tema 12 settembre 2024
Studi - Cultura Il cinema, l’audiovisivo, lo spettacolo e le fondazioni lirico-sinfoniche

Gli interventi a sostegno del settore del cinema, dell'audiovisivo, nel corso della XVIII legislatura - hanno riguardato: l'incremento delle risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo; l'innalzamento delle aliquote massime di alcuni crediti di imposta destinati alle imprese del settore e, al contempo, la stabilizzazione di alcune disposizioni introdotte in risposta alle difficoltà derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19, finalizzate a garantire maggiore flessibilità nella determinazione delle risorse destinate ai medesimi crediti di imposta, anche in deroga alle percentuali previste a regime. Per quanto concerne le fondazioni lirico-sinfoniche, è proseguito il percorso del loro risanamento finanziario.

Per quanto concerne gli interventi legislativi in materia di spettacolo - attuati nel corso della XVIII legislatura - oltre a quelli indotti dalla pandemia, si ricorda l'approvazione della legge n. 106 del 2022, che reca una delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. Si ricorda, inoltre, la legge n. 64 del 2021, che istituisce la Giornata nazionale dello spettacolo.

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Il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo

Il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo è stato istituito dalla L. 220/2016 (art. 13) che, in particolare, ha stabilito che esso è alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore.

La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, comma 583, lett. a)), ha stabilito che l'importo minimo del finanziamento attraverso gli introiti erariali non può essere inferiore a € 640 mln annui.

Successivamente, la L. di bilancio 2022 ( L. 234/2021 : art. 1, comma 348) ha stabilito un incremento di tali risorse a € 750 mln annui dal 2022

Da ultimo, la legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023) ha inciso sull'intera disciplina:

- il comma 54 dell'art. 1 modifica la disciplina relativa al cosiddetto tax credit cinema prevista dalla legge n. 220 del 2016 e a ulteriori contributi previsti dalla medesima legge, novellando la stessa agli articoli 13 (che istituisce il "Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo"), 15 (in materia di credito d'imposta per le imprese di produzione), 17 (in materia di credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico), 18 (che regola il credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica), 20 (che disciplina il credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo), 21 (che reca disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta), 25 (che reca disposizioni di attuazione), 26 (che regola i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive) e 27 (in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva);

- il comma 337 modifica l'art. 28 della legge n. 220 del 2016, al fine di incrementare il numero di sale cinematografiche e polifunzionali e per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle stesse, anche alla luce delle esigenze delle persone con disabilità, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024;

- il comma 538 del medesimo art. 1 della legge di bilancio 2024, riduce da 750 a 700 milioni di euro annui (a decorrere dal 2024) il livello di finanziamento minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di cui all'art. 13 della legge n. 220 del 2016.

Il Fondo è allocato sul cap. 8599 dello stato di previsione del Ministero della cultura.  

Si segnala poi il decreto interministeriale n. 360 dell'8 novembre 2023, di modifica del decreto 2 aprile 2021, n. 152, recante "Disposizioni applicative dei crediti di imposta nel settore cinematografico e audiovisivo, di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220".

Da ultimo, è stato adottato il decreto ministeriale n. 145 del 12 aprile 2024, recante il riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo per l'anno 2024.

Interventi per l'Istituto Luce Cinecittà

La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, commi 585-588) ha previsto la trasformazione dell'Istituto Luce Cinecittà s.r.l in società per azioni a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Le azioni dell'Istituto Luce Cinecittà spa sono detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze e i diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero della cultura, d'intesa con il MEF.

A sua volta, il D.L. 183/2020 (art. 7, comma 4, secondo periodo), al fine di attrarre investimenti e di supportare la realizzazione di piani di sviluppo dell'Istituto Luce Cinecittà, ha consentito alle società direttamente o indirettamente controllate dal MEF di acquisire partecipazioni nel medesimo Istituto, anche mediante aumenti di capitale.

Inoltre, ha disposto che l'Istituto può acquisire la provvista finanziaria necessaria agli investimenti nel settore cinematografico e dell'audiovisivo anche mediante emissioni su mercati regolamentati di strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni, nel limite di € 1 mln per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030.

Da ultimo, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha destinato € 300 mln, attribuiti a titolo di prestito (di cui: 2021: 34; 2022: 54; 2023: 44; 2024: 48; 2025: 50; 2026: 70), all'investimento "Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)" (M1C3-I 3.1,20).

