Politiche per il lavoro e previdenzialiLabour and social security policies

Politiche previdenziali

Pension policies

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Nel corso della XVIII legislatura, le politiche previdenziali hanno perseguito principalmente due obiettivi: 1) temperare, per tener conto di interessi meritevoli di tutela, gli effetti della riforma previdenziale del 2011, consentendo, in particolari situazioni, l'accesso anticipato alla pensione; 2) adottare misure di carattere perequativo, per garantire sostegno economico alle pensioni più basse e contenere gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dal riconoscimento dei trattamenti pensionistici più elevati.

Rientrano nella prima categoria:

  • il blocco fino al 2026 a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e dieci mesi per le donne del requisito di anzianità contributiva che dà diritto alla pensione a prescindere dall'età anagrafica;
  • l'introduzione, in via sperimentale, degli istituti di quota 100 e quota 102 (in forza dei quali si accede alla pensione anticipata con 38 anni di contributi e, rispettivamente, 62 o 64 anni di età);
  • la nona salvaguardia per gli esodati;
  • la proroga dell'APE sociale e di Opzione donna.

Possono ricomprendersi in tale cornice anche:

  • la temporanea estensione della disciplina del contratto di espansione alle imprese più piccole, per favorirne la riorganizzazione e l'assunzione di nuove competenze,
  • il rafforzamento dell'istituto dell'isopensione, per consentire alle imprese con eccedenze di personale, di accompagnare alla pensione i lavoratori con sette, anziché quattro, anni di anticipo alla pensione fino al 2023;
  • l'attribuzione ai fondi di solidarietà bilaterali della possibilità di incentivare il ricambio generazionale garantendo comunque il versamento dei contributi a favore dei lavoratori prossimi alla pensione;
  • l'istituzione, per gli anni 2022-2024, di un fondo per il pensionamento anticipato a 62 anni dei lavoratori delle piccole e medie imprese in crisi.

Rientrano nella seconda categoria:

  • il contributo di solidarietà applicato dal 2019 al 2021 ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 100 mila euro;
  • le indennità previste dal D.L. n. 50/2022   e dal D.L. aiuti-ter per i titolari di pensioni più basse.

Per quanto riguarda il sistema perequativo, si ricorda come, dopo l'applicazione, per gli anni dal 2019 al 2021, di un sistema di aliquote che limitava significativamente, seppur in misura minore rispetto agli anni precedenti, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici più alti, è stato definito a regime, dal 2022, un meccanismo di rivalutazione analogo a quello previsto con legge n. 388/2000  , che tuttavia garantisce la rivalutazione al 100 per cento delle pensioni di importo inferiore a quattro volte il trattamento minimo, pur confermando la rivalutazione del 90 per cento delle pensioni fino a cinque volte il trattamento minimo e del 75 per cento delle pensioni più elevate.

Per tutelare il potere d'acquisto dei pensionati, nel 2022 sono stati disposti l'anticipazione del conguaglio per l'anno 2021, pari allo 0,2 per cento, dal 1° gennaio 2023 al 1° novembre 2022, nonché, per le pensioni fino a 2.692 euro, l'incremento, nelle more dell'applicazione della rivalutazione annuale, del 2 per cento dell'importo della pensione erogata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, compresa la tredicesima mensilità.

Inoltre, nella XVIII legislatura è stato disposto, dal 1° luglio 2022, il trasferimento all'INPS delle funzioni previdenziali svolte dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani ed è stato uniformato a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti il regime pensionistico applicabile ai lavoratori precedentemente iscritti a tale istituto.

Con D.Lgs. n. 36/2021, è  ; stata disposta l'iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi anche dei lavoratori sportivi subordinati impiegati nell'area del dilettantismo, mentre per i lavoratori sportivi non subordinati impegnati nel settore dilettantistico è prevista l'iscrizione alla Gestione separata INPS, con l'applicazione, tuttavia, di alcuni sgravi contributivi.

Infine, per quanto riguarda i lavoratori dello spettacolo il D.L. 73/2021   ha, tra l'altro, ampliato le possibilità di riconoscimento della contribuzione figurativa in favore di tali lavoratori, cercando di mitigare le conseguenze sull'importo pensionistico del carattere non continuativo delle professioni artistiche.

As for social security policies, the 18th Legislature pursued two main objectives: 1) tempering the effects of the social security reform of 2011, in order to take into account interests worthy of protection, allowing, in particular situations, the access to early retirement; 2) taking compensatory measures, to ensure economic support for the lowest pensions and to contain the effects on public finance balances resulting from the recognition of the highest retirement benefits.

