tema 1 marzo 2025
Studi - Ambiente Contratti pubblici
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Il PNRR ha previsto un processo di riforma in due macro-tappe del settore dei contratti pubblici: una prima tappa, attuata in via d'urgenza con il D.L. 77/2021, e una seconda tappa, attuata mediante l'emanazione del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

Nel dettaglio, la riforma complessiva del quadro regolatorio in materia di contratti pubblici contemplata nel PNRR ha previsto, tra le principali scadenze:

  • entro giugno 2021, entrata in vigore di un decreto-legge sulla semplificazione del sistema dei contratti pubblici;
    Norme per la semplificazione citata sono state introdotte con il D.L. n. 77/2021, che reca, al Titolo IV, prime misure in materia di revisione della disciplina dei contratti pubblici (tra le altre, le seguenti disposizioni: art. 47 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC; art. 47-ter Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari; art. 47-quater Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC; art. 48 Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC; art. 49 Modifiche alla disciplina del subappalto; art. 50 Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC; art. 51 Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76; art. 52 Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti; art. 53 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici).
  • entro giugno 2022, entrata in vigore della legge delega per la revisione del Codice dei contratti pubblici;
    La legge delega per la revisione del Codice dei contratti pubblici è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 24 giugno 2022 ( legge n. 78/2022). Per una illustrazione sintetica dei contenuti della legge delega si rinvia al relativo focus.

Per le ulteriori scadenze si rinvia al paragrafo "Contratti pubblici" della sezione "Politiche pubbliche"

ultimo aggiornamento: 1 marzo 2025

In attuazione della norma di delega contenuta nella legge 21 giugno 2022, n. 78, è stato emanato il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (recante "Codice dei contratti pubblici")Tale decreto si compone di 5 libri e contiene complessivamente 229 articoli e 38 allegati.

Nel testo trasmesso alle Camere per il parere (Atto del Governo n. 19), gli allegati erano 36. Nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto trasmesso alle Camere veniva segnalato che tale schema "ha un numero di articoli analogo a quelli del codice vigente, ma ne riduce di molto i commi, riduce di quasi un terzo le parole e i caratteri utilizzati e, con i suoi allegati, abbatte in modo rilevante il numero di norme e linee guida di attuazione". Quanto al numero degli allegati, la stessa relazione faceva notare che "si tratta di un numero comunque contenuto, specie se si considera che solo le tre direttive da attuare hanno, in totale, 47 annessi e che nel nuovo codice gli allegati sostituiranno ogni altra fonte attuativa: oltre ai 25 allegati al codice attuale, essi assorbiranno 17 linee guida ANAC e 15 regolamenti ancora vigenti, alcuni dei quali di dimensioni molto ampie". Sul testo trasmesso alle Camere, prima dell'emanazione definitiva, è stato acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Schematicamente, la struttura del nuovo Codice risulta la seguente:

Di seguito si fornisce una illustrazione sintetica del contenuto, evidenziando le disposizioni più significative e/o innovative.

La parte I del Libro I è dedicata ai princìpi generali ai quali si ispira il nuovo Codice dei contratti pubblici (la cui codificazione rappresenta una significativa novità rispetto al Codice del 2016), che sono così individuati: principio del risultato (art. 1); principio della fiducia (art. 2); principio di accesso al mercato (art. 3); criterio interpretativo (art. 4); principio di buona fede e tutela dell'affidamento (art. 5); principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, inclusa la disciplina dei rapporti con gli enti del Terzo settore (art. 6); principio di auto-organizzazione amministrativa (art. 7); principio di autonomia contrattuale (art. 8); principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (art. 9); principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione (art. 10); principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore e profili relativi alle inadempienze contributive e al ritardo nei pagamenti (art. 11); rinvio esterno alla L. 241/1990 e al codice civile (art. 12).

Tra le disposizioni di maggior rilievo della parte III del Libro I, dedicata alla programmazione, si segnalano:
- l'articolo 38 che introduce per la prima volta nel codice la disciplina del procedimento di localizzazione delle opere di interesse statale;
- l'articolo 39 il quale detta una nuova disciplina delle procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e prioritarie, prevedendo che le stesse siano definite tali con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, sentite le Regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni al Governo, sentiti i Ministri competenti, e il relativo elenco inserito nel Documento di economia e finanza.

