Politiche per il lavoro e previdenzialiLabour and social security policies

Il sistema di ammortizzatori sociali e le politiche attive per il lavoro

The system of the social safety nets and the active labour policies

ITALIANO ENGLISH

Il sistema attuale di ammortizzatori sociali per inoccupati o in costanza di rapporto di lavoro è il risultato di un lungo processo di riforma avviatosi nel 2012 con l'obiettivo di superare il precedente approccio settoriale, che proponeva strumenti diversificati e distinte condizioni di accesso basate sullo status occupazionale o sull'età.
Con il D.L. n. 4/2019 è  ; stato introdotto il cd. Reddito di Cittadinanza, istituto che rappresenta un intervento di ultima istanza, volto a integrare, fino al raggiungimento di un importo di 9.360 euro l'anno, le risorse dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico quando le condizioni di accesso agli ammortizzatori sociali vengono meno o questi non risultino sufficienti. L'istituto assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quando a beneficiarne sono nuclei familiari costituiti da soli soggetti con almeno 67 anni di età. La prestazione è subordinata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei percettori maggiorenni, con meno di 65 anni, salvo non siano già occupati, studenti, disabili o con carichi di cura. I medesimi soggetti sono tenuti a sottoscrivere un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale e a svolgere le attività ivi indicate. Inoltre, ai sensi della normativa vigente, come da ultimo modificata con legge di bilancio 2022, essi sono tenuti, a pena di decadenza dal trattamento, ad accettare una delle prime due offerte congrue loro rivolte (o la prima ricevuta dopo i primi 18 mesi di fruizione del RdC). Sgravi contributivi sono previsti a favore dei datori di lavoro, degli enti di formazione e delle agenzie del lavoro che concorrono all'assunzione di un percettore del Reddito di Cittadinanza. Infine, al beneficiario che avvia un'attività di lavoro autonomo è riconosciuta l'anticipazione di un importo pari a sei mensilità del Reddito di Cittadinanza.
Nel corso della crisi pandemica è emersa anche la necessità di estendere la copertura dei diversi strumenti previsti dalla normativa vigente, motivo per cui il sistema vigente è stato recentemente riformato anche dalla legge di bilancio per il 2022 (L. 234/2021  ).
In materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, la legge di bilancio 2022 ha esteso l'accesso alla CIGS a tutti i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che non aderiscono ad alcun Fondo di solidarietà bilaterale.
Per quanto riguarda la CIGS concessa in conseguenza della stipulazione di contratti di solidarietà, la legge di bilancio 2022 ha anche incrementato, dal 1° gennaio 2022, le percentuali di riduzione oraria che possono essere previste.
La riforma della legge di bilancio 2022 ha interessato anche i Fondi di solidarietà bilaterali, i Fondi di solidarietà territoriali intersettoriali delle province autonome di Trento e di Bolzano (istituiti presso l'INPS) e i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (ossia quelli non istituiti presso l'INPS per l'artigianato e per i lavoratori in somministrazione). In particolare, l'istituzione di tali Fondi è stata resa obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente (in luogo dei cinque richiesti sino al 31 dicembre 2021).
In base alla riforma della legge di bilancio 2022, dal 1° gennaio 2022 sono inoltre soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente (in luogo dei cinque precedentemente richiesti) appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina sulle integrazioni salariali ordinaria (CIGO) e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati ancora stipulati o aggiornati gli accordi per l'attivazione di Fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi.
La legge di bilancio 2022 ha, infine, modificato la disciplina dei principali ammortizzatori sociali a sostegno di chi versa in stato di disoccupazione involontaria. In particolare, ha esteso da sei mesi a un anno la durata massima della DIS-COLL, abolito il requisito che richiedeva lo svolgimento di trenta giorni lavorativi nell'ultimo anno per l'accesso alla NASPI e previsto che la riduzione degli importi riconosciuti ai percettori di NASPI e DIS-COLL si applichi dal sesto, anziché dal quarto mese di fruizione delle relative prestazioni.
Come già visto per il reddito di cittadinanza, gli ammortizzatori sociali sono in genere integrati da strumenti di politica attiva del lavoro, volti al reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti interessati, sia di natura amministrativa (attraverso lo svolgimento di attività formative e di riqualificazione o di ricerca attiva del lavoro) sia di carattere economico ( in forma, ad esempio, di sgravi contributivi per le nuove assunzioni o forme di sostegno all'autoimprenditorialità).
Sotto il primo profilo, nel corso della legislatura sono stati potenziati i servizi preposti alla ricerca attiva del lavoro, in particolare attraverso il rafforzamento dei centri per l'impiego e l'Anpal. Per quanto riguarda le agevolazioni economiche per favorire l'occupazione, sono stati rafforzati gli incentivi esistenti e previsti nuovi strumenti per il reinserimento nel mondo del lavoro, soprattutto con riguardo a categorie di soggetti meritevoli di specifiche tutele.

The current system of social safety nets for the unemployed or in constant employment relationship is the result of a long reform process started in 2012 with the aim of overcoming the previous sectoral approach, which proposed diversified instruments and distinct access conditions based on employment or age status.

With the law decree n. 4 of 2019 was introduced the so-said Citizenship income, an institution that represents an intervention of last resort that integrates the resources of households in conditions of economic hardship when the conditions of access to the social safety nets are lacking or these are not sufficient.

The institute takes the name of Citizenship Pension when the beneficiaries are households consisting of individuals with at least 67 years of age.

The service is subject to the declaration of immediate availability for work by the recipients of age, under the age of 65, unless they are already employed, students, disabled or caregivers. The same subjects are required to sign a Pact for work or a Pact for social inclusion. They are also required to accept one of the first two suitable vacancies (or the first receipt after the first 18 months of use of the Citizenship income).

Employers, training institutions and employment agencies that participate in recruitment of a beneficiary of citizenship income can make use of contributory benefits.

During the pandemic crisis, the need to extend the coverage of the various instruments emerged, and that is why the current system has recently been reformed by the budget law for 2022 (Law n. 234 of 2021).

The 2022 budget law has extended access to the extraordinary redundancy fund to all employers with more than 15 employees and who do not adhere to any bilateral solidarity fund.

The 2022 budget law has also increased, from 1 January 2022, the percentages of hourly reduction that solidarity contracts can provide for.

From 1 January 2022, the establishment of bilateral solidarity funds is mandatory for employers with at least one employee (instead of the five required until 31 December 2021).

