anziani. Inoltre, sono previsti degli interventi intesi a favorire l'impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale e di volontariato, lo scambio intergenerazionale, la solidarietà tra le generazioni e il rispetto nei confronti degli anziani e iniziative e misure da parte del Ministero del turismo, finalizzate in via principale a favorire il turismo del benessere e il turismo lento e sostenibile delle persone anziane. Sono previsti anche interventi e modelli di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e di coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale), nell'ambito di case, case-famiglia, gruppi famiglia, gruppi appartamento e condomini solidali; le relative linee guida devono essere predisposte dal Comitato interministeriale per le politiche in favore della persona anziana (CIPA). Sono previste attività, in favore delle persone anziane, di formazione delle competenze digitali e di supporto nell'utilizzo dei servizi in via digitale delle pubbliche amministrazioni.

Il decreto stabilisce la promozione dell'impiego di strumenti di sanità preventiva e di telemedicina nell'erogazione delle prestazioni assistenziali, finalizzate a consentire il mantenimento delle migliori condizioni di vita della persona anziana presso il proprio domicilio, con prioritario riferimento alla persona cd. "grande anziana" (v. supra), affetta da almeno una patologia cronica.

L'articolo 21 del citato D.Lgs. - che si applica solo alle persone che abbiano compiuto i 70 anni di età - definisce l'articolazione del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNNA), costituito dall'insieme integrato dei servizi e delle prestazioni sociali, di cura e di assistenza necessari a garantire un adeguato e appropriato sostegno ai bisogni delle persone anziane non autosufficienti. I soggetti responsabili dell'azione integrata dello SNAA sono le amministrazioni centrali dello Stato competenti, l'INPS, le regioni e le province autonome, le aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale, i comuni singoli o associati in ambiti territoriali sociali (ATS). Il CIPA si avvale delle risultanze delle attività di monitoraggio relative al complesso dei servizi e delle prestazioni erogate dai soggetti che compongono lo SNAA al fine di promuovere, in raccordo con la Cabina di regia per la determinazione dei LEP, una migliore armonizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) con i livelli essenziali di assistenza (LEA) e allocazione delle relative risorse, l'adozione di strumenti di pianificazione e di programmazione multisettoriali, l'organizzazione e realizzazione integrata degli interventi sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e assistenziali per le persone anziane non autosufficienti.

Il decreto stabilisce che nell'ambito dei punti unici di accesso (PUA), deve essere assicurata alle persone anziane la possibilità di ottenere, ove occorra, una valutazione multidimensionale unificata.

I criteri di tale valutazione sono normati dall'art. 27 del decreto legislativo (che si applica solo alle persone che abbiano compiuto i 70 anni di età). La valutazione sostituisce le procedure di accertamento dell'invalidità civile e delle condizioni per l'accesso ai benefìci di cui alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104 ( Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e 11 febbraio 1980, n. 18 ( Legge in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 3), e lettera b), della legge 22 dicembre 2021, n. 227 ( Delega al Governo in materia di disabilità), in tema di separazione dei percorsi valutativi previsti per le persone anziane da quelli previsti per gli adulti e da quelli previsti per i minori e in tema di accertamento della disabilità e di revisione dei suoi processi valutativi di base., da effettuare secondo criteri standardizzati e omogenei basati su linee guida validate a livello nazionale.

L'accesso ai servizi e ai processi valutativi garantiti tramite i PUA (che hanno sede presso le articolazioni del SSN denominate "Case della comunità") è assicurato alla persona anziana in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  • persona affetta da almeno una patologia cronica;
  • persona con condizioni cliniche caratterizzate, anche in funzione dell'età anagrafica, dalla progressiva riduzione delle normali funzioni fisiologiche, suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e di determinare il rischio di perdita dell'autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana, anche tenendo conto delle specifiche condizioni sociali, ambientali e familiari.

La valutazione è effettuata su richiesta dell'interessato o su segnalazione della rete ospedaliera, delle farmacie, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali - dal medico di medicina generale ovvero dal medico di una struttura del Servizio sanitario nazionale, che indirizza l'interessato al PUA. Sulla base della valutazione effettuata dall'unità di valutazione multidimensionale (UVM) si procede alla definizione del progetto di assistenza individuale integrata (PAI), contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo l'intensità del bisogno. Il PAI individua altresì le responsabilità, i compiti e le modalità di svolgimento dell'attività degli operatori sanitari, sociali e assistenziali che intervengono nella presa in carico della persona, nonché l'apporto della famiglia e degli altri soggetti che collaborano alla sua realizzazione.

