Politiche per il lavoro e previdenzialiLabour and social security policies

Pubblica amministrazionePublic administration

Lavoro pubblico

Public employment

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Alcuni interventi adottati in materia di pubblico impiego nel corso della XVIII Legislatura sono stati diretti ad incrementare le assunzioni nella PA, attraverso una ridefinizione delle facoltà assunzionali, anche con la rimozione delle limitazioni al turnover.
In particolare, a decorrere dal 2019 per le amministrazioni statali la percentuale del personale che si può assumere è tornata ad essere pari al 100 per cento della spesa relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, mentre la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato da parte degli enti locali è stata ridisegnata dal decreto legge n. 34 del 2019, che parametra tali assunzioni non più ai risparmi prodotti dalle uscite dell'anno precedente (o in corso, ricorrendo determinate condizioni), ma al rapporto percentuale fra la spesa per il personale e le entrate correnti.
Inoltre, in tema di stabilizzazione del personale, sono stati prorogati i termini entro cui adottare la specifica procedura prevista dalla normativa vigente o entro cui bandire specifiche procedure concorsuali riservate, rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
Si segnala, altresì, l'approvazione di alcune norme transitorie relative alle procedure concorsuali bandite nel corso della fase emergenziale e l'introduzione, a regime, di una nuova procedura semplifica per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni. Le nuove disposizioni consentono l'utilizzo di strumenti informatici e digitali nell'espletamento delle procedure concorsuali.
La nuova procedura, introdotta a regime, prevede inoltre, per i concorsi banditi successivamente al 1° maggio 2022, l'espletamento di almeno una prova scritta e che la prova orale comprenda l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera.
Inoltre, è stato istituito un Portale unico del reclutamento dove, dal 1° novembre 2022, le amministrazioni centrali e le autorità amministrative indipendenti dovranno pubblicare i propri bandi di concorso e acquisire le domande di partecipazione.
Specifiche modalità di reclutamento e deroghe ai limiti di spesa per il personale sono state poi disposti, per l'assunzione di personale e il conferimento di incarichi ad esperti professionisti da parte delle amministrazioni impegnate nell'attuazione di interventi previsti dal PNRR.
Altri interventi hanno riguardato il trattamento economico dei pubblici dipendenti, disponendo l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione collettiva e al trattamento accessorio per il triennio 2019-2021, nonché, dal 2022, l'adeguamento annuale, in linea con gli incrementi disposti nel settore pubblico, del limite massimo retributivo fissato a 240.000 euro lordi l'anno.

The interventions adopted in the field of public employment during the XVIII Legislature were aimed at increase the recruitment in the public administration, through a redefinition of the recruitment faculties, also with the removal of the limitations on turnover, and the extension of the term within which the same administrations can proceed with the stabilization of temporary staff.

starting from 2019 for state administrations, the percentage of public staff that can be hired has returned to be equal to 100 per cent of the expenditure relating to the same staff terminated in the previous year, while the discipline of permanent recruitment by local authorities was redesigned by decree law no. 34 of 2019, which parameters these assumptions no longer to the savings produced by the previous year's expenditure (or in progress, if certain conditions are met), but to the percentage ratio between personnel expenditure and current income.

in terms of staff stabilization, the deadlines for adopting the specific procedure envisaged by current legislation  have been extended, to 31 December 2023 and to 31 December 2024 in certain cases.

It should also be noted the approval of some transitional rules relating to the procedures held during the emergency phase and the introduction of a new simplifying procedure for the conduct of public competitions relating to the recruitment of public administration personnel. The new provisions allow the use of IT and digital tools.

In addition, a single recruitment portal has been set up where, from 1 November 2022, central administrations and independent administrative authorities will have to publish their calls and acquire applications to participate.

Specific recruitment procedures and exceptions to the personnel spending limits were then arranged, for the recruitment of public staff and the assignment of tasks to professional experts by the administrations involved in the implementation of interventions provided for by the PNRR.

Other interventions concerned the remuneration of public employees, providing for an increase in resources allocated to collective bargaining and ancillary treatment for the three-year period 2019-2021, as well as, from 2022, the annual adjustment, in line with the increases arranged in the sector public, of the maximum salary limit set at 240,000 euros gross per year.

