In data 19 marzo 2025, la Camera dei deputati ha approvato, in via definitiva, legge n. 47 del 2025 recante "Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione" che stabilisce un termine massimo di durata complessiva di tali operazioni, il quale può essere superato solamente al ricorrere di specifici criteri prescritti dalla legge.
Il progetto di legge A.C. 2084 si compone di un singolo articolo.
Il comma 1 individua un limite di durata complessiva delle operazioni di intercettazione pari a 45 giorni, attraverso l'aggiunta di un periodo all'art. 267, co. 3 c.p.p., che detta disposizioni in materia di modalità e durata dello svolgimento dell'attività di intercettazione.
Nello specifico la norma dispone che è possibile derogare al predetto termine laddove si ravvisi l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore, giustificata dalla presenza di elementi specifici e concreti. Questi ultimi devono formare oggetto di espressa motivazione.
Il comma 2 interviene sull'art. 13 della L. n. 152/1991 ("Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa"), che disciplina una serie di fattispecie di particolare rilevanza penale e sociale, in cui si deroga ai limiti ed ai presupposti fissati dall'art. 267 c.p.p. in materia di intercettazione.
Anzitutto, intervenendo sul comma 1 del citato art. 13, la proposta in esame limita la portata derogatoria del medesimo articolo riferendola espressamente al comma 1 dell'art. 267 c.p.p., vale a dire alla disposizione che prevede, tra l'altro, che il decreto con il quale il G.I.P. autorizza il pubblico ministero a disporre le operazioni captative può essere adottato solo qualora vi siano "gravi indizi di reato" e se l'intercettazione sia "assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini".
In secondo luogo, intervenendo sul comma 2 dell'art. 13, la disposizione fa salva la disciplina sulla durata delle intercettazioni prevista da tale norma, specificando che essa opera «in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale,».
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