tema 6 luglio 2023
Studi - Difesa Il rafforzamento della sanità militare

Nell'ambito dell'emergenza COVID-19 sono state introdotte numerose disposizioni volte a potenziare le risorse umane e strumentali a disposizione dei servizi sanitari delle Forze armate, fortemente impegnati nel contrastare l'emergenza sanitaria connessa al diffondersi del virus.
La sanità militare, ovvero il complesso dell'organizzazione sanitaria delle Forze armate del Paese, opera attraverso i servizi sanitari di ciascuna delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri. Ha il compito di assicurare l'assistenza sanitaria in operazioni e in addestramento, sia all'interno che al di fuori del territorio nazionale, nonché, in subordine, di concorrere all'assistenza e al soccorso della collettività nazionale e internazionale nei casi di pubbliche calamità.

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Nel triennio 2020/2022 le Forze Armate hanno indetto, nell'alveo della specifica normativa per il contrasto alla pandemia da COVID-19, procedure straordinarie per l'arruolamento a chiamata diretta di personale militare medico e infermieristico. Il personale reclutato con tali modalità non è fornito di rapporto d'impiego, prestando servizio attivo per la sola durata della ferma contratta.

 La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati in relazione all'emergenza COVID-19 è stata prorogata al 31 dicembre 2022, con il consenso degli interessati e per il personale in servizio al 30 giugno 2022, dal decreto-legge n. 73/2022 (decreto "semplificazioni fiscali", articolo 36, comma 2). La legge di bilancio 2023-2025 (legge 197/2022), all'articolo 1, commi 647 e 648  ha prorogato al 30 giugno 2023, con il consenso degli interessati e per il personale in servizio al 31 dicembre 2022, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari reclutati nel 2020 e nel 2021 con concorso straordinario in relazione all'emergenza COVID-19. Gli oneri relativi alla proroga sono quantificati in euro 5.726.703 per l'anno 2023

La relazione precisa che, del personale medico e infermieristico arruolato negli anni 2020 e 2021 nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19 (in complesso n. 220 ufficiali medici con il grado di tenente e n. 370 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, in servizio temporaneo con ferme della durata di un anno), alla data di scadenza delle relative ferme, fissata al 31 dicembre 2022, risultano ancora in servizio n. 26 ufficiali medici e n. 210 sottufficiali infermieri.

 

Si ricorda che la proroga al 30 giugno 2022 era stata disposta con il D.L. n. 228 del 2021 (cd. Proroga termini, commi 8-novies e 8-decies dell'articolo 4).
Più in particolare, il comma 8-novies è intervenuto sul comma 691 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il triennio 2022-2024 (legge n. 234/2021), che a sua volta aveva prorogato al 31 marzo 2022, con il consenso degli interessati, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari in servizio al 31 dicembre 2021 di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), all'articolo 22, comma 1, del D.L. n. 41 del 2021 (cd. Decreto Sostegni) e all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. decreto Ristori).
  Si ricorda inoltre che:
  •   il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 18/2020ha autorizzato l'Esercito di arruolare in via straordinaria e per un anno (dal 15 aprile 2020 al 15 aprile 2021, come specificato nella relativa relazione tecnica), 120 medici e 200 infermieri militari, da inquadrare, rispettivamente, con il grado di tenente (gli ufficiali medici) e di maresciallo (i sottufficiali infermieri);
  •   il comma 1 dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 ha autorizzato per l'anno 2020 l'arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle seguenti misure per ciascuna categoria e Forza armata:
a)           70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri;
b)          100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare.
L'articolo 22, comma 1, del D.L. n. 41 del 2021 (cd. Decreto Sostegni) ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 la durata della ferma dei 190 medici e dei 300 infermieri militari di cui sopra.
Il richiamato articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. decreto Ristori) ha previsto l'arruolamento di:
a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militate e 8 dell'Aeronautica militare;
b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare.

