Il presente tema analizza le disposizioni dell'ordinamento italiano ed europeo volte a contrastare il riciclaggio di denaro e il terrorismo internazionale, anche attraverso previsioni che impongono il ricorso a modalità di pagamento tracciabili e limitazioni all'uso del contante.
La disciplina antiriciclaggio è contenuta nel Decreto Legislativo 231/2007, adottato in attuazione della Direttiva 2005/60/CE, modificato a più riprese al fine di recepire le ulteriori Direttive europee intervenute in materia (in particolare, la Direttiva 2015/849/UE - recepita con il decreto legislativo 90/2017 - e la Direttiva 2018/843/UE - recepita con il decreto legislativo 125/2019).
L'obiettivo fondamentale della normativa in argomento è di tutelare l'integrità del sistema economico e la correttezza dei comportamenti degli operatori coinvolti attraverso il tracciamento dei flussi finanziari. Detta finalità è perseguita attraverso norme volte a garantire:
Il Decreto Legislativo 231/2007 individua i soggetti pubblici e le Autorità preposte alle attività di prevenzione del riciclaggio e finanziamento al terrorismo.
In particolare:
- il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) è responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario ed economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- le Autorità di vigilanza di settore (Banca d'Italia, CONSOB, IVASS) verificano il rispetto, da parte dei soggetti rispettivamente vigilati, degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 231/2007. A tal fine adottano, tra l'altro, disposizioni di attuazione del medesimo Decreto.
In particolare, la Banca d'Italia svolge compiti di normativa e supervisione di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo attraverso l'Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio. In tale ambito, ha emanato una serie di disposizioni secondarie, indirizzate agli intermediari vigilati, concernenti: organizzazione, procedure e controlli interni; adeguata verifica della clientela; conservazione e messa a disposizione di documenti, dati e informazioni; sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa. Per un approfondimento su tali disposizioni secondarie si rinvia alla pagina dedicata sul sito della Banca d'Italia;
- l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) struttura autonoma e operativamente indipendente istituita all'interno della Banca d'Italia, esercita diverse funzioni: ricezione delle segnalazioni di operazioni sospette, di cui effettua l'analisi finanziaria, ed eventuale loro sospensione; emanazione e aggiornamento periodico degli indicatori di anomalia; trasmissione tempestiva alla DNA di dati, informazioni e analisi relative alle segnalazioni di operazioni sospette;
- gli organismi di autoregolamentazione sono enti esponenziali rappresentativi di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, dotati di poteri di regolamentazione e controllo, preposti a verificare il rispetto delle norme concernenti l'esercizio della professione e a irrogare le sanzioni previste per la loro violazione;
- la Direzione Nazionale Antimafia (DNA), nell'esercizio delle competenze e nello svolgimento delle funzioni di coordinamento delle indagini e di impulso investigativo a essa attribuite, riceve dall'UIF i dati attinenti alle segnalazioni di operazioni sospette, necessari per verificare la loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso, e può richiedere ogni altro elemento informativo e di analisi che ritenga di proprio interesse;
- il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esegue i controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 231/2007 da parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle Autorità di vigilanza di settore, nonché gli ulteriori controlli effettuati in collaborazione con la UIF, che ne richieda l'intervento a supporto dell'esercizio delle funzioni di propria competenza;
- la Direzione investigativa antimafia (DIA) accerta e contesta le violazioni degli obblighi di cui al decreto legislativo 231/2007 riscontrate nell'esercizio delle sue attribuzioni ed effettua approfondimenti investigativi attinenti alla criminalità organizzata.
Le autorità nazionali, a vario titolo coinvolte ai sensi del Decreto Legislativo 231/2007, collaborano fra loro per agevolare l'individuazione di fatti e situazioni la cui conoscenza può essere utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Per le stesse finalità, esse cooperano con le autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione Europea.
Il Decreto Legislativo 231/2007 pone una serie di adempimenti in capo ai "soggetti obbligati", operanti nel settore bancario o dell'intermediazione finanziaria. Le norme introducono, in particolare, i seguenti obblighi:
-adeguata verifica della clientela;
-conservazione di documenti, dati e informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
-segnalazione delle operazioni sospette;
-astensione in caso di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela.