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1. Nelle amministrazioni statali

Dal 1° gennaio 2019 nelle amministrazioni statali sono venute meno le limitazioni alla sostituzione del personale in uscita (cosiddetto turnover) introdotte a decorrere dal 2008.

In generale, la percentuale del personale che si può assumere a decorrere da tale data è pari al contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente (in luogo del limite del 25 per cento valido per il triennio 2016-2018).

La legge di bilancio 2019 aveva però disposto che talune amministrazioni - quali la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le Agenzie fiscali - in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al medesimo anno, non potessero effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.

Per le Università la suddetta limitazione si applicava con riferimento al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà di assunzione dello stesso anno.

 

2. Negli enti locali

La disciplina relativa alle facoltà assunzionali degli enti locali è stata completamente ridisegnata nel corso della XVIII Legislatura dal D.L. 34/2019  , il quale parametra le assunzioni a tempo indeterminato di tali enti non più ai risparmi prodotti dalle uscite dell'anno precedente (o in corso, ricorrendo determinate condizioni), ma al rapporto percentuale fra la spesa per il personale e le entrate correnti.

In particolare:

  • gli enti territoriali che registrano una spesa di personale sostenibile da un punto di vista finanziario possono assumere personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati definito con decreto ministeriale. Tale valore soglia è stato definito:
    • per le regioni, dal DM 3 settembre 2019, che ha fissato al 1° gennaio 2020 la decorrenza per l'applicazione della suddetta disciplina;
    • per i comuni, dal DM 17 marzo 2020, che ha fissato al 20 aprile 2020 la decorrenza per l'applicazione della suddetta disciplina;
    • per le province e le città metropolitane, dal DM 11 gennaio 2022, che ha fissato al 1° gennaio 2022 la decorrenza per l'applicazione della suddetta disciplina.
  • gli enti territoriali che, pur avendo intrapreso un percorso di graduale contenimento del rapporto fra spese per il personale ed entrate, dal 2025 non avranno portato tale rapporto al di sotto del citato valore soglia saranno legittimate ad applicare un turnover pari al 30 per cento, fino al conseguimento del medesimo valore soglia.

Nel corso della XVIII Legislatura, con la legge di bilancio 2019, è stato eliminato il divieto di assunzioni per le amministrazioni che nell'anno precedente non hanno rispettato il pareggio di bilancio (per le regioni a statuto ordinario la cessazione del divieto è prevista dal 2021).

È comunque stato confermato il divieto per gli enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione di determinati documenti contabili quali il bilancio di previsione ed il rendiconto.

Gli enti locali in dissesto finanziario possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del PNRR (art. 3-ter del D.L. 80/2021  ), nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.

La nuova disciplina introdotta dal D.L. 34/2019   non ha comunque del tutto abrogato la normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale per gli enti locali, dettata dagli articoli 557-quater e 562 della L. 296/2006  , che si ritiene dunque continui ad applicarsi, anche sulla base di alcune pronunce univoche della Corte dei conti (Sez. Lombardia delibere n. 164/2020 e 243/2021 e Sez. Campania delibera n. 208/2021).

I suddetti limiti alla spesa del personale prevedono, per gli enti locali chiamati a rispettare il pareggio di bilancio (che sostituisce il precedente riferimento al rispetto del patto di stabilità interno – cfr. circ. RGS 3/2019  ), l'obbligo a decorrere dal 2014 di assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (comma 557-quater).

Per gli enti invece non soggetti al pareggio di bilancio (ossia quelli con meno di 1.000 abitanti), invece, prevedono che le spese di personale (al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali) non devono superare il corrispondente ammontare del 2008 (comma 562).

La Corte ha spiegato che il nuovo sistema disegnato dal D.L. 34/2019  , si riferisce ai soli contratti a tempo indeterminato, mentre il limite di spesa di cui alla richiamata L. 296/2006   riguarda l'intero aggregato della spesa di personale ed è derogabile nelle sole ipotesi previste dalla legge. Tra tali deroghe la Corte inserisce quella prevista dal l'art. 7, comma 1, del richiamato D.M. 17 marzo 2020 secondo cui la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato.

 

 3. Piano dei fabbisogni di personale

Le amministrazioni pubbliche, sulla base dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001  , adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale, sulla base del quale definire l'organizzazione degli uffici e la composizione dei relativi organici.