The first category includes:

  • the block until 2026 at 42 years and 10 months for men and at 41 years and ten months for women of the contributory seniority requirement which gives entitlement to a pension regardless of age;
  • the introduction, on an experimental basis, of the institutes of quota 100 and quota 102 (according to which one can access early retirement with 38 years of contributions and, respectively, 62 or 64 years of age);
  • the ninth safeguard for the exodus;
  • the extension of the social APE and the female option;
  • the temporary extension to smaller companies of the so-called expansion contract regulations , to facilitate their reorganization and the hiring of new skills,
  • the strengthening of the institution of isopension, to allow companies with surplus staff, to accompany workers to retirement with seven, instead of four, years in advance of retirement until 2023;
  • the attribution to bilateral solidarity funds of the possibility of encouraging generational turnover while still guaranteeing the payment of contributions in favour of workers close to retirement;
  • the establishment, for the years 2022-2024, of a fund for the early retirement at 62 of the workers of small and medium-sized enterprises in crisis.

The second category includes:

  • the solidarity contribution applied from 2019 to 2021 to pension treatments in excess of one hundred thousand euros;
  • the allowances provided for holders of low pensions.

As regards the equalization system, after the application, for the years 2019 to 2021, of a system of rates that significantly limited the revaluation of higher pension payments, a revaluation mechanism similar to that envisaged by law was defined from 2022. n. 388 of 2000, which guarantees the 100% revaluation of pensions for an amount below four times the minimum, while confirming the revaluation of 90% of pensions up to five times the minimum and 75% of the highest pensions.

To protect the purchasing power of pensioners, in 2022 it was arranged  an advance of the balance for the year 2021, equal to 0.2 per cent from 1 January 2023 to 1 November 2022 , as well as, for pensions up to € 2.692, the increase, pending the application of the annual revaluation, of 2 per cent of the amount of the pension paid in the months of October, November and December, including the thirteenth monthly payment.

the XVIII legislature ordered, from 1 July 2022, the transfer to INPS of the social security functions carried out by the National Insurance Institute of Italian Journalists (INPGI) and the pension scheme applicable to employees previously enrolled to this institution.

The Legislative Decree no. 36 of 2021, has also ordered the registration in the Pension Fund of Sports Workers for subordinate sports workers employed in the amateur sector, while for non-subordinate sports workers engaged in the amateur sector it is envisaged the registration in the separate INPS scheme, with the application, however, of some contribution relief.

Finally, with regard to entertainment workers, the decree law no. 73 of 2021, among other things, has expanded the possibilities of recognizing the imputed contribution in favor of these workers, trying to mitigate the consequences on the pension amount of the non-continuous nature of the artistic professions.

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Nel corso della XVIII legislatura sono state adottate alcune misure in materia previdenziale finalizzate ad attenuare la portata di alcune misure introdotte dalla legge di riforma previdenziale del 2011, tenendo conto nel contempo dell'esigenza di garantire la sostenibilità di lungo periodo del sistema. In particolare, il legislatore ha provveduto a sospendere fino al 2027 il meccanismo di adeguamento del requisito di anzianità contributiva utile all'accesso alla pensione a prescindere dall'età anagrafica ed ha consentito, con quota 100 e quota 102, l'accesso alla pensione con 38 anni di contribuzione e un'età, rispettivamente, di 62 e 64 anni. Sempre nell'ottica di mitigare gli effetti della riforma pensionistica su particolari categorie di lavoratori o in specifici contesti lavorativi, oltre che per favorire il ricambio generazionale nelle imprese, il legislatore è poi intervenuto modificando istituti esistenti (es. contratto di espansione, isopensione, Ape sociale, Opzione donna) o improntando nuovi strumenti (come il fondo istituito con legge di bilancio 2022 per favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni).