In materia di progettazione (parte IV del Libro I), particolare rilievo assumono:
- l'articolo 41 che sopprime il livello di progettazione costituito dal progetto definitivo prevedendo che la progettazione in materia di lavori pubblici si articola in due soli livelli di successivi approfondimenti tecnici del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo;
- l'articolo 44, che consente a regime l'appalto integrato (ossia che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori), su decisione della stazione appaltante qualificata e sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.

 Tra le disposizioni recate dal Libro II (relativo agli appalti), si segnalano:
- l'articolo 60, che prevede che nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio (mentre precedentemente era solo facoltativo) l'inserimento delle clausole di revisione dei prezzi;
-  l'articolo 63, che disciplina il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, istituendo presso l'ANAC un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori.

 Si segnalano altresì le norme in materia di procedure di scelta del contraente che, in particolare, valorizzano le esigenze di flessibilità nell'aggiudicazione, equiparando le varie procedure, salva l'eccezionalità della procedura negoziata senza previa pubblicazione (come stabilito dall'art. 70).

 In materia di selezione delle offerte, degno di menzione, tra gli altri, è l'art. 108 che prevede e definisce i criteri per l'aggiudicazione degli appalti e l'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla scorta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo.

Il Libro IV ha ad oggetto il partenariato pubblico-privato (PPP) e le concessioni. Come sottolineato nella relazione illustrativa, in esso si è operata un'inversione sistematica rispetto al precedente impianto normativo: le disposizioni generali in materia di PPP precedono la disciplina delle figure contrattuali tipiche (concessione, locazione finanziaria, contratto di disponibilità). Si fa inoltre notare che il Libro IV si limita a disciplinare il PPP di tipo puramente contrattuale, mentre per la disciplina del PPP di tipo istituzionalizzato si rinvia alle norme del testo unico sulle società partecipate di cui al d.lgs. 175/2016.

In materia di contratti di concessione, l'articolo 178 disciplina la durata delle concessioni – prevedendo che siano limitate e determinate dall'ente concedente e, di norma, non prorogabili – nonché la durata massima della stessa. In relazione agli affidamenti da parte dei titolari di concessioni in essere, sono dettate norme volte all'adeguamento della disciplina previgente – dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 218/2021 della Corte costituzionale – ai principi statuiti dalla medesima sentenza.

 L'articolo 194 dispone che il bando di gara per l'affidamento di una concessione nella forma della finanza di progetto prevede che l'aggiudicatario costituisca obbligatoriamente (e non facoltativamente, come previsto dal Codice precedente per l'analoga società di progetto) una società di scopo. Si fa notare che l'obbligo previsto dall'art. 194 riguarda solamente gli affidamenti "sopra soglia" (cioè di importo superiore a 5,382 milioni di euro)

Infine, tra le disposizioni recate dal Libro V si segnalano:
- l'art. 222, che dispone il riordino e la revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), provvedendo alla soppressione della competenza ad adottare le linee guida;
- l'art. 229, comma 1, che fissa al 1° aprile 2023 la data per l'entrata in vigore del nuovo codice, distinguendo tale data da quella di acquisto dell'efficacia del codice stesso, fissata al 1° luglio 2023 (da tale data è conseguentemente prevista, dall'art. 226, l'abrogazione del D. Lgs. 50/2016).

Un'analisi delle principali novità introdotte dal nuovo Codice è inoltre presente nella relazione annuale 2023 dell'ANAC, trasmessa al Parlamento nel giugno 2023 (Doc. XLIII, n. 1).

