Nel corso della XVIII legislatura sono state approvate specifiche misure per il potenziamento e la valorizzazione delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
Sotto il profilo del riordino delle Forze di Polizia, in attuazione della delega recata dall'articolo 1 della legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018, sono state stanziate apposite risorse nel fondo per il riordino dei ruoli delle Forze di Polizia. Al contempo, con il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 è stato completato il riassetto della disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in attuazione della legge di riorganizzazione della pubblica amministrazione n. 124/2015 (c.d. Legge Madia). Il provvedimento ha inciso sulle funzioni e sui compiti del Corpo, nonché sull'ordinamento del personale; accanto a questo è stata incrementata, secondo una determinata scansione temporale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo.
Nella prospettiva di una maggiore armonizzazione del trattamento economico e giuridico del personale delle Forze di Polizia e di quello del Corpo dei Vigili del Fuoco, è stato inoltre istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo finalizzato alla valorizzazione del Corpo dei Vigili di fuoco,
Nella medesima prospettiva di maggiore armonizzazione tra i due corpi, le leggi di bilancio e i provvedimenti di urgenza adottati negli ultimi anni hanno inoltre incrementato le capacità assunzionali per le Forze di Polizia e del Corpo dei Vigili del Fuoco, prevedendo specifiche risorse per il lavoro straordinario e per i trattamenti accessori, di assistenza e previdenza, nonché per altri istituti normativi.
A fronte dei maggiori compiti assunti dalle Forze di Polizia e dai Vigili del Fuoco per far fronte all'emergenza COVID-19, ulteriori misure per la tutela dei rispettivi personali sono state approvate dal Parlamento nel corso dello stato di emergenza da Covid-19. Gli effetti di alcune di tali misure continuano a prodursi anche dopo la cessazione dello stesso stato di emergenza.
La revisione dell'ordinamento del Corpo dei vigili del fuoco è stata disposta in attuazione di una delega prevista dalla legge di riforma della pubblica amministrazione (la L. 124/2005, c.d. legge Madia, attuata con la legge n. 124 del 2015).
Nella XVIII legislatura, il D.Lgs. 127/2018 ha introdotto ulteriori modifiche all'ordinamento del Corpo con disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 97/2017, in materia di:
- funzioni del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- convenzioni e permuta di materiali o prestazioni del Corpo;
- rimodulazione del percorso di carriera di ciascuno dei tre ruoli del personale non direttivo e non dirigente il quale espleti funzioni operative. Sono disposte: la soppressione per ciascun ruolo di una qualifica (o due, nel caso del ruolo degli ispettori); l'attribuzione di scatti convenzionali (o la diversa determinazione del lasso temporale di servizio nella qualifica, necessario per conseguirli); talora la rideterminazione della durata di servizio effettivo richiesto per accedere alla promozione (e talora l'accesso ad una qualifica superiore è mutata in a ruolo aperto). Per l'accesso al ruolo di vigile del fuoco, il titolo di studio richiesto diviene il diploma secondario di secondo grado;
- istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente il quale espleti funzioni specialistiche (specialità aeronaviganti, nautiche, dei sommozzatori), con un percorso di carriera modulato sulla falsariga di quanto previsto per il personale con funzioni operative;
- istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleti funzioni tecnico-professionali (operatori ed assistenti; ispettori logistico-gestionali; ispettori informatici; ispettori tecnico-scientifici; ispettori sanitari);
- istituzione di appositi ruoli del personale non dirigente e non direttivo che espleta funzioni di rappresentanza (banda musicale ed atleti);
- incremento della riserva di posti per il personale del Corpo con i dovuti requisiti, nell'accesso al ruolo dei ruoli direttivi;
- istituzione, per il personale con funzioni tecnico-professionali e per gli atleti, di un ruolo dei direttivi (articolato in tre qualifiche) e di un ruolo dei dirigenti (costituito di una qualifica; due qualifiche per i ginnico-sportivi);
- istituzione del ruolo dei direttivi aggiunti, per il personale con funzioni operative;
- valutazione del personale di alcuni ruoli.
Nella XVIII legislatura è intervenuto il decreto legislativo 126/2018 che reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 95/2017, il quale ha a sua volta riordinato le strutture delle forze di polizia.
Successivamente, il decreto-legge 113/2018 (art. 1 della legge di conversione) ha previsto una nuova delega per l'adozione di ulteriori disposizioni correttive ai decreti legislativi di riordino dei ruoli e ha istituito a tal fine ulteriori risorse.