Tale Piano costituisce ora una sottosezione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) – istituito dal D.L. 80/2021   e redatto entro il 31 gennaio di ogni anno dalle PA con più di 50 dipendenti – e indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del medesimo Piano, suddiviso per inquadramento professionale; deve evidenziare:

  • la capacità assunzionale dell'amministrazione;
  • la programmazione delle cessazioni dal servizio e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale;
  • le strategie di copertura del fabbisogno e di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze;
  • le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali.

Le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con le linee di indirizzo previste dal medesimo D.Lgs. 165/2001   e recentemente adottate con DM 22 luglio 2022  , volte anche a superare l'automatismo nei meccanismi di turnover suesposti.

Tra le principali novità introdotte da tale decreto si segnalano:

  1. la previsione che le PA, al fine di individuare il fabbisogno di personale, dovranno considerare non solo le conoscenze teoriche dei dipendenti, ma anche le capacità tecniche e comportamentali;
  2. la previsione, conseguente al punto 1, che nei concorsi bisognerà valutare anche le cosiddette "soft skills", come la capacità di innovare le procedure amministrative, lavorare in squadra e prendere decisioni in modo autonomo;
  3. il superamento del concetto di "profilo professionale", inteso come l'insieme delle attività e caratteristiche definiscono una figura professionale, a beneficio di quello di "famiglia professionale", inteso come ambito professionale omogeneo caratterizzato da competenze similari o da una base professionale e di conoscenze comune.

Per quanto attiene all'accesso alla dirigenza nel settore pubblico si rinvia ai paragrafi "Accesso alla dirigenza" e "Conferimento di incarichi dirigenziali"..

Nel corso della XVIII Legislatura è stato più volte prorogato il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche possono applicare la disciplina per stabilizzare il proprio personale, introdotta dal D.L. 75/2017, che prevede sia una specifica procedura di stabilizzazione, sia l'espletamento di specifiche procedure concorsuali riservate.
Sotto il primo profilo, si prevede, fino al 31 dicembre 2023 (31 dicembre 2022 per gli enti pubblici di ricerca) la facoltà di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

  • sia in servizio, successivamente al 28 agosto 2015, con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
  • sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali (anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione);
  • abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ai fini di tale requisito, rilevano anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.  

Per quanto concerne il secondo profilo, le medesime amministrazioni - fino al 31 dicembre 2024 (31 dicembre 2022 per il personale sanitario e per il personale degli enti pubblici di ricerca) - possono bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale che possegga tutti i seguenti requisiti:

  • sia titolare, successivamente al 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
  • abbia maturato al 31 dicembre 2024 (31 dicembre 2021 per le procedure bandite da enti pubblici di ricerca) almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso (termine che riguarda anche il personale sanitario).

Per quanto concerne specificamente gli enti pubblici di ricerca, le procedure concorsuali riservate si applicano anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso dei requisiti previsti.
Le suddette disposizioni incontrano, inoltre, delle limitazioni. In particolare:

  • ai fini delle suddette procedure, non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri o degli organi politici delle regioni, né i servizi prestati presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica degli enti locali;
  • le amministrazioni interessate dalla stabilizzazione e dai concorsi riservati non possono instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile, per le professionalità interessate, fino al termine delle relative procedure, mentre hanno facoltà di prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i partecipanti alle procedure richiamate fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili;
  • le procedure richiamate non si applicano al personale dirigenziale (ad eccezione di quello degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale), al personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica, ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.

 Infine, fino al 31 dicembre 2022 e in presenza di determinate condizioni, le pubbliche amministrazioni possono, ai soli fini dell'applicazione delle richiamate procedure di stabilizzazione disciplinate dal richiamato art. 20, co. 1 e 2, del D.L. 75/2017, elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato stabiliti dalle norme vigenti, incrementandoli a valere sulle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato o per altre forme di lavoro flessibile, nei limiti posti dalla normativa vigente, e calcolate in misura non superiore all'ammontare medio delle medesime risorse impiegate nel triennio 2015-2017.

Nel corso della XVIII Legislatura sono state adottate, con D.L. n. 44/2021, alcune disposizioni transitorie per lo svolgimento dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale delle PA durante la fase emergenziale.
Dal 1° maggio 2022, con D.L. n. 36/2022, è stata introdotta a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici.