1. Adeguamento agli incrementi della speranza di vita
Ai sensi dell'articolo 24, comma 12, del D.L. n. 201/2011  , i requisiti anagrafici e contributivi utili alla maturazione del diritto alla pensione sono adeguati agli incrementi della speranza di vita. Tali requisiti sono aggiornati con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei dati accertati dall'ISTAT. Il citato D.L. n. 201/2011   ha disposto, in particolare, l'aggiornamento dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva biennale a partire dal 2019.
Ad oggi, tale meccanismo ha portato all'innalzamento graduale del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia di un anno, da 66 a 67 anni (requisito in ogni caso previsto con decorrenza dal 2021 dallo stesso D.L. n. 201/2011  ). L'ultimo incremento, di cinque mesi, è stato stabilito con decreto 5 dicembre 2017 con efficacia dal 1° gennaio 2019. I successivi decreti del 5 novembre 2019 e del 27 ottobre 2021 non hanno modificato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione a decorrere, rispettivamente dal 2021 e dal 2023, in quanto non si sono registrati aumenti della speranza di vita.
Già nel corso della XVII legislatura sono state adottate misure per sospendere o disapplicare gli adeguamenti a particolari categorie di lavoratori (es. lavoratori notturni, cd. precoci, o che svolgono mansioni usuranti o gravose).
Nel corso della XVIII legislatura, con D.L. n. 4/2019  , è stato fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e dieci mesi per le donne il requisito di anzianità contributiva che dà diritto alla pensione a prescindere dall'età anagrafica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026. In questo modo è stata disposta la disapplicazione dell'adeguamento scattato dal 1° gennaio 2019 e degli eventuali incrementi disposti con i successivi adeguamenti alla speranza di vita fino al 2026. La norma prevede che i lavoratori che maturano tali requisiti nel periodo considerato conseguano al diritto alla pensione dopo tre mesi (cd. "periodo finestra").

2. Quota 100 e 102
L'articolo 14 del D.L. n. 4/2019   ha introdotto, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, la possibilità di conseguire la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni (non soggetto all'adeguamento all'incremento della speranza di vita) e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (cd. Pensione quota 100) da parte dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati (con esclusione di quelli iscritti alle Casse professionali), nonché da parte degli altri lavoratori iscritti alla Gestione separata.
Successivamente, la legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 87 e 88, L. 234/2021  ) ha introdotto, in via sperimentale, per il solo 2022, la possibilità di conseguire la pensione anticipata per i medesimi lavoratori che alla data del 31 dicembre 2022 raggiungono il requisito anagrafico di 64 anni e un'anzianità contributiva minima di 38 anni (cd Pensione quota 102).
Sia le disposizioni istitutive di Quota 100 che quelle che prevedono Quota 102 consentono a quanti maturano il diritto all'accesso alla pensione nei periodi considerati di esercitarlo rispettivamente anche dopo il 31 dicembre 2021 e dopo il 31 dicembre 2022.
Per entrambi gli istituti è stato previsto un periodo finestra di tre mesi per i dipendenti privati e di sei mesi per i dipendenti pubblici. Questi ultimi sono tenuti a presentare la domanda di collocamento a riposo all'amministrazione con un preavviso di sei mesi.
Non possono accedere alla pensione anticipata in oggetto il personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia e di Polizia penitenziaria, nonché il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.
La pensione non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
Per completezza va precisato che i soggetti che accedono alle suddette forme di pensionamento anticipato, o che accedono al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato secondo le altre norme, possono richiedere una somma pari all'indennità di fine servizio maturata, mediante finanziamento bancario agevolato, nell'importo massimo di 45.000 euro. Il finanziamento e i relativi interessi sono restituiti integralmente a valere sull'indennità di fine servizio liquidata al pensionato.
Le modalità di attuazione di quanto detto sono disciplinate dal DPCM 22 aprile 2020, n. 51   e la definizione delle concrete modalità operative di tale anticipo del TFS/TFR sono state definite con Decreto della funzione pubblica del 19 agosto 2020.
Con decreto del 1° agosto 2022   il suddetto Accordo è stato rinnovato per ulteriori ventiquattro mesi.

3. Ape sociale
L'istituto dell'APE sociale, introdotto in via sperimentale con legge n. 232/2016   dal 1° maggio 2017 fino al 2018, è stato prorogato nel corso della XVIII legislatura dapprima con D.L. n. 4/2019  , poi con le leggi di bilancio 2020, 2021 e 2022 fino al 31 dicembre 2022.
L'Ape sociale consiste in una indennità, pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, comunque di importo massimo pari a 1.500 euro, non cumulabile con altri trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria. È corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, al compimento dei 63 anni, a favore dei seguenti soggetti:

  • persone con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato (in quest'ultimo caso, occorre aver lavorato per almeno diciotto mesi nei tre anni precedenti) e che hanno concluso la prestazione per la disoccupazione loro spettante (con la legge di bilancio 2022 è stata prevista la possibilità di accedere direttamente all'Ape sociale, una volta cessata la percezione dell'indennità di disoccupazione, senza dover attendere ulteriori tre mesi);
  • persone con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave o un parente o un affine di secondo grado convivente i cui genitori o il cui coniuge abbia più di settant'anni o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti;
  • persone con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e con una capacità lavorativa ridotta di almeno il 74 per cento;
  • lavoratori dipendenti con almeno 36 anni di anzianità contributiva che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci anni o almeno sei anni negli ultimi sette anni attività lavorative gravose. L'elenco di tali professioni è stato aggiornato ed esteso con la legge di bilancio 2022, che ha previsto anche un'anzianità contributiva più bassa, pari a 32 anni, per gli operai edili, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.