Si fa inoltre notare che nella sezione "Anac e il nuovo Codice" del sito web dell'ANAC sono pubblicate le delibere con i regolamenti attuativi previsti dal nuovo Codice dei contratti pubblici recato dal d.lgs. 36/2023. I provvedimenti adottati dall'Autorità sono tutti in vigore dal 1° luglio 2023, ma alcuni hanno acquistato efficacia dal 1° gennaio 2024.

ultimo aggiornamento: 1 settembre 2023

Le commissioni parlamentari competenti (VIII della Camera e 8a del Senato) hanno espresso, in data 17 dicembre 2024, il parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto del Governo n. 226).
Tale schema si compone di 87 articoli: i primi 62 articoli recano disposizioni di modifica e integrazione degli articoli del Codice, mentre gli articoli da 63 a 85 modificano gli allegati al Codice o ne inseriscono di nuovi. L'articolo 86 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 87 disciplina l'entrata in vigore.
La relazione illustrativa evidenzia che la novella legislativa operata con l'A.G. 226 "si è incentrata su dieci temi sostanziali ritenuti prioritari per assicurare la piena funzionalità delle norme di settore dei contratti pubblici": 1. l'equo compenso; 2. le tutele lavoristiche; 3. la digitalizzazione; 4. la revisione dei prezzi; 5. la qualificazione delle stazioni appaltanti; 6. i consorzi; 7. la tutela delle micro, piccole e medie imprese; 8. la fase esecutiva del contratto di appalto; 9. il partenariato pubblico-privato (PPP); 10.i collegi consultivi tecnici.
Alla relazione illustrativa è allegato un testo coordinato, che mostra il testo delle norme del Codice come risultanti dalle modifiche operate dall'A.G. 226, avendo cura di evidenziare le modifiche stesse con colori diversi a seconda del tema prioritario (dei dieci succitati) nell'ambito del quale le modifiche si inseriscono.

Il decreto correttivo è stato pubblicato nella G.U. del 31 dicembre 2024 (D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209).

ultimo aggiornamento: 7 gennaio 2025

Nel corso dell'attuale legislatura sono state introdotte numerose disposizioni in materia di contratti pubblici. La maggior parte di tali disposizioni persegue due finalità principali: agevolare la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR) e fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. Di seguito si dà conto sinteticamente delle principali disposizioni adottate.

Disposizioni funzionali alla realizzazione degli interventi del PNRR-PNC

Disposizioni in materia di contratti pubblici, per lo più destinate agli interventi del PNRR, sono contenute sia nel decreto-legge 144/2022 (c.d. aiuti ter), sia nel decreto-legge 176/2022 (c.d. aiuti quater).

L'articolo 29 del D.L. 144/2022, in analogia a quanto previsto per gli enti locali titolari di interventi PNRR, introduce, anche per gli enti locali attuatori degli interventi del piano complementare, un meccanismo di preassegnazione automatica delle risorse finanziarie, per ciascun intervento, di un importo aggiuntivo rispetto a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, pari al 15 per cento dell'importo già assegnato.

L'articolo 30 del medesimo decreto-legge reca disposizioni in materia di utilizzo di economie risultanti da contratti pubblici o concessioni di contributi pubblici relativi agli interventi del PNRR, prevedendo che le risorse assegnate e non utilizzate possano essere utilizzate dalle Amministrazioni titolari degli interventi, nell'ambito dei medesimi interventi, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.

L'articolo 32 del D.L. 144/2022 attribuisce ad Invitalia S.p.A. la promozione della definizione e della conclusione di appositi accordi-quadro per l'affidamento di servizi tecnici e di lavori, con il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l'affidamento dei contratti pubblici, al fine di accelerare l'avvio degli investimenti del PNRR.

L'articolo 10, comma 1, del D.L. 176/2022, integra le previsioni contenute nel c.d. decreto "sblocca cantieri" (decreto-legge n. 32 del 2019), al fine di specificare che l'obbligo, posto a carico del comune non capoluogo di provincia, di utilizzare, per gli affidamenti riguardanti il PNRR e il PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), le stazioni appaltanti qualificate o anche le unioni di comuni, province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia, è previsto quando l'importo dell'affidamento è pari o superiore a 150.000 euro nel caso di lavori, e a 139.000 euro nel caso di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione.

Degne di nota sono inoltre le disposizioni recate dal D.L. 13/2023 (c.d. decreto PNRR 3).