In particolare, la segnalazione delle operazioni sospette è inviata all'UIF qualora il soggetto obbligato sospetti che sia in corso o che sia stata compiuta un'attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Il sospetto può essere desunto da caratteristiche, entità e natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da ogni altra circostanza, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto.
In presenza di detti elementi, il soggetto obbligato deve astenersi dal compimento dell'operazione finché non ha provveduto alla segnalazione.
Al riguardo, si comunica che sul sito della Banca d'Italia sono pubblicati gli "Schemi rappresentativi di comportamenti anomali" in tema di antiriciclaggio connesso agli illeciti fiscali. Il documento, realizzato dall'UIF, costituisce, insieme agli indicatori di anomalia, lo strumento di ausilio per la rilevazione delle operazioni sospette da segnalare alle autorità competenti, a supporto dell'attività di antiriciclaggio e contrasto alle frodi fiscali.
Si rappresenta inoltre che in caso di violazione degli obblighi previsti, il Decreto Legislativo 231/2007 sancisce, a seconda della gravità, l'irrogazione di sanzioni sia amministrative sia penali.
Con il decreto-legge n. 104 del 2023 (articolo 12-bis) sono state introdotte alcune modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2023 stabilendo che le procedure adottate per la mitigazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
L'articolo stabilisce, inoltre, che le misure adottate dai soggetti obbligati per verificare la clientela ai fini del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo siano basate su informazioni aggiornate derivanti dal controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività.
.
Con il Decreto Legge 145/2023 - recante misure urgenti in materia economica e fiscale in favore degli enti territoriali -è stato integrato il testo del decreto legislativo 231/2007 introducendo l'articolo 34-bis.
La norma attribuisce agli organismi di autoregolamentazione la facoltà di istituire una banca dati informatica centralizzata di documenti, dati e informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attività professionale e soggetti all'obbligo di conservazione.
La previsione è finalizzata a fornire un patrimonio informativo di rilievo cui le autorità competenti in ambito antiriciclaggio possono accedere per lo svolgimento delle proprie funzioni e attribuzioni istituzionali, nonché un ausilio per i singoli professionisti nell'adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette. La norma, inoltre, risponde all'esigenza di garantire maggiore uniformità di comportamento da parte dei professionisti e di agevolarne la compliance rispetto alle norme vigenti in materia di antiriciclaggio.
La banca dati è gestita dagli organismi di autoregolamentazione, che determinano quali documenti, dati e informazioni debbano esservi trasmessi.
Prima di prestare la propria opera professionale ovvero prima dell'invio della segnalazione di operazione sospetta, i professionisti possono trasmettere alla banca dati, per via telematica, i documenti, i dati e le informazioni acquisiti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.
Qualora emergano operatività anomale (tenuto conto degli indicatori di anomalia elaborati dalla UIF) il professionista riceve apposito avviso, elaborato dall'organismo di autoregolamentazione, avvalendosi anche di sistemi automatizzati.
La norma precisa che la trasmissione alla banca dati effettuata dal professionista non sostituisce gli obblighi di conservazione e che gli organismi di autoregolamentazione non possono utilizzare i documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati per finalità diverse da quelle previste dall'articolo 34-bis.
L'accesso è consentito a MEF, UIF, Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, DIA e DNA per lo svolgimento delle rispettive attribuzioni istituzionali individuate dal decreto legislativo 231/2007. La definizione delle modalità tecniche e operative dell'accesso è rinviata ad apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorità con l'organismo di autoregolamentazione, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali.
I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati sono trattati per le finalità previste dall'articolo 34-bis, nel rispetto della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, e sono conservati per un periodo di 10 anni.