Gli investimenti comprendono:

Componente A1. Costruzione di nuovi studi, recupero degli studi esistenti, investimenti in nuove tecnologie, sistemi e servizi digitali (€ 159.300.000);

Componente A2. Costruzione di 6 nuovi teatri ad alta tecnologia con allegati, servizi e relativi sistemi e strade su un'area di 473.000 mq (€ 99.850.000);

Componente B. Miglioramento delle attività di produzione e formazione del CSC e potenziamento dell'archivio cinematografico nazionale (€ 32.250.000);

Componente C. Sviluppo e attuazione della strategia nazionale per la formazione audiovisiva (€ 8.600.000).

L'Amministrazione responsabile è il MIC. L'attuazione esecutiva è affidata, a seconda delle componenti del progetto, a organismi intermedi: A1 e A2: Istituto Luce Cinecittà e Cassa Depositi e Prestiti; B: Centro sperimentale per la cinematografia e Cineteca nazionale; C. Centro sperimentale per la cinematografia e Istituto Luce Cinecittà.

Per un approfondimento su tutti gli investimenti concernenti il settore della cultura nel PNRR, si rinvia all'apposito Tema.

La Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche

Il D.L. 59/2019 (L. 81/2019: art. 3, comma 3) ha ridisciplinato la composizione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, prevista dal d.lgs. 203/2017 nell'ambito della riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, ma, fino ad allora, non costituita.

In particolare, il D.L. 59/2019 ha ridotto a 49 i membri della Commissione, di cui uno con funzioni di Presidente, e ha introdotto elementi di maggiore flessibilità nella composizione dei gruppi di soggetti fra i quali individuare gli stessi. L'intervento è derivato da alcune difficoltà riscontrate nella costituzione della Commissione con riferimento alla professionalità dei sociologi.

La promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi

Il D.L. 59/2019 (L. 81/2019: art. 3, commi 1 e 2) è intervenuto sulla disciplina per la promozione delle opere europee ed italiane, in particolare modificando gli obblighi di programmazione e di investimento da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari e prorogando l'applicazione della nuova disciplina (dal 1° luglio 2019) al 1° gennaio 2020

La videosorveglianza nelle sale cinematografiche

Il D.L. 59/2019 (L. 81/2019: art. 3, comma 4-ter) ha previsto che l'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle sale destinate al pubblico spettacolo, al fine di individuare chi registra abusivamente un'opera cinematografica o audiovisiva, deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali. Della sua esistenza devono essere dati avviso e comunicazione adeguata agli utenti.

I dati acquisiti con il sistema di videosorveglianza sono criptati e conservati per un periodo massimo di 30 giorni, decorsi i quali devono essere distrutti.

L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero.

Altri interventi in materia di cinema, audiovisivo e musica

Di recente, il decreto-legge n. 50 del 2022 (legge n. 91 del 2022), all'art. 23, ha elevato al 40 per cento (per due anni) la misura massima del credito d'imposta riconosciuto alle sale cinematografiche per i costi di funzionamento delle sale stesse se riferiti a grandi imprese, o del 60 per cento dei medesimi costi, se eseguiti da piccole o medie imprese. Si riconosce, inoltre, alle piccole e medie imprese un credito di imposta in misura non superiore al 60 per cento (rispetto al 40 per cento per cento previsto a regime) delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale stesse. Si prevedono, poi, misure volte a favorire campagne promozionali e iniziative tese a incentivare la fruizione in sala delle opere audiovisive. A tale scopo, si autorizza, per l'anno 2022, la spesa di euro 10 milioni di euro. Il medesimo art. 23 del d.l. 50/2022, infine, reca misure tese a rilanciare il sistema musicale italiano. Nello specifico, eleva da 800.000 euro a 1.200.000 euro, nei tre anni d'imposta, l'importo massimo del credito di imposta riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali (di cui all'art. 78 della legge n. 633 del 1941) e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013 (legge n. 112 del 2013) (cd. "decreto valore cultura").

Successivamente, il decreto-legge n. 115 del 2022 (cosiddetto Aiuti-bis) è intervenuto nel settore della cultura, in particolare per sopprimere il riferimento al 'traduttore' tra i soggetti considerati quali coautori dell'opera cinematografica. La predetta disposizione, nello specifico, novella l'articolo 44 della legge n. 633 del 1941, al fine di sopprimere il riferimento al 'traduttore' tra i soggetti considerati quali coautori dell'opera cinematografica che, quindi, a seguito di tale modifica, sono considerati tali: l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica e il direttore artistico (art. 20-bis).

Successivamente, il decreto-legge n. 144 del 2022 (cosiddetto Aiuti-ter) ha stanziato, per il 2022, 40 milioni di euro al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, istituti e luoghi della cultura (cioè, ex art. 101 del Codice dei beni culturali, i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali) (art. 11).