Il comma 7 dell'articolo 27 demanda a un decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le disabilità, la definizione dei criteri per la individuazione delle priorità di accesso ai PUA, della composizione e delle modalità di funzionamento delle unità di valutazione multidimensionale (UVM), dello strumento della valutazione multidimensionale unificata (VMU) per l'accertamento della non autosufficienza e per la definizione del progetto individualizzato di assistenza integrata (PAI), le eventuali modalità di armonizzazione con la disciplina sulla valutazione delle persone con disabilità.
Il termine per l'adozione del decreto, inizialmente previsto entro dodici mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 29 del 2024, è stato ampliato a diciotto mesi dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 93 del 2025 ( Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4, e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33). Il medesimo articolo 3 ha aggiunto, inoltre, due commi all'articolo 27 del D.Lgs. n. 29 del 2024, che prevedono una fase di sperimentazione, della durata di dodici mesi a decorrere dal 1° gennaio 2026, da avviare a campione e secondo il principio di differenziazione geografica tra nord, sud e centro Italia, riferita alle disposizioni sulla valutazione multidimensionale unificata. La fase di sperimentazione deve essere definita con un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro il 30 novembre 2025 (per approfondimenti riguardanti il D.Lgs. n. 93 del 2025 si consulti il dossier).

L'articolo 32 del D.Lgs. n. 29 del 2024 (che si applica solo alle persone che abbiano compiuto i 70 anni di età) stabilisce che l'accesso alle cure palliative è garantito per tutti i soggetti anziani non autosufficienti affetti da patologia evolutiva ad andamento cronico ed evolutivo, per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita.

L'articolo 34 del D.Lgs. n. 29 del 2024 istituisce, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, una prestazione universale per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti.

L'INPS provvede all'erogazione della prestazione universale che viene riconosciuta, previa espressa richiesta, alla persona anziana non autosufficiente in possesso dei seguenti, ulteriori requisiti:

  • un'età anagrafica di almeno 80 anni;
  • un livello di bisogno assistenziale gravissimo;
    Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociale n. 155 del 16 ottobre 2024 è stata nominata la commissione tecnico-scientifica per l'individuazione degli indicatori atti alla definizione dei criteri di classificazione dello stato di bisogno assistenziale gravissimo. Tali indicatori sono stati adottati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 200 del 19 dicembre 2024.
  • un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, non superiore a 6.000 euro;
  • la titolarità dell'indennità di accompagnamento (di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 18 del 1980 - Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), ovvero il possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento di essa.

La prestazione universale, esentata da imposizione fiscale e non assoggettabile a pignoramento, viene erogata su base mensile ed è composta da:

  • una quota fissa monetaria corrispondente all'indennità di accompagnamento (prevista dall'articolo 1 della L. n. 18 del 1980);
  • una quota integrativa definita "assegno di assistenza", pari a 850 euro mensili finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore, o l'acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale, che coinvolge gli enti territoriali e locali per specifici ambiti.

Quando fruita, la prestazione universale assorbe l'indennità di accompagnamento e le ulteriori prestazioni previste dall'articolo 1, comma 164, della L. n. 234 del 2021 (ovvero i contributi, diversi dall'indennità di accompagnamento, per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza).

In attuazione del comma 4 dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 29 del 2024 è stato adottato il decreto 21 febbraio 2025 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo alle modalità attuative e operative della prestazione universale.

Infine, l'articolo 29, commi 15-18, del D.L. n. 19 del 2024 (L. n. 56 del 2024) ha riconosciuto , entro determinati limiti di spesa, un esonero contributivo totale, per un periodo massimo di 24 mesi, in caso di assunzioni (o di trasformazioni) a tempo indeterminato di lavoratori domestici con mansioni di assistente a soggetti anziani con almeno 80 anni di età, già titolari dell'indennità di accompagnamento, a condizione che il nucleo familiare del datore di lavoro destinatario della prestazione possieda un ISEE non superiore a 6.000 euro.

Il beneficio in oggetto consiste nell'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche).