From 1 January 2022 employers who employ at least one employee (instead of the five previously requested) are also subject to the discipline of the Wage Integration Fund. These are employers belonging to sectors, types and size classes that do not fall within the scope of the discipline on ordinary redundancy fund and which belong to areas where agreements for the activation of bilateral Solidarity Funds have not yet been concluded or updated.

the 2022 budget law also modified the discipline of the main social safety nets in support of those who are in a state of involuntary unemployment. It extended the maximum duration of DIS-COLL from six months to one year, abolished the need to have thirty working days in the last year for access to NASPI and provided the reduction of the amounts paid to NASPI and DIS-COLL recipients applies from the sixth month, rather than from the fourth month of benefit.

The active labour policy tools usually accompanied social safety nets, aimed at reintegrating the interested parties into the world of work, both of an administrative and economic nature.

During the legislature, the services responsible for active job search (in particular the public employment services and Anpal) have been strengthened and the existing incentives (or new incentives) have been planned for the reintegration into the labour market of particular categories of subjects deserving of specific protections.

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Il Reddito di cittadinanza è stato introdotto dal D.L. 4/2019   a decorrere dal mese di aprile 2019 in luogo della precedente misura del Reddito di inclusione. Tale beneficio assume la denominazione di Pensione di cittadinanza nel caso di nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni (adeguata agli incrementi della speranza di vita).
Per avere diritto al Rdc il nucleo familiare deve possedere congiuntamente determinati requisiti:

  • possesso della cittadinanza UE o del permesso di soggiorno UE di lungo periodo o residenza in Italia da almeno dieci anni;
  • ISEE inferiore a 9.360 euro;
  • patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
  • patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, incrementabile di 2.000 euro per ogni ulteriore componente, fino a 10.000 euro (ulteriormente incrementabile di 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo); ulteriori incrementi sono ammessi in caso di componenti in condizioni di disabilità;
  • non possesso di veicoli nuovi o di grossa cilindrata o di navi o imbarcazioni da diporto.
  • reddito familiare inferiore ad un importo di 6.000 euro, moltiplicato per un parametro definito dalla scala di equivalenza descritta nella tabella di seguito (la medesima soglia è elevata a 7.560 euro per l'accesso alla pensione di cittadinanza e a 9.360 in caso di nucleo familiare in affitto).

È escluso dal diritto al reddito di cittadinanza il soggetto (e non l'intero nucleo familiare) disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, riducendo altresì nella misura di 0,4 punti il parametro della scala di equivalenza.
Il beneficio economico del Reddito di cittadinanza è costituito da un'integrazione del reddito familiare, fino ad una soglia, su base annua, di 6.000 euro, moltiplicata, in caso di nuclei con più di un componente, per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
A tale soglia si aggiunge, nel caso in cui il nucleo risieda in un'abitazione in locazione, una componente pari all'ammontare del canone annuo, fino ad un massimo di 3.360 euro annui.
Nel caso della Pensione di cittadinanza la suddetta soglia base è pari, anziché a 6.000 euro, a 7.560 euro, mentre la misura massima dell'integrazione per il contratto di locazione è pari a 1.800 euro.
Qualora il nucleo risieda in un'abitazione di proprietà, per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo, l'integrazione suddetta (del Reddito o della Pensione di cittadinanza) è concessa nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui.
Il beneficio economico del Rdc, esente dal pagamento dell'IRPEF, non può essere superiore ad una soglia di 9.360 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza e ridotta per il valore del reddito familiare. In ogni caso il valore minimo del beneficio non può essere inferiore a 480 euro annui.
Ricorrendo determinate condizioni, il RdC è compatibile con altri aiuti già percepiti dal nucleo familiare, come la NASpI e della DIS-COLL. In linea generale, infatti, tali prestazioni comportano semplicemente un taglio dell'importo del RdC.
Il RdC può essere goduto per diciotto mesi, rinnovabili a condizione che lo stesso venga sospeso per un mese. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
Si dispone, altresì, l'esclusione dal beneficio del Rdc per i soggetti sottoposti a misura cautelare personale, nonché condannati in via definitiva, nei 10 anni precedenti la richiesta, per determinati delitti.
Si prevede, inoltre, la sospensione dell'erogazione del Reddito o della Pensione di cittadinanza a seguito di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale.
Il Reddito di cittadinanza è erogato attraverso la Carta Rdc che permette di effettuare acquisti e prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per individuo (moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza).
L'erogazione del Reddito di cittadinanza è subordinata alla dichiarazione, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, di immediata disponibilità al lavoro, nonché alla sottoscrizione di un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione sociale (nel caso in cui, rispettivamente, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa ovvero siano complessi e multidimensionali). Con la sottoscrizione di tali patti, è offerta la disponibilità, pena la decadenza dal beneficio, a svolgere colloqui con i centri per l'impiego e i servizi dei comuni, a partecipare ad attività utili alla collettività ed a progetti formativi finalizzati al reinserimento nel mondo del lavoro. Sono esonerati i componenti del nucleo familiare già occupati, frequentanti un corso di studi, con disabilità o con carichi di cura.
Tra gli obblighi in capo al beneficiario, pena la decadenza dal beneficio, vi è quello di accettare almeno una delle prime due offerte di lavoro congrue ricevute (come disposto dalla legge di bilancio 2022, in luogo delle tre originariamente previste). In caso di rinnovo del beneficio, deve essere accettata, a pena di decadenza, la prima offerta utile di lavoro congrua.
Circa la congruità dell'offerta, la legge di bilancio 2022 dispone che essa non sia più determinata anche in funzione della durata di fruizione del beneficio del Rdc, come originariamente previsto, e che essa sia definita tale se la sede di lavoro è localizzata entro ottanta chilometri di distanza (in luogo dei cento previsti in precedenza) dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi pubblici, se si tratta di prima offerta (tale disciplina è applicabile anche nel caso specifico di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale), o ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta. Ai fini della valutazione della congruità della distanza, rileva anche la presenza nel nucleo familiare di disabili e di figli minori.
È stato inoltre specificato che la congruità dipende anche dall'importo della retribuzione, che deve essere superiore almeno del 10% rispetto alla misura massima del beneficio fruibile dal beneficiario del Rdc e, come specificato dalla legge di bilancio 2022, non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi. La medesima legge di bilancio specifica inoltre che il rapporto di lavoro deve essere a tempo pieno, o con un orario di lavoro non inferiore al 60% dell'orario a tempo pieno, e a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione, purché di durata non inferiore a tre mesi.
La legge di bilancio 2022 ha disposto, dal 1° gennaio 2022, la riduzione del beneficio economico mensile di una somma pari a 5 euro per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un'offerta congrua. Tale riduzione si applica solo nei casi in cui il beneficio economico mensile non risulti inferiore a 300 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
Il D.L. 50/2022   ha inoltre disposto che le offerte di lavoro congrue possano essere proposte direttamente dai datori di lavoro privati, tenuti in tal caso a comunicare ai centri per l'impiego l'eventuale mancata accettazione, anche ai fini della decadenza dal beneficio.
Inoltre, il medesimo decreto istitutivo del RdC ha previsto, a favore dei datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo determinato, indeterminato o di apprendistato percettori del Reddito di Cittadinanza, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore nel limite dell'importo mensile del Reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore e, comunque, non superiore a 780 euro mensili.
La durata dell'esonero è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute del Reddito di cittadinanza e, comunque, non inferiore a cinque mesi; nel caso il beneficio del RdC sia stato rinnovato, la durata dell'esonero è pari a cinque mensilità. Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono conseguire un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato.
Qualora l'assunzione consegua ad un percorso formativo, svolto a cura di un ente accreditato, la misura dell'incentivo è riconosciuta per metà al datore di lavoro e per metà all'ente di formazione. In tal caso, la durata minima dell'incentivo è pari a sei, anziché cinque, mensilità. Se l'assunzione ha luogo con la mediazione di un'agenziale per il lavoro, il 20% dell'incentivo è decurtato al datore di lavoro e riconosciuto alla medesima agenzia.
Il D.L. 4/2019  , infine, riconosce ai beneficiari del Rdc un beneficio addizionale (in un'unica soluzione) corrispondente a sei mensilità di RdC (nel limite massimo di 4.680 euro) nel caso di avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC. In attuazione della citata disposizione, il DM 12 febbraio 2021 ha disciplinato le modalità di richiesta e di erogazione ai beneficiari del Reddito di cittadinanza di tale beneficio addizionale.

