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Interventi su professori, ricercatori universitari, dottorati di ricerca e finanziamento delle università

Interventions on university professors, university researchers, PhDs, and university funding

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Nella XVIII legislatura si sono registrati interventi volti a riavviare il turn-over fra i docenti universitari, con meccanismi tesi ad avviare nuovi reclutamenti e progressioni di carriera, al supporto dei quali sono state attivate apposite linee di finanziamento.

In the 18th legislature, there were interventions aimed at restarting turnover among university lecturers, with mechanisms to initiate new recruitments and career progressions, to support which specific funding lines were activated.

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La disciplina del turn-over del sistema universitario e le assunzioni consentite alle singole università

 

  La normativa in materia di turn-over del sistema universitario nel suo complesso, recata dal comma 13-bis dell'art. 66 del D.L. 112/2008   (L. 133/2008  ), è stata, nella XVIII legislatura, modificata.

In particolare, tale disposizione prevede che, a decorrere dal 2018, il sistema delle università statali possa procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di una spesa pari al 100% di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente. 

Successivamente, il D.L. 76/2020   (L. 120/2020: art. 19, comma 1, lett. d-bis) ha previsto, a regime, che le università con indicatore delle spese di personale inferiore all'80% possano attivare, nel limite della predetta percentuale, le procedure di reclutamento di cui all'art. 18, comma 1, della L. 240/2010   per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, riservate a personale già in servizio presso altre università aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80% e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti.

Gli indicatori della spesa cui fa riferimento la disposizione, relativi agli atenei statali, sono consultabili sulla pagina dedicata   del sito del MUR.

 

In precedenza, la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018  : art. 1, comma 978) aveva previsto che, nell'ambito delle disponibilità complessive del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), negli anni 2019 e 2020 erano autorizzate, per le università statali che nell'anno precedente a quello di riferimento presentavano un indicatore delle spese di personale inferiore al 75% e un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria maggiore di 1,10, facoltà di assunzione superiori al 100% del turn-over, nel limite di una spesa di € 25 mln annui dal 2019 e di ulteriori € 25 mln annui dal 2020. Le maggiori facoltà di assunzione dovevano essere ripartite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca fra gli atenei che, in possesso delle condizioni indicate, avanzavano specifica richiesta, corredata dal parere del collegio dei revisori dei conti, dalla quale doveva risultare la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei rispettivi bilanci

Altre disposizioni hanno riguardato l'utilizzo delle risorse destinate alle assunzioni e il contemperamento fra la valorizzazione delle risorse umane già presenti nell'ateneo e l'accesso di soggetti esterni.

In particolare:

  • il D.L. 126/2019   (L. 156/2019: art. 5, comma 2) ha prorogato (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2021 la possibilità per le università (di cui all'art. 24, comma 6, L. 240/2010) di procedere alla chiamata nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia, previa valutazione, di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, utilizzando fino alla metà delle risorse disponibili per coprire i posti di professore di ruolo, e con la medesima procedura prevista per l'inquadramento nel ruolo di professore di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato di tipo B di cui all'art. 24, comma 5, della L. 240/2010;
  • il D.L. 76/2020   (L. 120/2020: art. 19, comma 1, lett. d) ha puntualizzato, con riferimento alla previsione - nell'ambito della programmazione triennale dei reclutamenti - del vincolo delle risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa (art. 18, comma 4, L. 240/2010), che il servizio non deve essere stato prestato né quale professore ordinario di ruolo, né quale professore associato di ruolo, né quale ricercatore a tempo indeterminato, né quale ricercatore a tempo determinato di tipo A o di tipo B;
  • la L. di bilancio 2022 (L. n. 234/2021  , art. 1, comma 297) incrementa, a decorrere dal 2022, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università - FFO (€ 250 mln per il 2022, € 515 mln per il 2023, € 765 mln per il 2024, € 815 mln per il 2025, ed € 865 mln annui dal 2026), destinandole, secondo gli importi indicati per ciascuna voce: all'assunzione di professori, ricercatori a tempo determinato di tipo B e personale tecnico-amministrativo; alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo; ad incentivare le chiamate dirette per la copertura di posti di professore e ricercatore; alle Scuole superiori ad ordinamento speciale e al completamento del processo di consolidamento della Scuola superiore meridionale; all'incremento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.   

