Politiche per il lavoro e previdenzialiLabour and social security policies

Salute e sicurezza sul lavoro

null

ITALIANO ENGLISH

La normativa di riferimento in materia di sicurezza sul lavoro, recata dal decreto legislativo n. 81 del 2008  , è stata modificata dal decreto-legge n. 146 del 2021  , in particolare attraverso:

  • l'estensione dei poteri di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro, prevedendo che la vigilanza sull'applicazione della intera legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia svolta in modo paritario dall'ASL competente per territorio e dalle sedi territoriale dell'Ispettorato;
  • la definizione più puntuale delle attività formative e di addestramento in materia di sicurezza sul lavoro, che devono svolgersi interamente in presenza ed essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi;
  • il potenziamento della banca dati del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), disponendo, tra l'altro, che gli organi di vigilanza alimentino un'apposita sezione del SINP dedicata alle sanzioni irrogate;
  • l'incremento di talune sanzioni per il contrasto al lavoro sommerso, prevedendo che il provvedimento di sospensione dell'attività dell'impresa sia adottato dall'Ispettorato quando questo ravvisi che almeno il 10 per cento dei lavoratori sia impiegato in modo irregolare, in luogo del 20 per cento precedentemente previsto;
  • l'individuazione più stringente delle responsabilità del preposto.

 Nel corso della XVIII legislatura sono state poi approvate disposizioni volte ad estendere la tutela assicurativa a categorie professionali prima escluse. In particolare, tale tutela è stata estesa:

  • dal 1° febbraio 2020 ai cd. riders;
  • dal 25 luglio 2021, al personale orchestrale dipendente da enti lirici e fondazioni lirico-sinfoniche;
  • dal 1° gennaio 2022, ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo

The decree-law no. 146 of 2021 has substantially modified the legislative decree no. 81 of 2008, the reference legislation on safety in the workplace, in particular with:

  • the extension of the supervisory powers of the national labour Inspectorate, providing that the supervision of the application of the entire legislation on health and safety in the workplace is carried out equally by the ASL competent for the territory and by the territorial offices the Inspectorate;
  • the more precise definition of the educational and training activities on safety in the workplace, which must take place entirely in person and be repeated at least every two years and in any case whenever it is necessary due to the evolution of risks or the onset of new risks;
  • the strengthening of the database of the national information System for prevention in the workplace (SINP), providing, among other things, that the supervisory bodies feed a special section of the SINP dedicated to the sanctions imposed;
  • the increase of certain sanctions for fighting undeclared work, providing that the provision to suspend the activity of the company is adopted by the Inspectorate when it deems that at least 10 per cent of workers are employed irregularly, in place of the previously forecasted 20 per cent;
  • the most stringent identification of the responsibilities of the person in charge.

The 18th legislature has also approved provisions aimed at extending insurance protection to previously excluded professional categories. In particular, this protection has been extended:

  • from 1 February 2020 to the so-called riders;
  • from 25 July 2021, to orchestral staff employed by opera organizations and lyric-symphonic foundations;
  • from 1 January 2022, to self-employed workers enrolled to the entertainment workers' pension Fund

apri tutti i paragrafi

La disciplina prevista dal D.Lgs. n. 81/2008   in materia di sicurezza e salute sul lavoro si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati (come, ad esempio, il socio lavoratore di cooperativa o di società, l'associato in partecipazione o il soggetto beneficiario di tirocini formativi).
Il principale destinatario degli obblighi di sicurezza è il datore di lavoro, che, oltre all'obbligo generale di attuare le misure necessarie a tutela della sicurezza dei lavoratori, deve adempiere agli obblighi di elaborazione del documento di valutazione dei rischi, nonché a quelli di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori ed elaborare il documento.

In materia di formazione e addestramento, il decreto-legge n. 146 del 2021   ha previsto:

  • l'adozione da parte della Conferenza permanente Stato-Regioni di un Accordo nel quale si unifichino gli Accordi attuativi del decreto legislativo n. 81 del 2008   in materia di formazione in modo da garantire l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, nonché delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria;
  • che anche il datore di lavoro, e non solo i dirigenti ed i preposti come previsto in precedenza, riceva un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dal predetto Accordo;
  • che l'addestramento debba essere tracciato in appositi registri e debba consistere nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e nell'esercitazione applicata;
  • che le attività formative debbano essere svolte interamente in presenza e ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Con il decreto-legge n. 146 del 2021   viene meglio delineato il ruolo del preposto, figura già definita dal D.Lgs. n. 81/2008   quale persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
In primo luogo, il D.L. n. 146/2021   ha introdotto l'obbligo per datore di lavoro e dirigenti di individuare il preposto al fine dell'effettuazione delle attività di vigilanza, e previsto che questi non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività.
Viene altresì riconosciuta ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire la misura dell'emolumento spettante al preposto.
Inoltre, viene specificato che il preposto ha il dovere di sovrintendere e vigilare sull'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.