I requisiti di anzianità contributiva pari a 30 o 36 anni sono ridotti, per le donne, di un anno se hanno avuto un figlio o di due anni se ne hanno avuti più d'uno.

4. Opzione donna
La cd "opzione donna" è una misura sperimentale introdotta dall'articolo 1, comma 9, della L. 243/2004   per consentire fino al 2015 alle lavoratrici con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni l'accesso alla pensione con un requisito di età anagrafica più basso (inizialmente, pari 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti o 58 anni per le lavoratrici autonome) a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo integrale. L'istituto è stato confermato nel corso degli anni, pur con alcune modifiche. Nel corso della XVIII legislatura, con D.L. n. 4/2019, è  ; stato riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico anticipato, calcolato secondo il sistema contributivo, alle lavoratrici che hanno maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome entro una data da ultimo fissata al 31 dicembre 2021 con la legge di bilancio 2022.

5. La questione esodati
La questione degli esodati trae origine dalla riforma pensionistica realizzata del Governo Monti (articolo 24 del D.L. n.201/2011  , cd. riforma Fornero), che a decorrere dal 2012 ha sensibilmente incrementato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento, con inevitabili ripercussioni sui lavoratori che avevano in precedenza risolto il proprio rapporto di lavoro confidando sulla costanza delle condizioni di accesso alla pensione loro applicabili.
Nella XVI e nella XVII legislatura il Parlamento ha approvato otto interventi di salvaguardia per consentire ad un numero progressivamente più elevato di questi lavoratori l'accesso al trattamento pensionistico con i requisiti in vigore prima della riforma del 2011.
Nel corso della XVIII legislatura, la legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 346, L. 178/2020  ) ha previsto il nono intervento di salvaguardia, garantendo l'accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti a un massimo di ulteriori 2.400 soggetti, attraverso il prolungamento del termine (da 72 o 84 a 120 mesi successivi all'entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti (cfr. la relativa tabella  ).

6. Contratto di espansione
L'articolo 26-quater del D.L. n. 34/2019   ha introdotto, per gli anni dal 2019 al 2023 (termine così prorogato, da ultimo, dalla legge di bilancio 2022), la possibilità di accedere al pensionamento (anticipato o di vecchiaia) 5 anni prima del raggiungimento dei requisiti richiesti ai lavoratori di grandi imprese che abbiano stipulato un contratto di espansione volto all'assunzione di nuove professionalità.
Il contratto di espansione è stipulato in sede governativa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali o le rappresentanze sindacali dell'azienda. Il contratto deve indicare il numero di lavoratori da assumere, i relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione, il programma temporale delle assunzioni e, relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al pensionamento anticipato.
La misura, inizialmente prevista per le imprese con più di 1.000 addetti, è stata poi estesa alle imprese con più di 100 addetti per il solo 2021 dal decreto cd. Sostegni-bis (art. 39 del D.L. 73/2021  ) ed alle imprese con oltre 50 addetti per gli anni 2022 e 2023 dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, c. 215, L. 234/2021)  .
Previo esplicito consenso scritto degli interessati, il datore di lavoro riconosce, a fronte della risoluzione del rapporto, per tutto il periodo intercorrente fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, un'indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'lNPS. Peraltro, qualora il primo diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.
Il contratto di espansione prevede una riduzione del versamento a carico del datore di lavoro per la suddetta indennità mensile pari al valore della NASpI per un massimo di 24 mesi. Tale riduzione opera per ulteriori 12 mesi nel caso di imprese o gruppi con più di 1.000 dipendenti che si impegnano ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso.

7. Fondi di solidarietà e staffetta generazionale
L'art. 12-ter del D.L. 21/2022   ha introdotto una nuova tipologia di prestazione che i fondi di solidarietà bilaterali, istituiti presso l'INPS dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, possono erogare ai lavoratori interessati.
Tali fondi possono prevedere il versamento mensile, in via opzionale, di contributi previdenziali relativi a lavoratori che raggiungeranno i requisiti per il pensionamento anticipato o di vecchiaia nei tre anni successivi. Tale opzione è esercitabile solo in caso di contestuale assunzione per un periodo non inferiore a tre anni - da parte dei datori di lavoro che optino per la suddetta forma di versamento - di lavoratori di età non superiore a 35 anni. Gli oneri e le minori entrate conseguenti sono finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo.