I principali strumenti di sostegno alle persone che perdono involontariamente il posto di lavoro oggetto di intervento legislativo nel corso della XVIII legislatura sono la NASpI e la DIS-COLL.
Entrambi gli istituti prevedono che i beneficiari siano tenuti a stipulare con i Centri per l'Impiego gestiti a livello regionale un Patto di servizio personalizzato che li impegna a partecipare ai programmi da questi organizzati per il reinserimento nel mondo del lavoro, nonché ad accettare eventuali offerte congrue di lavoro ricevute durante la fruizione del sussidio, pena la decadenza dal beneficio.
A inizio legislatura, con D.M. 10 aprile 2018, sono stati adottati i criteri che qualificano congrua un'offerta di lavoro, sulla base della coerenza con le esperienze e le competenze maturate, della distanza dal domicilio e dei tempi di trasferimento con mezzi pubblici, della durata della disoccupazione e del livello retributivo (che deve essere superiore di almeno il 20% rispetto alla indennità percepita nel mese precedente).
Di seguito una tabella descrittiva dei parametri individuati.

Tabella 1. Definizione di offerta congrua di lavoro

La legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021) è poi intervenuta a modifica della disciplina dei due principali istituti.
Con riguardo alla NASpI, ha disposto:

  • l'estensione agli operai agricoli a tem­po indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici;
  • l'abolizione del requisito, vigente fino al 31 dicembre 2021, che richiedeva lo svolgimento di 30 giorni lavorativi nell'ultimo anno per l'accesso alla NASpI;
Rimane ferma la necessità di poter far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione.

Ferma la durata del beneficio (pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni), l'applicazione della riduzione del 3 per cento ogni mese dell'importo dal sesto mese, anziché dal quarto mese (per i lavoratori con più di 55 anni il decalage continua a scattare dall'ottavo mese).

Si rammenta che nei primi cinque mesi l'indennità ammonta al 75 per cento della retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni per le retribuzioni fino a, per il 2022, 1.250,87 euro (valore aggiornato annualmente dall'INPS in base all'indice ISTAT), mentre per quelle più alte viene aumentata del 25 per cento della differenza fra la retribuzione effettiva e 1.250,87 euro. L'importo dell'indennità non può superare un importo individuato con legge e rivalutato annualmente (pari per il 2022 a 1.360,77 euro).

 

Con riguardo alla DIS-COLL, istituto a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno perso involontariamente l'occupazione, la legge di bilancio 2022 ha disposto, a partire da gennaio 2022:

  • l'estensione della durata massima della DIS-COLL da 6 mesi a 1 anno.
Fermo tale limite massimo, la durata continua ad essere pari ad un numero di mesi uguale al numero dei mesi per i quali sono stati versati contributi a partire dal primo gennaio dell'anno precedente.
  • l'applicazione della riduzione del 3 per cento ogni mese dell'importo dal sesto mese, anziché dal quarto mese (per i lavoratori con più di 55 anni il decalage continua a scattare dall'ottavo mese).
Si rammenta che l'indennità è calcolata con lo stesso procedimento descritto sopra in relazione alla NASpI.

La materia degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro è attualmente disciplinata dal D.Lgs. 148/2015, come sostanzialmente modificato dalla legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021).

Preliminarmente, si ricorda che gli ammortizzatori in esame sono finalizzati a sostenere economicamente il reddito dei lavoratori di imprese che attraversano un periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In tali casi, per le imprese che ne fanno richiesta è prevista una riduzione del monte ore, mentre ai lavoratori interessati viene erogata una integrazione salariale pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

Salvo determinate eccezioni, il trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile (30 mesi per le imprese dell'edilizia e quelle lapidee e 36 mesi per la causale "contratto di solidarietà", di cui si parlerà più avanti con riferimento alla CIGS).