Ai fini dell'esonero, le assunzioni o trasformazioni suddette devono collocarsi in un periodo compreso tra una data iniziale indicata dall'INPS e il 31 dicembre 2025; è previsto che la data iniziale venga comunicata dall'INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027. L'esonero è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, 27,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2028, a valere sul suddetto Programma, subordinatamente alla modifica del Programma ed all'ammissione della misura al finanziamento, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.
ultimo aggiornamento: 16 luglio 2025

La legge di bilancio per il 2024 (articolo 1, comma 210, L. n. 213 del 2023) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità", al fine di assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, con una dotazione iniziale di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025. L'articolo 9-bis, comma 1, del D.L. n. 71 del 2024 (Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca – conv. con mod. dalla L. n. 106 del 2024) ha incrementato la dotazione del fondo di 14.460.000 euro per l'anno 2024, di 213.462.224 euro per l'anno 2025, di 158.427.884 euro per l'anno 2026 e di 108.427.884 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Il fondo è stato da ultimo rideterminato dall'articolo 4, comma 7-ter, del D.L. n. 208 del 2024 (Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – conv. con mod. dalla L. n. 20 del 2025).

Il comma 213 della citata legge di bilancio per il 2024 dispone che le risorse del Fondo siano destinate a finanziare iniziative collegate a una o più delle seguenti finalità:
a)    potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;
a- bis) finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado (lettera aggiunta dall'articolo 9, comma 2, lett. a), del citato D.L. n. 71 del 2024);
b)   promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;
c)    inclusione lavorativa e sportiva;
d)   turismo accessibile;
e)    iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;
f)    interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;
g)   promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione;
h)   promozione di iniziative e di progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno in favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale, territoriale o internazionale, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà (la specifica "internazionale" è stata inserita dall'articolo 12, comma 15- quater, del D.L. n. 25 del 2025).

La medesima legge di bilancio per il 2024 - che ha istituito il fondo – ha stabilito contestualmente l' abrogazione (comma 212) di quattro fondi:
1)   Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità (commi 1, 2 e 2- bis dell'articolo 34 del D.L. n. 41 del 2021 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 – conv. con mod. dalla L. n. 69 del 2021);
2)   Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità (articolo 1, commi 179 e 180, della L. n. 234 del 2021);
3)   Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare (articolo 1, comma 254, della L. n. 205 del 2017);
4)   Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia (articolo 1, comma 456, della L. n. 145 del 2018).

Con il Decreto 1 agosto 2024 del Ministro per le disabilità sono stati stabiliti i criteri di riparto della quota parte di cinquanta milioni di euro del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore delle regioni per l'anno 2024 per il finanziamento di interventi e progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità.
Con il Decreto 9 settembre 2024 sono stati stabiliti i criteri di riparto e le e modalità per il monitoraggio della quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore dei comuni per l'anno 2024 per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado
Con il Decreto 16 settembre 2024 sono stati stabiliti i criteri di riparto e le modalità di monitoraggio di quota parte del Fondo in favore delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni a statuto speciale Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, per l'anno 2024, per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola secondaria di secondo grado e con disabilità sensoriale di ogni grado di istruzione.
Con il Decreto 8 gennaio 2025 sono state stabilite le modalità di utilizzo di quota parte del Fondo per la promozione di iniziative e di progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà.

Altri Fondi, istituiti nel corso della XIX Legislatura, sono i seguenti:

  • la legge di bilancio per il 2023 (art. 1, commi 362-364, L n. 197 del 2022) ha istituito il Fondo per le periferie inclusive con una dotazione di 10 milioni per il 2023. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire, nelle periferie, l'inclusione sociale delle persone con disabilità e il miglioramento del loro livello di autonomia;
    Con il decreto 26 maggio 2023 è stata stabilita la procedura di accesso ai finanziamenti del Fondo.
  • l'articolo 28 del D.L. n. 48 del 2023 (L. n. 103 del 2023) ha istituito un Fondo per valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità. L'articolo 4, comma 7-ter, del D.L. n. 208 del 2024 ha incrementato il fondo di 15 milioni di euro per l'anno 2025;
    Con il  decreto 27 giugno 2024 sono state stabilite le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del fondo.
  • la legge di bilancio per il 2025 (art. 1, commi 236-237, L. n. 207 del 2024) ha istituito un Fondo, con una dotazione per l'anno 2025, pari a 1,5 milioni di euro, per l'erogazione di contributi a sostegno di enti, organismi e associazioni operanti in favore delle persone con disabilità. L'articolo 12, comma 15-ter, del D.L. n. 25 del 2025 ha stabilito che le risorse di tale fondo sono assegnate con decreto della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, sulla base di atti di indirizzo delle Camere.

