La legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) contiene numerose norme di interesse per la Commissione cultura. Di seguito, si indicano le disposizioni di interesse, suddivise per settori organici.
Le disposizioni in materia di istruzione
Il comma 306 dell'art. 1 concerne l'applicazione, per il primo trimestre del 2023, dell'istituto del lavoro in modalità agile per i dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022. Il comma 307 autorizza - in relazione alla disposizione di cui al comma 306 – la spesa di 15.874.542 euro per il 2023 per le sostituzioni del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.
I commi 548-554, in attuazione del PNRR, Missione 4 «Istruzione e ricerca» – Componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università», introducono una serie di misure volte a promuovere e potenziare le competenze e le discipline STEM (tale termine è l'acronimo di Science Technology Engineering Mathematics, cioè Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) in tutti i livelli del sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare attenzione a favorire il riequilibrio di genere.
I commi 557-559 attuano la seconda parte della Riforma 1.3 della Missione 4, componente 1 del PNRR (relativa alla Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico), concernente il dimensionamento della rete scolastica. In particolare, il comma 557 introduce, a decorrere dall'a.s. 2024/2025, una nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni (prevedendo anche la disciplina transitoria per l'anno scolastico 2023/2024). In attuazione della predetta disposizione, in relazione all'a.s. 2023/2024, è stato adottato il decreto ministeriale n. 70 del 19 aprile 2023. Il comma 558 stabilisce che i risparmi conseguiti mediante l'applicazione della disciplina di cui al comma 557 confluiscano, previo accertamento degli stessi, in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito. Il comma 559 consente alle contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, l'innalzamento della percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale (FUN) della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
Il comma 560 stanzia la somma di 1 milione di euro, per il 2023, al fine di assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico già esistente, nonché per avviare attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito certificato di agibilità, presenti su tutto il territorio nazionale, da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2023/2024. Si demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse.
Il comma 561, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo di 150 milioni di euro per il 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR. In attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale n. 63 del 5 aprile 2023 (qui il relativo comunicato stampa).
Il comma 562, primo periodo, prevede che talune attribuzioni in materia di attestazioni siano svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti. Il comma 562, secondo periodo, dispone che una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,pari a 4,2 milioni di euro, sia destinata, a decorrere dall'anno 2023, all'incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche. Il comma 563, ai fini dell'attuazione dei commi 561 e 562, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il comma 646 incrementa di 500.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 651, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), relativa al sostegno della Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica.
Il comma 717 autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per provvedere alla stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente e amministrativo madrelingua o esperto con riferimento alla Scuola europea di Brindisi.
Il comma 885 interviene sull'art. 2, commi 3 e 4, del D.L. 126/2019, posticipando dal gennaio 2021 al 2024 l'assunzione dei primi 59 dirigenti tecnici a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione e del merito previsti dalla disposizione, e dal 2023 al 2025 l'assunzione dei restanti 87; vengono al contempo prorogati, fino al 2024, gli incarichi temporanei in essere relativi ai dirigenti tecnici.
Il comma 886 estende dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 il termine di durata massima degli incarichi temporanei di dirigenti tecnici già attribuiti o da conferire da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, nelle more dello svolgimento del relativo concorso previsto dal D.L. 126/2019 (L. 159/2019). Di conseguenza, dispone anche per ciascuno degli anni 2023 e 2024 un'autorizzazione di spesa pari a 7,9 mln di euro annui, di importo identico a quella già prevista, a legislazione vigente, per il 2021 e il 2022. A tali fini, si novella l'art. 230-bis, comma 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).
L'articolo 8 della legge di bilancio, poi, autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito (MIM) – come ridenominato dall'art. 6 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 (L. 204/2022) – per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
Ai sensi del medesimo art. 8, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del MIM, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in età scolare (comma 2).