Il decreto-legge n. 34/2020 (decreto "rilancio") ha previsto, inoltre, il reclutamento, in via eccezionale per l'anno 2020, di 60 marescialli in servizio permanente (n. 30 per l'Esercito italiano, n. 15 per la Marina militare e n. 15 per l'Aeronautica militare), mediante concorso riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, in possesso di laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale. L'anno successivo, è stata prevista la possibilità un ulteriore concorso nell'anno 2021 per il reclutamento straordinario di marescialli in possesso di laurea per le professioni sanitarie e relativa abilitazione professionale, per i posti eventualmente non coperti con il concorso del 2020 (con l'articolo 30 del D.L. 73 del 2021, cd. Sostegni-bis). Sempre con il decreto "Sostegni-bis"  è stato previsto l'arruolamento temporaneo, a domanda, di 16 ufficiali medici e 7 sottufficiali infermieri (articolo 30, commi 7-bis e 7-ter).

Il decreto-legge n. 44/2023 (Pubblica amministrazione), all'articolo 7, comma 5, nell'ottica di potenziare le strutture della sanità militare, autorizza il Ministero della difesa a bandire procedure concorsuali straordinarie per il reclutamento, nell'anno 2023, di:

- 16 ufficiali medici con il grado di tenente, e gradi corrispondenti;

- 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, e gradi corrispondenti.

Il comma 6 stabilisce che la ripartizione dei posti complessivi tra le singole Forze armate e l'Arma dei carabinieri sarà effettuata con decreto ministeriale.

Il comma 7, allo scopo di favorire il passaggio in ruolo del personale reclutato durante il periodo dell'emergenza pandemica dispone una riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore degli ufficiali medici e dei sottufficiali infermieri arruolati a tempo determinato in forza di specifiche disposizioni di legge elaborate nel corso del periodo pandemico e che abbiano contratto la ferma fino al 30 giugno 2023. La previsione non fissa alcun limite d'età per la partecipazione al concorso.

ultimo aggiornamento: 20 giugno 2023

Nell'ambito dell'emergenza Covid-19 è stato necessario conferire incarichi temporanei a funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, che nel complesso hanno riguardato 25 unità di personale e sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022. Per un massimo di 15 unità, selezionate tra il personale che ha superato le procedure concorsuali semplificate indette in relazione all'emergenza Covid-19, il Ministero della Difesa è stato autorizzato con il decreto "sostegni-ter" ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

Si ricorda che, inizialmente, l'articolo 8 del decreto-legge n. 18/2020 ha consentito al Ministero della Difesa, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di conferire, previo avviso pubblico, incarichi a tempo determinato di durata annuale, non rinnovabili, ad un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale, appartenenti all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica.
In seguito, il numero di unità è stato incrementato a 15 (con l'articolo 1-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 30/2020). La norma precisa che gli incarichi sono conferiti previa selezione per titoli e colloquio mediante procedure comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili.
L'articolo 22, comma 3, del D.L. n. 41 del 2021 (cd. Decreto Sostegni) ha poi prorogato di dodici mesi gli incarichi individuali a tempo determinato conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 18/2020 alle quindici unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica. Si ricorda che i quindici incarichi per i quali il D.L. n. 41/2021 ha previsto la proroga di 12 mesi hanno avuto inizio per 6 unità di personale il 1° luglio 2020 e per 9 unità di personale il successivo 1° settembre 2020 (in quanto, come si è detto, con l'articolo 1-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 30/2020, il numero di unità è stato incrementato da 6 a 15). Infine, il comma 692 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2022 ha prorogato al 31 dicembre 2022, la durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 18/2020 e dell'articolo 22, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 2021.
L'articolo 13, comma 3, del DL n. 221 del 2021 (cd. "decreto COVID dicembre") ha autorizzato il Ministero della Difesa a conferire incarichi a tempo determinato a ulteriori 10 biologi per sei mesi, all'interno della selezione effettuata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, i cui incarichi sono prorogati al 31 dicembre 2022 dal D.L. 73/2022 (articolo 36, comma 3). L'esigenza di disporre di altre 10 unità di biologi per sei mesi derivava dall'incremento delle prestazioni di analisi e di refertazione in ambito scolastico poste a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio.
Si segnala infine che l'articolo 20, commi 2-5 del DL 4 del 2022 (decreto "sostegni-ter") ai commi 2-3 ha autorizzato il Ministero della Difesa ad assumere ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino a un massimo di quindici funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, tra il personale che ha superato le procedure concorsuali semplificate indette in relazione all'emergenza Covid-19. 