Tra i Fondi che operano già a regime, si segnalano:

  • il "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza", ora "Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità", istituito dalla legge di bilancio per il 2020 (art. 1, comma 330, della L. n. 160 del 2019), originariamente nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 29 milioni per il 2020, 200 milioni per il 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. L'autorizzazione di spesa è stata poi ridotta di 200 milioni di euro dalla legge di bilancio per il 2022 (art. 1, comma 654, lett. g), L. n. 234 del 2021) e di ulteriori 100 milioni dall'art. 8 del D.L. n. 144 del 2022 (Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – conv. con mod. dalla L. n. 175 del 2022). La citata legge di bilancio per il 2022 (art. 1, comma 178, L. n. 234 2021) ha cambiato la denominazione del fondo a partire dal 1° gennaio 2022, lo ha trasferito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità - e lo ha incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Il fondo è stato da ultimo rideterminato dall'art. 7-ter, comma 2, del D.L. n. 25 del 2025 (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni – conv. con mod. dalla L. n. 69 del 2025);
  • il Fondo per le non autosufficienze (FNA), istituito dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, commi 1264-1265, L. n. 296 del 2006), per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti. Le risorse sono aggiuntive rispetto a quelle destinate alle prestazioni e ai servizi in favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle autonomie locali. La dotazione del Fondo, rimodulata con legge di bilancio per il 2022 (art. 1, comma 168, L. n. 234 del 2021) è stata fissata in 100 milioni di euro per il 2022, 200 milioni per il 2023, 250 milioni per il 2024 e 300 milioni a decorrere dall'anno 2025. Inoltre, il D.P.C.M. 3 ottobre 2022, di adozione del Piano per la Non Autosufficienza, ne ha definito il riparto per il triennio 2022-2024. Per approfondimenti si rinvia al Focus dedicato al Fondo all'interno del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
  • il Fondo "Dopo di noi", istituito dalla L n. 112 del 2016 e rivolto ai disabili gravi privi di sostegno familiare, con una dotazione strutturale di 56,1 milioni di euro, incrementati di ulteriori 20 milioni per ciascuno degli anni 2021-2023 (L. n. 178 del 2020). Con decreto 26 novembre 2016 sono stati definiti i requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo. Il decreto 22 dicembre 2023 ha ripartito, per l'annualità 2023, le risorse del Fondo per un totale di 76,1 milioni. Per approfondimenti si rinvia al Focus dedicato al Fondo all'interno del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
    La Relazione della Corte dei Conti del 23 dicembre 2022 sull'attuazione delle misure previste dalla legge n. 112 del 2016 ha evidenziato come, dei circa 390 milioni di euro stanziati tra il 2016 e il 2021, soltanto 240 siano stati effettivamente trasferiti alle Regioni, che non hanno provveduto a rendicontare l'effettiva attribuzione delle risorse ai destinatari.
  • il Fondo per l'Alzheimer e le demenze, istituito dalla legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 330, L. n. 178 del 2020), con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle Regioni e delle Province autonome in applicazione del Piano nazionale demenze - Strategie di promozione e miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze. La legge di bilancio per il 2024 (art. 1, comma 247, L. n. 213 del 2023) ha incrementato il Fondo di 4,9 milioni di euro per il 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026;
    Con decreto 23 dicembre 2021 sono stati individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo.
  • il Fondo per la copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, istituito dalla legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 334, L. n. 178 del 2020, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. La legge di bilancio per il 2025 (art. 1, comma 235, L. n. 207 del 2024) ha stabilito che, fino all'adozione dei suddetti interventi legislativi, le risorse del Fondo sono destinate sono destinate alle medesime finalità del Fondo per le non autosufficienze (v. supra), per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali nelle aree previste all'articolo1, comma 162, della legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234 del 2021): assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari, servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie.
ultimo aggiornamento: 16 luglio 2025
 
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