tema 24 febbraio 2023
Studi - Attività produttive D.L. 5/2023 - Decreto in materia di carburanti, sorveglianza sui prezzi e trasporto pubblico

Il decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico, reca misure volte a:

- detassare il valore dei buoni carburante ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nel 2023, fino ad un importo pari a 200 euro per lavoratore, in via aggiuntiva rispetto al regime generale di esenzione Irpef previsto per i benefit aziendali;

- aumentare la trasparenza dei prezzi dei carburanti;

- conferire una maggiore flessibilità al meccanismo che consente di ridurre le accise con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in caso di aumento dei prezzi dei carburanti;

- rafforzare i poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi;

- istituire una Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi;

- istituire un fondo di 100 milioni di euro per riconoscere un buono di importo massimo pari a 60 euro per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico da parte di soggetti con un reddito fino a 20 mila euro l'anno.

Per un approfondimento dei contenuti, si rinvia al dossier dedicato al decreto-legge (A.C. 771-A). Per i profili di carattere finanziario, si rinvia al dossier sulla verifica delle quantificazioni del servizio Bilancio dello Stato.

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Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico, è stato esaminato in sede referente dalla Commissione X Attività produttive.

Dopo lo svolgimento di un ampio ciclo di audizioni informali, l'esame in Commissione si è concluso con l'approvazione di alcune modifiche al testo il 15 febbraio 2023.

Una volta approvato dall'Assemblea Camera dei Deputati (21 febbraio 2023), il disegno di legge è passato all'esame del Senato della Repubblica in seconda lettura, che lo ha approvato definitivamente l'8 marzo 2023.

La legge di conversione n. 23/23 del 10 marzo 2023, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023

ultimo aggiornamento: 24 febbraio 2024

Il decreto-legge prevede, all'articolo 1, comma 1, un'esenzione dal computo del reddito del lavoratore, ai fini IRPEF, dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell'anno 2023, fino ad un importo pari a 200 euro per lavoratore. Tale beneficio è posto in via aggiuntiva rispetto al regime generale di esenzione - e al relativo limite quantitativo di 258,23 euro l'anno - per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente.

Sempre all'articolo 1, ai commi successivi, si prevede l'obbligo per i gestori di impianti di distribuzione di carburanti sulla rete autostradale e non di esporre, rispettivamente, il prezzo medio praticato sulla rete autostradale e il prezzo medio praticato su base regionale. Tali medie sono calcolate dal Ministero delle imprese e del made in Italy sulla base delle comunicazioni ricevute da tutti gli esercenti. L'articolo 1, comma 3-bis, introdotto con un emendamento approvato in sede di conversione, prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sviluppi e renda disponibile gratuitamente un'applicazione informatica, fruibile a mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi regionali su rete non autostradale, del prezzo medio nazionale su rete autostradale, nonché dei prezzi praticati dai singoli esercenti. La norma, inoltre, interviene a modifica del sistema sanzionatorio applicabile in caso di violazione delle norme sulla trasparenza e la comunicazione dei prezzi praticati dai gestori degli impianti di distribuzione.

Nel corso dell'iter di conversione, è stato introdotto l'articolo 1-bis, che dispone l'applicazione, dal 1° aprile al 31 agosto 2023, dell'aliquota agevolata di accisa sul gasolio commerciale utilizzato come carburante anche alle imprese che esercitano l'attività di trasporto turistico di persone mediante servizi di noleggio di autobus con conducente, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, purché di categoria Euro VI.

 L'articolo 2, modificato in sede di conversione, incide sul meccanismo previsto dalla legge n. 244/2007 che consente la riduzione delle accise con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in caso di aumento dei prezzi dei carburanti, purché compensata da un conseguente maggior gettito dell'IVA. In particolare, si prevede che il decreto sia adottato di conceto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, anziché del Ministro dello sviluppo economico. Inoltre, viene data maggior flessibilità al meccanismo di riduzione delle accise, non prevedendone più la cadenza trimestrale (rendendo così strutturale quanto previsto in via transitoria per il 2022 dal D.L. n. 21/2022) ed eliminando il requisito in base al quale la riduzione è consentita solo quando i prezzi siano superiori di almeno il 2% rispetto ai valori di riferimento indicati nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella Nota di aggiornamento presentati alle Camere (come chiarito in sede di conversione del decreto-legge). Si prevede ora che il provvedimento di riduzione delle accise possa essere adottato se i prezzi dei carburanti aumentano, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella Nota di aggiornamento presentati alle Camera presentato; il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del quadrimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo, rispetto a quello indicato nei predetti documenti di finanza pubblica. Con una disposizione introdotta in sede di conversione, si prevede, infine, l'allineamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, delle iscrizioni presenti nell'Anagrafe degli impianti e nell'Osservatorio prezzi.

L'articolo 3, modificato in sede di conversione, prevede che il Garante per la sorveglianza dei prezzi operi in raccordo con gli osservatori e con gli uffici regionali dei prezzi, sportelli o analoghi comunque denominati, qualora istituiti con legge regionale. Precisa, inoltre, che il Garante si avvale della collaborazione e dei dati rilevati dell'ISTAT. Attribuisce inoltre all'Unità di missione a supporto dell'attività del Garante il compito di curare le attività di raccordo e collaborazione amministrativa tra il Garante, i ministeri e le autorità indipendenti competenti.

Si prevede, inoltre, la costituzione di una Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, per il monitoraggio della dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali,anche con riferimento alla filiera dei prezzi dei carburanti per autotrazione. La commissione è composta da rappresentanti dell'ISTAT, dei Ministri e delle authority competenti per materia, dell'ISMEA, dell'Unionecamere, delle Camere di commercio, della Guardia di finanza, delle associazioni dei consumatori e delle regioni e delle province autonome.

Il Garante per la sorveglianza dei prezzi:

- può convocare la Commissione per coordinare l'attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragioni dell'anomala dinamica dei prezzi sulla filiera di mercato e

- può invitare alle riunioni della Commissione i rappresentanti delle associazioni delle categorie economiche e sociali interessate;

- deve, se dalle analisi condotte in seno alla Commissione o dalle indagini conoscitive emergano fenomeni speculativi, riferire al Ministro delle imprese e del made in Italy che ne informa, ove necessario, il Governo per l'adozione delle iniziative opportune.

Durante l'esame di conversione del decreto-legge, è stato inserito uno stanziamento di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 per il supporto specialistico alle attività di analisi e monitoraggio dell'andamento dei prezzi sulle filiere di mercato, nonché per le atività svolte dal Garante, compreso il potenziamento degli strumenti informatici a sua disposizione.

L'articolo 4 istituisce un fondo di 100 milioni di euro nel 2023 per il riconoscimento ai soggetti che nel 2022 hanno conseguito un reddito fino a 20 mila euro di un buono di importo massimo pari a 60 euro, per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

 

ultimo aggiornamento: 24 febbraio 2023
 
temi di Sviluppo economico e politiche energetiche