 

1. Procedura per i concorsi banditi prima del 1° maggio 2022
Per i concorsi banditi prima del 1° maggio 2022, l'art. 10 del D.L. 44/2021 ha disposto che le PA prevedessero – anche in deroga alla disciplina vigente - le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove concorsuali, assicurandone comunque il profilo comparativo:

  • nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;
  • l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;
  • una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, al fine dell'ammissione alle successive fasi concorsuali, per i concorsi relativi a profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica. Tali titoli devono essere correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite e, con i titoli di servizio e l'eventuale esperienza professionale, possono concorrere alla formazione del punteggio finale in misura non superiore a un terzo.

In base al numero di partecipanti, le medesime amministrazioni possono prevedere l'utilizzo di sedi decentrate e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

 

2. Procedura per i concorsi banditi dal 1° maggio 2022
La disciplina per i concorsi per il personale non dirigenziale banditi dalle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico, successivamente al 1° maggio 2022 è dettata dall'articolo 35-quater del D.Lgs. 165/2001, inserito dall'art. 3 del D.L. n. 36/2022, che:

  • prevede l'espletamento di almeno una prova scritta (in luogo dell'unica prova scritta precedentemente prevista), specificando che la stessa può avere anche un contenuto teorico-pratico;
  • specifica che la prova orale comprende l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera;
  • specifica che le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità tecniche o manageriali che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con il profilo ricercato.

Si prevede inoltre:

  • la possibilità che le prove di esame siano precedute da forme di preselezione, con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, per l'accertamento delle conoscenze o competenze indicate nel bando;
  • che i contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure concorsuali, le quali adottano la tipologia selettiva più adatta, prevedendo, per l'assunzione di profili specializzati, anche la valutazione delle esperienze lavorative pregresse e pertinenti;
  • la possibilità che le predette amministrazioni prevedano che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione;
  • in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell'amministrazione procedente, la possibilità di prevedere per tutti i concorsi, e non solo per quelli svolti durante la fase emergenziale come prima previsto, lo svolgimento in modo non contestuale delle prove concorsuali, purché siano assicurate la trasparenza e l'omogeneità delle stesse.

 Restano ferme le altre modalità semplificate di svolgimento dei concorsi pubblici già previste dal richiamato art. 10 del D.L. 44/2021, ossia:

  • l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale;
  • per i profili qualificati ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi;
  • la possibilità che i titoli, inclusi i titoli di servizio, e l'eventuale esperienza professionale concorrano alla formazione del punteggio finale in misura non superiore a un terzo;
  • la possibilità per le amministrazioni di prevedere l'utilizzo di sedi decentrate per lo svolgimento delle prove concorsuali;
  • che le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto.

Si specifica altresì che le procedure di reclutamento si svolgono con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia e la celerità di espletamento, che assicurino l'integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate.
Si ricorda che dal 3 maggio 2021 è stato nuovamente consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza,  nel rispetto del Protocollo   validato a fine marzo 2021 dal Comitato tecnico scientifico (che ha modificato e aggiornato quello del 3 febbraio 2021). Attualmente  lo svolgimento in sicurezza dei concorsi pubblici è disciplinato da una nuova ordinanza   del Ministero della salute.

   In tale cornice normativa si inserisce anche la possibilità per le PA non interessate dall'attuazione del PNRR di assumere personale a tempo determinato utilizzando una procedura speciale, prevista dall'art. 1 del D.L. 80/2021 per le assunzioni a tempo determinato di personale per il PNRR, di cui si dirà più approfonditamente nel paragrafo del tema a questo dedicato.

 Inoltre, dal 1° luglio 2022 facoltativamente e dal 1° novembre 2022 obbligatoriamente, le amministrazioni centrali e le autorità amministrative indipendenti pubblicano i propri bandi di concorso sul Portale unico del reclutamento e, tramite la stessa piattaforma, acquisiscono le domande di partecipazione alle procedure selettive. Dal 2023, la pubblicazione sul medesimo portale delle procedure selettive esonera le PA dall'obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L'utilizzo del Portale è esteso a regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale, fermo restando che le modalità di utilizzo della piattaforma sono definite, entro il 31 ottobre 2022, con apposito decreto. Tuttavia, gli enti interessati possono fare ricorso alla piattaforma anche precedentemente all'adozione di tale decreto, e precisamente a decorrere dal 1° luglio 2022.