La legge di bilancio 2022 ha modificato la disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro al fine di ampliare le tutele esistenti e assicurare una maggiore protezione a tutti i lavoratori. Per effetto di tale riforma, dal 1° gennaio 2022:

  • è stata superata la precedente previsione di due massimali mensili distinti in base alle fasce retributive e si è introdotto un unico massimale, quello più alto, annualmente rivalutato e pari per il 2022 a 1.151,12 euro;
  • i trattamenti di integrazione salariale possono essere concessi a tutti i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che parziale, compresi quelli a domicilio e tutti gli apprendisti (non più, quindi, solo quelli con contratto di apprendistato professionalizzante come previsto prima della riforma);
  • l'accesso alle integrazioni salariali straordinarie per gli apprendisti non è più limitato alla sola causale di intervento per crisi aziendale e non prevede più l'ulteriore limitazione per cui, se l'azienda rientra nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, gli apprendisti professionalizzanti possono essere destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria;
  • l'anzianità di effettivo lavoro che i lavoratori devono avere maturato presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento deve essere pari almeno a 30 giorni (in luogo dei 90 precedentemente previsti).

 

1. Modifiche alla disciplina della CIGS
Specifiche modifiche sono state disposte con la legge di bilancio 2022 in relazione alla disciplina della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).
L'accesso alla CIGS viene esteso a tutti i datori di lavoro che nel semestre precedente hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti e che non aderiscono ad alcun Fondo di solidarietà bilaterale, e non più ai soli datori di lavoro del settore industriale aventi il suddetto requisito dimensionale, come previsto in precedenza.
La riforma ha anche ampliato la causale di "riorganizzazione aziendale" ricomprendendovi anche i casi in cui le aziende vi ricorrano "per realizzare processi di transizione", sempre per una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Vengono, invece, confermati gli altri due casi in presenza dei quali può essere concessa la CIGS, ossia la crisi aziendale, per una durata massima di 12 mesi, e il contratto di solidarietà, per una durata massima di 24 mesi, in un quinquennio mobile, elevabili a 36 qualora ricorrano determinate condizioni.
Per quanto riguarda la CIGS concessa in conseguenza della stipulazione di contratti di solidarietà - stipulato dall'impresa mediante contratti collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale – la legge di bilancio 2022 ha incrementato, dal 1° gennaio 2022, le percentuali di riduzione che possono essere previste. In base a tale modifica la riduzione media oraria (complessiva) massima dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dal contratto di solidarietà passa dal 60 all'80% e la percentuale di riduzione complessiva massima dell'orario di lavoro, per ogni lavoratore, riferita all'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato passa dal 70 al 90%.
È stata inoltre introdotta la possibilità per i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti di fruire di un ulteriore intervento di CIGS di 12 mesi complessivi (non ulteriormente prorogabili), al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale determinato da riorganizzazione o crisi aziendale, i cui programmi devono essere diretti anche ad un recupero occupazionale. I lavoratori coinvolti hanno l'obbligo di seguire un per­corso formativo e accedono al programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori). Le imprese che assumono i lavoratori avranno un incentivo economico pari al 50% della Cigs residua autorizzata e non fruita.
La legge di bilancio 2022 ha confermato le misure del contributo ordinario a carico delle imprese che richiedono la CIGS pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60 a carico dei datori di lavoro e lo 0,30 a carico del lavoratore). Per il solo 2022, la medesima legge di bilancio ha ridotto tale aliquota allo 0,27% per le imprese che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti.
La legge di bilancio 2022 riconosce, infine, un incentivo anche in favore del datore di lavoro privato che assume a tempo indeterminato un soggetto che stia fruendo degli ulteriori dodici mesi di CIGS previsti dalla medesima legge di bilancio in deroga alla normativa generale nell'ambito della causale di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale. Tale incentivo è costituito da un contributo mensile, per un massimo di 12 mensilità, pari al 50% dell'ammontare del trattamento straordinario che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.

Si rammenta che già con legge di bilancio 2018 era stata prevista una riduzione del 50% per 18 mesi (o 12 in caso di contratto a termine) dei contributi previdenziali a carico del datore che assume i titolari del trattamento CIGS con assegno di ricollocazione.

Per quanto concerne la CIGS per i giornalisti dipendenti, nel corso della XVIII Legislatura è stata prevista la possibilità di prorogare per ulteriori 12 mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, il trattamento straordinario di cassa integrazione salariale riconosciuto ai giornalisti delle agenzie di stampa a diffusione nazionale già destinatari del medesimo trattamento al 31 dicembre 2019 (art. 11, commi 2-bis e 2-ter, D.L. 162/2019).
Per completezza, si ricorda che la legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 108 e 109, L. 234/2021) ha disposto che i trattamenti di disoccupazione, di cassa integrazione guadagni e dell'assicurazione contro gli infortuni continueranno ad essere riconosciuti agli aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa INPGI fino al 31 dicembre 2023 (nonostante le connesse funzioni siano state trasferite all'INPS dal 1° luglio 2022); i medesimi trattamenti saranno riconosciuti sulla base della disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS dal 1° gennaio 2024.

 

2. Modifiche in tema di formazione
La legge di bilancio 2022 ha modificato la disciplina relativa all'obbligo di formazione dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, nonché le misure di condizionalità legate a tale obbligo formativo.
La formazione è attualmente obbligatoria per i soli lavoratori beneficiari di interventi di CIGO e di CIGS (e non anche per i lavoratori la cui riduzione o sospensione del lavoro derivi da contratti di solidarietà o da interventi dei Fondi di solidarietà bilaterali, come previsto in precedenza), che devono partecipare ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, senza la necessità di stipulare un patto di servizio personalizzato con i Centri per l'impiego, come richiesto invece dalla normativa previgente.
Le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione in oggetto sono definite dal DM 2 agosto 2022.

 

3. Modifiche alla disciplina della Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)
Con la legge di bilancio 2022 viene ampliata anche la platea dei potenziali beneficiari della CISOA, che sono dunque operai, impiegati e quadri del settore agricolo con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio ed esclusi i dirigenti), In tali casi la misura dell'integrazione è uguale a quella applicabile negli altri settori, ossia pari all'80% della retribuzione, ma la durata massima è di novanta giorni nell'anno.
Dal 1° gennaio 2022 il medesimo trattamento è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

4. Modifica alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali
La riforma della legge di bilancio 2022 ha interessato anche i Fondi di solidarietà bilaterali, i Fondi di solidarietà territoriali intersettoriali delle province autonome di Trento e di Bolzano (istituiti presso l'INPS) e i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (ossia quelli non istituiti presso l'INPS per l'artigianato e per i lavoratori in somministrazione).
In primo luogo, l'istituzione di tali Fondi è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente (in luogo dei cinque richiesti sino al 31 dicembre 2021).
In secondo luogo, a seguito della soppressione dell'assegno di solidarietà che era a carico di tali Fondi sino al 31 dicembre 2021, la riforma prevede, per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, che tutti i predetti Fondi assicurino, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari al massimale unico previsto per i trattamenti di integrazione salariale e dalla legge di bilancio 2022.
I fondi già costituiti al 1° gennaio 2022 si adeguano alle suddette disposizioni entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel Fondo di integrazione salariale.

