Il 31 gennaio 2024, il Parlamento ha approvato la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. La Legge di conversione, Legge n. 11/2024 è stata pubblicata Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024.
In sede di esame parlamentare, le modifiche al decreto-legge sono state apportate in prima lettura alla Camera dei deputati dalle commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive), alle quali il disegno di legge è stato assegnato in sede referente (A.C 1606-A). In Assemblea della Camera, il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge in esame, nel testo delle Commissioni. Il testo è successivamente passato all'esame del Senato (A.S 996), che l'ha approvato in via definitiva il 31 gennaio 2024.
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La legge di conversione consta di un articolo, che dispone la conversione in legge del decreto legge n. 181/2023, mentre quest'ultimo, a seguito delle modifiche apportate in sede parlamentare, si compone di tre capi.
Il Capo I (articoli da 1 a 14-quater) reca varie e articolate misure in materia di energia, finalizzate a garantire e implementare la sicurezza del sistema energetico e il sostegno alle fonti rinnovabili, anche con l'introduzione di ulteriori interventi semplificatori delle relative procedure autorizzative. Tali misure sono state considerevolmene implementate nel corso dell'esame parlamentare.
Il Capo II (articoli da 14-quinquies a 18-bis) reca misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023 , nonchè, a seguito delle modifiche apportate in sede parlamentare, degli eventi sismici del 9 marzo 2023.
Infine, il Capo III (articoli da 19 a 21) reca disposizioni finanziarie e finali, nonchè ulteriori disposizioni in materia di energia, anch'esse integrate in sede parlamentare.
L'articolo 1, commi 1-3, reca misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori. In particolare, il comma 1 dispone che - fino al 31 dicembre 2030 - nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie pubblica, gli enti interessati debbano accordare una preferenza - ai fini dell'individuazione del concessionario - ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico delle imprese cd. elettrivore (iscritte all'apposito elenco presso la CSEA). Il comma 2 – modificato in sede parlamentare - demanda al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione, entro l'8 febbraio 2024, di un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese elettrivore, secondo criteri dettagliati nelle lettere da a) ad n) del medesimo comma. Il meccanismo prevede anche la facoltà delle imprese interessate di richiedere al GSE un'anticipazione di parte dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di nuova realizzazione, o oggetto di potenziamento che le medesime si impegnano a realizzare, nelle more dell'entrata in esercizio degli impianti interessati. L'anticipazione è restituita al GSE dalle imprese beneficiarie secondo specifiche condizioni e tempistiche.
Il comma 3 demanda ad ARERA la definizione delle modalità per la copertura di taluni oneri derivanti dal suddetto meccanismo, specificando che la copertura è assicurata a valere sulla componente degli oneri generali del sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili. Infine, il comma 4, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, consente al GSE di accedere ai dati presenti nel Sistema informativo integrato (SII) istituito presso la società Acquirente Unico S.p.A.
L'articolo 1, comma 4-bis, inseriro in sede parlamentare, riconosce la facoltà di recesso ai titolari dei contratti stipulati con il GSE ai sensi della disciplina del cd "Electricity release" (D.M. 341/2022), senza l'applicazione di penali e senza la regolazione delle differenze tra il prezzo di allocazione ed il prezzo medio di riferimento zonale maturati durante il periodo di vigenza contrattuale. Tali modalità si applicano anche in caso di recesso già esercitato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
L'articolo 2, al comma 1, modificato in sede parlamentare, sostituisce l'articolo 16 del D.L. n. 17/2022, al fine di ridefinire la normativa – già ivi contenuta - volta all'incremento della produzione nazionale di gas naturale da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali a forte consumo energetico.
L'articolo 2, al comma 2, qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) on-shore e le connesse infrastrutture, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione.
Il comma 2-bis, inserito nel corso dell'esame in sede parlamentare, apporta modifiche alla disciplina – di cui all'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 50/2022 – istitutiva del fondo a copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione e di acquisto o realizzazione dei nuovi impianti di rigassificazione off-shore di cui al medesimo articolo 5 del D.L. n. 50/22.