Le norme in materia di università, di istruzione superiore e di ricerca
Il comma 564 novella l'art. 1, comma 977, della L. 145/2018, disponendo che il MUR, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie, preveda penalizzazioni economiche per le università che non abbiano rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente, qualora il comparto delle Università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni 2022-2025, i limiti a esso assegnati in termini di fabbisogno complessivo generato.
Il comma 565, nell'ambito delle attività di attuazione del PNRR e dei connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti facenti capo al MUR, stanzia 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per finanziare l'assistenza informatica, e più in particolare le convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT della società Consip Spa, i servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza.
Il comma 566, incrementa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, da destinare agli studenti universitari e AFAM, anche al fine di dare continuità alle misure adottate nell'ambito del PNRR (Investimento 1.7 della Missione 4, componente 1).
Il comma 567 prevede che le risorse per la rifunzionalizzazione di un determinato immobile siano destinate anche per l'ulteriore sostegno per interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste. Ciò avviene per mezzo di una novella all'art. 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 139 del 2021 (L. 205/2021), nel senso di prevedere che le risorse previste per la rifunzionalizzazione dell'immobile cosiddetto "ex Ospedale militare" siano destinate anche per l'ulteriore sostegno degli interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
Il comma 568 riconosce al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario, per l'anno 2023, di 15 milioni di euro. La relativa copertura finanziaria è disposta dal comma 569.
Il comma 570 prevede che i compensi e rimborsi spese ai componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti tecnico-scientifici e amministrativi-contabili incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca, siano determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 571 incrementa di 149.377 euro annui, a decorrere dal 2023, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, della legge n. 407 del 1998, relativa a borse di studio riservate a determinate categorie di soggetti, ivi indicati, vittime (o figli di vittime) di determinati reati.
Il comma 572 innalza per le università non statali legalmente riconosciute dal 20% al 30% (in analogia con quanto previsto per le università statali) la quota massima di risorse destinata a fini premiali per la qualità della didattica e della ricerca. Nel dettaglio, ciò avviene per mezzo di una novella all'art. 12, comma 1, della legge n. 240 del 2010.
Il comma 573 sostituisce il secondo periodo dell'art. 1, comma 310, lett. b), della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), prevedendo che le risorse ivi previste (30 milioni di euro a decorrere dal 2022), destinate alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio, siano ripartite sulla base dei criteri stabiliti con decreto del MUR. Il comma 574 dispone la ripartizione delle predette risorse, non ancora assegnate, tra gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, con decreto dirigenziale, in proporzione alle assegnazioni ordinarie dell'anno 2022 di cui al fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.
I commi da 575 a 578 prevedono che, a decorrere dall'anno 2023, al personale delle aree dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) possano essere riconosciute le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero dell'università e della ricerca. Si prevede inoltre che, per lo stesso personale e con la stessa decorrenza, il differenziale stipendiale previsto dal CCNL Comparto funzioni centrali del triennio 2019-2021 possa essere rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione del personale delle aree del Ministero dell'università e della ricerca previste alla data del 31 ottobre 2022. Si dispone poi che, a decorrere dal 2023, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'ANVUR possano essere incrementati di euro 16.683 (annui) per il personale dirigenziale di livello generale e di euro 19.777 (annui) per il personale dirigenziale di livello non generale. Alla copertura degli oneri di cui sopra, pari a 107.782 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 53.891 euro annui a decorrere dall'anno 2023, a carico del bilancio dell'ANVUR.
Il comma 579, a decorrere dal 1° gennaio 2023, stabilisce che gli importi delle borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilità non si computano ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la percezione di alcune provvidenze: l'assegno mensile di assistenza in favore degli invalidi civili parziali e totali; l'assegno mensile di assistenza in favore dei sordi; la pensione in favore dei ciechi civili assoluti o parziali; la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici.