L'articolo 14 introduce una serie di misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi e di affidamento dei contratti pubblici relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC). Sull'applicabilità delle disposizioni recate dal comma 4 di tale articolo interviene la proroga prevista dall'art. 8, comma 5, del D.L. 215/2023.

L'articolo 17 introduce una serie di disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza, volte a non pregiudicare il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, vista l'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara.

L'articolo 24-ter del D.L. 69/2023 modifica invece le condizioni per l'utilizzo, ai fini dell'affidamento di alcuni contratti pubblici (in particolare quelli relativi al PNRR-PNC), della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara.

Nel decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR (c.d. decreto PNRR 4), sono previste diverse disposizioni in materia di contratti pubblici volte a disciplinare gli interventi non più ricompresi nel PNRR:
- l'articolo 12, comma 1, prevede che, in relazione agli interventi, tra quelli non più ricompresi nel PNRR, connotati da un avanzato livello di avanzamento e per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già state indette le relative procedure di gara, è consentita, in ogni caso, l'applicazione della disciplina acceleratoria e semplificata già prevista dal D.L. 77/2021, dal D.L. 13/2023 e da ulteriori disposizioni legislative per gli interventi finanziati con le risorse del PNRR;
- l'articolo 12, comma 2 prevede che, in relazione agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, le disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali;
- l'articolo 12, comma 5, è finalizzato a confermare il contributo del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili in favore degli interventi definanziati dal PNRR e dal PNC già beneficiari di risorse del predetto Fondo, al fine della realizzazione in tempi rapidi di tali interventi.

L'articolo 12, comma 8, del D.L. 19/2024, prevede inoltre che, limitatamente agli investimenti e agli interventi avviati a partire dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, le disposizioni di cui all'articolo 47 e all'articolo 50, comma 4, del D.L. 77/2021, volte a garantire le pari opportunità e il diritto al lavoro alle persone disabili, si applicano con riferimento alle procedure afferenti ai settori speciali, esclusivamente a quelle avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento.

Ulteriori disposizioni connesse alla realizzazione del PNRR riguardano la possibilità di ricorrere alla società SACE S.p.A. per il rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali (art. 12, comma 10), la verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 12-bis) e l'incentivo per le funzioni tecniche (art. 8, comma 1).

Si fa notare che concorrono alla finalità di agevolare la realizzazione degli interventi del PNRR-PNC anche le disposizioni (illustrate nel paragrafo seguente) volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi.

Norme per fronteggiare gli aumenti dei prezzi

Nel corso dell'attuale legislatura sono state introdotte numerose disposizioni finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi. Tali disposizioni sono per lo più costituite da modifiche o integrazioni alla disciplina emanata nella scorsa legislatura.

Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi a partire dal 2021, nella XVIII legislatura (con l'art. 1- septies del D.L. 73/2021) è stata introdotta una disciplina finalizzata al riconoscimento di compensazioni. Nel corso della medesima legislatura, tale disciplina è stata più volte modificata e integrata con successivi provvedimenti di urgenza (si vedano in particolare gli artt. 26 e 27 del D.L. 50/2022) anche al fine di estendere il previsto regime di compensazioni agli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché a dettare specifiche disposizioni per le opere finanziate dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC). Per la copertura degli oneri derivanti dalle compensazioni previste è stato stanziato, nella scorsa legislatura, un volume di risorse pari complessivamente a circa 12,1 miliardi di euro.
In virtù delle disposizioni emanate nella XVIII legislatura, nel Fondo per l'adeguamento dei prezzi (d'ora in poi FAP) previsto dall'art. 1- septies del D.L. 73/2021 sono state allocate risorse complessivamente pari a circa 1,5 miliardi di euro. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi, sono state inoltre incrementate di circa 1,8 miliardi di euro le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (d'ora in poi FoPOP), previsto dall'art. 7 del D.L. 76/2020, ed è stato istituito (dall'art. 26 del D.L. 50/2022) il Fondo per l'avvio di opere indifferibili (d'ora in poi FOI) con una dotazione complessiva di 8,8 miliardi di euro (all'a pprovazione degli interventi e all'assegnazione delle risorse del FOI si è provveduto, nell'attuale legislatura, con il D.M. 18 novembre 2022). Le risorse complessivamente stanziate nella XVIII legislatura per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi risultano quindi complessivamente pari a circa 12,1 miliardi di euro.
Come ricordato in risposta all' interrogazione 5/02497, resa nella seduta del 21 novembre 2024, "le disposizioni introdotte per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione prevedono la possibilità, per le stazioni appaltanti, di accedere a fondi appositamente istituiti presso il MIT. Con specifico riferimento alle attività di erogazione delle risorse di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, occorre innanzitutto chiarire che per gli interventi di cui alla lettera  a) del comma 4, il relativo finanziamento è previsto nel capitolo di bilancio n. 7007 «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche»; per gli interventi di cui alla lettera  b) del medesimo comma 4, invece, nel capitolo di spesa 7006 «Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici» (benché la denominazione riportata sia diversa, il riferimento è al FAP, n.d.r.)".

