Verso il termine della XVIII legislatura, è stata approvata definitivamente ed è entrata in vigore la legge 15 luglio 2022, n. 106, recante "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo".
La legge 106/2022, composta di 12 articoli, contiene disposizioni volte sia a ridefinire la governance complessiva del settore, sia a disciplinare i profili di più stretta attinenza lavoristica, previdenziale e assistenziale.
Nel dettaglio, l'art. 1 apporta modificazioni all'art. 1, comma 1, della legge n. 175 del 2017 ("Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia), dirette a integrare i princìpi generali della disciplina in materia di spettacolo, anche in attuazione dei principi costituzionali e internazionali.
L'art. 2 conferisce al Governo una serie di deleghe, finalizzate rispettivamente: a riordinare le disposizioni di legge in materia di spettacolo; a definire nuove norme in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo; a prevedere norme in materia di equo compenso dei lavoratori autonomi dello spettacolo; a rivedere e riordinare le misure di sostegno in favore dei lavoratori a termine, dipendenti o autonomi, operanti nel settore dello spettacolo.
In attuazione del suddetto art. 2, comma 6, è stato adottato il decreto ministeriale 25 luglio 2023, che reca l'"Individuazione dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo", nell'ambito dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 182 del 1997. Successivamente, è stato emanato il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante "Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo", adottato ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera c) e comma 6 della legge n. 106 del 2022 (qui il dossier sul relativo schema di decreto).
L'art. 3 istituisce, presso il Ministero della cultura, il registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo.
L'art. 4 introduce il riconoscimento e la disciplina della professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo.
L'art. 5 istituisce, presso il Ministero della cultura, l'Osservatorio dello spettacolo, disponendo contestualmente l'abrogazione dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, già istitutivo di un Osservatorio dello spettacolo nell'ambito dell'Ufficio studi e programmazione dell'allora Ministero del turismo e dello spettacolo.
L'art. 6 istituisce il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, del quale fanno parte l'Osservatorio dello spettacolo di cui al precedente articolo 5 e gli Osservatori regionali dello spettacolo di cui al successivo articolo 7.
L'art. 7 disciplina il concorso delle Regioni all'attuazione dei princìpi generali sullo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge n. 175 del 2017, come modificato dall'articolo 1 del provvedimento in esame, anche istituendo appositi Osservatori. Tali princìpi sono qualificati come princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
L'art. 8 prevede che l'INPS, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite il proprio portale, attivi specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
L'art. 9 istituisce, presso il Ministero della cultura, il Tavolo permanente per il settore dello spettacolo.
L'art. 10 eleva da 100 euro a 120 euro il limite massimo di importo giornaliero per la contribuzione e la base di calcolo relative ai trattamenti di malattia e di maternità o di paternità (ivi compresi quelli per congedo parentale) dei lavoratori dello spettacolo, dipendenti o autonomi, a tempo determinato (iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo); l'incremento in esame decorre dal 1° luglio 2022.
L'art. 11 consente alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di promuovere l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo.
L'art. 12 integra i criteri di riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) di cui all'art. 1 della legge n. 163 del 1985, al fine di promuovere l'equilibrio di genere e l'impiego nelle rappresentazioni liriche di giovani talenti italiani.
Successivamente, l'art. 1, comma 6 della legge di conversione n. 14 del 2023 del decreto-legge 198/2022 ha prorogato da 9 a 24 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 106 del 2022 (ossia dal 18 agosto 2022), il termine per l'esercizio della delega legislativa ivi prevista per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore, nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi. Conseguentemente, il termine per l'esercizio della delega è stato quindi prorogato dal 18 maggio 2023 al 18 agosto 2024.
Da ultimo, la legge 8 agosto 2024, n. 119 (art. 1, comma 1) ha ulteriormente prorogato di 12 mesi il termine per l'esercizio della delega di cui all'art. 2, commi 1, 4, 5 e 6 della legge n. 106 del 2022. Il nuovo termine per l'esercizio delle deleghe di cui ai citati commi è dunque fissato al 18 agosto 2025.