Il comma 580 prevede un rifinanziamento di 4 milioni di euro per il 2023 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 del Fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede di università statali (di cui all'art. 1, comma 526 della legge n. 178 del 2020 - legge di bilancio 2021). In attuazione della predetta disposizione, sono stati adottati il decreto ministeriale n. 1224 dell'11 settembre 2023, recante "Disciplina del contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede" e, successivamente, il decreto direttoriale n. 2347 del 27 dicembre 2023, recante "Riparto del fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute da studenti fuori sede iscritti alle università statali - Anno 2023" e il decreto direttoriale n. 101 del 29 gennaio 2024, recante "Riparto del fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute da studenti fuori sede iscritti alle università statali - E.F. 2023".
Il comma 581 prevede un contributo di 4 milioni di euro per l'anno 2023, e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 da destinare all'Istituto universitario di studi superiori di Pavia, al fine di sostenerne lo sviluppo, comprensivo dei necessari investimenti infrastrutturali.
I commi 582 e 583 stanziano risorse per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale (di cui all'art. 1, comma 523, della legge n. 178 del 2020 - legge di bilancio 2021), nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e dettano disposizioni per la loro ripartizione.
Il comma 584 incrementa di 1 milione di euro annui, dal 2023, i fondi delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), per iniziative e servizi a beneficio degli studenti con disabilità, con invalidità superiore al 66% e con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento. La finalità è di favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, con la prescrizione di avvalersi di docenti opportunamente formati, attraverso percorsi specifici post lauream universitari, come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva.
Il comma 585, autorizza la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di promuovere il progetto della Scuola europea di industrial engineering and management.
I commi 586-587, al dichiarato fine di dare attuazione al rafforzamento delle scuole universitarie superiori previsto dal PNRR (nell'ambito dell'Investimento 3.4 della M4C1.3), prevede che sia autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per il sostegno e il potenziamento di alcune Scuole Superiori d'Ateneo. In attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale n. 231 del 31 marzo 2023.
Il comma 588 incrementa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2023, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale per l'attivazione di ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano a corsi di formazione specialistica. Viene quindi incrementato corrispondentemente il livello del finanziamento statale del fabbisogno sanitario a decorrere dal 2023.
Il comma 645 concede, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, alla Fondazione Centro studi investimenti sociali – Censis un contributo di 2 milioni di euro per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività, al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese.
L'articolo 12 della medesima legge di bilancio, infine, autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
Le disposizioni in materia culturale, di informazione e di editoria
Il comma 610 incrementa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 il fondo istituito con la legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 963 della legge n. 234/2021) per il rilancio e la promozione turistica dei percorsi cosiddetti «cammini» religiosi e il recupero e la valorizzazione degli immobili che li caratterizzano.
Il comma 630, a decorrere dal 2023 sostituisce la Carta elettronica legata al bonus cultura ai giovani (c.d. "18app") con due nuovi strumenti: a) la «Carta della cultura Giovani», destinata a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età; b) la «Carta del merito», destinata ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma.
Le due Carte sono cumulabili e sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
In particolare, il comma 630 interviene sull'art. 1 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), sostituendo, mediante la lett. a), il comma 357 con i nuovi commi da 357 a 357-quinquies e modificando, mediante la lett. b), il comma 358.
In base al comma 631, il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui all'art. 1 della legge n. 163 del 1985, assume la denominazione di "Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo".
Il comma 632 istituisce un fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero della cultura ("Fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dl vivo" - cap. 1923), con una dotazione di:
- 100 milioni di euro per il 2023;
- di 34 milioni di euro per il 2024;
- di 32 milioni di euro per il 2025;
- di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
In attuazione della predetta disposizione, al fine di definire i criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del fondo, è stato adottato il decreto ministeriale n. 189 del 4 maggio 2023.
Il comma 633 autorizza la spesa di 900.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore dell'Unione nazionale delle pro loco d'Italia. Le risorse sono finalizzate al censimento e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dei piccoli Comuni, previsto dalla relativa Convenzione UNESCO del 2003.
Il comma 634 incrementa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 la dotazione del Fondo per le piccole e medie imprese creative di cui all'art. 1, comma 109, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021).
Il comma 635 autorizza la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 per il finanziamento della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, con sede in Napoli.