Nel corso della XIX legislatura è stato emanato il Regolamento UE 2023/1113 del 31 maggio 2023, il quale introduce norme riguardanti i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario che accompagnano i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, nonché i trasferimenti di cripto-attività, al fine di prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Il Regolamento fa parte di un pacchetto di proposte legislative presentate dalla Commissione Europea il 20 luglio 2021, che comprende anche: una proposta di Regolamento istitutivo di un'Autorità antiriciclaggio a livello europeo (AMLA); una proposta di Regolamento istitutivo di un Rulebook con norme armonizzate a livello europeo; una proposta di Direttiva riguardante i meccanismi che gli Stati membri dovrebbero seguire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Per un approfondimento su tali proposte si rinvia al tema web consultabile al seguente link.
Il Regolamento UE 2023/1113 contiene previsioni volte a garantire integrità, stabilità e reputazione del settore finanziario e del mercato interno dell'Unione nel suo complesso, minacciati dai flussi di denaro illecito derivanti da trasferimenti di fondi e attività virtuali.
Esso specifica quali dati devono essere necessariamente inseriti in presenza di un trasferimento di fondi o di una cessione di cripto-attività (ad esempio, nome e numero di conto di pagamento dell'ordinante e del beneficiario), con previsioni differenti a seconda della fattispecie (ad esempio, trasferimento fondi o cessione di cripto-attività all'interno o all'esterno dell'Unione Europea).
Al fine di garantire l'effettiva applicazione delle disposizioni, è previsto che il prestatore di servizi di pagamento (PSP) dell'ordinante ovvero il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente abbiano l'obbligo di verificare l'accuratezza di tali dati, in base a documenti o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.
Parallelamente, ove il PSP del beneficiario ovvero il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario ravvisino la mancanza o incompletezza dei dati informativi, rifiutano il trasferimento e richiedono i dati al PSP dell'ordinante o al prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente prima di effettuare l'accredito. Tale circostanza può inoltre essere valutata ai fini della segnalazione di operazione sospetta all'UIF.
Il testo del Regolamento UE 2023/1113 è disponibile al seguente link.
L'Italia ha pertanto adeguato la normativa nazionale al sopracitato Regolamento con il decreto legislativo n. 204 del 2024. Più in particolare, l'articolo 1 introduce nuove disposizioni relative all'individuazione e valutazione dei rischi associati ai trasferimenti di criptoattività diretti a (o provenienti da) un indirizzo auto-ospitato e alla modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attività. Inoltre, l'articolo 2 reca delle disposizioni volte ad includere i prestatori di servizi per le cripto-attività nel novero degli operatori finanziari tenuti alla comunicazione dei dati afferenti ai trasferimenti, da o verso l'estero, di mezzi di pagamento effettuati anche in cripto-attività, di importo pari o superiore a 5.000 euro, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate, nonché a fornire evidenza delle operazioni intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti e con specifico riferimento temporale.
Con riferimento ai limiti all'uso del contante, nel corso della XIX legislatura è stato modificato il tetto massimo delle transazioni per le quali è ammesso il pagamento in contanti (art. 49, comma 3-bis Decreto legislativo 231/2007).
In particolare, la Legge di Bilancio per il 2023 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il limite di utilizzo del contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera da parte di persone fisiche o giuridiche sia fissato in 5.000 euro. Per il periodo precedente - dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 - il divieto era riferito alla soglia di 2.000 euro.
Secondo uno studio della Banca Centrale Europea (BCE) di dicembre 2022 (Study on the payment attitudes of consumers in the euro area), all'interno dell'Eurozona, dal 2016 al 2022, i pagamenti in contanti effettuati presso punti vendita fisici (Point of sale - POS) sono progressivamente diminuiti, passando dal 79% nel 2016 al 72% nel 2019, fino al 59% nel 2022. Al contempo, è cresciuto il ricorso a strumenti di pagamento elettronici. In particolare, i pagamenti con carta sono stati utilizzati nel 34% dei casi rispetto al 19% del 2016 e al 25% del 2019. Anche i pagamenti tramite mobile app sono aumentati, passando da meno dell'1% nel 2019 al 3% nel 2022.
