Il settore del lavoro è stato caratterizzato da azioni volte, in particolare, ad integrare il sistema di ammortizzatori sociali con strumenti di ultima istanza e l'estensione delle forme di tutela in costanza di rapporto di lavoro, a favorire con le politiche attive l'occupazione, soprattutto di giovani e donne, a promuovere forme di occupazione stabile, anche con l'adozione di misure dirette a circoscrivere il ricorso a contratti a termine o di somministrazione a tempo determinato.
Sotto il primo profilo, si ricorda l'istituzione, con D.L. n. 4/2019 , del reddito e della pensione di cittadinanza, strumenti volti ad integrare, fino al raggiungimento di un importo di 9.360 euro l'anno, le risorse dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico quando le condizioni di accesso agli ammortizzatori sociali vengono meno o questi non risultino sufficienti. La corresponsione del reddito di cittadinanza è subordinata alla sottoscrizione di un Patto per il lavoro o di un Patto per l'inclusione sociale e alla ricerca attiva del lavoro. Con la legge di bilancio 2022 è stato reso più stringente l'obbligo di accettare le offerte di lavoro ricevute dai percettori del reddito di cittadinanza. Con la medesima legge sono state anche estese le forme di sostegno costituite dalla Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e dalla Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).
Nel corso della legislatura sono stati altresì potenziati i servizi preposti alla ricerca attiva del lavoro, in particolare i centri per l'impiego e l'Anpal, con un piano di assunzioni a tempo indeterminato ed il reclutamento dei cd "navigator" per l'avvio del reddito di cittadinanza.
Inoltre, sono stati rafforzati gli sgravi contributivi riconosciuti per i datori che assumono giovani, donne e disoccupati di lungo periodo con più di 50 anni. Nuovi incentivi sono stati introdotti per l'assunzione di particolari categorie di soggetti meritevoli di specifiche tutele, quali le persone con disturbi dello spettro autistico.
La crisi pandemica che ha caratterizzato gli ultimi anni della XVIII Legislatura, inoltre, ha fatto emergere la necessità di estendere la copertura degli ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro, motivo per cui il sistema vigente è stato recentemente riformato anche dalla legge di bilancio per il 2022 (legge 234 del 2021 ), con l'estensione della CIGS a tutti i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che non aderiscono ad alcun Fondo di solidarietà bilaterale. È stata inoltre estesa a tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente (anziché cinque) la disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali.
Sono state inoltre potenziate le misure a tutela della conciliazione vita-lavoro, in particolare attraverso una sostanziale modifica della disciplina in materia di congedi ad opera del decreto legislativo 105 del 2022 (di recepimento della direttiva 2019/1158). Tali novità normative hanno reso strutturale il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni, l'estensione fino al dodicesimo anno di età del figlio del periodo in cui è fruibile il congedo parentale con un'indennità pari al 30% della retribuzione. Alle lavoratrici è ora data anche la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico competente attesti che tale opzione non porti pregiudizio alla salute della donna e del bambino. Ulteriori interventi sono stati diretti ad estendere le tutele in materia di conciliazione vita-lavoro nell'ambito del lavoro autonomo. Tra questi, l'estensione del diritto al congedo parentale ai padri lavoratori autonomi e la riduzione da tre a una del numero di mensilità di contribuzione (nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo oggetto del trattamento) necessarie ai fini del riconoscimento del congedo di maternità – nonché dell'indennità giornaliera di malattia, dell'indennità di degenza ospedaliera e del congedo parentale - in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata.
Il medesimo D.Lgs. n. 105/2022 ha previsto l'equiparazione al coniuge del convivente di fatto e della parte in un'unione civile ai fini della fruizione dei permessi previsti dalla legge n. 104/1992
per l'assistenza di familiari con disabilità, nonché ai fini del riconoscimento in via prioritaria del part-time per prestare assistenza al convivente affetto da gravi patologie.
Nel corso della XVIII legislatura, inoltre, sono state individuate le categorie di lavoratori a cui dare priorità in caso di ricorso al lavoro agile, quali i genitori con figli minori di 12 anni.
L'approvazione della legge n. 162/2021 ha portato all'estensione alle aziende con meno di 100, ma più di 50 dipendenti dell'obbligo di redazione del rapporto sulla situazione del personale. Il D.L. n. 77/2021
ha, inoltre, previsto l'obbligo per gli operatori economici che partecipano alle procedure relative a investimenti pubblici nel quadro del PNRR e del PNC, l'obbligo di trasmettere, con la domanda di partecipazione, tale rapporto o, qualora non siano tenuti per legge alla sua elaborazione, ma abbiano più di 15 dipendenti, a inviare alla stazione appaltante un documento analogo descrittivo della situazione del personale maschile e femminile.
La medesima legge n. 162/2021 ha istituito poi la certificazione della parità di genere, che può essere ottenuta dai datori di lavoro che rispettano determinati criteri minimi informati al principio delle parità tra lavoratrici e lavoratori. Al suo conseguimento è connesso uno sgravio contributivo (introdotto in via sperimentale per il 2022) e l'attribuzione di un punteggio premiale per l'accesso ai fondi europei.