 

5. Modifica alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS)
In base alla riforma della legge di bilancio 2022, dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente (in luogo dei cinque precedentemente richiesti) appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina sulle integrazioni salariali e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati ancora stipulati o aggiornati gli accordi per l'attivazione di Fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi.
A decorrere dalla medesima data il FIS non eroga più l'assegno di solidarietà – che, come disposto dalla riforma, poteva essere riconosciuto sino al 31 dicembre 2021 da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare licenziamenti – ma solo l'assegno di integrazione salariale (già assegno ordinario) che spetterà, per i datori di lavoro che occupano almeno un lavoratore in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, per:

  • una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile se i datori di lavoro, nel semestre precedente, hanno occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
  • una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, se i datori di lavoro, nel semestre precedente, hanno occupato mediamente più di cinque dipendenti.

Per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, l'accesso all'assegno di integrazione salariale puo' essere riconosciuto per le causali ordinarie e straordinarie, mentre per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente, nonché per le imprese del trasporto aereo e per i partiti e movimenti politici a prescindere dal numero dei dipendenti, l'accesso all'assegno di integrazione salariale puo' essere riconosciuto per le sole causali ordinarie, essendo stati i medesimi datori di lavoro attratti dalla disciplina generale in materia di integrazione salariale straordinaria (cfr. Circ. INPS 109/2022  ).
Anche le aliquote relative al finanziamento del Fondo sono state modificate dalla legge di bilancio 2022 e, dal 1° gennaio 2022, sono pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, e allo 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.
Fino alla scadenza della competenza del periodo di paga del mese di dicembre 2022 la legge di bilancio 2022 ha previsto una riduzione delle suddette aliquote, in misura variabile da 0,0110 a 0,560 punti percentuali, a seconda del requisito dimensionale dell'impresa.
Non è stata invece modificata la misura del contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro in caso di ricorso alla prestazione del Fondo di integrazione salariale. pari al 4% della retribuzione persa dai lavoratori. Tale aliquota si riduce del 40% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano fatto richiesta di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a decorrere dal termine del periodo di fruizione del trattamento.
Limitatamente all'anno 2022, anche per il FIS, così come per la CIGS, è prevista una riduzione delle aliquote ordinarie nella misura dello 0,63%.
L'adeguamento del Fondo di integrazione salariale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, alle disposizioni della legge n. 234 del 2021, è stato disposto con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 2022.

 

6. Proroga della disciplina del Contratto di espansione
La legge di bilancio 2022 ha prorogato anche per gli anni 2022 e 2023 la misura transitoria del contratto di espansione, prevedendo altresì che la stessa, per le medesime annualità si applichi alle imprese con più di cinquanta dipendenti, in luogo dei 1.000 previsti per gli anni 2019 e 2020 e dei 100 richiesti per il solo 2021.

Si ricorda brevemente che il contratto di espansione è un contratto stipulato in sede governativa che consente di avviare contestualmente piani concordati di esodo per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi (5 anni) dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata e piani di nuove assunzioni.
Il contratto prevede altresì, per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare dell'anticipo pensionistico, la possibilità di ridurre l'orario di lavoro. In tali casi, in deroga alla normativa generale, l'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

Il D.L. n. 4/2019 ha previsto l'adozione di un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro per:

  • la disciplina del riparto tra le regioni e delle modalità di utilizzo delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2019 e dal medesimo decreto per il rafforzamento dei centri per l'impiego e l'assunzione di 11.600 unità di personale presso gli stessi;
  • la definizione del ruolo dei navigator, a cui il D.L. n. 4/2019 prevede siano affidati dall'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) incarichi di collaborazione per prestare assistenza tecnica presso le regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza (per il reclutamento di questi, il citato decreto ha previsto una spesa di 270 milioni di euro dal 2019 al 2021).

Il piano ha, dunque, previsto le modalità di riparto e di impiego delle risorse stanziate dalle citate norme di legge, per complessivi 737 milioni di euro nel 2019, 813 milioni di euro nel 2020, 514 milioni di euro nel 2021 e 464 milioni di euro annui dal 2022.
Con legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) sono stati stanziati ulteriori 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.
La procedura selettiva pubblica per l'assunzione dei suddetti navigator è stata avviata con il bando   pubblicato ad aprile 2019 per l'assunzione di un numero massimo di 3.000 posizioni con un contratto di collaborazione sino al 30 aprile 2021, termine da ultimo prorogato al 30 aprile 2022 (D.L. n. 152/2021).
Successivamente, il D.L. 50/2022   ha disposto che Anpal Servizi S.p.A. ricontrattualizzi per due mesi, decorrenti dal 1° giugno 2022 e prorogabili per un periodo massimo di tre mesi, i cd. navigator - pari a 1.790 unità al 30 aprile 2022 (come specificato nella Relazione tecnica allegata al D.L. 50) - con incarico ancora attivo al 30 aprile 2022 e terminato alla medesima data. Si dispone altresì che la ricontrattualizzazione avvenga per lo svolgimento non solo delle suddette attività, ma anche di quelle in favore dei beneficiari del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), anche se non beneficiari del Reddito di cittadinanza.
Aver prestato la suddetta attività di assistenza tecnica costituisce, inoltre, titolo per un punteggio aggiuntivo nei concorsi per l'assunzione di personale nei Centri per l'impiego.
Con riguardo alla governance dell'ANPAL, si segnala che, con D.L. n. 73/2021 si è proceduto ad un complessivo riordino dell'Agenzia. In particolare, non è più prevista la figura del Presidente, le cui funzioni sono sostanzialmente trasferite al direttore, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il direttore ha dunque la rappresentanza legale dell'ANPAL e provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate d'intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Nelle more dell'adozione delle modifiche dello statuto dell'ANPAL e della nuova nomina del direttore e del consiglio di amministrazione di ANPAL, è stata prevista la nomina di un commissario straordinario, avvenuta con DP.R. 7 giugno 2021. Dalla nomina del commissario straordinario dell'ANPAL è intervenuta la decadenza automatica del presidente, del direttore generale e del consiglio di amministrazione in carica. Inoltre, dalla medesima data, il Ministero dell'economia e delle finanze è subentrato nella titolarità delle azioni di ANPAL Servizi S.p.A., esercitando i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

1. Incentivi alle assunzioni
Come accennato in premessa, nel corso della legislatura sono stati rafforzati alcuni incentivi già previsti dalla legislazione previgente e istituite nuove agevolazioni, a regime o in via sperimentale, per i datori che assumono particolari categorie di lavoratori o che adottano una politica occupazionale attenta al rispetto della parità di genere.