Inoltre, il decreto-legge n. 176 del 2022 (cosiddetto Aiuti-quater), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2023, interviene sulla disciplina della cessione dei tax credit nel settore cinematografico, al fine di introdurre limiti alla responsabilità dei cessionari e prevedere che essi rispondano solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. Si prevede, inoltre, che il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato venga effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, nel solo caso di concorso nella violazione, l'applicazione della disciplina del concorso di persone con riferimento alle sanzioni tributarie e la responsabilità solidale del cessionario. Ciò avviene novellandol'art. 21, comma 4 della legge sul cinema e sull'audiovisivo (legge n. 220 del 2016), norma che disciplina il regime di cedibilità dei crediti di imposta nel settore cinematografico (art. 11-bis).

Successivamente, il decreto-legge n. 75 del 2023 (legge n. 112 del 2023) modifica la disciplina della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. In particolare, si espunge il direttore generale dall'elenco degli organi della Fondazione e si aumentano da 4 a 6 i componenti del consiglio di amministrazione (oltre al presidente). Si modificano, inoltre, la composizione e le modalità di nomina dei componenti del comitato scientifico. Ciò avviene per mezzo di una serie di novelle agli articoli 2, 3, 5, 6, 7 e 12 del decreto legislativo n. 426 del 1997 (art. 12-bis), cosiddetto.

Inoltre, il decreto-legge n. 215 del 2023, cosiddetto proroga termini, ha modificato l'art. 38-bis, comma 1, del D.L. 76/2020, relativo alle semplificazioni amministrative per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche, sotto due profili: da un lato, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il regime amministrativo semplificato incentrato sull'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per gli spettacoli dal vivo e le proiezioni cinematografiche; dall'altro lato, innalza da 1.000 a 2.000 il limite massimo di soggetti che possono partecipare agli eventi di cui sopra, affinché possa operare il regime semplificato (art. 7, comma 5).

Da ultimo, è stato emanato il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE" (qui il relativo dossier sullo schema di decreto).

Europa Creativa

A livello di Unione europea, si segnala che la Commissione Cultura (VII) della Camera ha esaminato, nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea, la proposta di regolamento istitutiva del programma Europa Creativa (COM(2018)366) per gli anni 2021-2027. Il 7 agosto 2018 ha approvato un documento finale recante una valutazione favorevole con osservazioni.

La proposta, approvata il 20 maggio 2021 (Regolamento (UE) 2021/818), è volta a: salvaguardare e promuovere la diversità culturale e linguistica e il patrimonio culturale europei; rafforzare la competitività e il potenziale economico dei settori culturali e creativi, con particolare riferimento a quello audiovisivo.

ultimo aggiornamento: 14 maggio 2024

Le 14 fondazioni lirico-sinfoniche e la loro natura

Si ricorda che le fondazioni lirico-sinfoniche sono state inizialmente disciplinate dalla L. 800/1967, recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali", che ha dichiarato il "rilevante interesse generale" dell'attività lirica e concertistica "in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale" (art. 1) ed ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico (art. 5). Sono stati così riconosciuti come enti autonomi 11 teatri lirici – il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze (ora, Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino), il Teatro Comunale dell'Opera di Genova (ora, Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova), il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona – e 2 istituzioni concertistiche assimilate: l'Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma e l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora, Fondazione teatro lirico di Cagliari) (art. 6). Agli enti sopra indicati si è aggiunta, a seguito della L. 310/2003, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Attualmente, pertanto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono quattordici.

Di queste, due sono dotate – ai sensi di quanto disposto dal D.L. 91/2013 (L. 112/2013: art. 11, comma 21-bis) e dalla disciplina attuativa emanata con D.I. 6 novembre 2014 – di forme organizzative speciali. Si tratta della Fondazione Teatro alla Scala (DM 5 gennaio 2015) e dell'Accademia di Santa Cecilia (DM 5 gennaio 2015).

 Con il d.lgs. 367/1996, gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato, al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di rendere disponibili risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

 Successivamente, tuttavia, a seguito del D.L. 64/2010 (L. 100/2010), la Corte costituzionale, con sentenza 153/2011, ha ribadito la qualificazione in senso pubblicistico degli enti lirici, ancorché privatizzati a seguito del d.lgs. 367/1996.

La dotazione organica e la disciplina relativa al personale delle fondazioni lirico-sinfoniche

Il D.L. 59/2019 (L. 81/2019: art. 1) ha ridisciplinato, anzitutto, la procedura per la definizione della dotazione organica delle fondazioni lirico-sinfoniche.