3. Reclutamento personale PNRR
Con il D.L. 80/2021 (art. 1) sono state previste modalità speciali volte ad accelerare le procedure selettive che possono essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche, nonché dai soggetti attuatori, titolari di progetti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza o, limitatamente agli incarichi di collaborazione necessari all'assistenza tecnica, finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Tali rapporti di lavoro devono riguardare il personale destinato a realizzare i suddetti progetti.
Le suddette assunzioni riguardano:

  • personale a tempo determinato da reclutare mediante procedure concorsuali (art. 1, c. 4, D.L. 80/2021). Tale personale può essere reclutato con le modalità speciali in oggetto anche da parte delle PA non interessate dall'attuazione del PNRR (art. 1, co. 4-bis, D.L. 80/2021);
  • professionisti, esperti e personale in possesso di alta specializzazione da reclutare da appositi elenchi (art. 1, c. 5, D.L. 80/2021 e DM 14 ottobre 2021);
  • personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, che le regioni a statuto ordinario e i comuni possono assumere con contratto a tempo determinato (art. 31-bis D.L. 152/2021 e 11 del D.L. 36/2022).

 Per le assunzioni a tempo determinato, le prove concorsuali semplificate per il reclutamento del personale possono prevedere, oltre alla valutazione dei titoli, la sola prova scritta e possono essere svolte con le modalità digitali, decentrate e semplificate di cui all'art. 35-quater del D.Lgs. 165/2001. Inoltre, tali assunzioni a tempo determinato possono avvenire anche mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti.
Per il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nonché per l'assunzione di personale con alta specializzazionetempo determinato, si prevede l'istituzione di appositi elenchi le cui modalità di formazione sono definite dal DM del 14 ottobre 2021.
L'iscrizione all'elenco dei professionisti e degli esperti avviene previa registrazione al Portale del reclutamento, mentre quella all'elenco del personale in possesso specializzazione avviene all'esito di apposite di procedure idoneative che si effettuano con cadenza almeno annuale.
Per il conferimento di incarichi a professionisti ed esperti, le amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR pubblicano avvisi di selezione sul Portale del reclutamento, che individua i potenziali candidati in possesso dei requisiti richiesti e genera un elenco. Le amministrazioni invitano al colloquio selettivo un numero di candidati per il conferimento dell'incarico pari ad almeno quattro volte il numero di professionalità richieste, assicurando il rispetto della parità di genere.
Per le assunzioni a tempo determinato di personale con alta specializzazione le amministrazioni, invece, attingono direttamente dall'elenco composto all'esito della predetta procedura esclusivamente in ordine di graduatoria.
I contratti a tempo determinato e i contratti di collaborazione in esame possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non possono superare la data del 31 dicembre 2026, e possono essere rinnovati o prorogati per non più di una volta, anche per una durata diversa da quella iniziale.
Specifiche deroghe ai limiti di spesa per il personale imposti dalla normativa vigente sono state previste a favore delle amministrazioni che assumono a tempo determinato personale per l'attuazione dei progetti previsti nel PNRR (art. 1, D.L. n. 80/2021, art. 31-bis del D.L. 152/2021, art. 11 D.L. 36/2022 e art. 1, c. 562, L. 234/2021).
Per sostenere i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che procedono alle suddette assunzioni, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 mln di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. A giugno 2022, avevano richiesto l'accesso a tale fondo 896   comuni.
Sul punto, la legge di bilancio 2022 consente alle pubbliche amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamentogestioneattuazionemonitoraggio e controllo del PNRR, di prorogare per una sola volta i contratti di consulenza e collaborazione con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione, fino alla medesima data del 31 dicembre 2026 (art. 1, c. 995, L. 234/2021),  
Infine, fino al 31 dicembre 2026, si consente che le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR o nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, inclusi le regioni e gli enti locali, possano attribuire, senza procedure concorsuali, incarichi (ad eccezione di quelli dirigenziali) retribuiti di lavoro autonomo a soggetti collocati in quiescenza (art. 10 D.L. 36/2022). Nel possibile ambito di tali incarichi rientrano anche determinate tipologie relative alle procedure per l'affidamento di un appalto o di una concessione pubblici, quali gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, l'incarico di responsabile unico del procedimento, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, in presenza di particolari esigenze alle quali non sia possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente.  