Il comma 636 destina 700.000 euro annui a decorrere dal 2023 al finanziamento dell'istituzione culturale denominata Accademia Vivarium novum, con sede in Frascati. A tal fine, opera un rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Il comma 637, a decorrere dal 1° gennaio 2023, pone a carico del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, con riferimento alla quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la corresponsione del rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate per la spedizione di prodotti editoriali. A tal fine, novella l'art. 3, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 353/2003 (L. 46/2004). Il comma 638 incrementa il predetto Fondo di euro 75.883.298 per il 2023 e di euro 55.000.000 a decorrere dal 2024.
I commi 639-641 intervengono sul regime fiscale dell'Accademia dei Lincei prevedendo:
- con una norma di interpretazione autentica (dunque con applicazione retroattiva) che l'Accademia Nazionale dei Lincei sia esente dalle imposte relative agli immobili anche non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali della stessa;
- che dal 1° gennaio 2023 operi l'esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
- che, dunque, per il ristoro ai comuni del minor gettito IMU, sia istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 2,1 milioni di euro per l'anno 2023.
Il comma 642 proroga fino al 2023 il contratto tra il MISE (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) e la società Centro di Produzione S.p.A., titolare dell'emittente Radio Radicale, stipulato ai sensi dell'art. 1, commi 397 e 398, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020).
Il comma 643 autorizza la spesa massima di 8 milioni di euro per il 2023 per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.
Il comma 644 concede un contributo di 700.000 euro in favore del comune di Roma Capitale per il 2023, da destinare alla realizzazione di iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti di ricordo, con il coinvolgimento delle organizzazioni associative e culturali dell'ebraismo romano, volti a commemorare le vittime dell'odio razziale e la deportazione degli ebrei nonché al fine di sostenere gli eventi connessi alle celebrazioni in occasione dell'ottantesimo anniversario del rastrellamento a Via del Portico d'Ottavia e valorizzare il profondo legame storico della comunità ebraica con la città di Roma.
Il comma 875 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro per il 2023, da destinare ai seguenti interventi di recupero e di restauro del patrimonio storico: a) quanto a 2 milioni di euro, per la riqualificazione, il recupero e il restauro del patrimonio storico e paesaggistico del borgo di Pentidattilo, sito nel comune di Melito di Porto Salvo; b) quanto a 3 milioni di euro, per la riqualificazione e il potenziamento del lido comunale Zerbi, bene di rilevanza storica, sito nel comune di Reggio Calabria; c) quanto a 2 milioni di euro, per la valorizzazione, il potenziamento e l'efficienza energetica dello stabilimento termale Antonimina – Locri, in gestione al Consorzio termale Antiche acque sante, sito nel comune di Antonimina. Il comma 876 demanda a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità per il trasferimento delle risorse sopra indicate tra gli interventi previsti.
L'articolo 15 della medesima legge di bilancio autorizza, poi, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14). Autorizza, altresì, al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, variazioni compensative di bilancio, per il 2023, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo unico per lo spettacolo (di cui agli articoli 1 e 2 alla legge n. 163 del 1985), ridenominato "Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo", ai sensi dell'art. 1, comma 631 della presente legge di bilancio. Prevede, poi, al comma 3, che, ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro. Dispone, infine, al comma 4, che al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provveda mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'art. 2, comma 197, della legge n. 191 del 2009. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2023, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.
Le norme in ambito sportivo
L'articolo 1, dal comma 498 al 502, reca misure finalizzate a garantire la realizzazione del Piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.
Nello specifico, il comma 498 modifica il comma 2 dell'art. 3 del D.L. n. 16/2020, prevedendo, rispetto alla disciplina vigente, che il piano complessivo delle opere ricomprenda anche le opere individuate con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 774, della legge n. 178/2020 e che il D.P.C.M. approvativo del piano complessivo delle opere è approvato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 499 reca una norma in materia di finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere di cui al D.P.C.M. 26 settembre 2022.