In particolare, ha previsto che le fondazioni predispongono una proposta di dotazione organica secondo uno schema tipo, da adottare con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In attuazione, è intervenuto il D.I. 68 del 4 febbraio 2021

Inoltre, ha confermato che le fondazioni lirico-sinfoniche assumono personale a tempo indeterminato mediante apposite procedure selettive pubbliche, secondo criteri e modalità stabiliti da ciascuna fondazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché degli altri princìpi relativi alle procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni.

Ha poi disposto che, fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni possono procedere, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, ad assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure selettive riservate a soggetti che prestino servizio presso la stessa fondazione, o lo abbiano prestato fino ad un anno prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato.

Sempre fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni possono altresì avviare, per i residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica, procedure selettive per titoli ed esami di personale artistico, tecnico e amministrativo, finalizzate a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata in virtù di precedenti rapporti di lavoro presso le stesse.

Infine, ha riconosciuto alle fondazioni lirico-sinfoniche la possibilità di stipulare uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, sotto talune condizioni.

Successivamente, l'art. 6, comma 8-bis del decreto-legge n. 36 del 2022 (legge n. 79 del 2022) ha previsto la possibilità di proroga fino al 30 giugno 2023 dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle fondazioni lirico-sinfoniche nell'anno 2019, in base ad una normativa transitoria, con personale artistico e tecnico. La proroga viene ammessa - al fine di salvaguardare i cicli lavorativi - nelle more dell'approvazione delle nuove dotazioni organiche e dello svolgimento delle procedure concorsuali. Inoltre, il comma 1-bis dell'art. 10 del medesimo decreto modifica, con riferimento ai soggetti già in servizio presso le fondazioni lirico-sinfoniche, i termini di applicazione del divieto, per le pubbliche amministrazioni, del conferimento di incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza. In base a tale modifica, il divieto si applica solo quando il personale suddetto raggiunga il limite ordinamentale di età - pari a 65 anni - previsto per la generalità dei dipendenti pubblici.

Successivamente, il decreto-legge n. 198 del 2022 (legge n. 14 del 2023) posticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di durata della disciplina che consente alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico nonché di personale amministrativo avente determinati requisiti mediante procedure selettive riservate. Tale disciplina transitoria deroga espressamente alla disposizione per cui il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche (art. 7, comma 2).

Da ultimo, il decreto-legge n. 215 del 2023 (legge n. 18 del 2024) novellando anch'esso l'art. 22, comma 2-octies, del d.lgs. n. 367/1996, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine finale di durata della disciplina che consente alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico nonché di personale amministrativo avente determinati requisiti mediante procedure selettive riservate (art. 7, comma 5-bis).

Gli interventi per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche

I più recenti interventi inerenti il percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche sono stati attuati dalla L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, commi 589-591) - come modificata dall'art. 65, comma 8, del DL 73/2021 - che ha differito innanzitutto (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per il raggiungimento del pareggio economico e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario per le fondazioni che alla data della sua entrata in vigore avevano già presentato il piano di risanamento. In mancanza, le fondazioni sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

Al contempo, ha disposto che le 5 fondazioni lirico-sinfoniche che, alla medesima data della sua entrata in vigore, non avevano già presentato un piano di risanamento potevano presentare, entro 90 giorni dalla stessa data, un piano di risanamento per il triennio 2021-2023. Le fondazioni in questione devono raggiungere il pareggio economico in ciascun esercizio e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro l'esercizio finanziario 2023. In mancanza, le fondazioni sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

Inoltre, a tali fini, il comma 590 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021 ha disposto che il fondo di rotazione per le fondazioni lirico-sinfoniche (di cui all'art. 11, comma 6 del DL 91/2013) sia incrementato di € 40 mln per il 2021.

La stessa L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, commi 592 e 594) ha prorogato le funzioni del Commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche (dal 31 dicembre 2020) fino al 31 dicembre 2022, al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle stesse già presentati alla data della sua entrata in vigore, e fino al 31 dicembre 2023 per le attività concernenti l'approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento. 

Successivamente, la L. di bilancio 2022 ( L. 234/2021, art. 1, commi 359-363) ha istituito un fondo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023, per incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche, destinandone una quota non inferiore a 100 milioni di euro a quelle fondazioni con specifici problemi economico-patrimoniali. La restante quota del fondo è invece destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche che non riportano una delle situazioni di difficoltà economico-patrimoniale suddette per finanziare investimenti destinati ad incrementare l'attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attività di spettacolo dal vivo. Ha inoltre previsto una serie di interventi a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, estendendo al 2022 il meccanismo di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) – istituito dalla legge 163/1985 - ad esse destinata. Ha poi stabilito che il compenso straordinario del Commissario straordinario sia posto a valere sulle risorse del FUS e ha posticipato di un anno (al 31 dicembre 2022) una serie di scadenze relative alla disciplina della dotazione organica di tali fondazioni (art. 1, commi 799-801).