Misure specifiche relative alla disciplina e al reclutamento di ricercatori e di professori universitari

 

Negli ultimi anni, vari interventi sono stati finalizzati a favorire il reclutamento di professori e l'ingresso di giovani ricercatori nelle università, fino – da ultimo -all'approvazione di una sostanziale riforma della disciplina che regola la figura del ricercatore universitario, operata con il decreto-legge n. 36 del 2022  .

L'art. 14 del decreto-legge n. 36 del 2022   ( legge n. 79 del 2022  ) è intervenuto infatti - tra l'altro - sulla disciplina dei contratti di ricerca e dei ricercatori universitari. Nel dettaglio, i commi da 6-septies a 6-novies e 6- quaterdecies del predetto art. 14 hanno sostituito gli assegni di ricerca, di cui all'art. 22 della legge n. 240 del 2010  , con contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca (cd. "contratti di ricerca"), il cui importo è determinato in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. Inoltre, il comma 6-vicies ter dello stesso art. 14 novella l'art. 1, comma 1, della legge n. 398 del 1989  , recante "Norme in materia di borse di studio universitarie", al fine di sopprimere la possibilità di conferire borse di studio universitarie per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato.

In aggiunta, i commi da 6-decies a 6-terdcies e da 6-quindecies a 6- noviesdecies dell'art. 14 del dl 36/2022 operano un riordino della disciplina sui ricercatori universitari. In particolare, tali disposizioni sostituiscono le precedenti figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B (di cui all'art. 24, comma 3, rispettivamente lett. a) e b) della legge n. 240 del 2010  ), con una unica figura ricercatore universitario a tempo determinato, titolare di un contratto di durata complessiva di sei anni, non rinnovabile. Al ricercatore a tempo determinato si applica, su istanza, la procedura di valutazione interna, da parte dell'università in cui presta servizio, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore di II fascia.

Per un approfondimento su tale riordino della disciplina dei ricercatori universitari, si rinvia all'apposita scheda del dossier   dei Servizi studi del Parlamento.

 

 Si segnala, infine, che il medesimo art. 14, commi 1-4 del dl 36/2022  , ha previsto particolari procedure di reclutamento all'interno delle Università e degli enti pubblici di ricerca, riservate a due categorie di studiosi: i) quelli insigniti di un Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence), a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA); ii) i vincitori dei programmi di ricerca dello European Research Council. Tali misure sono finalizzate a dare attuazione all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, "Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori". 

Si ricorda che la L. 240/2010   (art. 24, comma 3, come modificato dall'art. 1, comma 338, lett. b), della L. 232/201  6) aveva individuato due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato (ora superate).

La prima (tipo A) consisteva in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con DM 242/2011.  

La seconda (tipo B) consisteva in contratti triennali, rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di tipo A, o che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale (ASN), o che erano in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, avessero usufruito di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere (nonché, ai sensi dell' art. 29, co. 5, della medesima L. 240/2010  , a candidati che avessero usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all' art. 1, co. 14, della L. 230/2005  ).

Il comma 5 dello stesso art. 24 prevedeva che nel terzo anno di questa seconda tipologia di contratto l'università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valutasse il titolare del contratto che avesse conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Se la valutazione avesse avuto esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, era inquadrato come professore di seconda fascia (associato).