4. Procedura per assunzioni a tempo determinato nelle amministrazioni pubbliche del Mezzogiorno connesse all'attuazione di interventi di politica di coesione
La XVIII Legislatura ha altresì previsto una disciplina transitoria e semplificata per l'assunzione di personale a tempo determinato nelle amministrazioni pubbliche operanti nel Mezzogiorno, autorizzate dalla normativa vigente (art. 1, co. 179, della L. 178/2020), nel limite massimo di 2.800 unità, al fine di garantire la definizione e l'attuazione di interventi di politica di coesione nell'ambito della programmazione 2014-2020 e 2021-2027.
Le suddette assunzioni erano collegate ad un obiettivo del PNRR che doveva raggiungersi entro il quarto trimestre del 2021 (Missione 1, Componente 1, I 2.1.2-53).

La procedura concorsuale semplificata prevedeva (art. 10, co. 4, D.L. 44/2021, successivamente abrogato):
  • una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale, anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi e il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale;
  • una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale.
 Tale procedura avveniva in deroga:
  • alla previsione che subordina l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi (ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali) alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco;
  • al divieto di procedere a nuove assunzioni senza il previo espletamento delle procedure di mobilità collettiva;
  • alla disciplina vigente in merito allo svolgimento dei concorsi pubblici.

Poiché le suddette procedure concorsuali hanno generato un numero di idonei inferiore ai posti messi a concorso (circa 1.321 posti vacanti su 2.800 mesi complessivamente a bando), l'art. 11 del D.L. 36/2022 ha disposto che le amministrazioni coinvolte possono utilizzare le risorse non impegnate per stipulare contratti di collaborazione con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato.

La disciplina concernente l'inquadramento dei dipendenti pubblici in aree funzionali, la progressione all'interno dell'area e l'accesso ad aree superiori è stata modificata nel corso della XVIII Legislatura (art. 3, co. 1, D.L. 80/2021).
In primo luogo, è stata introdotta un'ulteriore area funzionale, destinata all'inquadramento del personale di elevata qualificazione, demandando alla contrattazione collettiva la sua specifica individuazione. Per il restante personale delle amministrazioni pubbliche - ad eccezione dei dirigenti e del personale docente della scuola e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica – è stata confermata l'attuale articolazione in almeno tre aree funzionali.
È stato inoltre confermato che le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività - in funzione delle capacità, della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti - e attraverso l'attribuzione di fasce di merito: è stato, tuttavia, disposto che non si applichino più le previsioni secondo cui:

  • la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica;
  • la contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca, nonché degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale.

Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esternole progressioni fra le aree avvengono non più mediante concorso, ma attraverso una procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.
Sino alla fine del 2022, rimane valida la procedura speciale prevista (ex art. 22, c. 15, del D.Lgs. 75/2017) in base al quale le pubbliche amministrazioni possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno.

 Sempre in tema di disciplina del rapporto di lavoro pubblico, nella XVIII Legislatura, nell'ottica di prevenire l'assenteismo dei dipendenti pubblici, con la L. 56/2019 erano state introdotte alcune disposizioni per il contrasto dell'assenteismo che comprendevano, tra l'altro, il ricorso a un sistema di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi (in sostituzione di quelli di rilevazione automatica in uso).
Le suddette disposizioni sono state successivamente abrogate dalla Legge di bilancio 2021 che ha contestualmente attribuito, per il 2021, le risorse inizialmente stanziate per l'attuazione delle disposizioni sul contrasto all'assenteismo, alla Presidenza del Consiglio per la costituzione di Poli territoriali avanzati in ogni regione per lo svolgimento decentrato dei concorsi pubblici unici e per garantire spazi di lavoro comune e di formazione per i dipendenti pubblici.