L'articolo 2, comma 2-ter prevede che le imprese di distribuzione del gas siano tenute a versare agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale interessato il contributo tariffario riconosciuto ai distributori per la remunerazione degli interventi di efficientamento energetico, applicando una maggiorazione, a titolo di penale, qualora non conseguano la quota addizionale di risparmio energetico che si sono impegnate a conseguire in sede di gara. Non si prevede più, invece, che l'offerta di gara possa prevedere il versamento in ogni caso agli enti locali dell'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara.
L'articolo 3 modifica e integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche. In particolare, al comma 1, lettera 0a), inserita in sede parlamentare, rimuove una serie di condizioni attualmente previste affinché i titolari di permesso di ricerca possano avanzare, contestualmente alla richiesta di concessione di coltivazione, istanza di potenziamento dell'impianto. La stessa lettera consente altresì la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali.
Le lettere 0a) e 0b), integrano i criteri per la selezione, rispettivamente, del titolare di permesso di ricerca e del titolare della concessione di coltivazione, nel caso in cui, per l'uno e per l'altra, siano state presentate più domande concorrenti. In entrambi i casi il nuovo parametro inserito è la preventiva ponderazione in ordine alle ricadute positive in termini di soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati.
Il comma 1, lettera a), proroga il termine di durata delle concessioni geotermoelettriche in essere, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 (lett. a), n. 2) e fissa, per le suddette concessioni, il termine per l'indizione della gara - ai fini di una loro riassegnazione - in due anni prima della loro scadenza, anziché in tre anni (lett. a), n. 1).
Il medesimo comma 1, alla lettera b), prevede – attraverso una nuova disciplina che viene introdotta nel D.lgs. n. 22/1010 - la possibilità per il concessionario uscente di presentare - entro e non oltre il 30 giugno 2024 - un Piano pluriennale per la promozione degli investimenti che, se approvato dall'autorità competente, consente di rimodulare l'esercizio della concessione, anche sotto il profilo della durata, la quale comunque non è superiore a 20 anni (comma 1, lett. b)).
in sede parlamentare, è stato inserito un ulteriore comma 1-bis, che proroga al 31 dicembre 2027 la data di entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi per le fonti rinnovabili elettriche previsti dal D.M. 29 giugno 2016.
L'articolo 4 reca diverse disposizioni volte ad incentivare le Regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l'accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete, istituendo un apposito fondo e prevedendo una serie di misure funzionali alle suddette finalità. In particolare, prevede che l'istituzione di un fondo, da ripartire tra le Regioni per l'adozione di misure per lo sviluppo sostenibile e l'accelerazione e digitalizzazione degli iter autorizzativi, alimentato da una quota dei proventi delle aste di CO2 (nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032). in sede parlamentare, sono state soppresse le disposizioni che prevedevano l'alimentazione del fondo anche attraverso l'imposizione di un contributo a carico dei titolari di nuovi impianti da fonti rinnovabili.
L'articolo 4-bis - inserito in sede parlamentare - reca semplificazioni in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale, prevedendo la sottoposizione alla verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening di VIA) degli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari.
L'articolo 4-ter, inserito in sede parlamentare, reca ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. ll comma 1 dipone in ordine alle attività di monitoraggio svolte dal GSE sullo smaltimento dei RAEE fotovoltaici. Il comma 2 ammette ai regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili gli impianti fotovoltaici in ambito agricolo, disponendo che essi siano esclusi dagli incentivi previsti esclusivamente dal D.lgs. n. 28/2011, e non, quindi, dal nuovo sistema incentivante di cui al D.lgs. n. 199/2021, il quale viene contestualmente modificato dal comma 3 lett. a) e b). In particolare, la lettera a), dispone che è agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi per interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti in aree agricole a parità della superficie di suolo agricolo occupata e incremento della potenza complessiva. La lettera b) adegua la disciplina dei meccanismi d'asta al ribasso, sopprimendo la previsione che consente l'accesso ai meccanismi d'asta ai (soli) impianti fotovoltaici realizzati su aree agricole non utilizzate individuate dalle Regioni come aree idonee.
