La proposta di legge C. 1987 reca disposizioni (riformulate quali norme di interpretazione autentica durante l'esame in sede referente) finalizzate (come sottolineato dalla relazione illustrativa) a risolvere il contrasto, generatosi nella giurisprudenza amministrativa, circa la corretta interpretazione dell'articolo 41-quinquies, primo comma, della legge urbanistica (L. 1150/1942) e del numero 2 dell'art. 8 del D.M. n. 1444/1968, che individuano i limiti di volumi e altezza delle costruzioni nell'ambito del territorio comunale urbanizzato.
L'VIII Commissione ha concluso l'esame in sede referente nella seduta del 20 novembre 2024, conferendo al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea.
Per approfondire, si veda il dossier curato dal Servizio Studi della Camera.
La proposta di legge in esame si compone di un unico articolo, modificato in sede referente.
Il comma 1 detta norme di interpretazione autentica di due disposizioni normative tra loro collegate, al fine di consentire il superamento dei limiti di altezza e volumetrici per interventi edilizi effettuati anche in assenza di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata.
Nel dettaglio, il primo periodo del comma 1 dispone che l'art. 41-quinquies, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 si interpreta nel senso che l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei seguenti casi, qualora gli interventi determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dal medesimo art. 41-quinquies, primo comma, ferma restando l'osservanza della normativa tecnica delle costruzioni:
Analogamente, il secondo periodo del comma 1 dispone che il numero 2 dell'art. 8 del D.M. 1444/1968 si interpreta nel senso che l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei medesimi casi contemplati dal primo periodo (ossia edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati, sostituzione previa demolizione, di edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati e interventi su edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati) che determinino la creazione di altezze eccedenti l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti:
Il comma 2 stabilisce che nei casi di cui al comma 1 resta fermo il rispetto:
Il comma 3 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 69/2013, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, del D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), il predetto art. 3, comma 1, lettera d), del medesimo D.P.R. si interpreta nel senso che rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di totale o parziale demolizione e ricostruzione che portino alla realizzazione, all'interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali.
Il comma 4 prevede che nei casi di cui al comma 3 resta fermo il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali.
Il comma 5 dispone che sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti attinenti ai procedimenti di cui ai commi 1 e 3 non più impugnabili ovvero confermati in via definitiva in sede giurisdizionale alla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica, in ogni caso, la disposizione di cui al comma 8.
Il comma 6 dispone che l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.
Il comma 7 dispone che resta ferma la disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004).
Il comma 8 dispone, al primo periodo, che, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le disposizioni dell'art. 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del D.L. 11/2023, in relazione alle costruzioni rientranti nella disciplina dell'art. 41-quinquies, primo comma, della L. 1150/1942, si applicano esclusivamente alle spese sostenute per interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione di edifici per i quali:
Il secondo periodo del comma in esame stabilisce che nell'ipotesi di cui al presente comma non trova applicazione l'art. 2-bis del D.L. 11/2023.