8. Pensionamento anticipato dei lavoratori delle imprese in crisi
La legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 89 e 90, L. 234/2021  ) ha istituito un Fondo - con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro per l'anno 2024 - destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni.
Le modalità operative della misura devono essere definite con un Decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che chiarirà ogni dettaglio sulle modalità di erogazione della prestazione pensionistica anticipata.

Per completezza si segnala che una norma di settore contenuta all'articolo 1, comma 500, della legge di bilancio 2020 ha previsto, per gli anni dal 2020 al 2023, l'accesso al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni, a beneficio dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi. Le prestazioni sono erogate a cura dell'INPS.


9. Isopensione
Nel corso della XVIII legislatura, il legislatore è intervenuto sulla disciplina della cd. "isopensione", prevista dall'articolo 4 della legge n. 92/2012  . L'isopensione consente alle imprese con più di 15 dipendenti con eccedenza di personale, previo accordo con le associazioni sindacali, di procedere all'esodo anticipato dei lavoratori anziani, salvo l'impegno a corrispondere a questi un importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe loro e all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
Un primo intervento, a cui ha provveduto con D.L. n. 4/2019, è  ; diretto a precisare che, con decorrenze successive al 1° gennaio 2019, il datore di lavoro interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento della prestazione ai lavoratori fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico e, ove prevista dagli accordi istitutivi, al versamento della contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti. Il datore, quindi deve versare la prestazione al lavoratore anche per i periodi eventualmente intercorrenti tra la maturazione del requisito per il trattamento pensionistico e la prima decorrenza utile del medesimo trattamento, mentre il versamento della contribuzione correlata è dovuto solo fino al raggiungimento del requisito suddetto.
Un secondo intervento, previsto dalla legge di bilancio 2021, ha prorogato fino al 2023 la possibilità di applicare l'isopensione ai lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei sette anni successivi, anziché nei quattro anni successivi come previsto dalla legge n. 92/2012  . L'anticipo di sette anni, anziché di quattro anni, dell'esodo dei lavoratori era stato, infatti, previsto dalla legge di bilancio 2018 per i soli anni dal 2018 al 2020.

10. Riscatto periodi pensionistici e corsi di laurea
L'articolo 20 del D.L. 4/2019    ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, solo per coloro la cui pensione è liquidata integralmente con il sistema di calcolo contributivo, la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi non coperti da contribuzione, parificandoli a periodi di lavoro, detraendo il relativo onere dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, in cinque anni.
Viene inoltre modificata la disciplina del riscatto dei corsi di laurea, relativamente a periodi da valutare con il sistema contributivo: per chi presenta la domanda, a prescindere dall'età anagrafica, l'onere del riscatto è costituito dal versamento di un contributo pari, per ogni anno da riscattare, al livello minimo imponibile annuo, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.

11. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto
La normativa in materia previdenziale prevede già benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Si ricorda, in particolare,

  • la legge n. 257/1992  , che prevede che il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto sia moltiplicato per il coefficiente di 1,5;
  • la legge di bilancio 2008, che ha istituito presso l'INAIL un fondo per le vittime dell'amianto, il cui funzionamento è stato disciplinato con D.M. 12 gennaio 2011, n. 30, per l'erogazione di prestazioni aggiuntive alle rendite liquidate dall'INAIL;
  • la legge n. 232/2016   (legge di bilancio 2017) che ha riconosciuto il diritto a conseguire una pensione di inabilità ai lavoratori, con almeno cinque anni di contributi, affetti da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti di origine professionale, a prescindere dalla condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Nel corso della XVIII legislatura, con D.L. 34/2019   (art. 41-bis) il diritto di accesso alla pensione di inabilità di cui alla legge n. 232/2016 è  ; stato riconosciuto, a decorrere dal 30 giugno 2019, a tutti i lavoratori in servizio o cessati dall'attività alla medesima data che risultano affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta dall'INAIL.
Inoltre, la successiva legge di bilancio 2021 ha disposto:

  • che, dal 1° gennaio 2021, la misura della prestazione aggiuntiva in favore dei soggetti che abbiano contratto patologia asbesto correlata, erogata attraverso il Fondo vittime amianto, sia pari al 15 per cento della rendita già in godimento (art. 1, c. 356, L. 178/2020  );
  • per eventi accertati dal 1° gennaio 2021, il riconoscimento di una prestazione una tantum di 10.000 euro in favore dei malati di mesotelioma che hanno contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale (art. 1, c. 357, L. 178/2020  );
  • una procedura volta all'accelerazione dei tempi per le operazioni di lavorazione delle domande di riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente in favore dei lavoratori esposti all'amianto (art. 1, c. 360, L. 178/2020  ).