Il comma 3, alla lettera c), dispone, con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da biomasse solide e gassose, che le disposizioni sulla certificazione della sostenibilità dei carburanti (di cui all'articolo 43, comma 1 del D.lgs. n. 199/2021) - si applicano secondo quanto previsto dal decreto ministeriale che dovrà procedere ad un aggiornamento della disciplina del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità.
Il comma 4, interviene sempre sul D.lgs. n. 199/2021, laddove prevede, una volta entrato in vigore il nuovo sistema incentivante per le fonti rinnovabili elettriche (con l'adozione dei decreti attuativi), la soppressione del meccanismo di sostegno dello scambio sul posto. Il medesimo comma 4, in particolare, demanda ad ARERA, su proposta del GSE, il compito di disciplinare le modalità per la graduale fuoriuscita, a decorrere dal 31 dicembre 2024, degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto. I commi 5 e 6 intervengono sulla disciplina del meccanismo incentivante del ritiro dedicato (cui i nuovi impianti, entrati in esercizio dopo la soppressione dello scambio sul posto, potranno accedere). Il comma 7 disciplina la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili nei siti oggetto di bonifica.
L'articolo 4-quater - introdotto in sede parlamentare - proroga di ulteriori sei mesi i termini di inizio e ultimazione lavori nel settore dell'edilizia privata e i termini di validità e di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione urbanistica, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi (novella l'art. 10-septies del D.L. 21/2022 (L. n. 51/2022).
L'articolo 4-quinquies, reca semplificazioni per l'accesso agli incentivi in merito agli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell'area dell'Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016.
L'articolo 4-sexies, inserito durante l'esame in sede parlamentare, prevede – al fine di accelerare la definizione dei procedimenti e di potenziare la capacità operativa delle strutture ministeriali competenti in materia di valutazione di impatto ambientale – l'incremento da 50 a 70 del numero massimo di componenti della Commissione VIA-VAS (lettera a)), nonché la riscrittura della disciplina relativa alla copertura dei costi di funzionamento delle Commissioni VIA e ai compensi dei relativi componenti (lettera b)). L'articolo 4-sexies, modifica altresì le modalità mediante le quali la Commissione VIA-VAS si avvale, per lo svolgimento delle istruttorie tecniche, degli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e di altri enti pubblici di ricerca. In particolare viene previsto che l'avvalimento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) non è più facoltativo e avviene sulla base di un'apposita convenzione nel limite di 500.000 euro annui.
L'articolo 4-septies, inserito in sede parlamentare, prevede l'introduzione di un meccanismo di sostegno, basato sulla stipula di contratti per differenza a due vie, per la promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, alternativo al sistema incentivante per la produzione di energia elettrica da FER disciplinato dal D.lgs. n. 199/2021 (articoli 6 e 7). A tale fine, integra con un nuovo articolo 7-bis il citato decreto legislativo.
L'articolo 4-octies, introdotto in sede parlamentare, incrementa di 150 milioni annui a decorrere dal 2025 l'ammontare della parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. La disposizione specifica, inoltre, che debba rimanere fermo il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.
L'articolo 5 istituisce, al comma 1, un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili. Il comma 2 prevede che, fino alla data di entrata in operatività del suddetto meccanismo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, agli impianti da bioliquidi sostenibili si applicano prezzi minimi garantiti definiti dall'ARERA. Il comma 3, infine, prevede che il decreto di istituzione della Commissione preposta all'esame delle proposte di modifica e integrazione dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, sulla disciplina dei combustibili, sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica senza necessità del concerto del Ministro delle imprese e del made in Italy (lett. a)) e che a tale Commissione non partecipino rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy (lett. b)).
L'articolo 5, comma 3-bis – inserito in sede parlamentare – interviene con riferimento alla norma che prevede, da parte di ARERA, la definizione di prezzi minimi garantiti o integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico a favore della produzione di energia da impianti in esercizio alimentati a biogas e biomassa che beneficiano di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027. Il comma 3-bis in esame dispone che gli impianti alimentati a biomassa comprendano anche gli impianti alimentati a biomasse solide classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale tipologia di impianti, il regime incentivante deliberato da ARERA si applica alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse.
