Giunge all'esame dell'Assemblea la proposta di legge A.C. 2696-A che introduce, in attuazione del protocollo "Liberi di scegliere", misure di protezione personale e di sostegno sociale ed economico a tutela dei minorenni, dei giovani adulti fino ai venticinque anni e dei genitori di riferimento che vivano in famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata o dediti al narcotraffico e intendano sottrarsi a tali ambienti.
La proposta di legge AC 2629-A introduce un sistema organico di protezione personale e di assistenza sociale ed economica in favore di minorenni e giovani adulti che si trovino in situazione di grave pregiudizio per la loro integrità psicofisica, in quanto vittime di organizzazioni criminali o inseriti in nuclei familiari afferenti a contesti di criminalità organizzata di tipo mafioso, dediti al traffico illecito di sostanze stupefacenti o ad altre associazioni criminali che li istighino a commettere reati o ne sfruttino i proventi (art. 1).
I destinatari delle misure (art. 2) sono individuati nei minorenni figli di indagati, imputati o condannati per i delitti di associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, per il narcotraffico o per delitti aggravati dal metodo mafioso, a condizione che siano stati adottati provvedimenti civili limitativi della responsabilità genitoriale o provvedimenti rieducativi del tribunale per i minorenni; nei minorenni essi stessi indagati, imputati o condannati per i medesimi reati; nei minori vittime di violenza o intimidazione da parte delle suddette organizzazioni; nei maggiorenni infraventicinquenni che confermino la volontà di allontanarsi dai contesti criminali, già destinatari da minorenni delle misure previste dalla proposta di legge; nonché nei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale che intendano allontanarsi insieme al minore dai contesti di criminalità. Le misure operano solo qualora non ricorrano i presupposti per l'ammissione alle speciali misure di protezione previste per i testimoni e i collaboratori di giustizia.
Le misure di protezione personale che possono essere adottate (art. 3) comprendono il trasferimento immediato in luoghi protetti, l'utilizzazione di documenti di copertura e il cambiamento delle generalità secondo la disciplina già prevista per i collaboratori di giustizia, con possibile intervento del prefetto per ulteriori misure di vigilanza nell'ambito delle riunioni di coordinamento in materia di sicurezza personale.
Le misure di assistenza sociale ed economica (art. 4) includono il supporto socio-pedagogico e psicologico, l'accesso all'istruzione, la conservazione del posto di lavoro, percorsi di formazione e reinserimento lavorativo, un assegno periodico, la messa a disposizione di un alloggio, la copertura delle spese di trasferimento e sanitarie, l'accesso a mutui e prestiti agevolati e il patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti reddituali ordinariamente previsti.
Il procedimento per l'adozione delle misure (art. 5) è incentrato sul procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che — su istanza o d'ufficio, anche a seguito di segnalazioni o di comunicazioni del p.m. procedente per i sopra citati reati — propone le misure al tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale dell'interessato, acquisendo le dichiarazioni dei soggetti coinvolti e il parere del procuratore distrettuale competente (ed eventualmente del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata o di terrorismo). Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le norme del rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie introdotto dalla riforma Cartabia.
L'attuazione delle misure (art. 7) è affidata, per i trasferimenti in luoghi protetti e l'assistenza sociale ed economica, agli uffici di servizio sociale per i minorenni in coordinamento con i servizi territoriali; per l'uso di documenti di copertura e il cambiamento delle generalità, alla Commissione centrale del Ministero dell'interno competente in materia di collaboratori di giustizia, integrata con un rappresentante del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Quando i destinatari sono minori indagati, imputati o condannati per reati di criminalità organizzata o narcotraffico, le misure si integrano con i progetti elaborati in occasione della messa alla prova e con le misure penali di comunità previste per i condannati minorenni. È inoltre istituito presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità un Comitato tecnico-scientifico (art. 6) con funzioni di monitoraggio.
Atti e provvedimenti relativi alle misure di protezione possono essere coperti da segreto, con applicazione delle disposizioni dettate in materia di cambiamento delle generalità dei collaboratori di giustizia (art. 8). Le misure di assistenza hanno una durata massima di due anni, prorogabili di uno (art. 9); il tribunale per i minorenni può modificarle, sospenderle o revocarle in ragione dell'attualità del pericolo, della condotta dei beneficiari o dell'inosservanza delle prescrizioni.
Gli artt. 10, 11 e 12 introducono modifiche di coordinamento al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e al cd. decreto Caivano, con l'introduzione di nuovi obblighi di comunicazione al procuratore presso il tribunale per i minorenni — relativi alle ordinanze cautelari, alle notizie di reato della polizia giudiziaria e all'ordine di esecuzione della pena emessi nei confronti di genitori di minorenni — e con l'estensione delle comunicazioni già previste in materia anche ai reati di associazione per delinquere semplice e aggravata dal metodo mafioso.
Si prevede infine una relazione annuale alle Camere, trasmessa dal Ministero della giustizia ed elaborata dal Comitato tecnico-scientifico (art. 13) e si dettano le disposizioni finanziarie e di attuazione, con copertura degli oneri e rinvio a un decreto del Ministro dell'interno per la definizione dei contenuti e delle modalità di erogazione delle misure (art. 14).
Per maggiori approfondimenti si rinvia al relativo dossier di documentazione.