Per la trattazione degli incentivi connessi al reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali o del Reddito di Cittadinanza, si rinvia ai paragrafi precedenti.

In particolare, sono state introdotte a regime agevolazioni:

  • per l'assunzione di lavoratori con disturbi dello spettro autistico: l'incentivo è riconosciuto per 3 anni nella misura del 70% della relativa retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali (D.L. 146/2021);
  • per le assunzioni effettuate da datori di lavoro privati in possesso della certificazione della parità di genere: l'incentivo, in forma di sgravio contributivo, è riconosciuto in misura non superiore all'1% della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile; la L. n. 162/2021 fissa per il 2022 un limite massimo di spesa di 50 milioni di euro e rinvia a successi provvedimenti legislativi la proroga della misura e lo stanziamento delle risorse a disposizione per gli anni successivi;
  • per la costituzione di società cooperative costituite a partire dal 2022 da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi: l'incentivo è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa, in forma di esonero integrale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'incentivo non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell'impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell'ultimo periodo d'imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

Altre misure adottate per la promozione dell'occupazione sono state adottate con norme di legge con un'efficacia limitata nel tempo.
Tra queste, il potenziamento pro tempore di due incentivi strutturali:

  • l'incentivo all'occupazione giovanile già previsto dalla L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani fino a 30 anni di età;
  • l'incentivo previsto dalla L. n. 92/2012 per l'assunzione di soggetti di età non inferiore a cinquant'anni, disoccupati da oltre dodici mesi e donne di qualsiasi età, che siano prive di impiego da due anni ovvero che siano residenti al Sud (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) o occupate in settori caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di impiego da almeno sei mesi.

Con riguardo all'incentivo all'assunzione di giovani, il requisito anagrafico è stato innalzato a 35 anni per le assunzioni effettuate nel 2020 (L. n. 160/2019) e a 36 anni per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022 (L. n. 178/2020).
Sempre con riferimento alle assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022, ai sensi della legge di bilancio 2021, lo sgravio è previsto, in tutti i casi, in misura pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (mentre a regime l'esonero totale è previsto solo per le assunzioni, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro, applicandosi altrimenti uno sgravio del 50%) e l'importo massimo elevato da 3.000 a 6.000 euro. Inoltre, per le assunzioni effettuate nelle regioni meridionali (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) la legge di bilancio 2021 ha elevato da 36 a 48 mesi il periodo di fruizione dello sgravio contributivo per le assunzioni di giovani fino a 36 anni nel biennio 2021-2022.

Si rammenta, inoltre, in tema di occupazione giovanile al Sud, che con le leggi di bilancio 2018 e 2019 è stata ammessa la possibilità di prevedere nei programmi operativi nazionali e nei programmi operativi complementari sgravi contributivi pari al 100% per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 2018 al 2020 di giovani entro i 35 anni al Sud o di soggetti di età superiore, senza occupazione da almeno sei mesi, per un importo fino a 8.060 euro annui.

Il medesimo esonero totale dal versamento dei contributi è stato riconosciuto, sempre nel biennio 2021-2022, ai datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori di ogni età da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa del Ministero dello sviluppo economico.
Quanto al rafforzamento dell'incentivo all'assunzione di soggetti ultracinquantenni senza impiego da un anno o di donne prive di impiego da due anni o residenti al Sud, la legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) ha previsto per il biennio 2021-2022 l'esonero contributivo del 100% (anziché del 50%) dei contributi a carico del datore di lavoro e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Inoltre, per promuovere l'occupazione nel Meridione, il D.L. n. 104/2020 e la legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) hanno previsto un esonero parziale dei contributi dovuti dai datori di lavoro operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (decontribuzione Sud). L'esonero, fruibile per dodici mesi o per diciotto se la suddetta assunzione è a tempo indeterminato o se vi è una trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato, si applica anche ai giornalisti lavoratori dipendenti iscritti all'INPGI. L'esonero è pari al 30% di contributi previdenziali da versare fino al 2025, al 20% dei contributi da versare per gli anni 2026 e 2027, al 10% dei contributi da versare per gli anni 2028 e 2029.

Ulteriori agevolazioni con efficacia limitata nel tempo, in corso anche per l'anno 2022, sono riconosciute per:

  • l'assunzione di apprendisti: la legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019), il D.L. n. 137/2020 per il 2021 e la legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021) hanno disposto uno sgravio contributivo integrale per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale stipulati dal 2020 al 2022, in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9. Lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando ferma l'aliquota prevista a regime in misura ridotta al 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo;
  • i rapporti di lavoro nel settore dello sport: un primo incentivo all'assunzione di atlete da parte di società sportive femminili è stato istituito con una disposizione contenuta nella legge di bilancio 2020, poi abrogata con il D.L. n. 104/2020; con legge di bilancio 2021 è stato istituito un fondo per il riconoscimento di sgravi contributivi a favore dei rapporti di lavoro sportivo da riconoscersi nel limite di 50 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, ma le risorse stanziate per il 2021 sono state decurtate a favore di altre misure;

 

Agevolazioni sono state poi riconosciute alle società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali usufruiscano del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019 e 2020: l'agevolazione consiste nell'esonero, per gli anni dal 2020 al 2023, sia dal versamento delle quote di accantonamento per il trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, sia dal pagamento all'INPS del contributo inerente alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Alcune misure sono state adottate per incentivare l'autoimprenditorialità. Tra queste, si segnala l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di 24 mesi, previsto in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con meno di 40 anni di età e con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 (art. 1, co. 503, L. 160/2019, art. 1, co. 33, L. 178/2020 e art. 1, co. 520, L. 234/2021).