 Prima della riforma operata con il DL 36/2022:

  • il D.L. 76/2020   (L. 120/2020: art. 19, comma 1, lett. f) aveva previsto la possibilità di anticipare già a dopo il primo anno di contratto per ricercatore a tempo determinato di tipo B il passaggio nel ruolo dei professori associati, qualora l'università abbia le necessarie risorse nella propria programmazione e nei limiti delle risorse assunzionali disponibili per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, fermo restando il previo esito positivo della valutazione che, in tal caso, comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di appartenenza del titolare del contratto
  • il D.L. 162/2019   (L. 8/2020: art. 6, comma 5-sexies e 5-septies) e il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 238, comma 1) ha previsto l'assunzione, nel 2021, di ricercatori a tempo determinato di tipo B nelle università, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali.

In particolare, il D.L. 162/2019   (L. 8/2020) ha previsto che l'assunzione possa avvenire nel limite di spesa di € 96,5 mln annui dal 2021, mentre il D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha previsto un limite di spesa di € 200 mln annui dal 2021. A tali fini, è stato corrispondentemente incrementato il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO). 

  • il D.L. 162/2019   (L. 8/2020: art. 6, commi 5-sexies e 5-septies) ha autorizzato le università, sempre in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure per la chiamata, dal 2022, di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato (ruolo ad esaurimento, a seguito della L. 240/2010) in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN), nel limite di spesa di € 15 mln annui dal 2022. A tal fine, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è stato incrementato di € 15 mln annui dal 2022.

In particolare, per la copertura dei posti di professori di seconda fascia, lo stesso D.L. ha previsto che si doveva provvedere:

  • per almeno il 50% dei posti, mediante espletamento di procedure di chiamata, riservate a ricercatori a tempo indeterminato, bandite ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010;
  • per non più del 50% dei posti, ed entro il 31 dicembre 2022 (termine che sembrerebbe rappresentare una deroga rispetto alla disciplina generale: v. ante) mediante valutazione, ai sensi dell'art. 24, co. 6, della stessa L. 240/2010, dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo.

Nel prosieguo, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020  : art. 1, comma 524) ha elevato il limite di spesa a € 30 mln annui dal 2022 e ha modificato la disciplina disponendo che, a tal fine, le procedure di chiamata di cui all'art. 18 della L. 240/2010 possono essere bandite per una quota fino al 50% dei posti (e non più per almeno il 50% dei posti) e, corrispondentemente, che le procedure di valutazione di cui all'art. 24, comma 6, della stessa L. 240/2010 sono attivate per almeno il 50% dei posti (e non più per non più del 50% dei posti).

Mobilità dei professori e ricercatori universitari

 

Il D.L. 76/2020   ( L. 120/2020: art. 19, comma 1, lett. c) ha modificato la disciplina in materia di mobilità interuniversitaria dei professori e dei ricercatori, - prevista dalla L. 240/2010   (art. 7, comma 3) - disponendo che i trasferimenti tra professori e ricercatori consenzienti possono avvenire – oltre che attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l'assenso delle università interessate - anche attraverso scambi contestuali tra soggetti con qualifica diversa, nei limiti delle facoltà assunzionali delle università interessate, che sono conseguentemente adeguate a seguito degli stessi trasferimenti.

Inoltre, ha puntualizzato che (tutti) i trasferimenti fra sedi universitarie di cui allo stesso art. 7, comma 3, della L. 240/2010   sono computati nella quota di un quinto dei posti di ruolo disponibili destinata alla chiamata di soggetti in servizio presso altre università.

Si ricorda che l'art. 7, comma 3, della L. 240/2010 dispone anche che, al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle procedure di federazione e fusione di atenei di cui all'art. 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO).  

La disciplina per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) – introdotta dalla L. 240/2010   (art. 16) e presupposto per le chiamate dei professori universitari – è stata in seguito modificata, in particolare passando da una procedura a indizione annuale ad una procedura "a sportello" ed elevandone – inizialmente – (da 6) a 9 anni la durata (D.L. 126/2019   (L. 156/2019  : art. 5).

Successivamente, il decreto-legge n. 228 del 2021   (legge n. 15 del 2022) ha prorogato da nove a dieci anni la durata dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla docenza universitaria di prima (professori ordinari) e seconda fascia (professori associati) (art. 6, comma 4-bis). 