L'articolo 5, al comma 3-ter, inserito in sede parlamentare, ammette, a partire dal 2024, a partecipare alle procedure competitive di cui al D.M. 15 settembre 2022 - recante la disciplina di sostegno alla produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale – anche le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione.
Il comma 3-quater – inserito in sede parlamentare – dispone che le agevolazioni previste per il gasolio, in materia di accisa, dal TU delle imposte sulla produzione e sui consumi (D.lgs. n. 504/1995), si applichino, nell'ambito di un programma pluriennale previsto dalla direttiva 2003/96/UE(ETD), anche al biodiesel utilizzato tal quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di settore. La disposizione ha efficacia dalla data del rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea.
Il comma 3-quinquies, inserito in anch'esso in sede parlamentare, dispone che Acquirente Unico S.p.A. possa svolgere le attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione di un sistema avanzato per la valutazione e la sicurezza delle bombole a idrogeno a uso autotrazione per il tramite di Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A.
L'articolo 5-bis, inserito in sede parlamentare, reca volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione.
L'articolo 6, comma 1, prevede che, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria o, come aggiunge un'integrazione al testo approvata nel corso dell'esame in sede parlamentare, di raffreddamento del fluido del circuito di condensazione in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all'interno delle centrali esistenti, costituisca modifica non sostanziale e sia subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In materia di valutazione di impatto ambientale, i medesimi interventi possono essere sottoposti alla procedura cd di pre-screening; analogamente, ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale, le modifiche progettate sono comunicate all'autorità competente, la quale, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate siano sostanziali, ne dà notizia al gestore per la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione (comma 2). I suddetti interventi, infine, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, se realizzati in sostituzione di volumi esistenti all'interno della medesima centrale termoelettrica (comma 3).
L'articolo 7 apporta alcune modifiche al D.lgs. n. 162/2011 al fine di colmare alcune lacune della disciplina in materia di cattura e stoccaggio della CO2 (Carbon Capture and Storage - CCS), specificando alcuni aspetti rilevanti e propedeutici per il rilascio di licenze o autorizzazioni allo stoccaggio di CO2. In base agli elementi forniti dalla relazione illustrativa di accompagnamento del provvedimento in esame l'urgenza delle misure proposte deriva dall'esigenza di perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e di fornire quanto prima alle imprese con processi cosiddetti "Hard To Abate" (ed al settore termoelettrico a gas) strumenti efficaci ed efficienti di decarbonizzazione dei loro processi produttivi mettendole al riparo dal rischio di un aumento dei costi di produzione con connesse problematiche di competitività.
L'articolo 8, commi 1-2, nel testo modificato nel corso dell'esame in sede parlamentare, prevede l'individuazione, in almeno due porti del Mezzogiorno, previa acquisizione di manifestazioni di interesse presentate dalle Autorità di sistema portuale, delle aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.
Il comma 2-bis, inserito in sed referente, prevede che il MASE si avvalga del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera nelle attività connesse allo sviluppo delle piattaforme galleggianti per l'energia eolica in mare. Il comma 2-ter, anch'esso inserito in sede parlamentare, introduce modifiche all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo n. 199/2021 statuendo che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta, rendendolo pubblico sul proprio sito web, un vademecum per i soggetti proponenti dei progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con gli adempimenti e le informazioni minime necessarie ai fini dell'avvio del procedimento unico.
L'articolo 9 dispone e disciplina, ai commi da 1 a 4, la realizzazione da parte di Terna S.p.A., entro il 7 giugno 2024, di un Portale digitale che consenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della cultura, all'Arera, alle regioni e provincie autonome e, aggiunge una modifica approvata in sede parlamentare, agli operatori interessati, l'accesso a dati e informazioni sugli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e sulle richieste di connessione.