Inoltre, il decreto-legge n. 198 del 2022 (legge n. 14 del 2023) ha prorogato (dal 31 dicembre 2022) fino al 31 dicembre 2023 le funzioni del commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle stesse, consentendo inoltre la realizzazione delle attività concernenti l'approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento, ove presentati, oltre il termine, precedentemente previsto, del 31 dicembre 2023 (art. 7, comma 3).

 

Ulteriori risorse per le fondazioni lirico-sinfoniche

 

A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 183, comma 4) ha previsto che la quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per il 2020 e per il 2021 sia ripartita sulla base della media delle percentuali assegnate per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'art. 1 del DM 3 febbraio 2014.

Ha previsto, altresì, che, per il 2022, gli stessi criteri generali sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli annullati. Inoltre, ha previsto (art. 183, comma 6) che, decorso il primo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale pari a 9 settimane, previsto dall'art. 19 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), gli organismi dello spettacolo dal vivo potevano utilizzare le risorse erogate a valere sul FUS per il 2020 anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti. Tale possibilità è poi stata confermata, per il 2021, dal D.L. 183/2020 ( L. 21/2021: art. 7, comma 4- quater). 

Inoltre, la L. di bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, commi 799-801) - come anticipato - ha previsto una serie di interventi a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche estendendo al 2022 il meccanismo di ripartizione della quota del FUS ad esse destinata. Ha inoltre stabilito che il compenso straordinario del Commissario straordinario è posto a valere sulle risorse del FUS e ha posticipato di un anno (al 31 dicembre 2022) una serie di scadenze relative alla disciplina della dotazione organica di tali fondazioni. 

Si ricorda, poi, che ulteriori risorse sono state destinate alle fondazioni lirico-sinfoniche a valere sui due Fondi – uno di parte corrente, uno in conto capitale – istituiti dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 89) per fronteggiare le emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Da ultimo, il decreto-legge n. 89 del 2024 (legge n. 120 del 2024) ha previsto le seguenti misure:

- un contributo straordinario di 750.000 euro, per il 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari (art. 4, comma 4);

- un contributo straordinario di 500.000 euro, per l'anno 2024, a favore della Fondazione Teatri di Piacenza (art. 4, comma 4-bis);

- la spesa di 7 milioni di euro, per l'anno 2024, per la realizzazione del polo di alta formazione coreutica della fondazione "Accademia d'arti e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala" di Milano (art. 5, comma 4-quinquies).

Qui il sito del Ministero della cultura sulle Fondazioni lirico-sinfoniche.

ultimo aggiornamento: 12 settembre 2024

Verso il termine della XVIII legislatura, è stata approvata definitivamente ed è entrata in vigore la legge 15 luglio 2022, n. 106, recante "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo".

La legge 106/2022, composta di 12 articoli, contiene disposizioni volte sia a ridefinire la governance complessiva del settore, sia a disciplinare i profili di più stretta attinenza lavoristica, previdenziale e assistenziale.

Nel dettaglio, l'art. 1 apporta modificazioni all'art. 1, comma 1, della legge n. 175 del 2017 ("Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia), dirette a integrare i princìpi generali della disciplina in materia di spettacolo, anche in attuazione dei principi costituzionali e internazionali.

L'art. 2 conferisce al Governo una serie di deleghe, finalizzate rispettivamente: a riordinare le disposizioni di legge in materia di spettacolo; a definire nuove norme in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo; a prevedere norme in materia di equo compenso dei lavoratori autonomi dello spettacolo; a rivedere e riordinare le misure di sostegno in favore dei lavoratori a termine, dipendenti o autonomi, operanti nel settore dello spettacolo.

In attuazione del suddetto art. 2, comma 6, è stato adottato il decreto ministeriale 25 luglio 2023, che reca l'"Individuazione dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo", nell'ambito dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 182 del 1997. Successivamente, è stato emanato il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante "Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo", adottato ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera c) e comma 6 della legge n. 106 del 2022 (qui il dossier sul relativo schema di decreto).

L'art. 3 istituisce, presso il Ministero della cultura, il registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo.

L'art. 4 introduce il riconoscimento e la disciplina della professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo.

L'art. 5 istituisce, presso il Ministero della cultura, l'Osservatorio dello spettacolo, disponendo contestualmente l'abrogazione dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, già istitutivo di un Osservatorio dello spettacolo nell'ambito dell'Ufficio studi e programmazione dell'allora Ministero del turismo e dello spettacolo.

L'art. 6 istituisce il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, del quale fanno parte l'Osservatorio dello spettacolo di cui al precedente articolo 5 e gli Osservatori regionali dello spettacolo di cui al successivo articolo 7.