Per una sintesi delle principali modalità di pensionamento anticipato vigente, si rimanda all'apposita tabella  .

Nella prima parte della XVIII legislatura sono state adottate misure volte al contenimento della spesa attraverso l'applicazione di un contributo di solidarietà e di limitazioni alla rivalutazione delle pensioni di importo più elevato. Con la legge di bilancio 2022, è stato previsto a regime un sistema di aliquote per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici che ripristina di fatto le aliquote già previste dalla legge 388/2000  , salvo riconoscere al 100 per cento (anziché al 90 per cento) la rivalutazione anche delle pensioni di importo da tre a quattro volte il trattamento minimo.
Nel 2022, inoltre, per mitigare gli effetti della spinta inflazionistica sul potere d'acquisto dei pensionati, sono state adottate misure come l'anticipo del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021 (pari allo 0,2 per cento) nonché, a favore dei titolari di trattamenti di importo più basso, l'aumento del 2 per cento dei trattamenti pensionistici da ottobre a dicembre, in attesa della perequazione automatica ed il riconoscimento di indennità una tantum (200 euro a luglio e 150 euro a novembre per i pensionati con reddito più basso).

1. Contributo di solidarietà sulle pensioni di importo oltre 100.000 euro
La legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 261 a 268, L. 145/2018  ) ha stabilito, a decorre dal 1° gennaio 2019 e per la durata di 5 anni, una riduzione dell'importo delle pensioni eccedenti la soglia di 100.000 euro lordi annui, mediante specifiche aliquote di riduzione, crescenti per specifiche fasce di importo. Sulla misura è intervenuta la Corte costituzionale, con sentenza n. 234/2020 dichiarando l'illegittimità costituzionale della misura, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di cinque anni», anziché «per la durata di tre anni». I conseguenti risparmi confluiscono in appositi fondi presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati.
Le suddette riduzioni si applicano ai trattamenti pensionistici a carico delle gestioni previdenziali obbligatorie relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e della gestione separata INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995  . Qualora il soggetto sia titolare di più di un trattamento pensionistico, si prende in considerazione l'importo complessivo dei trattamenti. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle richiamate riduzioni i trattamenti pensionistici liquidati integralmente secondo il sistema contributivo. Sono inoltre escluse le pensioni di invalidità e i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla L. 222/1984  , i trattamenti pensionistici ai superstiti e quelli riconosciuti in favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla L. 466/1980   e alla L. 206/2004  .
A decorrere dal 2019 (e fino al 2021) le aliquote di riduzione sono pari al:

   - 15% per la quota di importo da 100.001 euro a 130.000 euro;

   - 25% per la quota da 130.001 euro a 200.000 euro;

   - 30% per la quota da 200.001 euro a 350.000 euro;

   - 35% per la quota da 350.001 euro a 500.000 euro;

   - 40% per la quota eccedente i 500.000 euro.
Gli importi suddetti sono rivalutati sulla base del meccanismo di rivalutazione delle pensioni di cui all'articolo 34, comma 1, della L. 448/1998  .
La perequazione automatica fa riferimento (ai sensi dell'art. 34, comma 1, della L. 448/1998  ) all'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici del soggetto e viene attribuita sulla base della variazione del costo della vita, con cadenza annuale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente. Ai fini dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione, si tiene conto altresì dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.
Per effetto dell'applicazione delle disposizioni in esame, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.
Si prevede che gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nell'ambito della propria autonomia, si adeguino alle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 e al comma 265, a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione in esame. Tali organi, quindi, provvederanno ad accantonare le richiamate somme in base alle regole previste dai rispettivi ordinamenti, nell'ambito dell'autonomia costituzionalmente garantita.