Il comma 500 autorizza la spesa di 400 milioni di euro complessivi per il triennio 2024-2026 (di cui 120 milioni per l'anno 2024, 140 milioni per l'anno 2025 e 140 milioni per l'anno 2026) per il finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere olimpiche nonché per il finanziamento delle ulteriori opere di cui al comma 498.
Il comma 501 riduce di 400 milioni di euro l'incremento del Fondo per l'avvio di opere indifferibili istituito dall'art. 26, comma 7-quater, del D.L. n. 50/2022, con una conseguente rimodulazione delle risorse aggiuntive stanziate per le singole annualità fino al 2027.
Il comma 502 prevede che, al fine di consentire lo svolgimento per gli anni 2022, 2023 e 2024 delle funzioni attribuite alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia autorizzato a trasferire alla medesima società una somma non superiore alla metà della quota massima prevista, nel limite di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
Il comma 613 incrementa di 2 milioni di euro (annui), a decorrere dal 2023, il Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano (di cui all'art. 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017 - legge di bilancio 2018), di cui 1 milione di euro (annui) è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste.
Il comma 614 dispone la proroga, anche per l'anno d'imposta 2023 e per i soli soggetti titolari di reddito d'impresa, del credito d'imposta, nella misura del 65 per cento, per le erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
Il comma 615 rende applicabile anche agli investimenti effettuati nel primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali, nel limite massimo di 10 mila euro.
In dettaglio, la disposizione di cui al comma 614 proroga per tutto il periodo d'imposta 2023, e solo a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta (cd. Sport bonus) per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, disciplinato, in prima battuta, dall'art. 1, commi da 621 a 626, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019). Si precisa, altresì, che l'istituto si applica, per l'anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro e secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 623, della menzionata legge di bilancio 2019. Il citato comma specifica, infine, che per l'attuazione delle disposizioni in esso contenute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella G.U. n. 124 del 29 maggio 2019.
Il comma 616, aggiunge 25 milioni di euro, per il 2023, all'incremento disposto, per il 2022, dall'art. 7 del decreto-legge n. 144 del 2022 del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché al CONI, al Comitato Italiano Paralimpico e alla società Sport e Salute S.p.A., per far fronte all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica. Ciò avviene novellando l'art. 7, comma 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, cosiddetto Aiuti-ter (L. 175/2022); disposizione modificata – da ultimo - dall'art. 3, comma 11, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, cosiddetto Aiuti-quater (L. 6/2023).
Successivamente, il decreto-legge n. 34 del 2023 (legge n. 56 del 2023) incrementa di 10 milioni di euro, per il 2023, il «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché per ulteriori enti, per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, portando le risorse a ciò dedicate, per il 2023, da 25 a 35 milioni di euro. La disposizione introdotta prevede, inoltre, che una quota delle risorse destinate a tal fine, pari ad almeno 10 milioni di euro, sia finalizzata all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva. Nello specifico, ciò avviene per mezzo di una novella all'art. 7, comma 1 del decreto-legge n. 144 del 2022 (modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 616, della legge n. 197 del 2022 – legge di bilancio 2023) (art. 4-bis)
Il comma 617 incrementa il Fondo "Sport e periferie" (di cui all'art. 1, comma 362, della legge n. 205 del 2017 - legge di bilancio 2018), di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
Il comma 618, incrementa di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, la dotazione del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, costituito presso l'Istituto per il credito sportivo, di cui all'art. 5 della legge n. 1295 del 1957.
I commi da 619 a 626 disciplinano la trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in società per azioni. Il nuovo ente è denominato "Istituto per il credito sportivo e culturale" e se ne prevede l'assoggettemanto alle disposizioni del TU in materia bancaria e creditizia (ma non anche al testo unico sulle società a partecipazione pubblica), nonché ai poteri di controllo della Corte dei conti.