Nello specifico, la disciplina per il conseguimento dell'ASN, recata dalla stessa L. 240/2010   (artt. 15 e 16), prevede anche che:

  • le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono svolte per settori concorsuali, che sono raggruppati in macrosettori concorsuali e possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari;
  • le domande di partecipazione alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono presentate senza scadenze prefissate;
  • per ciascun settore concorsuale, è istituita un'unica commissione nazionale, di durata biennale, mediante sorteggio di 5 commissari da una lista in cui sono inseriti i professori ordinari del medesimo settore concorsuale che hanno fatto domanda di esservi inclusi. Il sorteggio garantisce, laddove possibile, la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscono almeno 10 professori ordinari;
  • della commissione nazionale non può far parte più di un commissario della stessa università; i commissari non possono far parte contemporaneamente di più di una commissione e, per 3 anni dalla conclusione del mandato, di altre commissioni per il conferimento dell'abilitazione;
  • la commissione può acquisire pareri scritti pro veritate sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori; nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione, il parere è obbligatorio;
  • l'abilitazione è attribuita con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed è espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti il CUN e l'ANVUR;
  • in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, il candidato non può presentare una nuova domanda per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore nei 12 mesi successivi alla data di presentazione della domanda; in caso di conseguimento dell'abilitazione, il candidato non può presentare una nuova domanda per lo stesso settore e per la stessa fascia nei 48 mesi successivi alla data di conseguimento della stessa.

Qui   la pagina dedicata all'abilitazione scientifica nazionale (ASN) sul sito del Ministero dell'università e della ricerca.

Il D.L. 104/2020   (L. 126/2020: art. 33, comma 1, lett. b)) ha equiparato a tutti gli effetti, a regime, le attività svolte nel sistema terziario con modalità a distanza a quelle svolte in presenza. In particolare, ha stabilizzato la validità delle disposizioni introdotte per garantire i ricercatori e i docenti delle università da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche nell'a.a. 2019/2020, a seguito dell'emergenza da COVID-19 (art. 101, commi 2-4, D.L. 18/2020  -L. 27/2020).

Lo stesso D.L. 104/2020   (L.126/2020: art. 33, comma 2-quater) ha ulteriormente differito (dal 30 giugno 2020 fissato, da ultimo, dall'art. 6, comma 3, del D.L. 162/2019  ) al 30 giugno 2021 il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli ex lettori di lingua straniera. L'art.  1, comma 305 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) ha infine soppresso la previsione in base alla quale le risorse possono essere ripartite esclusivamente fra le università che hanno perfezionato i contratti integrativi di sede entro il (già trascorso) 30 giugno 2021.  

Successivamente, l'art. 5-quinquies del decreto-legge n. 14 del 2022   (legge n. 28 del 2022  ), recependo il contenuto dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2021  , ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dell'università e della ricerca, di un fondo di 1 milione di euro per l'anno 2022, destinato a finanziare le iniziative delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca a favore degli studenti, ricercatori, e professori di nazionalità ucraina che siano sul territorio italiano per ragioni di studio o di ricerca.

Nel dettaglio, si prevede che, al fine di promuovere iniziative di sostegno agli studenti di nazionalità ucraina iscritti, ovvero aderenti al programma Erasmus +  , presso le università, anche non statali, legalmente riconosciute, ammesse al contributo statale di cui alla legge n. 243 del 1991   (in particolare, art. 2) e presso le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui all'art. 1 della legge n. 508 del 1999  , nonché ai dottorandi, ai ricercatori e ai professori di nazionalità ucraina che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attività delle predette università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR)  , sia istituito, per l'anno 2022, un apposito fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Si dispone, inoltre, che il fondo in esame venga destinato, per le iniziative ivi indicate, anche in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 390, della legge n. 234 del 2021   (ovvero profughi, in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina), nonché dei soggetti ai quali, in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea. La disposizione prevede poi che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca siano definiti il riparto tra le università, le istituzioni e gli enti di cui sopra, nonché le modalità di utilizzazione delle relative risorse, anche attraverso la previsione di borse di studio ovvero di altri strumenti e servizi di diritto allo studio. In attuazione delle predette disposizioni, è stato adottato il decreto ministeriale 2 maggio 2022  , recante "Modalità di utilizzazione del fondo per il sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina che svolgono attività di studio o ricerca presso le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli enti di ricerca".