L'art. 7 disciplina il concorso delle Regioni all'attuazione dei princìpi generali sullo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge n. 175 del 2017, come modificato dall'articolo 1 del provvedimento in esame, anche istituendo appositi Osservatori. Tali princìpi sono qualificati come princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

L'art. 8 prevede che l'INPS, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite il proprio portale, attivi specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

L'art. 9 istituisce, presso il Ministero della cultura, il Tavolo permanente per il settore dello spettacolo.

L'art. 10 eleva da 100 euro a 120 euro il limite massimo di importo giornaliero per la contribuzione e la base di calcolo relative ai trattamenti di malattia e di maternità o di paternità (ivi compresi quelli per congedo parentale) dei lavoratori dello spettacolo, dipendenti o autonomi, a tempo determinato (iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo); l'incremento in esame decorre dal 1° luglio 2022.

L'art. 11 consente alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di promuovere l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo.

L'art. 12 integra i criteri di riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) di cui all'art. 1 della legge n. 163 del 1985, al fine di promuovere l'equilibrio di genere e l'impiego nelle rappresentazioni liriche di giovani talenti italiani.

Successivamente, l'art. 1, comma 6 della legge di conversione n. 14 del 2023 del decreto-legge 198/2022 ha prorogato da 9 a 24 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 106 del 2022 (ossia dal 18 agosto 2022), il termine per l'esercizio della delega legislativa ivi prevista per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore, nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi. Conseguentemente, il termine per l'esercizio della delega è stato prorogato dal 18 maggio 2023 al 18 agosto 2024.

Da ultimo, la legge 8 agosto 2024, n. 119 (art. 1, comma 1) ha ulteriormente prorogato di 12 mesi il termine per l'esercizio della delega di cui all'art. 2, commi 1, 4, 5 e 6 della legge n. 106 del 2022. Il nuovo termine per l'esercizio delle deleghe di cui ai citati commi è dunque fissato al 18 agosto 2025.

ultimo aggiornamento: 11 settembre 2024

Il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) - ora "Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo" - e le ulteriori risorse per il finanziamento dei carnevali storici

 

Il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), istituito dalla L. 163/1985 al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento, è attualmente il principale, ma non l'unico, strumento di sostegno al settore dello spettacolo.

In particolare, le finalità del FUS consistono nel sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante – incluse, a seguito di quanto previsto dalla L. di bilancio 2018 (L. 205/2017: art. 1, comma 329), le manifestazioni carnevalesche –, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.

Da ultimo, il FUS è stato rifinanziato per complessivi + € 50 mln per ciascuno degli anni dal 2021 al 2050 dalla L. di bilancio 2021 (L. 178/2020), con un intervento direttamente in sezione II.

Quanto ai criteri per l'erogazione e alle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi ai settori dello spettacolo dal vivo (diversi da quello relativo alle fondazioni lirico-sinfoniche), il D.L. 91/2013 (L. 112/2013: art. 9, comma 1) ne ha affidato la determinazione a un decreto del (allora) Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, specificando che gli stessi devono tener conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico, nonché della regolarità gestionale degli organismi

Tuttavia, a seguito dell'emergenza da COVID-19, il D.L. 34/2020 ( L. 77/2020: art. 183, commi 5 e 6) – come modificato dal D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 80, comma 1, lett. b-bis) - ha individuato criteri specifici per l'attribuzione delle risorse del FUS per il 2020 e il 2021.

 

Inoltre, il D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha previsto che, per il 2020, le risorse erogate a valere sul FUS potevano essere utilizzate anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei dipendenti degli organismi dello spettacolo. Tale possibilità è poi stata confermata per il 2021 dal D.L. 183/2020 (L. 21/2021: art. 7, comma 4-quater).

Successivamente, la L. di bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, comma 352) ha istituito il "Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET", con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, ai fini della copertura finanziaria di successivi provvedimenti legislativi che definiscano - nei limiti dei suddetti importi - misure di sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli

In precedenza, la L. di bilancio 2020 (L. 160/2019: art. 1, comma 369) ha autorizzato la spesa di € 1 mln per ciascun anno del triennio 2020-2022 per il finanziamento di carnevali storici con una riconoscibile identità storica e culturale, stabilendo una nuova procedura per il riparto delle risorse che si affianca alla procedura per l'attribuzione dei contributi concessi per le medesime finalità a valere sul FUS.

Successivamente, prima il DM 84 del 25 febbraio 2022 ha indicato in 423.191.856 euro le risorse del FUS per il 2022, ripartendole in percentuale tra le diverse destinazioni (fondazioni lirico sinfoniche, attività musicali, attività teatrali, attività di danza, etc.), indi, il DM 190 del 3 maggio 2022 ha suddiviso le predette risorse nei diversi capitoli di bilancio del dicastro culturale.  