Un'apposita indennità è stata riconosciuta, in via sperimentale, anche a favore dei lavoratori autonomi. La legge di bilancio 2021 ha, infatti, introdotto, per il triennio 2021-2023, l'Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), a favore dei lavoratori autonomi che hanno prodotto, nell'anno precedente, un reddito inferiore al 50% della media conseguiti nei tre anni anteriori e non superiore a 8.145 euro (importo rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo).
L'indennità mensile è pari al 12,5% dell'ultimo reddito annuo e comunque non inferiore a 254,75 euro, né superiore a 850,20 euro. Essa è corrisposta per sei mesi e può essere richiesta una volta nei tre anni di applicazione.
L'erogazione dell'indennità ISCRO è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Decadono dal beneficio i lavoratori che cessano la partita IVA o percepiscono il Reddito di Cittadinanza.
Le modalità di erogazione e i requisiti per la corresponsione dell'indennità in esame sono definiti dal DM 24 marzo 2022.

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi dello spettacolo, il D.L. 73/2021 ha istituito un'indennità mensile per la disoccupazione involontaria (ALAS), erogata dall'INPS e coperta da contribuzione figurativa, per un massimo di 6 mesi, in favore dei suddetti lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

  • non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
  • aver maturato, nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • avere un reddito relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.

L'indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali ed è pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2021 all'importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT.
A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2022, per i suddetti lavoratori autonomi è dovuta un'aliquota contributiva pari al 2 per cento, che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee.
Sempre con riguardo ai lavoratori dello spettacolo, la la legge di bilancio 2022 ha successivamente istituito il Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET - con una dotazione di 40 milioni di euro annui dal 2022 - al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, in favore dei lavoratori dei lavoratori, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli.  

 

Sono stati poi prorogati o introdotti in via sperimentale nel corso della legislatura, ma non confermati successivamente, gli incentivi per:

  • l'assunzione a tempo indeterminato, nel corso del 2019, di soggetti che abbiano conseguito una laurea magistrale tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con votazione pari a 110 e lode e una media ponderata di almeno 108/110 entro la durata legale del corso di studi o, tra il 1° gennaio 2018 ed il 30 giugno 2019, entro il trentaquattresimo anno di età, un dottorato di ricerca: l'incentivo consiste nell'esonero da versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di 8.000 euro (L. n. 145/2018 – Legge di bilancio 2019, come modificati con L. n. 160/2019 – Legge di bilancio 2020);
  • le nuove assunzioni a tempo indeterminato di donne vittime di violenza di genere, inserite in appositi percorsi di protezione, da parte di cooperative sociali, effettuate dal 2018 al 2021: il contributo è stato riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi (dodici mesi per le assunzioni effettuate nel 2021, nel limite massimo di importo pari a 350 euro al mese, entro un limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute (L. n. 205/2017 e D.L. n. 137/2020);
  • le assunzioni a tempo indeterminato (anche in somministrazione) o con contratto di apprendistato professionalizzante di soggetti disoccupati tra i 16 e i 24 anni, o di età superiore purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (cosiddetto Incentivo Lavoro) effettuate nel 2020: il contributo è stato riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro su base annua, entro un limite di spesa di 329,4 milioni di euro distribuito in misura diversa a seconda dell'ambito regionale, a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute (Delibera ANPAL n. 52 del 2020).

2. Misure di sostegno a favore dei lavoratori
La legge di bilancio 2022 (co. 121, L. 234/2021) ha riconosciuto, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativi ai rapporti di lavoro dipendente già in essere o che si costituiranno nel 2022 (ad esclusione di quello domestico e compreso l'apprendistato), un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, pari allo 0,8%.
Il D.L. 115/2022 ha elevato tale percentuale al 2% per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, alle medesime condizioni suesposte.La norma subordina tale esonero alla condizione che la retribuzione imponibile previdenziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo di 2.692 euro al mese, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Per le sole lavoratrici madri dipendenti del settore privato, la medesima legge ha introdotto, in via sperimentale, per il 2022, una riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico della dipendente. Tale riduzione opera per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità (per l'applicazione di tale misura l'INPS ha fornito indicazioni con circolare n. 102 del 19-09-2022).
Al fine di sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori e delle famiglie a fronte dell'aumento dei prezzi, in particolare dei prodotti energetici, il D.L. 50/2022    (come modificato, da ultimo, dal D.L. 115/2022) e il D.L. 144/2022   hanno previsto la corresponsione di due indennità una tantum pari, rispettivamente, a 200 e a 150 euro, da erogarsi nel mese di luglio 2022 la prima e di novembre 2022 la seconda, in favore di:

  • lavoratori dipendenti, non titolati di trattamenti pensionistici o di altre prestazioni:
    • per l'indennità di luglio 2022, che hanno beneficiato, entro il 23 giugno 2022 - termine così esteso a seguito di conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cfr. Circ INPS n. 73 del 2022  ) - per almeno una mensilità dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti e pari allo 0,8%, riconosciuto dalla legge di bilancio 2022 in favore dei lavoratori con una retribuzione imponibile previdenziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non superiore a 2.692 euro al mese. Tale indennità è stata estesa dal decreto-legge n. 115 del 2022 anche ai lavoratori dipendenti che non hanno potuto percepirla a luglio perché non sono stati beneficiari del suddetto esonero contributivo in quanto interessati da eventi coperti figurativamente dall'INPS fino al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 50);
    • per l'indennità di novembre 2022, che percepiscono una retribuzione imponibile relativa al mese di novembre 2022 non eccedente 1.538 euro;        
  • titolari di trattamenti pensionistici:
    • per l'indennità di luglio 2022, con decorrenza entro il 1° luglio 2022, con un reddito personale per il 2021 non superiore a 35.000 euro lordi e residenti in Italia;
  • per l'indennità di novembre 2022, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 con un reddito personale per il 2021 non superiore a 20.000 euro lordi e residenti in Italia
  •  lavoratori domestici;
  • percettori di Reddito di cittadinanzaNASPI e DIS-COLL;
  • beneficiari nel 2022 dell'indennità di disoccupazione agricola riferita al 2021;
  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca, iscritti alla Gestione separata;
  • lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità conseguenti al Covid-19 (dipendenti stagionali o a termine del settore del turismo e degli stabilimenti termali, dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli suddetti, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi privi di partita IVA, incaricati di vendite a domicilio);
  • lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto almeno 50 giornate lavorative e con un reddito nel 2021 non superiore a 35.000 euro per l'indennità di luglio 2022 e a 20.000 euro per quella di novembre 2022;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e abbiano maturato un reddito nel 2021 non superiore a 35.000 euro per l'indennità di luglio 2022 e a 20.000 euro per quella di novembre 2022;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva;
  • collaboratori sportivi, titolari di rapporti di collaborazione presso CONI, Comitato Italiano Paralimpico, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, che siano già stati destinatari di indennità previste dai decreti-legge intervenuti durante l'emergenza pandemica ed erogate da Sport e Salute S.p.A.