L'articolo 9, ai commi da 5 a 9, prevede che, fino al 31 dicembre 2026, la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti fino a 30 kV, prevista nell'ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del PNRR, nonché la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti stessi, siano sottoposti a semplice denuncia di inizio lavori, a meno che non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa eurounitaria ovvero occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici. Una modifica approvata in sede parlamentare prevede che non sia richiesta la documentazione necessaria allo svolgimento della verifica preventiva archeologica, nei casi in cui la denuncia di inizio lavori (DIL) sia corredata dall'asseverazione da parte di che l'esecuzione dei lavori non comporti nuova edificazione o scavi in quote diverse a quelle già impegnate da manufatti esistenti né mutamenti nell'aspetto esteriore dei luoghi.
Ove non sussistano le condizioni per sottoporre le opere a DIL, i suddetti interventi sono sottoposti ad un'autorizzazione unica, secondo le norme regionali applicabili, rilasciata a valle di una conferenza di servizi semplificata, nel corso della quale le amministrazioni hanno trenta giorni per esprimersi. L'istanza di autorizzazione unica si intende comunque accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di presentazione della medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato espresso un dissenso motivato, da parte di un'amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.
I commi da 9-bis a 9-quater, introdotti nel corso dell'esame in sede parlamentare, prevedono la possibilità di autorizzare con il medesimo procedimento previsto per la costruzione e l'esercizio delle cabine primarie della rete di distribuzione possono essere autorizzate, anche le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, purché abbiano una tensione non superiore a 220 kV e una lunghezza inferiore a cinque chilometri, se aeree, o a venti chilometri, se in cavo interrato.
L'articolo 9, commi da 9-quinquies a 9-undecies prevedono misure di semplificazione per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili. In particolare, il comma 9-quinquies proroga al 30 giugno 2025 l'efficacia delle semplificazioni in materia di VIA sugli impianti da fonti rinnovabili e di stoccaggio in aree idonee e previsti da piani già sottoposti a VAS previste dall'articolo 47, comma 1-bis del D.L. n. 13/2023. Il comma 9-sexies eleva rispettivamente da 20 a 25 MW e da 10 a 12 MW le soglie di potenza superate le quali gli impianti fotovoltaici localizzati in aree idonee o altre specifiche zone sono sottoposti a VIA o verifica di assoggettabilità a VIA. Il comma 9-septies eleva da 10 a 12 MW la soglia di potenza sotto la quale gli impianti fotovoltaici sono sottoposti a Procedura abilitativa semplificata, anziché ad autorizzazione unica. Il comma 9-octies precisa che le suddette semplificazioni si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Il comma 9-novies prevede espressamente che anche il concerto del Ministero della cultura che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce ai fini dell'adozione del provvedimento di VIA su progetti sottoposti all'esame della Commissione PNIEC-PNRR, nel caso di progetti di impianti da fonti rinnovabili localizzati in aree idonee, ha natura obbligatoria non vincolante e, decorso inutilmente il termine di venti giorni, il Ministero dell'ambiente provvede all'adozione della VIA. Il comma 9-decies estende alle dichiarazioni di cui agli articoli 12 (verifica dell'interesse culturale) e 13 (dichiarazione dell'interesse culturale) del D.Lgs. n. 42/2004 l'ambito di applicazione della disposizione in base alla quale gli effetti delle nuove dichiarazioni non si applicano agli impianti da fonti rinnovabili i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell'avvio del procedimento propedeutico a tali dichiarazioni, il provvedimento di VIA o altro titolo abilitativo. Il comma 9-undecies, infine, consente l'avvio dei procedimenti di autorizzazione unica degli impianti da fonti rinnovabili anche in assenza del parere del gestore di rete di conformità tecnico sulle soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione, comunque da acquisirsi nel corso del procedimento.
L'articolo 10 contiene alcune disposizioni volte a finanziare dei progetti di realizzazione di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, assegnando delle risorse finanziarie ai progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento ovvero di teleraffrescamento o all'ammodernamento di sistemi esistenti.