Inoltre, in base alla legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui all'art. 1 della legge n. 163 del 1985, assume la denominazione di "Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo" (art. 1, comma 631).

Da ultimo, è stato adottato il decreto ministeriale 9 febbraio 2024, n. 49, recante "Riparto del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo - anno 2024".

Inoltre, il decreto-legge n. 198 del 2022 (legge n. 14 del 2023), cosiddetto proroga termini, estende dal 2022 al 2023 le modalità di riparto, tra le fondazioni lirico-sinfoniche, della quota del Fondo unico per lo spettacolo (ora Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo), sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione attualmente previsti (lettera a)). La lettera b) estende dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023 il termine entro il quale le fondazioni lirico-sinfoniche devono rendicontare l'attività svolta nel 2022 (attualmente l'anno di riferimento per la rendicontazione è il 2021), dando conto in particolare dell'attività realizzata a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli (art. 7, comma 7-bis).

Inoltre, prevede che, a decorrere dal 2023, le risorse destinate all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale, operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, siano ripartite tra i soggetti beneficiari del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, nel settore Promozione - Progetti di perfezionamento professionale, ambito musica (art. 7, comma 7-quinquies).

Opera altresì tre interventi sulla disciplina (sperimentale) vigente in materia di semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo: i) ne differisce il termine ultimo di applicazione dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023; ii) amplia la finestra oraria di svolgimento, che passa dalle ore 8.00-23.00 alle ore 8.00-1.00, entro cui si può beneficiare del regime semplificato; iii) estende l'ambito di applicazione di tale disciplina anche alle proiezioni cinematografiche (art. 7, comma 7-sexies).

Prevede infine che i componenti delle Commissioni consultive per lo spettacolo presso il Ministero della cultura, nominati con decreti ministeriali del 19 e del 25 gennaio 2022 (relative alla danza, al circo e allo spettacolo dal vivo, al teatro e alla musica), restino in carica fino al 31 dicembre 2023 (art. 7, comma 7-septies).

Da ultimo, il decreto-legge n. 215 del 2023 (legge n. 18 del 2024) proroga all'anno 2024 la disciplina derogatoria di ripartizione della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, novellando l'art. 183, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 (legge n. 77 del 2020) (art. 7, comma 6-quinquies).

Il sostegno a festival, cori, bande, orchestre giovanili e musica jazz

La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, commi 114-116) ha istituito nello stato di previsione del dicastero culturale il "Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz", con una dotazione di € 3 mln per il 2021, affidando la determinazione della disciplina attuativa ad un decreto ministeriale. 

Tale previsione si è aggiunta a quella prevista dal D.L. 162/2019 (L. 8/2020 l'art. 7, comma 10-ter), che ha destinato € 1 mln per ciascun anno del triennio 2020-2022 al sostegno di festival, cori e bande.

A sua volta, il D.L. 137/2020 (L. 176/2020: art. 6-bis, commi 5-7) ha esteso la finalità della L. 238/2012 - recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale -al sostegno e alla valorizzazione delle orchestre giovanili italiane, prevedendo altresì l'assegnazione di un contributo pari ad € 1 mln annui, a decorrere dal 2021, alla Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini.

In precedenza, la citata L. di bilancio 2020 aveva modificato la stessa L. 238/2012 prevedendo che per la realizzazione del Pistoia Blues Festival sia corrisposto a favore del comune di Pistoia un contributo di € 250 mila per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (art. 1, comma 370) e autorizzando una spesa di € 1 mln per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera.

L'ART-BONUS per lo spettacolo

Il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 183, comma 9) ha esteso il credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo (c.d. ART-BONUS) anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti.

Si tratta del meccanismo di cui al D.L. 83/2014 (L. 106/2014: art. 1), in base al quale alle persone fisiche o giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro (fra l'altro) per il sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, dei circuiti di distribuzione e, ora dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti, nonché per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, spetta un credito di imposta – c.d. ART-BONUS – pari al 65%.

Qui il sito dedicato all'ART-BONUS, con sezioni dedicate agli interventi e ai mecenati.

Il credito di imposta per la promozione della musica

Il D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 80, commi 6-bis e 6-ter) e il D.L. 137/2020 (L. 176/2020: art. 5, commi 4-bis e 4-ter) hanno progressivamente rafforzato e ampliato l'ambito di applicazione del credito di imposta previsto per la promozione della musica.