Il comma 627 autorizza in favore della società Sport e salute S.p.A. la spesa di 3 milioni di euro per il 2023 e di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di finanziare, nel limite di spesa autorizzato, il progetto «Bici in Comune», attività promossa dalla medesima società, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, per favorire la promozione della mobilità ciclistica, quale strumento per uno stile di vita sano e attivo, nonché del cicloturismo. Il comma 628 demanda a un DPCM, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei tempi e delle modalità di erogazione delle risorse.
Il comma 629 incrementa il Fondo destinato al Progetto Filippide (di cui all'art. 1, comma 333, della legge n. 160 del 2019 - legge di bilancio 2020), finalizzato a favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport, di 200.000 euro per il 2023.
Anche la legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023) presenta diverse disposizioni di interesse della Commissione cultura, che si riportano di seguito per settori organici.
Le disposizioni in materia di istruzione
I commi 177-178 dell'art. 1 prevedono un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche; l'incremento concerne i nuclei familiari in relazione a un figlio (o a più figli), nato dopo il 1° gennaio 2024, a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a dieci anni, e che il medesimo nucleo abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro; la misura dell'incremento (che è definita in forma di elevamento a 2.100 euro annui di un precedente incremento) è pari a 600 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro e a 1.100 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro, con una conseguente misura complessiva del buono pari a 3.600 euro annui.
I commi 320 e 321 generalizzano, a decorrere dall'a.s. 2024-2025, il contributo fino al 90 per cento della spesa per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale, per tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, sostituendo, l'art. 1, comma 389, della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019). In attuazione di quanto sopra, è stato adottato il DPCM 24 luglio 2024, recante i criteri e le disposizioni applicative per l'accesso ai contributi a favore delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie. Si prevede, inoltre, che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 390 e 391, della medesima legge n. 160 del 2019, in materia di contributi per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani o periodici, anche per mezzo della Carta dello studente «IoStudio», siano abrogate.
I commi 326 e 327 prorogano, dal 1° gennaio al 15 aprile 2024, i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud, per le seguenti finalità: 1) svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori (articolo 21, comma 4-bis, del D.L. n. 75/2023 - L. n. 112/2023); 2) contrasto della dispersione scolastica e riduzione dei divari territoriali e negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (art. 21, comma 4-bis.1, del D.L. n. 75/2023 - L. n. 112/2023). Per le finalità sopra descritte, si rifinanzia di 50,33 milioni di euro per il 2024 il fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per far fronte all'attivazione di incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud.
I commi 328 e 329 confermano, per l'a.s. 2024/2025, l'autorizzazione di spesa di 3.333.000 euro per il 2024 e di 10 milioni di euro per il 2025, già disposta per l'a.s. 2023/2024, al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud». Viene autorizzata per il 2025 la spesa di 40 milioni di euro destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale.
il comma 330 incrementa di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il fondo per la valorizzazione del personale scolastico, istituito dall'articolo 1, comma 561, della legge di bilancio per il 2023 (L. n. 197/2022), ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento. Le modalità ed i criteri di utilizzo delle risorse sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale in una apposita sessione contrattuale che disciplina l'utilizzo anche delle ulteriori risorse individuate nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto Istruzione e Ricerca, ovvero derivanti da altre fonti di finanziamento europee. Tra i criteri di cui al secondo periodo è assegnata priorità alle attività, di cui al primo periodo, svolte nelle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano «Agenda Sud» sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI.
Il comma 331 autorizza la spesa di 39,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 in coerenza con gli obiettivi della riforma 2.2 della Missione 4, componente 1 del PNRR (formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo) ed in conformità con le linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico.
Il comma 332 incrementa il fondo unico nazionale (FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici di 700.000 euro per il 2024 e di 3 mln di euro a decorrere dal 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.
Il comma 487 assegna un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per interventi infrastrutturali presso il centro scolastico unificato del comune di Montereale Valcellina (PN).
Il comma 523 prevede delle riduzioni di spesa per i diversi dicasteri (rispetto alla legislazione previgente), ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, riportate nel dettaglio nell'allegato VI del medesimo disegno di legge (si vedano pagg. 125 e seguenti del Tomo II dell'AS 926). Per quanto concerne, in particolare, il Ministero dell'istruzione e del merito, sono previste riduzioni degli stanziamenti di tale dicastero per circa 44 milioni di euro per il 2024, per circa 44,8 milioni di euro per il 2025 e per 11,9 milioni di euro per l'anno 2026 e per gli anni successivi (pag. 132).
L'articolo 8 della legge di bilancio, poi, autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito (MIM) per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7). Ai sensi del medesimo art. 8, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del MIM, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in età scolare (comma 2).
Le norme in materia di università, di istruzione superiore e di ricerca
Il comma 286 dell'art. 1 autorizza la spesa di 16 milioni di euro per il 2024, 10 milioni di euro per il 2025 e 19 milioni di euro per il 2026 per la rigenerazione dell'ambito Bovisa – Goccia e del nuovo "campus Nord" del Politecnico di Milano.
I commi 312-314 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il "Fondo per l'Erasmus italiano", con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni. In attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale n. 548 del 28 marzo 2024, recante "Modalità di utilizzo del Fondo per l'Erasmus italiano".
Il comma 523 prevede delle riduzioni di spesa per i diversi dicasteri (rispetto alla legislazione previgente), ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, riportate nel dettaglio nell'allegato VI del medesimo disegno di legge (si vedano pagg. 125 e seguenti del Tomo II dell'AS 926). Per quanto concerne, in particolare, il Ministero dell'università e della ricerca, sono previste riduzioni degli stanziamenti di tale dicastero per circa 82 milioni di euro per il 2024, per 19,5 milioni di euro per il 2025 e per 27,5 milioni di euro per il 2026 e per gli anni successivi (pag. 136).
L'articolo 12 della medesima legge di bilancio, infine, autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
Le disposizioni in materia culturale, di informazione e di editoria
Il comma 40 dell'art. 1, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 40, della L. 232/2016, limitatamente all'anno 2024, riduce da 90 a 70 euro l'importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, cioè il c.d. canone ordinario o canone RAI.
Il comma 54 modifica la disciplina relativa al cosiddetto tax credit cinema prevista dalla legge n. 220 del 2016 e a ulteriori contributi previsti dalla medesima legge, novellando la stessa agli articoli 13 (che istituisce il "Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo"), 15 (in materia di credito d'imposta per le imprese di produzione), 17 (in materia di credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico), 18 (che regola il credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica), 20 (che disciplina il credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo), 21 (che reca disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta), 25 (che reca disposizioni di attuazione), 26 (che regola i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive) e 27 (in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva).
Il comma 298 prevede che le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e non impiegate – con oneri quantificati in 14,105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 – possono essere utilizzate negli anni 2024 e 2025 negli stessi casi e modi previsti dalla disciplina istitutiva del Fondo stesso, cioè al fine di: i) incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media; ii) sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione.
I commi da 315 a 317 e 322 intervengono in materia di Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, contestualmente ridenominato Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, da un lato novellando direttamente la fonte istitutiva, cioè l'art. 1 della legge n. 198/2016; dall'altro lato, con una previsione autonoma, autorizzando il Governo ad adottare un regolamento di delegificazione ex art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, al fine di ridefinire e integrare i criteri per l'erogazione, a valere sul predetto Fondo, dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione, individuati dal decreto legislativo n. 70/2017.
Il comma 318 stabilisce che, a decorrere dal 2024, alla copertura degli oneri derivanti dal pensionamento anticipato dei giornalisti professionisti previsto dalla normativa vigente si provvede a valere su una quota specifica del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria.
