tema 6 giugno 2025
Studi - Finanze Il settore bancario e assicurativo

L'art. 10, comma 1 del Testo Unico Bancario (TUB) detta la definizione di attività bancaria, che si sostanzia nella raccolta del risparmio tra il pubblico e nell'esercizio del credito. Le banche, inoltre, prestano ogni altra attività finanziaria (incluse l'emissione di moneta elettronica, la prestazione di servizi di pagamento e di servizi di investimento) secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché le attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge (art. 10, comma 2, TUB).

Nel presente tema oltre all'attività bancaria, vengono descritti gli interventi normativi concernenti gli intermediari non bancari e le modifiche normative  intervenute nel settore assicurativo nel corso della presente legislatura.

Si riporta il link del rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia.

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Nell'ordinamento italiano le attività bancaria e di intermediazione finanziaria sono regolate dal Decreto legislativo 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB) e dal Decreto legislativo 58/1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF).

Detti provvedimenti recano disposizioni volte a disciplinare l'oggetto di tali attività, i requisiti necessari per l'autorizzazione al loro esercizio e le relative procedure, le sanzioni in caso di esercizio abusivo, gli organi preposti alla vigilanza dei soggetti coinvolti, la gestione delle crisi, anche con riguardo alla tutela dei risparmiatori.

L'attività bancaria consiste nella raccolta di risparmio tra il pubblico e nell'esercizio del credito (art. 10 TUB) ed è riservata alle banche. Queste ultime esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, nei limiti previsti dalle singole disposizioni di legge.

L'attività di intermediazione finanziaria consiste nell'esercizio nei confronti del pubblico della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (art. 106 TUB).

La Banca d'Italia esercita la vigilanza sia su banche e gruppi bancari sia sugli altri intermediari finanziari individuati dal TUB e dal TUF. Si tratta, in particolare, di:

Con riguardo agli intermediari disciplinati dal TUF, la vigilanza è esercitata congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Per un approfondimento sulla disciplina dei singoli intermediari finanziari si rinvia all'apposita pagina dedicata sul sito della Banca d'Italia.

Il TUB disciplina le condizioni di accesso all'esercizio dell'attività bancaria. Il rilascio dell'autorizzazione è di competenza della Banca centrale europea (BCE) per tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti al Meccanismo di vigilanza unico (per l'analisi del MVU si rinvia al tema web consultabile al seguente link). Tale competenza è esercitata in stretta cooperazione con la Banca d'Italia, che riceve le domande e cura l'istruttoria, proponendo il rilascio dell'autorizzazione. La Banca d'Italia o la BCE negano l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate dall'art. 14 TUB non risulti garantita la sana e prudente gestione.

 

Con riguardo alle condizioni per l'accesso all'attività bancaria, il TUB specifica che l'autorizzazione è rilasciata al ricorrere di alcune condizioni, tra cui:

-       forma giuridica di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;

-       sede legale e direzione generale situate in Italia;

-       capitale iniziale non inferiore a 10 milioni di euro per le banche in forma di società per azioni, per le banche popolari e per le banche di garanzia collettiva; 5 milioni di euro per le banche di credito cooperativo.

La Banca d'Italia cura l'istruttoria del procedimento di autorizzazione solo dopo aver ricevuto un'istanza regolare e completa. In mancanza, il procedimento non prende avvio e il soggetto istante riceve una comunicazione in cui vengono indicate le ragioni dell'irregolarità o dell'incompletezza.

Nel caso l'istruttoria abbia esito positivo, la Banca d'Italia adotta il progetto di decisione con il quale propone alla BCE il rilascio dell'autorizzazione; in caso di esito negativo, adotta un provvedimento di diniego e non formula alcuna proposta alla BCE.

La BCE adotta il provvedimento finale entro 180 giorni dalla data di ricevimento della domanda (salvo le ipotesi di sospensione o interruzione dei termini); la decisione è comunque adottata entro dodici mesi dal ricevimento della domanda regolare e completa.

 

Infografica pubblicata sul sito della Banca d'Italia

 

Al di fuori dell'ambito della realtà bancaria, il decreto-legge n. 215 del 2023 ha prorogato al 31 dicembre 2024 la possibilità prevista, a determinate condizioni, dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia per le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile di continuare a svolgere la propria attività. Si tratta delle cooperative esistenti alla data del 1°gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica; il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro; l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro; i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato.

ultimo aggiornamento: 6 febbraio 2025

Il TUB subordina l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni qualificate nelle banche ad apposita autorizzazione rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia. La proposta è formulata al ricorrere di condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, in base a una serie di criteri, fra cui: reputazione del potenziale acquirente e sua solidità finanziaria; capacità della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; mancanza di un fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa a operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 19 TUB).

Sono inoltre previsti obblighi di comunicazione in relazione alle partecipazioni qualificate (i.e. accordi da cui possa derivare l'esercizio concertato del voto).

ultimo aggiornamento: 6 febbraio 2025

L'idoneità degli esponenti aziendali e degli organi di amministrazione e controllo delle banche è ritenuto presidio fondamentale per garantire un'adeguata governance improntata ai criteri di sana e prudente gestione.

Gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'intermediario. L'individuazione dei requisiti, dei criteri, dei limiti al cumulo degli incarichi e delle cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica è demandata dal TUB ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (cfr. D.M. n. 169/2020).

ultimo aggiornamento: 6 febbraio 2025

La vigilanza bancaria è esercitata dalla Banca d'Italia e dalla BCE in base alle competenze individuate dal Meccanismo di Vigilanza Unico-MVU (cfr. tema web consultabile al seguente link).

 

Il TUB individua tre forme di vigilanza.

 

  1. Vigilanza regolamentare. La Banca d'Italia esercita la funzione normativa emanando disposizioni di rango secondario, nel rispetto dei principi individuati dalle disposizioni primarie (art. 53 TUB). Tali previsioni riguardano: (i) adeguatezza patrimoniale; (ii) contenimento del rischio; (iii) partecipazioni detenibili; (iv) governo societario; (v) informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui ai punti precedenti. La potestà regolamentare della Banca d'Italia è disciplinata dall'art. 23 della Legge 262/2005, il quale specifica che tali provvedimenti: devono di norma essere motivati; sono accompagnati da una relazione illustrativa; devono essere sottoposti a revisione periodica (ogni tre anni), per essere adeguati all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi di investitori e risparmiatori.
  2. Vigilanza informativa o cartolare. Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia (art. 51 TUB).
  3. Vigilanza ispettiva. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e richiedere l'esibizione di documenti e atti che ritenga necessari. Può altresì richiedere alle autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea di effettuare accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità delle verifiche (art. 54 TUB).

 

ultimo aggiornamento: 6 febbraio 2025

La normativa europea di riferimento, concernente i requisiti prudenziali delle banche (e imprese di investimento), è costituita da:

  • direttiva 2013/36/UE e successive modifiche (Capital Requirements Directive - CRD), recepita in Italia con il d.lgs. n. 72/2015, che disciplina, tra l'altro, le condizioni per l'accesso all'attività bancaria, le partecipazioni qualificate, la libertà di stabilimento delle banche nell'Unione e libera prestazione dei loro servizi, il processo di revisione e valutazione prudenziale, le riserve patrimoniali addizionali, il governo societario e le remunerazioni;
  • regolamento 575/2013 e successive modifiche (Capital Requirements Regulation - CRR), contenente norme direttamente applicabili per tutte le banche e le imprese d'investimento europee, (incluse quelle italiane) afferenti, tra l'altro, la disciplina sui fondi propri, i requisiti di capitale, di liquidità e di leva finanziaria.

 

La normativa europea di riferimento, riguardante la gestione delle crisi delle banche (e imprese di investimento) è costituita da:

 

  • direttiva 2014/59/UE e successive modifiche (Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD), che contiene norme sul risanamento e la risoluzione delle banche e delle imprese di investimento in crisi;
  • direttiva 2014/47/UE e successive modifiche (Deposit Deposit Guarantee Schemes Directive, DGSD), che riguarda i sistemi di garanzia dei depositanti, prevedendo che laddove una banca sia in dissesto e i depositi divengano indisponibili i depositanti abbiano il diritto alla protezione dei loro depositi fino a un importo massimo di 100 mila euro.

 

ultimo aggiornamento: 6 febbraio 2025

L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo.

 

Le banche popolari sono istituti di credito costituiti in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata (art. 29 TUB).

Le caratteristiche fondamentali di tali banche sono:

  • finalità mutualistica. Si desume dalla forma societaria e implica che la banca eserciti il credito nei confronti dei soci;
  • voto capitario. Ogni socio ha diritto a un voto, indipendentemente dal numero di azioni possedute;
  • limiti alla distribuzione degli utili. I soci non possono detenere azioni in misura eccedente l'1 per cento del capitale sociale (salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento).

Il TUB attualmente fissa in 8 miliardi di euro il limite dell'attivo delle banche popolari. In caso di superamento di tale limite dimensionale, la banca popolare ha l'obbligo di assumere la forma di società per azioni, salvo che, in alternativa, non riporti l'attivo entro il limite massimo consentito.

Al riguardo, si fa presente che la legge contenente Interventi a sostegno della competitività dei capitali (legge n. 21 del 2024) innalza il limite dell'attivo delle banche popolari da 8 miliardi di euro a 16 miliardi di euro.

 

Le banche di credito cooperativo sono istituti di credito costituiti in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata (art. 33 TUB). L'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo. L'autorizzazione è necessaria ai fini dell'avvio del procedimento per l'iscrizione nell'albo delle società cooperative previsto dal codice civile.

Le caratteristiche fondamentali di tali banche sono:

  • finalità mutualistica prevalente. Il credito è esercitato prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità;
  • voto capitario. Ogni socio ha diritto a un voto, indipendentemente dal numero di azioni possedute;
  • limiti alla distribuzione degli utili. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi centomila euro;
  • prossimità territoriale. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa.
ultimo aggiornamento: 6 febbraio 2025

Detta imposta è determinata applicando un'aliquota del 40% sulla differenza del margine di interesse degli istituti di credito (voce 30 del Conto Economico delle banche), rispetto all'esercizio antecedente al 2022.

Il margine di interesse consiste nella differenza tra gli interessi attivi (percepiti dalle banche a fronte dell'impiego delle proprie disponibilità liquide) e gli interessi passivi (corrisposti dalle banche ai propri clienti a fronte della raccolta di risparmio).

Essa è indeducibile da IRES e IRAP e il relativo gettito è destinato al finanziamento delle misure per la concessione della garanzia pubblica sui mutui prima casa, nonché a ulteriori interventi volti alla riduzione della pressione fiscale su famiglie e imprese.

La disposizione fissa un limite all'ammontare dell'imposta straordinaria che, in ogni caso, non può essere superiore allo 0,26 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

Al fine di garantire l'effettiva applicazione dell'imposta, è previsto inoltre il divieto per le banche di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione della norma sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza di tale disposizione anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione.

Ai sensi del comma 5-bis, in luogo del versamento dell'imposta, le banche possono destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al primo gennaio 2024, a una riserva non distribuibile a tal fine individuata, un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta calcolata ex lege.

 

La norma si inserisce nell'ambito della politica di progressivo aumento dei tassi di interesse operato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) nell'ultimo biennio allo scopo di contrastare la spinta inflazionistica generata dalla pandemia e dall'attuale situazione geopolitica. L'obiettivo è il ritorno tempestivo dell'inflazione al 2% nel medio termine.

Al riguardo, l'ultimo aumento è stato disposto dalla BCE con la Decisione di politica monetaria del 14 settembre 2023: in quell'occasione i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale (deposit facility) sono stati fissati, rispettivamente, al 4,50%, al 4,75% e al 4,00%, con effetto dal successivo 20 settembre 2023. Con le Decisioni di politica monetaria del 26 ottobre 2023 e del 14 dicembre 2023  il Consiglio Direttivo ha ritenuto di mantenere invariati i tre principali tassi di riferimento BCE, in ragione del calo dell'inflazione registrato negli ultimi mesi del 2023. Per le medesime ragioni, la BCE ha confermato tali tassi, anche nel corso della prima metà del 2024, con le Decisioni di politica monetaria del 25 gennaio 2024, del 7 marzo 2024 e del 18 luglio 2024.   

Sulla base di una valutazione aggiornata delle prospettive di inflazione negli ultimi 4 mesi del 2024 e nei primi 5 del 2025, la BCE ha deliberato delle progressive riduzioni dei tassi di interesse di riferimento, nonché fissando le seguenti misure dei tassi di interesse sui depositi presso la banca centrale (deposit facility)sulle operazioni di rifinanziamento principale e sulle operazioni di rifinanziamento marginale:

- al 3,75%, al 4,25% e al 4,50%, con effetto dal 12 giugno 2024 (Decisione di politica monetaria del 6 giugno 2024)

- al 3,50%, al 3,65% e al 3,90%, con effetto dal 18 settembre 2024 (Decisione di politica monetaria del 12 settembre 2024);

- al 3,25%, al 3,40% e al 3,65%, con effetto dal 23 ottobre 2024 (Decisione di politica monetaria del 17 ottobre 2024);

al 3,00%, al 3,15% e al 3,40%, con effetto dal 18 dicembre 2024 (Decisione di politica monetaria del 12 dicembre 2024);

al 2,75%, al 2,90% e al 3,15%, con effetto dal 5 febbraio 2025 (Decisione di politica monetaria del 30 gennaio 2025);

- al 2,50%, al 2,65% e al 2,90%, con effetto dal 12 marzo 2025 (Decisione di politica monetaria del 6 marzo 2025);

- al 2,25%, al 2,40% e al 2,65%, con effetto dal 23 aprile 2025 (Decisione di politica monetaria del 17 aprile 2025);

- al 2,00%, al 2,15% e al 2,40%, con effetto dall'11 giugno 2025 (Decisione di politica monetaria del 5 giugno 2025).

Nella tabella di seguito si riporta l'andamento dei tre citati tassi, a partire dal primo aumento di luglio 2022 e fino all'ultimo aggiornamento del mese di giugno 2025. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al sito della BCE.

ultimo aggiornamento: 6 giugno 2025

Nel corso della XIX legislatura sono stati emanati provvedimenti volti a prorogare diverse misure di sostegno per l'acquisto della prima casa di abitazione, rifinanziando il Fondo di garanzia per la prima casa (c.d. Fondo prima casa), istituito con l'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013), modificando la platea dei soggetti ammessi ai benefici del citato Fondo.

In particolare il Fondo di garanzia per la prima casa è stato rifinanziato, nel corso della legislatura con l'assegnazione di 430 milioni di euro per l'anno 2023 (articolo 1, comma 75 della legge n. 197 del 2022), di 282 milioni per l'anno 2024 (articolo 1, comma 8, della legge di bilancio 2024), di 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (articolo 1, comma 114 della legge di bilancio 2025).

Si ricorda che l'art. 1, comma 48, della legge 147 del 2013, contiene la la disciplina relativa alla  garanzia riconosciuta del Fondo di garanzia per la prima casa.
Essa è concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo.
La regolamentazione del Fondo è contenuta neI decreto interministeriale del 31 luglio 2014 - emesso dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con ii Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con ii Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - ha definito i termini e le modalità di intervento del Fondo e ne ha affidato a Consap la gestione, prevedendo l'emanazione da parte del Dipartimento del Tesoro di un apposito Disciplinare per la regolamentazione degli adempimenti, sottoscritto in data 15 ottobre 2014. In data 8 ottobre 2014 è stato stipulati il Protocollo d'intesa tra ii Dipartimento del Tesoro e I' Associazione bancaria italiana (ABI) per la disciplina delle modalità di adesione dei soggetti finanziatori all'iniziativa del Fondo.
La legge di bilancio 2025 ha indicato che i soggetti beneficiari delle misure del Fondo sono esclusivamente (e non più prioritariamente):
1) giovani coppie;
2) nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
3) conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati,
4) giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età.
Ferma l'ipotesi di accesso alla garanzia al 50%, è stata prevista,  dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021,  la possibilità di richiedere l'innalzamento della garanzia all'80% per i soggetti  non superiore a 40 mila euro annui e richiedono un mutuo superiore all'80% del prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo di oneri accessori. Tale possibilità originariamente prevista fino al 31 dicembre 2021 è stata più volte prorogata, da ultimo fino al 31 dicembre 2027, dalla legge di bilancio 2025.
Si ricorda che con riferimento all'utilizzo del citato Fondo, Consap presenta annualmente alle Camere un'apposita relazione (qui il link alle relazioni presentate nel corso della XIX legislatura).

In particolare la legge di bilancio per il 2025 (art. 1, commi 112-116) ha prorogato al 31 dicembre 2027 le misure previste per agevolare l'acquisto della prima casa di abitazione a favore dei soggetti ammessi (fino al 31 dicembre 2024, prioritari)in particolare: 

  • l'elevazione della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa fino all'80 per cento della quota capitale prevista dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021;
Si evidenzia che il termine temporale di tale disciplina di favore, originariamente previsto per il 30 giugno 2022, è stato prorogato più volte: al 31 marzo 2023 dall'articolo 1, comma 74, lettera b), della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023), quindi al 30 giugno 2023 dall'articolo 3, comma 10- bis, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 e al 30 settembre 2023 dall'articolo 4- sexies, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2023. Tale termine è stato differito al 31 dicembre 2023 dall'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 e successivamente al 31 dicembre 2024 dall' articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024).
  • la possibilità di riconoscere l'accesso a tale regime anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze  nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore (prevista originariamente per i contratti di mutui conclusi dal 2022 al 31 dicembre 2024).
  • l'estensione, prevista dalla legge di bilancio 2024, della categoria dei soggetti beneficiari del regime di maggior favore per l'accesso al Fondo, includendovi anche le famiglie con 3, 4, ovvero 5 o più figli minori di 21 anni con la contestuale elevazione rispettivamente a 45.000 del valore massimo dell'ISEE, e all'85% dell'importo della garanzia per i nuclei familiari con quattro figli di età minore di 21 anni ed a 50.000 e al 90% per i nuclei familiari con 5 o più figli minori di 21 anni. 
  • la permanenza dell'operatività della garanzia del Fondo, prevista dalla legge di bilancio 2024, anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l'acquisto della prima casa, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.

Si ricorda infine che il decreto-legge n. 215 del 2023 (articolo 3, comma 12-terdecies-12-quinquiesdecies) è intervenuto prorogando al 31 dicembre 2024, nel caso di contratti preliminari registrati conclusi prima del 31 dicembre 2023 da giovani che non abbiano compiuto i 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro annui, l'esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale inerenti all'acquisto della casa di abitazione.

La legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 322) aveva riaperto fino al 31 dicembre 2023 i termini di operatività della disciplina (contenuta nel decreto-legge n. 70 del 2011 e in origine applicabile fino al 31 dicembre 2012) che consente di rinegoziare i mutui ipotecari finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, aventi un importo originario non superiore a 200 mila euro, stipulati prima dell'entrata in vigore della legge medesima, assicurando tra l'altro l'applicazione, in luogo del tasso variabile, di un tasso annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati. La riapertura opera per i mutui stipulati (ovvero accollati) prima del 1° gennaio 2023 (data di entrata vigore del provvedimento citato).

ultimo aggiornamento: 10 febbraio 2025

La legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 396-401) ha attribuito un credito di imposta alle fondazioni bancarie in caso di operazioni di fusione.

Esso è pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro, previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate, operanti a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficoltà e non siano in grado di raggiungere, per le ridotte dimensioni patrimoniali, una specifica capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata.

Sono stati poi posti limiti ai compensi degli organi apicali delle banche oggetto di intervento dello Stato per il rafforzamento patrimoniale ai sensi del decreto-legge n. 237 del 2016. Per gli incarichi conferiti a decorrere dal 1° gennaio 2023 il trattamento economico annuo non può superare il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione (comma 420 della medesima legge). 

Il decreto-legge n. 69 del 2023 (articolo 1, comma 1) ha introdotto una nuova procedura che rafforza le garanzie dei depositanti nell'ipotesi del mancato rimborso dei medesimi da parte di una banca.

Si prevede infatti che qualora una banca, in ragione della sua situazione finanziaria, risulti inadempiente all'obbligo di restituire i propri depositi, ancorché non sia stata aperta nei suoi confronti la procedura di liquidazione coatta amministrativa, la Banca d'Italia, dopo aver verificato che l'istituto di credito non è in grado di rimborsare i propri depositi e non ha la ragionevole prospettiva di ripristinare a breve l'accessibilità ai depositi stessi, dichiari l'esistenza di tale inadempimento, con la conseguenza che i depositanti potranno accedere al recupero dei propri depositi, entro i limiti ordinariamente previsti, tramite i sistemi di garanzia.

Sono previste altresì le necessarie modifiche di coordinamento nell'ambito del Testo Unico bancario.

Sono infine introdotte due modifiche dirette a recepire ulteriori richieste di rettifica della normativa nazionale in merito ai limiti entro i quali i sistemi di garanzia rispondono per i depositanti coperti (importo del deposito al netto di quanto recuperabile dall'attivo della banca) e alla base di calcolo da prendere in considerazione per l'applicazione di compensazioni con riferimento ad eventuali debiti del depositante (l'ammontare complessivo del deposito e non esclusivamente il limite di 100.000 euro).

Il medesimo decreto- legge (articolo 1, comma 1-bis) ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevedendo l'applicazione delle disposizioni vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, l'esclusione dalla riduzione dei costi delle imposte e dei costi per la conclusione dei contratti, e precisando le modalità di calcolo delle riduzioni del costo totale del credito nel caso in cui essa non sia già stata definita dalle parti.

In particolare in caso di estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo sottoscritti prima del 25 luglio 2021  continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni – sempre in tema di estinzioni anticipate – contenute nell'articolo 125-sexies del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti chiarendo tuttavia che non sono comunque soggette a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti e facendo salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa. Viene infine precisato che, ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avvenga in conformità al criterio del costo ammortizzato.

La legge di bilancio 2024 differisce una quota di deduzione, a fini IRES e IRAP, delle eccedenze derivanti da perdite sui crediti, per enti creditizi e finanziari e imprese assicurative. In particolare si prevede il differimento della deduzione della quota dell'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo e,  analogamente, il differimento della deduzione di una quota pari al 3 per cento, prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo (articolo 1, commi 49-51).

La legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 523) ha modificato il d.P.R. n. 144 del 2001 relativo ai servizi di Bancoposta. Con esse, il legislatore ha inserito la raccolta delle somme di denaro ricevute dagli istituti di moneta elettronica e dagli istituti di credito tra le attività di Bancoposta e ha, inoltre, previsto che si applichi all'istituto in questione l'articolo 114-octiesdecies del TUB, che si riferisce all'apertura e mantenimento di un conto di pagamento presso le banche destinato agli istituti di pagamento.

ultimo aggiornamento: 15 aprile 2025
  Gli  intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all' articolo 106 TUB (tenuto dalla Banca d'Italia) sono soggetti, diversi dalle banche, che esercitano in via professionale, nei confronti del pubblico, le seguenti attività:
1)   concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma di cui all' articolo 2 decreto  n. 53 del 2015 del MEF;
2)   riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento ai sensi della legge n. 130 del 1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d.  servicing).
  Per espressa previsione dell'articolo 106, comma 2, del TUB, gli intermediari possono esercitare anche le seguenti attività:
a)   emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento, se autorizzati e iscritti nel relativo albo;
b)   prestare solo servizi di pagamento, se autorizzati e iscritti nel relativo albo;
c)   prestare servizi di investimento, nei casi e alle condizioni previste dalla Banca d'Italia ai sensi del TUF;
d)   effettuare le altre attività previste da norme di legge, a condizione che siano svolte in via subordinata rispetto alle attività di concessione di finanziamenti, come per esempio: la promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento; l'erogazione di finanziamenti agevolati e la gestione di fondi pubblici; l'intermediazione assicurativa e riassicurativa previa iscrizione negli appositi registri.
e) prestare  servizi di crowdfunding per le imprese ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503.
  Nel medesimo albo sono altresì iscritti: ( i) i Confidi con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro; ( ii) i  servicer delle operazioni di cartolarizzazione, cioè quei soggetti che esercitano l'attività di riscossione di crediti ceduti e i servizi di cassa e di pagamento ai sensi della legge n. 130 del 1999; le società fiduciarie di cui all'art. 199 del TUF (c.d. "statiche").
 
  Poiché la disciplina di tali soggetti non è armonizzata a livello europeo, fatta eccezione per l'ipotesi di soggetti controllati da banche dell'Unione europea ( articolo 18 del TUB), non è consentito il mutuo riconoscimento in ambito UE. 
  Alle previsioni del TUB in materia di intermediari finanziari  ex articolo 106 è stata data attuazione con la  Circolare della Banca d'Italia n. 288 "Disposizione di vigilanza per gli intermediari finanziari".
Il disegno di legge contenente la delega per la riforma dei confidi
  Nel corso della XIX legislatura, è stato presentato   il disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese ( AS 1484) il cui articolo 5 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione della disciplina dei confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (c.d. "Legge sui confidi"), secondo i seguenti  principi e criteri direttivi:

a)     rafforzamento dell'attività dei confidi a sostegno delle PMI nel campo della garanzia e dei servizi finanziari;

b)     ampliamento della compagine sociale dei confidi a soggetti diversi dalle PMI e dai liberi professionisti;

c)     revisione dei requisiti per l'iscrizione dei confidi all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB;

d)     incentivo ai processi di aggregazione dei confidi mediante agevolazioni e semplificazioni normative (costituzione di gruppi rilevanti anche ai fini di vigilanza);

e)     ampliamento delle attività esercitabili dai Confidi di cui all'articolo 106 del TUB, con particolare riguardo alle attività di consulenza e assistenza alle imprese consorziate o socie;

f)      riduzione dei costi di istruttoria per la valutazione del merito creditizio delle imprese (anche tramite forme di contribuzione pubblica);

g)     promozione dell'integrazione inter-consortile dei confidi (previsione della facoltà per i confidi di assumere partecipazioni in altri enti, purché ciò non comporti modificazioni sostanziali del loro oggetto sociale).

Nelle more della riforma organica dei confidi, viene altresì disposta la sospensione, per 24 mesi, del procedimento per l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'iscrizione dei confidi nell'albo degli intermediari finanziari ex articolo 106 del TUB, conseguente al venir medo dei requisiti dimensionali (qualora il volume di attività finanziaria risulti inferiore a 150 milioni di euro).

A tal fine, il confidi interessato deve comunicare alla Banca d'Italia, unitamente agli altri confidi coinvolti, l'avvio di un processo di integrazione, comprovato da idonea documentazione dalla quale risulti che, al termine di tale processo, sia rispettato il requisito del volume di attività finanziaria (articolo 3, comma 8, del decreto-legge  n. 202 del 2024, rispetto al quale si veda il relativo dossier).

Si ricorda che una prima sospensione, fino al 31 dicembre 2022, dei provvedimenti di revoca adottati dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 53 del 2015, è stata disposta dall'articolo 3, comma 11-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (e successive modificazioni).

  A tal riguardo con interrogazione a risposta immediata in Commissione del 26 febbraio 2024 è stato richiesto, quale chiarimento, se la disposizione in oggetto ha inteso sospendere anche il decorso del termine dei 3 esercizi consecutivi fino al 1° gennaio 2023. Con  risposta n. 5-02059, si è esclusa la possibilità di interpretare, in via estensiva, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 11- quater, del decreto-legge n. 183 del 2020, in quanto una tale interpretazione avrebbe carattere sostanzialmente innovativo andando ad estendere l'ambito di operatività della sospensione delle revoche adottate dalla Banca d'Italia.
ultimo aggiornamento: 3 febbraio 2025

Poiché lo svolgimento di attività di natura finanziaria è riservato agli intermediari finanziari che operano previa autorizzazione e sotto la vigilanza della Banca d'Italia, le modalità di redazione dei relativi bilanci sono definite dalla stessa Banca d'Italia, nel rispetto dei principi contabili di riferimento.

Per tale motivo, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi ed il decreto legislativo in materia IRAP recano delle disposizioni ad hoc che trovano applicazione in via esclusiva ovvero, con riguardo alle disposizioni riferibili ai soggetti IFRS, in via prevalente nei confronti degli intermediari finanziari. Alcune specificità concernono anche le imposte indirette.  

Ai fini dell'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione di tali disposizioni, si definiscono intermediari finanziari, ai sensi del l' articolo 162-bis, comma 1, lettera a), punto 1), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi:
  1. gli intermediari finanziari obbligati a redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali "IFRS" e le istruzioni della Banca d'Italia (cd. "intermediari IFRS"), ivi inclusi i soggetti con stabile organizzazione in Italia aventi le medesime caratteristiche e le società di partecipazione finanziaria;
  2. i confidi iscritti in apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia;
  3. gli operatori del microcredito iscritti in apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia.
La categoria "intermediari IFRS" comprende le banche italiane e gli altri intermediari finanziari ( società di intermediazione mobiliare – " SIM",  società di gestione del risparmio – " SGR",  società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del T.U.B., le agenzie di prestito su pegno, gli i stituti di moneta elettronica – "IMEL", gli istituti di pagamento "IDP", le società finanziarie capogruppo di gruppi finanziari iscritti in apposito albo, le società finanziarie italiane che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell'albo e le società italiane di partecipazione finanziaria mista che controllano prevalentemente banche).

Il principio di derivazione rafforzata e le principali disposizioni applicabili esclusivamente agli "intermediari IFRS"

 

In primo luogo al pari degli altri soggetti che adottano i principi contabili internazionali, trovando applicazione il principio di derivazione rafforzata, nella determinazione della base imponibile IRES si applicano, anche in deroga alle altre disposizioni del medesimo testo unico, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai princìpi contabili internazionali. Conseguentemente, le classificazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili IFRS e dagli schemi della Banca d'Italia assumono particolare rilevanza nella determinazione della base imponibile di tali soggetti.

Inoltre, a differenza degli altri soggetti passivi IRES, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono interamente deducibili. Lo stesso regime fiscale si rende applicabile alle riduzioni di valore iscritte in bilancio a copertura delle perdite attese su crediti verso la clientela operate dagli intermediari finanziari secondo il principio IFRS 9.

Poiché fino al periodo d'imposta 2015 le svalutazioni su crediti erano deducibili secondo un differente regime (in diciottesimi fino al 2012, in quinti nel 2013 e nel 2014 e per il 75 per cento nel 2015), le rettifiche di valore pregresse risultanti al 31 dicembre 2015 sono recuperabili secondo un piano di rientro valevole – a seguito di varie rimodulazioni - fino al 2029.

In via esclusiva, gli intermediari finanziari possono richiedere all'Agenzia delle Entrate, mediante interpello "probatorio" ex articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'autorizzazione a disapplicare il regime fiscale delle partecipazioni di cui all'articolo 87 (regime PEX) e di applicare, in luogo allo stesso, quello dei crediti di cui all'articolo 106, comma 3 (per i crediti verso la clientela) ed all'articolo 101, comma 5 (per gli altri crediti), in presenza di determinate condizioni e purché il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute. Si fa, in particolare, riferimento alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria.

Gli interessi passivi sono altresì interamente deducibili (ad esclusione di SIM e SGR, rispetto alle quali continua ad operare la deducibilità al 96 per cento) e, per tale motivo, per banche e intermediari IFRS si applica l'addizionale IRES del 3,5 per cento (l'aliquota IRES resta  del 27,5 per cento).

Nella determinazione della base imponibile IRAP, in virtù del principio di derivazione contabile, per la generalità degli intermediari IFRS (incluse le banche) si considerano le componenti (positive e negative) incluse nel margine di intermediazione, ridotto del 50 per cento dei dividendi, del 90 per cento delle altre spese amministrative, del 90 per cento dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali strumentali e del 100 per cento delle rettifiche di valore nette su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. Le altre componenti (esempio, altri proventi di gestione) concorrono a formare la base imponibile IRAP, se e nella misura in cui risultano correlate ad altre componenti incluse nella base contabile (cd. "principio di correlazione").

Con particolare riguardo al recupero delle rettifiche di valore su crediti verso clientela pregresse (quinti residui del 2013 e del 2014 ed il 25 per cento delle rettifiche 2015) si applicano le medesime disposizioni valevoli ai fini IRES. L'aliquota base IRAP applicabile a tali soggetti è del 4,65 per cento.

Di particolare rilevanza è il regime "ordinario" di trasformazione in credito d'imposta delle imposte anticipate (Deferred Tax Asset – "DTA") iscritte in bilancio sulle svalutazioni crediti verso clientela pregresse (IRES) e sulle rettifiche di valore nette su crediti verso clientela pregresse (IRAP), applicabile ai soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, al ricorrere di determinati requisiti. Nello specifico, tale regime - introdotto al fine di garantire, nella determinazione del patrimonio di vigilanza degli intermediari vigilati, il rispetto dei requisiti di Basilea 3  - opera in presenza di: (a) perdita civilistica di bilancio, (b) perdita fiscale e/o valore della produzione netta negativa, (c) procedura di liquidazione volontaria. A seguito dei rilievi formulati dalla Commissione europea che qualificano tale disposizione normativa come aiuto di stato, per il mantenimento del regime di trasformazione "ordinaria" si è reso necessario l'esercizio di un'opzione mediante pagamento di un canone annuo dal periodo d'imposta 2016 fino al periodo d'imposta 2030.

   

Infine gli enti creditizi (e, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale del 20 novembre 2017, n. 242, gli intermediari finanziari) possono optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva (dello 0,25 per cento ovvero, in caso di finanziamento non riferito all'acquisto della prima casa, del 2 per cento) in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative con riguardo alle operazioni a medio e lungo termine (di durata superiore a diciotto mesi) e a tutti gli atti ivi collegati.    

Le principali disposizioni applicabili in via principale agli "intermediari IFRS"

Al pari degli altri soggetti IFRS, il trattamento fiscale dei titoli (di capitale, di debito e OICR) dipende dalla classificazione di questi nel portafoglio trading (attivo circolante) piuttosto che in altri portafogli (attività finanziarie immobilizzate) operata in bilancio secondo il principio contabile IFRS 9 che, per gli intermediari IFRS, è meglio definita dagli schemi della Banca d'Italia.

Invero, in caso di riclassifica di uno strumento finanziario in una delle altre categorie previste dall'IFRS 9, operata a seguito del cambiamento del proprio modello di business per la gestione delle attività finanziarie e che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, la differenza tra il valore contabile rilevato ai sensi dell'IFRS 9 nel portafoglio di destinazione ed il precedente valore fiscale dello strumentale concorre alla formazione delle basi imponibili (IRES ed IRAP) nel periodo d'imposta in cui avviene la riclassifica, secondo il regime fiscale applicabile al portafoglio di origine.

Per quanto concerne la prima applicazione dell'IFRS 9, la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha stabilito che, ai fini IRES ed IRAP, i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione dell'ECL model (riferibili ai crediti verso la clientela) iscritti in sede di transizione all'IFRS 9 dagli intermediari finanziari sono deducibili per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo di imposta 2018 e la restante parte, in quote costanti, nei successivi nove periodi di imposta (la quota del 2019 è stata rinviata al periodo d'imposta 2028). Ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025)  la quota del 10 per cento deducibile, IRES ed IRAP, nel periodo d'imposta 2025, è differita, in quote costanti, ai periodi d'imposta dal 2026 al 2029 ( 2,5 per cento per periodo d'imposta), mentre la quota del 10 per cento deducibile, IRES ed IRAP, nel periodo d'imposta 2026 è differita, in quote costanti, ai periodi d'imposta dal 2027 al 2029 ( 3,33 per cento per periodo d'imposta).

Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento correlate alle DTA

La legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207), ai commi 14-20, dispone che, nella determinazione delle basi imponibili, IRES ed IRAP, degli intermediari finanziari le quote di taluni componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 siano differite, in quote costanti, rispettivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed ai successivi tre periodi ed al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed ai successivi due periodi.

I componenti negativi di reddito che formano oggetto di differimento sono i seguenti:

  • piano di rientro dello stock delle svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2015;
  • piano di rientro dello stock dell'ammortamento di avviamento non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 1, comma 1079, della legge n. 145 del 2018;
  • piano di rientro delle delle quote deducibili riferibili componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell'IFRS 9 di cui all'articolo 1, commi 1067 e 1068, della legge n. 145 del 2018.

Con esclusivo riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, introduce una limitazione temporanea all'uso delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze residue di ACE, determinata applicando una percentuale forfettaria pari al 54 per cento del maggior reddito imponibile, relativo sempre al medesimo periodo d'imposta, che emerge per effetto dei citati differimenti. Tale limitazione trova altresì applicazione per le società che partecipano al consolidato fiscale e, nella determinazione del reddito complessivo da assoggettare alla tassazione di gruppo, anche per la società consolidante.

Sono definiti i criteri di determinazione degli acconti per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed ai successivi quattro che, essenzialmente, non devono tener conto dei menzionati piani di rientro (per il 2025) e dei differimenti proposti dai commi in commento (per i successivi). Inoltre, sull'importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti – periodi d'imposta 2025 e 2026 – per effetto delle disposizioni in commento è preclusa, in sede di versamento, la possibilità di procedere in compensazione (sia "orizzontale", sia "verticale").

Per maggiori approfondimenti si rinvia al relativo dossier di documentazione.

 

 

ultimo aggiornamento: 6 febbraio 2025

Durante la XIX legislatura sono state adottate alcune misure che modificano la disciplina del settore assicurativo in particolare con riferimento:

  • all'istituzione di un'assicurazione contro i rischi catastrofali;
  • alla valutazione di specifiche poste di bilancio per le imprese assicurative;
  • all'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita e all'imposta sulle assicurazioni;
  • all'assicurazione sulla responsabilità civile.

Viene inoltre disposto che le imprese assicurative possono istituire, per il tramite della relativa associazione, un sistema informativo sui rapporti assicurativi per rami diversi dalla responsabilità civile automobilistica, con la finalità di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti. Il sistema è alimentato dai sistemi informativi delle singole imprese assicurative ed è sottoposto alla vigilanza dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

Inoltre i commi 89 e 90  dell'articolo 1 della legge di bilancio 2024 estendono, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d'imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.

L'assicurazione contro i rischi catastrofali

La legge di bilancio 2024 (articolo 1, ai commi 101-111) ha istituito l'obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, (poi prorogato al 31 marzo 2025 dal decreto-legge n.202 del 2024) contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. L'inadempimento dell'obbligo di assicurazione viene considerato nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.

Il decreto-legge n. 39 del 2025 ha disposto un'ulteriore differimento de termine entro il quale  decorre l'obbligo assicurativo, differenziando lo stesso in relazione alle dimensioni dell'impresa. In particolare l'obbligo citato è differito al:

  • 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della direttiva (UE) 2023/2775;
  • 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della direttiva (UE) 2023/2775.

Dalle date suddette a tali imprese si applica la norma che dispone che l'inadempimento dell'obbligo di assicurazione viene considerato ai fini dell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riguardo a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali mentre per le grandi imprese tale ultima disposizione si applica decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo (ossia dal 30 giugno 2025).

 

La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio. Tali valori possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, con il quale possono essere altresì stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione.

Con riferimento alle disposizioni in questione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale n. 18 del 2025.

In caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, IVASS provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro.

Per contribuire all'efficace gestione del rischio da parte delle compagnie assicurative per la copertura dei danni in esame, SACE S.p.A. può concedere una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi (fino a un massimo di 5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all'importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell'anno di riferimento). Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti da tali coperture è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. Le disposizioni di cui all'articolo in esame non si applicano agli imprenditori agricoli mentre sono obbligate le imprese della pesca e dell'acquacoltura -ancorché l'obbligo fosse decorrente dal 31 marzo 2025, poi prorogato al 31 dicembre 2025 dal decreto-legge n. 202 del 2024.

Successivamente la legge 193 del 2024 ha affidato all'IVASS la gestione di un portale il cui scopo è consentire la comparazione trasparente dei contratti assicurativi stipulati a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, anche utilizzando a tale scopo il portale concernente le assicurazioni obbligatorie auto (articolo 22).

La valutazione dei valori contabili di alcuni cespiti per le imprese di assicurazione

Il decreto-legge n 176 del 2022, modificando le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 73 del 2022,  aveva disposto che le imprese di assicurazione e riassicurazione che si avvalgono della facoltà di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione anziché al valore di realizzazione desumibile dal­l'andamento del mercato, destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i due valori, non soltanto al netto del rela­tivo onere fiscale (come previsto dalla normativa vigente), ma anche al netto dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi (articolo 14-quater).

Tuttavia tale inciso è stato abrogato dall'articolo 5 del decreto-legge n. 131 del 2023. La medesima disposizione ha tuttavia disposto che per le imprese assicurative che non applicano i principi contabili internazionali, ove si avvalgano della speciale disciplina della contabilizzazione dei titoli, l'effetto sugli impegni verso gli assicurati, riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi, sia invece tra gli elementi rilevanti per la determinazione della riserva indisponibile.

Inoltre, per le imprese che non adottano i princìpi contabili internazionali: 

  • l'applicazione delle disposizioni sulla speciale modalità di contabilizzazione sopra descritta, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
  • che si avvalgono della facoltà di contabilizzazione speciale dei titoli, l'applicazione delle disposizioni in materia di elementi di cui tenere conto per la costituzione della riserva (in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Sempre la medesima norma (articolo 5 del decreto-legge n. 131 del 2023) si consente alle imprese di assicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali, nel caso in cui acquisiscano un compendio aziendale da parte di un'altra impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa, di rilevare inizialmente in bilancio gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico, anziché al prezzo di cessione.

Tale rilevazione contabile rileva anche ai fini dell'IRES e dell'IRAP. Gli atti relativi a dette cessioni sono sottoposti a imposta di registro e ipocatastali in misura fissa.

Le norme consentono inoltre al cessionario di valutare, nell'esercizio in corso al 30 settembre 2023 e nei due successivi (a seguito della modifica introdotta con il decreto-legge n. 202 del 2024), i predetti attivi finanziari, se non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, in luogo del minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale possibilità è stata prorogata anche Sono previste disposizioni di analogo tenore – tranne che per alcuni effetti fiscali – anche nei confronti delle imprese assicurative che acquistano, entro il 30 dicembre2025 (termine prorogato dal decreto-legge n. 202 del 2024),  compendi aziendali dalle predette imprese cessionarie.

Le modifiche all'aliquota all'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita e gli interventi sull'imposta sulle assicurazioni

Con la legge di bilancio 2023, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, è stata elevata dallo 0,45 allo 0,50 l'aliquota dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio delle imprese assicurative.

Successivamente, con l'articolo 44, comma 2, del decreto-legge n. 48 del 2023, la citata aliquota è stata elevata allo 0,60 per cento per il solo anno 2022.

Le società e gli enti che esercitano attività assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta, originariamente pari allo 0,20 per cento e che nel corso del tempo è stata successivamente elevata, delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.
Il prelievo avviene, in sostanza, sullo stock delle riserve matematiche dei rami vita esistente alla fine di ogni esercizio e il relativo pagamento è effettuato, per ciascun periodo di imposta, entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione annuale dei redditi.
Le riserve da assoggettare all'imposta sulle riserve matematiche sono quelle relative ai contratti assicurativi, i cui rendimenti sono potenzialmente assoggettabili alla ritenuta prevista dall'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 o all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: si tratta delle ritenute applicabili sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e dell'imposta sostitutiva da applicare sui redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione stipulati a partire dal 1° gennaio 2001, sui redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma periodica e sui redditi derivanti dalle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale di cui all'articolo 44, comma 1, lettere g- quater) e g- quinquies) del testo unico delle imposte sui redditi.
Ai sensi di legge, il versamento dell'imposta sulle riserve matematiche costituisce un credito di imposta, da utilizzare per il versamento delle predette ritenute e imposte sostitutive che sono applicate in sede di erogazione delle prestazioni agli assicurati. 
Con riferimento all'imposta sulle assicurazioni il decreto legislativo concernente disposizioni in materia di procedimento accertativo ( decreto legislativo n. 13 del 2024) ha discipinato la prescrizione e la decadenza dell'azione dello Stato nei casi di infedele denunzia e di omessa denunzia (rispettivamente 5 e 7 anni da quello di presentazione - o di omessa presentazione- della denunzia). Inoltre il decreto legislativo n. 87 del 2024, in materia di sanzioni, è intervenuto ricalibrando le sanzioni legate alle violazioni della disciplina di riferimento (articolo 4, comma 8).

Interventi concernenti le assicurazioni sulla responsabilità civile dei veicoli a motore

Il decreto-legge n. 215 del 2023 ha disposto che fino al 30 giugno 2024 le macchine agricole siano soggette all'obbligo di assicurazione (RC), solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate.

Inoltre il decreto legislativo n. 70 del 2013, con il quale sono state adottate alcune disposizioni necessarie al recepimento di una direttiva europea (la direttiva UE 2021/2118), riguardante il risarcimento del danno in caso di sinistri R.C. auto causati da veicoli assicurati da un'impresa di assicurazione soggetta a procedure di fallimento o di liquidazione, sia nel caso di danni derivanti da sinistri accaduti nel Paese di residenza del danneggiato, sia nel caso di sinistri avvenuti in un Paese differente da quello di residenza del danneggiatoha attribuito alla CONSAP – gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada – il potere di negoziare e concludere accordi, entro il termine del 23 dicembre 2023, con gli omologhi organismi degli altri Stati membri al fine di dare attuazione alle procedure di protezione, rimborso e rivalsa previste dalla direttiva.

Successivamente il decreto legislativo n. 184 del 2023, sempre al fine di recepire le disposizioni della direttiva UE 2021/2118 ha previsto diverse modifiche al Codice delle assicurazioni private relativamente alla definizione di veicolo, ai limiti minimi dei massimali assicurativi, alla disciplina del preventivatore, il riconoscimento degli attestati di rischio rilasciati in altri Paesi, diversi aspetti attinenti alla disciplina del Fondo di garanzia ed alcune disposizioni puntuali e di coordinamento. Per approfondimenti si veda il dossier relativo al relativo schema di decreto legislativo

La legge n. 194 del 2024 (legge annuale sulla concorrenza 2023), ha previsto alcune disposizioni volte a favorire la portabilità dei dati contenuti nelle "scatole nere". Nello specifico, vengono stabiliti un divieto di inserire clausole che impediscono o limitano all'assicurato la disinstallazione gratuita dei dispositivi elettronici alla scadenza annuale del contratto ovvero che prevedono penali per la loro restituzione dopo tale scadenza, a pena di nullità delle stesse; un meccanismo di portabilità dei dati registrati dalle scatole nere; un meccanismo di compensazione monetaria per la messa a disposizione dei dati.

ultimo aggiornamento: 1 aprile 2025
 
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