L'art. 10, comma 2, del D.L. 176/2022 stabilisce le condizioni per la concessione, alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC, di contributi (a valere sulle risorse del FOI) per fronteggiare gli incrementi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari.

In attuazione di tale disposizione, la procedura di assegnazione delle risorse in questione è stata disciplinata dal D.M. Economia e finanze 27 dicembre 2022.

Ulteriori norme finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi sono contenute nella legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) che:

- reca alcune disposizioni (commi da 369 a 379) volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. In particolare il comma 369 prevede un incremento della dotazione del FOI di 10 miliardi di euro (500 milioni di euro per il 2023, di 1.000 milioni di euro per il 2024, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per l'anno 2027), mentre il successivo comma 370, per le medesime finalità, a valere sulle risorse del medesimo Fondo, stabilisce che agli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal PNRR-PNC è preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10% dell'importo di cui al citato decreto. Si ricorda inoltre che il comma 375 (come modificato dall'art. 8-bis, comma 4, del D.L. 13/2023, e dall'art. 18, comma 4-bis, lett. a), del D.L. 44/2023) ha individuato l'ordine di priorità per l'accesso al FOI

In attuazione del comma 369 sono stati emanati i seguenti decreti di assegnazione delle risorse: D.M. 19 maggio 2023D.M. 11 agosto 2023 e D.M. 2 aprile 2024. In attuazione del comma 370 sono stati invece emanati i seguenti decreti: D.M. 13 marzo 2023D.M. 11 luglio 2023 D.M. 1 marzo 2024. 
Si fa notare che l'incremento disposto dal comma 369 è stato in parte compensato da una riduzione di circa 2 miliardi di euro risultante da diverse disposizioni successive: si ricordano in particolare  l' art. 20-quinquies, comma 6, del D.L. 61/2003 (che ha destinato 1 miliardo delle risorse del FOI al Fondo per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023) e  l' art. 1, comma 8, lett. b), del D.L. 19/2024, c.d. decreto PNRR 4 (che ha utilizzato, per la copertura degli oneri, risorse del FOI pari a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026). 
Si ricorda altresì che il comma 501 della legge di bilancio 2023 ha previsto una riduzione di 400 milioni di euro delle risorse del FOI destinate (dal comma 7- quater dell'art. 26 del D.L. 50/2022)  agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

- opere (comma 458) modifiche e integrazioni alla disciplina dell'art. 26 del D.L. 50/2022. Le principali disposizioni sono volte a regolare l'accesso alle risorse destinate a fronteggiare gli aumenti di prezzo nonché a incrementare le risorse del FoPOP di un importo complessivo di 2,2 miliardi di euro (1.100 milioni di euro per l'anno 2023, 700 milioni per l'anno 2024, 300 milioni per il 2025 e 100 milioni per il 2026).