In particolare, a seguito dei due interventi normativi, il credito di imposta, nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, è riconosciuto, fino all'importo massimo di € 800.000 nei tre anni d'imposta e nel limite di spesa di € 5 mln annui a decorrere dal 2021, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, ed alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso.

Per accedere al credito di imposta, le imprese devono spendere un importo corrispondente all'80% del beneficio concesso nel territorio nazionale, privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti.

La disciplina applicativa è stata definita con decreto interministeriale (MIC-MEF) 312 del 13 agosto 2021.

Da ultimo, il decreto-legge n. 145 del 2023 (legge n. 191 del 2023) ha elevato da 1.200.000 euro a 2.000.000 euro nei tre anni d'imposta l'importo massimo del credito di imposta riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo (art. 13-bis).

La Giornata nazionale dello spettacolo

In materia di spettacolo si segnala, poi, l'approvazione della legge 28  ottobre 2021, n. 64, recante "Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo"  che prevede che la Repubblica riconosca il 24 ottobre quale Giornata nazionale dello spettacolo (art. 1). 

In occasione di tale giornata, lo Stato e gli enti territoriali possono promuovere, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e incontri pubblici finalizzati alla promozione dello spettacolo in tutte le sue forme. In particolare, le attività indicate possono essere promosse in strutture sanitarie e case di cura, istituti penitenziari, anche minorili, e nelle scuole di ogni ordine e grado (art. 2).

Inoltre, si prevede l'istituzione, a decorrere dal 2021, del Premio nazionale per lo spettacolo, che consiste in un attestato, conferito annualmente in occasione della Giornata nazionale dello spettacolo (art. 3).

I requisiti per concorrere, per le diverse categorie, al Premio, nonché le modalità per la sua attribuzione, devono essere definiti con decreto del Ministro della cultura, da adottare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Conferenza unificata.

Le misure per le zone colpite dal sisma 2016-2017

La legge di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, comma 606) e il D.L. 123/2019 (L. 156/2019: art. 9-vicies semel, commi 1 e 2) – prolungando una iniziativa prevista per il 2017 e il 2018 - hanno stanziato € 2 mln annui, rispettivamente per il 2019 e per il biennio 2020-2021, per lo svolgimento di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

La disciplina per contrastare il fenomeno del secondary ticketing

La legge di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, commi 1099 e 1100) ha modificato la disciplina volta a contrastare la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei biglietti (c.d. secondary ticketing), introdotta dalla legge di bilancio 2017 (L. 232/2016: art. 1, commi 545-546). 

La legge di bilancio 2019 ha, anzitutto, stabilito che i compiti di accertamento e intervento spettano all'AGCOM, di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Ai medesimi soggetti spetta anche, se del caso, comminare le sanzioni amministrative pecuniarie.

Continua a non essere oggetto di sanzione la vendita effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali, nonché alla nuova condizione che la stessa vendita sia effettuata ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale.

Inoltre, ha stabilito che, dal 1° luglio 2019, i biglietti di accesso ad attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominali.

La nuova disciplina non si applica agli spettacoli di attività lirica, sinfonica, cameristica, nonché di balletto, prosa, jazz, danza e circo contemporaneo, né alle manifestazioni sportive, per le quali resta ferma la specifica disciplina di settore. A tali esclusioni, il D.L. 59/2019 (L. 81/2019: art. 4) ha aggiunto quella relativa agli spettacoli viaggianti.

Sempre la legge di bilancio 2019 ha disposto, quindi, che l'accesso all'area dello spettacolo è subordinato al riconoscimento personale, tramite controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identità. In caso di differenze tra il nominativo dell'acquirente e quello del soggetto che ne fruisce, i titoli di ingresso sono annullati, senza alcun rimborso.

La videosorveglianza nelle sale destinate allo spettacolo e le norme tecniche di prevenzione incendi negli spettacoli

Il D.L. 59/2019 (L. 81/2019: art. 3, comma 4-ter) ha previsto che l'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle sale destinate al pubblico spettacolo, al fine di individuare chi registra abusivamente un'opera cinematografica o audiovisiva, deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali. Della sua esistenza devono essere dati avviso e comunicazione adeguata agli utenti.

I dati acquisiti con il sistema di videosorveglianza sono criptati e conservati per un periodo massimo di 30 giorni, decorsi i quali devono essere distrutti.

L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero.

Si segnala, da ultimo, il decreto del Ministro dell'interno 22 novembre 2022, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico".

Disposizioni per i lavoratori dello spettacolo

Si segnala, da ultimo, l'emanazione del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante "Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo", adottato ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera c) e comma 6 della legge n. 106 del 2022 (qui il dossier sul relativo schema di decreto).

ultimo aggiornamento: 15 marzo 2024
 
temi di Cultura, spettacolo, sport