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, nei primi mesi della XVIII legislatura è stato approvato il decreto legge n. 87/2018 (cosiddetto decreto dignità) che contiene misure volte al contrasto del precariato e che interviene in materia di contratti a termine, di contratti di somministrazione a tempo determinato, nonché in materia di licenziamento illegittimo. In particolare, è stata ridotta la durata massima del contratto di lavoro a termine, pari a 12 mesi, elevabili a 24 in presenza di determinate condizioni (cosiddette causali) e sono stati stabiliti limiti più stringenti al numero di contratti a termine stipulabili sul totale della forza lavoro impiegata.
Inoltre, le trasformazioni in corso nel mercato del lavoro hanno imposto una riflessione sulle tutele da riconoscersi ai rapporti di collaborazione e alle nuove forme di lavoro svolte mediante l'utilizzo di piattaforme digitali. Con il decreto legge 101 del 2019 , sono state estese le tutele previste per il lavoro subordinato anche alle collaborazioni continuative, organizzate dal committente che si concretano in prestazioni di carattere prevalentemente, anche se non esclusivamente, personale. Una specifica disciplina è stata quindi introdotta, dal medesimo decreto, per regolare le prestazioni erogate dai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano attraverso piattaforme anche digitali (cd riders).
In materia di licenziamento illegittimo, il legislatore è intervenuto sulla disciplina del contratto a tutele crescenti elevando l'importo minimo e massimo dell'indennità da riconoscersi al lavoratore. Incisive sono poi state le sentenze della Corte costituzionale con cui sono state dichiarate incostituzionali le disposizioni che, salvi i limiti minimi e massimi dell'indennità, parametrava in base al solo numero di anni di servizio l'entità dell'indennità che, su decisione del giudice, il datore avrebbe dovuto versare in caso di licenziamento illegittimo o affetto da vizi formali o procedurali
In recepimento della direttiva UE 2019/1152, sono stati poi estesi gli obblighi informativi in capo al datore di lavoro e stabilite prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro, che prevedono, inter alia, una durata massima del periodo di prova di sei mesi e la gratuità dell'offerta di formazione obbligatoria, da svolgersi in periodi computabili come orario di lavoro.
Cospicua è stata, inoltre, la produzione di norme volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica. Le principali misure sono state volte al contenimento dei contagi nei luoghi di lavoro (ad esempio attraverso la promozione del lavoro agile, il rispetto dei protocolli di sicurezza sottoscritti da Governo e parti sociali e l'obbligo di green pass), alla tutela dell'occupazione (attraverso la concessione di specifici trattamenti di integrazione salariale e il divieto temporaneo di licenziamento), nonché al sostegno del reddito dei lavoratori maggiormente colpiti dalla crisi, mediante il riconoscimento di indennità economiche a compensazione dei minori compensi percepiti.
In tema di lavoro pubblico, la XVIII legislatura ha segnato il graduale superamento delle limitazioni al turnover stabilite negli anni precedenti.
La crisi pandemica ha reso necessaria l'introduzione di nuove procedure di concorso che consentissero l'uso di strumenti digitali e lo svolgimento in sedi decentrate. Alcune delle novità introdotte in via sperimentale sono state recepite in una nuova disciplina dei concorsi pubblici entrata a regime dal 1° maggio 2022.
Dal 1° luglio 2022, inoltre, è attivo il Portale unico del reclutamento dove saranno pubblicati tutti i concorsi indetti dalle amministrazioni centrali e dalle autorità amministrative indipendenti.
Con l'avvio del PNRR, è stata poi avvertita l'esigenza di rafforzare gli organici delle amministrazioni coinvolte con nuove figure professionali. Per tale motivo, sono state definite nuove procedure per l'assunzione a tempo determinato e, attraverso l'istituzione di appositi elenchi, il conferimento di incarichi a professioni ed esperti fino al 31 dicembre 2026.
A tal fine, sono state previste deroghe ai limiti di spesa per il personale imposti dalla normativa vigente.
Quanto alla disciplina del rapporto di lavoro pubblico, si segnala l'introduzione di una procedura comparativa e non concorsuale, per la progressione fra aree e l'istituzione di un'area funzionale per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione.
Nel corso della XVIII legislatura, infine, sono stati rideterminati e poi elevati gli importi destinati alla contrattazione collettiva del pubblico impiego per il triennio 2019-2021.
In tema di politiche previdenziali, nel corso della XVIII Legislatura si sono perseguiti principalmente due obiettivi.
Il primo è stato quello di temperare, per tener conto di interessi meritevoli di tutela, gli effetti della riforma previdenziale del 2011, consentendo, in particolari situazioni, l'accesso anticipato alla pensione. Vanno in questa direzione l'introduzione, in via sperimentale, degli istituti denominati "Quota 100" per il triennio 2019-2021 e "Quota 102" per il 2022, nonché la sospensione dell'adeguamento alla speranza di vita fino al 2026 del requisito di anzianità contributiva che dà diritto alla pensione a prescindere dall'età anagrafica a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e dieci mesi per le donne.
Un secondo obiettivo perseguito è di carattere perequativo, per garantire sostegno economico alle pensioni più basse, soprattutto in coincidenza con il recente aumento dei prezzi al consumo, e contenere gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dal riconoscimento dei trattamenti pensionistici più elevati.
In tale contesto si iscrivono il contributo di solidarietà imposto fino al 2021 ai titolari di trattamenti pensionistici superiori a 100 mila euro l'anno, da un lato, oltre che le indennità previste a favore dei titolari di trattamenti pensionistici più bassi e la rivalutazione del 2% delle pensioni fino a 2.692 euro per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.