In attuazione di tale previsione, nel mese di gennaio 2020, è stato emanato il decreto legislativo integrativo e correttivo della materia , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Si tratta del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172,
Tale provvedimento è volto ad apportare modificazioni ed integrazioni alle disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Le autorizzazioni di spesa si basano sulle risorse recate dal Fondo istituito dall'art. 35 del citato decreto-legge n. 113/2018 in cui sono confluite le autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale e delle Forze di polizia e delle Forze armate e non utilizzate, cui sono stati aggiunti ulteriori stanziamenti.
Da segnalare l'emanazione del nuovo regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza adottato con il DPR 5 dicembre 2019, n. 171 .
Nel corso della XVIII legislatura sono state approvate specifiche disposizioni per il potenziamento e la valorizzazione delle Forze di Polizia e del Corpo dei Vigili di fuoco, anche nella prospettiva di una maggiore armonizzazione del trattamento economico e giuridico tra i rispettivi personali.
In particolare, le leggi di bilancio e i provvedimenti di urgenza adottati nella parte finale della XVIII legislatura hanno incrementato le capacità assunzionali per le Forze di Polizia e il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e previsto specifiche risorse per la profilassi, il lavoro straordinario e per i trattamenti accessori e altri istituti normativi. Ulteriori misure per la tutela del personale delle dei Vigili del Fuoco a fronte dei maggiori compiti assunti per far fronte all'emergenza COVID-19 sono state approvate dal Parlamento nel corso dello stato di emergenza da Covid-19 e i relativi effetti continuano a prodursi anche dopo la cessazione dello stesso stato di emergenza, nonché - per le Forze di Polizia - al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza COVID-19, nonché per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025.
Più nel dettaglio, tra le principali e più recenti delle suddette misure si segnalano:
- Art. 16-quater del DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36
, che ha autorizzato l'assunzione fino a 500 allievi agenti della Polizia di Stato (a valere sulle facoltà assunzionali per l'anno 2022), attingendo all'elenco degli idonei di precedenti concorsi;
- Art. 17-bis del DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36
, che ha incrementato le dotazioni organiche delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, insieme autorizzando assunzioni straordinarie aggiuntive rispetto alle correnti facoltà assunzionali;
- Art. 22-bis del DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115
, che ha ridefinito la misura delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (stipendio, indennità di rischio assegno di specificità), nonché incrementa il Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo, a fini di potenziamento degli istituti retributivi accessori;
- Art. 17-bis del DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36
, che ha incrementato le dotazioni organiche delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, insieme autorizzando assunzioni straordinarie aggiuntive rispetto alle correnti facoltà assunzionali;
- Art. 32-ter del DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21
, che ha destinato risorse alla Polizia di Stato e al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per il potenziamento di sistemi tecnologici e informativi in relazione a compiti istituzionali ad essi attribuiti;
- Art. 29 bis del DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4
, che ha autorizzato l'assunzione fino a 1300 allievi agenti della Polizia di Stato, attingendo all'elenco degli idonei di precedenti concorsi;
- Art. 1, commi 95-97 (Fondo per interventi perequativi previdenziali per Forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco), commi 98-100 (Fondo per i trattamenti di quiescenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), commi 101-102 (Disposizioni in materia previdenziale per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile), comma 605 (trattamento economico accessorio delle Forze di polizia e delle Forze armate), comma 619 (trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate), commi 651-652. (Proroga delle misure per la funzionalità delle Forze di Polizia), comma 961 (che ha istituito un fondo presso lo stato di previsione del MEF destinato al finanziamento di assunzioni, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), comma 1003 (che ha incrementato il Fondo per la valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) della legge LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234
(legge di bilancio per il 2022);
- Articolo 1, co. 2 e co. 3, lett. b) (che ha prorogato le autorizzazioni ad assumere relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), articolo 1, comma 8, che ha prorogato i termini in materia di concorsi e corsi di formazione delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), articolo 2, commi 4 e 5 (Fondo per i familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti per Covid-19) del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228
(c.d. milleproroghe);
- Art. 10, co. 10-bis del DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44
, che ha previsto una durata abbreviata di quattordici mesi per il 110° ed il 111° corso per commissari di Polizia.
Nel periodo Covid-19 sono state inoltre adottate (e prorogate) diverse misure volta a salvaguardare la sicurezza e la profilassi del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impegnato a far fronte alla situazione emergenziale (a partire dall'articolo 73-bis del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 ).
Da ultimo, il Ministero dell'interno ha adottato il D.M. 5 ottobre 2021, n. 203 modificando il precedente D.M. 18 settembre 2008, n. 163
, disciplinante il concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco.