tema 20 marzo 2025
Studi - Giustizia Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione

In data 19 marzo 2025, la Camera dei deputati ha approvato, in via definitiva, il progetto di legge "Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione" (A.C. 2084). Il provvedimento, approvato in prima lettura dal Senato in data 9 ottobre 2024 (A.S. 932), è stato esaminato in sede referente dalla II Commissione Giustizia, che non ha apportato modifiche al testo approvato dal Senato ed ha concluso il suo esame in data 13 febbraio 2025.

 

Il predetto progetto di legge reca disposizioni in materia di intercettazioni, stabilendo un termine massimo di durata complessiva di tali operazioni, il quale può essere superato solamente al ricorrere di specifici criteri prescritti dalla legge. 

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Il progetto di legge A.C. 2084 si compone di un singolo articolo.

Il comma 1 individua un limite di durata complessiva delle operazioni di intercettazione pari a 45 giorni, attraverso l'aggiunta di un periodo all'art. 267, co. 3 c.p.p., che detta disposizioni in materia di modalità e durata dello svolgimento dell'attività di intercettazione.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 267, comma 3, c.p.p., il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, non può superare i 15 giorni. Tuttavia, qualora permangano i presupposti dell'attività di intercettazione, il giudice può autorizzare - con decreto motivato - una proroga per periodi successivi di 15 giorni, senza limitazioni quanto al numero di proroghe. Come è noto, oltre al rispetto dei limiti di ammissibilità fissati dall'art. 266 c.p.p., le condizioni che legittimano l'attività di intercettazione sono, ai sensi del comma 1 dell'art. 267 c.p.p., la sussistenza dei "gravi indizi di reato" e l'indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini.

Nello specifico la norma dispone che è possibile derogare al predetto termine laddove si ravvisi l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore, giustificata dalla presenza di elementi specifici e concreti. Questi ultimi devono formare oggetto di espressa motivazione.

 

Il comma 2 interviene sull'art. 13 della L. n. 152/1991 ("Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa"), che disciplina una serie di fattispecie di particolare rilevanza penale e sociale, in cui si deroga ai limiti ed ai presupposti fissati dall'art. 267 c.p.p. in materia di intercettazione.

In particolare, per le indagini relative a delitti di criminalità organizzata o di minaccia con il mezzo del telefono, la disposizione richiamata assoggetta l'autorizzazione all'intercettazione a limiti meno stringenti, prevedendo che possa essere concessa:
- quando sussistono "sufficienti indizi" di reato (anziché gravi indizi);
- quando è "necessaria per lo svolgimento delle indagini" (anziché assolutamente indispensabile).
Nelle stesse ipotesi, le intercettazioni ambientali sono consentite nel domicilio o altro luogo di dimora privata anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa (art. 13, comma 1).
In tutti questi casi, la durata delle operazioni non può superare i 40 giorni ma,  qualora permangano i presupposti indicati dalla norma,  può essere prorogata dal giudice con decreto motivato (senza un limite complessivo massimo) per periodi successivi di 20 giorni (art. 13, comma 2).

Anzitutto, intervenendo sul comma 1 del citato art. 13, la proposta in esame limita la portata derogatoria del medesimo articolo riferendola espressamente al comma 1 dell'art. 267 c.p.p., vale a dire alla disposizione che prevede, tra l'altro, che il decreto con il quale il G.I.P. autorizza il pubblico ministero a disporre le operazioni captative può essere adottato solo qualora vi siano "gravi indizi di reato" e se l'intercettazione sia "assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini".

In secondo luogo, intervenendo sul comma 2 dell'art. 13, la disposizione fa salva la disciplina sulla durata delle intercettazioni prevista da tale norma, specificando che essa opera «in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale,».

ultimo aggiornamento: 11 febbraio 2025
 
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