L'articolo 11, modificato in sede parlamentare, reca numerose modifiche alla disciplina per l'individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico. La maggior parte di tali modifiche è finalizzata a disciplinare un procedimento alternativo, a quello attualmente previsto per l'individuazione del sito del Deposito (che si basa sulla redazione di una Carta nazionale delle aree idonee - CNAI), che prevede la presentazione di autocandidature e, sulla base di queste, la predisposizione di una Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA).
L'articolo 12 attribuisce all'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) - al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei di qualità in favore di imprese e utenti - il compito di istituire un registro delle diverse tipologie di moduli fotovoltaici, suddiviso in tre sezioni in base alle specifiche caratteristiche territoriali e qualitative, al fine di realizzare una mappatura dei prodotti disponibili sul mercato.
L'articolo 12-ter, introdotto in sede parlamentare, individua la Sogesid spa quale società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici finalizzati alla piena attuazione della transizione ecologica, ivi inclusi gli interventi previsti dal PNRR, autorizzandola a tal fine, fermo restando il carattere prioritario dei servizi da svolgere per il MASE e il MIT, a stipulare apposite convenzioni con le pubbliche amministrazioni.
L'articolo 12-bis, inserito durante l'esame in sede parlamentare, introduce misure riguardanti: la quota percentuale detenuta sul mercato delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dai sistemi collettivi per la gestione dei RAEE fotovoltaici, gli elementi che devono essere descritti nella documentazione di adesione da parte dei soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici e misure per consentire una razionale e ordinata gestione dei RAEE sul territorio.
L'articolo 13 rifinanzia il Fondo italiano per il clima in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (a norma del quale il Fondo può intervenire, in conformità alla normativa dell'UE, attraverso l'assunzione di capitale di rischio, la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta e il rilascio di garanzie).
L'articolo 14, comma 1, stanzia un milione di euro nel 2024 per lo svolgimento di campagne informative sulla cessazione del servizio di maggior tutela nel settore elettrico.
Al comma 2, trasferisce al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la competenza ad approvare i progetti proposti da ARERA e finanziati a valere sul fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica, gas e del servizio idrico integrato, alimentato dalle sanzioni irrogate dalla medesima autorità.
Il comma 3 disciplina il servizio di vulnerabilità, prevedendo che esso sia erogato ai clienti vulnerabili da operatori individuati tramite procedure competitive alle condizioni stabilite dall'ARERA e che l'approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso sia affidato ad Acquirente Unico.
Il comma 4 abroga la norma che prevedeva l'inserimento di una clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele graduali per la continuità occupazione del personale impiegato nei contact center del servizio di maggior tutela, disponendo, tuttavia, che le imprese che esercitano il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di contact center sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità, ferma restando la scadenza naturale dei contratti, se anteriore.
Il comma 4-bis, aggiunto nel corso dell'esame in sede parlamentare, prevede che gli esercenti il servizio di tutela presentino all'ARERA una relazione indicante i costi direttamente imputabili al servizio medesimo e non recuperabili, ai fini del loro riconoscimento a valere sulle tariffe elettriche.
I commi 5 e 5-bis prevedono che l'addebito diretto autorizzato dal cliente per la fatturazione nell'ambito della maggior tutela valga anche per il subentro del fornitore del servizio a tutele graduali o di vulnerabilità e disciplinano gli obblighi informativi utili affinché ciò avvenga in modo trasparente ed efficace.
Il comma 6 dispone che l'ARERA provveda ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione del servizio a tutele graduali, assegnando un termine tra il 9 e il 10 gennaio 2024 per la presentazione delle offerte da parte degli operatori, al fine di garantire un'adeguata informazione preventiva dell'utenza domestica nonché la più ampia partecipazione degli operatori economici.
L'articolo 14-bis, inseriro in sede parlamentare, dispone un incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di 5 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva. Ciò al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica.
