Nel rapporto SVIMEZ 2025 viene ricordato che "secondo l'Osservatorio nazionale sulle politiche abitative e di rigenerazione urbana, in Italia sono presenti oltre 650.000 famiglie nelle graduatorie comunali per l'accesso ad una casa popolare (almeno 1,4 milioni di persone). Annualmente vengono emesse almeno 40.000 sentenze di sfratto che coinvolgono almeno 120.000 persone (con almeno 30.000 minori) ed eseguiti con la forza pubblica tra i 25.000 e i 30.000 sfratti, che vedono coinvolti almeno 15.000 minori. Pur non esistendo una stima certa e condivisa del numero di case popolari sfitte, non utilizzate per mancata manutenzione e assegnazione, si può ipotizzare che ci siano almeno 100 mila case vuote di proprietà pubblica. Questo dato rimanda immediatamente alla tematica dell'edilizia sociale e delle politiche per renderla più efficace ed efficiente. Il sistema di sostegno italiano è composto dall'ERP, edilizia residenziale pubblica, e dall'ERS, edilizia residenziale sociale, che è invece d'iniziativa privata ... Gli alloggi ERP in Italia sono circa 900 mila, di cui 780 mila di proprietà delle aziende regionali e 220 mila di proprietà dei Comuni".
Nel descrivere le tendenze osservate nei dati più recenti, la Corte dei conti, nel capitolo "Il disagio abitativo e le politiche sulla casa del PNRR" della relazione allegata alla delibera 59/2024, evidenzia che "sostanzialmente, in tutti i territori analizzati emerge un fabbisogno crescente di case popolari, a fronte di una dinamica delle assegnazioni stagnante, data l'inadeguatezza dello stock rispetto alle esigenze della popolazione".
Elementi di informazione sulle politiche finora adottate per affrontare il fabbisogno abitativo sull'intero territorio nazionale sono stati forniti nel corso dell'audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti svolta, in data 12 novembre 2025, dall'VIII Commissione (Ambiente) della Camera.
Nella risposta all'interrogazione 5-05059, resa nella seduta del 18 febbraio 2026 della medesima Commissione, viene dato conto dello stato attuale di definizione del c.d. Piano casa Italia, per il quale la legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha quantificato "in 970 milioni di euro la dotazione attualmente disponibile per le finalità del Piano, che costituisce lo strumento strategico per il rilancio delle politiche abitative" e ricordato che "parallelamente, prosegue la messa a terra dei programmi già finanziati, tra cui il PINQuA del PNRR, che consente la riqualificazione di 10.000 alloggi pubblici, e il programma «Sicuro, verde e sociale» del PNC che si propone di riqualificare complessivamente 27.371 alloggi entro dicembre 2026. Inoltre, è in valutazione l'utilizzo di risorse PNRR – orientativamente quantificate in 1 miliardo di euro – per la ristrutturazione di circa 60.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica attualmente non fruibili per carenza di manutenzione. Si tratta di unità che, secondo le stime di Federcasa, sono oggi sottratte all'assegnazione esclusivamente per carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria".
Nella risposta all'interrogazione 3/02439, resa nella seduta dell'Assemblea della Camera del 21 gennaio 2026, il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione ha ricordato che il 29 dicembre 2025 è stato raggiunto un accordo, in sede di Conferenza Stato-Regioni, per destinare oltre un miliardo di euro di fondi europei alle politiche abitative.
Con le leggi di bilancio per il 2023, 2024 e 2025 sono state introdotte disposizioni finalizzate a contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale.
In particolare viene prevista, dal comma 402 dell'art. 1 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), come modificato dal comma 783 dell'art. 1 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), - per il raggiungimento della finalità citata, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo - l'approvazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un piano nazionale per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, denominato «Piano casa Italia», quale strumento programmatico finalizzato a definire le strategie di medio e lungo termine per la complessiva riorganizzazione dell'offerta abitativa, in sinergia con gli enti territoriali.
Tale decreto dovrà essere adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF), previa intesa in sede di Conferenza unificata.
Il successivo comma 402-bis (introdotto dal comma 783 della legge di bilancio 2026), stabilisce che il c.d. Piano casa Italia individua, in particolare, interventi di recupero, riqualificazione e realizzazione nell'ambito di nuovi modelli di edilizia residenziale e sociale finalizzati a fornire una soluzione abitativa ai seguenti fabbisogni sociali:
a) la realizzazione e il recupero di alloggi di edilizia sociale da destinare alla locazione, a canone agevolato, sulla base di contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, di unità immobiliari adibite ad abitazione principale per giovani, giovani coppie e genitori separati;
b) la realizzazione e l'adeguamento di unità immobiliari di edilizia sociale in favore delle persone anziane, da destinare alla locazione a canone agevolato di unità immobiliari associati anche a contratti di permuta immobiliare, anche nell'ottica di favorire la realizzazione di progetti di coabitazione.