2. Limitazioni alla rivalutazione dei trattamenti pensionistici
Già nelle scorse legislature, sono state disposte in via eccezionale riduzioni alle aliquote di rivalutazione dei trattamenti pensionistici più alti, in deroga a quelle indicate a regime dalla legge n. 388/2000  , comunque graduate in base agli importi complessivi.
Nel 2018, risultavano applicabili le disposizioni stabilite dalla l. n. 147/2013   e dalla l. n. 208/2015  , che prevedevano, rispetto al meccanismo previsto a regime, una rivalutazione delle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo calcolata sulla base di aliquote più basse. L'aliquota applicabile ai trattamenti da tre a quattro volte il trattamento minimo era di cinque punti percentuali più alta rispetto alla normativa prevista a regime dalla legge n. 388/2000  .
Anche nel corso della XVIII legislatura, per il periodo 2019-2021, sono state stabilite limitazioni, seppur più moderate, ai trattamenti pensionistici di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo, mentre è stata riconosciuta in misura crescente la rivalutazione dei trattamenti pensionistici di importo superiore a tre e inferiore a quattro volte il trattamento minimo (leggi di bilancio 2019 e 2020).
A decorrere dal 2022, con legge di bilancio 2020, sono state definite nuove aliquote, applicabili a regime, che garantiscono la rivalutazione al 100 per cento anche dei trattamenti pensionistici di importo superiore a tre e inferiore a quattro volte il trattamento minimo, confermando, per gli importi più alti, le limitazioni già previste a regime dalla legge n. 388/2000  .
Di seguito una tabella riepilogativa delle limitazioni stabilite alle rivalutazioni automatiche delle pensioni.


3. Misure per fronteggiare l'aumento dei prezzi
Per il 2022, al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, il D.L. n. 50/2022   e il D.L. n. 144/2022   hanno previsto la corresponsione, a favore dei titolari di trattamenti pensionistici, di accompagnamento alla pensione, di pensione o assegno sociale, per invalidi civili, ciechi e sordomuti:

  • di un'indennità di 200 euro con la mensilità di luglio, a condizione che tali trattamenti non abbiano superato, nel 2021, i 35.000 euro;
  • di un'indennità aggiuntiva di 150 euro con la mensilità di novembre, a condizione che tali trattamenti non abbiano superato, nel 2021, i 20.000 euro.

In tema di rivalutazioni, sempre per il 2022, in via eccezionale, l'art. 21 del DL n. 115/2022 ha poi previsto:

  • l'anticipo del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021, pari allo 0,2 per cento, dal 1° gennaio 2023 al 1° novembre 2022;
  • l'incremento, nelle more dell'applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, del 2 per cento dell'importo della pensione erogata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, compresa la tredicesima mensilità, qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore a 2.692 euro.

La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 499, L. n. 160/2019  ) consente l'accesso ai trattamenti di vecchiaia anticipata ai giornalisti dipendenti da aziende che, successivamente al 31 dicembre 2019, hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale, prevedendo contestualmente l'assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di età non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, ovvero di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con lo stesso gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
L'articolo 1, comma 500 della legge di bilancio 2020 consente, negli anni dal 2020 al 2023, l'accesso al trattamento di pensione ai lavoratori poligrafici con almeno 35 anni di anzianità contributiva, L'accesso a tali trattamenti è riservato ai giornalisti con almeno 25 anni e cinque mesi di anzianità contributiva e 62 anni di età.
Successivamente, la legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 103-118, L. n. 234/2021  ) ha trasferito dal 1° luglio 2022 all'INPS le funzioni previdenziali svolte dall'INPGI ed ha uniformato il regime pensionistico dei giornalisti professionisti, pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica (nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma), nel  rispetto  del  principio  del  pro-rata,  a  quello  degli  iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti. I soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l'INPGI alla predetta data, tuttavia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima normativa (pensione di vecchiaia a 67 anni, pensione di anzianità a 62 anni e 5 mesi con 40 anni e 5 mesi di contributi).

In attuazione di quanto previsto dalla richiamata legge di bilancio 2022, è stato adottato il Decreto Interministeriale del 30 giugno 2022 che definisce le modalità per lo svolgimento della procedura di selezione, nonché la tabella di comparazione applicabile ai fini dell'inquadramento nei ruoli dell'INPS di un numero non superiore a 100 unità di personale in servizio presso l'INPGI.

Il D.Lgs. 36/2021   reca disposizioni generali in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi.

In dettaglio, l'articolo 35 dispone che siano iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS, ridenominato Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi:

  • i lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività;
  • i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, operanti nei settori professionistici.

A tali lavoratori si applica la disciplina del d.lgs. 166/1997  , che precedentemente interessava i soli sportivi professionisti. Il regime ivi previsto consente ai lavoratori l'accesso al trattamento pensionistico con requisiti anagrafici e contributivi più bassi rispetto all'Assicurazione Generale Obbligatoria, tenuto conto della specificità dell'attività sportiva.