L'articolo 14-ter, inserito durante l'esame in sede parlamentare, prevede (comma 1, lettera a)) che il Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale (salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE). Viene altresì previsto (comma 1, lettera b)) che la valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità dei progetti relativi a tali interventi compete alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e viene disciplinata la valutazione di incidenza per gli interventi e le opere in questione che rientrino in siti che costituiscono la rete "Natura 2000". Infine viene disposto (comma 2) che i criteri, le modalità e le condizioni per il riutilizzo delle acque reflue sono stabiliti con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
L'articolo 14-quater, inserito in sede parlamentare, prevede la nomina a Commissario straordinario del Presidente della Regione Sicilia, per la durata di due anni prorogabili, finalizzata al completamento di una rete impiantistica integrata per la gestione del processo di smaltimento dei rifiuti, disciplinando anche la modalità di nomina e di esercizio dei poteri a lui attribuiti.
L'articolo 14-quinquies inserito durante l'esame in sede parlamentare, modifica la disciplina della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, prevedendo la possibilità che la stessa possa essere articolata in Sottocommissioni e Gruppi istruttori e disciplinando la composizione delle sottocommissioni medesime.
L'articolo 15 modifica la normativa inerente alle tipologie di danno per le quali sono erogabili contributi economici finalizzati all'attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, con particolare riferimento ai danni subiti dai prodotti agricoli alimentari di particolare qualità.
L'articolo 16 consente, nei casi di ricostruzione privata del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di escludere l'obbligo di applicare determinati requisiti minimi energetici, ove essi richiedano interventi aggiuntivi rispetto alle attività di ripristino e riparazione dei danni occorsi al patrimonio privato.
L'articolo 17 prevede che le imprese agricole toscane che hanno subito danni in conseguenza degli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, possano accedere alle misure di indennizzo - di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n.102/2004 - anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative. Inoltre, si prevede che la regione Toscana possa deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici entro il 14 gennaio 2024.
L'articolo 18, al comma 1, modificato in sede parlamentare, dispone l'applicazione - nei territori della Regione Toscana interessati condizioni metereologiche avverse verificatesi dal 29 ottobre 2023 – del regime di aiuto per le aree di crisi industriale (D.M. 24 marzo 2022). Le agevolazioni si applicano ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato "de minimis" e in esenzione dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE per categoria. Per disciplinare l'attuazione degli interventi, il comma demanda al Ministero delle imprese e del made in Italy la sottoscrizione di un apposito accordo di Programma con la Regione Toscana.
Per le finalità di cui al comma 1, il comma 2 destina risorse disponibili, sino a 50 milioni di euro, che il decreto ministeriale 23 aprile 2021 assegna alle aree di crisi industriale non complessa.
L'articolo 18-bis, inserito durante l'esame in sede parlamentare, prevede l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), per l'anno 2024, per i fabbricati ad uso abitativo distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, ubicati nei territori della regione Umbria (quindi non solamente nel territorio del comune di Umbertide, come invece prevede la normativa vigente) colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023.
L'articolo 19, commi 1-4, dispone l'abrogazione di norme che prevedevano: 1) l'adozione di norme tecniche in materia di opzioni di riutilizzo dei materiali di dragaggio; 2) la riforma delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema; 3) la definizione di standard tecnici e misure di moderazione dell'utilizzo dei dispositivi di illuminazione pubblica degli enti locali e 4) l'accesso diretto, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas.
in sede parlamentare sono stati inseriti due nuovi commi: il comma 4-bis che abroga la norma che prevede la disciplina con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dei rapporti tra Acquirente Unico S.p.A. e GSE nell'ambito della regolamentazione del sistema di misura dell'energia elettrica da fonti rinnovabili per l'attribuzione degli incentivi; e il comma 4-ter che fissa al 1° gennaio 2025 il termine a partire dal quale ai clienti finali si applicano i prezzi zonali e prevede l'istituzione di un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali a compensazione dell'eventuale differenziale tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME in continuità con il calcolo del prezzo unico nazionale.
L'articolo 20 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento, nonché a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
L'articolo 21 prevede che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, intervenuta il 9 dicembre 2023. Pertanto, il decreto-legge è entrato in vigore il 10 dicembre 2023.