Si fa notare che l'incremento previsto dal comma 458, operato mediante l'inserimento di un nuovo comma 6-quater all'art. 26 del D.L. 50/2022, era inizialmente di 1,6 miliardi di euro e che l'ulteriore incremento di 600 milioni di euro è la risultante di quanto disposto dall'art. 1, comma 304, lett. c), della L. 213/2023, e dall'art. 1, comma 532, lett. c), della L. 207/2024

L'articolo 10 del c.d. decreto-legge milleproroghe (D.L. 198/2022):

- prevede (comma 4-bis) l'estensione anche all'anno 2023 della possibilità, già prevista per l'anno 2022 (dall'art. 27 del D.L. 50/2022), per i concessionari di lavori pubblici, di provvedere, utilizzando il prezzario di riferimento più recente, all'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo, in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del decreto-legge 50/2022 (18 maggio 2022), e in relazione al quale risultino già espletate le procedure di affidamento ovvero ne sia previsto l'avvio entro il 31 dicembre 2023;
- dispone (al comma 11-duodecies) la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 del termine, previsto dall'art. 26, comma 8, primo periodo, del D.L. 50/2022, in materia di applicazione dei prezziari ai contratti pubblici.

Numerose disposizioni in materia di revisione dei prezzi sono inoltre contenute nel D.L. 13/2023 (c.d. decreto PNRR 3):

- l'articolo 7-bis, al fine di fornire alcune precisazioni relativamente alla disciplina relativa alla revisione dei prezzi, reca l'interpretazione autentica dell'art. 26, comma 6-bis del D.L. 50 del 2022;

- l'articolo 8-bis, comma 4, reca invece modifiche al succitato comma 375 della legge di bilancio 2023 (v. supra) al fine di inserire, tra gli ordini di priorità per l'accesso al FOI, anche gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del PNRR.
Il comma 1 del medesimo articolo dispone che, ferme restando le condizioni per l'accesso al FOI, gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro, avviate dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 20 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento (in attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 26 maggio 2023);

- il comma 5-quinquies dell'art. 52 prevede invece una serie di modifiche all'articolo 26, comma 6-ter, del D.L. 50/2022. In primo luogo, si estende l'applicazione della disciplina recata da tale comma 6-ter agli appalti pubblici di lavori e gli accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 (in luogo del termine del 31 dicembre 2022) e alle concessioni di lavori, in cui è parte una pubblica amministrazione, stipulate in un periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023 (lettera a)). In secondo luogo, si prevede l'estensione anche alle concessioni di quanto stabilito per gli appalti di lavori e gli accordi quadro, in materia di rideterminazione della soglia riconosciuta dalla stazione appaltante per gli aumenti contrattuali derivanti dall'applicazione dei prezzari regionali (lettera b)). Da ultimo, per le concessioni di lavori, l'accesso al FoPOP da parte delle stazioni appaltanti è ammesso fino al 10% della sua capienza complessiva e, limitatamente alle ipotesi di contratti di partenariato pubblico privato e di contratti di concessione stipulati in base alla finanza di progetto del Codice dei contratti pubblici, resta ferma l'applicazione delle regole Eurostat, ai fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica (lettera c)).

L'articolo 11 del D.L. 75/2023 prevede la semplificazione delle procedure per l'attuazione delle misure volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione delle opere pubbliche. In particolare la norma in esame è finalizzata a prevedere, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei controlli a campione sulle istanze di accesso alle risorse.

L'articolo 7, commi 3-5, del D.L. 131/2023, prevede invece delle procedure per consentire a determinati interventi finanziati nell'ambito del PNRR e del PNC di essere riammessi a beneficiare delle risorse del FOI.

Le risorse destinate a tali interventi sono state assegnate con  il  D.M. 5 dicembre 2023  e con il  D.M. 2 aprile 2024  nonché - in relazione alle opere finanziate con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, di titolarità del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del merito e oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro - con il D.M. 17 novembre 2023.

L'articolo 1, comma 304, della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), proroga il meccanismo, volto a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi, previsto dall'art. 26 del D.L. 50/2022 ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure fino al 31 dicembre 2024. Provvede inoltre ad incrementare le risorse ad esso destinate e previste dal comma 458 della legge di bilancio 2023 (v. supra).
L'ulteriore proroga all'esercizio 2025 del meccanismo in questione è prevista dal comma 532 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) che provvede altresì a incrementare ulteriormente le risorse ad esso destinate e previste dal comma 458 della legge di bilancio 2023 (v. supra).