Il decreto-legge n. 146 del 2021   ha poi rafforzato i poteri ispettivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in capo all'Ispettorato Nazionale del Lavoro che, si ricorda, è stato istituito dal decreto legislativo n. 149 del 2015   allo scopo di integrare in un'unica Agenzia le funzioni ispettive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL
In particolare, il citato decreto:

  • ha attribuito all'Ispettorato il compito di vigilare sull'applicazione della intera legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, precedentemente svolto solo dall'ASL competente per territorio, prevedendo così che tale attività sia svolta in modo paritario dall'ASL competente per territorio e dalle sedi territoriale dell'Ispettorato;
  • ha previsto che entro il 30 giugno di ogni anno l'Ispettorato presenti al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull'attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro.

In conseguenza dell'ampliamento delle competenze, il medesimo decreto-legge n. 146 del 2021   ha autorizzato l'Ispettorato ad assumere, per il biennio 2021-2022, un contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità.

Con riguardo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), istituito con decreto legislativo n. 81 del 2008   al fine di fornire dati utili per orientare l'efficacia dell'attività di prevenzione e per programmare le attività di vigilanza attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi in capo alle diverse amministrazioni, il richiamato D.L. n. 146/2021   ne ha previsto il rafforzamento, prevedendo che ne facciano parte - oltre ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'interno, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'INAIL e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) - anche il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale e l'INPS.
Al fine di assicurare il coordinamento e lo sviluppo del SINP, in attuazione delle modifiche introdotte dal richiamato decreto-legge n. 146 del 2021  , è stato adottato il decreto ministeriale del 24 novembre 2021, n. 224, che ridefinisce la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP medesimo.
Il medesimo D.L. n. 146/2021   ha, altresì, previsto:

  • che gli organi di vigilanza (ossia, come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 81/2008  , le ASL, l'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco) alimentino un'apposita sezione del SINP dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • che l'INAIL renda disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL e all'INL i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e alle malattie professionali denunciate.

Nell'ambito delle azioni a favore del processo di implementazione del SINP rientra il Protocollo quinquennale   firmato da INL e INAIL e volto al rafforzamento della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In merito alle sanzioni comminabili in presenza di lavoro irregolare, la relativa disciplina alla sospensione dell'attività imprenditoriale è stata sostanzialmente modificata dal decreto-legge n. 146 del 2021  .
In primo luogo, si prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro adotti un provvedimento di sospensione quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori (in luogo del 20 per cento precedentemente previsto) risulti irregolare. Tale risulta il lavoratore impiegato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normativa e dell'obbligo di comunicazione introdotto dal medesimo decreto-legge n. 146 del 2021  .L'Ispettorato è chiamato ad adottare un provvedimento di sospensione anche quando riscontra le gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro indicate all'Allegato 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008  , anch'esso modificato dal medesimo decreto-legge n. 146 del 2021   (ad esempio, la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi o del Piano di Emergenza ed evacuazione, la mancata applicazione delle armature di sostegno o la mancanza di protezioni verso il vuoto). Su tale ultimo punto, non si richiede più che le violazioni siano anche reiterate.
Il suddetto provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni e l'Ispettorato può anche imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Si specifica che è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti per il periodo della sospensione e che il potere di sospensione spetta anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro e non più solo con riferimento all'accertamento della reiterazione delle violazioni.
Si conferma che, per la ripresa dell'attività produttiva, è necessario il ripristino delle regolari condizioni di lavoro e il pagamento di una somma aggiuntiva in relazione al tipo di violazione, il cui importo viene però aumentato dal decreto-legge n. 146 del 2021  , che prevede altresì che le suddette somme aggiuntive siano raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.
Per approfondimenti si rinvia alla circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 4 del 9 novembre 2021 e alla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 19 del 20 settembre 2022  .

Nel corso della XVIII legislatura sono state poi approvate disposizioni volte a estendere la tutela assicurativa a categorie professionali prima escluse.
In particolare, dal 1° febbraio 2020 la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stata estesa ai cd. riders, lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di bici o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (art. 1, D.L. n. 101/2019  ).
Dal 25 luglio 2021, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è stata estesa anche al personale orchestrale dipendente da enti lirici e fondazioni lirico-sinfoniche (art. 66, D.L. n. 73/2021  ).
Dal 1° gennaio 2022, analoga copertura è stata prevista anche per i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con decorrenza 1° gennaio 2022 (art. 66, D.L. n. 73/2021  ).

 Si segnala, per completezza, che con D.M. 22 gennaio 2022 sono state stabilite le modalità di attuazione dell'obbligo assicurativo dei lavoratori autonomi dello spettacolo e sono stati individuati i soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo, l'inquadramento nella gestione tariffaria e le retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei premi e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie.

Infine, si ricorda che la legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021  ) ha disposto, dal 1° luglio, il passaggio all'Inail dell'assicurazione infortuni di giornalisti e pubblicisti con contratto di lavoro subordinato iscritti all'Inpgi. Dalla medesima data si ricorda, infatti, che le funzioni esercitate dalla Gestione sostitutiva dell'Inpgi – a cui sono iscritti i giornalisti che svolgono la professione nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato - sono state trasferite all'INPS e che l'Inpgi rimane istituto autonomo per i giornalisti lavoratori autonomi e parasubordinati.