Il decreto-legge n. 44/2023 (Pubblica amministrazione), all'articolo 7, comma 1, autorizza l'assunzione, a tempo indeterminato, di sei unità di personale (con la qualifica di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica) a decorrere dal 1° aprile 2023, in aggiunta alle 15 unità già assunte, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in forza dell'articolo 20, commi 2 e 3 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. Il provvedimento intende potenziare le sedi (centrale e periferiche) del Dipartimento scientifico del Celio, anche per garantire lo svolgimento delle attività derivanti dalla sua inclusione nel Sistema di sorveglianza integrata (coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità) per il sequenziamento dei nuovi contagiati ai fini della precoce identificazione di eventuali "nuove varianti" virali. Le attività di laboratorio svolte dalle strutture della sanità militare, aggiunge ancora la relazione, sono fortemente aumentate, anche per la consistente quantità di test connessi alla diagnostica molecolare e dei test di neutralizzazione, funzionali alla continua verifica dell'efficacia vaccinale. 

ultimo aggiornamento: 20 giugno 2023

Oltre alle richiamate norme riguardanti il personale, nel corso dell'emergenza da COVID-19, sono state emanate numerose disposizioni - rappresentate soprattutto da autorizzazioni di spesa - volte al potenziamento delle strutture e alla digitalizzazione della sanità militare.

Misure per il potenziamento e lo sviluppo del Servizio sanitario militare

Con la finalità principale dell'aumento delle capacità di ricovero sul territorio nazionale, sia in strutture sanitarie militari esistenti che in strutture campali appositamente destinate, e del rafforzamento della capacità di trasporto aereo e terrestre di pazienti in alto biocontenimento, nel 2020 sono stati stanziati 34,6 milioni di euro dal decreto "Cura Italia" (D.L. n.18 del 2020), che ha anche autorizzato lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000 euro per il 2020.

Il decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020) ha successivamente stanziato 88,818 milioni di euro per sostenere le attività e l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari.

Per  l'approvvigionamento di dispositivi medici e di presidi igienico sanitari e per incrementare le capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura del servizio Sanitario militare, per l'anno 2021 sono stati stanziati 7,8 milioni di euro dal D.L. 137/2020 (cd. Ristori) e  5 milioni di euro dal D.L. n. 41/2021 (decreto "Sostegni").

Con il decreto "Sostegni-bis" (articolo 30 del D.L. 73 del 2021)  sono stati stanziati 63.249.247 euro per il 2021 per il potenziamento della Sanità militare e 16.500.000 euro per la realizzazione di un reparto di infialamento dei farmaci, da costituirsi all'interno dello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze

Per incrementare le capacità diagnostiche dei laboratori militari, in particolare per il supporto all'analisi e alla refertazione per il tracciamento dei casi positivi al COVID nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022, il D.L. n. 221/2021  (cd. decreto "Covid-dicembre") ha autorizzato la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2021.

Lo stesso decreto ha stanziato 6 milioni di euro per l'anno 2022 per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali. Si ricorda che, al fine di assicurare la ricezione, in un unico punto di arrivo delle dosi vaccinali anti COVID-19, il Ministero della Difesa ha reso disponibile alla Struttura di supporto al Commissario Straordinario per l'emergenza COVID l'"Hangar "Butler", che costituisce una struttura strategica per l'Aeronautica militare presso il sedime aeroportuale di Pratica di Mare (ordinanza del 4 gennaio 2021).

Per il potenziamento dei servizi sanitari militari e, in particolare, del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio, il D.L. 4/2022 (decreto sostegni-ter) ha autorizzato la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2022. Lo stanziamento è destinato all'adeguamento infrastrutturale e bioinformatico delle strutture e all'approvvigionamento di dispositivi medici, macchinari e presìdi igienico-sanitari per il potenziamento dei servizi sanitari militari e del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio.

Misure per la digitalizzazione del Servizio sanitario militare

Con riferimento alla digitalizzazione del Servizio sanitario militare, la legge di bilancio per il triennio 2021-2023 (legge n. 178 del 2020) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un Fondo con dotazione di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzato all'adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare. La dotazione del Fondo finalizzato all'adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare è stata portata a 5,5 milioni per l'anno 2022 e 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 dalla legge di bilancio per il triennio 2022-2024 (legge n. 234/2021).

Per procedere alla dematerializzazione degli archivi della Sanità Militare il D.L. 73 del 2021 (decreto "Sostegni bis") ha autorizzato per l'anno 2021 la spesa di 10 milioni di euro.

ultimo aggiornamento: 27 settembre 2022

Durante la Legislatura XVIII è stato istituito un Fondo destinato a fornire un contributo economico ai familiari del personale delle Forze Armate deceduto per una patologia contratta in relazione al contagio dal virus, con l'articolo 74-ter del D.L. 73 del 2021, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza Covid-19, per le imprese, i giovani, la salute e i servizi territoriali».

Tale Fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero della Difesa e il contributo grazie ad esso erogato opera nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021.

I destinatari del Fondo sono i familiari del personale delle Forze Armate impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza COVID-19 che, durante lo stato d'emergenza abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19.

Con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni, saranno individuati i soggetti che possono fruire del contributo e le misure applicative della disposizione.

In G.U. n. 42 del 19 febbraio 2022 è pubblicato il Decreto 29 dicembre 2021 del Ministero della difesa recante "Individuazione soggetti beneficiari e misure applicative del contributo economico in favore dei familiari del personale appartenente alle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica, deceduto per causa di una patologia diretta o come concausa, del contagio da COVID-19".

Il decreto individua le misure per  l'attribuzione  del contributo economico previsto in favore dei familiari  del  personale delle Forze armate, ivi compresa l'Arma  dei  Carabinieri,  impegnato nelle  azioni  di  contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato  di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attività di  servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita  la  morte  per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.

Il contributo economico è pari ad  euro  25.000,00  per  evento luttuoso ed è corrisposto in unica soluzione ai familiari del personale deceduto secondo il seguente ordine di priorità:

a) coniuge e figli;

b) genitori;

c) fratelli e sorelle.

  

L'articolo 2, comma 4, del D.L. 30/12/2021, n. 228 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi) ha previsto che le risorse del Fondo non utilizzate nell'anno 2021 possono essere utilizzate anche nell'anno 2022.

Successivamente, con il decreto-legge n. 198/2022 (Proroga di termini), si è estesa al 2023 l'autorizzazione ad impiegare le risorse non utilizzate nel 2021 (articolo 2, comma 2, lettera c) del D.L. 198/2022).

ultimo aggiornamento: 17 febbraio 2023

La figura del soccorritore militare è prevista dal Codice dell'ordinamento militare (art. 213, comma 1, lettera b)), nel libro primo, titolo V, dedicato alla sanità militare.

Il soccorritore militare è un militare che non appartiene al personale sanitario ma è autorizzato ad applicare tecniche di primo soccorso, attualmente regolamentate dal Protocollo d'intesa del 17 novembre 2008 tra Ministero della difesa, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Nel corso della Legislatura XVIII, con il decreto "aiuti" (decreto-legge n. 50/2022, articolo 51, commi 8-ter e 8-quater) è stata istituita la qualifica del soccorritore militare per le forze speciali delle Forze Armate, in considerazione delle specifiche e particolari circostanze che caratterizzano le operazioni svolte dalle forze speciali delle Forze armate e della necessità di garantire l'immediatezza e la continuità degli interventi di soccorso.

Il «soccorritore militare per le forze speciali» deve essere in possesso di titolo conseguito all'esito della frequentazione di appositi corsi di formazione, Può effettuare manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di gestione pre-ospedaliera del traumatizzato.

Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute sono stabiliti:

  •   i criteri e i percorsi di formazione, da attivare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per le finalità formative, per l'accesso alla qualifica di soccorritore militare per le forze speciali;
  •   i limiti e le modalità di intervento dei soccorritori militari per le forze speciali.

 

Durante la Legislatura XVIII l'istituzione della figura del soccorritore militare per le forze speciali è stata oggetto di dibattito presso la Commissione Difesa della Camera, in relazione all'esame di atti di sindacato ispettivo tra cui si ricordano le risoluzioni in Commissione, approvate il 27 luglio 2021, 7-00689 Rizzo e 8-00129 Perego di Cremnago, mirate a definire le funzioni di soccorso che possono essere assegnate al soccorritore militare che opera presso le Forze speciali dei Corpi armati.

ultimo aggiornamento: 26 settembre 2022
 
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