tema 3 luglio 2026
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Nel rapporto SVIMEZ 2025 viene ricordato che "secondo l'Osservatorio nazionale sulle politiche abitative e di rigenerazione urbana, in Italia sono presenti oltre 650.000 famiglie nelle graduatorie comunali per l'accesso ad una casa popolare (almeno 1,4 milioni di persone). Annualmente vengono emesse almeno 40.000 sentenze di sfratto che coinvolgono almeno 120.000 persone (con almeno 30.000 minori) ed eseguiti con la forza pubblica tra i 25.000 e i 30.000 sfratti, che vedono coinvolti almeno 15.000 minori. Pur non esistendo una stima certa e condivisa del numero di case popolari sfitte, non utilizzate per mancata manutenzione e assegnazione, si può ipotizzare che ci siano almeno 100 mila case vuote di proprietà pubblica. Questo dato rimanda immediatamente alla tematica dell'edilizia sociale e delle politiche per renderla più efficace ed efficiente. Il sistema di sostegno italiano è composto dall'ERP, edilizia residenziale pubblica, e dall'ERS, edilizia residenziale sociale, che è invece d'iniziativa privata (...). Gli alloggi ERP in Italia sono circa 900 mila, di cui 780 mila di proprietà delle aziende regionali e 220 mila di proprietà dei Comuni".

Nel descrivere le tendenze osservate nei dati più recenti, la Corte dei conti, nel capitolo "Il disagio abitativo e le politiche sulla casa del PNRR" della relazione allegata alla delibera 59/2024, evidenzia che "sostanzialmente, in tutti i territori analizzati emerge un fabbisogno crescente di case popolari, a fronte di una dinamica delle assegnazioni stagnante, data l'inadeguatezza dello stock rispetto alle esigenze della popolazione".

Nell'audizione dell'ANCE, svolta nella seduta del 12 marzo 2026 della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE) hanno evidenziato che gli alloggi di ERP sono "980 mila alloggi, di cui circa 80 mila vuoti (...) i quali essendo vuoti, ma non a norma, non possono essere ricollocati dagli enti preposti".

Le politiche abitative nazionali recenti

Elementi di informazione sulle politiche finora adottate per affrontare il fabbisogno abitativo sull'intero territorio nazionale sono stati forniti nel paragrafo "I programmi di edilizia pubblica" dell'allegato infrastrutturale al DFP 2026. In tale paragrafo viene evidenziata "una doppia esigenza: quella dell'aumento quantitativo di alloggi sociali e quella della riqualificazione del patrimonio esistente. A tutto questo si aggiunge la necessità della compattazione della città, attraverso processi di rigenerazione urbana, al fine di recuperare alcune frazioni di suolo utilizzato. Le politiche di incentivazione volte al miglioramento della qualità dell'abitare e all'edilizia residenziale hanno trovato in parte applicazione nei più recenti programmi ministeriali, anche in virtù della possibilità di finanziamento attraverso i fondi straordinari del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC). In questo contesto si collocano il Programma Nazionale Innovativo per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) e il Programma ERP Sicuro Verde Sociale".

In relazione a tali programmi, nel paragrafo in questione viene ricordato che:
- il PINQuA è stato istituito ai sensi del comma 437, articolo 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e che la legge di bilancio 2021 e le successive disposizioni normative, compreso il D.M. Economia e finanze 6 agosto 2021, hanno destinato al programma un apporto finanziario a valere sui fondi PNRR, Missione 5 Componente 2, Investimento 2.3, un importo complessivo di 2,8 miliardi di euro;
- il programma "ERP Sicuro Verde Sociale", promosso nell'ambito del PNC, si propone l'obiettivo "di riqualificare il patrimonio ERP per rendere le strutture esistenti sismicamente più sicure, energeticamente più efficienti, meno inquinanti e socialmente più eque". Il D.P.C.M. 15 settembre 2021 "ha ripartito tra le Regioni e le Province autonome, nell'arco temporale dal 2021 al 2026, risorse pari a 2 miliardi di euro che concorreranno alla realizzazione di 1.575 interventi su oltre 27.000 alloggi".

Nell'audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti svolta, in data 12 novembre 2025, dall'VIII Commissione (Ambiente) della Camera, è stato evidenziato che, non limitandosi al PINQuA e al programma "ERP Sicuro Verde Sociale" ma considerando tutti i programmi attualmente in esecuzione, gli stessi "sono finalizzati a rendere disponibili circa 106.000 alloggi, per un ammontare di risorse pari a 6,444 miliardi di euro".

Nella risposta all'interrogazione 5-05059, resa nella seduta del 18 febbraio 2026 della medesima Commissione, viene dato conto dello stato attuale di definizione del c.d. Piano casa Italia, per il quale la legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha quantificato "in 970 milioni di euro la dotazione attualmente disponibile per le finalità del Piano, che costituisce lo strumento strategico per il rilancio delle politiche abitative" e ricordato che "parallelamente, prosegue la messa a terra dei programmi già finanziati, tra cui il PINQuA del PNRR, che consente la riqualificazione di 10.000 alloggi pubblici, e il programma «Sicuro, verde e sociale» del PNC che si propone di riqualificare complessivamente 27.371 alloggi entro dicembre 2026. Inoltre, è in valutazione l'utilizzo di risorse PNRR – orientativamente quantificate in 1 miliardo di euro – per la ristrutturazione di circa 60.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica attualmente non fruibili per carenza di manutenzione. Si tratta di unità che, secondo le stime di Federcasa, sono oggi sottratte all'assegnazione esclusivamente per carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria".

Nella risposta all'interrogazione 3/02439, resa nella seduta dell'Assemblea della Camera del 21 gennaio 2026, il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione ha ricordato che il 29 dicembre 2025 è stato raggiunto un accordo, in sede di Conferenza Stato-Regioni, per destinare oltre un miliardo di euro di fondi europei alle politiche abitative. Nella risposta all'interrogazione 3/02618, resa nella seduta dell'Assemblea della Camera del 15 aprile 2026, lo stesso Ministro ha aggiunto che "il 1° aprile 2025 la Commissione europea ha attivato il progetto di riprogrammazione dei fondi di coesione. Successivamente, (…) il 25 marzo di quest'anno si è conclusa questa fase di riprogrammazione con una somma pari a 7 miliardi, della quale 1.900 milioni sono stati destinati alle politiche della casa. A questi, però, dobbiamo aggiungere altre pregresse risorse, cioè 732 milioni, che derivano da uguali progetti che afferiscono a fondi europei, e 1.100 milioni, che sono risorse nazionali che abbiamo messo a disposizione per quanto riguarda l'abitare". Le risorse messe a disposizione dal Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione sono pertanto "3.800 milioni, che rappresentano circa il 50 per cento di quello che sarà il futuro piano casa".

Di seguito si illustrano le misure adottate per il disagio abitativo (tra le quali il c.d. Piano casa Italia) e per agevolare l'acquisto della prima casa, mentre per gli interventi previsti dal PNRR e dal PNC si rinvia al tema "Urbanistica e rigenerazione urbana". 

ultimo aggiornamento: 3 luglio 2026
Il c.d. Piano casa Italia

Con le leggi di bilancio per il 2023, 2024 e 2025 sono state introdotte disposizioni finalizzate a contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale.

In particolare viene prevista, dal comma 402 dell'art. 1 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), come modificato dal comma 783 dell'art. 1 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), - per il raggiungimento della finalità citata, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo - l'approvazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un piano nazionale per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, denominato «Piano casa Italia», quale strumento programmatico finalizzato a definire le strategie di medio e lungo termine per la complessiva riorganizzazione dell'offerta abitativa, in sinergia con gli enti territoriali.
Tale decreto dovrà essere adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF), previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Il successivo comma 402-bis (introdotto dal comma 783 della legge di bilancio 2026), stabilisce che il c.d. Piano casa Italia individua, in particolare, interventi di recupero, riqualificazione e realizzazione nell'ambito di nuovi modelli di edilizia residenziale e sociale finalizzati a fornire una soluzione abitativa ai seguenti fabbisogni sociali:

a) la realizzazione e il recupero di alloggi di edilizia sociale da destinare alla locazione, a canone agevolato, sulla base di contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, di unità immobiliari adibite ad abitazione principale per giovani, giovani coppie e genitori separati;

b) la realizzazione e l'adeguamento di unità immobiliari di edilizia sociale in favore delle persone anziane, da destinare alla locazione a canone agevolato di unità immobiliari associati anche a contratti di permuta immobiliare, anche nell'ottica di favorire la realizzazione di progetti di coabitazione.

Per il finanziamento delle iniziative del "Piano casa Italia", il primo periodo del comma 403 della legge di bilancio 2025 autorizza la spesa complessiva di 560 milioni di euro (150 milioni di euro per l'anno 2028, 180 milioni per l'anno 2029 e 230 milioni per il 2030).

Il comma 282 dell'art. 1 della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023), come modificato dall'art. 1, comma 401, della legge di bilancio 2025 e successivamente dall'art. 1, comma 784, della legge di bilancio 2026, prevede, sempre al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, la definizione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale.

Il comma 284 (riscritto dal succitato comma 784 della legge di bilancio 2026) autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028 e precisa che tali risorse contribuiscono alle medesime finalità del c.d. Piano casa Italia.

Le risorse destinate al "Piano casa Italia" dal comma 403 poc'anzi illustrato sono state incrementate di un importo complessivo di 310 milioni di euro (116 milioni di euro per il 2026, 166 milioni per il 2027 e 28 milioni per il 2028) dalla sezione II della legge di bilancio 2026. 

In virtù di tale rifinanziamento, le risorse complessivamente destinate al piano in questione - come evidenziato anche nella risposta all'interrogazione 5-05059, resa nella seduta del 18 febbraio 2026 dell'VIII Commissione (Ambiente) della Camera - sono pari a 970 milioni di euro. Nella medesima risposta viene inoltre reso noto che "attualmente, lo schema di DPCM necessario all'avvio operativo del Piano è in fase avanzata di predisposizione presso gli uffici tecnici competenti".

Il decreto-legge n. 66/2026 (Piano Casa)

Nelle more dell'attuazione delle succitate disposizioni previste per il c.d. Piano casa Italia, con il decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante "Disposizioni urgenti per il Piano Casa", sono state introdotte norme finalizzate alla realizzazione di un programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione (c.d. Piano Casa) del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) e sociale (ERS).
Di tale programma sono individuate (dall'art. 2 del decreto-legge) le finalità (comma 1), i soggetti coinvolti e le procedure da seguire per l'implementazione del Programma medesimo (commi 2 e 3). Per le citate finalità, si autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ad erogare contributi a favore dei soggetti attuatori, attraverso la stipulazione di apposita convenzione con il soggetto gestore.

Con l'espressione " soggetti attuatori" il decreto-legge in esame fa riferimento:

- agli enti costituiti o partecipati da enti territoriali titolari di funzioni in materia di edilizia pubblica e aventi come scopo l'acquisizione, la costruzione, la gestione e la cessione di beni destinati all'edilizia residenziale pubblica e sociale, comunque denominati, compresi gli ex IACP (Istituti autonomi case popolari);

La relazione illustrativa sottolinea che i soggetti in questione sono "a titolo esemplificativo, enti pubblici non economici ed economici, consorzi fra enti locali e consorzi-azienda, società di capitali nel cui assetto proprietario siano presenti enti locali territoriali, loro consorzi o aziende speciali e aziende municipalizzate ed aziende speciali".

- o agli enti territoriali titolari di funzioni in materia di edilizia pubblica.

Con l'espressione " soggetto gestore" il decreto-legge n. 66/2026 fa riferimento all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia S.p.A.).

L'art. 2 del D.L. 66/2026 provvede, inoltre, a disciplinare i contenuti della convenzione, stabilendo, in particolare, che la stessa definisce i criteri e le modalità di selezione, da parte di Invitalia S.p.A., mediante uno o più avvisi pubblici adottati di concerto con il MIT, delle offerte presentate dai soggetti attuatori.

Le risorse destinate al Programma sono costituite:

- da un'autorizzazione di spesa complessiva di 970 milioni di euro per il periodo 2026-2030, coperta mediante il corrispondente azzeramento delle autorizzazioni di spesa destinate al c.d. Piano casa Italia, illustrate in precedenza (co. 4);

- da una quota delle risorse del Fondo sociale per il clima dell'UE (co. 5);

- da una quota delle risorse previste dalla legge di bilancio 2020 per l'erogazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, nel limite di spesa complessivo di 4,8 miliardi di euro per il periodo 2027-2034 (co. 6).

Secondo quanto evidenziato dalla Presidente del Consiglio nella risposta all'interrogazione 3-02586, resa nella seduta del 13 maggio 2026 dell'Assemblea del Senato, "con il Piano casa sostanzialmente mettiamo a disposizione fino a 10 miliardi di euro per oltre 100.000 alloggi in dieci anni; esso comprende sia la quota pubblica, con la quale ci diamo l'obiettivo di recuperare circa 60.000 case popolari che oggi non sono assegnabili – quindi case che ci sono, ma delle quali i cittadini non possono beneficiare – sia le case a prezzi calmierati, che saranno invece realizzate grazie a investimenti privati".

Il D.L. 66/2026 prevede inoltre, all'art. 3, la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi del Programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, ne disciplina i poteri, dispone e regola una procedura straordinaria di ricognizione degli immobili da destinare a progetti di edilizia sociale. Lo stesso articolo, tra l'altro, reca le norme e i principi che regolano l'attuazione degli interventi, istituisce e disciplina la struttura di supporto al Commissario, ed istituisce e disciplina la Cabina di monitoraggio degli interventi previsti.

Ulteriori disposizioni del decreto-legge sono finalizzate:

- a disciplinare l'eventuale alienazione di immobili facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale;

- a semplificare le discipline che regolano la realizzazione degli interventi;

- a consentire l'eventuale destinazione di ulteriori risorse al Programma;

- a destinare ulteriori risorse (oltre a quelle previste per il Programma) per finalità specifiche; si ricordano, ad esempio, le risorse per gli inquilini morosi incolpevoli (v. infra).

Per approfondire i contenuti del D.L. 66/2026 si rinvia al relativo dossier. Si ricorda inoltre che, nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione di tale decreto, l'VIII Commissione della Camera ha svolto una serie di audizioni informali

Le risorse per gli inquilini morosi incolpevoli

Le risorse del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 102 del 2013 (allocate nel capitolo 1693 dello stato di previsione del MIT) pari a 9,5 milioni per il 2020 e 50 milioni per il 2021 (per l'annualità 2021, il decreto del 30 luglio 2021 ha previsto il riparto di 50 milioni di euro tra le regioni e le province autonome; dall'anno 2022 in poi, nel fondo non sono presenti risorse del bilancio dello Stato) sono state rifinanziate:
- nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026, dall'art. 1, commi 117-119, della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024);
- e per un importo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, dall'art. 1, comma 908, della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025).

Le risorse del Fondo in questione relative al 2026 e agli anni seguenti sono state trasferite, dall'art. 4 del D.L. 66/2026, ad un nuovo fondo rotativo di garanzia (istituito nello stato di previsione del MEF) destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione di ERP nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà.

L'art. 1, commi 759-761, della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), al fine di sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole, ha istituito, nello stato di previsione del MEF, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo rotativo con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà. La disciplina delle modalità di gestione del Fondo è demandata ad un apposito D.P.C.M. da adottare entro il 30 giugno 2026.

Le risorse per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
Le risorse del  Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (istituito dall'art. 11 della legge 431/1998), allocate nel capitolo 1690 dello stato di previsione del MIT, erano pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni  2020, 2021, 2022 (L. 160/2019, art. 1, comma 234; per l'annualità 2020 erano già presenti 10 milioni per effetto dell'art. 1, comma 20, della L. 205/2017). Successivamente tali risorse sono state incrementate di 160 milioni per l'anno 2020 (art. 29 del D.L. 34/2020), di 160 milioni per l'anno 2021 e di 180 milioni per l'anno 2022 (sezione II della legge di bilancio 2021 - L. 178/2020), e di altri 100 milioni per l'anno 2022 (art. 37 del D.L. 50/2022).
Con i  D.M. 6 maggio 2020 e  D.M. 12 agosto 2020 sono stati riparti complessivi 220 milioni per l'annualità 2020; con il  decreto del 19 luglio 2021 sono stati ripartiti 210 milioni per l'anno 2021; per l'anno 2022 sono state attribuite risorse per 330 milioni dal  decreto del 13 luglio 2022
Dall'anno 2023 in poi in tale Fondo non sono più previste risorse del bilancio dello Stato. Occorre però segnalare che i commi 234-235 dell'art. 1 della legge di bilancio 2026 ( L. 199/2025) hanno previsto l'istituzione, nello stato di previsione del MIT, di un fondo per il sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Tali risorse:
- sono allocate in un piano gestionale del succitato capitolo 1690, relativo al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- saranno erogate sulla base dei criteri e delle modalità definiti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
Le norme in materia di alloggi per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata
Nel corso della presente legislatura sono state emanate diverse disposizioni volte a risolvere le problematiche insorte in relazione agli immobili residenziali realizzati in regime di edilizia agevolata con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.
Si ricorda che l' art. 18 del D.L. 152/1991 – al fine di favorire la mobilità del personale – ha disposto (al comma 1) l'avvio di un "programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio". Lo stesso articolo ha previsto, per l'implementazione del programma, uno stanziamento complessivo di 950 miliardi di vecchie lire (pari a circa 490,6 milioni di euro).
Secondo quanto indicato nel sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli interventi previsti dal programma, realizzati da imprese e/o loro consorzi, sono stati finalizzati, in prevalenza, all'attuazione di interventi di nuova costruzione di edilizia residenziale e alla realizzazione di edifici commerciali e terziari ed alle relative opere di urbanizzazione.

Il primo intervento normativo operato, nel corso della presente legislatura, in favore dei locatari e degli assegnatari degli alloggi in questione è stato effettuato con l'articolo 1-bis del D.L. 132/2023.
Come evidenziato nella risposta all'interrogazione 3-00838, resa nella seduta del 5 dicembre 2023, tale articolo "ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2024 della durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati in regime di edilizia agevolata con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità. Tale decreto prevede inoltre, fino al 31 dicembre 2024, l'obbligo di notifica della proposta di alienazione all'assegnatario a cui è attribuito il diritto di prelazione. Sono poi rinnovati fino al 31 dicembre 2024 i contratti scaduti, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, in base a determinate condizioni". I termini citati, fissati al 31 dicembre 2024, sono stati prorogati al 31 dicembre 2025 dall'art. 7, comma 1, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, e, successivamente, al 31 dicembre 2026 dall'art. 9, comma 3-duodecies, del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 (per approfondimenti v. dossier).

Nella risposta all'interpellanza urgente 2-00474, resa nella seduta del 15 novembre 2024, il rappresentante del governo ha evidenziato che "la questione degli alloggi concessi in locazione ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati a contrastare la criminalità organizzata è un tema di interesse nazionale. Riguarda non solo il caso specifico della Collina delle Muse a Roma (già oggetto di altre due precedenti interrogazioni parlamentari, la n. 3-00761 , svolta nell'ottobre del 2023, e la n. 4-10331, svolta nella XVIII legislatura, n.d.r.), ma anche altri programmi di edilizia residenziale realizzati in diverse città in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 152 del 1991".

Alle disposizioni succitate si è aggiunto, da ultimo, l'articolo 27-bis del D.L. 23/2026 (c.d. decreto sicurezza), convertito dalla legge 24 aprile 2026, n. 54.

Tale disposizione introduce, all'art. 18 del D.L. 152/1991, un nuovo comma 1-bis che disciplina la facoltà di riscatto degli alloggi in questione, da parte dei relativi locatari/assegnatari (o dei loro aventi diritto secondo la normativa vigente), qualora gli enti proprietari intendano vendere gli alloggi a terzi.

Nel dettaglio tale nuovo comma 1-bis prevede che tale facoltà possa essere esercitata, dai citati soggetti, alle seguenti condizioni:

- secondo quanto previsto dal D.M. Infrastrutture e trasporti 21 giugno 2017;

Tale decreto prevede, in particolare, all'art. 1 (che disciplina la facoltà di riscatto a termine dell'alloggio sociale), che "il conduttore che, decorsi almeno sette anni dalla data di inizio della locazione, non sia proprietario, unitamente agli altri componenti del proprio nucleo familiare, di altra abitazione nel territorio regionale di appartenenza, adeguata alle esigenze del nucleo familiare ai sensi delle vigenti normative statali e regionali in materia di alloggio sociale, ha facoltà di riscattare l'unità immobiliare ad uso abitativo".

- anche in deroga al termine (previsto dall'art. 1, comma 3, del medesimo decreto ministeriale) di 10 anni dalla data di inizio della locazione.

Si fa notare che la norma recata dal citato articolo 27-bis é analoga a quella prevista dall'art. 2 del disegno di legge n. 961 all'esame della 1a Commissione del Senato.

Ulteriori disposizioni

In materia di occupazioni abusive è stata prevista l'esenzione dal pagamento dell'IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (rispettivamente articoli 614, secondo comma, e 633 del codice penale) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale (art. 1, comma 81, legge di bilancio 2023 - L. 197/2022). A tale fine, per ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dalla citata esenzione IMU, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le modalità di accesso alle erogazioni del fondo sono definite (in base al disposto del comma 82 della medesima legge di bilancio) con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il  D.M. Interno 18 luglio 2025, con cui si è provveduto al riparto per l'anno 2023 del fondo in questione.

Attività parlamentare

Nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1562 (recante "Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione") e abbinate, l'VIII Commissione (Ambiente) ha svolto alcune audizioni informali. Nel corso della seduta dell'VIII Commissione del 29 ottobre 2025, il testo della proposta di legge C. 1562 è stato adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente. Nella seduta del 25 marzo 2026 la medesima Commissione ha deliberato di conferire alla relatrice il mandato a riferire in senso contrario all'Assemblea. Per un approfondimento sul contenuto della pdl C. 1562 si rinvia al dossier.

Si segnala inoltre la trasmissione al Parlamento, da parte del MIT, nel gennaio 2026, della Relazione sullo stato di attuazione del programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica - aggiornata al 31 dicembre 2025 (Doc. XXVII n. 31).

ultimo aggiornamento: 3 luglio 2026
Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (c.d. fondo Gasparrini)

Il fondo, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze dall'art. 2, commi 475 e ss. della legge n. 244/2007), ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

In occasione dell'emergenza sanitaria per l'epidemia di Coronavirus, il fondo è stato rifinanziato con 400 milioni e la platea dei potenziali beneficiari è stata allargata ai lavoratori autonomi/liberi professionisti e alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, come disposto dall'articolo 54 del D.L. 18/2020 e dall'art.12 del D.L. 23/2020; nello specifico, per accedere al fondo:
- non è obbligatoria la presentazione dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE);
- sono ammessi alla sospensione i mutui di importo fino a 400 mila euro anziché 250 mila;
- i mutui già ammessi alla garanzia del Fondo "Prima casa" (vedi  infra) possono accedere alla sospensione del pagamento delle rate;
- non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all'atto della presentazione dell'istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo. 
Tali misure straordinarie di deroga alle previsioni istitutive del fondo sono state prorogate fino al 31 dicembre 2023 (modificando il termine previsto dall'art. 64 comma 1 del D.L. 73/2021, c.d. Decreto sostegni- bis), (art. 1, comma 74, lett. a), Legge di bilancio 2023 - L. 197/2022).
Fondo di garanzia per la prima casa

Per l'acquisto della prima casa è stato istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Fondo di garanzia per la prima casa (art. 1, comma 48, lett. c), della legge 147/2013 - legge di stabilità 2014 - come modificata dall'art. 1 comma 115, della L. 207/2024 - legge di bilancio 2025).

Le risorse del Fondo in questione sono state oggetto di numerosi rifinanziamenti: per l'anno 2023 per 430 milioni (art. 1, comma 75, L. n. 197 del 2022 - Legge di bilancio 2023), per l'anno 2024 per 282 milioni (art. 1, comma 8, L. 213/2023 - Legge di bilancio 2024), per l'anno 2025 per 130 milioni e per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per 270 milioni (art.1, comma 114 L. n. 207/2024 - Legge di bilancio 2025). Successivamente, il Fondo è stato incrementato di 30 milioni per l'anno 2025 (art. 6-ter, D.L. 95/2025). Da ultimo, l'art. 2, comma 1, del D.L. 156/2025 ha incrementato la dotazione del Fondo di 75,6 milioni di euro per l'anno 2025. 

Disposizioni in materia sono recate dalla legge di bilancio 2026 ( L. 199/2025). L'art. 1, comma 881, di tale legge interviene sul succitato comma 48, lettera c), che disciplina il Fondo di garanzia per la prima casa, integrandone il testo con un ulteriore periodo volto a precisare i limiti operativi del Fondo. In particolare, si stabilisce che il Fondo può assumere impegni di garanzia entro un limite massimo complessivo, calcolato su base cumulata, determinato annualmente dalla legge di bilancio. La quantificazione del tetto tiene conto dell'esposizione già in essere al 31 dicembre dell'anno precedente alle nuove garanzie che si prevede di concedere nell'anno di riferimento. Per l'anno 2026, il limite massimo degli impegni assumibili è fissato in 43.000 milioni di euro.
Modifiche alla disciplina del fondo in questione sono recate dall' art. 4-bis del D.L. 66/2026 in relazione alle persone con disabilità permanente. Lo stesso articolo prevede, per le finalità in esso indicate, un incremento delle risorse del Fondo di 6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 8 milioni di euro per il 2027.
Per approfondimenti sulla normativa relativa al "Fondo prima casa" si rinvia al paragrafo " Disciplina dei mutui" del tema " Il settore bancario e assicurativo". Utili informazioni sono inoltre contenute nella relazione annuale sull'attività svolta dal Fondo di garanzia per la prima casa (Doc. CXLVII, n. 4).

Misure fiscali 

In relazione alle misure fiscali in favore della prima casa di abitazione si rinvia al tema "Bonus edilizi e tassazione immobiliare".

ultimo aggiornamento: 3 luglio 2026
 
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