Per il finanziamento delle iniziative del "Piano casa Italia", il comma 403 della legge di bilancio 2025 autorizza la spesa complessiva di 560 milioni di euro (150 milioni di euro per l'anno 2028, 180 milioni per l'anno 2029 e 230 milioni per il 2030). Il riparto di tali risorse è demandato a un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 282 dell'art. 1 della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023), come modificato dall'art. 1, comma 401, della legge di bilancio 2025 e successivamente dall'art. 1, comma 784, della legge di bilancio 2026, prevede, sempre al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, la definizione, con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, delle linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale.
Il successivo comma 283 disciplina i contenuti del citato decreto, stabilendo che lo stesso deve disciplinare, in particolare, le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di predisposizione, realizzazione e monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale e di edilizia sociale.
Il comma 284 (riscritto dal succitato comma 784 della legge di bilancio 2026), per le finalità perseguite dai precedenti commi 282 e 283, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028 e precisa che tali risorse contribuiscono alle medesime finalità del c.d. Piano casa Italia.
Le risorse destinate al "Piano casa Italia" sono state incrementate di un importo complessivo di 310 milioni di euro (116 milioni di euro per il 2026, 166 milioni per il 2027 e 28 milioni per il 2028) dalla sezione II della legge di bilancio 2026.
In virtù di tale rifinanziamento, le risorse complessivamente destinate al piano in questione - come evidenziato nella risposta all'interrogazione 5-05059, resa nella seduta del 18 febbraio 2026 dell'VIII Commissione (Ambiente) della Camera - sono pari a 970 milioni di euro. Nella medesima risposta viene inoltre reso noto che "attualmente, lo schema di DPCM necessario all'avvio operativo del Piano è in fase avanzata di predisposizione presso gli uffici tecnici competenti".
Si fa altresì notare che il comma 403-bis dell'art. 1 della legge di bilancio 2025 (introdotto dal comma 783 della legge di bilancio 2026) stabilisce che le iniziative finanziate nell'ambito del "Piano casa Italia" sono individuate favorendo la complementarietà e l'integrazione con gli interventi finanziati, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure applicabili, dai programmi nazionali e regionali della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali europei, anche nell'ambito dell'obiettivo specifico "promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili" aggiunto, dal regolamento (UE) 2025/1914, nel novero degli obiettivi specifici del FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) e del Fondo di coesione.
Le risorse del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 102 del 2013 (allocate nel capitolo 1693 dello stato di previsione del MIT) pari a 9,5 milioni per il 2020 e 50 milioni per il 2021 (per l'annualità 2021, il decreto del 30 luglio 2021 ha previsto il riparto di 50 milioni di euro tra le regioni e le province autonome; dall'anno 2022 in poi, nel fondo non sono presenti risorse del bilancio dello Stato) sono state rifinanziate:
- nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026, dall'art. 1, commi 117-119, della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024);
- e per un importo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, dall'art. 1, comma 908, della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025).
L'art. 1, commi 759-761, della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), al fine di sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole, ha istituito, nello stato di previsione del MEF, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo rotativo con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà. La disciplina delle modalità di gestione del Fondo è demandata ad un apposito D.P.C.M. da adottare entro il 30 giugno 2026.
In materia di occupazioni abusive è stata prevista l'esenzione dal pagamento dell'IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (rispettivamente articoli 614, secondo comma, e 633 del codice penale) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale (art. 1, comma 81, legge di bilancio 2023 - L. 197/2022). A tale fine, per ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dalla citata esenzione IMU, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le modalità di accesso alle erogazioni del fondo sono definite (in base al disposto del comma 82 della medesima legge di bilancio) con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1562 (recante "Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione") e abbinate, l'VIII Commissione (Ambiente) ha svolto alcune audizioni informali.
Si segnala inoltre la trasmissione al Parlamento, da parte del MIT, nel gennaio 2026, della Relazione sullo stato di attuazione del programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica - aggiornata al 31 dicembre 2025 (Doc. XXVII n. 31).
Il fondo, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze dall'art. 2, commi 475 e ss. della legge n. 244/2007), ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.
Per l'acquisto della prima casa è stato istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Fondo di garanzia per la prima casa (art. 1, comma 48, lett. c), della legge 147/2013 - legge di stabilità 2014 - come modificata dall'art. 1 comma 115, della L. 207/2024 - legge di bilancio 2025).
Le risorse del Fondo in questione sono state oggetto di numerosi rifinanziamenti: per l'anno 2023 per 430 milioni (art. 1, comma 75, L. n. 197 del 2022 - Legge di bilancio 2023), per l'anno 2024 per 282 milioni (art. 1, comma 8, L. 213/2023 - Legge di bilancio 2024), per l'anno 2025 per 130 milioni e per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per 270 milioni (art.1, comma 114 L. n. 207/2024 - Legge di bilancio 2025). Successivamente, il Fondo è stato incrementato di 30 milioni per l'anno 2025 (art. 6-ter, D.L. 95/2025). Da ultimo, l'art. 2, comma 1, del D.L. 156/2025 ha incrementato la dotazione del Fondo di 75,6 milioni di euro per l'anno 2025.
In relazione alle misure fiscali in favore della prima casa di abitazione si rinvia al tema "Bonus edilizi e tassazione immobiliare".