In termini di valore dei pagamenti, nel 2022 le carte hanno rappresentato la quota maggiore di transazioni (46%) rispetto ai pagamenti in contanti (42%). Il contante è più frequentemente utilizzato per i pagamenti di minore importo (inferiori a 20 euro), mentre i pagamenti superiori a 50 euro avvengono attraverso l'uso di carte di credito.
Inoltre, nella Zona euro la quota dei pagamenti online è aumentata dal 6% nel 2019 al 17% nel 2022 (il valore sul totale è passato dal 14 al 28%).
Secondo il medesimo studio, nel 2022 in Italia i pagamenti in contanti nei punti vendita fisici rappresentano il 69% delle transazioni (e il 49% del valore totale), mentre i pagamenti con carta costituiscono il 26% delle transazioni (e il 43% del valore totale). I pagamenti online, al contempo, sono passati dal 6% nel 2019 al 16% nel 2022 (il valore sul totale dal 16% al 26%).
Per un'analisi dell'utilizzo del contante in Italia si rinvia anche ai dati presentati dalla Banca d'Italia nello studio, condotto nel 2022, Mercati, infrastrutture, sistemi di pagamento.
In argomento, si confronti altresì il Rapporto 2022-The European House - Ambrosetti.
La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa, spedizione e conservazione.
La legge finanziaria 2008 (articolo 1, comma 209, legge n. 244 del 2007), ha introdotto l'obbligo di invio elettronico delle fatture alla PA, mentre il successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 55 del 3 aprile 2013 ha dato attuazione all'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori. In un'ottica di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione della spesa pubblica Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza, a partire dal 6 giugno 2014, non possono più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. La stessa disposizione si applica, dal 31 marzo 2015, a tutte le altre pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali; le PA non possono pertanto procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. Il decreto 24 agosto 2020, n. 132 reca l'individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche.
Dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze ha messo a disposizione dei soggetti passivi IVA il Sistema di Interscambio per la trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche. Dalla stessa data, chi effettua cessioni di beni e prestazioni di servizi (imprese, artigiani e professionisti) può trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, in sostituzione degli obblighi di registrazione. Il Decreto legislativo n. 148 del 13 dicembre 2018 (atto del Governo n. 49) ha recepito la direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici e in, particolare, le regole tecniche dello standard europeo (previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione) integrandole con la disciplina nazionale
La legge di bilancio 2018, in luogo del previgente regime opzionale, ha previsto sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer) l'obbligo di emettere soltanto fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio a partire dal 1° gennaio 2019 (esclusi, in origine, i contribuenti del regime forfetario).
L'obbligo di fatturazione elettronica è stato infine esteso anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi superiori a euro 25.000, e per tutti gli altri dal 1° gennaio 2024 (articolo 18 del decreto-legge n. 36 del 2022).
L'articolo 3, comma 6, del decreto legge n. 202 del 2024 estende sino al 31 marzo 2025, l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto per gli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, al fine di garantire la tutela dei dati personali nelle more dell'individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.
Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle entrate ha pubblicato per i contribuenti, all'interno della sezione tematica dedicata del sito internet, una nuova guida - pdf, in cui spiega come predisporre, inviare e conservare le proprie fatture.
Inoltre, l'articolo 2 del D. Lgs. n. 127 del 2015, come modificato nel tempo - in particolare dal decreto-legge n. 119 del 2018 e dalla legge di bilancio 2019 – ha disposto che, dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano le operazioni qualificate come commercio al minuto o attività assimilate (articolo 22 del DPR IVA) memorizzino elettronicamente e trasmettano telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri (cd. scontrino elettronico). L'operatività dello scontrino elettronico è stabilita al 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume d'affari superiore a 400.000 euro.
Il comma 1108 della legge di bilancio 2021 stabilisce che per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto. Da ultimo, il decreto-legge n. 73 del 2022 ha previsto l'elevazione da 250 a 5000 euro degli importi-soglia che consentono di usufruire di modalità di pagamento agevolate dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Secondo i dati presentati dal Mef-Dipartimento finanze (Analisi statistiche sulle rilevazioni dei flussi mensili dei dati della fatturazione elettronica) nell'anno 2021 l'imponibile IVA rilevato tramite la fatturazione elettronica è cresciuto complessivamente del 24,8% rispetto al 2020. L'incremento è stato più significativo per le persone non fisiche (+25,0%) rispetto alle persone fisiche (+20,4%). I maggiori aumenti percentuali di imponibile sono stati registrati dalle costruzioni (+37,5%) e dall'attività manifatturiera (+35,7%). A livello territoriale, gli incrementi più consistenti si sono registrati in Emilia Romagna (+38,9%).