Nei settori dilettantistici, invece, si prevede che i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome siano iscritti alla Gestione separata INPS.
Qualora tali lavoratori siano assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica è del 10 per cento.
Altrimenti, ai titolari di contratti di collaborazione coordinata continuativa si applica un'aliquota più alta, la cui misura è prevista crescere dal 20 per cento nel 2022 al 33 per cento nel 2025; ai lavoratori che svolgono prestazioni autonome, invece, si applica un'aliquota che si prevede crescente negli anni dal 15 per cento nel 2022 al 25 per cento nel 2025.
Va segnalato che sulla materia il Governo ha predisposto un decreto correttivo, che in primo luogo intende modificare le aliquote contributive applicabili ai lavoratori sportivi iscritti alla gestione separata dell'INPS. In particolare:

  • eleva dal 10 al 24 per cento l'aliquota contributiva per i lavoratori assicurati presso altre forme obbligatorie;
  • fissa al 25 per cento l'aliquota contributiva applicabile a tutti lavoratori sportivi iscritti alla gestione separata INPS, salvo prevederne il dimezzamento fino al 2027 e precisare che si applicano anche le altre aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata INPS;
  • si esonerano dal pagamento dei contributi i compensi fino a 5.000 euro, prevedendo l'applicazione dell'aliquota ordinaria solo all'importo dei compensi eccedente tale soglia.

Il decreto Sostegni-bis (art. 66 del D.L. 73/2021  ha delineato un nuovo sistema di welfare per i lavoratori dello spettacolo, particolarmente colpiti dalla crisi conseguente all'emergenza da Covid-19.
In particolare, dal 1° luglio 2021 ha disposto:

  • in favore dei lavoratori dello spettacolo che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, relativamente all'accredito della contribuzione figurativa (ai soli fini del diritto alla pensione e non anche della misura della stessa):
    • la riduzione da 60 a 45 sia dei contributi giornalieri che devono essere versati o comunque accreditati nel Fondo per il beneficio in oggetto, sia del numero di giornate accreditabili in un anno in base al medesimo beneficio;
    • la riduzione da 120 a 90 dei contributi giornalieri necessari, per ciascun anno, ai fini del riconoscimento dell'intera annualità di contribuzionerichiesta per il sorgere del diritto alle prestazioni pensionistiche;
    • l'accreditamento d'ufficio di un numero di contributi fino a concorrenza dei predetti 90 contributi giornalieri annui richiesti, in favore dei suddetti lavoratori che non raggiungano il suddetto requisito dell'annualità di contribuzione e che hanno dichiarato, per il medesimo anno, una retribuzione globale superiore a quattro volte l'importo del trattamento pensionistico minimo;
  • che ogni giornata contributiva versata al Fondo per le attività di un lavoratore a tempo determinato riferite alla categoria attori cinematografici e audiovisivi attori determina l'accreditamento di un'ulteriore giornata, fino a concorrenza dei 90 contributi giornalieri annui richiesti;
  • l'introduzione di un obbligo a carico del datore di lavoro o del committente per il rilascio, al termine della prestazione lavorativa, di una certificazione che attesta l'ammontare della remunerazione giornaliera corrisposta e dei contributi versati;
  • che, dal 1° luglio 2021, il versamento dei contributi al Fondo è dovuta anche per le prestazioni rese con riferimento ad attività di insegnamento o di formazione e ad attività di carattere promozionale di spettacoli ;
  • che i requisiti previsti nel regime del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo per l'accesso alle varie tipologie di trattamento pensionistico e per il diritto alla prosecuzione volontaria della contribuzione, siano riconosciuti anche qualora siano maturati in base ad una contribuzione inerente soltanto per una quota - pari o superiore ai due terzi - ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo;
  • che laggiornamento delle categorie dei soggetti che devono obbligatoriamente essere iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo siano aggiornate almeno ogni cinque anni (in sede di prima applicazione entro 90 giorni dal 26 maggio 2021);
  • l'introduzione del concerto del Ministro della cultura  nell'ambito della procedura di eventuale ridefinizione dell'articolazione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo ai fini previdenziali. Nella disciplina vigente, tali i tre gruppi riguardano rispettivamente, a prescindere dalla natura subordinata o autonoma dei rapporti, i lavoratori che: prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli; prestano a tempo determinato altre attività, in relazione alle quali siano soggetti all'obbligo di contribuzione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; prestino attività (nei settori in oggetto) a tempo indeterminato.