Inoltre, con il medesimo D.L. 50/2022 è stata prevista la corresponsione di un'indennità una tantum:

  • pari a 550 euro da erogarsi nel 2022, in favore dei lavoratori titolari nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale che prevede periodi non interamente lavorati non inferiori alle 7 e non superiori alle 20 settimane, a condizione che gli stessi non siano percettori di NASpI o di trattamento pensionistico e non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente;
  • ai dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro secondo le misure e i criteri da stabilirsi con decreto del direttore generale dell'Ispettorato medesimo.

Per completezza, si segnala che i medesimi decreti legge n. 50/2022 e 144/2022 hanno istituito un fondo e stanziato risorse per il riconoscimento di analoghe indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti che non rientrano tra le categorie delle indennità da 200 e 150 euro previste per le altre categorie di lavoratori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con DM del 19 agosto 2022  , ha adottato le relative disposizioni attuative (rispetto alle quali si segnala anche la circolare INPS n. 103 del 26-09-2022). Una prima indennità da 200 euro è stata quindi riconosciuta a lavoratori autonomi e professionisti con un reddito complessivo, nel 2021, non superiore a 35.000 euro. Una seconda indennità, pari a 150 euro, è prevista dal D.L. n. 144/2022 per i lavoratori autonomi e i professionisti con un reddito complessivo, nel 2021, fino a 20.000 euro.

1. Garanzia Giovani
Preliminarmente, si ricorda che il Programma Garanzia giovani è stato istituito con la Raccomandazione   del 22 aprile 2013, con la quale il Consiglio europeo ha invitato tutti gli Stati membri ad assicurare ai giovani fino a 29 anni di età (34 in Italia se si tratta di soggetti residenti al Sud), entro 4 mesi dal termine di un ciclo di istruzione formale o dall'inizio della disoccupazione, un'offerta di lavoro, di prosecuzione degli studi, di apprendistato, di tirocinio o di altra misura di formazione.
In attuazione della citata Raccomandazione, l'Italia nel 2013 ha adottato il Piano Italiano per l'attuazione della Garanzia giovani  , approvato dalla Commissione Europea, e il Programma italiano   sulla Garanzia giovani 2014-2020, che illustra in modo più ampio ed esauriente quanto previsto dal Piano.
La prima fase del Programma si è conclusa nel 2016.
Tra il 4 agosto e il 28 ottobre 2020, l'XI Commissione ha esaminato   il cosiddetto "pacchetto per l'occupazione giovanile", presentato dalla Commissione europea nel luglio 2020 al fine di sostenere l'occupazione giovanile in un contesto caratterizzato dalla grave crisi economica e sociale innescata dalla pandemia di COVID-19 e ricomprendente la nuova Garanzia per i giovani (che poi è stata definitivamente approvata dalle Istituzioni europee con la raccomandazione 2020/C 372/01  ). Al termine dell'esame, che ha incluso un ciclo di audizioni, la Commissione Lavoro ha approvato un documento finale  , esprimendo una valutazione positiva con osservazioni.
Successivamente, con la Raccomandazione del Consiglio dell'UE del 30 ottobre 2020   - che ha sostituito quella del 2013 - i Paesi europei coinvolti nell'attuazione del programma, tra cui l'Italia, si sono impegnati ad attuare la c.d. Garanzia Giovani rafforzata a partire dal 2021. Le iscrizioni alla seconda fase del Programma si sono aperte il 1° marzo 2021 e si sono concluse il 30 settembre 2022.
Nel corso della scorsa legislatura sono state confermate o rinnovate due agevolazioni – che si riassumono brevemente - previste in favore dei soggetti tra i 15 e i 29 anni non impegnati in percorsi di formazione, educazione o lavoro (NEET) iscritti al Programma Garanzia giovani; si tratta del Fondo per finanziare l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità (Selfiemployment) e dell'incentivo per l'assunzione di tali soggetti.

 

1.1 Autoimpiego
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso un accordo di finanziamento stipulato con Invitalia, ha istituito un Fondo rotativo nazionale per l'accesso al credito agevolato dei giovani NEET under 30 iscritti al programma che intendono avviare iniziative di autoimpiego e autoimprenditorialità, operativo da metà gennaio 2016 (Decreti direttoriali numero 426 del 29 dicembre 2015 e numero 7 del 18 gennaio 2016).
Il suddetto Fondo, chiamato a erogare prestiti a tasso zero per importi da un minimo di 5.000 ad un massimo di 50.000 euro (senza garanzie e con un piano di ammortamento della durata massima di sette anni), partiva con una dotazione iniziale di 124 milioni di euro, di cui 50 conferiti dal Ministero del lavoro e la parte restante dalle regioni Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia che, partecipando al Fondo, avranno una quota riservata proporzionalmente più alta rispetto alle altre regioni.

 

1.2 Bonus assunzioni NEET
Con il decreto del 28 dicembre 2018, l'ANPAL ha prorogato anche per il 2019 l'incentivo introdotto nel 2017 in favore dei datori di lavoro privati che assumevano giovani registrati al "Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani", tra i 16 e i 29 anni (che avessero assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni) e a condizione che non fossero inseriti in un percorso di studio o formazione e che risultassero disoccupati
L'incentivo (del quale bisognava fruire, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2021) consisteva in uno sgravio contributivo totale o nella misura del 50% (a seconda del contratto di assunzione).
L'importo era pari:

  • in caso di assunzioni a tempo indeterminato o in apprendistato professionalizzante o di mestiere, alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL) nel limite massimo di 8.060 euro annui per giovane assunto;
  • in caso di assunzioni a tempo determinato, al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL) nel limite massimo di 4.030 euro per giovane assunto.

In caso di lavoro a tempo parziale il limite massimo era ridotto proporzionalmente.