I commi 333 e 338 introducono una serie di misure in materia di cultura, che intervengono su due versanti: 1) un primo gruppo d'interventi riguarda i beni culturali e comprende: a) un'autorizzazione di spesa pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 finalizzata sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, oltreché attività di conservazione e tutela dei medesimi siti; b) la facoltà di effettuare anche tramite strumenti diversi da quelli della piattaforma PAGO PA i pagamenti versati dai visitatori per i servizi di assistenza culturale e di ospitalità negli istituti e luoghi della cultura; c) un duplice, e differenziato, meccanismo di riassegnazione di fondi di pertinenza del MIC, da destinare alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nonché al sostegno, alla valorizzazione e alla tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali; d) un'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura nazionali, in particolare delle aree e dei parchi archeologici, attraverso un'attività di manutenzione ordinaria e programmata; 2) un secondo gruppo d'interventi è teso all'incremento del numero di sale cinematografiche e polifunzionali e all'adeguamento funzionale e tecnologico delle stesse, anche alla luce delle esigenze delle persone con disabilità, con una dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dal 2024 (comma 337, che modifica l'art. 28 della legge n. 220 del 2016).
Il comma 339 dispone che il Consiglio dei ministri conferisca annualmente il titolo di «Capitale italiana dell'arte contemporanea» ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Alla città assegnataria del titolo è attribuita la somma di 1 milione di euro per interventi di realizzazione e riqualificazione di aree e spazi destinati alla fruizione dell'arte contemporanea. Esso autorizza quindi una spesa pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2024.
Il comma 340 incrementa di 1,694 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024, il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).
Il comma 341 rifinanzia il fondo di cui all'art. 1, comma 632, della L. 197/2022 (cioè il fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo) per un importo di 6,794 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
Il comma 486 assegna 200.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, per il recupero di un immobile sito nel comune di Poggioreale (TP) da destinare a museo archeologico del comune.
Il comma 517 autorizza la spesa di 300.000 euro per il 2024 in favore del comune di Vogogna (VB) per finanziare, nell'ambito di attuazione della Strategia nazionale aree interne (SNAI) l'intervento di recupero dell'episodio di archeologia industriale della Bulloneria Morino di Vogogna (VB) come struttura culturale, formativa e di ricerca, anche attraverso l'accordo di programma tra l'Università del Piemonte Orientale e il comune di Vogogna, beneficiario del contributo.
Il comma 523 prevede delle riduzioni di spesa per i diversi dicasteri (rispetto alla legislazione previgente), ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, riportate nel dettaglio nell'allegato VI del medesimo disegno di legge (si vedano pagg. 125 e seguenti del Tomo II dell'AS 926). Per quanto concerne, in particolare, il Ministero della cultura, sono previste riduzioni degli stanziamenti di tale dicastero per circa 23,4 milioni di euro per il 2024 e per circa 23,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e per gli anni successivi (pag. 139).
Il comma 538 riduce da 750 a 700 milioni di euro annui il livello di finanziamento minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di cui all'art. 13 della legge n. 220 del 2016.
L'articolo 15 della medesima legge di bilancio autorizza, poi, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14) e prevede altre disposizioni ricorrenti di carattere finanziario.
Le norme in ambito sportivo
Il comma 197 dell'art. 1 eleva da 2 a 3 milioni di euro annui a partire dal 2024 la misura dell'incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'art. 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di cui 1 milione di euro, a decorrere dal 2023, è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste.
Il comma 277 autorizza la spesa di euro 210.265.400 per l'anno 2024, 154 milioni di euro per l'anno 2025, 176 milioni di euro per l'anno 2026, 70 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038, per il rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture. L'allegato V della legge elenca gli interventi in oggetto, specificando l'importo ad essi destinato: in materia di sport vengono in rilievo quelli relativi ai Giochi del Mediterraneo di Taranto e agli impianti sportivi; in materia di università e ricerca vengono in rilievo quelli relativi al Campus Università Milano e al Progetto Bandiera @Erzelli.
Il comma 291 prevede in favore di Sport e Salute s.p.a. un'autorizzazione di spesa, per il 2024, di 18 milioni di euro, al fine di assicurare l'adeguamento alle prescrizioni tecnico-scientifiche dell'Agenzia Mondiale Anti-doping (WADA) per l'acquisto, la riqualificazione e l'allestimento della sede per l'effettuazione dei controlli anti-doping.