Ulteriori disposizioni

Degne di nota anche le disposizioni recate dal c.d. decreto-legge milleproroghe (D.L. 198/2022). 

L'articolo 3, comma 5, proroga, non oltre il 30 giugno 2023, l'applicazione dell'art. 144, comma 6, del d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L'articolo 10, comma 8, proroga l'applicabilità fino al 30 settembre 2023 (termine da ultimo prorogato al 30 giugno 2024 dall'art. 8, comma 7, del D.L. 215/2023) della speciale disciplina del "soprasoglia" recata dall'art. 2, comma 3, ultimo periodo, del D.L. 76/2020, estendendo la relativa normativa (che consente l'utilizzo della procedura negoziata per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie europee) anche agli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree.

L'articolo 7-ter deD.L. 13/2023 (c.d. decreto PNRR 3) stabilisce invece l'applicazione dello svincolo progressivo della garanzia definitiva, prevista a carico dell'appaltatore per la sottoscrizione del contratto, anche per i contratti pubblici relativi ai settori speciali.

L'articolo 6, comma 2-bis, del D.L. 51/2023, reca modifiche al Codice dei contratti pubblici volte a stabilire che i requisiti attestanti la parità di genere non possono essere autocertificati ma devono essere dimostrati mediante il possesso della certificazione prevista dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

L'articolo 15-quater del D.L. 132/2023 novella il Codice dei contratti pubblici al fine di ridefinire, in modo estensivo, la causa di conflitto di interesse negli appalti pubblici e di modificare il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione nelle procedure competitive con negoziazione.

Ulteriori disposizioni sono contenute nel D.L. 19/2024 e riguardano:

- la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale (art. 12, comma 16-quater);

- e il contrasto del lavoro irregolare (art. 29, commi 2 e 10-14; tali disposizioni sono state successivamente modificate dall'art. 28 del D.L. 60/2024).

L'articolo 37 della legge 193/2024 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023) reca disposizioni volte all'estensione del limite del 5% alle commissioni a carico degli esercenti (previsto dal Codice dei contratti pubblici) a tutti gli accordi, comunque denominati, stipulati dalle imprese che emettono i buoni pasto, in forma cartacea o elettronica, e gli esercenti (comma 1). Viene altresì stabilito che le clausole contrattuali contrarie sono nulle (comma 2). Tali disposizioni si applicano immediatamente agli esercenti non vincolati da alcun accordo, oppure a decorrere dal 1° settembre 2025 in caso di accordi in essere (comma 3). Sono inoltre recate disposizioni finalizzate a regolare i buoni pasto emessi entro il 1° settembre 2025 e a consentire il recesso alle imprese emittenti, per i contratti in corso, senza indennizzi o oneri (comma 4).

ultimo aggiornamento: 1 marzo 2025

Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00220 Mazzetti, 7-00229 Manes, 7-00234 Santillo e 7-00247 Milani - recanti iniziative normative volte ad apportare modifiche al Codice dei contratti pubblici, concernenti lo svolgimento delle procedure di affidamento, la revisione dei prezzi e l'esecuzione degli appalti - la Commissione VIII (Ambiente) della Camera ha svolto una serie di audizioni informali.

Elementi di informazione sulla disciplina dei contratti pubblici e sulla sua applicazione sono forniti nella relazione che l'ANAC trasmette annualmente al Parlamento (Doc. XLIII).

Degna di rilievo anche la nota di lavoro dell'Ufficio parlamentare di bilancio intitolata "La riforma del Codice dei contratti e la rimodulazione del PNRR: impatto sugli appalti pubblici e sui tempi di realizzazione delle opere" (nota n. 2 del dicembre 2024).

ultimo aggiornamento: 1 marzo 2025
 
focus
 
Obiettivi Agenda 2030
 
temi di Edilizia, urbanistica ed opere pubbliche