1. Risorse per la contrattazione collettiva
Nel corso della XVIII Legislatura sono stati rideterminati gli importi destinati alla contrattazione collettiva del pubblico impiego per il triennio 2019-2021.
La legge di bilancio 2019 ha determinato gli oneri complessivi per tale periodo e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico in misura pari a 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni per il 2020 e 1.775 milioni dal 2021.
Nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al medesimo triennio, sono state, inoltre, disposte (a valere sulle predette risorse):

  • l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali;
  • l'erogazione dell'elemento perequativo una tantum previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dai relativi CCNL 2016-2018 (terminata il 31 dicembre 2018);
  • l'incremento delle risorse destinate agli istituti normativi ed ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La legge di bilancio 2020 ha incrementato i suddetti importi portandoli a 1.750 milioni di euro per il 2020 e a 3.375 milioni di euro annui dal 2021.
Successivamente, la legge di bilancio 2021 ha ulteriormente incrementato le suddette risorse di 400 mln di euro, a decorrere dal 2021.
Da ultimo, la legge di bilancio 2022 ha incrementato di 95 milioni dal 2022 le risorse finanziarie per la definizione, da parte dei contratti collettivi nazionali per il triennio 2019-2021, dei nuovi ordinamenti professionali del personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche sulla base dei lavori delle commissioni paritetiche per la revisione dei sistemi di classificazione professionale previste dai contratti collettivi precedenti (relativi al triennio 2016-2018).
Per completezza si segnala che il 9 maggio 2022 è stata sottoscritto il CCNL del comparto Funzioni centrali 2019-2021  , mentre sono state sottoscritte l'Ipotesi di CCNL del comparto Sanità   2019-2021 (15 giugno 2022) e l'Ipotesi di CCNL del comparto Funzioni locali   (4 agosto 2022).
Inoltre, il Consiglio dei ministri ha espresso parere favorevole sia sugli schemi di DPR   per il comparto difesa e sicurezza per il triennio 2019-2021, sia sulle ipotesi di accordi sindacali   del 22 febbraio 2022, relative al medesimo triennio, riguardanti il personale dei Vigili del fuoco.

 

2. Trattamento accessorio
La XVIII Legislatura è intervenuta anche in materia di trattamento accessorio dei dipendenti pubblici (compresi i dirigenti), disponendo, in primo luogo, con la legge di bilancio 2022, un incremento delle risorse a ciò destinate.

Si ricorda che gli incrementi dei trattamenti accessori sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 ovvero, per il personale in regime di diritto pubblico non rientrante nell'ambito di contratti collettivi, dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei trattamenti retributivi.
Successivamente, la legge di bilancio 2020 ha istituito un  Fondo per l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle  aree professionali (nonché di quello dirigenziale) dei  ministeri con una dotazione di  80 mln   milioni  di euro annui  a decorrere dal 2021. A decorrere dal 2020, il fondo può essere inoltre alimentato con le eventuali somme che si rendano disponi­bili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021. Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del suddetto personale, il  DPCM 23 dicembre 2021   definisce gli incrementi per il 2020 e a decorrere dal 2021 delle indennità di amministrazione spettanti a tale personale, che dovranno essere recepiti nei rinnovi contrattuali.
Si ricorda che sulla materia in oggetto è intervenuto anche il D.L. 80/2021, prevedendo che i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità.

 

3. Tetto agli stipendi
Preliminarmente, si ricorda che a decorrere dal 2014 è stato introdotto un limite massimo all'importo dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici; dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo annuo onnicomprensivo di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo (inclusi i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo), è pari a 240.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.
Sul tema, la legge di bilancio 2022 ha stabilito che, a decorrere dal 2022, il suddetto limite retributivo sia rideterminato sulla base della percentuale stabilita per l'adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato, a sua volta rapportato agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, come calcolati dall'Istat.

 

4. Trattamento di fine rapporto
La XVIII Legislatura ha previsto che i termini temporali per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici che accedono al pensionamento anticipato cosiddetto quota 100, vigente fino al 2021, e quota 102, vigente per il 2022, decorrono dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico maturerebbe in base alla pensione di vecchiaia o alle altre forme di pensione anticipata.
Inoltre, i soggetti che accedono alle suddette forme di pensionamento anticipato, o che accedono al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato secondo le altre norme, possono richiedere una somma pari all'indennità di fine servizio maturata, mediante finanziamento bancario agevolato, nell'importo massimo di 45.000 euro. Il finanziamento e i relativi interessi sono restituiti integralmente a valere sull'indennità di fine servizio liquidata al pensionato.
Le modalità di attuazione di quanto detto sono disciplinate dal DPCM 22 aprile 2020, n. 51   e la definizione delle concrete modalità operative di tale anticipo del TFS/TFR sono state definite con Decreto della funzione pubblica del 19 agosto 2020.
Con decreto del 1° agosto 2022   il suddetto Accordo è stato rinnovato per ulteriori ventiquattro mesi.