L'accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca

Dall'anno accademico 2014/2015 – in base al regolamento emanato con DM 45/2013  , i corsi di dottorato di ricerca possono essere istituiti solo previo accreditamento da parte del Ministro dell'università e della ricerca, su conforme parere dell'ANVUR. 

Le nuove linee guida per l'accreditamento dei corsi di dottorato sono state emanate dall'allora MIUR con nota 3315 dell'1 febbraio 2019  .

Da ultimo è intervenuto - in attuazione della riforma 4.1 della Missione 4, Componente 1 del PNRR dell'Italia, che prevede una riforma dei dottorati - il decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226,   recante "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati". Tale regolamento, entrato in vigore il 13 gennaio 2022, prevede – tra l'altro - che dalla sua entrata in vigore cessino di avere efficacia le disposizioni del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 45 del 2013, restando validi gli accreditamenti già concessi fino al termine della relativa scadenza quinquennale (art. 17, commi 1 e 2).

Ampliamento delle finalità formative dei corsi di dottorato di ricerca universitari e modifica della platea dei soggetti che possono attivare i corsi

 

Il D.L. 80/2021   (L. 113/2021: art. 3, commi 9 e 10) ha ampliato le finalità formative dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca universitari, all'evidente scopo di una maggiore spendibilità del titolo. In particolare, ha previsto che i corsi di dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie (oltre che per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione) anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai fini dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.

Inoltre, ha soppresso la possibilità che i corsi di dottorato di ricerca possano essere attivati da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate, prevedendo, al contempo, invece, che gli stessi sono istituiti anche presso le istituzioni AFAM.

I c.d. 'dottorati comunali'

Il D.L. 34/2020   (L. 77/2020  : art. 243, comma 1, capoverso 65-sexies) ha previsto che, in coerenza con la Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, € 3 mln per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 siano destinati al finanziamento in via sperimentale, da parte dei comuni presenti nelle aree interne del Paese, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati di ricerca denominati "dottorati comunali". Tali dottorati sono finalizzati alla definizione, all'attuazione, allo studio e al monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile, in coerenza con l'Agenda ONU 2030, e in particolare alla transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto delle diseguaglianze sociali ed educative, al rafforzamento delle attività economiche e al potenziamento delle capacità amministrative.

I criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni, nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei dottorati comunali sono stati definiti con D.I. 725 del 22 giugno 2021  .

I corsi di dottorato di ricerca in scienze della difesa e della sicurezza

Il D.L. 34/2020   (L. 77/2020  : art. 238-bis) ha previsto che il Centro alti studi per la difesa (CASD) venga riconfigurato, in via sperimentale, per un triennio, quale Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa, di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza.

In particolare, la Scuola, previo accreditamento ai sensi del DM 45/2013, può emanare, anche in deroga al requisito relativo al numero minimo di docenti previsto per la formazione del collegio del dottorato, bandi annuali per corsi triennali, prorogabili a quattro anni, di dottorato di ricerca in scienze della difesa e della sicurezza, per un numero massimo di 8 candidati, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di frequentatori non superiore a 32 unità.

Al termine del periodo di sperimentazione, previa valutazione dei risultati da parte dell'ANVUR, la riconfigurazione quale Scuola superiore a ordinamento speciale può assumere carattere di stabilità, mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con i Ministri della difesa e della Pubblica amministrazione.

La Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute

Il D.L. 162/2019   (L. 8/2020  : art. 32) ha incrementato le risorse destinate alla Scuola di dottorato internazionale GSSI (Gran Sasso Science Institute) di € 5 mln per il 2019 e di € 9 mln annui dal 2020.

Dal 2020, quindi – a seguito del precedente stanziamento di € 3 mln annui a decorrere dal 2016 disposto dall'art. 2, comma 1 del DL 42/2016   - il contributo annuo per tale Scuola è pari a € 12 mln (cap. 7235 del MUR  ).

Adeguamento delle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca

La L. di bilancio 2018 (L. 205/2017  : art. 1, commi 639 e 640) ha previsto l'adeguamento, a decorrere dal 2018, dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca. A tal fine, il Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università statali è stato incrementato di (effettivi) € 20 mln nel 2018, € 18,87 mln nel 2019 ed € 17,54 mln annui dal 2020. 

Inoltre, il decreto-legge n. 4 del 2022   (legge n. 25 del 2022  ) ha previsto, in considerazione del protrarsi dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la facoltà, per i dottorandi di ricerca che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021, di richiedere un'ulteriore proroga del termine finale del corso, per non più di 3 mesi, senza oneri a carico della finanza pubblica. Della suddetta proroga possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca (art. 19, commi 4 e 5).

Successivamente, è stato adottato il decreto ministeriale 23 febbraio 2022  , che, a decorrere dal 1° luglio 2022, ha incrementato l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, portandolo a € 16.243, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente.

Da ultimo, il decreto-legge n. 115 del 2022   (legge 142 del 2022  ), cosiddetto Aiuti-bis, dispone la corresponsione dell'indennità di 200 euro prevista dall'art. 31 del D.L. n. 50/2022   anche ai lavoratori dipendenti che non hanno potuto percepirla a luglio 2022 in ragione del fatto che, essendo stati interessati da eventi coperti figurativamente dall'INPS, non hanno beneficiato dell'esonero contributivo previsto come requisito per il suo ottenimento, nonché ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca. Si prevede inoltre la corresponsione, a cura di Sport e Salute S.p.a., di un'indennità una tantum di 200 euro anche ai collaboratori sportivi già destinatari delle indennità previste dai provvedimenti d'urgenza adottati nel corso dell'emergenza pandemica nel biennio 2020-2021 (art. 22).

L'incremento delle risorse del FFO

Negli ultimi anni, le risorse destinate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e dei consorzi interuniversitari (FFO), previsto dall'art. 5, comma 1, della legge della L. 537/1993   (cap. 1694 del MUR) sono passate da € 6.697,7 mln per il 2013  € 8.654,9 mln per il 2022  .

Tra le diverse disposizioni che hanno influito sullo stanziamento del Fondo, si ricordano, da ultimo:

  • la L. di bilancio 2022 (L. 234/2021  : art. 1, comma 297) che destina parte delle risorse incrementali, pari a  € 250 mln per il 2022, € 515 mln per il 2023, € 765 mln per il 2024, € 815 mln per il 2025, ed € 865 mln annui dal 2026, all'assunzione di professori, ricercatori a tempo determinato di tipo B e personale tecnico-amministrativo; alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo; ad incentivare le chiamate dirette per la copertura di posti di professore e ricercatore; alle Scuole superiori ad ordinamento speciale e al completamento del processo di consolidamento della Scuola superiore meridionale; all'incremento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca; 
  • la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020  : art. 1, comma 518) e il D.L. 34/2020   (L. 77/2020: art. 236, comma 3), che, al fine di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell'esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, hanno previsto un incremento di € 165 mln annui dal 2020;
  • la stessa L. di bilancio 2021 (L. 178/2020  : art. 1, comma 521), che ha previsto un incremento per il 2021, di € 3 mln, da destinare alle università del Mezzogiorno con un numero di iscritti minore di 20.000;
  • il D.L. 137/2020   (L. 176/2020: art. 21-bis) e il già citato D.L. 34/2020   (L. 77/2020: art. 236, comma 5), che hanno previsto un incremento di € 15 mln per il 2020 e di € 21,6 per il 2021 al fine di consentire la proroga del termine finale del corso di dottorato di ricerca in favore dei dottorandi, al fine di contrastare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • il medesimo D.L. 34/2020   (L. 77/2020), che ha previsto un incremento di € 200 mln annui dal 2021, per l'assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B (art. 238, comma 1), e di € 100 mln per il 2021 ed € 200 mln annui dal 2022, al fine di promuovere l'attività di ricerca (art. 238, comma 5);
  • il D.L. 162/2019   (L. 8/2020  : art. 6, commi 5-sexies e 5-septies), che ha incrementato il Fondo di € 96,5 mln per il 2021 e di € 111,5 mln annui dal 2022, finalizzati alla stipula da parte delle università di contratti di ricerca a tempo determinato di tipo B (nel limite di € 96,5 mln annui dal 2021) e all'avvio di procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia (nel limite di spesa di € 15 mln annui dal 2022), riservate a ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale. Al contempo, tuttavia, lo stesso D.L. 162/2019   (L. 8/2020  : art. 32, commi 1 e 2) ha disposto che € 1,5 mln annui dal 2021, a valere sullo stanziamento del FFO, sono utilizzati a copertura dell'incremento, disposto dal 2020, delle risorse destinate alla Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI);
  • la L. di bilancio 2020 (L. 160/2019  ), che  ha incrementato il Fondo di € 1 mln a decorrere dal 2020 al fine di promuovere l'inserimento, nell'offerta formativa delle università, di corsi di studi di genere (art. 1, comma 354), nonché - senza specifica finalizzazione - di € 5 mln nel 2021, € 15 mln nel 2022, € 25 mln nel 2023, € 26 mln nel 2024, € 25 mln per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 46 mln annui a decorrere dal 2027 (art. 1, comma 861);
  • la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018  ), che ha incrementato il Fondo di € 20 mln nel 2019 e di € 58,63 mln annui dal 2020, per il conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato di tipo B (art. 1, comma 400) e – senza specifica finalizzazione - di € 40 mln per il 2019 (art. 1, comma 979). 

Gli ulteriori Fondi per il finanziamento delle università

Il D.L. 73/2021   (L. 106/2021  : art. 60, comma 1) – da ultimo - ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno 2021, un fondo con una dotazione pari a € 50 mln, destinato a promuovere presso università statali (nonché università non statali e istituzioni AFAM) attività di orientamento e tutorato rivolte a studenti che necessitano di azioni specifiche per l'accesso ai corsi di formazione superiore, nonché di azioni di recupero e inclusione riferite anche a studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento. Inoltre, (art. 60-ter) ha previsto che, al fine di promuovere lo sviluppo e di potenziare l'attrattività degli atenei del Mezzogiorno, alle università statali (e non statali) aventi sede legale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno un numero complessivo di iscritti non superiore a 9.000, è riconosciuto un contributo complessivo di € 2 mln per il 2021.

La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020  : art. 1, comma 523) ha precedentemente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, con una dotazione di € 5 mln per ciascun anno del triennio 2021-2023, il "Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale", da ripartire fra le università statali che gestiscono, anche attraverso enti strumentali, collegi universitari.

In precedenza, la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018  : art. 1, comma 275) ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del MUR, del Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno. La dotazione del Fondo è costituita dalle risorse provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno (art. 1, comma 273). Le risorse del Fondo sono destinate alle università, con sede in Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, in cui sia presente almeno un dipartimento in discipline tecnico-scientifiche e sociologiche. Il finanziamento è utilizzato per interventi di sostegno diretto agli studenti, finanziamento di assegni di ricerca, nonché per studi e ricerche inerenti lo sviluppo del Mezzogiorno.

Inoltre, si segnala che è stato adottato il decreto ministeriale 23 dicembre 2021  , recante "Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione alle Università non statali ai fini della detrazione dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2021".