Dalle prime verifiche sugli effetti dell'introduzione della fatturazione elettronica, illustrate dall'Agenzia delle entrate nel corso dell'audizione alla VI Commissione finanze della Camera dei deputati il 24 giugno 2020, risulta che sono ascrivibili alla fatturazione elettronica effetti positivi che si attestano nell'ordine di circa 3,5 miliardi di euro. In particolare, il maggior gettito relativo all'IVA riconducibile ai versamenti spontanei dei contribuenti (non riconducibile al ciclo economico) è stato stimato in circa 2 miliardi.
Secondo i dati elaborati dall'Osservatorio partite IVA, nel corso del 2023 sono state aperte 492.176 nuove partite Iva ed in confronto all'anno precedente si è registrata una lieve flessione (-1,9%). La distribuzione per natura giuridica mostra che il 70% delle partite Iva è stato aperto da persone fisiche, il 22,9% da società di capitali e solo il 3,1% da società di persone, in linea con quanto osservato nel corso dell'anno precedente. Riguardo alla ripartizione territoriale, il 48,2% delle nuove aperture è localizzato al Nord, il 21,1% al Centro e il 30,4% al Sud ed Isole. La classificazione per settore produttivo evidenzia che il settore del commercio ha registrato il maggior numero di aperture di partite Iva (18,2%), seguito dalle attività professionali (17,9%) e dalle costruzioni (10,3%). Per quanto riguarda le persone fisiche, la ripartizione per genere è relativamente stabile, con il 60,5% di aperture da parte di soggetti di sesso maschile. Il 49,1% delle nuove partite IVA è stato avviato da giovani fino a 35 anni ed il 30,8% da soggetti nella classe 36-50 anni. Nel 2023, 238.766 soggetti hanno aderito al regime forfetario, con una flessione minima rispetto al 2022 (-0,2%); tali adesioni rappresentano circa il 49% del totale delle nuove aperture di partita Iva.
Secondo uno studio realizzato dalla Commissione europea (VAT GAP Report 2022) in termini assoluti, l'Italia ha ancora il primato dell'IVA perduta a causa di frodi, evasione ed elusione. Nel 2020 gli Stati dell'Unione europea hanno perso 93 miliardi di euro di mancata riscossione dell'Iva, di cui almeno un quarto per frode; l'Italia è stata la peggiore con una perdita di 26 miliardi di euro (comunque in miglioramento rispetto agli oltre 30 miliardi registrati nell'anno precedente), seguita dalla Francia con 14 miliardi e dalla Germania con 11 miliardi.
Con riferimento agli adempimenti IVA, si ricorda che per "esterometro" si intende l'adempimento (disciplinato dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, da ultimo modificato per effetto dell'articolo 12 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73) che impone ai soggetti passivi Iva di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, con alcune specifiche eccezioni.
Sono infatti escluse dalla comunicazione le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia.
Il decreto-legge n. 73 del 2022:
- ha ampliato i casi di esonero dallo specifico obbligo di esterometro, non più richiesto per le singole operazioni di importo non superiore a 5.000 euro;
- ha differito al 1° luglio 2022 il termine a partire dal quale si applicano le sanzioni per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere;
- ha ridotto da 15.000 a 5.000 euro l'importo-soglia per la trasmissione da parte degli intermediari all'Agenzia delle entrate di specifici dati sulle operazioni di trasferimento da o verso l'estero di mezzi di pagamento eliminando, allo stesso tempo, la necessità per l'intermediario di ricostruire quelle operazioni che, apparendo collegate fra loro come parti di un'unica operazione frazionata, potessero determinare il superamento della soglia.